Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.
E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. La giudice unica: Il cancelliere: Claudia Cotting-Schalch Dario Quirici Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-2713/2025 Sentenza del 28 aprile 2025 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione della giudice Susanne Genner; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il (...), Sudan, patrocinato dall'avv. Lea Hungerbühler e dal MLaw Michael Meyer, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM dell'8 aprile 2025 / N (...). Visto che: il 19 dicembre 2016 e il 20 agosto 2019, A._______ (il ricorrente) ha depositato due domande d'asilo, la prima in Francia e la seconda a Malta, il 21 marzo 2025, il ricorrente ha presentato in Svizzera una terza domanda d'asilo, l'8 aprile 2025, conclusa l'istruzione del caso, la SEM non è entrata nel merito della domanda, pronunciando il trasferimento del ricorrente a Malta che già ne aveva accettato la ripresa in carico, il 9 aprile 2025, il ricorrente ha ricevuto la decisione della SEM e SOS Ticino-Caritas Svizzera ha rinunciato al mandato di rappresentanza, il 16 aprile 2025, patrocinato dall'avv. Lea Hungerbühler e dal MLaw Michael Meyer (AsyLex), il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF) chiedendo, previa esenzione dalle spese processuali e concessione dell'effetto sospensivo, che il ricorso sia accolto, la decisione annullata e gli atti rinviati alla SEM per l'esame nazionale della domanda o per il rilascio di una nuova decisione o ancora affinché ottenga garanzie dalle autorità maltesi riguardo alle condizioni d'accoglienza del ricorrente, il 17 aprile 2025, ricevuto l'incarto della SEM, questo Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento a Malta, gli ulteriori fatti del caso saranno, se necessario, tematizzati in prosieguo, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi [RS 142.31]) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi); la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III); nel caso di una procedura di ripresa in carico ("take back"), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1); lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III), come pure il cittadino di un paese terzo o l'apolide di cui è stata respinta la domanda e che si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d RD III), in concreto, il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo a Malta il 20 agosto 2019, dove è rimasto senza interruzioni fino all'inizio di marzo 2025 (cfr. ricorso, § 5); il 7 aprile 2025, su richiesta della Svizzera in base all'art. 18 par. 1 lett. b RD III, Malta ha accettato espressamente il trasferimento del ricorrente in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III; ne deriva che la competenza di Malta a riprenderlo in carico è accertata; per contestare il suo trasferimento a Malta il ricorrente invoca il suo stato di salute, lamentando sostanzialmente un disagio psichico e un disturbo del sonno (cfr. ricorso, § 6), che il medico del CFA ha concretizzato nella diagnosi di "Verarbeitungsstörung" e "Schlafstörung" (cfr. F2 del 9.4.2025), va ricordato che Malta, membro dell'UE, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE (cfr. art. 4), dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU (cfr. art. 3) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; pertanto, si deve presumere che Malta rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]); questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale; a proposito di Malta, questo Tribunale ha statuito, in una sentenza di principio del 2 ottobre 2012, che le carenze della procedura d'asilo e delle condizioni d'accoglienza riscontrate all'epoca non significavano necessariamente un pericolo di subire un trattamento inumano oppure degradante, ma che occorreva esaminare nel singolo caso se, con il trasferimento, il richiedente l'asilo avrebbe rischiato, per la sua appartenenza a una categoria caratterizzata da particolare vulnerabilità, di subire una violazione dei suoi diritti fondamentali (cfr. DTAF 2012/27 consid. 7.4); inoltre, in un recente rapporto stilato il 29 maggio 2024, l'International Protection Agency of Malta (IPAM) ha informato la Commissione europea (CE) e l'Agenzia europea per l'asilo (EUAA) sull'applicazione delle direttive procedura e accoglienza a Malta: l'IPAM ha in particolare sottolineato che i richiedenti l'asilo godono di un "free access to national mainstream health care" (§ 1.5; cfr. "Information on procedural elements and rights of applicants subject to Dublin transfer to Malta", all'indirizzo: https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/dublin-procedure, rubrica "Fact sheets"); ne deriva che non vi sono motivi fondati di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza a Malta (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III); peraltro, in concreto il ricorrente si limita perdipiù a riferirsi a rapporti che criticano in generale lo svolgimento della procedura d'asilo e le condizioni d'accoglienza maltesi, ma non riesce a mostrare a questo Tribunale, in modo convincente, quali possano essere le ragioni specifiche che ostacolerebbero il suo trasferimento; riguardo all'eventuale applicazione della clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), è indubbio che il ricorrente non appartiene, e non pretende di appartenere (cfr. ricorso, § 17), a nessuna categoria caratterizzata da particolare vulnerabilità (fanciullo, minorenne non accompagnato, donna incinta...): egli è infatti un giovane uomo di quasi 32 anni dalla salute non problematica, benché si senta "müde" e "niedergeschlagen", a cui il medico del CFA ha attestato oggettivamente "gutes Gespräch, keine Dissoziation, kongruent, formales Denken unauffällig, orientiert, klares Bewusstsein, freundlich, höflich" (F2 del 9.4.2025); peraltro, bisogna pure evidenziare che egli ha vissuto a Malta, per sua stessa ammissione, dall'agosto 2019 al marzo 2025, ossia poco meno di sei anni, senza che ciò abbia avuto conseguenze particolari sulla sua salute nonostante la precarietà, per nulla comprovata del resto, del suo soggiorno maltese (cfr. ricorso, § 24; cfr. sentenza della CGUE C-163/17 Jawo del 19 marzo 2019 n. 92); si aggiunga che le informazioni ufficiali fornite nel 2024 dall'IPAM alla CE e all'EUAA permettono senz'altro di reputare che il ricorrente potrà continuare a Malta, se del caso, le cure farmacologiche iniziate nel CFA (cfr. F2 del 9.4.2025), per cui non sarà esposto ad un rischio di subire un trattamento inumano contrario al diritto internazionale (cfr. sentenza del TAF D-3710/2021 del 27 agosto 2021 pag. 10 [donna con figlia minorenne]; sentenza della CorteEDU Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193); nondimeno, la SEM dovrà ragguagliare le autorità maltesi sui farmaci in questione; pertanto, l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non permettono di ravvisare eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1, RS 142.311); alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza di Malta o di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), e nemmeno di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente a Malta per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, per cui la domanda di dispensa dalle spese processuali va respinta; le spese processuali di fr. 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. La giudice unica: Il cancelliere: Claudia Cotting-Schalch Dario Quirici Data di spedizione: