opencaselaw.ch

D-3710/2021

D-3710/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-08-27 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3710/2021 Sentenza del 27 agosto 2021 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), con la figlia B._______, nata il (...), Somalia, entrambe patrocinate dal Dr. iur. Filippo Contarini, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Malta]) ed allontanamento; decisione della SEM dell'11 agosto 2021 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato con la figlia B._______ in Svizzera il 14 luglio 2021, i riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», dai quali risulta che l'interessata aveva già depositato una domanda d'asilo in Germania, Belgio, Svezia e a Malta (cfr. atto SEM [...]-12/1), i verbali di rilevamento dei dati personali del 20 luglio 2021 (cfr. atto SEM 17/11) e del colloquio personale del 23 luglio 2021 conformemente all'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III; cfr. atto SEM 22/5), la richiesta di ripresa in carico delle interessate che la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha presentato alle competenti autorità tedesche il 23 luglio 2021 (cfr. atto SEM 24/5), il rifiuto del 28 luglio 2021 da parte delle suddette autorità di riprendere in carico le richiedenti in quanto le stesse beneficerebbero della protezione sussidiaria a Malta (cfr. atti SEM 30/2 e 31/2), lo scritto del 28 luglio 2021, per mezzo del quale la SEM ha invitato le richiedenti ad esprimersi circa l'eventuale applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed il relativo rinvio verso Malta (cfr. atto SEM 33/1), la richiesta di riammissione presentata dalla SEM alle competenti autorità maltesi il 29 luglio 2021 conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. atto SEM 34/1), l'accoglimento della richiesta di riammissione da parte delle autorità maltesi il 3 agosto 2021 (cfr. atto SEM 37/1), la richiesta di ulteriori informazioni del 3 agosto 2021 in merito allo statuto di cui disporrebbero le richiedenti a Malta (cfr. atto SEM 39/2) e la risposta delle autorità maltesi del medesimo giorno (cfr. atto SEM 43/2), lo scritto del 3 agosto 2021 per mezzo del quale le interessate hanno fatto uso del loro diritto di essere sentite in merito all'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed al loro trasferimento a Malta (cfr. atto SEM 40/3), la documentazione medica inerente in particolare i problemi all'orecchio della richiedente (timpano perforato) ed i problemi dello sviluppo del linguaggio della figlia (cfr. atti SEM 29/1, 46/1, 47/2, 48/2, 54/2, 56/2), la bozza di decisione della Segreteria di Stato del 9 agosto 2021 (cfr. atto SEM 49/10), il parere dell'11 agosto 2021 delle interessate in merito alla bozza di decisione (cfr. atto SEM 50/3), la decisione dell'11 agosto 2021, notificata alle interessate in data 12 agosto 2021 (cfr. atto SEM 52/1), tramite la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera verso Malta, ritenendo l'esecuzione della misura lecita, esigibile e possibile, il ricorso del 19 agosto 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 20 agosto 2021) contro la summenzionata decisione, mediante il quale le insorgenti hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti all'autorità inferiore per complemento istruttorio; altresì hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese, i certificati medici del 4 agosto 2021 inerente la figlia e dell'11 agosto 2021 inerente l'insorgente, allegati in sede ricorsuale, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che nell'ambito del colloquio Dublino e del diritto di essere sentito, le interessate hanno dichiarato di non voler fare ritorno a Malta per timore che il padre di B._______ potesse venire e portare via la bambina; che inoltre, a Malta la figlia non avrebbe ricevuto le cure mediche necessarie, rispettivamente le autorità avrebbero detto loro che avrebbero dovuto pagare le visite mediche; che altresì, in tale Paese esse sarebbero sole, senza una cerchia di amici, senza lavoro e senza futuro; che la figlia non avrebbe potuto andare a scuola e non avrebbero avuto un permesso di soggiorno illimitato; che le autorità avrebbero loro comunicato che un rinnovo del permesso di soggiorno non avrebbe potuto avvenire se esse avrebbero nuovamente lasciato il Paese; che al ritorno dalla Germania esse avrebbero vissuto per strada per 20 giorni; che la giurisprudenza recente ed altri rapporti hanno rilevato che il sistema a Malta sarebbe sovraccarico; che inoltre, le richiedenti hanno aggiunto che la loro situazione medica non sarebbe ancora sufficientemente chiara e la SEM dovrebbe ottenere delle garanzie per assicurare un alloggio adeguato e il sostegno all'interessata ed alla figlia, in qualità di persone vulnerabili; che infine, andrebbe pure tenuto conto dell'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (Conv. diritti fanciullo, RS 0.107; cfr. atti SEM 22/5 e 40/3), che, nella decisione impugnata, la SEM ha constatato che il Consiglio federale ha designato Malta come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che le autorità maltesi si sarebbero dichiarate disposte a riaccettare le interessate sul loro territorio; che di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, che circa l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha indicato che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile; che le difficili condizioni di vita a Malta non sarebbero sufficienti per dimostrare che il trasferimento in tale Paese costituirebbe una violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18 dicembre 2000; di seguito: CartaUE) o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che invero, Malta sarebbe vincolata alla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recanti norme sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale (direttiva qualifiche), su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta; che segnatamente gli art. 26, 27, 29, 30 e 32 di questa direttiva autorizzerebbero i beneficiari di protezione sussidiaria ad avere accesso ad un'attività retribuita o non, e garantirebbero l'accesso al sistema di istruzione generale o professionale per bambini e per adulti, alla protezione sociale, al sistema sanitario e all'alloggio, che per ciò concerne il permesso di soggiorno a Malta, le autorità maltesi avrebbero confermato che esse avrebbero un permesso finché la protezione sussidiaria non dovesse essere revocata per un miglioramento della situazione generale nel paese d'origine; che l'interesse superiore di B._______ sarebbe chiaramente quello di rimanere con la madre, che inoltre, Malta sarebbe uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante e disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata; che quindi la richiedente in caso di problemi con il padre della bambina potrebbe rivolgersi alle autorità, che in seguito, per ciò che riguarda lo stato di salute delle richiedenti, la SEM ha da una parte ritenuto completa l'istruzione; che i certificati medici fornirebbero un quadro chiaro e consolidato delle condizioni di salute; che si potrebbe altresì escludere che lo stato di salute peggiorerebbe in caso di ritorno a Malta; che tale Paese disporrebbe infatti di un'infrastruttura medica sufficiente; che per quanto concerne la presenza della sorella della ricorrente in Svizzera, la relazione con la stessa non sarebbe tutelata dall'art. 8 CEDU, che infine, in merito al sovraccarico del sistema d'asilo a Malta e le violazioni dei diritti umani, l'autorità inferiore ha rilevato che le richiedenti, in quanto beneficiarie di protezione internazionale e titolari di un permesso di soggiorno non sarebbero più considerate dei richiedenti l'asilo e non vi sarebbero dunque motivi di ritenere che verrebbero messe in detenzione dopo il loro ritorno a Malta, che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure possibile sul piano tecnico e pratico, che, nel ricorso le insorgenti censurano innanzitutto un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, in particolare per quanto riguarda la situazione medica; che l'autorità inferiore non avrebbe attesto il risultato della visita specialistica della richiedente dall'otorinolaringoiatra prima di emanare la decisione; che altresì, le condizioni della figlia non sarebbero state sufficientemente indagate; che non sarebbe avvenuto alcun approfondimento diagnostico in merito al suo ritardo dello sviluppo del linguaggio; che sarebbe evidente che la situazione di profonda instabilità della madre starebbe condizionando lo sviluppo della figlia - sviluppo il cui ritardo andrebbe certificato con un test specialistico; che sarebbe chiaro che la bambina starebbe vivendo una fase particolarmente delicata dello sviluppo che alla sua età potrebbe sfociare in ritardi cognitivi e quindi disabilità; che la visita effettuata dal Dr. C._______ risulterebbe insufficiente ed inaccurata; che in assenza di valutazione pediatrica e logopedica adeguata entro tempistiche ragionevoli, vi sarebbe un rischio considerevole che lo sviluppo cognitivo della bambina sarebbe definitivamente compromesso, che in seguito, sarebbe verosimile che a Malta la ricorrente non abbia ricevuto aiuto medico per la figlia né un consulto; che ella avrebbe dovuto stare per strada per 20 giorni con una bimba di 4 anni; che il sistema a Malta sarebbe sovraccarico e non si saprebbe nemmeno se la bambina dispone di un titolo valido in tale Paese; che in Svizzera vi sarebbe la sorella che potrebbe prendersi cura di loro; che in merito all'interesse superiore della bambina ai sensi dell'art. 3 Conv. diritti fanciullo, la SEM non avrebbe speso alcuna parola sulle condizioni ambientali che potrebbero influenzare lo sviluppo del linguaggio; che l'autorità non si sarebbe neppure espressa sul ruolo che potrebbe avere la sorella della ricorrente per ridare stabilità alla famiglia; che l'ambiente stabile che le ricorrenti avrebbero in Svizzera permetterebbe di tentare un salvataggio in questa fase dello sviluppo, che in caso di rinvio a Malta vi sarebbero gravi rischi per lo sviluppo della figlia della ricorrente; che i titolari di protezione sussidiaria avrebbero diritto soltanto alle prestazioni sociali di base ed ai servizi medici di base; che le condizioni nei centri aperti rimarrebbero estremamente difficili, a livello di igiene, sovraffollamento e sicurezza; che l'alloggio rimarrebbe un problema a causa dei prezzi degli affitti proibitivi; che un ritorno a Malta della madre sola con figlia a carico - peraltro a rischio disabilità - sarebbe estremamente pericoloso per il bene del bambino; che lo sviluppo attuale della bimba verrebbe messo in pericolo dalle condizioni ambientali di instabilità abitativa, economica e medica, in cui sarebbe costretta a vivere, che in seguito, le ricorrenti censurano un accertamento incompleto dei fatti rilevanti in merito alla situazione dei beneficiari di protezione internazionale a Malta; che tale esame sarebbe infatti necessario come rilevato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea; che inoltre, il trattamento degradante a cui sarebbero esposti i richiedenti l'asilo a Malta sarebbero note e condannate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU), che infine, in merito all'interesse superiore della figlia, le ricorrenti rilevano che l'autorità inferiore non si sarebbe confrontata con il problema che le condizioni ambientali in cui si ritroverebbe la bambina sarebbero particolarmente nocive al suo sviluppo, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente; che si tratta di paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2), che il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, Malta, come altri paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che per questi stati esiste una presunzione di rispetto del principio di «non-refoulement» (art. 5 cpv. 1 LAsi), che le ricorrenti beneficiano della protezione sussidiaria; che contrariamente a quanto censurato in sede ricorsuale, dalle informazioni complementari fornite dalle autorità maltesi risulta che anche la figlia B._______ è beneficiaria di tale statuto (cfr. atto SEM 44/2), che Malta, in data 3 agosto 2021, ha dichiarato di riaccettare (...) sul proprio territorio (cfr. atto SEM 37/1), per il che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono soddisfatte, che, di conseguenza, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che, a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, le ricorrenti sono rinviate in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi), che appartiene alle interessate sovvertire tale presunzione, che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.), che essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre la figlia dell'insorgente ed all'accesso all'alloggio ed alle prestazioni mediche a Malta sia stato o meno esaustivo, che alla luce del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che alla ricorrente è stata diagnosticata una perforazione al timpano sinistro in ragione di un'otite cronica mesotimpanica per la quale necessiterebbe un'operazione chirurgica (cfr. atto SEM 48/2); che alla bambina invece è stato diagnosticato un leggero ritardo del linguaggio, il quale necessiterebbe un'osservazione sulla lunga durata dello sviluppo della bambina, sia nel quotidiano che nell'ambito scolastico, al fine di accertare il reale stato del suo sviluppo del linguaggio (cfr. atto SEM 47/2), che il substrato fattuale non conteneva pertanto indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario delle ricorrenti comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, al momento dell'emissione del provvedimento sindacato, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare il trasferimento delle interessate a Malta, di modo che, nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio, che in seguito, il Tribunale rileva che per quanto riguarda la situazione della bambina, va riconosciuto come allegato in sede ricorsuale che le condizioni ambientali possono influenzare lo sviluppo del linguaggio; che tuttavia tale ritardo nello sviluppo nel caso in disamina non può essere imputato in alcun modo alle condizioni presenti a Malta; che invero, la bambina, all'età di quasi cinque anni ha vissuto gran parte della propria vita tra Svezia, Belgio, Germania e Svizzera, mentre a Malta ha vissuto i primi 10 mesi, poi per cinque mesi tra ottobre 2017 e febbraio 2018 e per altri tre mesi da marzo 2021 a giugno 2021 per un totale di un anno e mezzo soltanto (cfr. atto SEM 22/5); che pertanto, l'allegata condizione di instabilità delle insorgenti risulta piuttosto data dal fatto che esse si sono recate in diversi Paesi europei dove hanno depositato una domanda d'asilo e non dalla situazione presente a Malta; che pertanto non è corretto affermare che le condizioni di sussistenza a Malta abbiano avuto un effetto negativo sullo sviluppo della bambina, che in seguito, per quanto riguarda l'accesso alle cure, come da prassi del Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale E-3973/2020 del 17 agosto 2020 consid. 7.4.2 e relativi riferimenti) e come a giusto titolo rilevato dalla SEM nella decisione impugnata, Malta dispone di un'infrastruttura medica sufficiente, che nel caso in disamina - al di là della credibilità dell'affermazione delle insorgenti secondo cui non avrebbero avuto accesso ad un consulto medico per la bambina - non risulta che esse abbiano fatto valere il loro diritto, in quanto beneficiarie di protezione sussidiaria, ad avere accesso alle prestazioni mediche necessarie, che i beneficiari di protezione possono inoltre contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualifiche; che gli obblighi di Malta, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualifiche), che spetta dunque alle insorgenti rivolgersi alle autorità per fare valere il loro diritto ad avere accesso alle prestazioni mediche (cfr. art. 30 direttiva qualifiche) e ad un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini terzi soggiornanti a Malta in conformità all'art. 32 direttiva qualifiche; che su questo punto non risulta che le interessate al loro ritorno dalla Germania a marzo 2021, dove sarebbero rimaste per strada 20 giorni, si siano rivolte alle autorità per far valere i loro diritti oppure un'eventuale violazione degli stessi, che per ciò che riguarda le condizioni di vita nei centri aperti riportate in sede ricorsuale, va osservato che tali centri sono previsti per i richiedenti l'asilo; che come a giusto titolo già rilevato dalla SEM nel provvedimento impugnato, le richiedenti, in qualità di beneficiarie di protezione sussidiaria non sono più richiedenti l'asilo, che altresì, le ricorrenti oltre a rivolgersi alle strutture statali, possono anche rivolgersi ai numerosi organismi di natura caritativa al fine di ottenere assistenza, che inoltre, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, le insorgenti potranno adire i tribunali maltesi, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU), che infine, non risulta neppure che la bambina rimanga in Svizzera conformemente al suo interesse superiore ai sensi dell'art. 3 Conv. diritti fanciullo, che contrariamente a quanto rilevato in sede ricorsuale, la bambina risiede in Svizzera da poco più di un mese, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità; che anche per ciò che è della presenza in Svizzera della sorella della ricorrente - e zia della bambina - non risulta dagli atti che sia necessario il suo sostegno; che altresì, la parente vive nel canton D._______ e dunque nemmeno nelle vicinanze delle insorgenti, residenti al Centro federale senza funzioni procedurali di E._______; che peraltro, la ricorrente, la prima volta che ha soggiornato in Svizzera senza depositare domanda d'asilo, ha vissuto presso un'amica e non presso la sorella (cfr. atto SEM 22/5), che in conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento a Malta è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9), che dalle carte processuali non emergono ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento, che alla luce di quanto sopra, non vi sono elementi per ritenere che le insorgenti si ritroverebbero in una situazione esistenziale di concreto pericolo in seguito al suo trasferimento verso Malta, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 2 LStrI); che le autorità maltesi hanno dato il loro benestare alla riammissione delle medesime; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: