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D-4013/2016

D-4013/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-25 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, dichiaratosi cittadino della Cina (Repubblica Popolare) e di etnia tibetana, avrebbe vissuto dalla nascita e sino al suo espatrio, avvenuto a fine aprile 2012, in una località chiamata C._______ (denominata dal richiedente rispettivamente D._______, cfr. ad esempio verbale sulle generalità del 4 febbraio 2013 [di seguito: verbale 1]; o E._______, cfr. doc. A16 e A17). Sempre secondo le sue stesse affermazioni tale luogo farebbe parte della Prefettura di F._______, e si situerebbe a nord del distretto di G._______ ed a sud di H._______ (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale sull'audizione sui motivi del 26 novembre 2015 [di seguito: verbale 2], D15, pag. 4). B. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato poiché alla fine del 2011 avrebbe redatto alcuni manifesti in favore del ritorno del Dalai Lama in Tibet e della liberazione del Tibet per conto di un gruppo di amici attivi politicamente. A seguito dell'arresto di uno di questi suoi amici ad inizio 2012, egli si sarebbe nascosto nella cittadina di G._______, presso un cugino. Circa una settimana più tardi il richiedente avrebbe appreso di essere stato a suo volta ricercato dalle autorità cinesi. Ciò nonostante egli avrebbe partecipato ad una manifestazione anti-cinese, sempre a G._______, nel (...) del 2012. Nel corso di tale manifestazione le forze di sicurezza avrebbero disperso i partecipanti. Per paura di essere arrestato a sua volta, l'interessato si sarebbe recato illegalmente in I._______ per poi proseguire in un secondo momento verso l'Europa (cfr. verbale 2, pag. 7 e segg. e verbale complementare d'audizione sui motivi del 21 aprile 2016 [di seguito: verbale 3], pag. 3 e segg.), e depositare in Svizzera la sua domanda d'asilo il (...) gennaio 2013 (cfr. atto A1 e verbale 1, p.to 5.05, pag. 6). C. Il 26 febbraio 2013, su mandato dell'autorità di prime cure, una persona esterna della Sezione LINGUA, ha condotto con il richiedente un colloquio telefonico della durata di 60 minuti, in merito alle sue conoscenze geografiche, culturali ed economiche della regione d'origine da lui allegata nonché sulle conoscenze linguistiche dell'interessato, ed ha in seguito redatto un rapporto sulle medesime. Nel precitato rapporto del 6 maggio 2015 (di seguito: esame LINGUA), l'intervistante è giunto alla conclusione che il ricorrente non provenga chiaramente dalla località allegata (comune di C._______, prefettura di F._______, Regione autonoma del Tibet nella Repubblica Popolare Cinese) e che in modo univoco egli sarebbe stato socializzato in una comunità tibetana esterna alla Cina (cfr. risultanze processuali). D. Con scritto del 2 maggio 2016, la SEM ha inviato al richiedente i risultati del colloquio telefonico del 26 febbraio 2013, spiegandogli il contenuto essenziale e le conclusioni della valutazione dell'esperto nonché il percorso professionale e le competenze di quest'ultimo, concedendogli il diritto di essere sentito in merito (cfr. atto A16). E. Il richiedente, con scritto del 13 maggio 2016, ha trasmesso all'autorità inferiore le proprie considerazioni in merito alle sovraesposte risultanze dell'esame LINGUA fatto allestire dalla SEM. F. Con decisione del 9 giugno 2016, notificata al richiedente il 13 giugno 2016 (cfr. avviso di ricevimento), la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciato contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, ordinandone nel contempo l'esecuzione siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. G. Il 27 giugno 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 giugno 2016), l'interessato è insorto contro la decisione della SEM con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo all'annullamento della stessa ed alla concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine ha postulato la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria ed un nuovo esame della domanda. In secondo subordine ha richiesto il riconoscimento dello statuto di rifugiato per motivi insorti dopo la fuga ed in via ancora più subordinata la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. A sostegno delle sue affermazioni ha segnatamente prodotto con il gravame quattro estratti di cartine geografiche. H. Con decisione incidentale del 14 settembre 2016 il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria dell'insorgente, a condizione che lo stesso producesse un'attestazione di indigenza (cfr. risultanze processuali). Il ricorrente ha tempestivamente prodotto quanto richiesto con scritto del 19 settembre 2016 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 23 settembre 2016). I. Con risposta al ricorso del 19 ottobre 2016 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 20 ottobre 2016), l'autorità di prime cure ha confermato l'atto impugnato ed ha proposto la reiezione del gravame. J. Con scritto spontaneo del 17 novembre 2016, trasmesso alla SEM con ordinanza del 30 novembre 2016, il ricorrente si è riconfermato nelle argomentazioni e nelle conclusioni già contenute nell'atto di ricorso, allegando inoltre di soffrire ad un (...), per il quale sarebbe in trattamento medico. A supporto delle sue allegazioni ha prodotto quali mezzi di prova:

- uno scritto del 15 novembre 2016 del Dr. med. J._______ (non sottoscritto), inerente il riassunto della cartella clinica del ricorrente;

- un articolo tratto dal portale internet Reuters (non datato);

- un articolo tratto dal sito internet dell'UNHCR del 31 maggio 2003. K. La SEM, con scritto del 14 dicembre 2016, ha riconfermato nuovamente la propria decisione e postulato la reiezione del ricorso. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni dell'interessato come inverosimili, poiché non fondate su elementi concreti, contrarie alla realtà ed incompatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. In primo luogo il richiedente non avrebbe fornito alcun elemento concreto a sostegno del suo presunto timore di essere arrestato dalle autorità cinesi, essendosi limitato ad asserire che avrebbe appreso da uno zio (...) di essere stato ricercato presso il suo domicilio. Tale affermazione non sarebbe un indizio sufficiente per addivenire alla conclusione che egli sarebbe stato identificato e ricercato dalle autorità cinesi. Risulterebbe inoltre illogico che egli abbia accettato di aiutare gli amici scrivendo dei manifesti politici, senza porsi alcun quesito né in merito alle finalità ed alle attività degli stessi né sui possibili rischi che potevano derivarne. In secondo luogo l'autorità di prime cure, ha ritenuto insensata la partecipazione dell'insorgente alla successiva manifestazione politica, dopo che questi avrebbe appreso di essere stato ricercato presso il proprio domicilio. In merito a quest'ultima circostanza, egli non avrebbe invero rilasciato delle motivazioni convincenti. Le dichiarazioni del ricorrente risulterebbero inoltre contrarie alla realtà in quanto, dall'esame LINGUA, si evincerebbe sia che le sue conoscenze geografiche e amministrative della regione allegata sarebbero lacunose, sia non corrisponderebbero alle informazioni in possesso della SEM. Oltracciò, l'interessato avrebbe indicato l'assenza di una scuola nella sua regione così come di possibilità di acquisto, ciò che risulterebbe non collimante con le delucidazioni dell'autorità di prime cure. Pure dal profilo linguistico emergerebbero dei seri dubbi sulla socializzazione in Tibet del richiedente, in quanto durante l'intervista telefonica con l'esperto, si sarebbero palesati molteplici elementi che accomunerebbero il suo dialetto all'idioma parlato dalla diaspora tibetana, ovvero il Koine. A mente dell'autorità di prime cure, vista la dichiarata provenienza del richiedente, egli dovrebbe invece parlare un dialetto del Tibet (...) simile a quello di F._______. L'interessato non avrebbe infine alcuna conoscenza della lingua cinese, ciò che sarebbe incompatibile per una persona con il suo trascorso. Circa le osservazioni del richiedente in merito all'esame LINGUA esperito, la SEM ha rilevato che egli non avrebbe addotto nessun argomento o mezzo di prova tale da modificare la valutazione circa l'inverosimiglianza della sua provenienza dal Tibet. Segnatamente, sarebbe inammissibile la spiegazione addotta dall'insorgente circa il fatto che egli si sarebbe adattato alla lingua utilizzata dall'esperto, in quanto verrebbe sempre richiesto agli intervistati di esprimersi nel loro idioma originario. Infine, a mente dell'autorità di prime cure, non sarebbe necessario esaminare la questione della partenza illegale dell'insorgente dalla Cina, in quanto la sua socializzazione non sarebbe avvenuta in tale Paese.

E. 3.2.1 Nel proprio gravame l'insorgente, dopo aver richiamato i fatti esposti in corso di procedura, contesta preliminarmente la lunga durata della procedura istruttoria di prima istanza, ed in particolare il fatto di essere stato interpellato in merito all'esame LINGUA, esperito il 26 febbraio 2013, soltanto il 2 maggio 2016. Successivamente egli avversa le argomentazioni dell'autorità di prime cure, poiché la stessa conterrebbe dei gravi errori rispetto alle date degli eventi da lui esposte. Egli censura poi la decisione della SEM in merito all'inverosimiglianza constatata nei suoi asserti. Secondo il ricorrente la SEM non avrebbe esaminato in modo sufficientemente dettagliato e lucido le sue affermazioni, come pure si sarebbe fondata su una valutazione soggettiva ed arbitraria delle sue dichiarazioni. Circa il suo timore di essere arrestato dalle autorità cinesi, lo stesso sarebbe inoltre fondato e concreto, in quanto sia per il contesto di tensione generale in Tibet teatro delle sue azioni, che per le informazioni ottenute dallo zio (...) e durante un colloquio telefonico con il figlio di quest'ultimo, egli avrebbe avuto la certezza di essere stato identificato da parte delle forze governative cinesi quale dissidente e che le medesime lo stessero ricercando per arrestarlo.

E. 3.2.2 In merito alla sua presunta socializzazione al di fuori della Cina, egli osserva che la decisione avversata sarebbe completamente errata. In primo luogo egli proverrebbe effettivamente dal villaggio di C._______ come dichiarato, e le sue affermazioni in merito alla situazione geografica ed amministrativa di quest'ultimo sarebbero conformi alla realtà. In particolare l'insorgente conferma che il suo villaggio sarebbe composto da circa (...) persone, che lo stesso non avrebbe lo statuto di comune, ed inoltre che non vi sarebbero né una scuola né negozi. Anche per quanto concerne il fiume nominato durante l'intervista, egli conferma che lo stesso sia situato a notevole distanza dal suo villaggio. Per quanto concerne le sue conoscenze linguistiche, egli sostiene che all'inizio del colloquio telefonico con l'esperto non gli sarebbe stato richiesto di esprimersi nel suo dialetto d'origine. Inoltre l'esperto designato non avrebbe compreso alcuni dei termini regionali da lui utilizzati e gli avrebbe pertanto dovuto spiegare gli stessi, adattandosi per quanto possibile al dialetto dell'esperto, che a mente del ricorrente sarebbe simile a quello parlato nella regione K._______, con un linguaggio tibetano maggiormente comprensibile e generico, influenzato anche dalla sua lunga permanenza al di fuori dal Tibet. L'insorgente dichiara tuttavia che il suo dialetto non sarebbe così dissimile da quello di F._______. In tal senso, chiede di confrontare il suo dialetto con quello del (...) che proverrebbe da un monastero situato nell'omonima località. Oltracciò, in merito al rimprovero mossogli dall'autorità di prime cure sulle sue carenti conoscenze base del cinese, egli conferma quanto dichiarato in precedenza, ovvero che, esclusi alcuni termini di uso comune, egli non parlerebbe la lingua cinese, in quanto sarebbe raramente utilizzata nel suo villaggio vista la poca presenza di cinesi nella regione. Egli conclude quindi per la verosimiglianza delle sue affermazioni in merito alla sua provenienza ed al fatto di essere stato socializzato a C._______, in Tibet. In tal senso, il ricorrente chiede che un altro esperto possa valutare le dichiarazioni da lui rilasciate durante il corso della procedura di prima istanza.

E. 3.2.3 Infine il ricorrente rimarca che gli dovrebbe essere per lo meno riconosciuto lo statuto di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, in quanto, per le motivazioni addotte e le modalità di fuga dal Tibet, egli sarebbe considerato quale dissidente da parte delle autorità cinesi.

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).

E. 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.).

E. 5.2 Il principio inquisitorio è tuttavia limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, n. 8, pag. 192 segg. ad art. 12 PA). Queste, in materia d'asilo, devono segnatamente declinare le proprie generalità e consegnare i documenti di viaggio e d'identità (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e b LAsi). In tale ambito, se il richiedente l'asilo deve stabilire la sua identità, la prova della nazionalità, in quanto componente dell'identità, soggiace ad un apprezzamento di verosimiglianza giusta i criteri di cui all'art. 7 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 8 consid. 3). L'autorità è però tenuta ad effettuare le necessarie misure di istruzione al fine di dissipare gli eventuali dubbi in merito all'origine del richiedente l'asilo (cfr. sentenza del TAF E-907/2015 del 17 ottobre 2016 consid. 4.2) e ne è dispensata unicamente qualora le dichiarazioni sono manifestamente infondate (cfr. sentenza del TAF D-3623/2014 del 9 luglio 2014 consid. 5).

E. 5.3 In merito all'accertamento dell'origine di un richiedente l'asilo, la SEM, di regola, esperisce un esame portante sia sulle conoscenze geo-culturali, così come sulle conoscenze linguistiche dello stesso, tramite un mandato esterno al Servizio Lingua. Tale esame non costituisce una perizia ai sensi dell'art. 12 lett. e PA, bensì può definirsi una consulenza tecnica di parte (cfr. DTAF 2015/10 consid. 5.1, DTAF 2014/12 consid. 4.2.1 e relativi riferimenti), e può essere sussunta a mezzo di prova ai sensi dell'art. 12 lett. c PA (cfr. DTAF 2015/10 consid. 5.1 e referenze citate). Ove lo stesso emani da una persona particolarmente qualificata e presenti le garanzie sufficienti di indipendenza, rispetti il principio dell'immediatezza delle prove, si fondi su dei mezzi in grado di identificare la nazionalità o il paese d'origine del richiedente l'asilo ed infine presenti un esposto dei motivi e delle conclusioni dell'analisi così come dei dati afferenti alla formazione, alle qualifiche, all'obbiettività ed all'imparzialità dell'esperto, il Tribunale le attribuisce un alto valore probatorio (cfr. DTAF 2015/10 consid. 5.1, DTAF 2014/12 consid. 4.2.1 e 4.2.2; sentenza del TAF D-3114/2017 del 10 agosto 2017). Nel caso in cui sussista invece un ragionevole dubbio in merito all'attendibilità e concludenza della consulenza, vanno esperite indagini complementari (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1d, pag. 162 e seg.; GICRA 2003 n. 14).

E. 5.4 Nella fattispecie, prima di esaminare la fondatezza della decisione impugnata circa l'inverosimiglianza delle dichiarazioni allegate dall'insorgente in merito al timore che egli avrebbe avuto di essere arrestato dalle autorità cinesi per le sue presunte attività sovversive - circostanze che lo avrebbero determinato ad espatriare dal suo Paese d'origine - risulta a titolo preliminare opportuno stabilire se il precitato abbia reso verosimile, ai sensi dell'art. 7 LAsi, di essere stato socializzato nella regione allegata.

E. 5.4.1 L'autorità di prime cure ha dapprima ritenuto che le dichiarazioni dell'insorgente, circa le sue conoscenze geografiche e la suddivisione amministrativa della sua allegata regione di provenienza, siano lacunose e non corrispondano con quelle di una persona che vi avrebbe vissuto per oltre (...) anni. A titolo esemplificativo, egli avrebbe indicato durante il colloquio telefonico con l'esperto che la località dalla quale proverrebbe, sarebbe un villaggio di (...) famiglie, quando invece si tratterebbe di un comune di oltre (...) persone, ed inoltre non corrisponderebbe alla realtà che C._______ sia situato nel comune di L._______ e nell'omonimo distretto. Tuttavia, come rettamente indicato dall'insorgente nel ricorso, vi sono dei dubbi fondati circa la corretta localizzazione del villaggio dell'insorgente da parte dell'autorità inferiore. Invero, secondo le fonti consultate dal Tribunale, la località dalla quale il ricorrente asserisce provenire, potrebbe corrispondere a due denominazioni di luoghi. La prima, è quella fornita dalla carta geografica del Tibet Map Insitute, ovvero C._______, che è classificata come piccola città ("Small town", cfr. Tibet Map Institute, [...], 07.2009, http://www.tibetmap.com/[...].jpg , consultato il 23.02.2018). La seconda possibilità, rinvenuta in The Tibetan & Himalayan Library, è invece M._______ (o anche tra gli altri nominativi: N._______ o O._______), il quale è classificato come comune senza popolazione urbana registrata ("Township [without urban registered population]"), amministrata da P._______, contea di P._______, nella prefettura di F._______ (cfr. The Tibetan & Himalayan Library, M._______, <http://places.thlib.org/features/[...]> e <http://places.thlib.org/features/[...]/related#>, consultati il 23.02.2018; The Tibetan & Himalayan Library, Q._______, http://places.thlib.org/features/[...] , consultato il 23.02.2018). La località di G._______, che secondo le dichiarazioni del ricorrente corrisponde sia al comune che al distretto del suo luogo d'origine (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4; verbale 2, D15, pag. 4, atto A16), è invece amministrata dalla contea di P._______ (o anche R._______), che a sua volta è gestita dalla prefettura di F._______ (o Q._______, S._______ in cinese), ed è classificata secondo la Tibetan & Himalayan Library quale comune con sede amministrativa e con popolazione urbana registrata (Township administrative seat - with urban registered population; cfr. The Tibetan & Himalayan Library, G._______, <http://places.thlib.org/features/[...]> e <http://places.thlib.org/features/[...]/related#>, consultati il 23.02.2018; cfr. anche Adrian Schuster in: Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH), China/Tibet: Unterschiedliche Namen geographischer Orte und Kenntnisse der administrativen Einheiten, 02.12.2015, https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/asien-pazifik/china-tibet/151202-chn-administrativeeinheiten.pdf , consultato il 23.02.2018). Secondo invece la carta geografica del Tibet Map Institute, G._______ si trova sì nella contea di P._______, ma avrebbe anche lo statuto di prefettura e di "(...)" (cfr. Tibet Map Institute, [...], 07.2009, http://www.tibetmap.com/[...].jpg , consultato il 23.02.2018). Si rimarca inoltre al riguardo che i luoghi geografici quali le località, hanno spesso un nome tibetano ed uno cinese, e le designazioni nelle due lingue non si sovrappongono sempre, né sul piano territoriale né sul piano concettuale. I centri amministrativi in particolare possono avere più denominazioni (cfr. Adrian Schuster, op. cit., pag. 4,< https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/asien-pazifik/china-tibet/151202-chn-administrativeeinheiten.pdf>, consultato il 23.02.2018). Alla luce delle fonti sopra menzionate, malgrado permangano dei dubbi circa il numero effettivo di abitanti che avrebbe C._______, il Tribunale ritiene attendibile che quest'ultima località sia senza lo statuto di comune (cfr. supra Tibet Map Institute) e che G._______ avrebbe invece lo statuto di comune (Township administrative seat - with urban registered population; cfr. The Tibetan & Himalayan Library, G._______, http://places.thlib.org/features/[...] e http://places.thlib.org/features/[...]/ realated#, consultati il 23.02.2018). Altresì, l'insorgente ha indicato già durante l'audizione sulle generalità la prefettura della sua presunta località d'origine che potrebbe corrispondere effettivamente a F._______ (cfr. supra e verbale 1, p.to 2.01, pag. 4). Oltracciò il ricorrente ha indicato rettamente diversi altri siti che sorgerebbero nei pressi della sua presunta località di provenienza. A titolo d'esempio, egli ha citato sia un piccolo monastero che sorgerebbe a C._______, così come un monastero che sarebbe situato su un monte presente a G._______, oltre a località quali T._______ e U._______. Altresì egli ha citato delle località quali V._______(dove la sua famiglia si recherebbe per gli acquisti di beni; cfr. atto A17), W._______ e X._______, quest'ultimo luogo dove egli si sarebbe rifugiato per qualche giorno, prima del suo espatrio definitivo (cfr. verbale 3, D20 segg., pag. 5), che non hanno fatto l'oggetto di un'analisi più approfondita da parte della SEM, malgrado potessero chiarire meglio la situazione effettiva del villaggio di provenienza allegato, nonché appurare maggiormente le conoscenze geografiche dell'insorgente. La conclusione della SEM in merito non risulta pertanto convincente, in quanto le indicazioni fornite dall'interessato circa la località dalla quale egli dichiara provenire non paiono essere a tal punto inattendibili, da non dover richiedere un'istruzione complementare su tale punto.

E. 5.4.2 Proseguendo nell'analisi, secondo la SEM pure le conoscenze dell'insorgente riguardo ai corsi fluviali che scorrerebbero attorno alla dichiarata località non corrisponderebbero alla realtà. Tale argomentazione non può però essere seguita. L'insorgente ha difatti indicato quale corso fluviale all'esperto LINGUA, il (...), che secondo le sue dichiarazioni scorrerebbe molto lontano dal suo villaggio (cfr. atto A16). Secondo gli atti all'inserto e le informazioni del Tribunale, risulta attendibile che la distanza tra l'allegata località di provenienza dell'insorgente ed il fiume, non sia effettivamente notevole, come concluso dall'autorità di prime cure (cfr. atto A16). Tuttavia, tra il fiume e C._______, vi sarebbero anche delle cime montuose da attraversare, come ha evidenziato rettamente l'insorgente nel suo scritto del 13 maggio 2016 (cfr. atto A17, pag. 3). Il ricorrente ha inoltre indicato sia durante l'intervista telefonica che durante l'audizione sui motivi d'asilo altri corsi fluviali (ad esempio il [...], il [...] ed il [...], cfr. risultanze processuali e verbale 2, D17, pag. 4; verbale 3, D24, pag. 5), che non sono stati oggetto di un'analisi più approfondita da parte dell'autorità inferiore, malgrado potessero risultare elementi utili per la determinazione delle conoscenze geografiche della regione di provenienza dichiarata dall'interessato.

E. 5.4.3 Ancora, a riguardo della dichiarata assenza di una scuola e di possibilità d'acquisto nella sua regione da parte dell'insorgente, sebbene sia veritiero che egli non abbia indicato una scuola presente nel suo luogo d'origine, quando invece, a mente dell'autorità di prime cure nella decisione impugnata ciò non corrisponderebbe alla realtà (cfr. atti A16 e A17, pag. 2; cfr. anche verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4; verbale 2, D30 segg., pag. 6), supponendo che l'interessato abbia effettivamente vissuto in un villaggio rurale, non si può escludere a priori che egli abbia fornito delle indicazioni corrette. L'autorità di prime cure, si è infatti fondata su delle considerazioni generiche e senza alcuna indicazione concreta circa la situazione prevalente nella località di C._______, che possa condurre alla conclusione che in tale località vi fosse effettivamente una scuola. Stesso discorso vale per le possibilità di acquisto che secondo la SEM sarebbero presenti nella zona. Invero, il richiedente, sebbene abbia effettivamente riferito che non vi siano negozi nella sua località d'origine (cfr. atto A16, pag. 2 e atto A17, pag. 2), ciò non può essere escluso aprioristicamente ed in modo generico come fatto dall'autorità inferiore, in quanto l'insorgente ha comunque descritto in modo plausibile che per l'acquisto di beni si sarebbero recati in un villaggio vicino (cfr. atto A17, pag. 2). Secondo le sue stesse affermazioni inoltre, in tal senso sempre convergenti, i mezzi di sostentamento della sua famiglia sarebbero stati i (...) della (...) e derivanti (...), essendo di estrazione sia (...) che (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D22 segg., pag. 5 seg.). Quindi può risultare plausibile che l'insorgente, sopperendo ai suoi bisogni con i beni primari prodotti dalla sua famiglia, non avesse necessità di acquistare altro nella propria località d'origine. Inoltre non sarebbe da escludere che la località allegata dall'insorgente si sia negli ultimi anni maggiormente sviluppata, come addotto dal ricorrente nel suo scritto del 13 maggio 2016 (cfr. atto A17, pag. 2).

E. 5.4.4 Proseguendo nell'analisi, nella decisione impugnata l'autorità di prime cure ha considerato quali ulteriori indizi dell'inverosimiglianza della socializzazione dell'interessato in Tibet, il dialetto parlato dall'insorgente ed il suo accento, che corrisponderebbero all'idioma parlato dalla diaspora tibetana. Il Tribunale, rimarca tuttavia che i dialetti parlati in Tibet possono essere molto variegati ed anche in una medesima regione gli stessi possono presentare delle differenze notevoli (cfr. Adrian Shuster in: Organisation Suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Chine/Tibet: langues tibétaines et connaissance de la langue chinoise, 10.12.2015, https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/asien-pazifik/china-tibet/151210-chn-sprachen-franz.pdf , pag. 2 e segg. e referenze citate, consultato il 23.02.2018). Il confronto effettuato dall'esperto LINGUA, tra il dialetto parlato dall'insorgente e quello utilizzato a F._______, non può pertanto assurgere a metro di paragone senza risultare arbitrario. Invero, in mancanza di precisione nel materiale disponibile per il dialetto parlato nella contea di P._______, come pure data la notevole distanza tra la città di F._______ dalla presunta località originaria dell'insorgente, la SEM non si sarebbe dovuta accontentare di tali risultanze agli atti ed avrebbe dovuto procedere ad un'istruzione complementare in punto alla lingua parlata dall'insorgente. Tale istruzione complementare pare ancora più opportuna, in quanto risulta per lo meno dubbio che il ricorrente sia stato reso edotto, durante l'intervista telefonica con l'esperto, di utilizzare il suo dialetto d'origine. Gli atti istruttori della SEM, non risultano difatti sufficientemente chiarificatori in merito a tale punto in questione. Ora, ci si sarebbe atteso da parte dell'autorità di prime cure che, al più tardi con le osservazioni del ricorrente del 13 maggio 2016 (cfr. doc. A17), il quale contestava la corretta comprensione del suo dialetto da parte dell'esperto e dichiarava di aver adattato il suo idioma a quello di quest'ultimo, perché questi potesse comprenderlo (cfr. doc. A17, pag. 1-2), avrebbe appurato maggiormente tali elementi. Oltracciò, come giustamente rimarcato nell'atto ricorsuale (p.to 2, pag. 9), supponendo che effettivamente l'insorgente abbia soggiornato in I._______ dall'(...) 2012 sino al (...) 2013 (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6; verbale 3, D25 segg., pag. 6 segg.), non si può escludere, senza istruzione complementare, che egli abbia potuto riprendere nel suo lessico, come pure a livello fonetico e morfologico, alcune particolarità del dialetto Koine.

E. 5.4.5 Quo all'ignoranza del cinese da parte del ricorrente, che secondo l'autorità di prime cure sarebbe un ulteriore elemento per ritenere che egli non provenga dalla regione allegata, il Tribunale rileva dapprima che vi sono delle fonti attendibili che evidenziano come è ancora possibile odiernamente che una persona originaria del Tibet non abbia alcuna conoscenza del cinese, in particolare nelle regioni rurali (cfr. Adrian Schuster, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, op. cit., https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/asien-pazifik/china-tibet/151210-chn-sprachen-franz.pdf ,pag. 6 e referenze citate, consultato il 23.02.2018). Secondo una stima di un esperto linguista, ciò sarebbe comunque molto raro nel caso di giovani tibetani (cfr. Adrian Schuster, op. cit., < https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/asien-pazifik/china-tibet/15 >1210 -chn-sprachen-franz.pdf >, pag. 6 con referenza citata, consultato il 23.02.2018), ma è comunque possibile secondo un esperto del Tibet orientale, che nei villaggi e nei comuni tibetani le persone vivano e non si comprendano che in tibetano, anche se nella maggior parte dei casi, ma non sempre, possano essere capaci di condurre una conversazione rudimentale in cinese e questo anche se hanno adempiuto la loro scolarizzazione soltanto in tibetano (cfr. Adrian Schuster, op. cit., <https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/asien-pazifik/china-tibet/15 >1210-chn-sprachen-franz.pdf >, pag. 6 e seg. e referenza citata). Inoltre è pure possibile che in Cina, delle persone originarie della Regione autonoma del Tibet e altre regioni tibetane, comunichino in una lingua tibetana con dei rappresentanti delle autorità e degli uffici pubblici (cfr. Adrian Schuster, op. cit., https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/asien-pazifik/china-tibet/151210-chn-sprachen-franz.pdf , pag. 7 e referenze citate, consultato il 23.02.2018). Nella presente disamina, l'insorgente, adduce invero che egli non conoscerebbe che poche parole di uso comune in cinese, in quanto non comunicherebbe con persone cinesi nella sua zona, dato che i soli contatti con le stesse, sarebbero ascrivibili a visite di funzionari cinesi nella loro zona, accompagnati comunque sempre da agenti tibetani, oppure loro stessi si esprimerebbero in tibetano (cfr. ricorso, pag. 11 e atto A17, pag. 2). Egli ha inoltre precisato che il suo villaggio, sarebbe abitato da circa (...) famiglie, ovvero da circa (...) abitanti, tutti di origine tibetana, senza la presenza di alcuna scuola né di negozi, e che occorrerebbe recarsi a G._______, per incontrare dei cinesi (cfr. atto A17, pag. 2 e verbale 2, D49 segg., pag. 10). Oltracciò egli non avrebbe mai frequentato la scuola e, come la sua famiglia, sarebbe un (...), ovvero si sposterebbe raramente, avrebbe una casa fissa, né possederebbe molte (...), ma la sua famiglia si occuperebbe in prevalenza dei (...) nei (...) (cfr. verbale 1, pag. 4 e pag. 7; verbale 2, D22 segg., pag. 5 seg. e D30 segg., pag. 6; atto A17, pag. 2-3). Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'autorità di prime cure avrebbe dovuto per lo meno verificare la possibilità per il ricorrente di sottrarsi alla scolarità obbligatoria in una regione rurale, alfine di determinare se quest'ultimo potesse vivere nel luogo indicato senza conoscenze del cinese, ciò che dagli atti all'inserto non può essere dedotto. L'argomentazione dell'autorità inferiore, limitata a delle considerazioni generiche e non supportate da elementi concreti, non risulta pertanto convincente neanche dal profilo linguistico, tanto più che le indicazioni dell'insorgente - che ha comunque utilizzato una (...) di termini cinesi durante le audizioni federali - non sono a tal punto inverosimili da rendere inopportuna un'istruzione complementare anche in merito a queste dichiarazioni.

E. 5.5 Infine, e visto tutto quanto summenzionato, il Tribunale ritiene che non può essere identificabile da parte dell'insorgente una violazione dell'obbligo di collaborare né una dissimulazione della sua vera origine, in quanto dall'istruzione effettuata dalla SEM in merito alle conoscenze geografiche, amministrative e linguistiche del ricorrente, non si può concludere senza alcun ragionevole dubbio che l'insorgente sia stato socializzato all'esterno della Cina. Invero, diverse sue dichiarazioni - sempre coerenti - in ambito amministrativo e geografico in merito all'allegato luogo d'origine, risultano congruenti e plausibili con una provenienza dallo stesso Paese. Tuttavia, alcune delle informazioni determinanti circa la sua regione di provenienza e le sue conoscenze linguistiche non sono state né analizzate né documentate sufficientemente dall'autorità inferiore, in particolare ritenuto che l'esame della verosimiglianza della socializzazione del ricorrente nella regione allegata da parte dell'autorità di prime cure è fondata principalmente sull'esame LINGUA effettuato, che non risulta concludente in merito a diverse questioni già sopra analizzate (cfr. considerando 5.4).

E. 6 Alla luce delle suesposte considerazioni, dagli atti all'inserto, non risulta possibile per il Tribunale verificare l'esattezza delle informazioni fornite dall'interessato, né di stabilire se egli ha reso la sua provenienza verosimile o meno ai sensi dell'art. 7 LAsi. Pertanto, il Tribunale ritiene giudizioso, senza proseguire nell'esame atto a determinare se le dichiarazioni dell'insorgente circa le azioni contro il governo cinese adempiono le condizioni di verosimiglianza ex art. 7 LAsi, di rinviare gli atti all'autorità inferiore per accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), per complemento istruttorio ai sensi dei considerandi e per nuova decisione (cfr. art. 61 cpv. 1 in fine PA).

E. 7 Prima di rendere una nuova decisone, la SEM è pertanto invitata da una parte a determinare la nazionalità e la provenienza del ricorrente, tramite delle misure d'istruzione complementare, e dall'altra a pronunciarsi nuovamente sui motivi d'asilo allegati dall'insorgente e sull'esecuzione dell'allontanamento dello stesso.

E. 8 Ritenuto che, con decisione incidentale del 14 settembre 2016, il Tribunale ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria dell'interessato, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA).

E. 9.1 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF). Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).

E. 9.2 Nella fattispecie, essendo il ricorrente non patrocinato, ed in difetto di una nota particolareggiata di spese necessarie sostenute, non vengono assegnate indennità ripetibili (artt. 7 e 8 TS-TAF, art. 11 TS-TAF, art. 13 TS-TAF e art. 14 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 9 giugno 2016 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per complemento istruttorio e per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Non si assegnano indennità ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4013/2016 Sentenza del 25 settembre 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gérard Scherrer, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), dichiaratosi proveniente dalla Cina (Repubblica Popolare), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 9 giugno 2016 / N (...). Fatti: A. L'interessato, dichiaratosi cittadino della Cina (Repubblica Popolare) e di etnia tibetana, avrebbe vissuto dalla nascita e sino al suo espatrio, avvenuto a fine aprile 2012, in una località chiamata C._______ (denominata dal richiedente rispettivamente D._______, cfr. ad esempio verbale sulle generalità del 4 febbraio 2013 [di seguito: verbale 1]; o E._______, cfr. doc. A16 e A17). Sempre secondo le sue stesse affermazioni tale luogo farebbe parte della Prefettura di F._______, e si situerebbe a nord del distretto di G._______ ed a sud di H._______ (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale sull'audizione sui motivi del 26 novembre 2015 [di seguito: verbale 2], D15, pag. 4). B. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato poiché alla fine del 2011 avrebbe redatto alcuni manifesti in favore del ritorno del Dalai Lama in Tibet e della liberazione del Tibet per conto di un gruppo di amici attivi politicamente. A seguito dell'arresto di uno di questi suoi amici ad inizio 2012, egli si sarebbe nascosto nella cittadina di G._______, presso un cugino. Circa una settimana più tardi il richiedente avrebbe appreso di essere stato a suo volta ricercato dalle autorità cinesi. Ciò nonostante egli avrebbe partecipato ad una manifestazione anti-cinese, sempre a G._______, nel (...) del 2012. Nel corso di tale manifestazione le forze di sicurezza avrebbero disperso i partecipanti. Per paura di essere arrestato a sua volta, l'interessato si sarebbe recato illegalmente in I._______ per poi proseguire in un secondo momento verso l'Europa (cfr. verbale 2, pag. 7 e segg. e verbale complementare d'audizione sui motivi del 21 aprile 2016 [di seguito: verbale 3], pag. 3 e segg.), e depositare in Svizzera la sua domanda d'asilo il (...) gennaio 2013 (cfr. atto A1 e verbale 1, p.to 5.05, pag. 6). C. Il 26 febbraio 2013, su mandato dell'autorità di prime cure, una persona esterna della Sezione LINGUA, ha condotto con il richiedente un colloquio telefonico della durata di 60 minuti, in merito alle sue conoscenze geografiche, culturali ed economiche della regione d'origine da lui allegata nonché sulle conoscenze linguistiche dell'interessato, ed ha in seguito redatto un rapporto sulle medesime. Nel precitato rapporto del 6 maggio 2015 (di seguito: esame LINGUA), l'intervistante è giunto alla conclusione che il ricorrente non provenga chiaramente dalla località allegata (comune di C._______, prefettura di F._______, Regione autonoma del Tibet nella Repubblica Popolare Cinese) e che in modo univoco egli sarebbe stato socializzato in una comunità tibetana esterna alla Cina (cfr. risultanze processuali). D. Con scritto del 2 maggio 2016, la SEM ha inviato al richiedente i risultati del colloquio telefonico del 26 febbraio 2013, spiegandogli il contenuto essenziale e le conclusioni della valutazione dell'esperto nonché il percorso professionale e le competenze di quest'ultimo, concedendogli il diritto di essere sentito in merito (cfr. atto A16). E. Il richiedente, con scritto del 13 maggio 2016, ha trasmesso all'autorità inferiore le proprie considerazioni in merito alle sovraesposte risultanze dell'esame LINGUA fatto allestire dalla SEM. F. Con decisione del 9 giugno 2016, notificata al richiedente il 13 giugno 2016 (cfr. avviso di ricevimento), la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciato contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, ordinandone nel contempo l'esecuzione siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. G. Il 27 giugno 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 giugno 2016), l'interessato è insorto contro la decisione della SEM con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo all'annullamento della stessa ed alla concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine ha postulato la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria ed un nuovo esame della domanda. In secondo subordine ha richiesto il riconoscimento dello statuto di rifugiato per motivi insorti dopo la fuga ed in via ancora più subordinata la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. A sostegno delle sue affermazioni ha segnatamente prodotto con il gravame quattro estratti di cartine geografiche. H. Con decisione incidentale del 14 settembre 2016 il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria dell'insorgente, a condizione che lo stesso producesse un'attestazione di indigenza (cfr. risultanze processuali). Il ricorrente ha tempestivamente prodotto quanto richiesto con scritto del 19 settembre 2016 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 23 settembre 2016). I. Con risposta al ricorso del 19 ottobre 2016 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 20 ottobre 2016), l'autorità di prime cure ha confermato l'atto impugnato ed ha proposto la reiezione del gravame. J. Con scritto spontaneo del 17 novembre 2016, trasmesso alla SEM con ordinanza del 30 novembre 2016, il ricorrente si è riconfermato nelle argomentazioni e nelle conclusioni già contenute nell'atto di ricorso, allegando inoltre di soffrire ad un (...), per il quale sarebbe in trattamento medico. A supporto delle sue allegazioni ha prodotto quali mezzi di prova:

- uno scritto del 15 novembre 2016 del Dr. med. J._______ (non sottoscritto), inerente il riassunto della cartella clinica del ricorrente;

- un articolo tratto dal portale internet Reuters (non datato);

- un articolo tratto dal sito internet dell'UNHCR del 31 maggio 2003. K. La SEM, con scritto del 14 dicembre 2016, ha riconfermato nuovamente la propria decisione e postulato la reiezione del ricorso. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni dell'interessato come inverosimili, poiché non fondate su elementi concreti, contrarie alla realtà ed incompatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. In primo luogo il richiedente non avrebbe fornito alcun elemento concreto a sostegno del suo presunto timore di essere arrestato dalle autorità cinesi, essendosi limitato ad asserire che avrebbe appreso da uno zio (...) di essere stato ricercato presso il suo domicilio. Tale affermazione non sarebbe un indizio sufficiente per addivenire alla conclusione che egli sarebbe stato identificato e ricercato dalle autorità cinesi. Risulterebbe inoltre illogico che egli abbia accettato di aiutare gli amici scrivendo dei manifesti politici, senza porsi alcun quesito né in merito alle finalità ed alle attività degli stessi né sui possibili rischi che potevano derivarne. In secondo luogo l'autorità di prime cure, ha ritenuto insensata la partecipazione dell'insorgente alla successiva manifestazione politica, dopo che questi avrebbe appreso di essere stato ricercato presso il proprio domicilio. In merito a quest'ultima circostanza, egli non avrebbe invero rilasciato delle motivazioni convincenti. Le dichiarazioni del ricorrente risulterebbero inoltre contrarie alla realtà in quanto, dall'esame LINGUA, si evincerebbe sia che le sue conoscenze geografiche e amministrative della regione allegata sarebbero lacunose, sia non corrisponderebbero alle informazioni in possesso della SEM. Oltracciò, l'interessato avrebbe indicato l'assenza di una scuola nella sua regione così come di possibilità di acquisto, ciò che risulterebbe non collimante con le delucidazioni dell'autorità di prime cure. Pure dal profilo linguistico emergerebbero dei seri dubbi sulla socializzazione in Tibet del richiedente, in quanto durante l'intervista telefonica con l'esperto, si sarebbero palesati molteplici elementi che accomunerebbero il suo dialetto all'idioma parlato dalla diaspora tibetana, ovvero il Koine. A mente dell'autorità di prime cure, vista la dichiarata provenienza del richiedente, egli dovrebbe invece parlare un dialetto del Tibet (...) simile a quello di F._______. L'interessato non avrebbe infine alcuna conoscenza della lingua cinese, ciò che sarebbe incompatibile per una persona con il suo trascorso. Circa le osservazioni del richiedente in merito all'esame LINGUA esperito, la SEM ha rilevato che egli non avrebbe addotto nessun argomento o mezzo di prova tale da modificare la valutazione circa l'inverosimiglianza della sua provenienza dal Tibet. Segnatamente, sarebbe inammissibile la spiegazione addotta dall'insorgente circa il fatto che egli si sarebbe adattato alla lingua utilizzata dall'esperto, in quanto verrebbe sempre richiesto agli intervistati di esprimersi nel loro idioma originario. Infine, a mente dell'autorità di prime cure, non sarebbe necessario esaminare la questione della partenza illegale dell'insorgente dalla Cina, in quanto la sua socializzazione non sarebbe avvenuta in tale Paese. 3.2 3.2.1 Nel proprio gravame l'insorgente, dopo aver richiamato i fatti esposti in corso di procedura, contesta preliminarmente la lunga durata della procedura istruttoria di prima istanza, ed in particolare il fatto di essere stato interpellato in merito all'esame LINGUA, esperito il 26 febbraio 2013, soltanto il 2 maggio 2016. Successivamente egli avversa le argomentazioni dell'autorità di prime cure, poiché la stessa conterrebbe dei gravi errori rispetto alle date degli eventi da lui esposte. Egli censura poi la decisione della SEM in merito all'inverosimiglianza constatata nei suoi asserti. Secondo il ricorrente la SEM non avrebbe esaminato in modo sufficientemente dettagliato e lucido le sue affermazioni, come pure si sarebbe fondata su una valutazione soggettiva ed arbitraria delle sue dichiarazioni. Circa il suo timore di essere arrestato dalle autorità cinesi, lo stesso sarebbe inoltre fondato e concreto, in quanto sia per il contesto di tensione generale in Tibet teatro delle sue azioni, che per le informazioni ottenute dallo zio (...) e durante un colloquio telefonico con il figlio di quest'ultimo, egli avrebbe avuto la certezza di essere stato identificato da parte delle forze governative cinesi quale dissidente e che le medesime lo stessero ricercando per arrestarlo. 3.2.2 In merito alla sua presunta socializzazione al di fuori della Cina, egli osserva che la decisione avversata sarebbe completamente errata. In primo luogo egli proverrebbe effettivamente dal villaggio di C._______ come dichiarato, e le sue affermazioni in merito alla situazione geografica ed amministrativa di quest'ultimo sarebbero conformi alla realtà. In particolare l'insorgente conferma che il suo villaggio sarebbe composto da circa (...) persone, che lo stesso non avrebbe lo statuto di comune, ed inoltre che non vi sarebbero né una scuola né negozi. Anche per quanto concerne il fiume nominato durante l'intervista, egli conferma che lo stesso sia situato a notevole distanza dal suo villaggio. Per quanto concerne le sue conoscenze linguistiche, egli sostiene che all'inizio del colloquio telefonico con l'esperto non gli sarebbe stato richiesto di esprimersi nel suo dialetto d'origine. Inoltre l'esperto designato non avrebbe compreso alcuni dei termini regionali da lui utilizzati e gli avrebbe pertanto dovuto spiegare gli stessi, adattandosi per quanto possibile al dialetto dell'esperto, che a mente del ricorrente sarebbe simile a quello parlato nella regione K._______, con un linguaggio tibetano maggiormente comprensibile e generico, influenzato anche dalla sua lunga permanenza al di fuori dal Tibet. L'insorgente dichiara tuttavia che il suo dialetto non sarebbe così dissimile da quello di F._______. In tal senso, chiede di confrontare il suo dialetto con quello del (...) che proverrebbe da un monastero situato nell'omonima località. Oltracciò, in merito al rimprovero mossogli dall'autorità di prime cure sulle sue carenti conoscenze base del cinese, egli conferma quanto dichiarato in precedenza, ovvero che, esclusi alcuni termini di uso comune, egli non parlerebbe la lingua cinese, in quanto sarebbe raramente utilizzata nel suo villaggio vista la poca presenza di cinesi nella regione. Egli conclude quindi per la verosimiglianza delle sue affermazioni in merito alla sua provenienza ed al fatto di essere stato socializzato a C._______, in Tibet. In tal senso, il ricorrente chiede che un altro esperto possa valutare le dichiarazioni da lui rilasciate durante il corso della procedura di prima istanza. 3.2.3 Infine il ricorrente rimarca che gli dovrebbe essere per lo meno riconosciuto lo statuto di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, in quanto, per le motivazioni addotte e le modalità di fuga dal Tibet, egli sarebbe considerato quale dissidente da parte delle autorità cinesi. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5. 5.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). 5.2 Il principio inquisitorio è tuttavia limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, n. 8, pag. 192 segg. ad art. 12 PA). Queste, in materia d'asilo, devono segnatamente declinare le proprie generalità e consegnare i documenti di viaggio e d'identità (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e b LAsi). In tale ambito, se il richiedente l'asilo deve stabilire la sua identità, la prova della nazionalità, in quanto componente dell'identità, soggiace ad un apprezzamento di verosimiglianza giusta i criteri di cui all'art. 7 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 8 consid. 3). L'autorità è però tenuta ad effettuare le necessarie misure di istruzione al fine di dissipare gli eventuali dubbi in merito all'origine del richiedente l'asilo (cfr. sentenza del TAF E-907/2015 del 17 ottobre 2016 consid. 4.2) e ne è dispensata unicamente qualora le dichiarazioni sono manifestamente infondate (cfr. sentenza del TAF D-3623/2014 del 9 luglio 2014 consid. 5). 5.3 In merito all'accertamento dell'origine di un richiedente l'asilo, la SEM, di regola, esperisce un esame portante sia sulle conoscenze geo-culturali, così come sulle conoscenze linguistiche dello stesso, tramite un mandato esterno al Servizio Lingua. Tale esame non costituisce una perizia ai sensi dell'art. 12 lett. e PA, bensì può definirsi una consulenza tecnica di parte (cfr. DTAF 2015/10 consid. 5.1, DTAF 2014/12 consid. 4.2.1 e relativi riferimenti), e può essere sussunta a mezzo di prova ai sensi dell'art. 12 lett. c PA (cfr. DTAF 2015/10 consid. 5.1 e referenze citate). Ove lo stesso emani da una persona particolarmente qualificata e presenti le garanzie sufficienti di indipendenza, rispetti il principio dell'immediatezza delle prove, si fondi su dei mezzi in grado di identificare la nazionalità o il paese d'origine del richiedente l'asilo ed infine presenti un esposto dei motivi e delle conclusioni dell'analisi così come dei dati afferenti alla formazione, alle qualifiche, all'obbiettività ed all'imparzialità dell'esperto, il Tribunale le attribuisce un alto valore probatorio (cfr. DTAF 2015/10 consid. 5.1, DTAF 2014/12 consid. 4.2.1 e 4.2.2; sentenza del TAF D-3114/2017 del 10 agosto 2017). Nel caso in cui sussista invece un ragionevole dubbio in merito all'attendibilità e concludenza della consulenza, vanno esperite indagini complementari (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1d, pag. 162 e seg.; GICRA 2003 n. 14). 5.4 Nella fattispecie, prima di esaminare la fondatezza della decisione impugnata circa l'inverosimiglianza delle dichiarazioni allegate dall'insorgente in merito al timore che egli avrebbe avuto di essere arrestato dalle autorità cinesi per le sue presunte attività sovversive - circostanze che lo avrebbero determinato ad espatriare dal suo Paese d'origine - risulta a titolo preliminare opportuno stabilire se il precitato abbia reso verosimile, ai sensi dell'art. 7 LAsi, di essere stato socializzato nella regione allegata. 5.4.1 L'autorità di prime cure ha dapprima ritenuto che le dichiarazioni dell'insorgente, circa le sue conoscenze geografiche e la suddivisione amministrativa della sua allegata regione di provenienza, siano lacunose e non corrispondano con quelle di una persona che vi avrebbe vissuto per oltre (...) anni. A titolo esemplificativo, egli avrebbe indicato durante il colloquio telefonico con l'esperto che la località dalla quale proverrebbe, sarebbe un villaggio di (...) famiglie, quando invece si tratterebbe di un comune di oltre (...) persone, ed inoltre non corrisponderebbe alla realtà che C._______ sia situato nel comune di L._______ e nell'omonimo distretto. Tuttavia, come rettamente indicato dall'insorgente nel ricorso, vi sono dei dubbi fondati circa la corretta localizzazione del villaggio dell'insorgente da parte dell'autorità inferiore. Invero, secondo le fonti consultate dal Tribunale, la località dalla quale il ricorrente asserisce provenire, potrebbe corrispondere a due denominazioni di luoghi. La prima, è quella fornita dalla carta geografica del Tibet Map Insitute, ovvero C._______, che è classificata come piccola città ("Small town", cfr. Tibet Map Institute, [...], 07.2009, http://www.tibetmap.com/[...].jpg , consultato il 23.02.2018). La seconda possibilità, rinvenuta in The Tibetan & Himalayan Library, è invece M._______ (o anche tra gli altri nominativi: N._______ o O._______), il quale è classificato come comune senza popolazione urbana registrata ("Township [without urban registered population]"), amministrata da P._______, contea di P._______, nella prefettura di F._______ (cfr. The Tibetan & Himalayan Library, M._______, e , consultati il 23.02.2018; The Tibetan & Himalayan Library, Q._______, http://places.thlib.org/features/[...] , consultato il 23.02.2018). La località di G._______, che secondo le dichiarazioni del ricorrente corrisponde sia al comune che al distretto del suo luogo d'origine (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4; verbale 2, D15, pag. 4, atto A16), è invece amministrata dalla contea di P._______ (o anche R._______), che a sua volta è gestita dalla prefettura di F._______ (o Q._______, S._______ in cinese), ed è classificata secondo la Tibetan & Himalayan Library quale comune con sede amministrativa e con popolazione urbana registrata (Township administrative seat - with urban registered population; cfr. The Tibetan & Himalayan Library, G._______, e , consultati il 23.02.2018; cfr. anche Adrian Schuster in: Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH), China/Tibet: Unterschiedliche Namen geographischer Orte und Kenntnisse der administrativen Einheiten, 02.12.2015, https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/asien-pazifik/china-tibet/151202-chn-administrativeeinheiten.pdf , consultato il 23.02.2018). Secondo invece la carta geografica del Tibet Map Institute, G._______ si trova sì nella contea di P._______, ma avrebbe anche lo statuto di prefettura e di "(...)" (cfr. Tibet Map Institute, [...], 07.2009, http://www.tibetmap.com/[...].jpg , consultato il 23.02.2018). Si rimarca inoltre al riguardo che i luoghi geografici quali le località, hanno spesso un nome tibetano ed uno cinese, e le designazioni nelle due lingue non si sovrappongono sempre, né sul piano territoriale né sul piano concettuale. I centri amministrativi in particolare possono avere più denominazioni (cfr. Adrian Schuster, op. cit., pag. 4, , consultato il 23.02.2018). Alla luce delle fonti sopra menzionate, malgrado permangano dei dubbi circa il numero effettivo di abitanti che avrebbe C._______, il Tribunale ritiene attendibile che quest'ultima località sia senza lo statuto di comune (cfr. supra Tibet Map Institute) e che G._______ avrebbe invece lo statuto di comune (Township administrative seat - with urban registered population; cfr. The Tibetan & Himalayan Library, G._______, http://places.thlib.org/features/[...] e http://places.thlib.org/features/[...]/ realated#, consultati il 23.02.2018). Altresì, l'insorgente ha indicato già durante l'audizione sulle generalità la prefettura della sua presunta località d'origine che potrebbe corrispondere effettivamente a F._______ (cfr. supra e verbale 1, p.to 2.01, pag. 4). Oltracciò il ricorrente ha indicato rettamente diversi altri siti che sorgerebbero nei pressi della sua presunta località di provenienza. A titolo d'esempio, egli ha citato sia un piccolo monastero che sorgerebbe a C._______, così come un monastero che sarebbe situato su un monte presente a G._______, oltre a località quali T._______ e U._______. Altresì egli ha citato delle località quali V._______(dove la sua famiglia si recherebbe per gli acquisti di beni; cfr. atto A17), W._______ e X._______, quest'ultimo luogo dove egli si sarebbe rifugiato per qualche giorno, prima del suo espatrio definitivo (cfr. verbale 3, D20 segg., pag. 5), che non hanno fatto l'oggetto di un'analisi più approfondita da parte della SEM, malgrado potessero chiarire meglio la situazione effettiva del villaggio di provenienza allegato, nonché appurare maggiormente le conoscenze geografiche dell'insorgente. La conclusione della SEM in merito non risulta pertanto convincente, in quanto le indicazioni fornite dall'interessato circa la località dalla quale egli dichiara provenire non paiono essere a tal punto inattendibili, da non dover richiedere un'istruzione complementare su tale punto. 5.4.2 Proseguendo nell'analisi, secondo la SEM pure le conoscenze dell'insorgente riguardo ai corsi fluviali che scorrerebbero attorno alla dichiarata località non corrisponderebbero alla realtà. Tale argomentazione non può però essere seguita. L'insorgente ha difatti indicato quale corso fluviale all'esperto LINGUA, il (...), che secondo le sue dichiarazioni scorrerebbe molto lontano dal suo villaggio (cfr. atto A16). Secondo gli atti all'inserto e le informazioni del Tribunale, risulta attendibile che la distanza tra l'allegata località di provenienza dell'insorgente ed il fiume, non sia effettivamente notevole, come concluso dall'autorità di prime cure (cfr. atto A16). Tuttavia, tra il fiume e C._______, vi sarebbero anche delle cime montuose da attraversare, come ha evidenziato rettamente l'insorgente nel suo scritto del 13 maggio 2016 (cfr. atto A17, pag. 3). Il ricorrente ha inoltre indicato sia durante l'intervista telefonica che durante l'audizione sui motivi d'asilo altri corsi fluviali (ad esempio il [...], il [...] ed il [...], cfr. risultanze processuali e verbale 2, D17, pag. 4; verbale 3, D24, pag. 5), che non sono stati oggetto di un'analisi più approfondita da parte dell'autorità inferiore, malgrado potessero risultare elementi utili per la determinazione delle conoscenze geografiche della regione di provenienza dichiarata dall'interessato. 5.4.3 Ancora, a riguardo della dichiarata assenza di una scuola e di possibilità d'acquisto nella sua regione da parte dell'insorgente, sebbene sia veritiero che egli non abbia indicato una scuola presente nel suo luogo d'origine, quando invece, a mente dell'autorità di prime cure nella decisione impugnata ciò non corrisponderebbe alla realtà (cfr. atti A16 e A17, pag. 2; cfr. anche verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4; verbale 2, D30 segg., pag. 6), supponendo che l'interessato abbia effettivamente vissuto in un villaggio rurale, non si può escludere a priori che egli abbia fornito delle indicazioni corrette. L'autorità di prime cure, si è infatti fondata su delle considerazioni generiche e senza alcuna indicazione concreta circa la situazione prevalente nella località di C._______, che possa condurre alla conclusione che in tale località vi fosse effettivamente una scuola. Stesso discorso vale per le possibilità di acquisto che secondo la SEM sarebbero presenti nella zona. Invero, il richiedente, sebbene abbia effettivamente riferito che non vi siano negozi nella sua località d'origine (cfr. atto A16, pag. 2 e atto A17, pag. 2), ciò non può essere escluso aprioristicamente ed in modo generico come fatto dall'autorità inferiore, in quanto l'insorgente ha comunque descritto in modo plausibile che per l'acquisto di beni si sarebbero recati in un villaggio vicino (cfr. atto A17, pag. 2). Secondo le sue stesse affermazioni inoltre, in tal senso sempre convergenti, i mezzi di sostentamento della sua famiglia sarebbero stati i (...) della (...) e derivanti (...), essendo di estrazione sia (...) che (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D22 segg., pag. 5 seg.). Quindi può risultare plausibile che l'insorgente, sopperendo ai suoi bisogni con i beni primari prodotti dalla sua famiglia, non avesse necessità di acquistare altro nella propria località d'origine. Inoltre non sarebbe da escludere che la località allegata dall'insorgente si sia negli ultimi anni maggiormente sviluppata, come addotto dal ricorrente nel suo scritto del 13 maggio 2016 (cfr. atto A17, pag. 2). 5.4.4 Proseguendo nell'analisi, nella decisione impugnata l'autorità di prime cure ha considerato quali ulteriori indizi dell'inverosimiglianza della socializzazione dell'interessato in Tibet, il dialetto parlato dall'insorgente ed il suo accento, che corrisponderebbero all'idioma parlato dalla diaspora tibetana. Il Tribunale, rimarca tuttavia che i dialetti parlati in Tibet possono essere molto variegati ed anche in una medesima regione gli stessi possono presentare delle differenze notevoli (cfr. Adrian Shuster in: Organisation Suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Chine/Tibet: langues tibétaines et connaissance de la langue chinoise, 10.12.2015, https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/asien-pazifik/china-tibet/151210-chn-sprachen-franz.pdf , pag. 2 e segg. e referenze citate, consultato il 23.02.2018). Il confronto effettuato dall'esperto LINGUA, tra il dialetto parlato dall'insorgente e quello utilizzato a F._______, non può pertanto assurgere a metro di paragone senza risultare arbitrario. Invero, in mancanza di precisione nel materiale disponibile per il dialetto parlato nella contea di P._______, come pure data la notevole distanza tra la città di F._______ dalla presunta località originaria dell'insorgente, la SEM non si sarebbe dovuta accontentare di tali risultanze agli atti ed avrebbe dovuto procedere ad un'istruzione complementare in punto alla lingua parlata dall'insorgente. Tale istruzione complementare pare ancora più opportuna, in quanto risulta per lo meno dubbio che il ricorrente sia stato reso edotto, durante l'intervista telefonica con l'esperto, di utilizzare il suo dialetto d'origine. Gli atti istruttori della SEM, non risultano difatti sufficientemente chiarificatori in merito a tale punto in questione. Ora, ci si sarebbe atteso da parte dell'autorità di prime cure che, al più tardi con le osservazioni del ricorrente del 13 maggio 2016 (cfr. doc. A17), il quale contestava la corretta comprensione del suo dialetto da parte dell'esperto e dichiarava di aver adattato il suo idioma a quello di quest'ultimo, perché questi potesse comprenderlo (cfr. doc. A17, pag. 1-2), avrebbe appurato maggiormente tali elementi. Oltracciò, come giustamente rimarcato nell'atto ricorsuale (p.to 2, pag. 9), supponendo che effettivamente l'insorgente abbia soggiornato in I._______ dall'(...) 2012 sino al (...) 2013 (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6; verbale 3, D25 segg., pag. 6 segg.), non si può escludere, senza istruzione complementare, che egli abbia potuto riprendere nel suo lessico, come pure a livello fonetico e morfologico, alcune particolarità del dialetto Koine. 5.4.5 Quo all'ignoranza del cinese da parte del ricorrente, che secondo l'autorità di prime cure sarebbe un ulteriore elemento per ritenere che egli non provenga dalla regione allegata, il Tribunale rileva dapprima che vi sono delle fonti attendibili che evidenziano come è ancora possibile odiernamente che una persona originaria del Tibet non abbia alcuna conoscenza del cinese, in particolare nelle regioni rurali (cfr. Adrian Schuster, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, op. cit., https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/asien-pazifik/china-tibet/151210-chn-sprachen-franz.pdf ,pag. 6 e referenze citate, consultato il 23.02.2018). Secondo una stima di un esperto linguista, ciò sarebbe comunque molto raro nel caso di giovani tibetani (cfr. Adrian Schuster, op. cit., 1210 -chn-sprachen-franz.pdf >, pag. 6 con referenza citata, consultato il 23.02.2018), ma è comunque possibile secondo un esperto del Tibet orientale, che nei villaggi e nei comuni tibetani le persone vivano e non si comprendano che in tibetano, anche se nella maggior parte dei casi, ma non sempre, possano essere capaci di condurre una conversazione rudimentale in cinese e questo anche se hanno adempiuto la loro scolarizzazione soltanto in tibetano (cfr. Adrian Schuster, op. cit., 1210-chn-sprachen-franz.pdf >, pag. 6 e seg. e referenza citata). Inoltre è pure possibile che in Cina, delle persone originarie della Regione autonoma del Tibet e altre regioni tibetane, comunichino in una lingua tibetana con dei rappresentanti delle autorità e degli uffici pubblici (cfr. Adrian Schuster, op. cit., https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/asien-pazifik/china-tibet/151210-chn-sprachen-franz.pdf , pag. 7 e referenze citate, consultato il 23.02.2018). Nella presente disamina, l'insorgente, adduce invero che egli non conoscerebbe che poche parole di uso comune in cinese, in quanto non comunicherebbe con persone cinesi nella sua zona, dato che i soli contatti con le stesse, sarebbero ascrivibili a visite di funzionari cinesi nella loro zona, accompagnati comunque sempre da agenti tibetani, oppure loro stessi si esprimerebbero in tibetano (cfr. ricorso, pag. 11 e atto A17, pag. 2). Egli ha inoltre precisato che il suo villaggio, sarebbe abitato da circa (...) famiglie, ovvero da circa (...) abitanti, tutti di origine tibetana, senza la presenza di alcuna scuola né di negozi, e che occorrerebbe recarsi a G._______, per incontrare dei cinesi (cfr. atto A17, pag. 2 e verbale 2, D49 segg., pag. 10). Oltracciò egli non avrebbe mai frequentato la scuola e, come la sua famiglia, sarebbe un (...), ovvero si sposterebbe raramente, avrebbe una casa fissa, né possederebbe molte (...), ma la sua famiglia si occuperebbe in prevalenza dei (...) nei (...) (cfr. verbale 1, pag. 4 e pag. 7; verbale 2, D22 segg., pag. 5 seg. e D30 segg., pag. 6; atto A17, pag. 2-3). Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'autorità di prime cure avrebbe dovuto per lo meno verificare la possibilità per il ricorrente di sottrarsi alla scolarità obbligatoria in una regione rurale, alfine di determinare se quest'ultimo potesse vivere nel luogo indicato senza conoscenze del cinese, ciò che dagli atti all'inserto non può essere dedotto. L'argomentazione dell'autorità inferiore, limitata a delle considerazioni generiche e non supportate da elementi concreti, non risulta pertanto convincente neanche dal profilo linguistico, tanto più che le indicazioni dell'insorgente - che ha comunque utilizzato una (...) di termini cinesi durante le audizioni federali - non sono a tal punto inverosimili da rendere inopportuna un'istruzione complementare anche in merito a queste dichiarazioni. 5.5 Infine, e visto tutto quanto summenzionato, il Tribunale ritiene che non può essere identificabile da parte dell'insorgente una violazione dell'obbligo di collaborare né una dissimulazione della sua vera origine, in quanto dall'istruzione effettuata dalla SEM in merito alle conoscenze geografiche, amministrative e linguistiche del ricorrente, non si può concludere senza alcun ragionevole dubbio che l'insorgente sia stato socializzato all'esterno della Cina. Invero, diverse sue dichiarazioni - sempre coerenti - in ambito amministrativo e geografico in merito all'allegato luogo d'origine, risultano congruenti e plausibili con una provenienza dallo stesso Paese. Tuttavia, alcune delle informazioni determinanti circa la sua regione di provenienza e le sue conoscenze linguistiche non sono state né analizzate né documentate sufficientemente dall'autorità inferiore, in particolare ritenuto che l'esame della verosimiglianza della socializzazione del ricorrente nella regione allegata da parte dell'autorità di prime cure è fondata principalmente sull'esame LINGUA effettuato, che non risulta concludente in merito a diverse questioni già sopra analizzate (cfr. considerando 5.4).

6. Alla luce delle suesposte considerazioni, dagli atti all'inserto, non risulta possibile per il Tribunale verificare l'esattezza delle informazioni fornite dall'interessato, né di stabilire se egli ha reso la sua provenienza verosimile o meno ai sensi dell'art. 7 LAsi. Pertanto, il Tribunale ritiene giudizioso, senza proseguire nell'esame atto a determinare se le dichiarazioni dell'insorgente circa le azioni contro il governo cinese adempiono le condizioni di verosimiglianza ex art. 7 LAsi, di rinviare gli atti all'autorità inferiore per accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), per complemento istruttorio ai sensi dei considerandi e per nuova decisione (cfr. art. 61 cpv. 1 in fine PA).

7. Prima di rendere una nuova decisone, la SEM è pertanto invitata da una parte a determinare la nazionalità e la provenienza del ricorrente, tramite delle misure d'istruzione complementare, e dall'altra a pronunciarsi nuovamente sui motivi d'asilo allegati dall'insorgente e sull'esecuzione dell'allontanamento dello stesso.

8. Ritenuto che, con decisione incidentale del 14 settembre 2016, il Tribunale ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria dell'interessato, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). 9. 9.1 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF). Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 9.2 Nella fattispecie, essendo il ricorrente non patrocinato, ed in difetto di una nota particolareggiata di spese necessarie sostenute, non vengono assegnate indennità ripetibili (artt. 7 e 8 TS-TAF, art. 11 TS-TAF, art. 13 TS-TAF e art. 14 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 9 giugno 2016 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per complemento istruttorio e per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si assegnano indennità ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: