Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 L'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del gratuito patrocinio è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3526/2023 Sentenza del 26 giugno 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento(procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);decisione della SEM del 13 giugno 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) marzo 2023, l'estratto della banca dati europea "EURODAC" del (...) marzo 2023, da cui si evince che al richiedente sono state prelevate le impronte dattiloscopiche in Croazia il (...) febbraio 2023 e in medesima data egli ha ivi presentato una domanda d'asilo, il verbale del colloquio Dublino del (...) marzo 2023 dell'interessato, la richiesta di ripresa in carico del richiedente del (...) marzo 2023 da parte della SEM all'autorità croata preposta, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), l'accettazione, fondata sull'art. 20 par. 5 RD III, della ripresa in carico dell'interessato da parte delle autorità croate dell'(...) aprile 2023, la decisione della SEM del 13 giugno 2023, notificata il 14 giugno 2023 (cfr. atto della SEM n. [1240672]-22/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Croazia ed esecuzione della predetta misura, nonché l'osservazione di assenza dell'effetto sospensivo di un eventuale ricorso, la sottoscrizione, il (...) giugno 2023, da parte dell'allora rappresentante legale dell'insorgente della cessazione del mandato di rappresentanza iniziato con procura datata (...) marzo 2023, il ricorso datato 21 giugno 2023 (cfr. risultanze processuali: data della busta del plico raccomandato), presentato in lingua inglese e tedesca dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), ove l'insorgente a titolo processuale ha chiesto la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso ed ha inoltre presentato istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento dell'anticipo e delle spese processuali, nonché del gratuito patrocinio, mentre a titolo principale ha chiesto l'annullamento della decisione avversata e l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che in applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Thomas Pfisterer in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG Kommentar, 2a ed., 2019, n. 26, pag. 502), che nella presente disamina, il ricorrente ha presentato il suo ricorso in lingua inglese e tedesca, allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano; che per i motivi che seguono e in applicazione dell'art. 33a cpv. 4 PA, il Tribunale rinuncia a ordinare una traduzione del memoriale ricorsuale in una lingua ufficiale svizzera; che tuttavia, non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dall'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata, che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è in principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che, nel merito, occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento, che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), che lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III), che nella presente disamina, le investigazioni intraprese dalla SEM hanno rivelato, che al ricorrente erano state prelevate le impronte digitali, come pure era stata registrata la sua domanda d'asilo in Croazia il (...) febbraio 2023 (cfr. atti della SEM n. 7/1 e 8/1), che sulla scorta delle predette circostanze, il (...) marzo 2023, la SEM ha quindi chiesto alle autorità croate, nel termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico dell'insorgente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atto della SEM n. 14/5); che le autorità croate hanno esplicitamente accolto la richiesta di ripresa in carico l'(...) aprile 2023 fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III (cfr. atto della SEM n. 17/2), che la Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico l'insorgente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, che il ricorrente si oppone tuttavia al suo trasferimento verso il suddetto Paese, che innanzitutto, l'insorgente nel corso del colloquio Dublino, ha dichiarato che non voleva chiedere asilo in Croazia in quanto la sua meta era la Svizzera, come pure ha riferito sia in tale ambito, sia in quello ricorsuale, come le autorità di polizia croate lo avrebbero picchiato e obbligato al prelevamento delle sue impronte digitali; che altresì egli ha dichiarato di essere rimasto circa otto - nove giorni in Croazia, dormendo in un posto a suo dire orribile dove non sarebbe stato dato cibo ai richiedenti l'asilo, fino a quando non gli è stato comunicato che doveva lasciare il Paese entro tre giorni; che le precitate asserzioni dell'insorgente, risultano essere ininfluenti per la determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della sua domanda d'asilo e non sono pertanto atte in alcun modo a mutare la succitata conclusione, che si rammenta difatti all'insorgente come il RD III non offre il diritto al richiedente l'asilo, di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1); che al contrario, tramite il principio dell'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only") il RD III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping"), che altresì, in merito all'obbligo di fornire le impronte digitali, si osserva come tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]), che inoltre, agli occhi del Tribunale, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non esistono fondati motivi per ritenere che in Croazia sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000; cfr. la recente sentenza di coordinamento E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9 e la giurisprudenza costante del Tribunale in materia fra le tante le sentenze F-1209/2023 del 20 marzo 2023 consid. 6 con riferimenti citati, E-5883/2022 del 15 marzo 2023 consid. 6), che la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbe il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che nel suo colloquio Dublino, il ricorrente ha affermato come in Croazia le autorità di polizia croate l'avrebbero picchiato e successivamente posto in un bagno di un'officina ove gli sarebbe stato comunicato che le impronte venivano prese in quanto richiedente asilo entrato illegalmente nel Paese (cfr. atto della SEM n. 13/2), che anche nell'ambito del suo ricorso egli sostiene come la polizia croata lo avrebbe maltrattato, nonché allega di avere timore che ciò avvenga nuovamente nel caso di un suo ritorno in Croazia; che tali asserti dell'insorgente, non risultano in alcun modo supportati da alcun elemento di qualsivoglia concretezza e sostanza, per quanto concerne le circostanze esatte nelle quali tali fatti si sarebbero svolti; che peraltro, i fatti descritti così genericamente dall'insorgente, per una mancanza d'intensità sufficiente, anche fossero ritenuti verosimili, non risultano essere costitutivi di tortura o di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU; che altresì non risulta alcun indizio concreto per ritenere che egli subirebbe un trattamento uguale nel caso di un suo ritorno in Croazia nell'ambito di un trasferimento Dublino a Zagabria, che inoltre al ricorrente resta sempre aperta la possibilità - ciò che non risulta dalle sue dichiarazioni che ne abbia usufruito in passato, essendo peraltro sottolineato come egli sia rimasto soltanto una decina di giorni su territorio croato (cfr. atto della SEM n. 14/5 e atto ricorsuale del 21 giugno 2023) - di indirizzarsi al sistema di giustizia funzionante presente in Croazia, per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti, o se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), che peraltro il ricorrente non ha apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che egli neppure ha allegato o apportato alcun indizio fondato che sarebbe privato durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva accoglienza e che non potrebbe beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i suoi diritti, che da ultimo, il ricorrente si prevale nel suo gravame del suo stato di salute attualmente precario psicologicamente nonché chiede la possibilità di visitare uno psicologo all'autorità inferiore, per opporsi al suo rinvio in Croazia, che a tal proposito, nell'ambito del colloquio Dublino, egli ha riferito di stare bene di salute (cfr. atto della SEM n. 14/5); che lo stato di salute dell'interessato, emerso solamente nell'atto ricorsuale, non è in alcun modo sostanziato; che, inoltre, il Tribunale rileva dagli atti di causa come egli avesse conoscenza della possibilità di accesso a un medico al suo arrivo in Svizzera, ciò di cui tuttavia non ha usufruito; che il ricorrente d'altronde non ha mai accennato a problemi di natura psicologica o fisica, allegazione apportata soltanto in fase ricorsuale e in alcun modo provata durante l'intero arco dell'iter procedurale e ciò nonostante fosse stato reso attento in merito alla propria responsabilità di segnalare qualsiasi problematica che avrebbe potuto rivelarsi determinante per la sua procedura d'asilo (cfr. atto della SEM n. 13/2), che visto quanto sopra, non si evincono quindi agli atti, dei problemi medici di una gravità tale da impedirne il rinvio ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, n. 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1); che in merito non risulta inoltre inopportuno evidenziare come, in linea di principio, la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate, se il ricorrente dovesse necessitare in futuro di accertamenti medici o cure (cfr. le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.2, D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6), che pertanto la SEM non ha violato gli obblighi internazionali della Svizzera, pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Croazia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) e delle direttive procedura e accoglienza, che tenuto conto di quanto sopra, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), che inoltre la SEM ha stabilito i fatti rilevanti per la causa in modo esatto e completo non commettendo né eccesso né abuso del suo largo potere d'apprezzamento, negando in specie, l'esistenza di ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (RS 142.311, OAsi 1) in combinato disposto con l'art. 17 par. 1 RD III, essendo rammentato che in materia, il Tribunale non è abilitato a sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità intimata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia rimane competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III, che considerato quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le richieste tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (cfr. art. 65 cpv. 1 PA), come pure il gratuito patrocinio (cfr. art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi) è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: