Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 19 aprile 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
E. 2 Non si prelevano spese processuali.
E. 3 Non vengono assegnata indennità ripetibili.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2039/2019 ° Sentenza del 7 maggio 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice William Waeber, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Gambia, rappresentato dalla Signora Giuseppina Santoro, Consorzio SOS Ticino - Caritas Svizzera, Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 19 aprile 2019 / N (...). Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 26 marzo 2019, la segnalazione quale caso speciale alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 28 marzo 2019 da parte dell'assistenza (atto A10/1), il verbale di rilevamento dei dati personali del 29 marzo 2019 (atto A14/6), la cartella medica dell'interessato - in particolare lo schema terapeutico ed i rapporti medici dell'Ospedale Regionale di B._______ a seguito della degenza in ospedale del richiedente dal 6 febbraio 2019 al 26 marzo 2019 - affetto da dermato-(polo)-miosite e da tubercolosi latente (atto A16/9), il colloquio personale con l'interessato, effettuato conformemente all'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) del 3 aprile 2019, in occasione del quale gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito all'eventuale competenza dell'Italia nella trattazione della sua domanda d'asilo ed in merito al suo stato di salute (atto A17/2), la domanda di ripresa in carico del richiedente del 4 aprile 2019, da parte della Svizzera alle autorità italiane preposte, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (atto A20/5), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 19 aprile 2019, notificata il 23 aprile 2019 (cfr. atto A28/1), mediante la quale la Segreteria di Stato non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Italia, il ricorso del 30 aprile 2019 (data d'entrata: 1° maggio 2019) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso in via preliminare alla sospensione in via cautelare dell'esecuzione della decisione ed alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, in seguito ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni ed un esame nazionale della domanda d'asilo; altresì ha presentato una richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, su protesta di tasse e spese, la cartella clinica allegata al ricorso del 30 aprile 2019, la ricezione degli atti della SEM da parte del Tribunale in data 1° maggio 2019, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che il richiedente ha presentato una domanda d'asilo a C._______ (Italia) (...) settembre 2016, che la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, che queste autorità, non hanno risposto alla domanda di ripresa in carico entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 Regolamento di Dublino III; che pertanto l'Italia ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III), che l'insorgente non ha contestato né di aver depositato una domanda di asilo in Italia, né che questo Stato sia competente per trattare la sua domanda, che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è di principio data, che il ricorrente, in occasione dell'esercizio del diritto di essere sentito in merito ad un eventuale ritorno in Italia, ha dichiarato di opporsi al trasferimento poiché in tale Paese non avrebbe ricevuto un alloggio, cibo, vestiti e cure mediche; che si sarebbe recato 3 volte all'ospedale, ma non sarebbe stato aiutato (cfr. atto A17/2), che nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto rilevato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non costituirebbe, in principio, una violazione dell'art. 3 CEDU salvo in caso in cui l'interessato dovesse trovarsi ad uno stadio avanzato e terminale. Al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima; che ciò non sarebbe il caso nella fattispecie, che altresì, l'Italia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente ed in virtù dell'art. 19 par. 1 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), l'Italia sarebbe tenuta a prestare le cure mediche adeguate, le quali comporterebbero, al minimo, l'accesso alle cure di pronto soccorso nonché ai trattamenti essenziali per malattie e disturbi psichiatrici gravi; che il richiedente non avrebbe fornito alcuna prova che confermerebbe che l'Italia lo avrebbe privato di cure mediche adeguate o che lo farebbe in futuro, che in presenza di persone sofferenti di tubercolosi in trattamento medico, sarebbe abitudinariamente previsto che esse possano portare a termine il loro trattamento in Svizzera prima di essere trasferite verso lo Stato Dublino responsabile, che il trattamento dell'interessato durerà almeno fino al 1° luglio 2019, quando avverrà una nuova valutazione medica; che pertanto, il suo trasferimento potrà aver luogo una volta che il trattamento medico si sarà concluso in Svizzera, che le autorità cantonali incaricate del suo trasferimento verranno informate riguardo al suo stato di salute e adatteranno la data e le modalità di trasferimento; che infine, la SEM sottolinea che in principio, soltanto la capacità al trasferimento sarebbe decisiva per il seguito della procedura Dublino; che la stessa verrà valutata in modo definitivo poco prima del trasferimento; che pertanto, non vi sarebbero motivi per ritenere che il suo trasferimento in Italia violerebbe l'art. 3 CEDU, che altresì, non vi sarebbero neppure motivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità da parte della Svizzera, che in sede ricorsuale l'insorgente, contesta il fatto che la SEM non abbia ottenuto delle garanzie di presa in carico da parte delle autorità italiane, invece generalmente richieste, che secondo le nuove norme del diritto di asilo previsto in Italia, al richiedente - il cui soggiorno sarebbe previsto in Centri collettivi governativi d'alloggio (CARA e CAS) - sembrerebbe essere assicurata unicamente una medicina d'urgenza, che la SEM non avrebbe indagato in concreto il funzionamento dei centri in base alle competenze definite dal nuovo impianto normativo italiano né l'impatto del trasferimento sul ricorrente; che l'autorità inferiore avrebbe omesso di considerare i gravissimi rischi a cui egli sarebbe esposto nel caso in cui necessitasse ulteriori cure mediche e se ne trovasse privato; che egli avrebbe un altissimo rischio di essere esposto ad una situazione di sostanziale abbandono materiale, che inoltre, la capacità del ricorrente di essere trasferito non sarebbe stata esaminata; che l'autorità inferiore avrebbe rimesso tale valutazione al momento dell'esecuzione dello stesso; che così facendo però all'insorgente verrebbe sottratto qualsiasi rimedio di diritto e qualsiasi strumento per ottenere la verifica della legalità di tale valutazione, che pertanto, non essendoci sufficienti garanzie circa un'adeguata presa in carico del richiedente da parte delle autorità italiane, il suo trasferimento in Italia violerebbe l'art. 3 CEDU, che nel caso in disamina, il Tribunale rileva innanzitutto che non può far sua la motivazione della SEM secondo cui il ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova che confermerebbe che l'Italia l'avrebbe privato di cure mediche adeguate; che invero, lo stato di salute dell'interessato al suo arrivo in Svizzera era così deteriorato da necessitare quasi due mesi di ospedalizzazione (cfr. rapporto medico dell'Ospedale Regionale di B._______ del 1° aprile 2019); che egli, manifestamente, non stava seguendo alcuna terapia e si trovava in uno stato di malnutrizione di grado severo (cfr. rapporto medico dell'Ospedale Regionale di D._______ del 18 aprile 2019), che all'insorgente è stata diagnosticata una dermato-(poli)-miosite con coinvolgimento facio-oro-faringeo-esofageo e paresi della muscolatura prossimale in concomitanza con una tubercolosi latente (cfr. ibidem) ed ha iniziato una terapia steroidea alto dosata associata a idroclorina così come una terapia profilattica per l'alto rischio di sviluppare una tubercolosi attiva in concomitanza con il trattamento immunosoppressivo, che malgrado il decorso sia lentamente favorevole, la malattia autoimmune da cui è affetto il ricorrente, la quale coinvolge le vie aeree/digestive è "piuttosto difficile da trattare [...] e potenzialmente a decorso severo per il coinvolgimento extra-muscolare e ad alto rischio di fallimento terapeutico che necessita di una costante supervisione medica sia per la somministrazione della terapia che per il monitoraggio della sua efficacia e dei suoi potenziali effetti collaterali" (cfr. rapporto medico dell'Ospedale Regionale di B._______ del 1° aprile 2019), che il ricorrente necessita inoltre di una riabilitazione per il ricondizionamento fisico, la logopedia e un controllo dello stato nutrizionale, che altresì, punto ancor più importante, il caso in disamina non pone unicamente una questione di salute individuale dell'insorgente, ma bensì presenta una questione di salute pubblica ben più importante, che invero, la tubercolosi latente da cui è affetto l'interessato è "a rischio di attivarsi durante la terapia immunosoppressiva" (cfr. rapporto medico dell'Ospedale Regionale di B._______ del 1° aprile 2019), che alla luce delle suesposte considerazioni e particolarità del caso di specie, la SEM non poteva limitarsi a presumere che l'Italia fornirà le cure mediche adeguate e che garantirà l'accesso al trattamento medico necessitato al ricorrente, che di conseguenza, la SEM, ritenuta la particolarità del caso di specie, ha omesso di verificare la concreta possibilità per l'insorgente di avere accesso alle cure mediche necessarie; che ciò riguarda segnatamente la malattia autoimmune da cui è affetto, la quale richiede un trattamento ed un seguito medico regolare e costante, che di conseguenza, nel caso in disamina l'autorità inferiore ha violato il suo obbligo di stabilire in maniera completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), che pertanto, il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 19 aprile 2019 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per completamento dell'istruzione e nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA), che con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il 1° maggio 2019 sono revocate, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande tendenti alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso ed all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risultano prive d'oggetto, che, visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA), che non sono attribuite delle indennità alle ricorrenti ai sensi dell'art. 111ater LAsi, in quanto le stesse sono state assistite dal rappresentante legale designato dalla SEM ai sensi dell'art. 102h LAsi, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). , (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 19 aprile 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non vengono assegnata indennità ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: