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D-4261/2022

D-4261/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-29 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e di gratuito patrocinio, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4261/2022 Sentenza del 29 settembre 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, e dall'avv. Giulia Melandri, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM dell'8 settembre 2022 / N (...). Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 6 agosto 2022, la procura firmata dal ricorrente, conferita all'Avvocato Immacolata lglio Rezzonico e/o all'Avvocato Giulia Melandri del 3 agosto 2022, l'estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» dall'8 settembre 2022, da cui si evince che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Croazia il 10 luglio 2022, la richiesta di ripresa in carico del richiedente dell'8 agosto 2022 presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità croate, la sottoscrizione del 10 agosto 2022 di rinuncia al mandato di rappresentanza legale gratuita della Protezione giuridica della Regione (...), conformemente all'art. 102h cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), la scomparsa dell'interessato dal 21 agosto 2022 al 22 agosto 2022, l'accettazione del 22 agosto 2022 delle autorità croate della richiesta di ripresa in carico, in applicazione dell'art. 20 par. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III), il verbale di rilevamento delle generalità del 24 agosto 2022, il verbale del 29 agosto 2022 del colloquio personale conformemente all'art. 5 Regolamento Dublino III, la scomparsa del richiedente dal 4 settembre 2022 al 5 settembre 2022 e dal 6 settembre 2022 all'8 settembre 2022, la decisione della SEM dell'8 settembre 2022, notificata il 16 settembre 2022, mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Croazia, lo scritto del ricorrente alla SEM del 13 settembre 2022 per il tramite del quale egli ha informato l'autorità del proseguimento delle pratiche per il matrimonio con la compagna ed ha altresì allegato due mezzi di prova inerenti un procedimento penale che si sarebbe svolto in Turchia nei suoi confronti, la visita medica del 13 settembre 2022, il ricorso del 23 settembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 26 settembre 2022) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso, in via supercautelare, e cautelare alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso ed alla concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, e del gratuito patrocinio, nella persona dell'Avvocato Immacolata Iglio Rezzonico, con protestate tasse e spese; nel merito ha concluso all'accoglimento integrale del ricorso e di conseguenza all'annullamento della decisione impugnata ed alla riapertura della procedura d'asilo con restituzione degli atti alla SEM, la sospensione, in via supercautelare, dell'esecuzione dell'allontanamento del 26 settembre 2022, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel corso del colloquio Dublino, l'interessato ha dichiarato di non aver depositato una domanda d'asilo in Croazia, ma di essere stato catturato in tale Paese dove gli avrebbero preso le impronte digitali; che egli sarebbe rimasto soltanto due o tre giorni in Croazia per poi tornare in Turchia dove sarebbe rimasto tre o quattro giorni prima di espatriare nuovamente e raggiungere la Svizzera; che egli sarebbe venuto in Svizzera per raggiungere la sua fidanzata che vivrebbe qui; che l'avrebbe conosciuta su internet nel 2018 e l'avrebbe vista per la prima volta di persona a giugno 2021 quando ella sarebbe venuta in Turchia; che l'avrebbe rivista soltanto una volta arrivato qui ad agosto 2022; che essi avrebbero l'intenzione di sposarsi, che nella querelata decisione l'autorità inferiore, ha innanzitutto constatato la competenza della Croazia per il prosieguo della procedura; che in assenza di un'unione duratura e simile a quella coniugale, la fidanzata non potrebbe essere considerata come un membro della famiglia ai sensi dell'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III; che in seguito, è stata esclusa la sussistenza nello Stato di destinazione di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che inoltre, non sussisterebbero motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la domanda d'asilo giusta l'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III né che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che in particolare, con la fidanzata non potrebbe essere ritenuta una relazione stretta ed effettiva ai sensi dell'art. 8 CEDU; che inoltre non risulterebbero problematiche mediche degne di nota per la procedura d'asilo, che in sede ricorsuale, l'insorgente sottolinea innanzitutto che non sarebbe stata sua intenzione domandare asilo in Croazia, dove sarebbe stato «catturato» e obbligato con la forza a lasciare le impronte digitali; che la sua intenzione sarebbe quella di chiedere asilo in Svizzera e convolare a nozze con la sua compagna, B._______, cittadina (...) al beneficio di un permesso (...) in Svizzera; che tale intenzione sarebbe pure stata manifestata nel corso del colloquio Dublino; che la SEM avrebbe pertanto dovuto valutare l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 Regolamento Dublino III; che peraltro, in data 20 settembre 2022, sarebbero stati trasmessi all'Ufficio dello stato civile tutti i documenti necessari e verosimilmente, il ricorrente e la compagna, si uniranno in matrimonio nel mese di ottobre 2022; che di conseguenza, la decisone della SEM violerebbe l'art. 8 CEDU; che in seguito, l'insorgente sottolinea che gli sviluppi recenti mostrerebbero delle carenze clamorose nel rispetto del diritto internazionale da parte delle autorità croate; che pertanto, il presupposto che la Croazia rispetterebbe il diritto internazionale sarebbe da mettere in discussione e sarebbe palese che in Croazia vi sarebbero delle carenze sistemiche nella presa a carico dei richiedenti; che pertanto, l'allontanamento del ricorrente in tale Paese implicherebbe il rischio di un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE) e dell'art. 3 CEDU, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6, 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'«EURODAC», che il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo in Croazia il 10 luglio 2022 (cfr. atto SEM ... -11/1), che nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, la SEM ha presentato alle autorità croate competenti una richiesta di ripresa in carico dell'interessato fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM ... -12/5), che il 22 agosto 2022, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Croazia, in applicazione dell'art. 20 cpv. 5 Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM ... -18/2), che nonostante l'insorgente abbia dichiarato di non aver depositato una domanda d'asilo in tale Paese, ma di essere stato catturato dalle autorità croate e obbligato a rilasciare le impronte digitali si rileva che il Regolamento Dublino III non offre il diritto al richiedente l'asilo di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3), che di conseguenza, la competenza della Croazia è di principio data, che per il resto, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. recentemente, sentenza del Tribunale E-2381/2022 del 9 giugno 2022 consid. 5.3), che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di evidenziare ripetutamente come il sistema d'accoglienza croato - benché oggetto di diverse critiche da parte di svariati enti - non sia contraddistinto da carenze sistemiche né presenti comprovati rischi di respingimenti («push-backs») alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina laddove confrontato con trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale F-3903/2022 del 16 settembre 2022 consid. 4; F-1653/2022 del 21 aprile 2022 consid. 6.2; D-1404/2022 del 30 marzo 2022; D-735/2022 del 28 febbraio 2022 consid. 6.5.2), che iscrivendosi in tale contesto, né i rapporti richiamati con l'impugnativa così come neppure le allegazioni ricorsuali permettono però di sovvertire la suesposta presunzione; che segnatamente la citata sentenza della Corte EDU M.H. e altri contro Croazia del 18 novembre 2021, 43115/18, non concerne un trasferimento Dublino, che di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se «motivi umanitari» lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che la Croazia ha infatti, nella sua accettazione del 22 agosto 2022, da una parte confermato che il ricorrente ha depositato una domanda di protezione in tale Stato ("[...]"), mentre dall'altra ha accettato di continuare l'esame della procedura in accordo con la summenzionata direttiva, in particolare si è impegnata a continuare la determinazione della responsabilità per il trattamento della domanda di protezione dell'insorgente ("[...]"), che inoltre, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che in seguito, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), che infine, non risulta neppure che il trasferimento del ricorrente in Croazia costituisca una violazione dell'art. 8 CEDU; che nella fattispecie, tra il ricorrente e la compagna non può essere ritenuta l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva; che invero, l'insorgente ha conosciuto la compagna su internet nel 2018 e l'ha vista di persona per appena tre settimane nel 2021, che neppure l'asserita apertura della procedura preparatoria al matrimonio - allegazione peraltro nemmeno supportata da alcun elemento probatorio valido - costituisce un indizio sufficiente per definire la loro relazione come effettiva e duratura, che invero, la giurisprudenza ammette che lo straniero che vive in unione libera con un cittadino svizzero o una persona avente diritto di risiedere in Svizzera potrebbe desumere un diritto di dimora se vi fossero indizi concreti di un matrimonio seriamente voluto ed imminente; che anche in questo caso la relazione tra concubini deve essere, per la sua natura e stabilità, assimilata ad un'unione coniugale per poter beneficiare dell'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del TF 2C_196/2014 del 19 maggio 2014 consid. 5.1 con giurisprudenza ivi citata), che nonostante le dichiarazioni di apertura di una procedura matrimoniale, a tuttora senza elementi probatori a sostegno di tali allegazioni - il doc. E allegato al ricorso risulta infatti essere soltanto una lettera di trasmissione di documenti allo Stato civile - il matrimonio non appare imminente; che dallo scrivente Tribunale non è conosciuta una data di celebrazione del matrimonio; che invero, l'asserita celebrazione nel mese di ottobre 2022 risulta essere un'affermazione non supportata da alcun documento, che ad ogni buon conto, la questione di sapere se l'eventuale apertura di tale procedura è un indizio di un matrimonio seriamente voluto e imminente può essere lasciata aperta nella presente procedura, in quanto, come rilevato in precedenza, il ricorrente non ha provato un legame con la compagna paragonabile ad un'unione coniugale, che pertanto il ricorrente non può avvalersi della protezione dell'art. 8 CEDU nemmeno sotto questo profilo, che dal momento che il matrimonio si trova soltanto nei suoi primi preparativi e che la sua celebrazione sarebbe possibile anche in un altro paese, il trasferimento del ricorrente non viola neppure gli artt. 12 CEDU e 14 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che il Tribunale osserva poi che un possibile matrimonio non costituisce un impedimento al trasferimento, soprattutto poiché una procedura di preparazione del matrimonio è possibile anche quando gli sposi non vivono in Svizzera (art. 62 segg. dell'ordinanza sullo stato civile del 28 aprile 2004 [OSC; RS 211.112.2]; cfr. tra le tante sentenza del Tribunale E-1274/2022 del 22 marzo 2022 pag. 9), che altresì, si rammenta al ricorrente che la procedura d'asilo non ha come fine quello di ottenere un'autorizzazione di soggiorno in vista di matrimonio e non è, in nessun caso, utilizzabile per aggirare i disposti legali del diritto degli stranieri specialmente circa il ricongiungimento famigliare, che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Croazia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che per il medesimo motivo, anche la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria totale è respinta (art. 65 cpv. 1 PA, art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 26 settembre 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/ Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e di gratuito patrocinio, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt