Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Hans Schürch Sebastiana Bosshardt
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3980/2019 Sentenza del 13 agosto 2019 Composizione Giudice Hans Schürch, giudice unico, con l'approvazione della giudice Sylvie Cossy, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Nigeria, patrocinato dalla Signora Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 26 luglio 2019. Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 10 luglio 2019, i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 18 luglio 2019 (cfr. atto [...]-14/7 [di seguito: verbale 1]) e al colloquio personale Dublino del 23 luglio 2019 (cfr. atto [...]-18/2 [di seguito: verbale 2]), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 26 luglio 2019, notificata il 30 luglio 2019 (cfr. atto [...]-32/1), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Italia, il ricorso del 7 agosto 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 agosto 2019) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione con il quale il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria ed una nuova valutazione in merito alla possibile applicazione della clausola di sovranità, nonché ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, i mezzi di prova allegati in sede ricorsuale, in particolare il dossier medico italiano, il verbale di denuncia del portafoglio, la dichiarazione di uscita volontaria dalla comunità B._______ ed il dossier medico svizzero, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che in sede di colloquio personale Dublino l'interessato ha dichiarato di non voler tornare in Italia poiché non aveva un alloggio in quanto il centro nel quale abitava sarebbe stato chiuso ed egli avrebbe dormito in stazione o da amici; che inoltre le autorità italiane avrebbero bloccato i suoi documenti e gli sarebbe pertanto difficile trovare un lavoro; che infine, il richiedente sarebbe stato operato alla gamba e a seguito dell'intervento dovrebbe camminare con delle stampelle; che altresì, egli dovrebbe sottoporsi ad un nuovo intervento, ma essendo stato chiuso il progetto a cui aderiva avrebbe dovuto pagarselo da solo (cfr. verbale 2), che nella decisione impugnata la SEM ha da una parte ritenuto l'Italia competente per l'esame della domanda d'asilo del richiedente - avendo egli depositato una prima richiesta in tale Stato nel gennaio 2017 - dall'altra ha ritenuto che non vi sarebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità né l'esistenza di motivi umanitari, che in sede ricorsuale, l'insorgente ritiene che la decisione dell'autorità inferiore sarebbe meritevole di annullamento data la sua condizione di vulnerabilità essendo costretto a muoversi con le stampelle; che egli avrebbe reso verosimile di essersi trovato a vivere in Italia in una situazione di gravissima precarietà esistenziale col rischio che la stessa si ripresenti in caso di riammissione in Italia, che con l'adozione del Decreto Sicurezza "Salvini" le persone bisognose di cure ed i destinatari di protezione umanitaria avrebbero diritto ad essere trasferiti in un centro SIPROMI; che il ricorrente, malgrado il suo stato di salute, sarebbe stato tuttavia trasferito presso la cooperativa B._______, classificata come CAS, che inoltre, la domanda di ripresa in carico non preciserebbe la condizione di vulnerabilità dell'insorgente e la SEM non avrebbe neppure richiesto alcuna garanzia all'Italia in merito all'ottenimento di un alloggio adeguato; che successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 113/2018 la situazione per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti l'asilo dublinanti si sarebbe ulteriormente deteriorata e non vi sarebbero più servizi adeguati alle esigenze particolari delle persone vulnerabili, che diversi tribunali di Paesi europei si sarebbero dunque pronunciati contro il trasferimento di persone vulnerabili in Italia, che la SEM, con la decisione impugnata non avrebbe esaminato il nuovo quadro normativo del diritto d'asilo in Italia, in particolare per quanto riguarda le strutture di accoglienza, e con il trasferimento del ricorrente si rischierebbe una violazione dell'art. 3 CEDU, che in seguito, la SEM avrebbe omesso di verificare quale permesso di soggiorno avrebbe ottenuto l'insorgente; che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto sicurezza, i permessi di soggiorno per motivi umanitari sarebbero stati modificati e la loro durata sarebbe ridotta con la conseguenza che non sarebbe più possibile iscriversi al servizio sanitario nazionale; che l'insorgente teme dunque di non aver accesso alle cure mediche e di doversi prendere a carico il costo delle spese mediche; che nonostante l'intervento di inserimento di protesi totale all'anca, egli non avrebbe avuto modo di effettuare la fisioterapia e ciò avrebbe portato ad un peggioramento delle sue condizioni di salute; che non vi sarebbero motivi per ritenere che la medesima situazione non si verifichi in futuro, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato aveva presentato una domanda d'asilo a C._______ (Italia) il (...) gennaio 2017, che il 15 luglio 2019 la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto [...]-9/5), che il 25 luglio 2019, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso l'Italia, in applicazione della stessa disposizione (cfr. atto [...]- 23/1), che l'insorgente non ha contestato né di aver depositato una domanda di asilo in Italia, né che questo Stato sia competente per trattare la sua domanda, che di conseguenza, la competenza dell'Italia è di principio data, che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che inoltre, malgrado sia notorio che le autorità italiane sono confrontate a dei seri problemi in materia di accoglienza dei richiedenti l'asilo, i quali potrebbero riscontrare delle importanti difficoltà dal punto di vista dell'alloggio, delle condizioni di vita, così come, a seconda delle circostanze, dell'accesso alle cure mediche (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR]: Aufnahmebedingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin-Rückkehrenden in Italien, agosto 2016), la situazione non risulta a tal punto grave da poter essere equiparata a quella ritenuta per la Grecia ed ad oggi non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Italia non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33), che la giurisprudenza ha del resto già avuto modo di rilevare che l'entrata in vigore del censurato Decreto Sicurezza "Salvini" non è ad esso solo un elemento tale da permettere di rimettere in discussione la giurisprudenza costante del Tribunale in merito alle condizioni di accoglienza (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale F-2209/2019 del 16 maggio 2019, E-1489/2019 del 9 aprile 2019 consid. 6.2 e riferimenti citati), che ad ogni buon conto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che egli non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che proseguendo nell'analisi, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che nel caso in disamina, agli atti non figurano indizi oggettivi, concreti e seri che permettano di concludere che in caso di trasferimento in Italia il ricorrente sarebbe durevolmente privato del sostentamento minimo e rischierebbe di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza; che invero dal deposito della sua domanda d'asilo a gennaio 2017 egli è stato alloggiato in due centri di prima accoglienza fino ad inizio luglio 2019, momento nel quale egli sembrerebbe aver deciso volontariamente di lasciare il CAS di D._______ (cfr. dichiarazione di uscita volontaria e definitiva dalla struttura di accoglienza B._______ della coperativa (...) del 2 luglio 2019); che l'allegazione ricorsuale secondo cui egli avrebbe subito pressioni per lasciare il centro di accoglienza e firmare la dichiarazione appare pretestuosa e tardiva dal momento che non trova alcun riscontro nelle allegazioni fatte dinanzi alla SEM dall'insorgente (cfr. verbale 1 e 2), che per i motivi che seguiranno (cfr. infra sulle problematiche mediche), non costituisce neppure un ostacolo al trasferimento il fatto che egli verrà presumibilmente alloggiato in un Centro di prima accoglienza e non in un Centro per persone vulnerabili (SIPROMI), che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che il ricorrente invoca inoltre il suo stato di salute per opporsi al trasferimento; che egli rischierebbe in particolare di non aver accesso alle cure mediche non potendosi iscrivere al sistema sanitario nazionale, che tuttavia il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali, che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti), che in una più recente sentenza la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193), che in considerazione delle recenti modifiche nel sistema di accoglienza in Italia il Tribunale ha ritenuto giustificato, in alcuni casi specifici (tra cui quello citato nell'allegato ricorsuale), retrocedere gli atti all'autorità di prima istanza per lo svolgimento di ulteriori accertamenti atti a sincerarsi che la presa a carico sia adeguata; che si tratta in particolare delle casistiche implicanti persone vulnerabili, ossia segnatamente le persone che soffrono di problemi di salute acuti ed i nuclei famigliari fragili (cfr. sentenze del Tribunale D-2039/2019 del 7 maggio 2019, D-1689/2019 del 15 aprile 2019, D-835/2019 del 6 marzo 2019), che tale costellazione non è tuttavia equiparabile alla presente fattispecie; che come lo si evince dai referti medici agli atti, in Italia, l'interessato ha subito un intervento nel quale gli è stata posata una protesi totale all'anca; che a seguito dell'operazione egli soffre di dolore e cammina con una stampella; che tali dolori parrebbero derivare da un problema muscolare e secondo la prognosi del medico dell'Ospedale regionale di E._______, con un ciclo di fisioterapia il ricorrente dovrebbe riuscire ad abbandonare le stampelle, che la problematica in questione, seppure non si voglia in questa sede sminuirne la portata, non permette tuttavia di qualificarlo quale persona vulnerabile né tantomeno di ritenere che il suo trasferimento verso l'Italia rischi di esporlo a trattamenti contrari alle obbligazioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera ed incompatibili con la giurisprudenza precitata, che infatti, la sua situazione di salute, con una diagnosi acclarata ed una terapia già impostata, non risulta ostativa al trasferimento del ricorrente in Italia; che quest'ultimo non ha inoltre dimostrato di non essere in grado di viaggiare o che il suo trasferimento verso l'Italia rappresenterebbe un pericolo concreto per la sua salute, né ha stabilito che la patologia di cui soffre sarebbe di una gravità tale che necessiterebbe, in modo imperativo, il proseguo in Svizzera del trattamento in corso, in quanto vi sarebbe altrimenti il rischio di porre la sua vita o la sua salute gravemente in pericolo, che inoltre, non vi è motivo di dubitare del fatto che egli possa proseguire - se il trattamento non dovesse già essere terminato in Svizzera - la fisioterapia in Italia, che invero, si rammenta che l'Italia in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che la censura ricorsuale secondo cui l'insorgente, non potrà iscriversi presso il servizio nazionale in ragione della natura del suo permesso di soggiorno non risulta fondata, che da una parte, si rileva che le modifiche apportate ai permessi di soggiorno per ragioni umanitarie citate in sede ricorsuale non sono nella fattispecie rilevanti; che un tale permesso viene infatti rilasciato a coloro che hanno già terminato la procedura d'asilo; che questo non risulta essere il caso nella fattispecie; che invero se così fosse e la procedura fosse terminata con esito positivo, le autorità italiane non avrebbero accettato di riprendere in carico l'interessato ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (esame della domanda ancora in corso), ma bensì avrebbero informato le autorità elvetiche ed il Regolamento Dublino III non sarebbe più stato applicabile, che il permesso di soggiorno posseduto dal ricorrente risulta presumibilmente essere un "permesso di soggiorno per richiesta asilo" ai sensi dell'art. 4 par. 1 del decreto legislativo n. 142/2015 il quale ha validità di sei mesi - ciò che corrisponderebbe alle allegazioni dell'insorgente (cfr. verbale 2, pag. 1), che dall'altra, si rileva che l'interessato in Italia possedeva una tessera sanitaria ed è pure stato sottoposto ad un intervento all'anca, che di conseguenza, non vi sono elementi che permettano di ritenere che il ricorrente non potrà iscriversi al servizio sanitario nazionale e che non riceverà le cure mediche necessarie in Italia, che, in definitiva, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che per quanto riguarda l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, nel caso in disamina, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Hans Schürch Sebastiana Bosshardt