Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. Il richiedente è espatriato il (...) ed è giunto in Svizzera il 20 settembre 2010, transitando da Dubai e Italia. Il giorno medesimo ha depositato la sua domanda d'asilo. In occasione dell'audizione sulle generalità del 6 ottobre 2010 e dell'audizione del 25 novembre 2010, l'interessato si è espresso sui suoi motivi di asilo, per i quali si rimanda agli atti. B. Con decisione del 26 aprile 2013, notificata al richiedente il 27 aprile 2013 (cfr. atto A 14/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Con ricorso del 27 maggio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 28 maggio 2013), il richiedente è insorto contro la decisione dell'UFM dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della stessa nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, con protesta di spese e ripetibili. A sostegno del gravame ha allegato uno scritto del signor B._______, "Tamil Eelam Liberation Organizaion (TELO)", datato del (...) 2013, con la relativa traduzione in italiano. D. In data (...) è stato celebrato il matrimonio tra il richiedente e la signora C._______, cittadina svizzera.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
E. 3 I ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
E. 4.1 Con comunicazione del (...), il Servizio circondariale dello stato civile di (...) ha informato l'UFM dell'avvenuto matrimonio tra l'interessato e la signora C._______ (cittadina svizzera).
E. 4.2 Allorquando un diritto di rilascio di un permesso di dimora di polizia degli stranieri sorge a conclusione della procedura di asilo, non vi è motivo di riesaminare la decisione d'allontanamento pronunciata. L'esame dell'esistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso di dimora, domanda fondata nel caso concreto sul matrimonio con una cittadina svizzera, spetta alle competenti autorità di polizia degli stranieri. Se tali autorità concedono il permesso di dimora al richiedente l'asilo la cui domanda è stata respinta, le decisioni dell'UFM in materia d'allontanamento e d'esecuzione dell'allontanamento divengono caduche (cfr. tra le altre Sentenze del Tribunale amministrativo federale D-3737/2006 del 27 gennaio 2010, consid. 12, pagg. 9-10 e del 18 ottobre 2009 E-6023/2008, pag. 2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2001 n. 21 consid. 11c).
E. 4.3 Dallo stato attuale degli atti risulta che l'interessato si stia adoperando per l'ottenimento di un permesso di dimora a seguito della conclusione del matrimonio in data (...), il cui rilascio farebbe venire a meno l'interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione dei punti 3-5 del dispositivo della decisione impugnata concernenti la pronuncia e l'esecuzione dell'allontanamento (art. 48 cpv. 1 lett. c PA).
E. 5.1 Con recente provvedimento, l'UFM ha deciso di rinunciare in maniera sistematica alla fissazione di termini di partenza nelle procedure concernenti cittadini srilankesi di etnia tamil nonché di annullare quelli già fissati. In concreto, l'Ufficio procede quindi al riesame di tutti i procedimenti, compresi quelli conclusisi con una decisione esecutiva, indipendentemente dalle concrete circostanze del caso di specie. Tale pratica è stata adottata a seguito della venuta alla luce di due casi di cittadini srilankesi di etnia tamil, la cui procedura d'asilo in Svizzera ha avuto esito negativo, i quali sono stati posti in detenzione dalle autorità del loro Paese dopo essere stati allontanati verso lo Sri Lanka (cfr. Comunicato dell'UFM del 4 settembre 2013 "L'Ufficio federale della migrazione ha temporaneamente sospeso i rimpatri in Sri Lanka"). Di conseguenza, l'UFM ha deciso di fare chiarezza sui due casi in questione nonché su un eventuale cambiamento della situazione in generale nel Paese, in particolare per quanto riguarda le persone rimpatriate. L'autorità inferiore ha dato incarico all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) di sottoporre a un controllo di qualità i casi delle due persone arrestate, dopodiché lo stesso ACNUR esaminerà i dossier dei richiedenti l'asilo srilankesi oggetto di una decisione negativa passata in giudicato e che pertanto avrebbero dovuto essere rimpatriati (cfr. Comunicato dell'UFM del 3 ottobre 2013 "Lo Sri Lanka rivela i motivi dell'arresto di due ex richiedenti l'asilo" e Neue Zürcher Zeitung [NZZ] del 4 ottobre 2013 "UNHCR überprüft Asyldossiers - zwei zurückgeschickte Tamilen seit Wochen in Haft"). È dunque l'UFM stesso a considerare che i fatti, come ritenuti nella decisione del 26 aprile 2013, non sono, in tutta evidenza, accertati in modo completo. Di conseguenza, è indubbio che una nuova analisi della situazione nel Paese potrà influire sull'accertamento dei fatti rilevanti nel caso in esame e, quindi, sulla decisione dell'autorità in materia d'asilo o, eventualmente, circa la presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.
E. 5.2 Giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Una cassazione nonché un rinvio all'autorità inferiore sono opportuni in particolare quando ulteriori fatti devono essere accertati o quando vanno raccolti mezzi di prova supplementari. Per motivi di economia processuale, l'autorità di ricorso può, ma non deve, recuperare tali mancanze in sede ricorsuale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Nella fattispecie, i fatti sono stati accertati in modo incompleto e i chiarimenti necessari richiedono un dispendio considerevole nell'ambito dell'assunzione di prove. Di conseguenza, si giustifica una cassazione, garantendo in questo modo il doppio grado di giurisdizione.
E. 5.3 Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, il ricorso è accolto e la decisione del 26 aprile 2013 è annullata. La causa è pertanto rinviata all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e per l'emanazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi che precedono e secondo l'evolversi della situazione del richiedente quanto all'eventuale rilascio di un permesso di dimora. Visto l'esito della procedura, allo stato attuale non vi è luogo di analizzare le ulteriori allegazioni dell'interessato.
E. 6.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 6.2 Non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA).
E. 6.3 Al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Il ricorso è accolto.
- La decisione dell'UFM del 26 aprile 2013 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità di ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3002/2013 Sentenza del 9 gennaio 2014 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 aprile 2013 / N (...). Fatti: A. Il richiedente è espatriato il (...) ed è giunto in Svizzera il 20 settembre 2010, transitando da Dubai e Italia. Il giorno medesimo ha depositato la sua domanda d'asilo. In occasione dell'audizione sulle generalità del 6 ottobre 2010 e dell'audizione del 25 novembre 2010, l'interessato si è espresso sui suoi motivi di asilo, per i quali si rimanda agli atti. B. Con decisione del 26 aprile 2013, notificata al richiedente il 27 aprile 2013 (cfr. atto A 14/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Con ricorso del 27 maggio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 28 maggio 2013), il richiedente è insorto contro la decisione dell'UFM dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della stessa nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, con protesta di spese e ripetibili. A sostegno del gravame ha allegato uno scritto del signor B._______, "Tamil Eelam Liberation Organizaion (TELO)", datato del (...) 2013, con la relativa traduzione in italiano. D. In data (...) è stato celebrato il matrimonio tra il richiedente e la signora C._______, cittadina svizzera. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3. I ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi). 4. 4.1 Con comunicazione del (...), il Servizio circondariale dello stato civile di (...) ha informato l'UFM dell'avvenuto matrimonio tra l'interessato e la signora C._______ (cittadina svizzera). 4.2 Allorquando un diritto di rilascio di un permesso di dimora di polizia degli stranieri sorge a conclusione della procedura di asilo, non vi è motivo di riesaminare la decisione d'allontanamento pronunciata. L'esame dell'esistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso di dimora, domanda fondata nel caso concreto sul matrimonio con una cittadina svizzera, spetta alle competenti autorità di polizia degli stranieri. Se tali autorità concedono il permesso di dimora al richiedente l'asilo la cui domanda è stata respinta, le decisioni dell'UFM in materia d'allontanamento e d'esecuzione dell'allontanamento divengono caduche (cfr. tra le altre Sentenze del Tribunale amministrativo federale D-3737/2006 del 27 gennaio 2010, consid. 12, pagg. 9-10 e del 18 ottobre 2009 E-6023/2008, pag. 2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2001 n. 21 consid. 11c). 4.3 Dallo stato attuale degli atti risulta che l'interessato si stia adoperando per l'ottenimento di un permesso di dimora a seguito della conclusione del matrimonio in data (...), il cui rilascio farebbe venire a meno l'interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione dei punti 3-5 del dispositivo della decisione impugnata concernenti la pronuncia e l'esecuzione dell'allontanamento (art. 48 cpv. 1 lett. c PA). 5. 5.1 Con recente provvedimento, l'UFM ha deciso di rinunciare in maniera sistematica alla fissazione di termini di partenza nelle procedure concernenti cittadini srilankesi di etnia tamil nonché di annullare quelli già fissati. In concreto, l'Ufficio procede quindi al riesame di tutti i procedimenti, compresi quelli conclusisi con una decisione esecutiva, indipendentemente dalle concrete circostanze del caso di specie. Tale pratica è stata adottata a seguito della venuta alla luce di due casi di cittadini srilankesi di etnia tamil, la cui procedura d'asilo in Svizzera ha avuto esito negativo, i quali sono stati posti in detenzione dalle autorità del loro Paese dopo essere stati allontanati verso lo Sri Lanka (cfr. Comunicato dell'UFM del 4 settembre 2013 "L'Ufficio federale della migrazione ha temporaneamente sospeso i rimpatri in Sri Lanka"). Di conseguenza, l'UFM ha deciso di fare chiarezza sui due casi in questione nonché su un eventuale cambiamento della situazione in generale nel Paese, in particolare per quanto riguarda le persone rimpatriate. L'autorità inferiore ha dato incarico all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) di sottoporre a un controllo di qualità i casi delle due persone arrestate, dopodiché lo stesso ACNUR esaminerà i dossier dei richiedenti l'asilo srilankesi oggetto di una decisione negativa passata in giudicato e che pertanto avrebbero dovuto essere rimpatriati (cfr. Comunicato dell'UFM del 3 ottobre 2013 "Lo Sri Lanka rivela i motivi dell'arresto di due ex richiedenti l'asilo" e Neue Zürcher Zeitung [NZZ] del 4 ottobre 2013 "UNHCR überprüft Asyldossiers - zwei zurückgeschickte Tamilen seit Wochen in Haft"). È dunque l'UFM stesso a considerare che i fatti, come ritenuti nella decisione del 26 aprile 2013, non sono, in tutta evidenza, accertati in modo completo. Di conseguenza, è indubbio che una nuova analisi della situazione nel Paese potrà influire sull'accertamento dei fatti rilevanti nel caso in esame e, quindi, sulla decisione dell'autorità in materia d'asilo o, eventualmente, circa la presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 5.2 Giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Una cassazione nonché un rinvio all'autorità inferiore sono opportuni in particolare quando ulteriori fatti devono essere accertati o quando vanno raccolti mezzi di prova supplementari. Per motivi di economia processuale, l'autorità di ricorso può, ma non deve, recuperare tali mancanze in sede ricorsuale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Nella fattispecie, i fatti sono stati accertati in modo incompleto e i chiarimenti necessari richiedono un dispendio considerevole nell'ambito dell'assunzione di prove. Di conseguenza, si giustifica una cassazione, garantendo in questo modo il doppio grado di giurisdizione. 5.3 Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, il ricorso è accolto e la decisione del 26 aprile 2013 è annullata. La causa è pertanto rinviata all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e per l'emanazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi che precedono e secondo l'evolversi della situazione del richiedente quanto all'eventuale rilascio di un permesso di dimora. Visto l'esito della procedura, allo stato attuale non vi è luogo di analizzare le ulteriori allegazioni dell'interessato. 6. 6.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 6.2 Non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA). 6.3 Al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. La decisione dell'UFM del 26 aprile 2013 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità di ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione: