Asilo e allontanamento (ricorso contro una decisione passata in giudicato)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le misure cautelari pronunciate il 26 luglio 2012 sono revocate.
E. 2 La decisione dell'UFM del 22 giugno 2012 è annullata. La domanda di riesame dell'8 maggio 2012 ed il ricorso del 23 luglio 2012 vengono ripresi come istanza di revisione.
E. 3 All'istanza di revisione viene attribuito il nuovo numero di ruolo D-3997/2012
E. 4 Non si prelevano spese processuali.
E. 5 Eventuali emolumenti versati all'UFM sono da restituire alla ricorrente.
E. 6 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3888/2012 Sentenza del 30 luglio 2012 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Lang; cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nata il (...), Stato sconosciuto, alias B._______, nata il (...), Eritrea, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame); decisione dell'UFM 22 giugno 2012 / N [...]. Visto: la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 27 ottobre 2010 con la quale detto Ufficio ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata pronunciando contestualmente l'allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso; la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8163/2010 del 19 marzo 2012 che ha respinto il ricorso del 23 novembre 2010 contro la sopra citata decisione; l'istanza dell'8 maggio 2012 depositata all'UFM con la quale la richiedente ha domandato il riesame della decisione del 27 ottobre 2010; la decisione dell'UFM del 22 giugno 2012, notificata all'interessata il 26 giugno 2012 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio ha respinto la succitata domanda di riesame, posto a carico dell'istante un emolumento di CHF 600.- e indicato che un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo; il ricorso del 23 luglio 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 luglio 2012) con il quale l'insorgente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell'asilo ed, in subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria oppure alla trasmissione degli atti all'UFM per una nuova decisione; la domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili, nonché di restituzione dell'effetto sospensivo; le misure cautelari del 26 luglio 2012, con le quali il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi definitivamente (eccetto il caso in cui contro il ricorrente è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione giusta l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF) contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi); che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, quo al riesame, giurisprudenza e dottrina riconoscono, certo, un diritto derivante dalla Costituzione (cfr. art. 29 cpv. 1 seg. della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]) a che una decisione venga riconsiderata, a prescindere dall'esistenza di norme specifiche o di prassi costanti in tal senso (DTF 127 I 133 consid. 6 e 109 Ib 246 consid. 4a e le sentenze del Tribunale amministrativo federale C-4447/2008 del 15 marzo 2010 consid. 3.1 e C-3061/2009 del 17 febbraio 2010 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi, Berna 2000, pagg. 97 segg. con relativi riferimenti); che non costituendo, di principio, la domanda di riesame un rimedio di diritto (né ordinario né straordinario), l'UFM è tenuto a trattarla nel quadro di una "domanda di riesame qualificata", ossia quando una decisione non è stata impugnata (o quando il ricorso contro di essa è stato dichiarato inammissibile) e il richiedente invoca uno dei motivi di revisione previsti dall'art. 66 PA, applicabile per analogia; oppure qualora le circostanze si siano modificate in maniera considerevole dall'emissione della prima decisione o, in caso di ricorso, dopo l'emanazione della sentenza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1 e giurisprudenza ivi citata); che il carattere sussidiario della procedura d'un nuovo esame implica che se vi è stata una sentenza, solo l'istanza di revisione permette di invocare fatti nuovi anteriori all'ultima decisione materiale oppure di presentare nuovi mezzi di prova atti a stabilire tali fatti (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 21 consid. 1c); che, nelle fattispecie, la ricorrente nella domanda di riesame dell'8 maggio 2012 ha presentato un mezzo di prova nella forma di una fotocopia della carta d'identità di sua madre che dovrebbe attestare la sua cittadinanza eritrea; che, durante la procedura ordinaria, l'insorgente ha affermato di essere cittadina eritrea, senza tuttavia comprovarlo con un documento di identità, per il che la questione della cittadinanza non costituisce pacificamente una modifica considerevole delle circostanze intervenuta da dopo l'emissione della sentenza; che, posto che la decisione del 27 ottobre 2010 è cresciuta in giudicato con pronuncia della sentenza del Tribunale del 19 marzo 2012 e che quindi a torto l'UFM ha esaminato la domanda fondandosi sull'art. 66 cpv. 2 lett. a PA e la questione sollevata con la domanda di riesame non costituendo una modifica della circostanze, a torto l'UFM, è entrato nel merito, respingendola, nella domanda di riesame, per il che la decisione impugnata incorre nell'annullamento (cfr. Thomas Flückiger, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, ad art. 7, n. 24, pag. 139 seg.); che conformemente alla massima d'ufficio il Tribunale determina d'ufficio la natura giuridica degli scritti che gli sono sottoposti (DTAF 2009/57 consid. 1.2); che, se date le condizioni, il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2007/21 consid. 2.1 e 5.1); che la domanda della ricorrente dell'8 maggio 2012 ed il ricorso del 23 luglio 2012 vengono ricevuti da questo Tribunale ed esaminati da un punto di vista della revisione sotto nuovo ruolo; che, con la presente sentenza, le misure cautelari pronunciate il 26 luglio 2012 sono revocate; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA); (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Le misure cautelari pronunciate il 26 luglio 2012 sono revocate.
2. La decisione dell'UFM del 22 giugno 2012 è annullata. La domanda di riesame dell'8 maggio 2012 ed il ricorso del 23 luglio 2012 vengono ripresi come istanza di revisione.
3. All'istanza di revisione viene attribuito il nuovo numero di ruolo D-3997/2012
4. Non si prelevano spese processuali.
5. Eventuali emolumenti versati all'UFM sono da restituire alla ricorrente.
6. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: