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D-3566/2018

D-3566/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-28 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è accolto.

E. 2 La decisione del 7 giugno 2018 è annullata. Gli atti di causa sono retrocessi alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo della ricorrente

E. 3 Non si prelevano spese processuali.

E. 4 La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 450.- a titolo di spese ripetibili.

E. 5 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3566/2018 Sentenza del 28 giugno 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Andreas Trommer, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), Sri Lanka, patrocinata dal lic. iur. Mario Amato, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 7 giugno 2018 / N (...). Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 28 dicembre 2016, il verbale di audizione del 4 gennaio 2017 con contestuale diritto di essere sentito in merito all'eventuale responsabilità dell'Italia per la trattazione della sua domanda d'asilo (cfr. atto A6), la decisione della SEM del 7 giugno 2018 (cfr. avviso di ricevimento; data di notificazione: 12 giugno 2018), mediante la quale detta Segreteria di Stato della migrazione (di seguito SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessata verso l'Italia, il ricorso del 19 giugno 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 ottobre 2017) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) per mezzo del quale la ricorrente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata, la ritrasmissione degli atti all'autorità di prime cure, segnatamente per l'acquisizione di garanzie concrete dall'Italia; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, la sospensione cautelare dell'esecuzione dell'allontanamento e la restituzione dell'effetto sospensivo nonché la dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 20 giugno 2018, la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data 21 giugno 2018, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 si rinuncia allo scambio di scritti, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15 Regolamento Dublino III), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all' art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata), che nel caso di specie, un raffronto con la banca dati dattiloscopica ha permesso di determinare che alla ricorrente sia stato rilasciato un visto dalle autorità italiane con validità dall'8 dicembre 2016 al 19 dicembre 2016 (cfr. atto A5), che il 9 gennaio 2017, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico della ricorrente fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atto A9), che l'Italia, dopo aver inizialmente respinto la richiesta, l'ha finalmente accettata, il 9 maggio 2018, a seguito di una richiesta di riconsiderazione della SEM (cfr. atto A20), che nel proprio gravame l'interessata censura la mancata applicazione, da parte della Svizzera, dell'art. 16 di suddetto Regolamento, che giusta tale norma, laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto, che nonostante tale disposto sia inserito nel capitolo IV del Regolamento Dublino III, lo stesso va a sua volta considerato come un criterio di determinazione dello Stato membro responsabile (cfr. sentenza del Tribunale D-5090/2017 del 28 marzo 2018 e rif. citati), che in altri termini, quando ricorrono i presupposti elencati in detto articolo, lo Stato membro che per le ragioni umanitarie richiamate ha l'obbligo di prendere in carico un richiedente asilo diventa lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo, che il disposto in questione è inoltre direttamente applicabile e pertanto invocabile dinanzi al Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale E-2530/2016 del 24 agosto 2016 consid. 4.2 e rif. citati), che allorquando i legami familiari esistevano nel paese d'origine, occorre verificare che il richiedente asilo o la persona che ha con lui legami familiari abbia effettivamente bisogno di assistenza e che, eventualmente, la persona che deve garantire l'assistenza dell'altra persona sia in grado di farlo (cfr. sentenza D-5090/2017 del 28 marzo 2018 e rif. citati), che i casi di dipendenza sono valutati, per quanto possibile, in base ad elementi obiettivi quali certificati medici; ove questi elementi non sussistano o non possano essere esibiti, i motivi umanitari possono fondarsi solo su informazioni convincenti addotte dagli interessati (cfr. art. 11 par. 2 del regolamento (UE) n°1560/2003 della commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento Dublino), che quanto specificamente all'obbligo di lasciare «di regola» insieme il richiedente asilo e l'«altro» parente, esso va inteso nel senso che uno Stato membro può derogare a tale obbligo di lasciare insieme le persone interessate solamente se una deroga del genere è giustificata dall'esistenza di una situazione eccezionale (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE] C-245/11 del 6 novembre 2012, n. 46), che nel caso in disamina, sin dal suo arrivo in Svizzera, la richiedente ha espresso il desiderio di riunirsi con i genitori, esternando anche il timore di essere lasciata sola senza un sostegno (cfr. atto A 6, pag. 7), che inoltre, sulla base delle sue stesse allegazioni, si può partire dal presupposto che la condizione dei legami famigliari preesistenti sia in specie adempiuta (cfr. atto A 6, pag. 6), che tale elemento non è del resto stato messo in discussione dall'autorità di prime cure (cfr. situazione analoga nella sentenza D-5090/2017), che anche il presupposto della «residenza legale» dei famigliari in Svizzera risulta in specie adempiuto, stante il fatto che i genitori dell'interessata sono stati riconosciuti come rifugiati in Svizzera il 29 agosto 2014, rispettivamente l'8 maggio 2015 (cfr. dossier N 550 479), che quo all'esistenza di un caso di dipendenza, occorre fare riferimento al certificato medico del 23 maggio 2018 rilasciato dal Dr. med. Claudio Bosia e secondo il quale la presenza della ricorrente sarebbe importante per le cure della madre, che il padre risulta sua volta soffrire di patologie di una certa gravità (cfr. atto A24), che nel contempo, la ricorrente stessa, secondo quanto si evince dalla documentazione medica prodotta in sede ricorsuale, soffrirebbe di un'importante sindrome ansioso-depressiva necessitante una presa a carico psicologica (cfr. risultanze processuali), che alla luce del contenuto di tale documentazione, si può partire inoltre dal presupposto che una separazione dai genitori possa acutizzare le problematiche esposte, che il Tribunale dispone pertanto dei necessari elementi per concludere quanto all'esistenza di un reciproco legame di dipendenza tra i genitori e la ricorrente, che in considerazione di quanto precede e ferma considerata l'inesistenza di situazioni eccezionali giustificanti la non applicazione dell'all'art. 16 del Regolamento Dublino III, la responsabilità della Svizzera per il trattamento della domanda d'asilo della ricorrente risulta in specie preminente rispetto ai criteri enunciati nel capitolo III, che ciò detto, il Tribunale può esimersi dall'esaminare le ulteriori censure ricorsuali, che la decisione di non entrata nel merito emessa dall'autorità di prime cure va dunque annullata e gli atti di causa vanno retrocessi alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo della ricorrente, che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA), che con la pronuncia di questa decisione, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto, che la ricorrente, rappresentata in questa sede, ha ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che in assenza di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 450.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. La decisione del 7 giugno 2018 è annullata. Gli atti di causa sono retrocessi alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo della ricorrente

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 450.- a titolo di spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: