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D-4008/2007

D-4008/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-09-25 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 7 maggio 2007, l'interessato - cittadino iracheno d'etnia curda e originario di Suleimanyia - ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo ([...]), di essere espatriato il 14 aprile 2007 per paura d'essere ucciso da membri dell'organizzazione terrorista B._______, particolarmente attiva nella sua regione. In data 2 aprile 2007, l'interessato - autista di taxi - avrebbe condotto quattro persone da Halbja a Suleimanyia. Durante il viaggio, quest'ultimi avrebbero nominato spesso Dio e ricevuto tante chiamate sul cellulare. Ad un certo punto, avrebbero trasmesso per telefono il numero di targa e la descrizione dell'interessato. Per paura di essere ucciso o di perdere la propria auto, si sarebbe fermato con la scusa di avere bisogno di una pausa e avrebbe chiamato la polizia. Poco dopo, la polizia sarebbe intervenuta ed avrebbe arrestato i quattro uomini. Due giorni dopo l'accaduto, l'interessato avrebbe trovato nel cortile della propria abitazione una lettera minatoria a lui indirizzata. Per paura, si sarebbe, a seconda delle versioni, nascosto per tre, sei o sette giorni a casa sua, prima di trasferirsi da un amico, dove avrebbe organizzato la propria fuga. B. Il 5 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 12 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 6 luglio 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 10 luglio 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 10 luglio 2007, il ricorrente è scomparso dal Centro di registrazione e di procedura di Chiasso. Il 16 luglio 2007, l'insorgente si è ripresentato al Centro. Il 19 luglio 2007, ha prodotto una dichiarazione manifestando la propria volontà di proseguire la procedura di ricorso. G. Il 23 agosto 2007, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica. H. Il 15 marzo 2008, il ricorrente ha sollecitato l'evasione del ricorso inoltrato il 12 giugno 2007.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Non convincerebbero le affermazioni secondo le quali il ricorrente avrebbe lasciato tutti i documenti a casa per paura di perderli durante il viaggio. Inoltre, detto Ufficio ha qualificato come inverosimili le dichiarazioni dell'insorgente. In particolare, la storia narrata dal ricorrente risulterebbe assurda e contraddittoria. Quest'ultimo, se veramente minacciato, non sarebbe infatti rimasto al proprio domicilio, prima di nascondersi a casa di un amico. Peraltro, il ricorrente si sarebbe contraddetto sulla cronologia dei fatti e sull'appartenenza all'organizzazione B._______ dei quattro presunti terroristi. Il fax riguardante la lettera minatoria non potrebbe, altresì, essere considerato come mezzo di prova adeguato, visto che non sarebbe possibile verificare l'autenticità e, comunque, sarebbe in contraddizione con quanto affermato dal ricorrente nell'ambito dell'audizione del 29 maggio 2007. Infine, l'UFM ha ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.

E. 5 Nel ricorso, l'insorgente fa valere di avere chiamato due volte casa dopo la prima audizione per farsi mandare i documenti per posta. Non avrebbe potuto esibire documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza anteriormente alla pronuncia della decisione impugnata a causa delle difficoltà di reperimento e d'invio di detti documenti, connesse alla nota situazione vigente in Iraq. Avrebbe preferito farsi mandare i documenti da un connazionale, il quale sarebbe rientrato poco dopo in Germania. Inoltre, non si sarebbe procurato una fotocopia dei documenti, visto che durante l'audizione gli sarebbe stato comunicato che sarebbe, comunque, stato inutile. Contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare - e conto tenuto della situazione vigente nel suo Paese d'origine, segnatamente nel Kurdistan iracheno (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'OSAR il 22 maggio 2007) - non sarebbe consentito, come invece avrebbe sostenuto l'autorità inferiore nel caso di specie, di semplicemente affermare che non sussistono indizi per ritenere che, in caso di rimpatrio, egli possa essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). In sostanza, l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine sarebbe, allo stato attuale dell'istruttoria della causa, manifestamente contraria all'art. 3 CEDU.

E. 6 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per l'assenza di fatti o mezzi di prova che potrebbero giustificare una modifica del provvedimento litigioso. Inoltre, detto Ufficio, ha rilevato che, in data 12 giugno 2007, il ricorrente avrebbe esibito un documento presentato come l'originale del proprio certificato di nazionalità irachena. Tale invio risulterebbe però intempestivo e non giustificherebbe le modalità di viaggio esposte dal ricorrente. Infine, la tardiva presentazione del documento sarebbe dettata dalla decisione negativa ricevuta e sarebbe indizio per la dissimulazione dei documenti d'identità da parte del ricorrente fino a tal momento.

E. 7 Nella replica, l'insorgente ha osservato che avrebbe contattato la famiglia subito dopo la prima audizione e che il 6 giugno 2007, la persona di contatto sarebbe partita verso la Germania in possesso dei suoi documenti. Inoltre, l'insorgente avrebbe proposto all'autorità inferiore di presentare una copia del documento che avrebbe potuto ricevere via fax, tale proposta sarebbe però stata scartata dall'UFM. Peraltro, il 14 agosto 2007, il Nord dell'Iraq sarebbe stato sconvolto da un attacco nel quale sarebbero morte più di 400 persone.

E. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

E. 8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6).

E. 8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).

E. 9 Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge. In tal contesto giova rilevare, che egli avrebbe preferito attendere l'arrivo in Germania di un suo connazionale con i documenti necessari, fatto accaduto secondo l'insorgente in data 6 giugno 2007 ([...]) e, quindi, più di due settimane dopo l'invito dell'UFM a produrre tali documenti, invece di impegnarsi lui stesso, al fine di procurarsi in tempi brevi un documento di viaggio o d'identità. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un tale documento, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Inoltre, non apparendo avere fatto valere delle persecuzioni statali, egli avrebbe potuto e dovuto, usando della necessaria diligenza, rivolgersi ad una rappresentanza del suo Paese all'estero per farsi emettere un documento di viaggio o d'identità ai sensi della legge. Peraltro, non soccorre l'insorgente la generica affermazione ricorsuale secondo la quale avrebbe inutilmente proposto all'autorità inferiore di produrre una fotocopia di un documento ai sensi della legge. Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che una semplice fotocopia di una carta d'identità non costituisce un valido documento ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 13 novembre 2007 consid. 3.1). Infine, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).

E. 10 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In particolare, le stesse risultano inverosimili segnatamente in merito alle minacce subite da parte dell'organizzazione terrorista B._______. Da un lato, il ricorrente aveva affermato nell'ambito dell'audizione del 16 maggio che la polizia aveva scoperto l'appartenenza delle quattro persone all'organizzazione B._______ ([...]). Durante l'audizione del 29 maggio 2007 ha, invece, dichiarato di non sapere a quale organizzazione appartenessero dette persone e di presumere, a causa della loro diffusa presenza nella regione, che fossero membri dell'organizzazione B._______ ([...]). Dall'altro lato, il TAF rileva che non soccorre l'insorgente la presentazione della fotocopia della presunta lettera minatoria. In effetti, le fotocopie non costituiscono di principio dei mezzi efficaci ed idonei da un punto di vista probatorio, considerato che possono essere il frutto d'ogni genere di manipolazione. Per di più, nel caso concreto, l'insorgente non ha spiegato per quale ragione non avrebbe potuto fornire, usando della necessaria diligenza, l'originale del menzionato documento. Inoltre, e come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, il documento prodotto contraddice manifestamente le allegazioni del ricorrente circa il mittente di tale scritto. Egli ha infatti affermato di avere trovato nel cortile di casa una lettera minatoria anonima ([...]). Dagli atti di causa risulta, tuttavia, che la lettera presentata dal ricorrente come tale ([...]) è stata firmata con la sigla "combattenti dell'Islam". Oltre a ciò, va sottolineato come il suo agire - si sarebbe nascosto dapprima a casa sua per sei o sette giorni ([...]) ed in seguito sarebbe andato a casa di un suo amico, a soli dieci minuti di distanza da casa sua ([...]) - appare dimostrare l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel suo Paese d'origine. Infine, basti ancora rilevare che egli si limita a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto, sull'eventualità d'essere ucciso in caso di rientro in patria, rispettivamente sull'impossibilità d'ottenere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, segnatamente dei membri dell'organizzazione B._______. Da questo profilo, il TAF ha già avuto modo di precisare che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq - fra cui Suleimanyia, regione da cui è originario l'insorgente - hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni (v. DTAF 2008/4 del 22 gennaio 2008, consid. 6.1 a 6.7).

E. 11 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c Lasi).

E. 12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-mento del ricorrente nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Inoltre, questo Tribunale rileva che l'insorgente ha dichiarato di non avere mai avuto altri problemi nel suo Paese ([...]).

E. 12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 12.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti.

E. 12.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimanyia) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8).

E. 12.4 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda e di avere vissuto sin dalla nascita a Suleimanyia (nord dell'Iraq), è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale (per circa due anni come autista di taxi). Secondo le sue dichiarazioni, in patria risiedono ancora i genitori e tre fratelli ([...]). In particolare, prima dell'espatrio egli avrebbe vissuto con i suoi genitori nel quartiere C._______ di Suleimanyia. In caso di rinvio nel suo Paese, il ricorrente avrebbe quindi la possibilità di essere nuovamente ospitato dai genitori e di riprendere il proprio lavoro come autista. Peraltro, egli potrebbe pure beneficiare degli aiuti offerti dai programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.4). L'insorgente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, risultano adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel nord dell'Iraq.

E. 12.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 13 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 14 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 15 L'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dell'Iraq è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 16 Il ricorso, tenuto conto anche della giurisprudenza del TAF, risulta essere manifestamente infondato. Pertanto, quest'ultimo è deciso in forma semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

E. 17 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. 1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
  3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione dimora ed aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - D._______ (in copia) - Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4008/2007 {T 0/2} Sentenza del 25 settembre 2008 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli, cancelliera Chiara Piras. Parti A._______, Iraq, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 giugno 2007 / N . Fatti: A. Il 7 maggio 2007, l'interessato - cittadino iracheno d'etnia curda e originario di Suleimanyia - ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo ([...]), di essere espatriato il 14 aprile 2007 per paura d'essere ucciso da membri dell'organizzazione terrorista B._______, particolarmente attiva nella sua regione. In data 2 aprile 2007, l'interessato - autista di taxi - avrebbe condotto quattro persone da Halbja a Suleimanyia. Durante il viaggio, quest'ultimi avrebbero nominato spesso Dio e ricevuto tante chiamate sul cellulare. Ad un certo punto, avrebbero trasmesso per telefono il numero di targa e la descrizione dell'interessato. Per paura di essere ucciso o di perdere la propria auto, si sarebbe fermato con la scusa di avere bisogno di una pausa e avrebbe chiamato la polizia. Poco dopo, la polizia sarebbe intervenuta ed avrebbe arrestato i quattro uomini. Due giorni dopo l'accaduto, l'interessato avrebbe trovato nel cortile della propria abitazione una lettera minatoria a lui indirizzata. Per paura, si sarebbe, a seconda delle versioni, nascosto per tre, sei o sette giorni a casa sua, prima di trasferirsi da un amico, dove avrebbe organizzato la propria fuga. B. Il 5 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 12 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 6 luglio 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 10 luglio 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 10 luglio 2007, il ricorrente è scomparso dal Centro di registrazione e di procedura di Chiasso. Il 16 luglio 2007, l'insorgente si è ripresentato al Centro. Il 19 luglio 2007, ha prodotto una dichiarazione manifestando la propria volontà di proseguire la procedura di ricorso. G. Il 23 agosto 2007, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica. H. Il 15 marzo 2008, il ricorrente ha sollecitato l'evasione del ricorso inoltrato il 12 giugno 2007. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Non convincerebbero le affermazioni secondo le quali il ricorrente avrebbe lasciato tutti i documenti a casa per paura di perderli durante il viaggio. Inoltre, detto Ufficio ha qualificato come inverosimili le dichiarazioni dell'insorgente. In particolare, la storia narrata dal ricorrente risulterebbe assurda e contraddittoria. Quest'ultimo, se veramente minacciato, non sarebbe infatti rimasto al proprio domicilio, prima di nascondersi a casa di un amico. Peraltro, il ricorrente si sarebbe contraddetto sulla cronologia dei fatti e sull'appartenenza all'organizzazione B._______ dei quattro presunti terroristi. Il fax riguardante la lettera minatoria non potrebbe, altresì, essere considerato come mezzo di prova adeguato, visto che non sarebbe possibile verificare l'autenticità e, comunque, sarebbe in contraddizione con quanto affermato dal ricorrente nell'ambito dell'audizione del 29 maggio 2007. Infine, l'UFM ha ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 5. Nel ricorso, l'insorgente fa valere di avere chiamato due volte casa dopo la prima audizione per farsi mandare i documenti per posta. Non avrebbe potuto esibire documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza anteriormente alla pronuncia della decisione impugnata a causa delle difficoltà di reperimento e d'invio di detti documenti, connesse alla nota situazione vigente in Iraq. Avrebbe preferito farsi mandare i documenti da un connazionale, il quale sarebbe rientrato poco dopo in Germania. Inoltre, non si sarebbe procurato una fotocopia dei documenti, visto che durante l'audizione gli sarebbe stato comunicato che sarebbe, comunque, stato inutile. Contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare - e conto tenuto della situazione vigente nel suo Paese d'origine, segnatamente nel Kurdistan iracheno (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'OSAR il 22 maggio 2007) - non sarebbe consentito, come invece avrebbe sostenuto l'autorità inferiore nel caso di specie, di semplicemente affermare che non sussistono indizi per ritenere che, in caso di rimpatrio, egli possa essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). In sostanza, l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine sarebbe, allo stato attuale dell'istruttoria della causa, manifestamente contraria all'art. 3 CEDU. 6. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per l'assenza di fatti o mezzi di prova che potrebbero giustificare una modifica del provvedimento litigioso. Inoltre, detto Ufficio, ha rilevato che, in data 12 giugno 2007, il ricorrente avrebbe esibito un documento presentato come l'originale del proprio certificato di nazionalità irachena. Tale invio risulterebbe però intempestivo e non giustificherebbe le modalità di viaggio esposte dal ricorrente. Infine, la tardiva presentazione del documento sarebbe dettata dalla decisione negativa ricevuta e sarebbe indizio per la dissimulazione dei documenti d'identità da parte del ricorrente fino a tal momento. 7. Nella replica, l'insorgente ha osservato che avrebbe contattato la famiglia subito dopo la prima audizione e che il 6 giugno 2007, la persona di contatto sarebbe partita verso la Germania in possesso dei suoi documenti. Inoltre, l'insorgente avrebbe proposto all'autorità inferiore di presentare una copia del documento che avrebbe potuto ricevere via fax, tale proposta sarebbe però stata scartata dall'UFM. Peraltro, il 14 agosto 2007, il Nord dell'Iraq sarebbe stato sconvolto da un attacco nel quale sarebbero morte più di 400 persone. 8. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 9. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge. In tal contesto giova rilevare, che egli avrebbe preferito attendere l'arrivo in Germania di un suo connazionale con i documenti necessari, fatto accaduto secondo l'insorgente in data 6 giugno 2007 ([...]) e, quindi, più di due settimane dopo l'invito dell'UFM a produrre tali documenti, invece di impegnarsi lui stesso, al fine di procurarsi in tempi brevi un documento di viaggio o d'identità. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un tale documento, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Inoltre, non apparendo avere fatto valere delle persecuzioni statali, egli avrebbe potuto e dovuto, usando della necessaria diligenza, rivolgersi ad una rappresentanza del suo Paese all'estero per farsi emettere un documento di viaggio o d'identità ai sensi della legge. Peraltro, non soccorre l'insorgente la generica affermazione ricorsuale secondo la quale avrebbe inutilmente proposto all'autorità inferiore di produrre una fotocopia di un documento ai sensi della legge. Questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che una semplice fotocopia di una carta d'identità non costituisce un valido documento ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 13 novembre 2007 consid. 3.1). Infine, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 10. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In particolare, le stesse risultano inverosimili segnatamente in merito alle minacce subite da parte dell'organizzazione terrorista B._______. Da un lato, il ricorrente aveva affermato nell'ambito dell'audizione del 16 maggio che la polizia aveva scoperto l'appartenenza delle quattro persone all'organizzazione B._______ ([...]). Durante l'audizione del 29 maggio 2007 ha, invece, dichiarato di non sapere a quale organizzazione appartenessero dette persone e di presumere, a causa della loro diffusa presenza nella regione, che fossero membri dell'organizzazione B._______ ([...]). Dall'altro lato, il TAF rileva che non soccorre l'insorgente la presentazione della fotocopia della presunta lettera minatoria. In effetti, le fotocopie non costituiscono di principio dei mezzi efficaci ed idonei da un punto di vista probatorio, considerato che possono essere il frutto d'ogni genere di manipolazione. Per di più, nel caso concreto, l'insorgente non ha spiegato per quale ragione non avrebbe potuto fornire, usando della necessaria diligenza, l'originale del menzionato documento. Inoltre, e come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, il documento prodotto contraddice manifestamente le allegazioni del ricorrente circa il mittente di tale scritto. Egli ha infatti affermato di avere trovato nel cortile di casa una lettera minatoria anonima ([...]). Dagli atti di causa risulta, tuttavia, che la lettera presentata dal ricorrente come tale ([...]) è stata firmata con la sigla "combattenti dell'Islam". Oltre a ciò, va sottolineato come il suo agire - si sarebbe nascosto dapprima a casa sua per sei o sette giorni ([...]) ed in seguito sarebbe andato a casa di un suo amico, a soli dieci minuti di distanza da casa sua ([...]) - appare dimostrare l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel suo Paese d'origine. Infine, basti ancora rilevare che egli si limita a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto, sull'eventualità d'essere ucciso in caso di rientro in patria, rispettivamente sull'impossibilità d'ottenere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, segnatamente dei membri dell'organizzazione B._______. Da questo profilo, il TAF ha già avuto modo di precisare che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq - fra cui Suleimanyia, regione da cui è originario l'insorgente - hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni (v. DTAF 2008/4 del 22 gennaio 2008, consid. 6.1 a 6.7). 11. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c Lasi). 12. 12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-mento del ricorrente nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Inoltre, questo Tribunale rileva che l'insorgente ha dichiarato di non avere mai avuto altri problemi nel suo Paese ([...]). 12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 12.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti. 12.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimanyia) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). 12.4 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda e di avere vissuto sin dalla nascita a Suleimanyia (nord dell'Iraq), è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale (per circa due anni come autista di taxi). Secondo le sue dichiarazioni, in patria risiedono ancora i genitori e tre fratelli ([...]). In particolare, prima dell'espatrio egli avrebbe vissuto con i suoi genitori nel quartiere C._______ di Suleimanyia. In caso di rinvio nel suo Paese, il ricorrente avrebbe quindi la possibilità di essere nuovamente ospitato dai genitori e di riprendere il proprio lavoro come autista. Peraltro, egli potrebbe pure beneficiare degli aiuti offerti dai programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.4). L'insorgente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, risultano adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel nord dell'Iraq. 12.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 13. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 14. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 15. L'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dell'Iraq è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 16. Il ricorso, tenuto conto anche della giurisprudenza del TAF, risulta essere manifestamente infondato. Pertanto, quest'ultimo è deciso in forma semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)

- UFM, Divisione dimora ed aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)

- D._______ (in copia) - Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: