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D-2091/2021

D-2091/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-05-11 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Sachverhalt

A. Il (...) marzo 2021, l'interessato, asserito cittadino somalo, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto della SEM n. [{...}]-2/2). B. Dalle investigazioni successive intraprese dall'autorità inferiore il (...), tramite la banca dati europea «EURODAC» è risultato che l'insorgente avesse già depositato una pregressa domanda d'asilo in Germania l'(...) (cfr. atti SEM n. 7/1, n. 8/1 e n. 12/1). C. Il 13 aprile 2021, il richiedente è stato sottoposto ad una visita medica (cfr. atti SEM n. 16/2, n. 23/1, n. 24/1 e n. 32/4), dalla quale è stato escluso che il medesimo possa essere affetto da tubercolosi (TBC), timore che egli aveva manifestato, ma con diagnosi di dispnea allo sforzo di origine non chiara, ostruzione nasale cronica ed insonnia. Per tali diagnosi gli è stata prescritta una terapia medicamentosa, nonché sono stati eseguiti degli esami di laboratorio, il cui esito sarebbe giunto i giorni successivi. L'interessato ha inoltre indicato di non avere degli antecedenti di rilievo o terapie in atto e di soffrire da (...) mesi di dispnea allo sforzo senza dolori toracici. D. Nel corso del verbale d'audizione sul rilevamento dei dati personali tenutosi il (...) aprile 2021 (cfr. atto SEM n. 11/7), l'interessato ha segnatamente dichiarato di essere partito dal suo Paese d'origine il (...) e di essere giunto in Europa, via la B._______, il (...) (cfr. atto SEM n. 11/7, p.to 5.01 seg., pag. 5). Successivamente, il (...) aprile 2021, il suddetto è stato interrogato nell'ambito di un colloquio Dublino ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Durante quest'ultimo, riguardo al suo stato di salute, egli ha allegato di soffrire di dolori all'addome, per i quali avrebbe già eseguito delle visite mediche; nonché di essere stato già operato in Germania alla pancia e di avere ancora dei dolori. Ha inoltre affermato di avere mal di testa e dolori alle orecchie di tanto in tanto. In merito al viaggio intrapreso per giungere in Svizzera, l'interessato ha in sostanza sostenuto di aver lasciato la Somalia molto tempo fa, circa il (...) del (...), confermando inoltre di aver richiesto asilo in Germania l'(...). In quest'ultimo Paese, avrebbe sostenuto un'audizione sui motivi d'asilo e ricevuto un permesso di tre mesi, in seguito al quale sarebbe stato trasferito in un altro campo, ed il permesso gli sarebbe stato rinnovato ogni mese. Sarebbe rimasto su suolo tedesco sino al (...) allorché avrebbe lasciato l'abitazione presso la quale risiedeva, per giungere in Svizzera il (...). Ha inoltre allegato di non avere dei membri famigliari in Europa, salvo la moglie che vivrebbe in Germania e con la quale si sarebbe sposato il (...) dell'anno (...). Pure lei sarebbe di nazionalità somala e sarebbe in possesso di un permesso di soggiorno valido fino al (...). Questionato anche in merito ad un'eventuale competenza della Germania per la trattazione della sua domanda d'asilo, il richiedente asilo ha asserito di non voler fare ritorno nel predetto Paese, poiché ivi, dal (...), avrebbe condotto una vita difficile ed ora cercherebbe pace. Invero, ha spiegato che, a causa del permesso di soggiorno valido solo per un mese, non sarebbe riuscito a trovare un lavoro, poiché nessuno lo avrebbe assunto senza un permesso di validità più lunga. Tuttavia, per due anni sarebbe riuscito a trovare un'attività lavorativa, venendo però pagato al mese soltanto (...) a fronte di un montante di otto ore al giorno. In riferimento ai suoi problemi all'addome, egli ha riferito che in Germania non sarebbe stato curato bene. Inoltre, in caso di rientro sul suolo del predetto Stato, egli teme che le autorità tedesche lo rinvierebbero in Somalia, evenienza che sarebbe toccata già a due suoi amici e che, una volta a C._______, sarebbero deceduti come (...). E. Basandosi sulle circostanze sopra rilevate, il (...), l'autorità competente elvetica ha chiesto alla sua omologa tedesca, di riprendere in carico l'interessato in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 17/5, 18/2 e 19/1). Il (...), la Germania ha accettato la ripresa in carico del medesimo, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. 22/2), e segnatamente indicando che il richiedente sarebbe conosciuto in Germania con le generalità di "D._______", nato il (...), a C._______ (Somalia). F. Su richiesta dell'autorità inferiore, il competente (...), ha confermato con messaggio elettronico datato (...) il ricevimento dei risultati dell'esame di laboratorio (cfr. in proposito anche atto SEM n. 32/4) al quale il richiedente era stato sottoposto in data (...). Ai medesimi non vi sarebbe stata apposta alcuna annotazione particolare da parte del medico, salvo che egli avrebbe genericamente indicato che non vi fossero problemi tali da dover proseguire con le indagini (cfr. atti SEM n. 25/2 e n. 26/2). G. Con scritto del 23 aprile 2021, la rappresentante legale dell'interessato, ha trasmesso alla SEM copia della licenza di condurre tedesca del richiedente, precisando che le sue generalità corrette sarebbero quelle indicate nella medesima (ovvero D._______, nato il [...]). Inoltre ha indicato che a disposizione dell'autorità inferiore, se ritenuto necessario, vi sarebbero stati i seguenti documenti dell'interessato: la sospensione dell'esecuzione ("Aussetzung der Abschiebung"), un patentino per il (...), una tessera sanitaria ed una carta bancaria (cfr. atti SEM n. 28/1 e n. 29/-, mezzo di prova n. 1). H. Per il tramite della decisione del 26 aprile 2021 - notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 31/1), la SEM, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato, pronunciando il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso la Germania, nonché l'esecuzione della precitata misura, e statuendo che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. I. Contro il precitato provvedimento, l'insorgente si è aggravato con ricorso del 4 maggio 2021 (cfr. risultanze processuali), al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Nel suo memoriale ricorsuale, egli ha postulato ai fini processuali, alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare, nonché alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, a titolo principale ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni dell'insorgente e per complemento istruttorio. A titolo subordinato, ha invece concluso alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente, ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, quale nuova documentazione, il ricorrente ha presentato vari documenti medici tedeschi, per il periodo dal (...) al (...) (cfr. documenti rubricati sub doc. 3, 3a, 3b e 4). Della medesima si dirà, per quanto necessario, dappresso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore, ha dapprima rimarcato come, in riferimento allo scritto dell'interessato del 23 aprile 2021, l'identità riportata nella sua patente di guida presentata in fotocopia, non trattandosi di un documento emesso dal suo paese d'origine, sarebbe stata registrata dalla SEM quale identità secondaria. Inoltre, l'autorità inferiore non ha ritenuto necessario, ai fini processuali, consultare gli altri documenti menzionati nel predetto scritto e che l'interessato avrebbe consegnato alla sua rappresentante legale. Successivamente, la SEM ha constatato che la Germania sarebbe competente per condurre il seguito della sua procedura. In tale contesto, le ragioni personali addotte nel colloquio Dublino dall'interessato, non sarebbero atte a confutarne la competenza, non essendo rientranti nei criteri per la determinazione dello Stato membro competente. Inoltre, l'esito negativo di una procedura d'asilo in Germania, non farebbe cessare la competenza di tale Stato membro ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 lett. d Regolamento Dublino III, il quale avrebbe il compito di proseguire la sua procedura d'asilo fino all'esecuzione del rinvio rispettivamente alla regolarizzazione del suo soggiorno. Egli non avrebbe dipoi fornito alcun elemento concreto a riprova del fatto che la Germania avrebbe violato i suoi impegni di diritto internazionale, o che la sua domanda d'asilo non sarebbe stata oggetto di una procedura regolare. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha escluso che in Germania sussistano carenze sistemiche in virtù dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (RS 0.101) o all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unioneeuropea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), o ancora di violazione del principio del divieto di respingimento. Riguardo quest'ultimo punto, l'autorità inferiore ha in particolare osservato, come non sussisterebbero elementi concreti e probanti, che indichino che le autorità tedesche non svolgerebbero correttamente la procedura d'asilo e d'allontanamento e che non gli fornirebbero, segnatamente, una protezione efficace infrangendo il principio di non-respingimento. Proseguendo, la SEM ha negato la sussistenza di motivi che imporrebbero alla Svizzera l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III. Infine non si ravviserebbero neppure degli elementi che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità per dei motivi umanitari ex art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). In relazione a quest'ultima disposizione, l'autorità di prime cure ha segnatamente osservato come la situazione di salute dell'interessato sarebbe chiara, con delle patologie già riscontrate ed in trattamento, e che i suoi problemi valetudinari non sarebbero di una gravità tale da necessitare ulteriori indagini mediche. Concernente gli asseriti dolori all'addome, la SEM ha denotato come in occasione della visita medica del (...), non apparirebbe che egli li abbia evocati. Anzi, dal referto medico di tale consulto, non risulterebbero degli antecedenti di rilievo o delle terapie in atto a tal proposito. Un ulteriore approfondimento medico nel suo caso non risulterebbe quindi necessario, ciò che sarebbe confermato anche dall'assenza di ulteriori appuntamenti medici all'inserto, successivi a quello del (...). Per di più, la Germania disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente, e nella fattispecie non vi sarebbero degli indizi che conducano a ritenere che quest'ultimo Stato lo avrebbe privato di cure mediche adeguate o che lo farebbe in futuro, non avendo segnatamente il ricorrente apportato elementi a riprova del fatto che nel suddetto Stato membro non sarebbe stato curato. Infine, anche in merito alle sue dichiarazioni circa le difficoltà di trovare un lavoro a causa del permesso di soggiorno di durata limitata, l'autorità inferiore ha ritenuto non essere un motivo valido ostativo all'esigibilità di un suo rinvio verso la Germania.

E. 4.2 Nel suo gravame, il ricorrente censura dapprima la violazione dell'art. 106 cpv. 1 LAsi da parte dell'autorità pregressa, in quanto la decisione avversata conseguirebbe da un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti medici determinanti. Invero, contrariamente a quanto concluso dall'autorità resistente nel provvedimento impugnato, l'interessato soffrirebbe effettivamente di problematiche mediche, anche all'addome, con dolori susseguenti all'intervento che avrebbe subito in Germania. Dalla documentazione medica presentata con il ricorso, emergerebbe che i precitati dolori all'addome lamentati dall'insorgente, sarebbero tutt'ora presenti e ad oggi rimasti irrisolti. In tale contesto, il richiedente avrebbe fatto presente tali problematiche e si sarebbe rivolto al (...) per una valutazione sul suo stato di salute, che però non sarebbe, a mente del ricorrente, stato adeguatamente sondato. Ha poi rammentato che la rappresentante legale non è autorizzata a prendere contatto con il servizio infermieristico competente alfine di segnalare e verificare la presa in carico di ogni problematica medica e quindi, di conseguenza, pure di esigere la produzione della documentazione medica afferente. Malgrado la piena collaborazione del ricorrente, ed un quadro clinico che da subito sarebbe apparso complesso, la SEM non avrebbe proceduto all'assunzione della pertinente documentazione medica, prima di emanare una decisione in casu, violando di convesso il principio inquisitorio, ciò che sarebbe pure contrario alla giurisprudenza emanata dal Tribunale al soggetto. In secondo luogo, egli lamenta una mancata assunzione di informazioni da parte della SEM, prima di un suo eventuale rinvio in Germania, sugli eventuali rischi ex art. 3 CEDU che egli incorrerebbe se venisse allontanato verso tale Paese. Invero, egli rischierebbe che la Germania lo rinvii in Somalia, dato che avrebbe ricevuto una decisione negativa da parte delle autorità tedesche. Queste ultime, difatti, secondo le informazioni a disposizione della rappresentante legale, ed al contrario della consolidata prassi e giurisprudenza svizzere, ammetterebbero il respingimento di richiedenti l'asilo in Somalia - Paese che avrebbe una situazione securitaria e dei diritti dell'uomo preoccupante - come sarebbe evincibile da una sentenza tedesca, da fonti giornalistiche e di organismi non governativi internazionali che egli cita nel gravame. Il rischio concreto di allontanamento verso la Somalia da parte della Germania, assumerebbe a mente dell'insorgente rilevanza in rapporto al principio del divieto di respingimento ed ai conseguenti rischi di violazione dell'art. 3 CEDU nel suo caso, il quale non disporrebbe più, nel suo Paese d'origine, di alcuna rete famigliare e/o sociale. Per le summenzionate ragioni, il ricorrente ha inoltre chiesto che l'autorità inferiore valuti pure nuovamente la possibilità di applicazione delle clausole discrezionali al suo caso specifico, rinunciando ad un suo trasferimento verso la Germania.

E. 5 Nel ricorso vengono sollevate delle censure formali, ovvero che l'autorità inferiore avrebbe stabilito i fatti rilevanti per la causa in modo incompleto sia dal profilo dello stato di salute dell'insorgente che da quello inerente il rischio di una riammissione in Germania in relazione al principio di non-respingimento, che appare d'uopo necessario esaminare.

E. 5.1.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 5.1.2 Sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d'influenzare l'esito della procedura e che non si evincono già dall'incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3;sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Il principio inquisitorio non impedisce d'altro canto all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (« antizipierte Beweiswürdigung »), e di negarne l'assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federaleA-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). In altre parole, allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l'autorità può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell'11 giugno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell'8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2). Per il resto, v'è da rammentare che di principio le autorità svizzere non sono tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6).

E. 5.1.3 I principi sopra esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., pag. 19 n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in particolare 3.144) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. sentenze del Tribunale D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5 e D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3). Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, la legislazione in materia d'asilo prevede, all'art. 26a LAsi alcune disposizioni particolari. In sostanza, viene sancito che i problemi medici noti e rilevanti devono di principio essere fatti valere immediatamente dopo il deposito della domanda d'asilo ed al più tardi durante l'audizione sui motivi. In caso contrario possono risultarne svantaggi procedurali nella forma di un accresciuto onere della prova a carico dei richiedenti. La portata pratica della norma è contestata in dottrina (cfr. Constantin Hruschka , Migrationsrecht Kommentar, 5a ed. 2019, art. 26a n. 1 e seg., cfr. anche la sentenza del Tribunale D-434/2021 del 16 aprile 2021 consid. 4.1.4).

E. 5.2 Tornando al caso in disamina, gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali lo stato valetudinario dell'insorgente funge da discriminante, si esauriscono nella questione a sapere se il suo trasferimento possa o meno configurare una violazione dell'art. 3 CEDU, imponendo l'applicazione della clausola di sovranità.

E. 5.2.1 In proposito, vi è da rilevare che la Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

E. 5.2.2 In una siffatta valutazione non è certo privo di rilievo il diritto sovranazionale che lega lo Stato di destinazione. Gli Stati membri sono difatti vincolati alla CartaUE e alla CEDU e tenuti ad applicare la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) la quale prevede, all'art. 19 par. 1, che si debba provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quantomeno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali. Pure da considerare è l'infrastruttura sanitaria in essere nel Paese di destinazione e le conseguenti possibilità di trattamento.

E. 5.2.3 Sulla base di tali premesse, occorre ora valutare se l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore nel caso di specie sia conforme ai principi sopra illustrati.

E. 5.2.3.1 Dagli atti all'inserto, risulta che al momento dell'emissione della decisione impugnata, il ricorrente aveva beneficiato di un consulto medico il (...), poiché avrebbe riferito di temere di essere affetto da TBC (cfr. atto SEM n. 16/2). Nello stesso, però il medico curante ha escluso tale patologia, diagnosticando tuttavia all'insorgente una dispnea allo sforzo di origine non chiara (con prescrizione di [...]), ostruzione nasale cronica (con prescrizione di [...], 1 spruzzo mattino e sera), ed insonnia (con terapia a base di [...]). La prescrizione per il medicamento (...), per l'insonnia, sarebbe in seguito stata ripetuta (cfr. atto SEM n. 36/1). All'esame labor, il medico ha inoltre rilevato un'assenza di sindrome infiammatoria, ma ha richiesto un esame di laboratorio più esteso i cui risultati sarebbero giunti nei giorni successivi, senza alcuna nota di rilievo (cfr. atti SEM n. 16/2, n. 32/4 e n. 36/1). In proposito a questi ultimi, anche il (...) ha confermato all'autorità inferiore, in data (...), che non vi sarebbe stata alcuna indicazione da parte del medico, che generalmente avrebbe annotato che non ci sarebbero problemi tali da dover proseguire con le indagini (cfr. atti SEM n. 25/2 e n. 26/2). Dal carteggio non risulta invece, a parte le allegazioni proposte nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 14/3), che l'insorgente abbia fatto valere presso il medico o l'infermeria del Centro federale presso il quale è alloggiato, qualsivoglia dolore a livello dell'addome. Anzi, secondo l'anamnesi stesa dal medico il (...) - con un interprete telefonico - l'interessato sarebbe sano, senza antecedenti di rilievo o terapie in atto, e quest'ultimo avrebbe unicamente asserito di avere da (...) mesi dispnea allo sforzo senza dolori toracici (cfr. atto SEM n. 16/2). Da tali insorgenze, non si vede quindi come la SEM, avrebbe dovuto desumere che il ricorrente potesse aver subito in Germania delle operazioni chirurgiche a livello (...) a causa di una (...) nonché di (...), come rilevabile dagli atti presentati dal ricorrente soltanto con il ricorso, e che egli si sia, nel corso della terapia e cura delle stesse patologie, di tanto in tanto pure lamentato di dolori all'addome (cfr. sub doc. 3, 3a, 3b e 4). A tale proposito si rileva come il ricorrente, non soltanto non ha presentato tale documentazione medica, se ritenuta rilevante, già nell'ambito del suo colloquio Dublino, allegando soltanto nello stesso di aver subito un'operazione alla pancia in Germania, ma neppure con il suo scritto del 23 aprile 2021, tra gli altri documenti a sua disposizione, l'ha citata in alcun modo o si è prevalso di qualsivoglia asserzione in merito. Pertanto la SEM, alla luce di tali evenienze, poteva ben partire dal presupposto, e come d'altronde ha motivato nella decisione impugnata, che gli asseriti dolori all'addome nell'ambito del colloquio Dublino, non fossero per lo meno più di alcuna attualità e che non andassero eseguiti ulteriori accertamenti in tal senso, nonché che le diagnosi di cui soffrirebbe attualmente il ricorrente fossero state sufficientemente accertate e con le terapie impostate. Altresì, le problematiche mediche in capo al ricorrente riscontrate in Svizzera (cfr. atto SEM n. 16/2), non giustificavano, come d'altronde pure confermato dal medico consultato, di ulteriori e maggiori approfondimenti diagnostici, essendo peraltro una relativa terapia farmacologica stata impostata senza alcuna modifica segnalata, neanche in fase ricorsuale da parte dell'insorgente. Per il che, la SEM non aveva motivo di sospettare la presenza di affezioni gravi a tal punto da iscriversi nella giurisprudenza menzionata poc'anzi. Non soccorrono in tale frangente, le sentenze dello scrivente Tribunale citate nel ricorso (cfr. sentenze F-3791/2019 del 31 luglio 2019 e D-1861/2019 del 26 aprile 2019), in quanto all'evidenza risultano essere dei casi con una fattispecie ben diversa da quella in parola. Tenuto conto delle questioni giuridiche che si ponevano, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell'interessato in Germania nel contesto di un procedimento Dublino, sicché nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha quindi violato il principio inquisitorio. Al contrario, nel comportamento dell'insorgente, che ha presentato soltanto con il ricorso della documentazione medica inerente le operazioni ed i trattamenti che avrebbe subito in Germania senza spiegare neppure perché non l'avrebbe già prodotta ed allegata dinnanzi l'autorità inferiore, anzi addossando a quest'ultima un inaccurato accertamento del suo stato di salute - e di convesso anche della violazione del principio inquisitorio - a differenza di quanto egli argomenta nel suo gravame, il Tribunale ravvisa una violazione lampante e crassa del suo obbligo di collaborare, anche in ambito medico, secondo i principi sopra esposti (cfr. supra consid. 5.1.3). Per di più, dalla medesima non si evince in alcun modo come egli soffra tutt'ora di dolori all'addome, in quanto l'ultimo certificato medico presente agli atti in proposito risale al (...) (cfr. doc. 4 prodotto con il ricorso), nonché anche da quest'ultimo certificato medico a livello clinico all'addome non è stato rilevato nulla di rilevante. Visto il quadro medico sopra descritto, risulta peraltro indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenga indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale succitata (cfr. supra consid. 5.2.1). Allo stesso modo, non vi sono elementi per sospettare che le patologie diagnosticate, anche prendendo in considerazione la documentazione medica presentata soltanto in fase ricorsuale, possano raggiugere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute del ricorrente, comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita nel caso di un suo trasferimento. In proposito, si denota innanzitutto, come rettamente segnalato anche dall'autorità inferiore, che la Germania dispone notoriamente di un'infrastruttura sanitaria funzionante ed equiparabile a quella elvetica, alla quale il ricorrente può avere libero accesso come previsto dal diritto comunitario (cfr. art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), e come d'altronde evincibile dalla copiosa documentazione prodotta con il ricorso, il ricorrente ha già avuto ampio accesso in passato, ricevendo delle cure e dei trattamenti adeguati.

E. 5.2.3.2 A fronte degli elementi succitati, si può quindi partire dal presupposto che la documentazione medica agli atti fosse completa ed esatta, anche dal profilo delle patologie e della gravità delle stesse, al momento dell'emanazione della decisione avversata, come dai principi sopra esposti (cfr. consid. 5.1) e che l'autorità inferiore non sia incorsa in alcun accertamento inesatto ed incompleto dei fatti rilevanti per la causa dal profilo medico, non violando quindi - di convesso - il principio inquisitorio. La censura formulata in tal senso dal ricorrente, infondata, deve essere quindi integralmente respinta.

E. 5.2.4 Nella sua impugnativa, l'insorgente sostiene inoltre che la SEM non avrebbe appurato sufficientemente i rischi di violazione ex art. 3 CEDU, conseguenti ad uno suo eventuale rimpatrio, da parte della Germania, in Somalia. In proposito, occorre rilevare che in specie la SEM, dopo regolare richiesta di ripresa in carico dell'insorgente (cfr. atti SEM da n. 17/5 a n. 19/1), ha ricevuto da parte tedesca una risposta positiva di ripresa in carico (cfr. atto SEM n. 22/2), anche se fondata sulla disposizione di cui all'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III. Alla luce di tali elementi, e di quanto si vedrà dappresso (cfr. infra consid. 6.6.5), non occorreva che l'autorità inferiore intraprendesse ulteriori accertamenti in proposito ad un'ammissione del ricorrente in Germania. Del resto, le argomentazioni esposte nel ricorso, tendono in realtà ad ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all'impugnata decisione riguardo sia alla competenza della Germania nella trattazione del seguito della procedura d'asilo del ricorrente sia riguardo all'applicazione della clausola di sovranità, e verranno pertanto trattate dappresso (cfr. infra consid. 6 e 7). Pertanto, anche tale censura, dal profilo formale, è quindi da respingere.

E. 6 Chiariti tali aspetti, occorre ora determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.

E. 6.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile, per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 6.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro. Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come nel caso in parola - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea [CGUE] nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17 [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, par. 67 e 68).

E. 6.3 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

E. 6.4 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III).

E. 6.5 Nella presente disamina, un confronto con la banca dati dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», ha permesso di appurare che il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Germania l'(...) (cfr. atti SEM n. 7/1, n. 8/1 e n. 12/1). Tale riscontro, è stato in seguito pure confermato dall'insorgente medesimo, che ha altresì dichiarato di aver ricevuto in Germania un permesso di soggiorno rinnovato ogni mese (cfr. atto SEM n. 14/3). Sulla scorta di tali evenienze, il (...), la SEM ha presentato alle autorità tedesche competenti, nei termini prescritti all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una domanda di ripresa in carico, basata sull'art. 18 par. 1 lett. b del predetto Regolamento (cfr. atti SEM da n. 17/5 a n. 19/1). Il (...), quindi entro i termini fissati all'art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III, le autorità tedesche preposte hanno espressamente accettato la succitata domanda di ripresa in carico (cfr. atto SEM n. 22/2). La competenza della Germania è quindi di principio data. In relazione all'eventualità che il ricorrente abbia ricevuto in Germania una decisione negativa circa la sua domanda d'asilo, come sollevato nel ricorso, occorre rilevare che nell'ambito di una domanda di ripresa in carico, la possibilità secondo la quale la domanda d'asilo sia effettivamente stata respinta in Germania, non mette in dubbio la competenza delle autorità di tale Paese per l'eventuale esecuzione del trasferimento dell'interessato, rispettivamente per un eventuale regolamento delle condizioni di soggiorno, se un rinvio non fosse eseguibile nel suo Paese d'origine (cfr. sentenza del Tribunale D-5996/2019 del 21 novembre 2019 e riferimento ivi citato). Tale argomentazione risulta pertanto, sotto tale profilo, essere infondata o comunque ininfluente per la determinazione dello Stato membro competente.

E. 6.6.1 Per quanto attiene la Germania, detto Paese è legato alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv.tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva accoglienza).

E. 6.6.2 Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).

E. 6.6.3 All'occorrenza, e come da giurisprudenza costante dello scrivente Tribunale (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale F-973/2021 dell'11 marzo 2021 consid. 4.2, D-796/2021 del 24 febbraio 2021 eF-142/2021 del 18 gennaio 2021 consid. 5.1), non vi sono innanzitutto fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Germania, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III). Ciò che peraltro, neppure è posto in discussione nel suo principio dall'insorgente.

E. 6.6.4 Tuttavia, il ricorrente esplicitamente chiede l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III rispettivamente dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità di cui alla prima disposizione citata, e dispone che, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. La SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 6.6.5 Nel caso in narrativa, i timori espressi dall'insorgente sia durante il colloquio Dublino, che nel suo gravame, di essere rinviato in Somalia, ove la sua vita potrebbe essere messa in pericolo in violazione dell'art. 3 CEDU, nel caso egli venisse trasferito in Germania, risultano essere delle mere allegazioni di parte, non supportate dal benché minimo elemento concreto e fondato. Al contrario, appare dalle stesse dichiarazioni dell'insorgente, come egli abbia sempre beneficiato in Germania di un permesso rinnovabile e rinnovato ogni mese, come pure di essersi sposato nella stessa, la quale supposta moglie deterrebbe pure un permesso di soggiorno valido sino al (...) (cfr. atto SEM n. 14/3), indizi che escludono di fatto, nel suo caso, una volontà delle autorità tedesche di rinviarlo in Somalia. Non vi sono del resto elementi atti a ritenere che il predetto Stato membro verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in Somalia o in un altro Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate in violazione dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 LAsi, o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, né tantomeno l'esistenza di contravvenzione della direttiva procedura. In tal senso, le diverse fonti menzionate nel ricorso sulla situazione securitaria in Somalia e che le autorità tedesche avrebbero, in alcuni casi, ammesso il respingimento di richiedenti l'asilo in Somalia, non è atta a mutare, nella fattispecie, la conclusione sopra esposta. Inoltre, apparterrà al ricorrente, se ritenuto opportuno, una volta rientrato in Germania, sollevare gli eventuali ostacoli all'esecuzione del suo allontanamento dinnanzi alle autorità tedesche preposte, valendosi delle opportune vie di diritto. Per completezza, occorre infine rimarcare come, la sola circostanza di una decisione definitiva circa la domanda d'asilo e l'allontanamento nel Paese d'origine, non è, di per sé sola, costitutiva di una violazione del principio del divieto di non-respingimento (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale F-973/2021 consid. 4.2 e F-142/2021 consid. 5.2). Al contrario, il meccanismo previsto dal Regolamento Dublino, che prevede la trattazione di una domanda d'asilo da parte di un solo Stato membro, risulta essere pensato proprio per ovviare alla presentazione di domande d'asilo multiple in più Stati membri (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.3.3).

E. 6.6.6 D'altro canto, l'insorgente, neppure ha fornito elementi concreti atti a comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del suo trasferimento in Germania, né che ivi i suoi bisogni esistenziali minimi non verrebbero soddisfatti in violazione della direttiva accoglienza. Difatti, se d'un canto egli ha allegato nel corso del colloquio Dublino di aver condotto una vita difficile in Germania, senza poter trovare un'attività lucrativa fissa, a causa del permesso di breve durata rilasciatogli. D'altro canto, dalle sue asserzioni e dalla documentazione presentata anche con il ricorso è evincibile come egli beneficiasse di un alloggio in Germania, di cure mediche, nonché avrebbe potuto lavorare per (...) anni nello stesso, anche se percependo a suo dire un salario infimo. Non ha d'altronde mai asserito di essersi indirizzato alle autorità tedesche o organizzazioni caritative presenti su suolo tedesco, per eventualmente supplire alle sue esigenze fondamentali. Ad ogni modo se, dopo il suo trasferimento nel precitato Paese, l'interessato dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione viola i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti, così come la direttiva procedura, o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). Per il resto, su tale punto, non avendo l'insorgente sollevato alcuna censura specifica in proposito nel suo gravame, si rinvia alle motivazioni della decisione impugnata, che risultano essere sufficientemente chiare e complete (cfr. p.to II, pag. 5 seg. della decisione avversata).

E. 6.6.7 All'occorrenza, neppure lo stato di salute dell'interessato risulta essere ostativo ad un suo trasferimento in Germania, in quanto non si iscrive nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, come già sopra esaminato ed alla quale si rinvia onde evitare inutili ridondanze (cfr. supra consid. 5.2.1 - 5.2.3). Il trattamento delle patologie di cui è affetto potrà inoltre essere proseguito in Germania, Stato membro ove egli già in passato ha potuto beneficiare di cure appropriate per i problemi di salute lamentati, e che è tenuto, in qualità di Stato firmatario della direttiva accoglienza, a provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).

E. 7 Alla luce di quanto sopra, non traspaiono pertanto neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale disposizione da parte della Svizzera, la Germania è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III.

E. 8 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il succitato non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

E. 9 In siffatte circostanze, non v'è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).

E. 10 In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento del ricorrente dalla Svizzera verso la Germania, confermata.

E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo al medesimo, così come di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento quale misura supercautelare, risultano essere senza oggetto.

E. 12 Per il medesimo motivo esposto al considerando precedente, pure la domanda dell'insorgente tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta essere senza oggetto.

E. 13 Infine, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento di spese processuali, è accolta.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2091/2021 Sentenza dell'11 maggio 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Somalia, rappresentato dall'avv. Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 26 aprile 2021 / N (...). Fatti: A. Il (...) marzo 2021, l'interessato, asserito cittadino somalo, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto della SEM n. [{...}]-2/2). B. Dalle investigazioni successive intraprese dall'autorità inferiore il (...), tramite la banca dati europea «EURODAC» è risultato che l'insorgente avesse già depositato una pregressa domanda d'asilo in Germania l'(...) (cfr. atti SEM n. 7/1, n. 8/1 e n. 12/1). C. Il 13 aprile 2021, il richiedente è stato sottoposto ad una visita medica (cfr. atti SEM n. 16/2, n. 23/1, n. 24/1 e n. 32/4), dalla quale è stato escluso che il medesimo possa essere affetto da tubercolosi (TBC), timore che egli aveva manifestato, ma con diagnosi di dispnea allo sforzo di origine non chiara, ostruzione nasale cronica ed insonnia. Per tali diagnosi gli è stata prescritta una terapia medicamentosa, nonché sono stati eseguiti degli esami di laboratorio, il cui esito sarebbe giunto i giorni successivi. L'interessato ha inoltre indicato di non avere degli antecedenti di rilievo o terapie in atto e di soffrire da (...) mesi di dispnea allo sforzo senza dolori toracici. D. Nel corso del verbale d'audizione sul rilevamento dei dati personali tenutosi il (...) aprile 2021 (cfr. atto SEM n. 11/7), l'interessato ha segnatamente dichiarato di essere partito dal suo Paese d'origine il (...) e di essere giunto in Europa, via la B._______, il (...) (cfr. atto SEM n. 11/7, p.to 5.01 seg., pag. 5). Successivamente, il (...) aprile 2021, il suddetto è stato interrogato nell'ambito di un colloquio Dublino ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Durante quest'ultimo, riguardo al suo stato di salute, egli ha allegato di soffrire di dolori all'addome, per i quali avrebbe già eseguito delle visite mediche; nonché di essere stato già operato in Germania alla pancia e di avere ancora dei dolori. Ha inoltre affermato di avere mal di testa e dolori alle orecchie di tanto in tanto. In merito al viaggio intrapreso per giungere in Svizzera, l'interessato ha in sostanza sostenuto di aver lasciato la Somalia molto tempo fa, circa il (...) del (...), confermando inoltre di aver richiesto asilo in Germania l'(...). In quest'ultimo Paese, avrebbe sostenuto un'audizione sui motivi d'asilo e ricevuto un permesso di tre mesi, in seguito al quale sarebbe stato trasferito in un altro campo, ed il permesso gli sarebbe stato rinnovato ogni mese. Sarebbe rimasto su suolo tedesco sino al (...) allorché avrebbe lasciato l'abitazione presso la quale risiedeva, per giungere in Svizzera il (...). Ha inoltre allegato di non avere dei membri famigliari in Europa, salvo la moglie che vivrebbe in Germania e con la quale si sarebbe sposato il (...) dell'anno (...). Pure lei sarebbe di nazionalità somala e sarebbe in possesso di un permesso di soggiorno valido fino al (...). Questionato anche in merito ad un'eventuale competenza della Germania per la trattazione della sua domanda d'asilo, il richiedente asilo ha asserito di non voler fare ritorno nel predetto Paese, poiché ivi, dal (...), avrebbe condotto una vita difficile ed ora cercherebbe pace. Invero, ha spiegato che, a causa del permesso di soggiorno valido solo per un mese, non sarebbe riuscito a trovare un lavoro, poiché nessuno lo avrebbe assunto senza un permesso di validità più lunga. Tuttavia, per due anni sarebbe riuscito a trovare un'attività lavorativa, venendo però pagato al mese soltanto (...) a fronte di un montante di otto ore al giorno. In riferimento ai suoi problemi all'addome, egli ha riferito che in Germania non sarebbe stato curato bene. Inoltre, in caso di rientro sul suolo del predetto Stato, egli teme che le autorità tedesche lo rinvierebbero in Somalia, evenienza che sarebbe toccata già a due suoi amici e che, una volta a C._______, sarebbero deceduti come (...). E. Basandosi sulle circostanze sopra rilevate, il (...), l'autorità competente elvetica ha chiesto alla sua omologa tedesca, di riprendere in carico l'interessato in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 17/5, 18/2 e 19/1). Il (...), la Germania ha accettato la ripresa in carico del medesimo, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. 22/2), e segnatamente indicando che il richiedente sarebbe conosciuto in Germania con le generalità di "D._______", nato il (...), a C._______ (Somalia). F. Su richiesta dell'autorità inferiore, il competente (...), ha confermato con messaggio elettronico datato (...) il ricevimento dei risultati dell'esame di laboratorio (cfr. in proposito anche atto SEM n. 32/4) al quale il richiedente era stato sottoposto in data (...). Ai medesimi non vi sarebbe stata apposta alcuna annotazione particolare da parte del medico, salvo che egli avrebbe genericamente indicato che non vi fossero problemi tali da dover proseguire con le indagini (cfr. atti SEM n. 25/2 e n. 26/2). G. Con scritto del 23 aprile 2021, la rappresentante legale dell'interessato, ha trasmesso alla SEM copia della licenza di condurre tedesca del richiedente, precisando che le sue generalità corrette sarebbero quelle indicate nella medesima (ovvero D._______, nato il [...]). Inoltre ha indicato che a disposizione dell'autorità inferiore, se ritenuto necessario, vi sarebbero stati i seguenti documenti dell'interessato: la sospensione dell'esecuzione ("Aussetzung der Abschiebung"), un patentino per il (...), una tessera sanitaria ed una carta bancaria (cfr. atti SEM n. 28/1 e n. 29/-, mezzo di prova n. 1). H. Per il tramite della decisione del 26 aprile 2021 - notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 31/1), la SEM, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato, pronunciando il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso la Germania, nonché l'esecuzione della precitata misura, e statuendo che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. I. Contro il precitato provvedimento, l'insorgente si è aggravato con ricorso del 4 maggio 2021 (cfr. risultanze processuali), al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Nel suo memoriale ricorsuale, egli ha postulato ai fini processuali, alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare, nonché alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, a titolo principale ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni dell'insorgente e per complemento istruttorio. A titolo subordinato, ha invece concluso alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente, ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, quale nuova documentazione, il ricorrente ha presentato vari documenti medici tedeschi, per il periodo dal (...) al (...) (cfr. documenti rubricati sub doc. 3, 3a, 3b e 4). Della medesima si dirà, per quanto necessario, dappresso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore, ha dapprima rimarcato come, in riferimento allo scritto dell'interessato del 23 aprile 2021, l'identità riportata nella sua patente di guida presentata in fotocopia, non trattandosi di un documento emesso dal suo paese d'origine, sarebbe stata registrata dalla SEM quale identità secondaria. Inoltre, l'autorità inferiore non ha ritenuto necessario, ai fini processuali, consultare gli altri documenti menzionati nel predetto scritto e che l'interessato avrebbe consegnato alla sua rappresentante legale. Successivamente, la SEM ha constatato che la Germania sarebbe competente per condurre il seguito della sua procedura. In tale contesto, le ragioni personali addotte nel colloquio Dublino dall'interessato, non sarebbero atte a confutarne la competenza, non essendo rientranti nei criteri per la determinazione dello Stato membro competente. Inoltre, l'esito negativo di una procedura d'asilo in Germania, non farebbe cessare la competenza di tale Stato membro ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 lett. d Regolamento Dublino III, il quale avrebbe il compito di proseguire la sua procedura d'asilo fino all'esecuzione del rinvio rispettivamente alla regolarizzazione del suo soggiorno. Egli non avrebbe dipoi fornito alcun elemento concreto a riprova del fatto che la Germania avrebbe violato i suoi impegni di diritto internazionale, o che la sua domanda d'asilo non sarebbe stata oggetto di una procedura regolare. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha escluso che in Germania sussistano carenze sistemiche in virtù dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (RS 0.101) o all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unioneeuropea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), o ancora di violazione del principio del divieto di respingimento. Riguardo quest'ultimo punto, l'autorità inferiore ha in particolare osservato, come non sussisterebbero elementi concreti e probanti, che indichino che le autorità tedesche non svolgerebbero correttamente la procedura d'asilo e d'allontanamento e che non gli fornirebbero, segnatamente, una protezione efficace infrangendo il principio di non-respingimento. Proseguendo, la SEM ha negato la sussistenza di motivi che imporrebbero alla Svizzera l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III. Infine non si ravviserebbero neppure degli elementi che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità per dei motivi umanitari ex art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). In relazione a quest'ultima disposizione, l'autorità di prime cure ha segnatamente osservato come la situazione di salute dell'interessato sarebbe chiara, con delle patologie già riscontrate ed in trattamento, e che i suoi problemi valetudinari non sarebbero di una gravità tale da necessitare ulteriori indagini mediche. Concernente gli asseriti dolori all'addome, la SEM ha denotato come in occasione della visita medica del (...), non apparirebbe che egli li abbia evocati. Anzi, dal referto medico di tale consulto, non risulterebbero degli antecedenti di rilievo o delle terapie in atto a tal proposito. Un ulteriore approfondimento medico nel suo caso non risulterebbe quindi necessario, ciò che sarebbe confermato anche dall'assenza di ulteriori appuntamenti medici all'inserto, successivi a quello del (...). Per di più, la Germania disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente, e nella fattispecie non vi sarebbero degli indizi che conducano a ritenere che quest'ultimo Stato lo avrebbe privato di cure mediche adeguate o che lo farebbe in futuro, non avendo segnatamente il ricorrente apportato elementi a riprova del fatto che nel suddetto Stato membro non sarebbe stato curato. Infine, anche in merito alle sue dichiarazioni circa le difficoltà di trovare un lavoro a causa del permesso di soggiorno di durata limitata, l'autorità inferiore ha ritenuto non essere un motivo valido ostativo all'esigibilità di un suo rinvio verso la Germania. 4.2 Nel suo gravame, il ricorrente censura dapprima la violazione dell'art. 106 cpv. 1 LAsi da parte dell'autorità pregressa, in quanto la decisione avversata conseguirebbe da un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti medici determinanti. Invero, contrariamente a quanto concluso dall'autorità resistente nel provvedimento impugnato, l'interessato soffrirebbe effettivamente di problematiche mediche, anche all'addome, con dolori susseguenti all'intervento che avrebbe subito in Germania. Dalla documentazione medica presentata con il ricorso, emergerebbe che i precitati dolori all'addome lamentati dall'insorgente, sarebbero tutt'ora presenti e ad oggi rimasti irrisolti. In tale contesto, il richiedente avrebbe fatto presente tali problematiche e si sarebbe rivolto al (...) per una valutazione sul suo stato di salute, che però non sarebbe, a mente del ricorrente, stato adeguatamente sondato. Ha poi rammentato che la rappresentante legale non è autorizzata a prendere contatto con il servizio infermieristico competente alfine di segnalare e verificare la presa in carico di ogni problematica medica e quindi, di conseguenza, pure di esigere la produzione della documentazione medica afferente. Malgrado la piena collaborazione del ricorrente, ed un quadro clinico che da subito sarebbe apparso complesso, la SEM non avrebbe proceduto all'assunzione della pertinente documentazione medica, prima di emanare una decisione in casu, violando di convesso il principio inquisitorio, ciò che sarebbe pure contrario alla giurisprudenza emanata dal Tribunale al soggetto. In secondo luogo, egli lamenta una mancata assunzione di informazioni da parte della SEM, prima di un suo eventuale rinvio in Germania, sugli eventuali rischi ex art. 3 CEDU che egli incorrerebbe se venisse allontanato verso tale Paese. Invero, egli rischierebbe che la Germania lo rinvii in Somalia, dato che avrebbe ricevuto una decisione negativa da parte delle autorità tedesche. Queste ultime, difatti, secondo le informazioni a disposizione della rappresentante legale, ed al contrario della consolidata prassi e giurisprudenza svizzere, ammetterebbero il respingimento di richiedenti l'asilo in Somalia - Paese che avrebbe una situazione securitaria e dei diritti dell'uomo preoccupante - come sarebbe evincibile da una sentenza tedesca, da fonti giornalistiche e di organismi non governativi internazionali che egli cita nel gravame. Il rischio concreto di allontanamento verso la Somalia da parte della Germania, assumerebbe a mente dell'insorgente rilevanza in rapporto al principio del divieto di respingimento ed ai conseguenti rischi di violazione dell'art. 3 CEDU nel suo caso, il quale non disporrebbe più, nel suo Paese d'origine, di alcuna rete famigliare e/o sociale. Per le summenzionate ragioni, il ricorrente ha inoltre chiesto che l'autorità inferiore valuti pure nuovamente la possibilità di applicazione delle clausole discrezionali al suo caso specifico, rinunciando ad un suo trasferimento verso la Germania.

5. Nel ricorso vengono sollevate delle censure formali, ovvero che l'autorità inferiore avrebbe stabilito i fatti rilevanti per la causa in modo incompleto sia dal profilo dello stato di salute dell'insorgente che da quello inerente il rischio di una riammissione in Germania in relazione al principio di non-respingimento, che appare d'uopo necessario esaminare. 5.1 5.1.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.1.2 Sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d'influenzare l'esito della procedura e che non si evincono già dall'incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3;sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Il principio inquisitorio non impedisce d'altro canto all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (« antizipierte Beweiswürdigung »), e di negarne l'assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federaleA-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). In altre parole, allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l'autorità può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell'11 giugno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell'8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2). Per il resto, v'è da rammentare che di principio le autorità svizzere non sono tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). 5.1.3 I principi sopra esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., pag. 19 n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in particolare 3.144) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (cfr. sentenze del Tribunale D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5 e D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.3). Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, la legislazione in materia d'asilo prevede, all'art. 26a LAsi alcune disposizioni particolari. In sostanza, viene sancito che i problemi medici noti e rilevanti devono di principio essere fatti valere immediatamente dopo il deposito della domanda d'asilo ed al più tardi durante l'audizione sui motivi. In caso contrario possono risultarne svantaggi procedurali nella forma di un accresciuto onere della prova a carico dei richiedenti. La portata pratica della norma è contestata in dottrina (cfr. Constantin Hruschka , Migrationsrecht Kommentar, 5a ed. 2019, art. 26a n. 1 e seg., cfr. anche la sentenza del Tribunale D-434/2021 del 16 aprile 2021 consid. 4.1.4). 5.2 Tornando al caso in disamina, gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali lo stato valetudinario dell'insorgente funge da discriminante, si esauriscono nella questione a sapere se il suo trasferimento possa o meno configurare una violazione dell'art. 3 CEDU, imponendo l'applicazione della clausola di sovranità. 5.2.1 In proposito, vi è da rilevare che la Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 5.2.2 In una siffatta valutazione non è certo privo di rilievo il diritto sovranazionale che lega lo Stato di destinazione. Gli Stati membri sono difatti vincolati alla CartaUE e alla CEDU e tenuti ad applicare la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) la quale prevede, all'art. 19 par. 1, che si debba provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quantomeno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali. Pure da considerare è l'infrastruttura sanitaria in essere nel Paese di destinazione e le conseguenti possibilità di trattamento. 5.2.3 Sulla base di tali premesse, occorre ora valutare se l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore nel caso di specie sia conforme ai principi sopra illustrati. 5.2.3.1 Dagli atti all'inserto, risulta che al momento dell'emissione della decisione impugnata, il ricorrente aveva beneficiato di un consulto medico il (...), poiché avrebbe riferito di temere di essere affetto da TBC (cfr. atto SEM n. 16/2). Nello stesso, però il medico curante ha escluso tale patologia, diagnosticando tuttavia all'insorgente una dispnea allo sforzo di origine non chiara (con prescrizione di [...]), ostruzione nasale cronica (con prescrizione di [...], 1 spruzzo mattino e sera), ed insonnia (con terapia a base di [...]). La prescrizione per il medicamento (...), per l'insonnia, sarebbe in seguito stata ripetuta (cfr. atto SEM n. 36/1). All'esame labor, il medico ha inoltre rilevato un'assenza di sindrome infiammatoria, ma ha richiesto un esame di laboratorio più esteso i cui risultati sarebbero giunti nei giorni successivi, senza alcuna nota di rilievo (cfr. atti SEM n. 16/2, n. 32/4 e n. 36/1). In proposito a questi ultimi, anche il (...) ha confermato all'autorità inferiore, in data (...), che non vi sarebbe stata alcuna indicazione da parte del medico, che generalmente avrebbe annotato che non ci sarebbero problemi tali da dover proseguire con le indagini (cfr. atti SEM n. 25/2 e n. 26/2). Dal carteggio non risulta invece, a parte le allegazioni proposte nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 14/3), che l'insorgente abbia fatto valere presso il medico o l'infermeria del Centro federale presso il quale è alloggiato, qualsivoglia dolore a livello dell'addome. Anzi, secondo l'anamnesi stesa dal medico il (...) - con un interprete telefonico - l'interessato sarebbe sano, senza antecedenti di rilievo o terapie in atto, e quest'ultimo avrebbe unicamente asserito di avere da (...) mesi dispnea allo sforzo senza dolori toracici (cfr. atto SEM n. 16/2). Da tali insorgenze, non si vede quindi come la SEM, avrebbe dovuto desumere che il ricorrente potesse aver subito in Germania delle operazioni chirurgiche a livello (...) a causa di una (...) nonché di (...), come rilevabile dagli atti presentati dal ricorrente soltanto con il ricorso, e che egli si sia, nel corso della terapia e cura delle stesse patologie, di tanto in tanto pure lamentato di dolori all'addome (cfr. sub doc. 3, 3a, 3b e 4). A tale proposito si rileva come il ricorrente, non soltanto non ha presentato tale documentazione medica, se ritenuta rilevante, già nell'ambito del suo colloquio Dublino, allegando soltanto nello stesso di aver subito un'operazione alla pancia in Germania, ma neppure con il suo scritto del 23 aprile 2021, tra gli altri documenti a sua disposizione, l'ha citata in alcun modo o si è prevalso di qualsivoglia asserzione in merito. Pertanto la SEM, alla luce di tali evenienze, poteva ben partire dal presupposto, e come d'altronde ha motivato nella decisione impugnata, che gli asseriti dolori all'addome nell'ambito del colloquio Dublino, non fossero per lo meno più di alcuna attualità e che non andassero eseguiti ulteriori accertamenti in tal senso, nonché che le diagnosi di cui soffrirebbe attualmente il ricorrente fossero state sufficientemente accertate e con le terapie impostate. Altresì, le problematiche mediche in capo al ricorrente riscontrate in Svizzera (cfr. atto SEM n. 16/2), non giustificavano, come d'altronde pure confermato dal medico consultato, di ulteriori e maggiori approfondimenti diagnostici, essendo peraltro una relativa terapia farmacologica stata impostata senza alcuna modifica segnalata, neanche in fase ricorsuale da parte dell'insorgente. Per il che, la SEM non aveva motivo di sospettare la presenza di affezioni gravi a tal punto da iscriversi nella giurisprudenza menzionata poc'anzi. Non soccorrono in tale frangente, le sentenze dello scrivente Tribunale citate nel ricorso (cfr. sentenze F-3791/2019 del 31 luglio 2019 e D-1861/2019 del 26 aprile 2019), in quanto all'evidenza risultano essere dei casi con una fattispecie ben diversa da quella in parola. Tenuto conto delle questioni giuridiche che si ponevano, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell'interessato in Germania nel contesto di un procedimento Dublino, sicché nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha quindi violato il principio inquisitorio. Al contrario, nel comportamento dell'insorgente, che ha presentato soltanto con il ricorso della documentazione medica inerente le operazioni ed i trattamenti che avrebbe subito in Germania senza spiegare neppure perché non l'avrebbe già prodotta ed allegata dinnanzi l'autorità inferiore, anzi addossando a quest'ultima un inaccurato accertamento del suo stato di salute - e di convesso anche della violazione del principio inquisitorio - a differenza di quanto egli argomenta nel suo gravame, il Tribunale ravvisa una violazione lampante e crassa del suo obbligo di collaborare, anche in ambito medico, secondo i principi sopra esposti (cfr. supra consid. 5.1.3). Per di più, dalla medesima non si evince in alcun modo come egli soffra tutt'ora di dolori all'addome, in quanto l'ultimo certificato medico presente agli atti in proposito risale al (...) (cfr. doc. 4 prodotto con il ricorso), nonché anche da quest'ultimo certificato medico a livello clinico all'addome non è stato rilevato nulla di rilevante. Visto il quadro medico sopra descritto, risulta peraltro indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenga indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale succitata (cfr. supra consid. 5.2.1). Allo stesso modo, non vi sono elementi per sospettare che le patologie diagnosticate, anche prendendo in considerazione la documentazione medica presentata soltanto in fase ricorsuale, possano raggiugere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute del ricorrente, comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita nel caso di un suo trasferimento. In proposito, si denota innanzitutto, come rettamente segnalato anche dall'autorità inferiore, che la Germania dispone notoriamente di un'infrastruttura sanitaria funzionante ed equiparabile a quella elvetica, alla quale il ricorrente può avere libero accesso come previsto dal diritto comunitario (cfr. art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), e come d'altronde evincibile dalla copiosa documentazione prodotta con il ricorso, il ricorrente ha già avuto ampio accesso in passato, ricevendo delle cure e dei trattamenti adeguati. 5.2.3.2 A fronte degli elementi succitati, si può quindi partire dal presupposto che la documentazione medica agli atti fosse completa ed esatta, anche dal profilo delle patologie e della gravità delle stesse, al momento dell'emanazione della decisione avversata, come dai principi sopra esposti (cfr. consid. 5.1) e che l'autorità inferiore non sia incorsa in alcun accertamento inesatto ed incompleto dei fatti rilevanti per la causa dal profilo medico, non violando quindi - di convesso - il principio inquisitorio. La censura formulata in tal senso dal ricorrente, infondata, deve essere quindi integralmente respinta. 5.2.4 Nella sua impugnativa, l'insorgente sostiene inoltre che la SEM non avrebbe appurato sufficientemente i rischi di violazione ex art. 3 CEDU, conseguenti ad uno suo eventuale rimpatrio, da parte della Germania, in Somalia. In proposito, occorre rilevare che in specie la SEM, dopo regolare richiesta di ripresa in carico dell'insorgente (cfr. atti SEM da n. 17/5 a n. 19/1), ha ricevuto da parte tedesca una risposta positiva di ripresa in carico (cfr. atto SEM n. 22/2), anche se fondata sulla disposizione di cui all'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III. Alla luce di tali elementi, e di quanto si vedrà dappresso (cfr. infra consid. 6.6.5), non occorreva che l'autorità inferiore intraprendesse ulteriori accertamenti in proposito ad un'ammissione del ricorrente in Germania. Del resto, le argomentazioni esposte nel ricorso, tendono in realtà ad ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all'impugnata decisione riguardo sia alla competenza della Germania nella trattazione del seguito della procedura d'asilo del ricorrente sia riguardo all'applicazione della clausola di sovranità, e verranno pertanto trattate dappresso (cfr. infra consid. 6 e 7). Pertanto, anche tale censura, dal profilo formale, è quindi da respingere.

6. Chiariti tali aspetti, occorre ora determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 6.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile, per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro. Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come nel caso in parola - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea [CGUE] nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17 [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, par. 67 e 68). 6.3 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 6.4 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III). 6.5 Nella presente disamina, un confronto con la banca dati dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», ha permesso di appurare che il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Germania l'(...) (cfr. atti SEM n. 7/1, n. 8/1 e n. 12/1). Tale riscontro, è stato in seguito pure confermato dall'insorgente medesimo, che ha altresì dichiarato di aver ricevuto in Germania un permesso di soggiorno rinnovato ogni mese (cfr. atto SEM n. 14/3). Sulla scorta di tali evenienze, il (...), la SEM ha presentato alle autorità tedesche competenti, nei termini prescritti all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una domanda di ripresa in carico, basata sull'art. 18 par. 1 lett. b del predetto Regolamento (cfr. atti SEM da n. 17/5 a n. 19/1). Il (...), quindi entro i termini fissati all'art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III, le autorità tedesche preposte hanno espressamente accettato la succitata domanda di ripresa in carico (cfr. atto SEM n. 22/2). La competenza della Germania è quindi di principio data. In relazione all'eventualità che il ricorrente abbia ricevuto in Germania una decisione negativa circa la sua domanda d'asilo, come sollevato nel ricorso, occorre rilevare che nell'ambito di una domanda di ripresa in carico, la possibilità secondo la quale la domanda d'asilo sia effettivamente stata respinta in Germania, non mette in dubbio la competenza delle autorità di tale Paese per l'eventuale esecuzione del trasferimento dell'interessato, rispettivamente per un eventuale regolamento delle condizioni di soggiorno, se un rinvio non fosse eseguibile nel suo Paese d'origine (cfr. sentenza del Tribunale D-5996/2019 del 21 novembre 2019 e riferimento ivi citato). Tale argomentazione risulta pertanto, sotto tale profilo, essere infondata o comunque ininfluente per la determinazione dello Stato membro competente. 6.6 6.6.1 Per quanto attiene la Germania, detto Paese è legato alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv.tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva accoglienza). 6.6.2 Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 6.6.3 All'occorrenza, e come da giurisprudenza costante dello scrivente Tribunale (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale F-973/2021 dell'11 marzo 2021 consid. 4.2, D-796/2021 del 24 febbraio 2021 eF-142/2021 del 18 gennaio 2021 consid. 5.1), non vi sono innanzitutto fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Germania, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III). Ciò che peraltro, neppure è posto in discussione nel suo principio dall'insorgente. 6.6.4 Tuttavia, il ricorrente esplicitamente chiede l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III rispettivamente dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità di cui alla prima disposizione citata, e dispone che, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. La SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 6.6.5 Nel caso in narrativa, i timori espressi dall'insorgente sia durante il colloquio Dublino, che nel suo gravame, di essere rinviato in Somalia, ove la sua vita potrebbe essere messa in pericolo in violazione dell'art. 3 CEDU, nel caso egli venisse trasferito in Germania, risultano essere delle mere allegazioni di parte, non supportate dal benché minimo elemento concreto e fondato. Al contrario, appare dalle stesse dichiarazioni dell'insorgente, come egli abbia sempre beneficiato in Germania di un permesso rinnovabile e rinnovato ogni mese, come pure di essersi sposato nella stessa, la quale supposta moglie deterrebbe pure un permesso di soggiorno valido sino al (...) (cfr. atto SEM n. 14/3), indizi che escludono di fatto, nel suo caso, una volontà delle autorità tedesche di rinviarlo in Somalia. Non vi sono del resto elementi atti a ritenere che il predetto Stato membro verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in Somalia o in un altro Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate in violazione dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 LAsi, o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, né tantomeno l'esistenza di contravvenzione della direttiva procedura. In tal senso, le diverse fonti menzionate nel ricorso sulla situazione securitaria in Somalia e che le autorità tedesche avrebbero, in alcuni casi, ammesso il respingimento di richiedenti l'asilo in Somalia, non è atta a mutare, nella fattispecie, la conclusione sopra esposta. Inoltre, apparterrà al ricorrente, se ritenuto opportuno, una volta rientrato in Germania, sollevare gli eventuali ostacoli all'esecuzione del suo allontanamento dinnanzi alle autorità tedesche preposte, valendosi delle opportune vie di diritto. Per completezza, occorre infine rimarcare come, la sola circostanza di una decisione definitiva circa la domanda d'asilo e l'allontanamento nel Paese d'origine, non è, di per sé sola, costitutiva di una violazione del principio del divieto di non-respingimento (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale F-973/2021 consid. 4.2 e F-142/2021 consid. 5.2). Al contrario, il meccanismo previsto dal Regolamento Dublino, che prevede la trattazione di una domanda d'asilo da parte di un solo Stato membro, risulta essere pensato proprio per ovviare alla presentazione di domande d'asilo multiple in più Stati membri (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.3.3). 6.6.6 D'altro canto, l'insorgente, neppure ha fornito elementi concreti atti a comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del suo trasferimento in Germania, né che ivi i suoi bisogni esistenziali minimi non verrebbero soddisfatti in violazione della direttiva accoglienza. Difatti, se d'un canto egli ha allegato nel corso del colloquio Dublino di aver condotto una vita difficile in Germania, senza poter trovare un'attività lucrativa fissa, a causa del permesso di breve durata rilasciatogli. D'altro canto, dalle sue asserzioni e dalla documentazione presentata anche con il ricorso è evincibile come egli beneficiasse di un alloggio in Germania, di cure mediche, nonché avrebbe potuto lavorare per (...) anni nello stesso, anche se percependo a suo dire un salario infimo. Non ha d'altronde mai asserito di essersi indirizzato alle autorità tedesche o organizzazioni caritative presenti su suolo tedesco, per eventualmente supplire alle sue esigenze fondamentali. Ad ogni modo se, dopo il suo trasferimento nel precitato Paese, l'interessato dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione viola i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti, così come la direttiva procedura, o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). Per il resto, su tale punto, non avendo l'insorgente sollevato alcuna censura specifica in proposito nel suo gravame, si rinvia alle motivazioni della decisione impugnata, che risultano essere sufficientemente chiare e complete (cfr. p.to II, pag. 5 seg. della decisione avversata). 6.6.7 All'occorrenza, neppure lo stato di salute dell'interessato risulta essere ostativo ad un suo trasferimento in Germania, in quanto non si iscrive nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, come già sopra esaminato ed alla quale si rinvia onde evitare inutili ridondanze (cfr. supra consid. 5.2.1 - 5.2.3). Il trattamento delle patologie di cui è affetto potrà inoltre essere proseguito in Germania, Stato membro ove egli già in passato ha potuto beneficiare di cure appropriate per i problemi di salute lamentati, e che è tenuto, in qualità di Stato firmatario della direttiva accoglienza, a provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).

7. Alla luce di quanto sopra, non traspaiono pertanto neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale disposizione da parte della Svizzera, la Germania è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III.

8. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il succitato non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

9. In siffatte circostanze, non v'è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).

10. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento del ricorrente dalla Svizzera verso la Germania, confermata.

11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo al medesimo, così come di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento quale misura supercautelare, risultano essere senza oggetto.

12. Per il medesimo motivo esposto al considerando precedente, pure la domanda dell'insorgente tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta essere senza oggetto.

13. Infine, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento di spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: