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D-402/2012

D-402/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-07-26 · Italiano CH

Esecuzione dell'allontanamento

Sachverhalt

A. Il (...), gli interesati hanno presentato una domanda di asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 15 luglio 2008 del richiedente [di seguito: verbale 1] e della richiedente [di seguito: verbale 2] nonché verbali di audizione del 15 dicembre 2008 del richiedente [di seguito: verbale 3], del 19 gennaio 2009 [di seguito: verbale 4] e del 19 luglio 2010 [di seguito: verbale 5] della richiedente) di essere di etnia rom, originari del Kosovo, di aver avuto ultimo domicilio in Kosovo a F._______. B. In data 17 novembre 2011, l'UFM ha reso note le risultanze del Rapporto dell'Ambasciata svizzera a G._______ (Kosovo) del 29 settembre 2011 (di seguito: Rapporto), invitando gli interessati a prendere posizione. Dal citato documento è emerso fondamentalmente che i ricorrenti avrebbero passato unicamente qualche mese a F._______, che il loro ultimo domicilio sarebbe a H._______ (Serbia) e che entrambi i genitori dell'interessato vivrebbero in tale città. C. Il 21 novembre 2011, i richiedenti hanno preso posizione in merito a quanto emerso nel Rapporto, sottolineando in sostanza di non aver mai vissuto a H._______ e di non sapere se la madre dell'interessato si trovi in detta città o meno (cfr. atto A29/2). D. In data 8 dicembre 2011, l'Amministrazione federale delle dogane (di seguito: AFD) ha rimesso all'UFM due passaporti della Repubblica della Jugoslavia, rilasciati a H._______, appartenenti agli interessati ed intercettati in una lettera raccomandata proveniente dalla I._______ e indirizzata al richiedente presso il proprio alloggio a J._______. E. Con decisione del 21 dicembre 2011, notificata agli interessati il 22 dicembre 2011 (cfr. atto A34), l'UFM ha respinto la citata domanda di asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dei medesimi dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dello stesso verso la Serbia, siccome lecita, esigibile e possibile. F. Il 23 gennaio 2012, gli insorgenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente al punto riguardante l'esecuzione dell'allontanamento e la concessione dell'ammissione provvisoria. In aggiunta, i medesimi hanno chiesto l'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali. Essi hanno inoltre allegato sette nuovi mezzi di prova, ossia:

- un certificato medico del 17 gennaio 2012 riguardante la ricorrente (doc. 1);

- una dichiarazione del 10 gennaio 2012 rilasciata dalle scuole comunali di J._______, nella quale viene attestata la frequentazione quale allievo del figlio (doc. 2);

- una dichiarazione del 9 gennaio 2012 rilasciata anch'essa dalle scuole comunali di J._______ nella quale viene attestata la frequentazione quale allieva della figlia (doc. 3);

- un conteggio per il mese di dicembre 2011 della cassa disoccupazione (...) relativo al ricorrente (doc. 4);

- un conteggio per il mese di novembre 2011 della cassa disoccupazione (...) relativo al ricorrente (doc. 5);

- un contratto di locazione relativo all'appartamento dei ricorrenti a J._______ (doc. 6);

- un plico relativo all'assicurazione malattia a cui sono affiliati gli autori del gravame (doc.7). G. In data 27 gennaio 2012, il Tribunale ha comunicato ai ricorrenti che potevano soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura, giusta l'art. 42 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). H. Con decisione incidentale dell'8 febbraio 2012, il Tribunale ha congiunto i procedimenti dei ricorrenti ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), a chiedere ai medesimi il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'Ufficio ad inoltrare una risposta al ricorso interposto dagli insorgenti. I. Tramite risposta del 24 febbraio 2012, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. J. Il 16 marzo 2012, gli insorgenti hanno presentato atto di replica. Lo stesso è stato inviato per informazione all'autorità di prime cure, in data 29 marzo 2012, informandola circa la possibilità di un'ulteriore presa di posizione. K. Il 3 aprile 2012, l'autorità inferiore ha confermato i propri precedenti considerandi e ha proposto la reiezione del gravame. L. Tale scritto è stato inviato ai ricorrenti per conoscenza.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

E. 2 Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato nel medesimo idioma, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

E. 4.1 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57, consid. 1.2 p. 798; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 4.2 Il ricorso del 23 gennaio 2012 verte unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che la querelata decisione è cresciuta in giudicato in materia di asilo e per ciò che concerne la pronuncia dell'allontanamento. Di seguito verrà esaminata unicamente la conformità alla legge dell'esecuzione dell'allontanamento dai ricorrenti.

E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, in sostanza ed in merito all'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti, che non applicandosi il principio del divieto di respingimento, essa sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Detto Ufficio ha, altresì, osservato che per la richiedente - ritenuto il miglioramento della situazione concernente la sicurezza, la libertà di movimento e l'accesso alle strutture medico-sociali in Kosovo per alcune minoranze fra cui i rom di lingua albanese - un ritorno sarebbe pertanto ragionevolmente esigibile. Per quanto attiene all'interessato, benché in linea di principio un ritorno in Kosovo non sarebbe ragionevolmente esigibile, per i rom di lingua serba con ultimo domicilio nel Kosovo settentrionale il ritorno in detto luogo costituirebbe un'eccezione e quindi un'alternativa di soggiorno valida. Tuttavia, emergerebbe dagli atti che nella fattispecie l'alternativa di soggiorno nel nord del Kosovo non sarebbe ragionevolmente esigibile. L'autorità di prime cure ha d'altro canto ritenuto che, per i rom di lingua serba, in principio esisterebbe anche un'alternativa di soggiorno in Serbia. Infatti, i rom di lingua serba del Kosovo continuerebbero, anche dopo la dichiarazione di indipendenza ad essere considerati come cittadini serbi con la possibilità di ottenere i relativi documenti. Ad ogni buon conto, l'autorità inferiore non ha ritenuto di doversi chinare d'ufficio sugli ostacoli relativi all'allontanamento considerato che i richiedenti non avrebbero né collaborato, né detto la verità, in particolare in merito alla propria origine, identità, nonché relativamente ai domicili precedenti. Tuttavia, secondo il Rapporto, la famiglia dell'interessato (genitori compresi) si troverebbe a H._______, in Serbia, dove egli stesso avrebbe già abitato. Pertanto, l'alternativa di soggiorno in Serbia risulterebbe ragionevolmente esigibile. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento in Serbia sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico.

E. 5.2 Nel gravame, in merito all'esecuzione dell'allontanamento verso la Serbia gli insorgenti hanno preliminarmente ribadito i problemi esistenti in Kosovo, sia con i serbi che con gli albanesi, relativi alla propria appartenenza etnica, situazione che impedirebbe di portare a termine una formazione e l'apprendimento di una professione. Per quanto attiene all'allontanamento a H._______, i ricorrenti ribadiscono quanto già affermato nelle proprie osservazioni al Rapporto. In sostanza, il ricorrente non ha negato che la madre potrebbe trovarsi a H._______ ma, ritenuto che egli non avrebbe più contatti con la stessa, non potrebbe confermare questa circostanza. Del resto, il Rapporto non svolgerebbe alcuna considerazione concreta né sulle condizioni di vita, né sull'effettiva esistenza dei genitori del ricorrente nella cittadina in questione. In tali circostanze i ricorrenti dovrebbero pertanto essere ammessi provvisoriamente in Svizzera. Non da ultimo, la decisione avversata ometterebbe l'analisi dello stato di salute della ricorrente, malgrado la documentazione agli atti, secondo cui la ricorrente sarebbe affetta da disturbi di natura (...). Conseguentemente, senza l'attuale trattamento ella rischierebbe un'acutizzazione dei disturbi, difficilmente trattabili in Serbia, considerato il problematico accesso a tali servizi per le persone di etnia rom. Di conseguenza, la Serbia non rappresenterebbe una valida alternativa di soggiorno, tanto che l'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese risulterebbe non ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).

E. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, sottolineando altresì che il Rapporto sarebbe generalmente di grande importanza nel contesto delle proprie analisi, come pure nella fattispecie, ritenuto che gli accertamenti sarebbero esaustivi e non si limiterebbero a delle affermazioni di una singola persona. In ultima analisi, l'autorità inferiore ha precisato, contestualmente ai certificati medici agli atti, che di norma in Kosovo e Serbia sarebbe garantito l'accesso a strutture mediche e sociali. Pertanto, la ricorrente avrebbe la possibilità di continuare il trattamento in Serbia.

E. 5.4 In replica, gli insorgenti hanno ribadito che, per i motivi già esposti in sede di ricorso, la Serbia non rappresenterebbe una valida alternativa di soggiorno. Inoltre, alla luce del riconoscimento internazionale del Kosovo quale stato indipendente, la prassi della Serbia in questi casi non dovrebbe avere alcuna conseguenza per i ricorrenti originari della provincia secessionista. Nondimeno, quo agli ostacoli dell'esecuzione dell'allontanamento, non andrebbero trascurati i problemi medici della ricorrente. La realtà infatti parlerebbe di numerosi casi di esclusione dai servizi sanitari in considerazione dell'appartenenza etnica.

E. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). La questione del carattere possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, deve essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, p. 262). Si tratta di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.

E. 6.2 Nella fattispecie, preliminarmente va constatato che, il ricorrente è di etnia rom, di lingua serba, nato a G._______ (Kosovo), con ultimo domicilio a H._______ in Serbia (cfr. Rapporto p. 2 e 3 e reperito passaporto del ricorrente). La ricorrente è di etnia rom e presumibilmente di lingua albanese, nata a K._______ (Kosovo), con ultimo domicilio a H._______ in Serbia (cfr. Rapporto p. 2 e 3 e reperito passaporto della ricorrente). Infatti, benché la ricorrente abbia dichiarato di essere analfabeta e di conoscere unicamente la lingua albanese, oltre a quella rom, la medesima alcune volte durante le audizioni si è espressa in serbo (cfr. verbale 4 Q21 p. 4, Q50 p. 6; cfr. anche verbale 4 Q107-Q108 p.10). D'altronde, ritenuta la manifesta inverosimiglianza delle vicende narrate, circostanza peraltro non contestata in sede ricorsuale, oltre all'avere taciuto i propri domicili precedenti, è altamente verosimile che la ricorrente abbia celato anche le proprie conoscenze linguistiche, aggiunto che, stando al Rapporto, la medesima ha risieduto a H._______ con il marito sino al giorno dell'espatrio, che il di lei passaporto è stato rilasciato in detta città nel (...) e che nessuno si ricorda della sua famiglia a K._______ (cfr. Rapporto p. 2). Con tutta probabilità questa circostanza è dovuta al fatto che la ricorrente è unicamente nata nella cittadina e vissuta in Kosovo molto probabilmente unicamente sino allo scoppio della guerra, facendosi rilasciare nel (...), personalmente o tramite un intermediario, il certificato di nascita (cfr. Rapporto p. 1, certificato di nascita della ricorrente agli atti). Peraltro, neppure a F._______ vi sono tracce della famiglia della medesima, oltre ad essere stato accertato che ad ogni modo gli insorgenti non risiedevano nella menzionata città prima dell'espatrio (cfr. Rapporto p. 2 e 3). Del resto, emerge dalle risultanze istruttorie che da dopo la guerra non vi sono più tracce della famiglia (...) in Kosovo (cfr. Rapporto p. 2 e 3). A partire verosimilmente dal (...), infatti, la loro vita si è svolta in territorio serbo (cfr. Rapporto p. 2 e 3). I passaporti dei ricorrenti, intercettati dall'AFD, non fanno che confermare e corroborare le anteriori risultanze istruttorie, oltre che tutto quanto appena esposto, essendo stati rilasciati a H._______ (Serbia), rispettivamente nel (...) e (...). Inoltre, il domicilio del ricorrente ivi menzionato è H._______. Quo alla cittadinanza kosovara allegata dai ricorrenti, si consideri che a quest'ultima hanno diritto i cittadini jugoslavi e residenti in Kosovo il 1° gennaio 1998 (cfr. art. 29 della Legge sulla cittadinanza kosovara del 20 febbraio 2008 [n. 03/L034]), e la stessa non esclude comunque a doppia cittadinanza (cfr. ibidem) serbo kosovara. D'altra parte, i cittadini kosovari vengono riconosciuti di regola dalle autorità serbe come cittadini serbi, in quanto, giusta la nuova Costituzione della Serbia entrata in vigore l'8 novembre 2006, non viene espressamente riconosciuta l'indipendenza del Kosovo (cfr. DTAF 2010/41 consid. 6.4.1 seg.). Nella fattispecie, non è nemmeno scontato che i ricorrenti siano effettivamente stati residenti in Kosovo il 1°gennaio 1998 e che quindi possano possedere effettivamente anche la cittadinanza kosovara. Quel che è certo è che entrambi i documenti dei medesimi, passaporti della Repubblica di Jugoslavia, sono stati rilasciati a H._______, rispettivamente nel (...) e (...). Alla luce di quanto esposto, nella presente sentenza verrà esaminata l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Serbia.

E. 6.3 Ritenuto segnatamente il diniego della qualità di rifugiato nei confronti dei ricorrenti nella decisione di prima istanza, regolarmente cresciuta in giudicato, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento), nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumai o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta al ricorrente di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i ricorrenti possano essere esposti, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario alle succitate disposizioni. In altri termini, questi ultimi non hanno saputo fornire un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precise e concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale, in caso di ritorno in Serbia, ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento in Serbia è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 6.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della Legge sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità giudicante deve dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (cfr. GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 p. 215). L'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione caso per caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età, oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale e famigliare (cfr. tra le altre, sentenza del Tribunale D-6656/2006 del 25 aprile 2008; GICRA 2004 n. 33, consid. 8.3 p. 237). Si tratta, dunque, di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se i ricorrenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Serbia, da un lato, e la loro situazione personale, dall'altro.

E. 6.4.2.1 In Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Trattandosi di membri di minoranze etniche nella regione, in particolare i rom, il Tribunale rileva che essi, malgrado gli importanti sforzi delle autorità, attive nella promozione dell'uguaglianza, sono costantemente vittime di diverse discriminazioni sociali, in particolare negli ambiti dell'alloggio (accesso all'elettricità, all'acqua potabile, ambiente insalubre, promiscuità, ecc.) dell'educazione, del lavoro e della salute. Di fatto, un grande numero di rom vivono in condizioni di grande povertà - soprattutto per quel che concerne le condizioni di alloggio - e sono, inoltre, particolarmente colpiti dalla disoccupazione. Peraltro, tali difficoltà sono più marcate per i profughi interni e le persone che fanno ritorno da un soggiorno in un Paese occidentale. I rom non sono, del resto, completamente al riparo da aggressioni fisiche o verbali (cfr. sentenza del Tribunale D-7847/2006 del 18 agosto 2009). Nonostante ciò, vi è comunque da rilevare che tali aggressioni non raggiungono un'intensità tale da renderne inesigibile l'allontanamento verso la Serbia (cfr. sentenza del Tribunale E-4802/2010 del 19 maggio 2011, consid. 5.4.1). Va ricordato che le autorità in materia di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare le sentenze del Tribunale D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del 5 marzo 2010; D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del 3 febbraio 2010; D-6165/2006 del 21 gennaio 2010, p. 8 e relativi riferimenti; D-4911/2009 del 14 settembre 2009, p. 6 e relativi riferimenti; D-2423/2009 del 10 luglio 2009, p. 5 e relativi riferimenti; cfr. anche DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 p. 590 e GICRA 1994 n. 18, consid. 4e p. 143).

E. 6.4.2.2 I ricorrenti sono entrambi nati in Kosovo, di etnia rom, con ultimo domicilio in Serbia a H._______ (cfr. Rapporto p. 2 e 3; passaporti dei ricorrenti). Quo alla situazione personale dei ricorrenti, i medesimi sono giovani, il ricorrente dispone di una sufficiente formazione e di esperienza professionale quale (...) (verbale 1, p. 2), mentre la ricorrente è (...) (cfr. verbale 2, p. 2). Dagli atti si evince peraltro che essi dispongono di un'importante rete sociale in Serbia, segnatamente dei genitori del ricorrente come pure dei suoi (...) fratelli, tutti attualmente residenti a H._______ (cfr. Rapporto p. 2 e 3).

E. 6.4.3.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel Paese di origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se quest'ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Quest'ultimo concetto comprende le cure mediche di base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza e nel rispetto della dignità umana (cfr. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berna 2002, pp. 81 e s. e p. 87). Tuttavia, lo straniero non può prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizionato di soggiorno in uno stato firmatario della CEDU, segnatamente in Svizzera ed un diritto di accesso generale in questo Paese alle forme di sostegno mediche, sociali ed altre suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche nel Paese di origine o di destinazione non raggiungono il grado di quelle elvetiche. Per ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, non è quindi sufficiente che un trattamento medico prescritto sulla base delle norme svizzere non possa essere seguito nel Paese di origine o di provenienza dell'interessato. Infatti, se le cure essenziali possono essere assicurate nel Paese di origine o di provenienza dello straniero, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale D-3407/2006 dell'8 luglio 2008). Tuttavia, l'allontanamento non sarà più reputato ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr se, a causa dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato dovesse degradarsi molto rapidamente al punto di condurre in maniera certa alla concreta messa in pericolo della sua vita o ad una minaccia seria, durevole e noteve della sua integrità fisica (cfr. GICRA 2003 n. 24, pp. 154 ss; sentenza del Tribunale E-7090/2009 del 19 agosto 2010, p. 10; sentenza del Tribunale D-3562/2006 del 31 luglio 2008, p. 9; sentenza del Tribunale E-5935/2006, del 23 marzo 2009, p. 9). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale e acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24, consid. 5b). L'assicurazione malattia in Serbia è gratuita e garantita dallo Stato per le persone senza impiego, quindi iscritte all'agenzia nazionale per il lavoro, e per altre categorie di persone senza reddito. A questo scopo sono necessari un certificato di residenza ufficiale del rimpatriato (Prijava stana), un documento di identità (Lichna karta) e il "libretto di lavoro" (radna knji ica). Il rimpatriato deve rivolgersi con questi documenti all'ufficio di collocamento locale (NEA). A questo punto la persona può presentare, nel luogo di residenza, una domanda per l'assicurazione sanitaria, al fine di ottenere una tessera sanitaria per l'assistenza medica gratuita (cfr. International Organization of Migration (IOM) / Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Länderinformationsblatt Serbien, agosto 2011). Ad ogni buon conto, le persone di ritorno nel proprio Paese hanno diritto ad un aiuto medico d'urgenza statale, privo di spese, provando il proprio statuto di persone rimpatriate (ossia presentando un documento di viaggio, rispettivamente un documento attestante la perdita di tale documento). Questo statuto ha una validità che va dai 30 ai 60 giorni, dopodiché è necessaria l'iscrizione ad un'assicurazione malattia (cfr. International Organization for Migration (IOM) - Country of Return Information Project (Irrico), Rückkehr nach Serbien - Länderinformationen, 30 novembre 2009). Per quanto riguarda l'accesso ai medicamenti, questi sono ottenibili nelle farmacie pubbliche e private al prezzo di mercato. Vengono suddivisi in liste secondo il principio attivo che contengono. I farmaci presenti nelle cosiddetta "lista positiva", la lista A, sono per pazienti assicurati presso l'assicurazione malattia statale, per ottenerli è necessaria la prescrizione medica e il pagamento di una tassa amministrativa di 50 RSD (EUR 0.50), dopodiché sono disponibili gratuitamente. Per i farmaci della lista A1 il paziente deve contribuire per un 10%-75% dei costi dei farmaci stessi. I medicamenti facenti parte della lista B sono disponibili unicamente in regime di ricovero ospedaliero, quelli della lista C sono gli agenti chemio terapeutici (cfr. ibidem IOM/Irrico 2009), mentre la lista D è composta da 14 gruppi di farmaci che non sono registrati in Serbia, ma che possono essere prescritti in casi particolari. Infine, per quanto concerne il trattamento delle malattie psichiche, va rilevato che questo genere di malattie è relativamente frequente in Serbia ed è a carico del sistema di assicurazione sociale. Negli ultimi anni la qualità delle cure psichiatriche ha raggiunto il livello di quelle praticate nell'ovest europeo, ciò grazie al traino del centro psichiatrico e della clinica universitaria di Belgrado e al suo istituto di psichiatria (cfr. sentenza del Tribunale E-4013/2011 del 5 ottobre 2011 consid. 7.2.3 e relativi riferimenti; sentenza del Tribunale D-5915/2006 del 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 p. 15 e relativi riferimenti). La procedura per ottenere l'assistenza psichiatrica è la medesima come per gli altri servizi medici. Il paziente dovrà preventivamente farsi visitare dal medico generalista presso il centro medico (Dom zdravlja) del comune della propria residenza (cfr. ibidem IOM/BAMF 2011). A H._______ già presso la locale Dom zdravja è presente un'unità di aiuto psicologico (cfr. Dom zdravlja a H._______, http://www.dzns.rs/). Inoltre, la clinica di psichiatria di H._______ impiega 32 medici specialisti nell'ambito (cfr. Istituto per la psichiatria [Institut za Psihijatriju], H._______). Per i rom l'accesso al sistema medico può tuttavia essere problematico a causa della frequente assenza di domicilio fisso e di documenti di identità (cfr. sentenza del Tribunale D-5915/2006 del 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 ).

E. 6.4.3.2 Quo ai disturbi psichici di cui è affetta l'insorgente e al relativo trattamento farmacologico in corso (cfr. rapporto medico prodotto il 15 dicembre 2008 rilasciato il 9 dicembre 2008; atto A17/2; atto A20/2; doc. 1), questi non costituiscono un ostacolo medico insormontabile all'esecuzione dell'allontanamento atto a giustificare l'ordine di una misura sostitutiva. I ricorrenti una volta giunti in loco, avranno la possibilità di affiliarsi alla cassa malati serba. In particolare, i medicinali (...), (...) e (...) di cui necessita la ricorrente (cfr. rapporto medico prodotto il 15 dicembre 2008 rilasciato il 9 dicembre 2008; atto A17/2; atto A20/2; doc. 1) sono ottenibili in Serbia. Secondo le informazioni a disposizione del Tribunale, (...), il cui principio attivo ([...]) fa parte della lista A1, è soggetto a prescrizione medica, per le persone assicurate ha un costo a carico dell'assicurato del 40% sul prezzo di vendita (una confezione con 30 compresse da 30 mg costa RSD 536.20, ovvero l'equivalente di circa CHF 5.50). Un medicamento con lo stesso principio attivo di (...) è presente con il nome locale di (...). Fa parte della lista A, è quindi gratuito, con pagamento della sola tassa amministrativa e disponibile su prescrizione medica. Il (...), farmaco con il principio attivo (...) (codice [...]), appartiene al gruppo delle (...) ed è un aiuto di (...). Tale principio attivo non è registrato in Serbia. Il (...), anch'esso appartenente al gruppo delle (...) (con codice [...]), è utilizzato nel trattamento dell'i(...), ed è presente in Serbia con il nome di (...) e (...). Fa parte della lista A ed è quindi disponibile gratuitamente (le liste dei medicamenti sono consultabili a partire dalla homepage della cassa malattia statale serba http://www.rfzo.rs/index.php/lekovi-actual/lista-lekova-26042012-menu oppure http://www.rfzo.rs/download/lista_A.pdf,http://www.rfzo.rs/download/lista_A1.pdf, http://www.rfzo.rs/download/lista_B.pdf, http://www.rfzo.rs/download/lista_C.pdf, http://www.rfzo.rs/download/lista_D.pdf). Ad ogni buon conto, rivolgendosi ad un medico del luogo la ricorrente avrà sicuramente a disposizione tutte le informazione del caso relative alle alternative disponibili in Serbia per sostituire il (...) come aiuto al (...), trattandosi di un problema di carattere generico certamente trattato anche in tale Paese. I ricorrenti sono in possesso di documenti rilasciati in Serbia, menzionanti il loro luogo di domicilio, tali da permettere loro l'accesso al sistema medico in loco. Tenuto conto di quanto precedentemente esposto e delle infrastrutture di cui dispone il Paese in questione, la ricorrente potrà certamente iniziare la psicoterapia necessaria (cfr. in particolare doc. 1) in loco. In conclusione, l'argomento secondo cui l'allontanamento verso la Serbia porterebbe al peggioramento dello stato di salute della ricorrente è pretestuoso, nonché privo di fondamento. Del resto, i ricorrenti, se date le condizioni, hanno facoltà di richiedere un sostegno finanziario per facilitare l'integrazione o assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine per loro stessi ed i loro figli (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi).

E. 6.4.4.1 Non da ultimo, nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'interesse superiore dei fanciulli è un elemento da prendere in considerazione (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.1). Ciò conduce ad un'interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese di origine. Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione ed il grado di integrazione in caso in un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare di quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere presa in considerazione in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese di origine del fanciullo, ritenuto che un fanciullo non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del fanciullo non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infatti, secondo la giurisprudenza, delle difficoltà di reinserimento nel Paese di origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. DTAF 2009/28, consid. 9.3 pp. 367ss.; GICRA 2005 n. 6).

E. 6.4.4.2 Nella fattispecie, i due figli sono nati rispettivamente nel (...) e (...), hanno vissuto gran parte della loro vita in Serbia, avendovi soggiornato dalla nascita fino al (...). In aggiunta, i medesimi risiedono in Svizzera da appena (...) anni. Peraltro, i mezzi di prova allegati al gravame circa la frequentazione di scuole elvetiche non soccorrono gli insorgenti (cfr. docc. 2-3), in quanto i bambini sono tuttora dipendenti dai loro genitori ed impregnati del loro modo di vita. Non da ultimo, essendo attualmente periodo di ferie scolastiche nel Cantone Ticino, l'esecuzione dell'allontanamento non implica nemmeno l'interruzione dell'anno scolastico. Di conseguenza, non vi è motivo di ammettere che un ritorno in Serbia equivalga ad uno sradicamento completo tale da pregiudicarne lo sviluppo e l'equilibrio. Pertanto, il loro allontanamento dalla Svizzera non viola l'art. 3 CDF.

E. 6.4.5 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Serbia è ragionevolmente esigibile nella fattispecie(art. 83 cpv. 4 LStr).

E. 6.5 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando la dovuta diligenza, potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12, pp. 513-515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 7 In considerazione di quanto precede, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente al punto riguardante l'esecuzione dell'allontanamento ed alla concessione dell'ammissione provvisoria vanno respinte. Ne consegue che il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 8 Visto l'esito del gravame e ritenuta la congiunzione delle cause, le spese processuali di CHF 800.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 800.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-402/2012, D-553/2012 Sentenza del 26 luglio 2012 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Thomas Wespi, Robert Galliker, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), alias C._______, nata il (...), D._______, nata il (...), E._______, nato il (...), Kosovo e Serbia, tutti patrocinati dal Signor Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del 21 dicembre 2011 / N [...]. Fatti: A. Il (...), gli interesati hanno presentato una domanda di asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 15 luglio 2008 del richiedente [di seguito: verbale 1] e della richiedente [di seguito: verbale 2] nonché verbali di audizione del 15 dicembre 2008 del richiedente [di seguito: verbale 3], del 19 gennaio 2009 [di seguito: verbale 4] e del 19 luglio 2010 [di seguito: verbale 5] della richiedente) di essere di etnia rom, originari del Kosovo, di aver avuto ultimo domicilio in Kosovo a F._______. B. In data 17 novembre 2011, l'UFM ha reso note le risultanze del Rapporto dell'Ambasciata svizzera a G._______ (Kosovo) del 29 settembre 2011 (di seguito: Rapporto), invitando gli interessati a prendere posizione. Dal citato documento è emerso fondamentalmente che i ricorrenti avrebbero passato unicamente qualche mese a F._______, che il loro ultimo domicilio sarebbe a H._______ (Serbia) e che entrambi i genitori dell'interessato vivrebbero in tale città. C. Il 21 novembre 2011, i richiedenti hanno preso posizione in merito a quanto emerso nel Rapporto, sottolineando in sostanza di non aver mai vissuto a H._______ e di non sapere se la madre dell'interessato si trovi in detta città o meno (cfr. atto A29/2). D. In data 8 dicembre 2011, l'Amministrazione federale delle dogane (di seguito: AFD) ha rimesso all'UFM due passaporti della Repubblica della Jugoslavia, rilasciati a H._______, appartenenti agli interessati ed intercettati in una lettera raccomandata proveniente dalla I._______ e indirizzata al richiedente presso il proprio alloggio a J._______. E. Con decisione del 21 dicembre 2011, notificata agli interessati il 22 dicembre 2011 (cfr. atto A34), l'UFM ha respinto la citata domanda di asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dei medesimi dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dello stesso verso la Serbia, siccome lecita, esigibile e possibile. F. Il 23 gennaio 2012, gli insorgenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente al punto riguardante l'esecuzione dell'allontanamento e la concessione dell'ammissione provvisoria. In aggiunta, i medesimi hanno chiesto l'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali. Essi hanno inoltre allegato sette nuovi mezzi di prova, ossia:

- un certificato medico del 17 gennaio 2012 riguardante la ricorrente (doc. 1);

- una dichiarazione del 10 gennaio 2012 rilasciata dalle scuole comunali di J._______, nella quale viene attestata la frequentazione quale allievo del figlio (doc. 2);

- una dichiarazione del 9 gennaio 2012 rilasciata anch'essa dalle scuole comunali di J._______ nella quale viene attestata la frequentazione quale allieva della figlia (doc. 3);

- un conteggio per il mese di dicembre 2011 della cassa disoccupazione (...) relativo al ricorrente (doc. 4);

- un conteggio per il mese di novembre 2011 della cassa disoccupazione (...) relativo al ricorrente (doc. 5);

- un contratto di locazione relativo all'appartamento dei ricorrenti a J._______ (doc. 6);

- un plico relativo all'assicurazione malattia a cui sono affiliati gli autori del gravame (doc.7). G. In data 27 gennaio 2012, il Tribunale ha comunicato ai ricorrenti che potevano soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura, giusta l'art. 42 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). H. Con decisione incidentale dell'8 febbraio 2012, il Tribunale ha congiunto i procedimenti dei ricorrenti ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), a chiedere ai medesimi il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'Ufficio ad inoltrare una risposta al ricorso interposto dagli insorgenti. I. Tramite risposta del 24 febbraio 2012, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. J. Il 16 marzo 2012, gli insorgenti hanno presentato atto di replica. Lo stesso è stato inviato per informazione all'autorità di prime cure, in data 29 marzo 2012, informandola circa la possibilità di un'ulteriore presa di posizione. K. Il 3 aprile 2012, l'autorità inferiore ha confermato i propri precedenti considerandi e ha proposto la reiezione del gravame. L. Tale scritto è stato inviato ai ricorrenti per conoscenza. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato nel medesimo idioma, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. 4.1. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57, consid. 1.2 p. 798; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 4.2. Il ricorso del 23 gennaio 2012 verte unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che la querelata decisione è cresciuta in giudicato in materia di asilo e per ciò che concerne la pronuncia dell'allontanamento. Di seguito verrà esaminata unicamente la conformità alla legge dell'esecuzione dell'allontanamento dai ricorrenti. 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, in sostanza ed in merito all'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti, che non applicandosi il principio del divieto di respingimento, essa sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Detto Ufficio ha, altresì, osservato che per la richiedente - ritenuto il miglioramento della situazione concernente la sicurezza, la libertà di movimento e l'accesso alle strutture medico-sociali in Kosovo per alcune minoranze fra cui i rom di lingua albanese - un ritorno sarebbe pertanto ragionevolmente esigibile. Per quanto attiene all'interessato, benché in linea di principio un ritorno in Kosovo non sarebbe ragionevolmente esigibile, per i rom di lingua serba con ultimo domicilio nel Kosovo settentrionale il ritorno in detto luogo costituirebbe un'eccezione e quindi un'alternativa di soggiorno valida. Tuttavia, emergerebbe dagli atti che nella fattispecie l'alternativa di soggiorno nel nord del Kosovo non sarebbe ragionevolmente esigibile. L'autorità di prime cure ha d'altro canto ritenuto che, per i rom di lingua serba, in principio esisterebbe anche un'alternativa di soggiorno in Serbia. Infatti, i rom di lingua serba del Kosovo continuerebbero, anche dopo la dichiarazione di indipendenza ad essere considerati come cittadini serbi con la possibilità di ottenere i relativi documenti. Ad ogni buon conto, l'autorità inferiore non ha ritenuto di doversi chinare d'ufficio sugli ostacoli relativi all'allontanamento considerato che i richiedenti non avrebbero né collaborato, né detto la verità, in particolare in merito alla propria origine, identità, nonché relativamente ai domicili precedenti. Tuttavia, secondo il Rapporto, la famiglia dell'interessato (genitori compresi) si troverebbe a H._______, in Serbia, dove egli stesso avrebbe già abitato. Pertanto, l'alternativa di soggiorno in Serbia risulterebbe ragionevolmente esigibile. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento in Serbia sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico. 5.2. Nel gravame, in merito all'esecuzione dell'allontanamento verso la Serbia gli insorgenti hanno preliminarmente ribadito i problemi esistenti in Kosovo, sia con i serbi che con gli albanesi, relativi alla propria appartenenza etnica, situazione che impedirebbe di portare a termine una formazione e l'apprendimento di una professione. Per quanto attiene all'allontanamento a H._______, i ricorrenti ribadiscono quanto già affermato nelle proprie osservazioni al Rapporto. In sostanza, il ricorrente non ha negato che la madre potrebbe trovarsi a H._______ ma, ritenuto che egli non avrebbe più contatti con la stessa, non potrebbe confermare questa circostanza. Del resto, il Rapporto non svolgerebbe alcuna considerazione concreta né sulle condizioni di vita, né sull'effettiva esistenza dei genitori del ricorrente nella cittadina in questione. In tali circostanze i ricorrenti dovrebbero pertanto essere ammessi provvisoriamente in Svizzera. Non da ultimo, la decisione avversata ometterebbe l'analisi dello stato di salute della ricorrente, malgrado la documentazione agli atti, secondo cui la ricorrente sarebbe affetta da disturbi di natura (...). Conseguentemente, senza l'attuale trattamento ella rischierebbe un'acutizzazione dei disturbi, difficilmente trattabili in Serbia, considerato il problematico accesso a tali servizi per le persone di etnia rom. Di conseguenza, la Serbia non rappresenterebbe una valida alternativa di soggiorno, tanto che l'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese risulterebbe non ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). 5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, sottolineando altresì che il Rapporto sarebbe generalmente di grande importanza nel contesto delle proprie analisi, come pure nella fattispecie, ritenuto che gli accertamenti sarebbero esaustivi e non si limiterebbero a delle affermazioni di una singola persona. In ultima analisi, l'autorità inferiore ha precisato, contestualmente ai certificati medici agli atti, che di norma in Kosovo e Serbia sarebbe garantito l'accesso a strutture mediche e sociali. Pertanto, la ricorrente avrebbe la possibilità di continuare il trattamento in Serbia. 5.4. In replica, gli insorgenti hanno ribadito che, per i motivi già esposti in sede di ricorso, la Serbia non rappresenterebbe una valida alternativa di soggiorno. Inoltre, alla luce del riconoscimento internazionale del Kosovo quale stato indipendente, la prassi della Serbia in questi casi non dovrebbe avere alcuna conseguenza per i ricorrenti originari della provincia secessionista. Nondimeno, quo agli ostacoli dell'esecuzione dell'allontanamento, non andrebbero trascurati i problemi medici della ricorrente. La realtà infatti parlerebbe di numerosi casi di esclusione dai servizi sanitari in considerazione dell'appartenenza etnica. 6. 6.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). La questione del carattere possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, deve essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, p. 262). Si tratta di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. 6.2. Nella fattispecie, preliminarmente va constatato che, il ricorrente è di etnia rom, di lingua serba, nato a G._______ (Kosovo), con ultimo domicilio a H._______ in Serbia (cfr. Rapporto p. 2 e 3 e reperito passaporto del ricorrente). La ricorrente è di etnia rom e presumibilmente di lingua albanese, nata a K._______ (Kosovo), con ultimo domicilio a H._______ in Serbia (cfr. Rapporto p. 2 e 3 e reperito passaporto della ricorrente). Infatti, benché la ricorrente abbia dichiarato di essere analfabeta e di conoscere unicamente la lingua albanese, oltre a quella rom, la medesima alcune volte durante le audizioni si è espressa in serbo (cfr. verbale 4 Q21 p. 4, Q50 p. 6; cfr. anche verbale 4 Q107-Q108 p.10). D'altronde, ritenuta la manifesta inverosimiglianza delle vicende narrate, circostanza peraltro non contestata in sede ricorsuale, oltre all'avere taciuto i propri domicili precedenti, è altamente verosimile che la ricorrente abbia celato anche le proprie conoscenze linguistiche, aggiunto che, stando al Rapporto, la medesima ha risieduto a H._______ con il marito sino al giorno dell'espatrio, che il di lei passaporto è stato rilasciato in detta città nel (...) e che nessuno si ricorda della sua famiglia a K._______ (cfr. Rapporto p. 2). Con tutta probabilità questa circostanza è dovuta al fatto che la ricorrente è unicamente nata nella cittadina e vissuta in Kosovo molto probabilmente unicamente sino allo scoppio della guerra, facendosi rilasciare nel (...), personalmente o tramite un intermediario, il certificato di nascita (cfr. Rapporto p. 1, certificato di nascita della ricorrente agli atti). Peraltro, neppure a F._______ vi sono tracce della famiglia della medesima, oltre ad essere stato accertato che ad ogni modo gli insorgenti non risiedevano nella menzionata città prima dell'espatrio (cfr. Rapporto p. 2 e 3). Del resto, emerge dalle risultanze istruttorie che da dopo la guerra non vi sono più tracce della famiglia (...) in Kosovo (cfr. Rapporto p. 2 e 3). A partire verosimilmente dal (...), infatti, la loro vita si è svolta in territorio serbo (cfr. Rapporto p. 2 e 3). I passaporti dei ricorrenti, intercettati dall'AFD, non fanno che confermare e corroborare le anteriori risultanze istruttorie, oltre che tutto quanto appena esposto, essendo stati rilasciati a H._______ (Serbia), rispettivamente nel (...) e (...). Inoltre, il domicilio del ricorrente ivi menzionato è H._______. Quo alla cittadinanza kosovara allegata dai ricorrenti, si consideri che a quest'ultima hanno diritto i cittadini jugoslavi e residenti in Kosovo il 1° gennaio 1998 (cfr. art. 29 della Legge sulla cittadinanza kosovara del 20 febbraio 2008 [n. 03/L034]), e la stessa non esclude comunque a doppia cittadinanza (cfr. ibidem) serbo kosovara. D'altra parte, i cittadini kosovari vengono riconosciuti di regola dalle autorità serbe come cittadini serbi, in quanto, giusta la nuova Costituzione della Serbia entrata in vigore l'8 novembre 2006, non viene espressamente riconosciuta l'indipendenza del Kosovo (cfr. DTAF 2010/41 consid. 6.4.1 seg.). Nella fattispecie, non è nemmeno scontato che i ricorrenti siano effettivamente stati residenti in Kosovo il 1°gennaio 1998 e che quindi possano possedere effettivamente anche la cittadinanza kosovara. Quel che è certo è che entrambi i documenti dei medesimi, passaporti della Repubblica di Jugoslavia, sono stati rilasciati a H._______, rispettivamente nel (...) e (...). Alla luce di quanto esposto, nella presente sentenza verrà esaminata l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Serbia. 6.3. Ritenuto segnatamente il diniego della qualità di rifugiato nei confronti dei ricorrenti nella decisione di prima istanza, regolarmente cresciuta in giudicato, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento), nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumai o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta al ricorrente di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i ricorrenti possano essere esposti, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario alle succitate disposizioni. In altri termini, questi ultimi non hanno saputo fornire un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precise e concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale, in caso di ritorno in Serbia, ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento in Serbia è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 6.4. 6.4.1. Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della Legge sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità giudicante deve dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (cfr. GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 p. 215). L'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione caso per caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età, oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale e famigliare (cfr. tra le altre, sentenza del Tribunale D-6656/2006 del 25 aprile 2008; GICRA 2004 n. 33, consid. 8.3 p. 237). Si tratta, dunque, di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se i ricorrenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Serbia, da un lato, e la loro situazione personale, dall'altro. 6.4.2. 6.4.2.1 In Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Trattandosi di membri di minoranze etniche nella regione, in particolare i rom, il Tribunale rileva che essi, malgrado gli importanti sforzi delle autorità, attive nella promozione dell'uguaglianza, sono costantemente vittime di diverse discriminazioni sociali, in particolare negli ambiti dell'alloggio (accesso all'elettricità, all'acqua potabile, ambiente insalubre, promiscuità, ecc.) dell'educazione, del lavoro e della salute. Di fatto, un grande numero di rom vivono in condizioni di grande povertà - soprattutto per quel che concerne le condizioni di alloggio - e sono, inoltre, particolarmente colpiti dalla disoccupazione. Peraltro, tali difficoltà sono più marcate per i profughi interni e le persone che fanno ritorno da un soggiorno in un Paese occidentale. I rom non sono, del resto, completamente al riparo da aggressioni fisiche o verbali (cfr. sentenza del Tribunale D-7847/2006 del 18 agosto 2009). Nonostante ciò, vi è comunque da rilevare che tali aggressioni non raggiungono un'intensità tale da renderne inesigibile l'allontanamento verso la Serbia (cfr. sentenza del Tribunale E-4802/2010 del 19 maggio 2011, consid. 5.4.1). Va ricordato che le autorità in materia di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare le sentenze del Tribunale D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del 5 marzo 2010; D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del 3 febbraio 2010; D-6165/2006 del 21 gennaio 2010, p. 8 e relativi riferimenti; D-4911/2009 del 14 settembre 2009, p. 6 e relativi riferimenti; D-2423/2009 del 10 luglio 2009, p. 5 e relativi riferimenti; cfr. anche DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 p. 590 e GICRA 1994 n. 18, consid. 4e p. 143). 6.4.2.2 I ricorrenti sono entrambi nati in Kosovo, di etnia rom, con ultimo domicilio in Serbia a H._______ (cfr. Rapporto p. 2 e 3; passaporti dei ricorrenti). Quo alla situazione personale dei ricorrenti, i medesimi sono giovani, il ricorrente dispone di una sufficiente formazione e di esperienza professionale quale (...) (verbale 1, p. 2), mentre la ricorrente è (...) (cfr. verbale 2, p. 2). Dagli atti si evince peraltro che essi dispongono di un'importante rete sociale in Serbia, segnatamente dei genitori del ricorrente come pure dei suoi (...) fratelli, tutti attualmente residenti a H._______ (cfr. Rapporto p. 2 e 3). 6.4.3. 6.4.3.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel Paese di origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se quest'ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Quest'ultimo concetto comprende le cure mediche di base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza e nel rispetto della dignità umana (cfr. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berna 2002, pp. 81 e s. e p. 87). Tuttavia, lo straniero non può prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizionato di soggiorno in uno stato firmatario della CEDU, segnatamente in Svizzera ed un diritto di accesso generale in questo Paese alle forme di sostegno mediche, sociali ed altre suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche nel Paese di origine o di destinazione non raggiungono il grado di quelle elvetiche. Per ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, non è quindi sufficiente che un trattamento medico prescritto sulla base delle norme svizzere non possa essere seguito nel Paese di origine o di provenienza dell'interessato. Infatti, se le cure essenziali possono essere assicurate nel Paese di origine o di provenienza dello straniero, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale D-3407/2006 dell'8 luglio 2008). Tuttavia, l'allontanamento non sarà più reputato ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr se, a causa dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato dovesse degradarsi molto rapidamente al punto di condurre in maniera certa alla concreta messa in pericolo della sua vita o ad una minaccia seria, durevole e noteve della sua integrità fisica (cfr. GICRA 2003 n. 24, pp. 154 ss; sentenza del Tribunale E-7090/2009 del 19 agosto 2010, p. 10; sentenza del Tribunale D-3562/2006 del 31 luglio 2008, p. 9; sentenza del Tribunale E-5935/2006, del 23 marzo 2009, p. 9). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale e acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24, consid. 5b). L'assicurazione malattia in Serbia è gratuita e garantita dallo Stato per le persone senza impiego, quindi iscritte all'agenzia nazionale per il lavoro, e per altre categorie di persone senza reddito. A questo scopo sono necessari un certificato di residenza ufficiale del rimpatriato (Prijava stana), un documento di identità (Lichna karta) e il "libretto di lavoro" (radna knji ica). Il rimpatriato deve rivolgersi con questi documenti all'ufficio di collocamento locale (NEA). A questo punto la persona può presentare, nel luogo di residenza, una domanda per l'assicurazione sanitaria, al fine di ottenere una tessera sanitaria per l'assistenza medica gratuita (cfr. International Organization of Migration (IOM) / Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Länderinformationsblatt Serbien, agosto 2011). Ad ogni buon conto, le persone di ritorno nel proprio Paese hanno diritto ad un aiuto medico d'urgenza statale, privo di spese, provando il proprio statuto di persone rimpatriate (ossia presentando un documento di viaggio, rispettivamente un documento attestante la perdita di tale documento). Questo statuto ha una validità che va dai 30 ai 60 giorni, dopodiché è necessaria l'iscrizione ad un'assicurazione malattia (cfr. International Organization for Migration (IOM) - Country of Return Information Project (Irrico), Rückkehr nach Serbien - Länderinformationen, 30 novembre 2009). Per quanto riguarda l'accesso ai medicamenti, questi sono ottenibili nelle farmacie pubbliche e private al prezzo di mercato. Vengono suddivisi in liste secondo il principio attivo che contengono. I farmaci presenti nelle cosiddetta "lista positiva", la lista A, sono per pazienti assicurati presso l'assicurazione malattia statale, per ottenerli è necessaria la prescrizione medica e il pagamento di una tassa amministrativa di 50 RSD (EUR 0.50), dopodiché sono disponibili gratuitamente. Per i farmaci della lista A1 il paziente deve contribuire per un 10%-75% dei costi dei farmaci stessi. I medicamenti facenti parte della lista B sono disponibili unicamente in regime di ricovero ospedaliero, quelli della lista C sono gli agenti chemio terapeutici (cfr. ibidem IOM/Irrico 2009), mentre la lista D è composta da 14 gruppi di farmaci che non sono registrati in Serbia, ma che possono essere prescritti in casi particolari. Infine, per quanto concerne il trattamento delle malattie psichiche, va rilevato che questo genere di malattie è relativamente frequente in Serbia ed è a carico del sistema di assicurazione sociale. Negli ultimi anni la qualità delle cure psichiatriche ha raggiunto il livello di quelle praticate nell'ovest europeo, ciò grazie al traino del centro psichiatrico e della clinica universitaria di Belgrado e al suo istituto di psichiatria (cfr. sentenza del Tribunale E-4013/2011 del 5 ottobre 2011 consid. 7.2.3 e relativi riferimenti; sentenza del Tribunale D-5915/2006 del 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 p. 15 e relativi riferimenti). La procedura per ottenere l'assistenza psichiatrica è la medesima come per gli altri servizi medici. Il paziente dovrà preventivamente farsi visitare dal medico generalista presso il centro medico (Dom zdravlja) del comune della propria residenza (cfr. ibidem IOM/BAMF 2011). A H._______ già presso la locale Dom zdravja è presente un'unità di aiuto psicologico (cfr. Dom zdravlja a H._______, http://www.dzns.rs/). Inoltre, la clinica di psichiatria di H._______ impiega 32 medici specialisti nell'ambito (cfr. Istituto per la psichiatria [Institut za Psihijatriju], H._______). Per i rom l'accesso al sistema medico può tuttavia essere problematico a causa della frequente assenza di domicilio fisso e di documenti di identità (cfr. sentenza del Tribunale D-5915/2006 del 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 ). 6.4.3.2 Quo ai disturbi psichici di cui è affetta l'insorgente e al relativo trattamento farmacologico in corso (cfr. rapporto medico prodotto il 15 dicembre 2008 rilasciato il 9 dicembre 2008; atto A17/2; atto A20/2; doc. 1), questi non costituiscono un ostacolo medico insormontabile all'esecuzione dell'allontanamento atto a giustificare l'ordine di una misura sostitutiva. I ricorrenti una volta giunti in loco, avranno la possibilità di affiliarsi alla cassa malati serba. In particolare, i medicinali (...), (...) e (...) di cui necessita la ricorrente (cfr. rapporto medico prodotto il 15 dicembre 2008 rilasciato il 9 dicembre 2008; atto A17/2; atto A20/2; doc. 1) sono ottenibili in Serbia. Secondo le informazioni a disposizione del Tribunale, (...), il cui principio attivo ([...]) fa parte della lista A1, è soggetto a prescrizione medica, per le persone assicurate ha un costo a carico dell'assicurato del 40% sul prezzo di vendita (una confezione con 30 compresse da 30 mg costa RSD 536.20, ovvero l'equivalente di circa CHF 5.50). Un medicamento con lo stesso principio attivo di (...) è presente con il nome locale di (...). Fa parte della lista A, è quindi gratuito, con pagamento della sola tassa amministrativa e disponibile su prescrizione medica. Il (...), farmaco con il principio attivo (...) (codice [...]), appartiene al gruppo delle (...) ed è un aiuto di (...). Tale principio attivo non è registrato in Serbia. Il (...), anch'esso appartenente al gruppo delle (...) (con codice [...]), è utilizzato nel trattamento dell'i(...), ed è presente in Serbia con il nome di (...) e (...). Fa parte della lista A ed è quindi disponibile gratuitamente (le liste dei medicamenti sono consultabili a partire dalla homepage della cassa malattia statale serba http://www.rfzo.rs/index.php/lekovi-actual/lista-lekova-26042012-menu oppure http://www.rfzo.rs/download/lista_A.pdf,http://www.rfzo.rs/download/lista_A1.pdf, http://www.rfzo.rs/download/lista_B.pdf, http://www.rfzo.rs/download/lista_C.pdf, http://www.rfzo.rs/download/lista_D.pdf). Ad ogni buon conto, rivolgendosi ad un medico del luogo la ricorrente avrà sicuramente a disposizione tutte le informazione del caso relative alle alternative disponibili in Serbia per sostituire il (...) come aiuto al (...), trattandosi di un problema di carattere generico certamente trattato anche in tale Paese. I ricorrenti sono in possesso di documenti rilasciati in Serbia, menzionanti il loro luogo di domicilio, tali da permettere loro l'accesso al sistema medico in loco. Tenuto conto di quanto precedentemente esposto e delle infrastrutture di cui dispone il Paese in questione, la ricorrente potrà certamente iniziare la psicoterapia necessaria (cfr. in particolare doc. 1) in loco. In conclusione, l'argomento secondo cui l'allontanamento verso la Serbia porterebbe al peggioramento dello stato di salute della ricorrente è pretestuoso, nonché privo di fondamento. Del resto, i ricorrenti, se date le condizioni, hanno facoltà di richiedere un sostegno finanziario per facilitare l'integrazione o assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine per loro stessi ed i loro figli (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi). 6.4.4. 6.4.4.1 Non da ultimo, nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'interesse superiore dei fanciulli è un elemento da prendere in considerazione (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.1). Ciò conduce ad un'interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese di origine. Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione ed il grado di integrazione in caso in un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare di quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere presa in considerazione in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese di origine del fanciullo, ritenuto che un fanciullo non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del fanciullo non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infatti, secondo la giurisprudenza, delle difficoltà di reinserimento nel Paese di origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. DTAF 2009/28, consid. 9.3 pp. 367ss.; GICRA 2005 n. 6). 6.4.4.2 Nella fattispecie, i due figli sono nati rispettivamente nel (...) e (...), hanno vissuto gran parte della loro vita in Serbia, avendovi soggiornato dalla nascita fino al (...). In aggiunta, i medesimi risiedono in Svizzera da appena (...) anni. Peraltro, i mezzi di prova allegati al gravame circa la frequentazione di scuole elvetiche non soccorrono gli insorgenti (cfr. docc. 2-3), in quanto i bambini sono tuttora dipendenti dai loro genitori ed impregnati del loro modo di vita. Non da ultimo, essendo attualmente periodo di ferie scolastiche nel Cantone Ticino, l'esecuzione dell'allontanamento non implica nemmeno l'interruzione dell'anno scolastico. Di conseguenza, non vi è motivo di ammettere che un ritorno in Serbia equivalga ad uno sradicamento completo tale da pregiudicarne lo sviluppo e l'equilibrio. Pertanto, il loro allontanamento dalla Svizzera non viola l'art. 3 CDF. 6.4.5. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Serbia è ragionevolmente esigibile nella fattispecie(art. 83 cpv. 4 LStr). 6.5. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando la dovuta diligenza, potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12, pp. 513-515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

7. In considerazione di quanto precede, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente al punto riguardante l'esecuzione dell'allontanamento ed alla concessione dell'ammissione provvisoria vanno respinte. Ne consegue che il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

8. Visto l'esito del gravame e ritenuta la congiunzione delle cause, le spese processuali di CHF 800.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 800.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli Data di spedizione: