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D-8163/2010

D-8163/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-03-19 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessata, dichiaratasi cittadina eritrea di religione pentecostale e di etnia tigrina, sarebbe nata a C._______ (Eritrea) dove vi avrebbe vissuto i primi due anni di vita per poi ritornarvi dal dicembre 2006 al 2010 dopo aver risieduto a D._______ (Etiopia). Ha presentato domanda d'asilo in data 1° agosto 2010 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno. Il viaggio d'espatrio lo avrebbe dapprima intrapreso con il compagno e la figlia transitando, per il mezzo dell'automobile da E._______ (Eritrea) per giungere a F._______ (Eritrea). Di qui avrebbero proseguito in cammello fino a G._______ (Sudan), proseguendo poi con l'automobile raggiungendo H._______ (Sudan) dove sarebbero rimasti 26 giorni. Avrebbe lasciato la sua famiglia e proseguito sola con un volo diretto per la Francia, ignorando il nome della città nella quale sarebbe atterrata. Con l'aiuto di un passatore, avrebbe poi preso un treno per la Svizzera, giungendo a I._______ dove ha depositato la sua domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 6 agosto 2010 [di seguito: verbale 1], pagg. 1-3 e 7 seg.). Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata in quanto in Eritrea non avrebbe potuto esercitare la religione pentecostale liberamente. Convertitasi alla religione pentecostale nel giugno 2005, allorquando si sarebbe trovata in Etiopia, di rientro in Eritrea avrebbe frequentato un gruppo pentecostale che pregava di nascosto. Il (...), mentre l'interessata si sarebbe trovata in ospedale, alcuni membri del gruppo di preghiera sarebbero stati arrestati dalle autorità eritree. Temendo di essere arrestata a causa del suo credo, avrebbe dunque deciso di espatriare (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.). In audizione federale ha poi aggiunto che sarebbe espatriata dal Paese d'origine in quanto non sarebbe stata in possesso di un documento d'identità ed avrebbe avuto il timore di dover prestare il servizio militare (cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2010 [di seguito: verbale 2], pagg. 2 e 6). B. Il 23 agosto 2010 la richiedente è stata sottoposta all'esame LINGUA dal quale sarebbe emerso che probabilmente ella avrebbe risieduto per qualche tempo a C._______ ma non per il lasso di tempo da lei indicato. In occasione dell'audizione federale, le è stato concesso il diritto di esprimersi in merito alla perizia dell'esame LINGUA del 9 settembre 2010 (cfr. verbale 2, pag. 8). C. Con decisione del 27 ottobre 2010, notificata all'interessata in data 29 ottobre 2010 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo verso l'Etiopia, siccome lecita, esigibile e possibile. D. In data 23 novembre 2010 (data d'entrata: 24 novembre 2010), la richiedente è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché la concessione dell'asilo. Ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 3 Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).

E. 5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni dell'interessata circa i motivi d'asilo contrarie alla realtà, inattendibili, insufficientemente motivate, contraddittorie e quindi inverosimili. In particolare, l'interessata, nonostante abbia allegato di essere di etnia tigrina e d'aver vissuto per qualche tempo a C._______, non parlerebbe tigrino e non avrebbe nemmeno mostrato di comprenderlo. Altresì, in occasione dell'esame LINGUA, le sue conoscenze di C._______ sarebbero state oggetto di analisi e sarebbero risultate lacunose. La richiedente non sarebbe stata in grado di indicare le località nei pressi di C._______, non avrebbe saputo indicare alcun principale numero di telefono urbano, non sarebbe stata in grado di localizzare l'Ufficio amministrativo governativo del suo quartiere di residenza e nemmeno avrebbe saputo nominare alcune società sportive locali. Per giunta, confrontata con tali lacune, l'interessata avrebbe asserito di non conoscere tali informazioni poiché sarebbe uscita di rado di casa. Infine, l'UFM ha rilevato che la richiedente non avrebbe consegnato alcun documento che potesse comprovare la sua pretesa provenienza dall'Eritrea, per il che le dichiarazioni circa la pretesa cittadinanza eritrea non sarebbero credibili in quanto sarebbero in contrasto con le informazioni di cui dispone l'Ufficio. Inoltre, l'UFM ha considerato come non veritiero il suo timore di essere costretta a dover svolgere il servizio militare. L'Ufficio ha ritenuto che tale timore sarebbe stato espresso unicamente nell'ambito dell'audizione federale, benché nell'audizione sulle generalità sarebbe stata invitata ad aggiungere, oltre ai motivi che aveva già esposto, se ce ne fossero di ulteriori. In occasione dell'esame LINGUA, quest'ultima avrebbe poi indicato che non avrebbe dovuto prestare servizio in quanto essendo madre, sarebbe stata esonerata. Altresì, le allegazioni della richiedente risulterebbero imprecise ed insufficientemente circostanziate. Circa il rientro in Eritrea, l'interessata non sarebbe stata in grado né di motivare in modo convincente la decisione di fare ritorno in Eritrea né di spiegare per quale ragione, avendo dichiarato di essere cittadina eritrea, avrebbe dovuto entrare clandestinamente nel proprio Paese. Parimenti, le allegazioni della richiedente in merito ai fatti che l'avrebbero spinta a lasciare il Paese sarebbero frettolose e superficiali. L'UFM sottolinea, come l'interessata, non presente all'arresto dei propri compagni di preghiera, avrebbe semplicemente dichiarato di aver incontrato la madre in strada, la quale le avrebbe riferito l'accaduto e di aver quindi deciso di nascondersi da un conoscente, per espatriare al più presto. L'autorità inferiore ha indicato che l'interessata non avrebbe saputo spiegare come la madre avesse avuto tali informazioni, limitandosi a spiegare che quando succede una cosa simile, la notizia circolerebbe in breve tempo. Inoltre, ella non sarebbe stata in grado di spiegare concretamente che cosa l'avrebbe effettivamente spinta a lasciare il Paese, dopo due settimane dal citato evento, considerato che in tale lasso di tempo non le sarebbe accaduto nulla di rilevante. Per giunta, l'Ufficio ha ritenuto che il viaggio d'espatrio sarebbe stato descritto in modo effimero e sbrigativo limitandosi a citare alcune delle località più importanti dell'Eritrea e non avrebbe saputo specificare nessuna difficoltà incontrata. Infine, le dichiarazioni sarebbero risultate inverosimili poiché contraddittorie circa fatti importanti. In occasione della prima audizione, la richiedente avrebbe indicato di aver atteso due settimane prima del suo espatrio poiché sarebbe stata indecisa se portare o meno sua figlia con sé. Nell'audizione federale, invece, avrebbe affermato di aver dovuto attendere tale lasso di tempo perché non avrebbe avuto il denaro necessario per l'espatrio e che se avesse potuto, non avrebbe atteso nemmeno un giorno per lasciare il Paese. Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessata non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi.

E. 5.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, la ricorrente ha contestato la decisione dell'UFM che si fonderebbe su un accertamento errato dei fatti e dei suoi motivi. La ricorrente ribadisce di essere cresciuta in Etiopia e che per questo motivo non conoscerebbe in modo approfondito l'Eritrea, Paese nel quale vi avrebbe vissuto per un breve periodo. Ella reitera il fatto di essere figlia di genitori eritrei, per il che la perizia LINGUA non sarebbe atta a inficiare tale allegazione sulla base dell'analisi delle allegazioni che la ricorrente ha potuto fornire circa il suo breve soggiorno in Eritrea. Inoltre, quo al timore di essere condotta con la forza a svolgere il servizio militare, purché tardiva, tale allegazione dovrebbe essere presa in considerazione. L'insorgente indica difatti che in occasione della prima audizione avrebbe avuto molta paura, per il che non sarebbe riuscita a dire compiutamente quali sarebbero stati i suoi timori. La contraddizione rilevata dall'autorità inferiore circa i motivi per i quali ella avrebbe atteso due settimane prima di espatriare, è contestata nell'atto ricorsuale. Infatti, quest'ultima ha indicato che il fatto di portare con sé o meno sua figlia sarebbe dipeso strettamente dai soldi a disposizione. Pertanto, l'UFM sarebbe incorso in un accertamento incompleto dei fatti. Sulla scorta delle sue dichiarazioni le si dovrebbe riconoscere la qualità di rifugiato e concedere l'asilo.

E. 6 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dalla ricorrente s'esauriscono in contraddittorie ed imprecise affermazioni.

E. 6.1 Innanzitutto, per quanto riguarda la frequentazione settimanale del gruppo pentecostale in Eritrea, la ricorrente ha indicato in un primo momento che tale gruppo si incontrava di nascosto per pregare in una casa abbandonata a C._______, mentre in un secondo momento ha affermato che non avevano un luogo fisso di preghiera e che sarebbero andati presso le case dei membri del gruppo (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 3). Poco dettagliate e generiche sono pure le dichiarazioni rilasciate circa l'arresto dei membri del gruppo che frequentava. Durante l'audizione sommaria ha dichiarato che una parte del gruppo sarebbe stata arrestata il (...), mentre la stessa si sarebbe trovata all'ospedale. Tornando a casa dall'ospedale, la madre l'avrebbe avvertita dell'avvenuto arresto. Avrebbe dunque incontrato la madre per strada e l'avrebbe informata dell'accaduto (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 5). Alla domanda di come avrebbe fatto sua madre ad essere a conoscenza di tale evento, la ricorrente ha deviato in un primo tempo la risposta adducendo grossolanamente che la madre l'avrebbe aspettata per strada e le avrebbe comunicato che alcuni del suo gruppo sarebbero stati fermati senza riuscire a fornire le loro generalità, mentre in un secondo tempo ha indicato che quando succede una cosa, lo si verrebbe a sapere subito (cfr. verbale 2, pag. 5). Pertanto non saprebbe da chi sua madre lo avrebbe appreso (cfr. ibidem). Inoltre, inspiegabilmente, la ricorrente non ha cercato di ottenere ulteriori informazioni su tale evento (cfr. ibidem). Per giunta, la ricorrente ha soggiornato, seppur da un amico di suo padre, per quindici giorni a C._______ senza che le sia stato riferito o abbia subito alcunché atto a giustificare un fondato timore di persecuzione giusta l'art. 3 LAsi nonostante fosse sempre in contatto con la madre (cfr. verbale 2, pag. 5). Altresì, oltre ad aver accennato al timore di essere costretta ad arruolarsi al militare solo in occasione dell'audizione federale, quando in particolare è stata interrogata su tale questione ella ha indicato che le autorità non l'avrebbero mai convocata a tale scopo. Per giunta, in occasione dell'esame LINGUA la ricorrente ha dichiarato di non essere stata arruolata in quanto madre di una bambina. Interrogata su tale aspetto, l'insorgente ha risposto grossolanamente di non essere certa di aver risposto nel senso, che il motivo del mancato arruolamento è da ricondurre alla mancata convocazione (cfr. verbale 2, pagg. 6 e 8).

E. 6.2 È, in particolare, d'uopo constatare che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, la ricorrente non ha reso verosimile nemmeno la sua cittadinanza eritrea, ciò che rende inequivocabilmente inconsistente il suo timore di essere arruolata nelle milizie eritree. A titolo d'esempio, codesto Tribunale non ritiene possibile che la ricorrente, la quale ha dichiarato di aver vissuto a C._______ per quattro anni, non abbia saputo indicare in quale zoba dell'Eritrea si trovasse tale città. Ella ha però saputo rispondere a tale domanda soltanto in occasione dell'audizione federale, mentre interrogata su tale questione nell'audizione sommaria ella ha semplicemente risposto che non lo sapeva. Interrogata sul motivo per cui in occasione della prima audizione ella non aveva saputo rispondere circa la zoba, ella ha semplicemente indicato che non sarebbe a tutt'ora sicura della risposta, ma sapendo di essere interrogata su tali aspetti avrebbe risposto nel senso. Per giunta, sempre per giustificare tali lacune, l'interessata ha aggiunto che benché abbia vissuto per quasi quattro anni a C._______, non si sarebbe interessata a studiare tali indicazioni concernenti la città in quanto non sapeva ancora di voler espatriare e che per ciò fare sarebbe poi servito conoscere le differenti zoba (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, pag. 7). Inoltre, tenendo conto delle dichiarazioni della ricorrente relative alla sua socializzazione in Etiopia ed in Eritrea, mal si comprende che ella abbia tali lacune in lingua tigrina. Infatti, ella ha dichiarato che i genitori avrebbero parlato il tigrina tra di loro mentre con la figlia avrebbero parlato amarico. Inoltre, la ricorrente avrebbe vissuto dal 2006 al 2010 a C._______ dove la lingua ufficiale è notoriamente il tigrina. Tenendo conto di codeste allegazioni, la ricorrente, anche se ha allegato che in Eritrea sarebbe uscita solo di rado, avrebbe saputo, se non in un modo perfetto, capire qualche parola in tigrina oppure saperla pronunciare. Inoltre la giustificazione data in occasione della prima audizione in merito a tale lacuna non può essere ritenuta come tale. Infatti, ella ha allegato che non avrebbe voluto imparare il tigrina in quanto studiava in amarico e non avrebbe voluto rischiare di confondere le due lingue (cfr. verbale 1, pagg. 2 seg. e verbale 7, pagg. 7 seg.). Altresì, contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente nell'atto di ricorso (cfr. ricorso, pag. 2), la perizia LINGUA non arriva a determinare che ella non sia cittadina eritrea, bensì constata solamente che ella non ha vissuto a C._______ il lasso di tempo da lei dichiarato, ma per un periodo molto più breve (cfr. verbale 2, pag. 8). Posto che l'insorgente, in ossequio al suo dovere di collaborare, non ha a tuttora consegnato alcun documento d'identità, viste le sue dichiarazioni circa la sua cittadinanza poco circostanziate e prive di dettagli, codesto Tribunale ha sufficienti elementi per dubitare dell'origine eritrea della stessa. Sia come sia, la questione della cittadinanza eritrea può d'altronde rimanere aperta. Difatti, il Tribunale può altresì esimersi dall'esaminare i timori asseriti riguardanti tale Paese considerato che pur nell'ipotesi di un'origine eritrea, allo stato attuale delle circostanze l'Etiopia non allontana i cittadini eritrei in Eritrea (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7319/2010 del 2 marzo 2011 consid. 6.2.2).

E. 6.3 In conclusione, quindi, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 1 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia d'esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. GICRA 1997 n. 27 consid. 4f). Da quanto emerge dalle tavole processuali e conformemente a quanto ritenuto dall'istanza inferiore, il Tribunale parte dal presupposto che la ricorrente possa essere di origine etiope. Non può escludere, tuttavia, che ella possa provenire o essere originaria d'un altro Paese. Vista la violazione del dovere di collaborare e la socializzazione, per sua stessa ammissione (cfr. ricorso, pag. 2), avvenuta in Etiopia, l'esecuzione dell'allontanamento viene qui di seguito esaminata verso tale Paese.

E. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Giusta l'art. 25 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) ed i disposti di diritto internazionale, possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23). Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Infatti, come già osservato poc'anzi al consid. 6.2, a mente di questo Tribunale, qualora dovesse essere ritenuta cittadina eritrea, l'Etiopia non allontana i cittadini eritrei in Eritrea (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7319/2010 del 2 marzo 2011 consid. 6.2.2). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Se è constatato un pericolo concreto è concessa l'ammissione provvisoria, sotto riserva dell'art. 83 cpv. 7 LStr. Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Etiopia da un lato, e dalla sua situazione personale dall'altro. Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Etiopia è in sé costitutiva d'un impedimento alla reintegrazione della ricorrente. È notorio che questo Paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Il Tribunale deve esaminare l'esigibilità dell'allontanamento valutando le informazioni in suo possesso con i fatti ritenuti dalle dichiarazioni della ricorrente. Tale esame è delimitato dall'obbligo di collaborare della ricorrente (cfr. art. 8 LAsi). In casu, la ricorrente è incorsa nella violazione di tale obbligo, per il che, il Tribunale non ha elementi sufficienti per stabilire concretamente se la ricorrente in Etiopia abbia un'ottima o discreta relazione sociale o familiare. Inoltre, tale violazione non permette all'autorità giudicante d'esaminare il concreto reinserimento sociale della ricorrente. Pertanto, rilevata la violazione del dovere di collaborare, il Tribunale si vede obbligato ad esimersi d'effettuare l'esame degli aspetti poc'anzi esposti. Ciononostante, il Tribunale può ritenere che ella è giovane ed in buona salute. Infatti, nelle sue allegazioni ricorsuali, non ha preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24). Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.

E. 8.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione va confermata.

E. 9 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 10.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 10.2 Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 10.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8163/2010 Sentenza del 19 marzo 2012 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Christa Luterbacher, Pietro Angeli-Busi, cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nata il (...), Stato sconosciuto, alias B._______, nata il (...), Eritrea, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 ottobre 2010 / N (...). Fatti: A. L'interessata, dichiaratasi cittadina eritrea di religione pentecostale e di etnia tigrina, sarebbe nata a C._______ (Eritrea) dove vi avrebbe vissuto i primi due anni di vita per poi ritornarvi dal dicembre 2006 al 2010 dopo aver risieduto a D._______ (Etiopia). Ha presentato domanda d'asilo in data 1° agosto 2010 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno. Il viaggio d'espatrio lo avrebbe dapprima intrapreso con il compagno e la figlia transitando, per il mezzo dell'automobile da E._______ (Eritrea) per giungere a F._______ (Eritrea). Di qui avrebbero proseguito in cammello fino a G._______ (Sudan), proseguendo poi con l'automobile raggiungendo H._______ (Sudan) dove sarebbero rimasti 26 giorni. Avrebbe lasciato la sua famiglia e proseguito sola con un volo diretto per la Francia, ignorando il nome della città nella quale sarebbe atterrata. Con l'aiuto di un passatore, avrebbe poi preso un treno per la Svizzera, giungendo a I._______ dove ha depositato la sua domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 6 agosto 2010 [di seguito: verbale 1], pagg. 1-3 e 7 seg.). Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata in quanto in Eritrea non avrebbe potuto esercitare la religione pentecostale liberamente. Convertitasi alla religione pentecostale nel giugno 2005, allorquando si sarebbe trovata in Etiopia, di rientro in Eritrea avrebbe frequentato un gruppo pentecostale che pregava di nascosto. Il (...), mentre l'interessata si sarebbe trovata in ospedale, alcuni membri del gruppo di preghiera sarebbero stati arrestati dalle autorità eritree. Temendo di essere arrestata a causa del suo credo, avrebbe dunque deciso di espatriare (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.). In audizione federale ha poi aggiunto che sarebbe espatriata dal Paese d'origine in quanto non sarebbe stata in possesso di un documento d'identità ed avrebbe avuto il timore di dover prestare il servizio militare (cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2010 [di seguito: verbale 2], pagg. 2 e 6). B. Il 23 agosto 2010 la richiedente è stata sottoposta all'esame LINGUA dal quale sarebbe emerso che probabilmente ella avrebbe risieduto per qualche tempo a C._______ ma non per il lasso di tempo da lei indicato. In occasione dell'audizione federale, le è stato concesso il diritto di esprimersi in merito alla perizia dell'esame LINGUA del 9 settembre 2010 (cfr. verbale 2, pag. 8). C. Con decisione del 27 ottobre 2010, notificata all'interessata in data 29 ottobre 2010 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo verso l'Etiopia, siccome lecita, esigibile e possibile. D. In data 23 novembre 2010 (data d'entrata: 24 novembre 2010), la richiedente è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché la concessione dell'asilo. Ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

3. Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.

4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 5. 5.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni dell'interessata circa i motivi d'asilo contrarie alla realtà, inattendibili, insufficientemente motivate, contraddittorie e quindi inverosimili. In particolare, l'interessata, nonostante abbia allegato di essere di etnia tigrina e d'aver vissuto per qualche tempo a C._______, non parlerebbe tigrino e non avrebbe nemmeno mostrato di comprenderlo. Altresì, in occasione dell'esame LINGUA, le sue conoscenze di C._______ sarebbero state oggetto di analisi e sarebbero risultate lacunose. La richiedente non sarebbe stata in grado di indicare le località nei pressi di C._______, non avrebbe saputo indicare alcun principale numero di telefono urbano, non sarebbe stata in grado di localizzare l'Ufficio amministrativo governativo del suo quartiere di residenza e nemmeno avrebbe saputo nominare alcune società sportive locali. Per giunta, confrontata con tali lacune, l'interessata avrebbe asserito di non conoscere tali informazioni poiché sarebbe uscita di rado di casa. Infine, l'UFM ha rilevato che la richiedente non avrebbe consegnato alcun documento che potesse comprovare la sua pretesa provenienza dall'Eritrea, per il che le dichiarazioni circa la pretesa cittadinanza eritrea non sarebbero credibili in quanto sarebbero in contrasto con le informazioni di cui dispone l'Ufficio. Inoltre, l'UFM ha considerato come non veritiero il suo timore di essere costretta a dover svolgere il servizio militare. L'Ufficio ha ritenuto che tale timore sarebbe stato espresso unicamente nell'ambito dell'audizione federale, benché nell'audizione sulle generalità sarebbe stata invitata ad aggiungere, oltre ai motivi che aveva già esposto, se ce ne fossero di ulteriori. In occasione dell'esame LINGUA, quest'ultima avrebbe poi indicato che non avrebbe dovuto prestare servizio in quanto essendo madre, sarebbe stata esonerata. Altresì, le allegazioni della richiedente risulterebbero imprecise ed insufficientemente circostanziate. Circa il rientro in Eritrea, l'interessata non sarebbe stata in grado né di motivare in modo convincente la decisione di fare ritorno in Eritrea né di spiegare per quale ragione, avendo dichiarato di essere cittadina eritrea, avrebbe dovuto entrare clandestinamente nel proprio Paese. Parimenti, le allegazioni della richiedente in merito ai fatti che l'avrebbero spinta a lasciare il Paese sarebbero frettolose e superficiali. L'UFM sottolinea, come l'interessata, non presente all'arresto dei propri compagni di preghiera, avrebbe semplicemente dichiarato di aver incontrato la madre in strada, la quale le avrebbe riferito l'accaduto e di aver quindi deciso di nascondersi da un conoscente, per espatriare al più presto. L'autorità inferiore ha indicato che l'interessata non avrebbe saputo spiegare come la madre avesse avuto tali informazioni, limitandosi a spiegare che quando succede una cosa simile, la notizia circolerebbe in breve tempo. Inoltre, ella non sarebbe stata in grado di spiegare concretamente che cosa l'avrebbe effettivamente spinta a lasciare il Paese, dopo due settimane dal citato evento, considerato che in tale lasso di tempo non le sarebbe accaduto nulla di rilevante. Per giunta, l'Ufficio ha ritenuto che il viaggio d'espatrio sarebbe stato descritto in modo effimero e sbrigativo limitandosi a citare alcune delle località più importanti dell'Eritrea e non avrebbe saputo specificare nessuna difficoltà incontrata. Infine, le dichiarazioni sarebbero risultate inverosimili poiché contraddittorie circa fatti importanti. In occasione della prima audizione, la richiedente avrebbe indicato di aver atteso due settimane prima del suo espatrio poiché sarebbe stata indecisa se portare o meno sua figlia con sé. Nell'audizione federale, invece, avrebbe affermato di aver dovuto attendere tale lasso di tempo perché non avrebbe avuto il denaro necessario per l'espatrio e che se avesse potuto, non avrebbe atteso nemmeno un giorno per lasciare il Paese. Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessata non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi. 5.2. Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, la ricorrente ha contestato la decisione dell'UFM che si fonderebbe su un accertamento errato dei fatti e dei suoi motivi. La ricorrente ribadisce di essere cresciuta in Etiopia e che per questo motivo non conoscerebbe in modo approfondito l'Eritrea, Paese nel quale vi avrebbe vissuto per un breve periodo. Ella reitera il fatto di essere figlia di genitori eritrei, per il che la perizia LINGUA non sarebbe atta a inficiare tale allegazione sulla base dell'analisi delle allegazioni che la ricorrente ha potuto fornire circa il suo breve soggiorno in Eritrea. Inoltre, quo al timore di essere condotta con la forza a svolgere il servizio militare, purché tardiva, tale allegazione dovrebbe essere presa in considerazione. L'insorgente indica difatti che in occasione della prima audizione avrebbe avuto molta paura, per il che non sarebbe riuscita a dire compiutamente quali sarebbero stati i suoi timori. La contraddizione rilevata dall'autorità inferiore circa i motivi per i quali ella avrebbe atteso due settimane prima di espatriare, è contestata nell'atto ricorsuale. Infatti, quest'ultima ha indicato che il fatto di portare con sé o meno sua figlia sarebbe dipeso strettamente dai soldi a disposizione. Pertanto, l'UFM sarebbe incorso in un accertamento incompleto dei fatti. Sulla scorta delle sue dichiarazioni le si dovrebbe riconoscere la qualità di rifugiato e concedere l'asilo.

6. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dalla ricorrente s'esauriscono in contraddittorie ed imprecise affermazioni. 6.1. Innanzitutto, per quanto riguarda la frequentazione settimanale del gruppo pentecostale in Eritrea, la ricorrente ha indicato in un primo momento che tale gruppo si incontrava di nascosto per pregare in una casa abbandonata a C._______, mentre in un secondo momento ha affermato che non avevano un luogo fisso di preghiera e che sarebbero andati presso le case dei membri del gruppo (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 3). Poco dettagliate e generiche sono pure le dichiarazioni rilasciate circa l'arresto dei membri del gruppo che frequentava. Durante l'audizione sommaria ha dichiarato che una parte del gruppo sarebbe stata arrestata il (...), mentre la stessa si sarebbe trovata all'ospedale. Tornando a casa dall'ospedale, la madre l'avrebbe avvertita dell'avvenuto arresto. Avrebbe dunque incontrato la madre per strada e l'avrebbe informata dell'accaduto (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 5). Alla domanda di come avrebbe fatto sua madre ad essere a conoscenza di tale evento, la ricorrente ha deviato in un primo tempo la risposta adducendo grossolanamente che la madre l'avrebbe aspettata per strada e le avrebbe comunicato che alcuni del suo gruppo sarebbero stati fermati senza riuscire a fornire le loro generalità, mentre in un secondo tempo ha indicato che quando succede una cosa, lo si verrebbe a sapere subito (cfr. verbale 2, pag. 5). Pertanto non saprebbe da chi sua madre lo avrebbe appreso (cfr. ibidem). Inoltre, inspiegabilmente, la ricorrente non ha cercato di ottenere ulteriori informazioni su tale evento (cfr. ibidem). Per giunta, la ricorrente ha soggiornato, seppur da un amico di suo padre, per quindici giorni a C._______ senza che le sia stato riferito o abbia subito alcunché atto a giustificare un fondato timore di persecuzione giusta l'art. 3 LAsi nonostante fosse sempre in contatto con la madre (cfr. verbale 2, pag. 5). Altresì, oltre ad aver accennato al timore di essere costretta ad arruolarsi al militare solo in occasione dell'audizione federale, quando in particolare è stata interrogata su tale questione ella ha indicato che le autorità non l'avrebbero mai convocata a tale scopo. Per giunta, in occasione dell'esame LINGUA la ricorrente ha dichiarato di non essere stata arruolata in quanto madre di una bambina. Interrogata su tale aspetto, l'insorgente ha risposto grossolanamente di non essere certa di aver risposto nel senso, che il motivo del mancato arruolamento è da ricondurre alla mancata convocazione (cfr. verbale 2, pagg. 6 e 8). 6.2. È, in particolare, d'uopo constatare che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, la ricorrente non ha reso verosimile nemmeno la sua cittadinanza eritrea, ciò che rende inequivocabilmente inconsistente il suo timore di essere arruolata nelle milizie eritree. A titolo d'esempio, codesto Tribunale non ritiene possibile che la ricorrente, la quale ha dichiarato di aver vissuto a C._______ per quattro anni, non abbia saputo indicare in quale zoba dell'Eritrea si trovasse tale città. Ella ha però saputo rispondere a tale domanda soltanto in occasione dell'audizione federale, mentre interrogata su tale questione nell'audizione sommaria ella ha semplicemente risposto che non lo sapeva. Interrogata sul motivo per cui in occasione della prima audizione ella non aveva saputo rispondere circa la zoba, ella ha semplicemente indicato che non sarebbe a tutt'ora sicura della risposta, ma sapendo di essere interrogata su tali aspetti avrebbe risposto nel senso. Per giunta, sempre per giustificare tali lacune, l'interessata ha aggiunto che benché abbia vissuto per quasi quattro anni a C._______, non si sarebbe interessata a studiare tali indicazioni concernenti la città in quanto non sapeva ancora di voler espatriare e che per ciò fare sarebbe poi servito conoscere le differenti zoba (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, pag. 7). Inoltre, tenendo conto delle dichiarazioni della ricorrente relative alla sua socializzazione in Etiopia ed in Eritrea, mal si comprende che ella abbia tali lacune in lingua tigrina. Infatti, ella ha dichiarato che i genitori avrebbero parlato il tigrina tra di loro mentre con la figlia avrebbero parlato amarico. Inoltre, la ricorrente avrebbe vissuto dal 2006 al 2010 a C._______ dove la lingua ufficiale è notoriamente il tigrina. Tenendo conto di codeste allegazioni, la ricorrente, anche se ha allegato che in Eritrea sarebbe uscita solo di rado, avrebbe saputo, se non in un modo perfetto, capire qualche parola in tigrina oppure saperla pronunciare. Inoltre la giustificazione data in occasione della prima audizione in merito a tale lacuna non può essere ritenuta come tale. Infatti, ella ha allegato che non avrebbe voluto imparare il tigrina in quanto studiava in amarico e non avrebbe voluto rischiare di confondere le due lingue (cfr. verbale 1, pagg. 2 seg. e verbale 7, pagg. 7 seg.). Altresì, contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente nell'atto di ricorso (cfr. ricorso, pag. 2), la perizia LINGUA non arriva a determinare che ella non sia cittadina eritrea, bensì constata solamente che ella non ha vissuto a C._______ il lasso di tempo da lei dichiarato, ma per un periodo molto più breve (cfr. verbale 2, pag. 8). Posto che l'insorgente, in ossequio al suo dovere di collaborare, non ha a tuttora consegnato alcun documento d'identità, viste le sue dichiarazioni circa la sua cittadinanza poco circostanziate e prive di dettagli, codesto Tribunale ha sufficienti elementi per dubitare dell'origine eritrea della stessa. Sia come sia, la questione della cittadinanza eritrea può d'altronde rimanere aperta. Difatti, il Tribunale può altresì esimersi dall'esaminare i timori asseriti riguardanti tale Paese considerato che pur nell'ipotesi di un'origine eritrea, allo stato attuale delle circostanze l'Etiopia non allontana i cittadini eritrei in Eritrea (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7319/2010 del 2 marzo 2011 consid. 6.2.2). 6.3. In conclusione, quindi, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 1 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia d'esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. GICRA 1997 n. 27 consid. 4f). Da quanto emerge dalle tavole processuali e conformemente a quanto ritenuto dall'istanza inferiore, il Tribunale parte dal presupposto che la ricorrente possa essere di origine etiope. Non può escludere, tuttavia, che ella possa provenire o essere originaria d'un altro Paese. Vista la violazione del dovere di collaborare e la socializzazione, per sua stessa ammissione (cfr. ricorso, pag. 2), avvenuta in Etiopia, l'esecuzione dell'allontanamento viene qui di seguito esaminata verso tale Paese. 8.1. Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Giusta l'art. 25 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) ed i disposti di diritto internazionale, possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23). Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Infatti, come già osservato poc'anzi al consid. 6.2, a mente di questo Tribunale, qualora dovesse essere ritenuta cittadina eritrea, l'Etiopia non allontana i cittadini eritrei in Eritrea (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7319/2010 del 2 marzo 2011 consid. 6.2.2). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 8.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Se è constatato un pericolo concreto è concessa l'ammissione provvisoria, sotto riserva dell'art. 83 cpv. 7 LStr. Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Etiopia da un lato, e dalla sua situazione personale dall'altro. Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Etiopia è in sé costitutiva d'un impedimento alla reintegrazione della ricorrente. È notorio che questo Paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Il Tribunale deve esaminare l'esigibilità dell'allontanamento valutando le informazioni in suo possesso con i fatti ritenuti dalle dichiarazioni della ricorrente. Tale esame è delimitato dall'obbligo di collaborare della ricorrente (cfr. art. 8 LAsi). In casu, la ricorrente è incorsa nella violazione di tale obbligo, per il che, il Tribunale non ha elementi sufficienti per stabilire concretamente se la ricorrente in Etiopia abbia un'ottima o discreta relazione sociale o familiare. Inoltre, tale violazione non permette all'autorità giudicante d'esaminare il concreto reinserimento sociale della ricorrente. Pertanto, rilevata la violazione del dovere di collaborare, il Tribunale si vede obbligato ad esimersi d'effettuare l'esame degli aspetti poc'anzi esposti. Ciononostante, il Tribunale può ritenere che ella è giovane ed in buona salute. Infatti, nelle sue allegazioni ricorsuali, non ha preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24). Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 8.3. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione va confermata.

9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 10. 10.1. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 10.2. Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 10.3. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: