Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. Il 3 dicembre 2003, l'interessata - d'etnia rom, lingua albanese ed originaria del villaggio B._______ (distretto di C._______) - ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione dell'11 dicembre 2003 e del 21 gennaio 2004), di essere espatriata con la propria famiglia perché perseguitati da membri della popolazione albanese. Dal (...) al (...), durante la guerra, si sarebbero, infatti, recati in Serbia e al loro ritorno in Patria, la popolazione albanese li avrebbe percossi nonché sospettati di avere collaborato con le autorità serbe. L'interessata ha dichiarato di essere stata picchiata sulla schiena da quattro o cinque persone. In seguito, ella si sarebbe trasferita con i familiari a C._______, dove avrebbero vissuto fino all'espatrio, il (...), quando sarebbero partiti, perché delle persone avrebbero voluto acquistare l'appartamento, nel quale avrebbe vissuto la famiglia. Avrebbero viaggiato in un furgone, arrivando a Vallorbe, senza documenti e senza subire controlli. B. Il 18 febbraio 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito UFM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata. Nello stesso tempo, detto Ufficio ha pronunciato l'allontanamento di quest'ultima dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso il Cossovo. C. Il 22 marzo 2004, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento litigioso, la concessione dell'asilo e, in ogni caso, l'esclusione di un rimpatrio forzato. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali. D. Il 31 marzo 2004, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere alla ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso ed ha congiunto la procedura della ricorrente con quella della sua famiglia (N [...]). E. Il 21 aprile 2004, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 23 novembre 2005, l'UFM ha presentato ulteriori osservazioni al ricorso riportando il contenuto essenziale del rapporto dell'Ufficio di collegamento svizzero a Pristina del (...) in merito alla situazione dell'interessata e della sua famiglia in Cossovo. G. Il 15 dicembre 2005, la ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, prendendo posizione sull'esito del rapporto del (...). H. In data 15 febbraio 2007, l'insorgente ha sposato un connazionale, D._______, ed è stata conseguentemente attribuita al Canton E._______. Il suo incarto è stato disgiunto da quello della propria famiglia con decisione incidentale del 3 settembre 2009. I. Con decisione incidentale del 3 settembre 2009, il TAF ha concesso un termine fino al 21 settembre 2009 per esprimersi sul mantenimento del proprio ricorso in seguito all'ottenimento di un permesso di dimora annuale (permesso B) valido. Tale termine è, nel frattempo, scaduto infruttuoso.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Questo Tribunale osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
E. 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
E. 1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.
E. 2 V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.
E. 4 Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso.
E. 5 Nella decisione impugnata, l'UFM ha sottolineato che le aggressioni evocate dall'interessata non sarebbero imputabili alle forze dell'ordine presenti in Cossovo, poiché opera di persone terze. L'insorgente avrebbe, quindi, la possibilità di rivolgersi e chiedere protezione alle forze internazionali della Kosovo Force (KFOR) e dell'United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK). Per di più, ella avrebbe dichiarato di non avere mai avuto alcun problema a C._______, ma di essere espatriata perché non avrebbe potuto rimanere nell'appartamento preso in affitto dalla propria famiglia. L'autorità inferiore ha sottolineato come tale motivo non sarebbe pertinente per la concessione dell'asilo. A questo proposito l'UFM ha sottolineato che situazioni sfavorevoli riconducibili alle condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale non costituirebbero persecuzioni ai fini dell'art. 3 LAsi, e sarebbero quindi da ritenere irrilevanti per la concessione dell'asilo. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso il Cossovo (in particolare verso C._______) come ammissibile, esigibile e possibile.
E. 6 Nel gravame, la ricorrente ha sottolineato, al contrario di quanto asserito dall'UFM, di avere fatto presente l'aggressione subita alla polizia di C._______, la quale avrebbe risposto di non potere fare nulla per aiutare la famiglia. In merito alle forze KFOR presenti in Cossovo, l'insorgente ha ritenuto inutile commentare l'efficacia dei loro interventi per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico, ricordando gli avvenimenti del 17 marzo 2004, i quali avrebbero visto la caccia ai serbi ed a chi li avrebbe precedentemente aiutati da parte della comunità albanese, con un esito di 31 morti e 500 feriti (allegati due articoli di giornale del 17 e del 18 marzo 2004). Infine, ella ha ribadito di essere stata aggredita, percossa e ferita perché il padre sarebbe stato accusato da persone di etnia albanese di avere aiutato le autorità serbe nella pulizia etnica. Inoltre, ha sottolineato l'uccisione da parte della popolazione albanese del proprio cugino e la fuga dello zio e della nonna verso gli Stati Uniti. Di conseguenza, un suo ritorno a Prizren sarebbe attualmente escluso.
E. 7.1 Nella risposta al ricorso del 21 aprile 2004, l'UFM ha sostenuto che il gravame non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica del provvedimento litigioso e ribadito l'esigibilità del rinvio della richiedente e della sua famiglia di etnia rom e d'espressione albanese verso C._______.
E. 7.2 Nelle osservazioni concernenti il caso di specie del 23 novembre 2005, l'UFM ha rilevato di avere chiesto, in data 11 novembre 2005, informazioni in merito alla situazione della famiglia della ricorrente nel loro Paese d'origine all'Ufficio di collegamento svizzero a Pristina. Detto Ufficio avrebbe confermato l'appartenenza degli interessati alla minoranza rom albanofona del Cossovo e costatato che il padre della ricorrente avrebbe un fratello con moglie e tre figli in Patria, segnatamente a B._______, con i quali vivrebbe anche la nonna dell'interessata (al contrario di quanto esposto da quest'ultima nel corso della procedura). Inoltre, i familiari della ricorrente alloggerebbero in una piccola casa costruita con l'aiuto di un'organizzazione umanitaria e si manterrebbero grazie all'assistenza sociale e, in parte, ai proventi delle attività occasionali dello zio. Inoltre, la ricorrente e la sua famiglia, al contrario di quanto da loro dichiarato, non avrebbero vissuto né a F._______ (Serbia), né a C._______, ma avrebbero lasciato il Cossovo a metà degli anni '90 per recarsi in Germania, dove avrebbero risieduto fino a poco prima della loro domanda d'asilo in Svizzera. Di conseguenza, ritenuta la rete familiare, l'età, l'esperienza professionale della ricorrente e la mancanza di problemi di salute, l'UFM ha confermato l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
E. 8 Nell'atto di replica del 15 dicembre 2005, l'insorgente ha confermato la presenza dello zio in Patria, asserendo però di non avere alcun contatto con quest'ultimo e di ignorare il domicilio della nonna. Ciò dimostrerebbe la mancanza di un suo legame, sostegno e riferimento familiare in Cossovo. Inoltre, la ricorrente ha sottolineato quanto sostenuto dall'UFM in merito agli aiuti finanziari dell'assistenza sociale della famiglia dello zio, motivo per ritenere che egli non avrebbe i mezzi finanziari necessari per sostenerla in caso di rientro in Patria.
E. 9.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
E. 9.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
E. 9.3 Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (GICRA 2006 n. 18).
E. 10 Questo Tribunale osserva, che le allegazioni dell'insorgente in merito agli avvenimenti, verificatisi in Patria, i quali l'avrebbero indotta a lasciare il suo Paese d'origine, ed in merito ai suoi timori di persecuzione in caso di un rientro in Patria, s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. Infatti, la versione degli avvenimenti riportata dalla ricorrente è caratterizzata da elementi inverosimili e particolarmente poveri di dettagli, dando così a codesto Tribunale l'impressione che la ricorrente non abbia effettivamente vissuto quanto esposto. A titolo d'esempio, l'insorgente è stata ripetutamente vaga ed approssimativa in merito alla cronologia degli avvenimenti (vale a dire in merito agli episodi principe del suo intero racconto), asserendo di non ricordarsi né quando avrebbe lasciato B._______ per recarsi in Serbia (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2004 D/3.1 pag. 5), né quando sarebbe stata picchiata al suo ritorno dalla Serbia (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2003 pag. 4) e di non sapere chi starebbe cercando il padre, affermando semplicemente che si trattava di "albanesi" (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2003 pag. 5 e del 21 gennaio 2004 D/3.1 pag. 6). Inoltre, ella ha dichiarato di avere deciso di lasciare il suo Paese d'origine, perché la sua famiglia non avrebbe più avuto un posto dove stare, poiché avrebbero dovuto lasciare il loro appartamento a C._______ in quanto delle persone avrebbero voluto acquistarlo (cfr. verbali d'audizione dell'11 dicembre 2003 pag. 5 e del 21 gennaio 2004 pag. 7 D/3.1). Per di più, la ricorrente ha asserito di non avere denunciato i fatti alle autorità in Patria per paura di potere essere nuovamente picchiata (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2003 pag. 4), oppure di non sapere se la propria famiglia aveva fatto denuncia in Polizia per i fatti accaduti a B._______ (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2004 pag. 6). Tale contraddizione, in merito ad un elemento obbiettivamente importante nella narrazione dei fatti, non depone a favore della verosimiglianza del racconto dell'insorgente. A prescindere dalla natura vaga ed inverosimile delle affermazioni riportate in corso di procedura appena rilevate, dal rapporto dell'Ufficio di collegamento svizzero a Pristina del (...), si evince che la ricorrente non ha mai vissuto con la propria famiglia né in Serbia, né a C._______, ma avrebbe lasciato il Cossovo negli anni novanta per recarsi in Germania (pag. 2 delle osservazioni dell'UFM del 23 novembre 2005). Vale sottolineare che tale informazione non è stata in alcun modo contestata dall'insorgente nell'ambito del suo atto di replica del 15 dicembre 2005. Di conseguenza, questa contraddizione, peraltro oggettiva e legata direttamente ai motivi addotti da quest'ultima a sostegno della sua domanda d'asilo - segnatamente le persecuzioni da parte della popolazione albanese a causa del suo soggiorno in Serbia - è motivo in più per questo Tribunale di dubitare dell'attendibilità e quindi della verosimiglianza del racconto dell'insorgente. Per sovrabbondanza ed in considerazione di quanto precede, dagli atti di causa e alla luce dell'inverosimiglianza e dell'impertinenza dei fatti addotti dalla ricorrente non risultano elementi per ritenere che le autorità presenti in loco, se opportunamente sollecitate, non le accorderebbero un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, ritenuto che non vi sono elementi per presumere che le autorità cossovare siano manchevoli di volontà e di infrastrutture appropriate per proteggere i propri cittadini, segnatamente di etnia rom (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-6341/2006 del 21 agosto 2008 consid. 4.2.2 pag. 11). Infine, la ricorrente ha dichiarato di non avere mai avuto alcun problema in Patria, salvo alcune beffe a scuola a causa della sua etnia rom (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2003 pag. 5 e del 21 gennaio 2004 D/3.1 pag. 6).
E. 11 Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 12.1 Tramite la comunicazione del 2 settembre 2009 del Migrationsamt del Canton E._______, questo Tribunale è stato informato che la ricorrente beneficia ora di un permesso di dimora annuale (permesso B, cfr. risultanze processuali), in seguito alla naturalizzazione del marito, D._______, avvenuta in data (...).
E. 12.2 Allorquando un diritto di rilascio di un permesso di dimora di polizia degli stranieri sorge a conclusione della procedura d'asilo, non vi è motivo di riesaminare la decisione d'allontanamento pronunciata. L'esame dell'esistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso di dimora, domanda fondata nel caso concreto sul matrimonio con un cittadino svizzero, spetta alle competenti autorità di polizia degli stranieri. Se tali autorità concedono il permesso di dimora al richiente l'asilo la cui domanda è stata respinta, le decisioni dell'UFM in materia d'allontanamento e d'esecuzione dell'allontanamento divengono caduche (v. GICRA 2000 n. 30, pag. 251, consid. 4 e GICRA 2001 n. 21 pag. 178 consid. 11c nonché, tra le tante, la Sentenza del Tribunale amminstrativo federale del 18 ottobre 2009 E-6023/2008 pag. 2).
E. 12.3 Da quanto esposto, discende che in materia di pronuncia e di esecuzione dell'allontanamento (ciff. 3, 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata), il ricorso è divenuto senza oggetto, essendo venuto a meno l'interesse degno di protezione della ricorrente, all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata (art. 48 cpv. 1 lett. c PA).
E. 13 Ritenute le conclusioni della ricorrente prive di possibilità di successo, la richiesta d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 300.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto.
- La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) all'UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) G._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3737/2006 {T 0/2} Sentenza del 27 gennaio 2010 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Christa Luterbacher e Robert Galliker; cancelliera Chiara Piras. Parti A._______, Cossovo, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 febbraio 2004 / N (...). Fatti: A. Il 3 dicembre 2003, l'interessata - d'etnia rom, lingua albanese ed originaria del villaggio B._______ (distretto di C._______) - ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione dell'11 dicembre 2003 e del 21 gennaio 2004), di essere espatriata con la propria famiglia perché perseguitati da membri della popolazione albanese. Dal (...) al (...), durante la guerra, si sarebbero, infatti, recati in Serbia e al loro ritorno in Patria, la popolazione albanese li avrebbe percossi nonché sospettati di avere collaborato con le autorità serbe. L'interessata ha dichiarato di essere stata picchiata sulla schiena da quattro o cinque persone. In seguito, ella si sarebbe trasferita con i familiari a C._______, dove avrebbero vissuto fino all'espatrio, il (...), quando sarebbero partiti, perché delle persone avrebbero voluto acquistare l'appartamento, nel quale avrebbe vissuto la famiglia. Avrebbero viaggiato in un furgone, arrivando a Vallorbe, senza documenti e senza subire controlli. B. Il 18 febbraio 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito UFM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata. Nello stesso tempo, detto Ufficio ha pronunciato l'allontanamento di quest'ultima dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso il Cossovo. C. Il 22 marzo 2004, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento litigioso, la concessione dell'asilo e, in ogni caso, l'esclusione di un rimpatrio forzato. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali. D. Il 31 marzo 2004, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere alla ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso ed ha congiunto la procedura della ricorrente con quella della sua famiglia (N [...]). E. Il 21 aprile 2004, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 23 novembre 2005, l'UFM ha presentato ulteriori osservazioni al ricorso riportando il contenuto essenziale del rapporto dell'Ufficio di collegamento svizzero a Pristina del (...) in merito alla situazione dell'interessata e della sua famiglia in Cossovo. G. Il 15 dicembre 2005, la ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, prendendo posizione sull'esito del rapporto del (...). H. In data 15 febbraio 2007, l'insorgente ha sposato un connazionale, D._______, ed è stata conseguentemente attribuita al Canton E._______. Il suo incarto è stato disgiunto da quello della propria famiglia con decisione incidentale del 3 settembre 2009. I. Con decisione incidentale del 3 settembre 2009, il TAF ha concesso un termine fino al 21 settembre 2009 per esprimersi sul mantenimento del proprio ricorso in seguito all'ottenimento di un permesso di dimora annuale (permesso B) valido. Tale termine è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Diritto: 1. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Questo Tribunale osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti. 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso. 5. Nella decisione impugnata, l'UFM ha sottolineato che le aggressioni evocate dall'interessata non sarebbero imputabili alle forze dell'ordine presenti in Cossovo, poiché opera di persone terze. L'insorgente avrebbe, quindi, la possibilità di rivolgersi e chiedere protezione alle forze internazionali della Kosovo Force (KFOR) e dell'United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK). Per di più, ella avrebbe dichiarato di non avere mai avuto alcun problema a C._______, ma di essere espatriata perché non avrebbe potuto rimanere nell'appartamento preso in affitto dalla propria famiglia. L'autorità inferiore ha sottolineato come tale motivo non sarebbe pertinente per la concessione dell'asilo. A questo proposito l'UFM ha sottolineato che situazioni sfavorevoli riconducibili alle condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale non costituirebbero persecuzioni ai fini dell'art. 3 LAsi, e sarebbero quindi da ritenere irrilevanti per la concessione dell'asilo. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso il Cossovo (in particolare verso C._______) come ammissibile, esigibile e possibile. 6. Nel gravame, la ricorrente ha sottolineato, al contrario di quanto asserito dall'UFM, di avere fatto presente l'aggressione subita alla polizia di C._______, la quale avrebbe risposto di non potere fare nulla per aiutare la famiglia. In merito alle forze KFOR presenti in Cossovo, l'insorgente ha ritenuto inutile commentare l'efficacia dei loro interventi per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico, ricordando gli avvenimenti del 17 marzo 2004, i quali avrebbero visto la caccia ai serbi ed a chi li avrebbe precedentemente aiutati da parte della comunità albanese, con un esito di 31 morti e 500 feriti (allegati due articoli di giornale del 17 e del 18 marzo 2004). Infine, ella ha ribadito di essere stata aggredita, percossa e ferita perché il padre sarebbe stato accusato da persone di etnia albanese di avere aiutato le autorità serbe nella pulizia etnica. Inoltre, ha sottolineato l'uccisione da parte della popolazione albanese del proprio cugino e la fuga dello zio e della nonna verso gli Stati Uniti. Di conseguenza, un suo ritorno a Prizren sarebbe attualmente escluso. 7. 7.1 Nella risposta al ricorso del 21 aprile 2004, l'UFM ha sostenuto che il gravame non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica del provvedimento litigioso e ribadito l'esigibilità del rinvio della richiedente e della sua famiglia di etnia rom e d'espressione albanese verso C._______. 7.2 Nelle osservazioni concernenti il caso di specie del 23 novembre 2005, l'UFM ha rilevato di avere chiesto, in data 11 novembre 2005, informazioni in merito alla situazione della famiglia della ricorrente nel loro Paese d'origine all'Ufficio di collegamento svizzero a Pristina. Detto Ufficio avrebbe confermato l'appartenenza degli interessati alla minoranza rom albanofona del Cossovo e costatato che il padre della ricorrente avrebbe un fratello con moglie e tre figli in Patria, segnatamente a B._______, con i quali vivrebbe anche la nonna dell'interessata (al contrario di quanto esposto da quest'ultima nel corso della procedura). Inoltre, i familiari della ricorrente alloggerebbero in una piccola casa costruita con l'aiuto di un'organizzazione umanitaria e si manterrebbero grazie all'assistenza sociale e, in parte, ai proventi delle attività occasionali dello zio. Inoltre, la ricorrente e la sua famiglia, al contrario di quanto da loro dichiarato, non avrebbero vissuto né a F._______ (Serbia), né a C._______, ma avrebbero lasciato il Cossovo a metà degli anni '90 per recarsi in Germania, dove avrebbero risieduto fino a poco prima della loro domanda d'asilo in Svizzera. Di conseguenza, ritenuta la rete familiare, l'età, l'esperienza professionale della ricorrente e la mancanza di problemi di salute, l'UFM ha confermato l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 8. Nell'atto di replica del 15 dicembre 2005, l'insorgente ha confermato la presenza dello zio in Patria, asserendo però di non avere alcun contatto con quest'ultimo e di ignorare il domicilio della nonna. Ciò dimostrerebbe la mancanza di un suo legame, sostegno e riferimento familiare in Cossovo. Inoltre, la ricorrente ha sottolineato quanto sostenuto dall'UFM in merito agli aiuti finanziari dell'assistenza sociale della famiglia dello zio, motivo per ritenere che egli non avrebbe i mezzi finanziari necessari per sostenerla in caso di rientro in Patria. 9. 9.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 9.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23). 9.3 Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (GICRA 2006 n. 18). 10. Questo Tribunale osserva, che le allegazioni dell'insorgente in merito agli avvenimenti, verificatisi in Patria, i quali l'avrebbero indotta a lasciare il suo Paese d'origine, ed in merito ai suoi timori di persecuzione in caso di un rientro in Patria, s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. Infatti, la versione degli avvenimenti riportata dalla ricorrente è caratterizzata da elementi inverosimili e particolarmente poveri di dettagli, dando così a codesto Tribunale l'impressione che la ricorrente non abbia effettivamente vissuto quanto esposto. A titolo d'esempio, l'insorgente è stata ripetutamente vaga ed approssimativa in merito alla cronologia degli avvenimenti (vale a dire in merito agli episodi principe del suo intero racconto), asserendo di non ricordarsi né quando avrebbe lasciato B._______ per recarsi in Serbia (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2004 D/3.1 pag. 5), né quando sarebbe stata picchiata al suo ritorno dalla Serbia (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2003 pag. 4) e di non sapere chi starebbe cercando il padre, affermando semplicemente che si trattava di "albanesi" (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2003 pag. 5 e del 21 gennaio 2004 D/3.1 pag. 6). Inoltre, ella ha dichiarato di avere deciso di lasciare il suo Paese d'origine, perché la sua famiglia non avrebbe più avuto un posto dove stare, poiché avrebbero dovuto lasciare il loro appartamento a C._______ in quanto delle persone avrebbero voluto acquistarlo (cfr. verbali d'audizione dell'11 dicembre 2003 pag. 5 e del 21 gennaio 2004 pag. 7 D/3.1). Per di più, la ricorrente ha asserito di non avere denunciato i fatti alle autorità in Patria per paura di potere essere nuovamente picchiata (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2003 pag. 4), oppure di non sapere se la propria famiglia aveva fatto denuncia in Polizia per i fatti accaduti a B._______ (cfr. verbale d'audizione del 21 gennaio 2004 pag. 6). Tale contraddizione, in merito ad un elemento obbiettivamente importante nella narrazione dei fatti, non depone a favore della verosimiglianza del racconto dell'insorgente. A prescindere dalla natura vaga ed inverosimile delle affermazioni riportate in corso di procedura appena rilevate, dal rapporto dell'Ufficio di collegamento svizzero a Pristina del (...), si evince che la ricorrente non ha mai vissuto con la propria famiglia né in Serbia, né a C._______, ma avrebbe lasciato il Cossovo negli anni novanta per recarsi in Germania (pag. 2 delle osservazioni dell'UFM del 23 novembre 2005). Vale sottolineare che tale informazione non è stata in alcun modo contestata dall'insorgente nell'ambito del suo atto di replica del 15 dicembre 2005. Di conseguenza, questa contraddizione, peraltro oggettiva e legata direttamente ai motivi addotti da quest'ultima a sostegno della sua domanda d'asilo - segnatamente le persecuzioni da parte della popolazione albanese a causa del suo soggiorno in Serbia - è motivo in più per questo Tribunale di dubitare dell'attendibilità e quindi della verosimiglianza del racconto dell'insorgente. Per sovrabbondanza ed in considerazione di quanto precede, dagli atti di causa e alla luce dell'inverosimiglianza e dell'impertinenza dei fatti addotti dalla ricorrente non risultano elementi per ritenere che le autorità presenti in loco, se opportunamente sollecitate, non le accorderebbero un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, ritenuto che non vi sono elementi per presumere che le autorità cossovare siano manchevoli di volontà e di infrastrutture appropriate per proteggere i propri cittadini, segnatamente di etnia rom (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-6341/2006 del 21 agosto 2008 consid. 4.2.2 pag. 11). Infine, la ricorrente ha dichiarato di non avere mai avuto alcun problema in Patria, salvo alcune beffe a scuola a causa della sua etnia rom (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre 2003 pag. 5 e del 21 gennaio 2004 D/3.1 pag. 6). 11. Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. 12.1 Tramite la comunicazione del 2 settembre 2009 del Migrationsamt del Canton E._______, questo Tribunale è stato informato che la ricorrente beneficia ora di un permesso di dimora annuale (permesso B, cfr. risultanze processuali), in seguito alla naturalizzazione del marito, D._______, avvenuta in data (...). 12.2 Allorquando un diritto di rilascio di un permesso di dimora di polizia degli stranieri sorge a conclusione della procedura d'asilo, non vi è motivo di riesaminare la decisione d'allontanamento pronunciata. L'esame dell'esistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso di dimora, domanda fondata nel caso concreto sul matrimonio con un cittadino svizzero, spetta alle competenti autorità di polizia degli stranieri. Se tali autorità concedono il permesso di dimora al richiente l'asilo la cui domanda è stata respinta, le decisioni dell'UFM in materia d'allontanamento e d'esecuzione dell'allontanamento divengono caduche (v. GICRA 2000 n. 30, pag. 251, consid. 4 e GICRA 2001 n. 21 pag. 178 consid. 11c nonché, tra le tante, la Sentenza del Tribunale amminstrativo federale del 18 ottobre 2009 E-6023/2008 pag. 2). 12.3 Da quanto esposto, discende che in materia di pronuncia e di esecuzione dell'allontanamento (ciff. 3, 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata), il ricorso è divenuto senza oggetto, essendo venuto a meno l'interesse degno di protezione della ricorrente, all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata (art. 48 cpv. 1 lett. c PA). 13. Ritenute le conclusioni della ricorrente prive di possibilità di successo, la richiesta d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 300.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) all'UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) G._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: