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D-3398/2023

D-3398/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-21 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3398/2023 Sentenza del 21 giugno 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Segessenmann; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dall'avv. Rosa Maisto, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 6 giugno 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) marzo 2023, depositando agli atti copia della sua taskara, la patente di guida belga, il fermo immagine di un messaggio di posta elettronica da parte delle autorità della città di Antwerpen, l'estratto della banca dati europea "Eurodac" del (...) marzo 2023, da cui si evince che il richiedente ha depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...) luglio 2019 ed il seguente (...) gennaio 2020 ha depositato una seconda domanda in Belgio, il verbale del colloquio Dublino del (...) aprile 2023 dell'interessato, la richiesta di ripresa in carico del richiedente del (...) aprile 2023 da parte della SEM all'autorità belga preposta, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), l'accettazione del (...) aprile 2023 da parte belga, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, della ripresa in carico dell'interessato, la documentazione medica all'incarto, la decisione della SEM del (...) giugno 2023, notificata in medesima data (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-25/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessato verso il Belgio ed esecuzione della predetta misura, nonché constatando l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso, il ricorso inoltrato il (...) giugno 2023 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), contro la summenzionata decisione della SEM, con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria formulata dall'interessato, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la documentazione allegata al ricorso, ed in particolare la decisione impugnata e l'indice degli atti dell'autorità di prime cure, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente rimprovera dapprima alla SEM di aver violato il principio inquisitorio, nonché il suo obbligo di motivazione, che in tal senso, egli si prevale di censure formali, che occorre esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3), che nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA); che in concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo; che il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che, se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.), che l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito; che detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1); che ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; che essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1), che in primo luogo, il ricorrente sostiene nel suo gravame che l'esistenza del rischio di violazione da parte del Belgio del principio di non-respingimento, viste sia la decisione negativa presa nei suoi confronti sul territorio belga nonché la situazione attuale in Afghanistan, non sarebbero state oggetto da parte della SEM di alcuna valutazione nella sua decisione; che la violazione dell'obbligo di motivazione in tal senso da parte dell'autorità inferiore, si concretizzerebbe in un inesatto ed incompleto accertamento dei fatti giuridicamente determinanti; che difatti, omettendo di prendere in considerazione l'asserita prassi da parte delle autorità belghe di allontanare i richiedenti verso l'Afghanistan, oltre che mancando di analizzare la situazione del sistema d'accoglienza belga e l'impossibilità per il ricorrente di interporre ricorso nei confronti della decisione negativa, la SEM non avrebbe ottemperato al suo dovere di accertare in modo completo i fatti rilevanti per l'esame della liceità del trasferimento del ricorrente in Belgio, che altresì, il ricorrente citando due sentenze del Tribunale, ritiene che l'autorità inferiore avrebbe dovuto chiarire presso le autorità belghe il motivo per il quale la domanda d'asilo del ricorrente sarebbe stata respinta, che risulta dalle circostanze di specie che la SEM, nella sua decisione, doveva esaminare se il Belgio era lo Stato membro competente ai sensi del RD III per condurre la procedura d'asilo e d'allontanamento del richiedente, che dalla lettura della decisione impugnata, si evince che l'autorità inferiore ha intrapreso adeguatamente tale esame, procedendo ad un'analisi completa di tutte le questioni determinanti per la causa, comprensiva anche della questione circa il divieto di non-respingimento, a differenza di quanto censurato nel gravame dall'insorgente (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 2 segg.; più specificatamente per quanto concerne il principio di non-respingimento il p.to II, pag. 3 e pag. 4 del provvedimento avversato); che peraltro, nella sua analisi, la SEM ha tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti presenti nell'incarto al momento della pronuncia della decisione (cfr. p.to I, pag. 2 in relazione agli atti presenti nell'incarto elettronico della SEM), che in tale contesto, essendo che l'autorità resistente ha esaminato sufficientemente se il trasferimento dell'insorgente verso il Belgio comportasse una violazione degli obblighi internazionali della Svizzera (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 2 segg.), la detta autorità non aveva nessun obbligo d'intraprendere delle misure d'istruzione in relazione all'esito riservato alla domanda depositata in tale Paese dal ricorrente, essendo già sin d'ora rilevato come un fatto di tale natura rimanga senza incidenza sulla determinazione della competenza ai sensi del RD III (cfr. infra pag. 6 segg.; nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-4886/2022 del 3 novembre 2022), che peraltro il ricorrente, nel corso del colloquio Dublino, non ha sollevato alcun timore di venir allontanato verso l'Afghanistan, affermando in realtà che "nessuno l'ha obbligata a lasciare il Belgio"; che per quanto l'asserita impossibilità di presentare ricorso contro la decisione delle autorità belghe, si osserva che il ricorrente non ha in alcun modo sostanziato tale circostanza, limitandosi ad indicare di essersi recato 2 volte presso l'ufficio di migrazione competente e di non essere riuscito ad ottenere informazioni in tal senso siccome vi erano troppe persone; che l'asserito mancato accesso ad una procedura di ricorso potrebbe piuttosto risiedere nel mancato interesse da parte del ricorrente; che in tal senso nella mail ricevuta vi era riportata altresì la possibilità di richiedere informazioni telematicamente; che pertanto non si comprende per quali motivi la SEM avrebbe dovuto indagare oltre tali aspetti, essendo tra l'altro il suo caso ben diverso dalle fattispecie di cui alle due sentenze del Tribunale citate nel ricorso, che fra l'altro, se l'insorgente avesse ritenuto che la decisione ricevuta in Belgio avesse una qualche rilevanza per il suo caso, avrebbe potuto già produrle egli stesso nell'ambito della procedura di prima istanza, nel rispetto del suo obbligo di collaborare ex art. 8 LAsi, che per il resto, le ulteriori argomentazioni proposte dall'insorgente nel suo ricorso a tal proposito, in quanto si riferiscono principalmente ad elementi materiali dell'incarto, sono in realtà tese a rimettere in causa l'apprezzamento di merito compiuto dall'autorità inferiore; che pertanto verranno trattate più avanti, che visto quanto precede, le censure formali sollevate dall'insorgente nel senso sopra ritenuto, risultano malfondate e sono pertanto respinte, che venendo ora al merito, occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d RD III), che nella presente disamina, le investigazioni intraprese dalla SEM hanno rivelato, che il ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia ed in Belgio il (...) luglio 2019 e rispettivamente il (...) gennaio 2020 (cfr. 8/1); che tale evenienza è stata pure confermata dall'insorgente nell'ambito del suo colloquio Dublino (cfr. n. 16/3), che sulla scorta delle predette circostanze, il (...) aprile 2023, la SEM ha quindi chiesto alle autorità belghe, nel termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico dell'insorgente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 18/8); che il (...) aprile 2023, il Belgio, nel termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, ha espressamente ammesso la sua competenza per la ripresa in carico dell'insorgente fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 21/1), che di conseguenza, la competenza del Belgio è di principio data, ciò che non viene del resto censurato dal ricorrente nel suo gravame, che il ricorrente si oppone tuttavia al suo trasferimento verso il suddetto Paese, che in proposito, durante il suo colloquio Dublino, egli ha unicamente sostenuto che l'unico motivo che si opporrebbe al suo ritorno in Belgio risiede nel diniego della propria domanda d'asilo, oltre che un asserito mancato accesso alla procedura di ricorso (cfr. n. 16/3), che nel suo ricorso, egli allega che il suo trasferimento in Belgio comporterebbe una violazione degli art. 3 par. 2 RD III, dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), dell'art. 3 CEDU, dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura) e dell'art. 7 del Patto internazionale su diritti civili e politici (RS 0.103.2), in quanto egli verrebbe trasferito in Afghanistan senza aver avuto modo di interporre ricorso contro la decisione belga, che non sarebbe rispettosa del principio del divieto di respingimento, nonché che verrà a trovarsi in una situazione esistenziale difficile, che agli occhi del Tribunale, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non esistono fondati motivi per ritenere che in Belgio sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 CartaUE; che l'argomentazione generica proposta nel ricorso dall'insorgente non è atta in alcun modo a porre in discussione tale conclusione; che infatti la stessa è piuttosto da ricondursi ad una serie di congetture prive di nessi concreti con la fattispecie di cui si tratta e che in tal senso si osserva che il ricorrente ha esplicitamente indicato durante il Colloquio Dublino di non essere stato obbligato da nessuno a lasciare il Belgio ed inoltre egli non ha sollevato alcuna mancanza del sistema d'accoglienza belga, indicando che l'unico motivo che si opporrebbe al suo trasferimento sarebbe la mancata concessione dell'asilo, che la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbe il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che risulta dalle allegazioni dell'insorgente, come pure dalla documentazione prodotta con il ricorso, che le autorità belghe hanno respinto la domanda d'asilo dell'insorgente, che tuttavia, non sono evincibili né dagli atti né dalle sue dichiarazioni, degli indizi che permettano di ritenere che le autorità suddette non abbiano proceduto ad un esame della sua domanda d'asilo rispettosa delle normative comunitarie ed internazionali in materia; per quanto concerne l'asserito mancato accesso alla procedura di ricorso contro la decisione il ricorrente non ha apportato alcun elemento concreto atto a capovolgere la presunzione del rispetto del diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, che occorre sottolineare in proposito come, al contrario di quanto parrebbe ritenere a torto l'insorgente nel suo gravame, una decisione definitiva che respinge la domanda d'asilo del ricorrente e pronuncia il suo allontanamento verso il paese d'origine, non costituisce, di per sé, una violazione del principio di non-respingimento (cfr. la sentenza del Tribunale D-4886/2022 del 3 novembre 2022, pag. 9 con ulteriori rif. cit.), che invero, si rileva come il RD III non offre il diritto al richiedente l'asilo, di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3); che al contrario, tramite il principio dell'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only") il RD III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping"), che il Belgio è uno Stato di diritto e può essere atteso pertanto dal ricorrente che, nell'eventualità, intraprenda ogni passo utile e necessario presso le autorità competenti al fine di far valere degli eventuali ostacoli al suo allontanamento, che inoltre, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che un suo trasferimento nello Stato in questione lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza; che invero durante il Colloquio Dublino egli non ha lamentato alcuna problematica circa le proprie condizioni in Belgio (cfr. n. 16/3), che a tal proposito occorre rammentare che l'art. 3 CEDU non può essere interpretato come obbligante gli Stati contraenti a garantire un diritto ad un alloggio ad ogni persona che rileva della loro giurisdizione; che tale disposto, non può neppure fondare un dovere generale di fornire ai rifugiati - e a fortiori ai richiedenti soccombenti - un'assistenza finanziaria perché possano mantenere un certo livello di vita (cfr. sentenza della CorteEDU, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera [di seguito: GC], n. 41738/10, §176 e rif. citato), che ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che anche dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio, non essendo le affezioni del ricorrente, ed in particolare la frattura del radio distale curata tramite un'operazione chirurgica il cui processo di guarigione procede positivamente, (cfr. n. 22/2, 26/2, 28/2 e 29/2) classificabili quali gravi ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [GC], n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio succitata, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), conclusione pure dell'autorità inferiore che l'insorgente non contesta nel ricorso ed alla quale può dunque per il resto essere rinviato (cfr. p.to II, pag. 4 e seg. della decisione impugnata), essendo la stessa in merito corretta e completa, che visto quanto sopra la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera, pronunciando il trasferimento dell'interessato verso il Belgio, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti della CEDU, della Conv. tortura e della direttiva procedura; che in siffatte evenienze, neppure andavano richieste al Belgio maggiori informazioni e garanzie, così come richiesto dall'insorgente nel ricorso (cfr. n. 33 e segg, pagg. 9 e segg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), che infine, alla luce di quanto sopra, non traspaiono neppure elementi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone in rapporto all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (RS 142.311, OAsi 1; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle clausole discrezionali da parte della Svizzera, il Belgio rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III, che considerato quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, sia le richieste di provvedimento supercautelare sia di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, come pure d'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, formulate dal ricorrente, sono divenute senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: