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D-977/2011

D-977/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-03-14 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. Il richiedente, proveniente dalla Repubblica democratica del Congo (RDC) e di etnia baluba, ha depositato una domanda di asilo in Svizzera in data 13 agosto 2008. Nel corso delle audizioni a cui è stato sottoposto, l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, (cfr. verbale di audizione del 22 agosto 2008 [di seguito: verbale 1] e verbale del 5 settembre 2008 [di seguito: verbale 2) di essere nato e cresciuto a Kinshasa (RDC) dove vi avrebbe vissuto sino alla fine di agosto del 2005 prima di trasferirsi in Russia, nella città di B._______. In tale città avrebbe frequentato la locale Università sino al 10 agosto 2008. In merito ai motivi di asilo, egli ha dichiarato di essere un membro attivo del "Mouvement de libération congolais" (MLC) e di essere perseguitato dalle Autorità locali in ragione della sua militanza in tale partito politico. In particolare, sarebbe stato arrestato nel 2004 ed imprigionato presso il "Palais de marbre" in quanto avrebbe cercato di aiutare il Leader politico del MLC Jean-Pierre Bemba (di seguito: JPB) a fuggire dal Paese. Nel febbraio del 2005, con la complicità di un soldato della sua stessa etnia, sarebbe evaso dal Palais de marbre. Temendo per la propria vita, con l'aiuto di un funzionario dell'Ambasciata russa di Kinshasa, avrebbe lasciato la RDC giungendo in Russia. In tale Paese avrebbe conosciuto altri militanti del MLC e continuato la propria attività in seno a tale movimento. In particolare, si sarebbe occupato di documentare, per conto del MLC, materiale bellico russo da acquistare ed inviare nella RDC. Avrebbe infine lasciato la Russia in quanto, da un lato, sarebbe stato ricercato da agenti congolesi del Kabila in servizio presso l'Ambasciata congolese di Mosca, dall'altro lato, avrebbe avuto timore del forte razzismo, in particolare nei confronti degli africani, in Russia. A sostegno della propria domanda di asilo, il richiedente ha presentato: la carta studenti e la pagella scolastica dell'Università di B._______ (Russia) datate entrambe il 9 settembre 2009 (doc. 1 e 2), tre fotografie nel quale è raffigurato come figurante in un parco divertimenti (doc. 3), due articoli tratti dal sito internet "africatime.com", rispettivamente del 5 agosto 2008 (doc. 4) e 7 agosto 2008 (doc. 5) e un ulteriore articolo tratto dal sito internet congoindependant.com del 14 agosto 2008 (doc. 6). B. Con decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) dell'11 gennaio 2011, tale Ufficio ha respinto la succitata domanda di asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera dell'interessato, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso la RDC, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 9 febbraio 2011, il ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la succitata decisione dell'autorità inferiore, postulando, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo nonché, subordinatamente, il rinvio degli atti all'autorità inferiore affinché regolarizzi il suo soggiorno in Svizzera in virtù dell'art. 18 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. D. Con scritto del 14 febbraio 2011, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente ha soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura in oggetto in virtù dell'art. 42 LAsi. E. Con scritto del 29 settembre 2011, il Servizio dello Stato civile e delle naturalizzazioni del Canton Friburgo ha trasmesso all'UFM il passaporto congolese originale del ricorrente emesso in data (...). F. Con scritto del 15 novembre 2011, il Tribunale ha trasmesso copia del gravame all'UFM, invitandolo nel contempo ad inoltrare un'eventuale risposta allo stesso. G. Con risposta del 23 novembre 2011, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame. H.Con decisione incidentale del 16 gennaio 2013, il Tribunale ha invitato il ricorrente a fornire informazioni in merito all'ottenimento del passaporto congolese e alla propria situazione personale e famigliare. I.Non ottenendo alcuna risposta dall'insorgente, in data 20 febbraio 2013, il Tribunale ha preso contatto con il Servizio dello stato civile delle naturalizzazioni del Cantone Friburgo, il quale ha trasmesso in copia a questa Autorità:

- il certificato di matrimonio di data (...) tra l'insorgente e la Signora C._______ (cittadina svizzera);

- l'atto di nascita del figlio dei coniugi nato il (...);

- il permesso B a beneficio del ricorrente. L.Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 3.3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 3.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.2 e 2.3 pag. 826; DTAF 2010/41 consid. 5.2, pagg. 574 e segg.). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2; GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1). 4.4.1 Nella decisione in oggetto, l'UFM ha ritenuto le dichiarazioni dell'insorgente inverosimili per i motivi seguenti. In primis, il racconto relativo all'arresto avvenuto nel 2004 sarebbe vago ed in contrasto con le informazioni a disposizione dell'autorità di prime cure relative alla situazione politica vigente in RDC al momento del fatto descritto. Infatti, durante quel periodo, JPB, allora Vice-Presidente del Paese, avrebbe collaborato in seno al Governo di transizione con l'allora Presidente Joseph Kabila, ed i membri del MLC non sarebbero stati soggetti a persecuzioni. Oltretutto non risulterebbe che, nel dicembre del 2004, JPB abbia tentato di fuggire dal Paese. Il ricorrente avrebbe inoltre reso versioni contraddittorie in merito ai fatti accaduti dopo l'asserita evasione. In particolare, avrebbe dapprima dichiarato di essere passato presso la sua famiglia solo per recuperare alcuni indumenti, allorché, in un secondo momento, avrebbe affermato di avere trascorso al domicilio famigliare le due settimane seguenti l'evasione. Sarebbe inoltre poco credibile che il ricorrente, se effettivamente ricercato dagli agenti della "Agence Nationale de Renseignements" (ANR), sarebbe fuggito dal Paese con il proprio passaporto originale superando i controlli all'aeroporto di N'Djili (RDC). Non sarebbe inoltre giustificabile che l'insorgente non conosca il cognome di colui che avrebbe organizzato e finanziato la propria fuga dal Paese di origine. Per quanto attiene alle asserite attività svolte per conto del MLC in Russia, sarebbe inverosimile che il ricorrente, semplice studente privo di conoscenze militari, avrebbe ottenuto l'incarico di trattare materiale bellico. Tali attività non sarebbero d'altronde corroborate da alcun elemento di prova rilevante, ritenuto che i documenti presentati attesterebbero unicamente che il ricorrente ha vissuto e studiato in Russia, ma non le attività politiche svolte in questo Paese. Gli articoli di giornale, invece, non sarebbero attinenti alla situazione personale dell'insorgente. L'UFM ha infine giudicato come esigibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso la RDC, ritenuto che l'attuale situazione in tale Paese non esporrebbe il ricorrente, in caso di ritorno in patria, ad una situazione di pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) anche in ragione del fatto che lo stesso avrebbe vissuto a Kinshasa (RDC) dalla nascita sino al 2005 e che, la sua giovane età e formazione scolastica, dovrebbero garantirgli un reinserimento sociale privo di ostacoli. 4.2 Nel gravame il ricorrente contesta la decisione dell'UFM sostenendo che avrebbe reso delle dichiarazioni esaustive e fedeli a quanto realmente subito in Patria. Per quanto concerne le contestazioni mossegli dall'autorità inferiore, l'insorgente afferma che non sarebbe stato un esponente conosciuto all'interno del MLC ma un "pesce piccolo". Per quanto concerne le circostanze dell'espatrio, le giustifica con il fatto che sarebbe riuscito a superare indenne i controlli dell'aeroporto grazie all'aiuto di un alto funzionario dell'ambasciata russa di Kinshasa e, oltretutto, all'aeroporto di N'Djili non vi sarebbero controlli di sicurezza di un livello comparabile a quello degli aeroporti europei. Oltretutto il personale sarebbe facilmente corruttibile. Il ricorrente afferma inoltre che l'UFM avrebbe il dovere di svolgere ulteriori accertamenti per verificare la propria effettiva qualità di rifugiato. Contrariamente a quanto affermato dall'autorità inferiore, l'insorgente ritiene che l'esecuzione del proprio allontanamento nella RDC sarebbe illecita e non ragionevolmente esigibile a causa dell'instabilità politica e socio-economica del Paese. D'altronde, il fatto che JPB sia attualmente in prigione all'Aja, dimostrerebbe che lo stesso ricorrente in Patria sarebbe esposto ad un pericolo concreto. 5. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in contraddittorie ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. L'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza per i motivi che seguono. Infatti, il racconto del ricorrente in merito alle attività che avrebbe svolto in Patria a favore del MLC e per le quali sarebbe stato perseguitato nel Paese di origine, è privo del benché minimo particolare e si limitaa dichiarazioni generiche e stereotipate malgrado le richieste di dettagli in merito. A titolo esemplificativo, malgrado il ricorrente abbia dichiarato di essere uno dei quattro leader del Movimento MLC presso l'Università congolese, non ha saputo indicare quanti fossero all'incirca i sostenitori del MLC presso l'Ateneo (cfr. A11, F22, pag. 4). In merito alle persecuzione che avrebbe subito in Patria, l'insorgente ha dapprima sostenuto di essere stato arrestato per avere organizzato e preso parte a manifestazioni pubbliche del MLC (cfr. A1, pag. 6), chiamato a fornire maggiori dettagli, ha aggiunto di essere stato arrestato allorquando avrebbe aiutato JPB nel tentativo di fuggire dal Paese (cfr. A11, F56, pag. 8), tuttavia esso non ha saputo specificare, nemmeno in maniera indicativa, quante persone avrebbe preso parte a questa azione (cfr. A11, F57-58, pag. 8). Oltretutto, l'asserito tentativo di fuga di JPB non collima con la storia del Paese all'epoca della circostanza descritta. Infatti, in quel periodo JPB era Vice Presidente del Governo di transizione, carica che ha mantenuto sino alle elezioni del 2006, e pertanto non aveva alcun motivo di fuggire dal Paese. È inoltre poco credibile che un soldato al servizio del Governo avrebbe corso il rischio di aiutare il ricorrente ad evadere dalla prigione per il solo fatto di essere originario della stessa tribù del ricorrente, fatto del quale, oltretutto, l'insorgente non ha reso ulteriori dettagli (cfr. A11, F28, pag. 5; F52, pag. 7; F61, pag. 9). Il ricorrente si è inoltre contraddetto in merito agli avvenimenti accaduti dopo l'asserita evasione, segnatamente, esso ha dapprima sostenuto di non essere tornato presso la sua abitazione (cfr. A11, F29, pag. 5), in seguito ha invece sostenuto di essere passato velocemente presso la sua abitazione per prendere i suoi vestiti (cfr. A11, F38-39, pag. 6) per poi cambiare nuovamente versione affermando di essere tornato a casa e di esservi restato per circa due settimane (cfr. A11, F66 e 68, pag. 9). Anche il racconto relativo alle attività che avrebbe svolto per conto del MLC in Russia è privo di qualsiasi elemento concreto. Difatti, l'insorgente ha dichiarato, senza apportare alcun particolare, che sarebbe stato avvicinato all'Università di B._______ da un membro del MLC in quanto avrebbe indossato una maglietta di questo movimento (cfr. verbale 2, F53, 7). In seguito, avendo delle buone conoscenze di russo, sarebbe stato incaricato di interagire con alti funzionari dell'esercito russo al fine di acquistare armamenti per conto del MLC (cfr. verbale 2, F83-86, pag. 11). Tuttavia, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, è poco credibile che uno studente, senza alcuna esperienza militare, sia stato incaricato di intrattenere relazioni con alti funzionari militari o ispezionare gli armamenti da acquistare per conto del MLC. Non da ultimo, è importante osservare che il ricorrente non ha saputo fornire alcuna prova rilevante a sostegno della propria appartenenza al MLC o delle attività svolte per conto di esso, limitandosi alle proprie generiche e stereotipate dichiarazioni. In ogni caso, è d'uopo far presente che l'eventuale appartenenza al MLC non è di per sé una circostanza tale da esporre il ricorrente ad una minaccia nel Paese di origine. Infatti, tale movimento è uno dei principali partiti a Kinshasa ed i suoi membri non sono oggetto, attualmente, di particolari misure repressive. D'altronde, molte persone nella RDC rivendicano apertamente l'appartenenza a tale partito. Pertanto si può escludere che l'eventuale appartenenza dell'insorgente al MLC possa procurargli un rischio concreto e attuale per la sua vita, la sua libertà o integrità corporale. La circostanza poi che nel corso del 2011, il ricorrente, in vista del proprio matrimonio, ha ottenuto e trasmesso al Servizio dello Stato civile e delle naturalizzazioni del Cantone Friburgo, una serie di documenti ottenuti dalle Autorità congolesi (cfr. A25/12 e A9/1), tra cui, tra l'altro, anche il proprio passaporto congolese rilasciato il (...), depone a favore di un'assenza di timore fondato di essere perseguitato in Congo. Del resto, richiesto di esprimersi su tale circostanza, il ricorrente non ha fornito alla scrivente autorità alcuna spiegazione. Difatti, giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi e l'art. 1 C cifr. 1 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), lo statuto di rifugiato è revocato se l'interessato ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza, ritenuto che la protezione internazionale non deve essere mantenuta laddove non è più necessaria o non si giustifica più. Tale è il caso, ad esempio, qualora l'interessato intrattiene relazioni con le Autorità del proprio Paese, in particolare la registrazione al consolato o la richiesta di un nuovo passaporto (cfr. Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2°ed., Berna/Stoccarda 1991, pagg. 202 e segg.; GICRA 1996 Nr. 7 consid. 8-10, GICRA 1998 Nr. 29 Consid. 3a). Tali considerazioni si applicano analogamente per quanto concerne la procedura d'asilo. Di conseguenza, esercitare un atto che possa portare alla revoca dello statuto di rifugiato giusta gli articoli sopraccitati esclude il riconoscimento della qualità di rifugiato nella procedura di asilo. 6.Orbene, in considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dagli art. 3 e 7 LAsi. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7.7.1 Tramite la comunicazione del 20 febbraio 2013 del Servizio dello Stato civile e delle naturalizzazioni del Cantone Friburgo, il Tribunale è stato informato che il ricorrente beneficia ora di un permesso di dimora (permesso B) a seguito del matrimonio concluso con la Signora C._______ (cittadina svizzera) in data (...). 7.2 Allorquando un diritto di rilascio di un permesso di dimora di polizia degli stranieri sorge a conclusione della procedura di asilo, non vi è motivo di riesaminare la decisione d'allontanamento pronunciata. L'esame dell'esistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso di dimora, domanda fondata nel caso concreto sul matrimonio con una cittadina svizzera, spetta alle competenti Autorità di polizia degli stranieri. Se tali Autorità concedono il permesso di dimora al richiedente l'asilo la cui domanda è stata respinta, le decisioni dell'UFM in materia d'allontanamento e d'esecuzione dell'allontanamento divengono caduche (cfr. tra le tante Sentenze del Tribunale amministrativo federale D-3737/2006 del 27 gennaio 2010, consid. 12, pagg. 9-10 e del 18 ottobre 2009 E-6023/2008, pag. 2; GICRA 2001 nr. 21 consid. 11c). 7.3 Da quanto esposto, ne discende che in materia di pronuncia e di esecuzione dell'allontanamento (cifr. 3,4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata), il ricorso è divenuto privo di oggetto, essendo venuto a meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata (art. 48 cpv. 1 lett. c PA). 8.8.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Se le prospettive di successo e di insuccesso si equivalgono, oppure le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde, la conclusione non può dirsi priva di probabilità di successo. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 133 III 614 consid. 5; sentenza del Tribunale federale 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1). 8.2 Nella fattispecie, viste le allegazioni ricorsuali sprovviste di esito favorevole già al momento dell'inoltro del gravame - le quali hanno condotto all'esito negativo della presente procedura -, le condizioni di cui all'art. 65 cpv. 1 PA non sono adempiute, di modo che la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta. 8.3 Essendo il ricorrente soccombente per quanto concerne la questione relativa alla qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo, le spese processuali devono essere poste a suo carico. Per il resto, se la procedura è divenuta priva di oggetto senza che ciò sia imputabile al comportamento delle parti, le spese processuali sono fissate sulla base dello stato dei fatti prima dell'avvenimento della circostanza che ha reso priva di oggetto la procedura (cfr. art. 5 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nel caso di specie, per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento, il ricorso è divenuto privo di oggetto senza che ciò sia imputabile al comportamento del ricorrente. Tuttavia, il ricorso, su tale punto, non aveva possibilità di successo. Infatti, in considerazione degli elementi di inverosimiglianza già esposti in dettaglio al considerando 5 della presente sentenza, niente permette di pensare che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente avrebbe ostato gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera (art. 83 cpv. 3 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Allo stesso modo, la situazione personale dell'insorgente, permette di concludere che l'allontanamento verso il Paese di origine sarebbe stato ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. 8.4 Visto quanto sopra, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA, nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 {[TS-TAF, RS 173.320.2]). 9.Analogamente a quanto sopra, per determinare se vi è ragione di accordare all'insorgente delle indennità ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA in ragione dell'esito della decisione in materia di allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento a seguito dell'ottenimento del permesso di soggiorno in Svizzera (cfr. consid. 8 della presente sentenza), occorre valutare quale sarebbe stato l'esito probabile del ricorso prima dell'ottenimento del permesso che ha reso privo d'oggetto la vertenza su tali aspetti (cfr. art. 5 e 15 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X, Basilea 2008, pt. 4.71 a 4.73, pag. 217). Nel caso di specie, per i motivi già espressi nel

Dispositiv
  1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Non si attribuiscono ripetibili.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-977/2011 Sentenza del 14 marzo 2013 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Walter Lang, cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...), Congo (Kinshasa), patrocinato dal Signor Nkele-Siku N., SoCH-ACA, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'11 gennaio 2011 / N [...]. Fatti: A. Il richiedente, proveniente dalla Repubblica democratica del Congo (RDC) e di etnia baluba, ha depositato una domanda di asilo in Svizzera in data 13 agosto 2008. Nel corso delle audizioni a cui è stato sottoposto, l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, (cfr. verbale di audizione del 22 agosto 2008 [di seguito: verbale 1] e verbale del 5 settembre 2008 [di seguito: verbale 2) di essere nato e cresciuto a Kinshasa (RDC) dove vi avrebbe vissuto sino alla fine di agosto del 2005 prima di trasferirsi in Russia, nella città di B._______. In tale città avrebbe frequentato la locale Università sino al 10 agosto 2008. In merito ai motivi di asilo, egli ha dichiarato di essere un membro attivo del "Mouvement de libération congolais" (MLC) e di essere perseguitato dalle Autorità locali in ragione della sua militanza in tale partito politico. In particolare, sarebbe stato arrestato nel 2004 ed imprigionato presso il "Palais de marbre" in quanto avrebbe cercato di aiutare il Leader politico del MLC Jean-Pierre Bemba (di seguito: JPB) a fuggire dal Paese. Nel febbraio del 2005, con la complicità di un soldato della sua stessa etnia, sarebbe evaso dal Palais de marbre. Temendo per la propria vita, con l'aiuto di un funzionario dell'Ambasciata russa di Kinshasa, avrebbe lasciato la RDC giungendo in Russia. In tale Paese avrebbe conosciuto altri militanti del MLC e continuato la propria attività in seno a tale movimento. In particolare, si sarebbe occupato di documentare, per conto del MLC, materiale bellico russo da acquistare ed inviare nella RDC. Avrebbe infine lasciato la Russia in quanto, da un lato, sarebbe stato ricercato da agenti congolesi del Kabila in servizio presso l'Ambasciata congolese di Mosca, dall'altro lato, avrebbe avuto timore del forte razzismo, in particolare nei confronti degli africani, in Russia. A sostegno della propria domanda di asilo, il richiedente ha presentato: la carta studenti e la pagella scolastica dell'Università di B._______ (Russia) datate entrambe il 9 settembre 2009 (doc. 1 e 2), tre fotografie nel quale è raffigurato come figurante in un parco divertimenti (doc. 3), due articoli tratti dal sito internet "africatime.com", rispettivamente del 5 agosto 2008 (doc. 4) e 7 agosto 2008 (doc. 5) e un ulteriore articolo tratto dal sito internet congoindependant.com del 14 agosto 2008 (doc. 6). B. Con decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) dell'11 gennaio 2011, tale Ufficio ha respinto la succitata domanda di asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera dell'interessato, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso la RDC, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 9 febbraio 2011, il ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la succitata decisione dell'autorità inferiore, postulando, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo nonché, subordinatamente, il rinvio degli atti all'autorità inferiore affinché regolarizzi il suo soggiorno in Svizzera in virtù dell'art. 18 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. D. Con scritto del 14 febbraio 2011, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente ha soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura in oggetto in virtù dell'art. 42 LAsi. E. Con scritto del 29 settembre 2011, il Servizio dello Stato civile e delle naturalizzazioni del Canton Friburgo ha trasmesso all'UFM il passaporto congolese originale del ricorrente emesso in data (...). F. Con scritto del 15 novembre 2011, il Tribunale ha trasmesso copia del gravame all'UFM, invitandolo nel contempo ad inoltrare un'eventuale risposta allo stesso. G. Con risposta del 23 novembre 2011, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame. H.Con decisione incidentale del 16 gennaio 2013, il Tribunale ha invitato il ricorrente a fornire informazioni in merito all'ottenimento del passaporto congolese e alla propria situazione personale e famigliare. I.Non ottenendo alcuna risposta dall'insorgente, in data 20 febbraio 2013, il Tribunale ha preso contatto con il Servizio dello stato civile delle naturalizzazioni del Cantone Friburgo, il quale ha trasmesso in copia a questa Autorità:

- il certificato di matrimonio di data (...) tra l'insorgente e la Signora C._______ (cittadina svizzera);

- l'atto di nascita del figlio dei coniugi nato il (...);

- il permesso B a beneficio del ricorrente. L.Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 3.3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 3.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.2 e 2.3 pag. 826; DTAF 2010/41 consid. 5.2, pagg. 574 e segg.). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2; GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1). 4.4.1 Nella decisione in oggetto, l'UFM ha ritenuto le dichiarazioni dell'insorgente inverosimili per i motivi seguenti. In primis, il racconto relativo all'arresto avvenuto nel 2004 sarebbe vago ed in contrasto con le informazioni a disposizione dell'autorità di prime cure relative alla situazione politica vigente in RDC al momento del fatto descritto. Infatti, durante quel periodo, JPB, allora Vice-Presidente del Paese, avrebbe collaborato in seno al Governo di transizione con l'allora Presidente Joseph Kabila, ed i membri del MLC non sarebbero stati soggetti a persecuzioni. Oltretutto non risulterebbe che, nel dicembre del 2004, JPB abbia tentato di fuggire dal Paese. Il ricorrente avrebbe inoltre reso versioni contraddittorie in merito ai fatti accaduti dopo l'asserita evasione. In particolare, avrebbe dapprima dichiarato di essere passato presso la sua famiglia solo per recuperare alcuni indumenti, allorché, in un secondo momento, avrebbe affermato di avere trascorso al domicilio famigliare le due settimane seguenti l'evasione. Sarebbe inoltre poco credibile che il ricorrente, se effettivamente ricercato dagli agenti della "Agence Nationale de Renseignements" (ANR), sarebbe fuggito dal Paese con il proprio passaporto originale superando i controlli all'aeroporto di N'Djili (RDC). Non sarebbe inoltre giustificabile che l'insorgente non conosca il cognome di colui che avrebbe organizzato e finanziato la propria fuga dal Paese di origine. Per quanto attiene alle asserite attività svolte per conto del MLC in Russia, sarebbe inverosimile che il ricorrente, semplice studente privo di conoscenze militari, avrebbe ottenuto l'incarico di trattare materiale bellico. Tali attività non sarebbero d'altronde corroborate da alcun elemento di prova rilevante, ritenuto che i documenti presentati attesterebbero unicamente che il ricorrente ha vissuto e studiato in Russia, ma non le attività politiche svolte in questo Paese. Gli articoli di giornale, invece, non sarebbero attinenti alla situazione personale dell'insorgente. L'UFM ha infine giudicato come esigibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso la RDC, ritenuto che l'attuale situazione in tale Paese non esporrebbe il ricorrente, in caso di ritorno in patria, ad una situazione di pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) anche in ragione del fatto che lo stesso avrebbe vissuto a Kinshasa (RDC) dalla nascita sino al 2005 e che, la sua giovane età e formazione scolastica, dovrebbero garantirgli un reinserimento sociale privo di ostacoli. 4.2 Nel gravame il ricorrente contesta la decisione dell'UFM sostenendo che avrebbe reso delle dichiarazioni esaustive e fedeli a quanto realmente subito in Patria. Per quanto concerne le contestazioni mossegli dall'autorità inferiore, l'insorgente afferma che non sarebbe stato un esponente conosciuto all'interno del MLC ma un "pesce piccolo". Per quanto concerne le circostanze dell'espatrio, le giustifica con il fatto che sarebbe riuscito a superare indenne i controlli dell'aeroporto grazie all'aiuto di un alto funzionario dell'ambasciata russa di Kinshasa e, oltretutto, all'aeroporto di N'Djili non vi sarebbero controlli di sicurezza di un livello comparabile a quello degli aeroporti europei. Oltretutto il personale sarebbe facilmente corruttibile. Il ricorrente afferma inoltre che l'UFM avrebbe il dovere di svolgere ulteriori accertamenti per verificare la propria effettiva qualità di rifugiato. Contrariamente a quanto affermato dall'autorità inferiore, l'insorgente ritiene che l'esecuzione del proprio allontanamento nella RDC sarebbe illecita e non ragionevolmente esigibile a causa dell'instabilità politica e socio-economica del Paese. D'altronde, il fatto che JPB sia attualmente in prigione all'Aja, dimostrerebbe che lo stesso ricorrente in Patria sarebbe esposto ad un pericolo concreto. 5. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in contraddittorie ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. L'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza per i motivi che seguono. Infatti, il racconto del ricorrente in merito alle attività che avrebbe svolto in Patria a favore del MLC e per le quali sarebbe stato perseguitato nel Paese di origine, è privo del benché minimo particolare e si limitaa dichiarazioni generiche e stereotipate malgrado le richieste di dettagli in merito. A titolo esemplificativo, malgrado il ricorrente abbia dichiarato di essere uno dei quattro leader del Movimento MLC presso l'Università congolese, non ha saputo indicare quanti fossero all'incirca i sostenitori del MLC presso l'Ateneo (cfr. A11, F22, pag. 4). In merito alle persecuzione che avrebbe subito in Patria, l'insorgente ha dapprima sostenuto di essere stato arrestato per avere organizzato e preso parte a manifestazioni pubbliche del MLC (cfr. A1, pag. 6), chiamato a fornire maggiori dettagli, ha aggiunto di essere stato arrestato allorquando avrebbe aiutato JPB nel tentativo di fuggire dal Paese (cfr. A11, F56, pag. 8), tuttavia esso non ha saputo specificare, nemmeno in maniera indicativa, quante persone avrebbe preso parte a questa azione (cfr. A11, F57-58, pag. 8). Oltretutto, l'asserito tentativo di fuga di JPB non collima con la storia del Paese all'epoca della circostanza descritta. Infatti, in quel periodo JPB era Vice Presidente del Governo di transizione, carica che ha mantenuto sino alle elezioni del 2006, e pertanto non aveva alcun motivo di fuggire dal Paese. È inoltre poco credibile che un soldato al servizio del Governo avrebbe corso il rischio di aiutare il ricorrente ad evadere dalla prigione per il solo fatto di essere originario della stessa tribù del ricorrente, fatto del quale, oltretutto, l'insorgente non ha reso ulteriori dettagli (cfr. A11, F28, pag. 5; F52, pag. 7; F61, pag. 9). Il ricorrente si è inoltre contraddetto in merito agli avvenimenti accaduti dopo l'asserita evasione, segnatamente, esso ha dapprima sostenuto di non essere tornato presso la sua abitazione (cfr. A11, F29, pag. 5), in seguito ha invece sostenuto di essere passato velocemente presso la sua abitazione per prendere i suoi vestiti (cfr. A11, F38-39, pag. 6) per poi cambiare nuovamente versione affermando di essere tornato a casa e di esservi restato per circa due settimane (cfr. A11, F66 e 68, pag. 9). Anche il racconto relativo alle attività che avrebbe svolto per conto del MLC in Russia è privo di qualsiasi elemento concreto. Difatti, l'insorgente ha dichiarato, senza apportare alcun particolare, che sarebbe stato avvicinato all'Università di B._______ da un membro del MLC in quanto avrebbe indossato una maglietta di questo movimento (cfr. verbale 2, F53, 7). In seguito, avendo delle buone conoscenze di russo, sarebbe stato incaricato di interagire con alti funzionari dell'esercito russo al fine di acquistare armamenti per conto del MLC (cfr. verbale 2, F83-86, pag. 11). Tuttavia, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, è poco credibile che uno studente, senza alcuna esperienza militare, sia stato incaricato di intrattenere relazioni con alti funzionari militari o ispezionare gli armamenti da acquistare per conto del MLC. Non da ultimo, è importante osservare che il ricorrente non ha saputo fornire alcuna prova rilevante a sostegno della propria appartenenza al MLC o delle attività svolte per conto di esso, limitandosi alle proprie generiche e stereotipate dichiarazioni. In ogni caso, è d'uopo far presente che l'eventuale appartenenza al MLC non è di per sé una circostanza tale da esporre il ricorrente ad una minaccia nel Paese di origine. Infatti, tale movimento è uno dei principali partiti a Kinshasa ed i suoi membri non sono oggetto, attualmente, di particolari misure repressive. D'altronde, molte persone nella RDC rivendicano apertamente l'appartenenza a tale partito. Pertanto si può escludere che l'eventuale appartenenza dell'insorgente al MLC possa procurargli un rischio concreto e attuale per la sua vita, la sua libertà o integrità corporale. La circostanza poi che nel corso del 2011, il ricorrente, in vista del proprio matrimonio, ha ottenuto e trasmesso al Servizio dello Stato civile e delle naturalizzazioni del Cantone Friburgo, una serie di documenti ottenuti dalle Autorità congolesi (cfr. A25/12 e A9/1), tra cui, tra l'altro, anche il proprio passaporto congolese rilasciato il (...), depone a favore di un'assenza di timore fondato di essere perseguitato in Congo. Del resto, richiesto di esprimersi su tale circostanza, il ricorrente non ha fornito alla scrivente autorità alcuna spiegazione. Difatti, giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi e l'art. 1 C cifr. 1 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), lo statuto di rifugiato è revocato se l'interessato ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza, ritenuto che la protezione internazionale non deve essere mantenuta laddove non è più necessaria o non si giustifica più. Tale è il caso, ad esempio, qualora l'interessato intrattiene relazioni con le Autorità del proprio Paese, in particolare la registrazione al consolato o la richiesta di un nuovo passaporto (cfr. Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2°ed., Berna/Stoccarda 1991, pagg. 202 e segg.; GICRA 1996 Nr. 7 consid. 8-10, GICRA 1998 Nr. 29 Consid. 3a). Tali considerazioni si applicano analogamente per quanto concerne la procedura d'asilo. Di conseguenza, esercitare un atto che possa portare alla revoca dello statuto di rifugiato giusta gli articoli sopraccitati esclude il riconoscimento della qualità di rifugiato nella procedura di asilo. 6.Orbene, in considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dagli art. 3 e 7 LAsi. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7.7.1 Tramite la comunicazione del 20 febbraio 2013 del Servizio dello Stato civile e delle naturalizzazioni del Cantone Friburgo, il Tribunale è stato informato che il ricorrente beneficia ora di un permesso di dimora (permesso B) a seguito del matrimonio concluso con la Signora C._______ (cittadina svizzera) in data (...). 7.2 Allorquando un diritto di rilascio di un permesso di dimora di polizia degli stranieri sorge a conclusione della procedura di asilo, non vi è motivo di riesaminare la decisione d'allontanamento pronunciata. L'esame dell'esistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso di dimora, domanda fondata nel caso concreto sul matrimonio con una cittadina svizzera, spetta alle competenti Autorità di polizia degli stranieri. Se tali Autorità concedono il permesso di dimora al richiedente l'asilo la cui domanda è stata respinta, le decisioni dell'UFM in materia d'allontanamento e d'esecuzione dell'allontanamento divengono caduche (cfr. tra le tante Sentenze del Tribunale amministrativo federale D-3737/2006 del 27 gennaio 2010, consid. 12, pagg. 9-10 e del 18 ottobre 2009 E-6023/2008, pag. 2; GICRA 2001 nr. 21 consid. 11c). 7.3 Da quanto esposto, ne discende che in materia di pronuncia e di esecuzione dell'allontanamento (cifr. 3,4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata), il ricorso è divenuto privo di oggetto, essendo venuto a meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata (art. 48 cpv. 1 lett. c PA). 8.8.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Se le prospettive di successo e di insuccesso si equivalgono, oppure le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde, la conclusione non può dirsi priva di probabilità di successo. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 133 III 614 consid. 5; sentenza del Tribunale federale 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1). 8.2 Nella fattispecie, viste le allegazioni ricorsuali sprovviste di esito favorevole già al momento dell'inoltro del gravame - le quali hanno condotto all'esito negativo della presente procedura -, le condizioni di cui all'art. 65 cpv. 1 PA non sono adempiute, di modo che la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta. 8.3 Essendo il ricorrente soccombente per quanto concerne la questione relativa alla qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo, le spese processuali devono essere poste a suo carico. Per il resto, se la procedura è divenuta priva di oggetto senza che ciò sia imputabile al comportamento delle parti, le spese processuali sono fissate sulla base dello stato dei fatti prima dell'avvenimento della circostanza che ha reso priva di oggetto la procedura (cfr. art. 5 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nel caso di specie, per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento, il ricorso è divenuto privo di oggetto senza che ciò sia imputabile al comportamento del ricorrente. Tuttavia, il ricorso, su tale punto, non aveva possibilità di successo. Infatti, in considerazione degli elementi di inverosimiglianza già esposti in dettaglio al considerando 5 della presente sentenza, niente permette di pensare che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente avrebbe ostato gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera (art. 83 cpv. 3 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Allo stesso modo, la situazione personale dell'insorgente, permette di concludere che l'allontanamento verso il Paese di origine sarebbe stato ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. 8.4 Visto quanto sopra, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA, nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 {[TS-TAF, RS 173.320.2]). 9.Analogamente a quanto sopra, per determinare se vi è ragione di accordare all'insorgente delle indennità ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA in ragione dell'esito della decisione in materia di allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento a seguito dell'ottenimento del permesso di soggiorno in Svizzera (cfr. consid. 8 della presente sentenza), occorre valutare quale sarebbe stato l'esito probabile del ricorso prima dell'ottenimento del permesso che ha reso privo d'oggetto la vertenza su tali aspetti (cfr. art. 5 e 15 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X, Basilea 2008, pt. 4.71 a 4.73, pag. 217). Nel caso di specie, per i motivi già espressi nel considerando che precede, non si giustifica l'accordo di indennità a titolo ti ripetibili. 10.La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Non si attribuiscono ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione: