Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L’interessato, asserito cittadino iraniano, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera l’(…) aprile 2021 (cfr. atto SEM n. [{…}]-2/2). B. Il (…) aprile 2021 si è tenuto con il richiedente il verbale di rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto SEM n. 13/7; di seguito: verbale 1), allorché invece il (…) aprile 2021 il medesimo ha sostenuto un colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 17/2). Concernente invece i suoi motivi d’asilo, egli è stato sentito in due audizioni separate tenutesi la prima l’(…) maggio 2021 (cfr. atto SEM n. 30/12; di seguito: verbale 2) e la seconda l’(…) giugno 2021 (cfr. atto SEM n. 27/15; di seguito: verbale 3). Nelle predette audizioni egli ha dichiarato, in sunto e per quanto qui di ri- lievo, di essere originario di B._______, ove avrebbe lavorato per l’(…), ricevendo il (…) l’incarico della (…), e successivamente, il (…), quale se- conda mansione quella di (…). Nel contesto dei predetti ruoli, egli avrebbe segnatamente partecipato a delle riunioni con i più importanti esponenti del (…), e per questo sarebbe stato a conoscenza di diversi segreti di (…). Poiché tra i suoi compiti sarebbe figurato anche quello del (…), in seguito alle manifestazioni tenutesi il (…) (secondo il calendario iraniano; equiva- lente nel calendario gregoriano al […]), represse con violenza da parte delle forze di sicurezza iraniane, gli avrebbero chiesto di rimuovere i (…) concernenti queste ultime dai (…), ciò che egli si sarebbe rifiutato di fare. Successivamente, lui si sarebbe rifiutato anche di accettare una decurta- zione del budget previsto per il suo settore, dove i suoi superiori gli avreb- bero anche chiesto di firmare una dichiarazione per certificare che egli lo avrebbe invece percepito per intero. Il (…) (secondo il calendario iraniano; pari al (…) nel calendario gregoriano, cfr. < https://it.calcuworld.com/calen- dari/calendario-persiano/ >, consultato il 25 gennaio 2022), egli sarebbe stato convocato una prima volta da parte dei servizi iraniani, che lo avreb- bero anche interrogato nonché minacciato a lui ed alla sua famiglia di con- seguenze se non avesse taciuto circa i segreti di (…) di cui era a cono- scenza, nonché da allora in poi egli sarebbe stato rimosso dal suo posto di lavoro. Il giorno successivo al suo rilascio, sarebbe nuovamente stato con- vocato, arrestato, interrogato e minacciato. In seguito gli sarebbe stato proibito di lasciare B._______, di avere accesso a dei luoghi statali, nonché sarebbe stato ripetutamente minacciato, seguito e controllato dalle autorità dei servizi segreti iraniani. Per tali motivi, egli il (…) sarebbe espatriato via aerea, partendo dall’aeroporto di B._______, dapprima verso la
D-3302/2021 Pagina 3 C._______, legalmente, con il proprio passaporto, ed in seguito prose- guendo per la Svizzera. Una volta espatriato, sarebbe venuto a cono- scenza di una sua convocazione in tribunale, alla quale non si sarebbe potuto presentare, e quindi della sua condanna in contumacia dapprima a (…) anni di reclusione da parte del tribunale ed in seguito, in modo defini- tivo, all’esecuzione capitale da parte della (…). Inoltre allega che anche le sue figlie e membri della sua famiglia in Iran verrebbero minacciate tutt’ora, nonché sarebbero andati presso i suoi genitori o il fratello chiedendo loro di riferirgli di tornare in Iran. In caso di ritorno nel suo Paese d’origine, egli teme per la sua vita, vista la sua condanna a morte, nonché anche per l’incolumità della sua famiglia (moglie e due figlie), che nel frattempo sa- rebbe pure espatriata verso la C._______. A supporto delle sue allegazioni, egli ha consegnato le fotocopie di docu- menti d’identità suoi, della moglie e delle figlie (cfr. atto SEM n. 26, mezzo di prova [di seguito: mdp] 1 e 2a); l’originale del suo atto di nascita (cfr. atto SEM n. 26, mdp 2b); copia di un messaggio (…) dell’asserito fratello dell’in- teressato (cfr. atto SEM n. 26, mdp 3); copia di messaggi (…) tra l’interes- sato ed un suo conoscente (cfr. atto SEM n. 26, mdp 4); gli originali di due attestati di lavoro del richiedente datati (…) rispettivamente (…) presso l’(…) (cfr. atto SEM n. 26, mdp 5); copia di messaggi ricevuti tramite (…) (cfr. atto SEM n. 26, mdp 16); copia della convocazione in tribunale (cfr. atto SEM n. 26, mdp 23), copia del messaggio (…) di inoltro della convo- cazione del tribunale citata precedentemente (cfr. atto SEM n. 26, mdp 24); copia del messaggio (…) della moglie dell’interessato (cfr. atto SEM n. 26, mdp 25); copia della lettera di notifica di atti giudiziari, via messaggio (…) (cfr. atto SEM n. 26, mdp 26); una chiavetta USB contenente due video in cui l’interessato viene intervistato presso la succitata (…) (cfr. atto SEM
n. 26, mdp 14 e 15; cfr. anche per tutti i mdp, atto SEM n. 31/7). C. Per il tramite del parere del 16 giugno 2021 la rappresentante dell’interes- sato ha presentato le sue osservazioni (cfr. atto SEM n. 35/3) al progetto di decisione negativo della SEM emesso il 14 giugno 2021 (cfr. atto SEM
n. 32/8). D. Con decisione del 17 giugno 2021, notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM
n. 40/1), l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’in- teressato, ha respinto la sua domanda d’asilo ed ha pronunciato il suo al- lontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del predetto provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
D-3302/2021 Pagina 4 Nel suo provvedimento, l’autorità pregressa ha segnatamente ritenuto che le asserzioni inerenti i motivi d’asilo dell’insorgente, per la loro vaghezza, mancanza di sostanza, in parte illogiche ed incoerenti, non soddisfereb- bero i criteri di verosimiglianza secondo l’art. 7 LAsi. Anche i mezzi di prova da lui presentati, non dimostrerebbero in alcun modo che egli abbia subito le persecuzioni allegate. Tantomeno le osservazioni contenute nel parere della sua rappresentante legale sarebbero atte a giustificare una modifica della conclusione esposta dalla SEM. Dal profilo dell’esecuzione dell’allontanamento, l’autorità pregressa ha in particolare rilevato come non vi sarebbero degli ostacoli all’esigibilità della misura, né dal lato della situazione vigente nel Paese d’origine, né da quello personale. In riferimento a quest’ultimo punto, la SEM ha osservato come il disturbo di disadattamento di cui l’interessato è affetto, non rientre- rebbe nelle malattie rare che potrebbero essere trattate in Iran esclusiva- mente con medicinali importati e che non verrebbero più forniti a causa delle sanzioni contro l’Iran emesse dal (…). Essendo che i medicinali ne- cessari per il trattamento della sua patologia sarebbero disponibili nel suo Paese d’origine, la stessa non sarebbe ostativa al suo rimpatrio. E. Per mezzo del plico raccomandato del 19 luglio 2021 (cfr. risultanze pro- cessuali), l’interessato è insorto con ricorso avverso la decisione succitata al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo a titolo principale all’annullamento della decisione impugnata, al riconosci- mento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo in Svizzera; in primo subordine alla restituzione degli atti di causa alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni dell’interessato e per il complemento istruttorio; ed in secondo subordine alla concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera al ricorrente. Contestualmente, l’insorgente ha presentato un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel suo memoriale ricorsuale, l’insorgente dopo aver ripreso ed ampliato i fatti relativi gli eventi allegati in audizione che lo avrebbero condotto all’espatrio dal suo Paese d’origine come pure del timore di ritornarci, av- versa in toto la decisione dell’autorità inferiore. In primo luogo, riguardo all’inverosimiglianza delle sue dichiarazioni conclusa dalla SEM nel prov- vedimento sindacato, l’interprete presente nel corso delle audizioni sui mo- tivi d’asilo, non avrebbe tradotto i suoi asserti in modo qualitativamente ot- timale nella lingua italiana, ciò che avrebbe comportato degli equivoci nell’interpretazione delle sue parole. Altresì, a mente della rappresentante
D-3302/2021 Pagina 5 legale dell’insorgente, alla lettura dei verbali d’audizione di quest’ultimo, emergerebbe come il ricorrente avrebbe avuto molti dettagli da raccontare, ma si avrebbe l’impressione che egli aspettasse di venir sollecitato dall’au- ditrice presente prima di esporli o che chiedesse il permesso per farlo, nel timore che risultasse inappropriato o che non fosse necessario o richiesto. Tali elementi, sarebbero da tenere in debito conto per comprendere il senso del racconto dell’insorgente e la verosimiglianza del medesimo. In secondo luogo, il ricorrente contesta puntualmente le allegazioni della sua narra- zione ritenute dalla SEM come inverosimili. Riguardo segnatamente le sue asserzioni in merito alla procedura giudiziaria, il ricorrente sottolinea come sarebbero state frutto probabilmente di un’incomprensione, che sarebbe però facilmente risolvibile con i mezzi di prova da lui presentati in audi- zione. Il (…) di quest’ultimo, sarebbe difatti riuscito ad accedere a parte degli atti giudiziari dell’insorgente, corrompendo un funzionario statale, ap- prendendo soltanto della condanna alla pena detentiva, di cui avrebbe scattato una fotografia già agli atti. Invece, della condanna all’esecuzione, il ricorrente ne sarebbe venuto a conoscenza solamente in un secondo momento, con un messaggio ricevuto da parte di una persona a lui scono- sciuta. Peraltro, il ricorrente denota come nel verbale d’audizione sui mo- tivi, non risulterebbero le spiegazioni che egli avrebbe offerto in tale occa- sione circa la questione dei (…), e che non se ne sarebbe reso conto in sede di rilettura del verbale. Come sarebbe sostenuto dal video (mdp 15) prodotto in causa, egli avrebbe inteso spiegare e dimostrare che le conse- guenze di questa intervista sarebbero state un ulteriore motivo che avrebbe spinto i servizi segreti iraniani a tenerlo sotto stretto controllo. In un passo successivo, egli indica anche di proseguire negli sforzi per ottenere ogni ulteriore mezzo di prova che possa comprovare quanto da lui allegato ed in particolare, per lo meno in copia – in quanto a mente sua gli originali della sentenza di condanna alla pena detentiva ed all’esecuzione non sa- rebbero ottenibili, poiché sarebbe necessario che egli si rechi personal- mente al tribunale perché glieli rilascino – della sentenza di condanna alla pena capitale emessa a suo carico dopo l’espatrio. Proseguendo nell’ana- lisi, il ricorrente ritiene come difetterebbe agli atti un rapporto medico det- tagliato ed esaustivo circa il suo stato di salute, che sarebbe tuttavia im- portante e complesso, ciò che comporterebbe un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente determinanti da parte dell’autorità di prime cure. Concernente l’esecuzione dell’allontanamento, l’interessato sottolinea come il suo profilo di rischio sarebbe particolarmente elevato ed egli ri- schierebbe, nel caso fosse rinviato in Iran di subire delle misure contrarie all’art. 3 CEDU. L’esecuzione del suo allontanamento sarebbe pertanto inammissibile. Altresì, il suo stato di salute renderebbe un suo rimpatrio
D-3302/2021 Pagina 6 inesigibile, in quanto richiederebbe delle cure mediche specialistiche. Tut- tavia, poiché il governo iraniano lo avrebbe privato della copertura assicu- rativa, ciò gli impedirebbe di curarsi nel suo paese d’origine. Alla luce di tali elementi, la decisione della SEM anche su tale punto in questione, sarebbe fondata su di un accertamento incompleto dei fatti di causa come pure delle risultanze documentali. Al ricorso, quali documenti supplementari, sono stati annessi: i fogli di tra- smissione di informazioni mediche (F2) del (…), del (…) e dell’(…) inerente la situazione medica dell’insorgente (cfr. anche a tal proposito gli atti SEM
n. 43/2, 44/2 e 45/2). F. Con decisione incidentale del 26 luglio 2021, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e lo ha invitato a presentare, entro il 25 agosto 2021, la documentazione at- testante della sua condanna in Iran, nonché a fornire al Tribunale le infor- mazioni richieste ai sensi dei considerandi. Ha altresì concluso che in me- rito alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall’insorgente nel gra- vame, verrà deciso in prosieguo di procedura, rispettivamente con la deci- sione finale (cfr. risultanze processuali). G. G.a Per il tramite dello scritto del 25 agosto 2021, l’insorgente ha presen- tato le sue osservazioni in merito a quanto sopra. In primo luogo sottolinea come attinente la sentenza di condanna alla pena capitale, sarebbe in con- tatto con famigliari rimasti in Iran, auspicando che questi possano avere accesso a documenti a cui lui non può invece averlo. Ribadisce poi nuova- mente come la sentenza alla pena capitale, potrebbe essergli rilasciata sol- tanto se fosse lui a rivolgersi personalmente al tribunale iraniano, osser- vando la difficoltà di produrre la documentazione giudiziaria ed il carattere arbitrario dei procedimenti politici nei confronti di oppositori al governo ira- niano nel contesto del suo Paese d’origine. Circa come e tramite chi avrebbe appreso dell’emanazione della sentenza in contumacia, oltre a riaffermare quanto asserito nel ricorso, l’interessato ha aggiunto come tra- mite le conoscenze di suo (…) – il quale sarebbe (…) – all’interno del si- stema giudiziario iraniano, avrebbe ottenuto tale informazione. Il (…) sa- rebbe poi stato incaricato dal ricorrente di ricercare nuove informazioni circa la sua posizione penale in patria. Da ultimo, il ricorrente si esprime circa la documentazione medica che allega alle sue osservazioni (il referto radiologico del […], cfr. anche atto SEM n. 51/1; gli F2 del […], del […] e del […], cfr. atti SEM n. 52/2, 53/2 e 54/2).
D-3302/2021 Pagina 7 G.b Con missiva del 9 settembre 2021, il ricorrente ha prodotto quale nuova documentazione un F2 del (…) inerente l’ultimo consulto psichiatrico avuto, riconfermandosi per il resto pienamente nelle conclusioni espresse nel suo ricorso (cfr. risultanze processuali). G.c Il 20 settembre 2021 (cfr. risultanze processuali), l’insorgente ha inol- trato un ulteriore scritto al quale ha annesso due documenti in copia, muniti della relativa scheda descrittiva/di traduzione, e meglio: copia di una sen- tenza di condanna alla detenzione datata (…) (data espressa nel calenda- rio persiano, corrispondente al […] secondo il calendario gregoriano) del (…) di B._______, (…) (di seguito: doc. 1); copia di un avviso del (…) pre- citato datato pure (…), pubblicato online in data (…) (data espressa nel calendario persiano, pari al […] secondo il calendario gregoriano; cfr. di seguito: doc. 2). Al riguardo il ricorrente ribadisce segnatamente le difficoltà riscontrate nell’acquisire delle informazioni precise in merito ai procedi- menti a suo carico, inclusa la ricezione frammentaria di notizie al riguardo da parte dei familiari, alle quali sarebbe imputabile l’incertezza della com- misurazione della pena inflittagli in prima istanza. Conferma inoltre di non aver potuto ancora trovare il modo di procurarsi documentazione inerente la successiva condanna alla pena capitale, sottolineando come non avrebbe la possibilità di farsi rilasciare copia della stessa, in quanto do- vrebbe recarsi personalmente presso il tribunale competente per ottenere, contro firma, gli atti giudiziari. H. Per il tramite della sua risposta del 22 novembre 2021, la SEM – invitata dal Tribunale con decisione incidentale del 22 ottobre 2021 (cfr. risultanze processuali) – ha preso posizione in merito al ricorso ed agli scritti succes- sivi dell’insorgente. Nel suo memoriale responsivo, l’autorità sindacata os- serva innanzitutto come il contenuto del doc. 1 prodotto dal ricorrente con scritto del 20 settembre 2021, contraddirebbe quanto da egli stesso affer- mato in sede d’audizione sui motivi. Pur trattandosi di una mera copia, quindi a mente della SEM priva di ogni valore probatorio, il suo contenuto sarebbe stato sottoposto ad analisi da parte dello specialista interno della SEM per l’Iran (cfr. atto SEM n. 75/5). L’analisi avrebbe rilevato alcune in- congruenze in merito ad aspetti formali e contenutistici che sono stati se- gnalati dall’autorità inferiore nelle sue osservazioni. Pertanto, la predetta autorità giunge alla conclusione come il nuovo mezzo di prova presentato non sia atto a provare le allegazioni del ricorrente e per il resto rinvia ai considerandi espressi nella decisione avversata, proponendo di respingere il ricorso.
D-3302/2021 Pagina 8 I. Nella sua replica del 15 dicembre 2021 (cfr. risultanze processuali), il ricor- rente si dilunga dapprima sulle osservazioni della SEM relative al docu- mento della sentenza di condanna prodotto, che ritiene essere non suffi- cientemente motivate e concrete, nonché senza la messa a disposizione del rapporto del perito interno alla SEM, se esistente, per poter essere atte a deprivare di valere probatorio il succitato mezzo di prova. Concernente invece la questione della tipologia di condanna, il ricorrente rimanda e con- ferma quanto addotto con il ricorso. Per il resto si riconferma sostanzial- mente nelle conclusioni espresse già nel gravame. J. Con la sua duplica datata 28 dicembre 2021, l’autorità inferiore osserva dapprima come il rapporto peritale sul mezzo di prova effettuato dalla SEM, il quale sarebbe del resto esistente e presente nel dossier dell’interessato, non potrebbe essere concesso in consultazione per evitare l’effetto di ap- prendimento che porterebbe a falsificazioni sempre più raffinate degli atti giudiziari. Tuttavia, la SEM ritiene che in merito allo stesso rapporto abbia esposto sufficientemente gli aspetti formali e di contenuto che indichereb- bero elementi di falsificazione del documento, rammentando per il resto come lo stesso sia stato prodotto in copia, e pertanto in quanto tale privo comunque di valore probatorio. Per il restante, rinvia alle considerazioni già espresse nella decisione avversata, che conferma integralmente. Le osservazioni di duplica sono state trasmesse per conoscenza al ricor- rente con ordinanza del Tribunale del 5 gennaio 2022, nel quale la scri- vente autorità ha pronunciato, per principio, anche la chiusura dello scam- bio di scritti. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l’esito della ver- tenza.
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi, non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
D-3302/2021 Pagina 9 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA). Pertanto egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell’Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Preliminarmente occorre esaminare le censure formali proposte dall’in- sorgente nel suo ricorso, il quale lamenta un accertamento inesatto ed in- completo dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM sia in merito al suo stato di salute, che in relazione all’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente.
E. 3.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune
D-3302/2021 Pagina 10 prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 3.3 Nella presente disamina, dal profilo dello stato di salute dell’insorgente, tenuto conto di quanto risulta rilevante per la causa (cfr. anche infra con- sid. 8.4.3), non si ravvisa alcun accertamento inaccurato o incompleto da parte dell’autorità inferiore, la quale al momento dell’emanazione della de- cisione, disponeva di ogni elemento utile sul punto in questione per statuire con piena cognizione di causa, e di cui ne ha tenuto correttamente in con- siderazione nella parte dedicata all’esigibilità dell’esecuzione dell’allonta- namento (cfr. p.to III, pag. 7 del provvedimento impugnato). Del resto le argomentazioni dell’insorgente sono piuttosto riferibili al merito della que- stione, ovvero trovandosi in disaccordo con l’apprezzamento adempiuto dalla SEM nel suo caso, argomenti che verranno pertanto trattati dap- presso (cfr. infra consid. 8.3.2 e 8.4.3). Tali censure formali, in quanto in- fondate, vanno conseguentemente respinte.
E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accor- dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi).
E. 5.1 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa
D-3302/2021 Pagina 11 per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi ci- tata).
E. 5.2 In riscontro a quando precede, il Tribunale ritiene che il racconto ad- dotto dall’insorgente in merito alle problematiche intercorse con le autorità di sicurezza iraniane, sia effettivamente contraddistinto da diversi indicatori di inverosimiglianza.
E. 5.2.1 In primo luogo, non si può seguire l’insorgente nelle sue spiegazioni ricorsuali laddove egli riconduce alla traduzione imprecisa o erronea data dall’interprete in audizione alle sue dichiarazioni per motivare le varie in- coerenze e vaghezze presenti nelle stesse. Su tale punto, il Tribunale os- serva dapprima come durante i verbali d’audizione ove ha esposto i suoi motivi d’asilo, il ricorrente ha asserito di comprendere “bene” (cfr. verbale 2, D1, pag. 1; verbale 3, D1, pag. 1) l’interprete di lingua farsi presente. Nel corso di entrambe le audizioni, ad esclusione dell’unica evenienza dove il ricorrente è stato posto difronte ad una contraddizione rilevata nelle sue allegazioni (cfr. verbale 3, D75, pag. 13), né l’insorgente, né men che meno la sua rappresentante legale presente, hanno sollevato alcuna osserva- zione riguardo alla qualità o alla correttezza della traduzione o in relazione alle conoscenze tecniche della lingua italiana da parte del traduttore pre- sente. A differenza di quanto sostenuto dall’insorgente nel ricorso, alla let- tura dei verbali non traspare affatto che le incertezze osservabili nel rac- conto del predetto, siano da imputare al traduttore responsabile. Fra l’altro, la correttezza dei suoi asserti, è stata peraltro confermata dal ricorrente stesso, con la sottoscrizione dei verbali d’audizione. Da questi ultimi, non è inoltre deducibile alcun elemento che possa sostenere la conclusione che vi siano state delle incomprensioni tra il traduttore incaricato ed il ricor- rente nel corso dei verbali d’audizione, che possa aver generato un’errata od imprecisa traduzione delle dichiarazioni dell’interessato. Non si com- prende poi come potrebbe sostenere la verosimiglianza degli asserti dell’in- teressato, la circostanza che egli, alcune volte, aspettasse di essere solle- citato o chiedesse il permesso di proseguire nel suo racconto all’auditrice presente, come esposto nel gravame, essendo che egli ha comunque po- tuto esprimersi e dilungarsi, anche in momenti diversi, sui motivi fondanti la sua domanda d’asilo (cfr. verbale 2, D47 segg., pag. 6 segg.; D70 segg., pag. 10 seg.; verbale 3, D6 segg., pag. 2 segg.).
E. 5.2.2 Ciò posto, si rimarca in secondo luogo come il ricorrente ha effettiva- mente reso delle dichiarazioni discordanti su dei punti chiave della sua nar- razione, anche in alcune occasioni con i mezzi di prova da lui stesso pre- sentati. Innanzitutto, se nel corso della prima audizione federale, egli ha
D-3302/2021 Pagina 12 allegato di essere stato arrestato due volte, ed in entrambe le occasioni di aver subito un arresto di (…) giorni (cfr. verbale 2, D48, pag. 7); in modo contraddittorio, ed in mancanza di una spiegazione credibile, durante l’au- dizione successiva ha invece addotto di essere stato tenuto per (…) ogni volta (cfr. verbale 3, D7, pag. 2). Salvo successivamente ridimensionare ancora il predetto spazio temporale (cfr. verbale 3, D9 segg., pag. 3; D23 segg., pag. 5 seg.). Non più coerenti appaiono essere le sue dichiarazioni in ordine alla persona che gli avrebbe rivelato di essere stato condannato all’esecuzione ed all’ottenimento della predetta informazione. Se nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo, egli ha ricondotto l’apprendimento di tale informativa a suo (…) che avrebbe addirittura letto la sentenza che lo con- dannerebbe all’esecuzione (cfr. verbale 3, D46 seg., pag. 9); nel suo ri- corso egli dà invece una versione completamente differente di tale eve- nienza, sostenendo invece che tramite il (…) sarebbe venuto a conoscenza unicamente di una condanna detentiva di (…) anni, allorché invece dell’esecuzione capitale sarebbe stato reso edotto in un secondo tempo, tramite una persona che non conosceva e che gli avrebbe inviato la foto- grafia della convocazione a presentarsi alla (…) (cfr. ricorso, pag. 5 e pag. 11). Sorprendentemente, e senza alcun chiarimento maggiore in me- rito, invitato dal Tribunale ad esprimermi nuovamente su tale punto in que- stione nel corso della procedura ricorsuale, egli ha dichiarato che sarebbe tramite le conoscenze di un suo (…) – mai nominato in precedenza – che egli sarebbe riuscito ad ottenere l’informazione relativa all’emanazione della sentenza in contumacia (cfr. scritto del ricorrente del 25 agosto 2021). Ora, agli occhi del Tribunale, tali cambiamenti nelle sue affermazioni, ap- paiono essere stati compiuti unicamente con lo scopo di rendere la sua narrazione maggiormente coerente con i mezzi di prova presentati. Proce- dere che l’interessato aveva già tentato di adottare durante il corso dell’au- dizione sui motivi d’asilo, allorché è stato posto difronte ad un’incongruenza dall’auditore in merito al contenuto del messaggio (…) inviatogli dal (…) (cfr. verbale 3, D59 seg., pag. 10), senza tuttavia riuscire nell’intento di ren- dere maggiormente concordanti i suoi asserti. Ulteriore incoerenza di par- ticolare importanza, la si osserva tra le dichiarazioni rese dall’insorgente nel corso delle audizioni, e ripetute nel suo memoriale ricorsuale, allorché egli sostiene che la condanna ricevuta da parte del tribunale di (…) sarebbe stata l’equivalente di (…) anni di carcere. Quando invece, sorprendente- mente senza alcuna spiegazione in merito ad un tale cambiamento di pena, in fase ricorsuale con lo scritto del 20 settembre 2021 l’interessato ha pro- dotto una sentenza datata al (…), che dà invece atto di una condanna di complessivi (…) anni di reclusione (cfr. doc. 1). Come peraltro denotato a giusta ragione dalla SEM, non soltanto il montante della pena comminatagli differisce da quanto da lui sempre sostenuto in precedenza, ma pure le
D-3302/2021 Pagina 13 fattispecie riportate nello stesso documento presentato per le quali egli sa- rebbe stato condannato, si distanziano nettamente dalle asserzioni da lui rese in audizione circa i medesimi eventi (cfr. verbale 2, D47 segg., pag. 6 segg.; verbale 3, D6 segg., pag. 2 segg.). Il ricorrente – malgrado ne avesse avuto la possibilità anche in fase ricorsuale – non ha apportato un qualsivoglia indizio atto a chiarire tali importanti incongruenze, pur confer- mando le stesse (cfr. lo scritto del 15 dicembre 2021 del ricorrente).
E. 5.2.3 Alle predette discrepanze, si aggiunge come appaia poco credibile che il ricorrente, il quale secondo i suoi asserti sarebbe stato minacciato pesantemente dai servizi segreti iraniani, ed avrebbe sia avuto varie limi- tazioni sia fosse costantemente sorvegliato dai medesimi (cfr. verbale 3, D26 segg., pag. 6 segg.), tanto da avere timore di uscire di casa (cfr. ver- bale 3, D29, pag. 6); abbia potuto organizzare il suo viaggio d’espatrio, nonché partire del tutto legalmente, munito del suo passaporto dall’aero- porto di B._______, senza incontrare alcun ostacolo di sorta (cfr. verbale 3, D63 segg., pag. 11). Gli argomenti addotti sia in audizione che ribaditi nel ricorso dall’insorgente, che soltanto se egli usciva da B._______ avrebbe dovuto avvisare i servizi segreti, come pure che ancora non pen- desse su di lui un divieto d’uscita dal Paese (cfr. verbale 3, D65 seg., pag. 11), non risultano convincenti. Ciò in quanto non appaiono coerenti con una sorveglianza continua e massiccia da parte dei servizi segreti ira- niani asserita in precedenza dal ricorrente (cfr. verbale 3, D31, pag. 7). Ap- pare inoltre poco plausibile che il ricorrente, se effettivamente fosse stato a conoscenza che il suo fascicolo avrebbe potuto dar luogo all’apertura di una procedura a suo carico come da egli sostenuto (cfr. verbale 3, D39, pag. 8), nonché avesse ricevuto tutte le limitazioni e pressioni asserite, non si sia interessato già prima del suo espatrio di conoscere se vi fosse pen- dente una qualche causa a suo nome, anche incaricando un avvocato per seguire le stesse vicende.
E. 5.2.4 Non da ultimo, i mezzi di prova versati agli atti dal ricorrente non per- mettono una diversa valutazione rispetto a quanto sopra evinto. Segnata- mente, ed a differenza di quanto sostenuto dall’insorgente nel gravame (cfr. pag. 12 del ricorso), dal contenuto espresso nel video prodotto di cui al mdp 15, come pure da egli allegato in audizione (cfr. verbale 2, D65 seg., pag. 9), non si evince in alcun modo come lui anche per tale intervista – ove ha peraltro indicato l’esattezza dei dati forniti in merito ai (…) tramite l’(…) dove lui operava – avrebbe potuto interessare i servizi segreti iraniani (cfr. anche in merito la traduzione dell’altro video presentato al mdp 14, che nella prima parte ha un contenuto molto simile al mdp 15). Per quanto at- tiene sia la fotocopia della convocazione in tribunale (cfr. mdp 23), la quale
D-3302/2021 Pagina 14 sarebbe stata trasmessa via messaggio (…) dal (…) del ricorrente (cfr. mdp 24), come pure la fotocopia della lettera di notifica tramessagli via messag- gio WhatsApp (cfr. mdp 26), gli stessi sono stati presentati soltanto in copia
– tra l’altro nel mdp 23 secondo la traduzione effettuata dalla SEM non è leggibile né l’orario né la data completa della convocazione – di modo che la loro autenticità non può essere verificata, e quindi non si può escludere ogni manipolazione o falsificazione al riguardo. Peraltro, il mdp 23, che se- condo gli asserti dell’insorgente gli sarebbe stato inviato il 5 aprile 2021 e sarebbe stato convocato per il (…) (cfr. verbale 3, D34, pag. 7), non coin- ciderebbe in alcun modo con le date dei mezzi di prova prodotti in fase ricorsuale dall’insorgente (cfr. sub doc. 1 e doc. 2). Appare difatti inconce- pibile che il ricorrente possa essere stato convocato per presenziare ad un’udienza nell’(…), allorché il medesimo tribunale, secondo quanto ad- dotto dall’insorgente, avrebbe già emanato nei suoi confronti e nella stessa causa una sentenza di condanna il (…) (cfr. doc. 1 prodotto in fase ricor- suale dall’insorgente). Peraltro, dalle informazioni del Tribunale, a diffe- renza di quanto riferito in audizione dal ricorrente (cfr. verbale 3, D36, pag. 7), una convocazione può essere non soltanto consegnata personal- mente alla persona convocata, bensì anche ad un famigliare (o un’altra persona) vivente nella stessa casa (cfr. LandInfo, Office of the Commissio- ner General for Refugees and Stateless Persons [CGRS], SEM; Iran - Cri- minal procedures and documents, dicembre 2021, < https://landinfo.no/wp- content/uploads/2021/12/Iran-report-criminal-procedures-and-documents- 122021-4.pdf > consultato il 3 marzo 2022). Quindi non si spiega in alcun modo come mai il ricorrente non avrebbe ricevuto, per il tramite di famigliari viventi al suo stesso indirizzo, le notifiche e le convocazioni del tribunale. Il mezzo di prova prodotto in fase ricorsuale (cfr. doc. 1) poi, come denotato rettamente dall’autorità inferiore nella sua risposta del 22 novembre 2021, dal profilo contenutistico vi sono delle discrepanze tra i capi di accusa men- zionati all’inizio del documento nonché le motivazioni della sentenza ed invece il contenuto degli articoli di legge citati nella stessa. A titolo d’esem- pio, l’art. (…) del Codice penale islamico della Repubblica islamica dell’Iran, punisce la (…), da (…) a (…) anni di detenzione (cfr. Iran Human Rights Documentation Center, Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran – […], art. […], 15 luglio 2013, < […] >, consultato il 3 marzo 2022). Ora, nel documento inoltrato, in nessuna delle accuse o della descrizione delle pene inflitte, si trova una corrispondenza con il contenuto del mede- simo articolo di legge citato. Peraltro, sempre stando alla traduzione del contenuto della copia della sentenza inoltrata, l’accusato avrebbe tra- scorso diversi giorni in arresto preventivo e sarebbe stato liberato provvi- soriamente su cauzione (cfr. atto SEM n. 76/5), circostanze mai addotte in corso d’audizione dall’insorgente.
D-3302/2021 Pagina 15 Alla luce di quanto sopra, nonché per il fatto che la documentazione inol- trata riferibile ad un procedimento aperto a carico del ricorrente è stata pro- dotta dal predetto soltanto in copia, e ricevuta per lo più tramite messaggi elettronici da conoscenti, o nel caso dei doc. 1 e doc. 2 non si conosce neppure chi glieli avrebbe inoltrati né le modalità di reperimento dei mede- simi atti giudiziari, non si può riconoscere agli stessi alcuna autenticità. Per la restante documentazione prodotta dinnanzi all’istanza inferiore, si rinvia per il resto alla decisione impugnata, che risulta in merito sufficientemente dettagliata e motivata (cfr. p.to II, pag. 5 seg. del provvedimento avversato).
E. 5.3 In sunto ne discende che già solo alla luce degli indicatori d’inverosimi- glianza enumerati, ed indipendentemente dalle ulteriori motivazioni enu- cleate dalla SEM e confutate dall’insorgente, le dichiarazioni rese dal ricor- rente a motivo della sua domanda d’asilo non adempiono le condizioni di cui all’art. 7 LAsi.
E. 6 Visto quanto precede, è proprio nella valutazione complessiva e d’insieme delle allegazioni del ricorrente e dei mezzi di prova da lui prodotti, come sostenuto anche dall’insorgente nel gravame, che l’intera sua narrazione delle persecuzioni incorse da parte delle autorità del suo Paese d’origine e che l’avrebbero indotto all’espatrio definitivo, come pure che ne impedireb- bero un suo rientro nello stesso, non risulta essere verosimile giusta l’art. 7 LAsi. Alla luce di ciò, neppure può essere riconosciuta alcuna credibilità alle minacce subite dai famigliari dell’insorgente per i motivi asseriti da quest’ultimo. Per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione impugnata va in- vece in merito a tale punto in questione confermata.
E. 7 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a que- stioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è per- tanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
D-3302/2021 Pagina 16
E. 8.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’ese- cuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta- coli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 8.3.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commis- sione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
E. 8.3.2 Il Tribunale rileva dapprima come, nella misura in cui si è confermata la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l’insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 feb- braio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Inoltre, le pro- blematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità
D-3302/2021 Pagina 17 solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 con- sid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 8.4.3). Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso l’Iran ri- sulta essere ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi.
E. 8.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 8.4.2 In Iran non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-3701/2020 del 20 gennaio 2022 consid. 8.2, D-3821/2020 del 18 gennaio 2022 consid. 10.4).
E. 8.4.3.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d’origine, l’esecuzione dell’allontanamento di- viene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure me- diche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina ge- nerale ed acuta assolutamente necessarie ad un’esistenza conforme alla dignità umana. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicu- rate nel paese d’origine del richiedente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposi- zione precitata se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento ade- guato, lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti).
E. 8.4.3.2 In specie, dalla documentazione presente agli atti, si evince come il ricorrente soffra attualmente di una sindrome da disadattamento con altri sintomi predominanti specificati (F43.28), per il quale è seguito con appun- tamenti psichiatrici regolari nonché assume una terapia fissa a base di (…) (cfr. atto SEM n. 70/9 ed atti processuali). Altresì gli sono state diagnosti- cate una litiasi caliceale destra, senza tuttavia ulteriore seguito (cfr. atto
D-3302/2021 Pagina 18 SEM n. 70/9 ed atti processuali). È stato inoltre visitato per dolore cervicale irradiando al livello dell’avambraccio (…), per il quale è stata proposta una terapia farmacologica per dieci giorni, senza ulteriore seguito riscontrabile agli atti di causa (cfr. atto SEM n. 43/2). Ad uguale conclusione si giunge anche per quanto concerne un problema di una piccola ciste alla palpebra superiore dell’occhio (…) (cfr. atto SEM n. 50/2), nonché di uno stato dopo asportazione colonoscopicamente di una massa (non specificata) al livello del sigma ([…] anni prima in Iran; cfr. atto SEM n. 53/2).
E. 8.4.3.3 Al riguardo, occorre dapprima constatare come la giurisprudenza costante del Tribunale continui a considerare che l’Iran disponga di un si- stema di salute di qualità elevata e che le cure essenziali siano accessibili, ciò che vale pure per le affezioni psichiatriche, perlomeno a B._______. Inoltre in particolare i medicamenti antidepressivi ed antipsicotici possono esservi ottenuti (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-3701/2020 del 20 gennaio 2022 consid. 8.3.5 con ulteriori rif. citati). Nella presente disa- mina poi, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo memoriale ricorsuale, pur non volendo in alcun modo sminuire in questa sede le pa- tologie di cui egli soffre, non si tratta per lui di dover aver accesso a dei trattamenti estremamente rari o a dei medicamenti che non permettono alcuna sostituzione in caso d’indisponibilità temporale. Seppur possibile che egli non avrà accesso in patria ad un seguito psichiatrico e psicotera- peutico comparabile a quello di cui egli beneficia in Svizzera; tuttavia do- vrebbe poter almeno procurarsi i medicamenti indispensabili ed aver ac- cesso ad un trattamento elementare così come agli ospedali in caso di ne- cessità. Inoltre, secondo le sue allegazioni egli viveva a B._______, e quindi si può ragionevolmente ammettere che egli avrà accesso alle cure essenziali in caso di ritorno nel suo Paese d’origine (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-3701/2020 consid. 8.3.6). Del resto, essendo state le sue allegazioni ritenute inverosimili, anche il fatto che gli avrebbero tolto la copertura assicurativa in patria, come asserito nel ricorso, non può essere una tesi al quale il Tribunale possa dare credito. Inoltre, pur non essendo decisivo, è rammentato che gli sarà possibile, dopo la conclusione della presente procedura, presentare una domanda alla SEM di aiuto al ritorno ai sensi dell’art. 93 LAsi, in particolare un aiuto individuale al ritorno in virtù del cpv. 1 lett. d della precitata disposizione e degli art. 73 segg. dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 ago- sto 1999 (OAsi 2, RS 142.312).
E. 8.4.3.4 Oltracciò, non risulta dall’incarto alcun ulteriore elemento dal quale si possa desumere che l’esecuzione dell’allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta del ricorrente. A tale proposito è rilevato
D-3302/2021 Pagina 19 come il medesimo è giovane, dispone di una sufficiente rete sociale in pa- tria, e proprio a B._______, suo ultimo luogo di residenza, con la quale risulta essere tutt’ora in contatto (cfr. verbale 2, D10 seg., pag. 2; D21 segg., pag. 4). Altresì, il ricorrente ha sia conseguito una formazione uni- versitaria in (…), nonché dispone di una solida esperienza nel settore della (…), avendo esercitato in passato diversi ruoli al suo interno, da ultimo an- che (…) (cfr. verbale 2, D27 segg., pag. 4 seg.). Tali elementi permette- ranno all’insorgente di reinstallarsi nel suo paese senza riscontrare delle difficoltà eccessive.
E. 8.4.3.5 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insor- gente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi).
E. 8.5 Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della ne- cessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rim- patrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 8.6 Da ultimo l’attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta all’epi- demia da coronavirus, non risulta ostativa all’esecuzione dell’allontana- mento (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-1392/2020 del 13 gen- naio 2022 consid. 9, D-6093/2019 del 28 dicembre 2021 consid. 8.4.3).
E. 9 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.
E. 10 Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
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E. 12 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibi- lità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente è indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 13 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-3302/2021 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3302/2021 Sentenza dell'11 marzo 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Déborah D'Aveni, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Iran, rappresentato dall'avv. Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 17 giugno 2021 / N (...). Fatti: A. L'interessato, asserito cittadino iraniano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera l'(...) aprile 2021 (cfr. atto SEM n. [{...}]-2/2). B. Il (...) aprile 2021 si è tenuto con il richiedente il verbale di rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto SEM n. 13/7; di seguito: verbale 1), allorché invece il (...) aprile 2021 il medesimo ha sostenuto un colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 17/2). Concernente invece i suoi motivi d'asilo, egli è stato sentito in due audizioni separate tenutesi la prima l'(...) maggio 2021 (cfr. atto SEM n. 30/12; di seguito: verbale 2) e la seconda l'(...) giugno 2021 (cfr. atto SEM n. 27/15; di seguito: verbale 3). Nelle predette audizioni egli ha dichiarato, in sunto e per quanto qui di rilievo, di essere originario di B._______, ove avrebbe lavorato per l'(...), ricevendo il (...) l'incarico della (...), e successivamente, il (...), quale seconda mansione quella di (...). Nel contesto dei predetti ruoli, egli avrebbe segnatamente partecipato a delle riunioni con i più importanti esponenti del (...), e per questo sarebbe stato a conoscenza di diversi segreti di (...). Poiché tra i suoi compiti sarebbe figurato anche quello del (...), in seguito alle manifestazioni tenutesi il (...) (secondo il calendario iraniano; equivalente nel calendario gregoriano al [...]), represse con violenza da parte delle forze di sicurezza iraniane, gli avrebbero chiesto di rimuovere i (...) concernenti queste ultime dai (...), ciò che egli si sarebbe rifiutato di fare. Successivamente, lui si sarebbe rifiutato anche di accettare una decurtazione del budget previsto per il suo settore, dove i suoi superiori gli avrebbero anche chiesto di firmare una dichiarazione per certificare che egli lo avrebbe invece percepito per intero. Il (...) (secondo il calendario iraniano; pari al (...) nel calendario gregoriano, cfr. https://it.calcuworld.com/calendari/calendario-persiano/ , consultato il 25 gennaio 2022), egli sarebbe stato convocato una prima volta da parte dei servizi iraniani, che lo avrebbero anche interrogato nonché minacciato a lui ed alla sua famiglia di conseguenze se non avesse taciuto circa i segreti di (...) di cui era a conoscenza, nonché da allora in poi egli sarebbe stato rimosso dal suo posto di lavoro. Il giorno successivo al suo rilascio, sarebbe nuovamente stato convocato, arrestato, interrogato e minacciato. In seguito gli sarebbe stato proibito di lasciare B._______, di avere accesso a dei luoghi statali, nonché sarebbe stato ripetutamente minacciato, seguito e controllato dalle autorità dei servizi segreti iraniani. Per tali motivi, egli il (...) sarebbe espatriato via aerea, partendo dall'aeroporto di B._______, dapprima verso la C._______, legalmente, con il proprio passaporto, ed in seguito proseguendo per la Svizzera. Una volta espatriato, sarebbe venuto a conoscenza di una sua convocazione in tribunale, alla quale non si sarebbe potuto presentare, e quindi della sua condanna in contumacia dapprima a (...) anni di reclusione da parte del tribunale ed in seguito, in modo definitivo, all'esecuzione capitale da parte della (...). Inoltre allega che anche le sue figlie e membri della sua famiglia in Iran verrebbero minacciate tutt'ora, nonché sarebbero andati presso i suoi genitori o il fratello chiedendo loro di riferirgli di tornare in Iran. In caso di ritorno nel suo Paese d'origine, egli teme per la sua vita, vista la sua condanna a morte, nonché anche per l'incolumità della sua famiglia (moglie e due figlie), che nel frattempo sarebbe pure espatriata verso la C._______. A supporto delle sue allegazioni, egli ha consegnato le fotocopie di documenti d'identità suoi, della moglie e delle figlie (cfr. atto SEM n. 26, mezzo di prova [di seguito: mdp] 1 e 2a); l'originale del suo atto di nascita (cfr. atto SEM n. 26, mdp 2b); copia di un messaggio (...) dell'asserito fratello dell'interessato (cfr. atto SEM n. 26, mdp 3); copia di messaggi (...) tra l'interessato ed un suo conoscente (cfr. atto SEM n. 26, mdp 4); gli originali di due attestati di lavoro del richiedente datati (...) rispettivamente (...) presso l'(...) (cfr. atto SEM n. 26, mdp 5); copia di messaggi ricevuti tramite (...) (cfr. atto SEM n. 26, mdp 16); copia della convocazione in tribunale (cfr. atto SEM n. 26, mdp 23), copia del messaggio (...) di inoltro della convocazione del tribunale citata precedentemente (cfr. atto SEM n. 26, mdp 24); copia del messaggio (...) della moglie dell'interessato (cfr. atto SEM n. 26, mdp 25); copia della lettera di notifica di atti giudiziari, via messaggio (...) (cfr. atto SEM n. 26, mdp 26); una chiavetta USB contenente due video in cui l'interessato viene intervistato presso la succitata (...) (cfr. atto SEM n. 26, mdp 14 e 15; cfr. anche per tutti i mdp, atto SEM n. 31/7). C. Per il tramite del parere del 16 giugno 2021 la rappresentante dell'interessato ha presentato le sue osservazioni (cfr. atto SEM n. 35/3) al progetto di decisione negativo della SEM emesso il 14 giugno 2021 (cfr. atto SEM n. 32/8). D. Con decisione del 17 giugno 2021, notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. 40/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del predetto provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Nel suo provvedimento, l'autorità pregressa ha segnatamente ritenuto che le asserzioni inerenti i motivi d'asilo dell'insorgente, per la loro vaghezza, mancanza di sostanza, in parte illogiche ed incoerenti, non soddisferebbero i criteri di verosimiglianza secondo l'art. 7 LAsi. Anche i mezzi di prova da lui presentati, non dimostrerebbero in alcun modo che egli abbia subito le persecuzioni allegate. Tantomeno le osservazioni contenute nel parere della sua rappresentante legale sarebbero atte a giustificare una modifica della conclusione esposta dalla SEM. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità pregressa ha in particolare rilevato come non vi sarebbero degli ostacoli all'esigibilità della misura, né dal lato della situazione vigente nel Paese d'origine, né da quello personale. In riferimento a quest'ultimo punto, la SEM ha osservato come il disturbo di disadattamento di cui l'interessato è affetto, non rientrerebbe nelle malattie rare che potrebbero essere trattate in Iran esclusivamente con medicinali importati e che non verrebbero più forniti a causa delle sanzioni contro l'Iran emesse dal (...). Essendo che i medicinali necessari per il trattamento della sua patologia sarebbero disponibili nel suo Paese d'origine, la stessa non sarebbe ostativa al suo rimpatrio. E. Per mezzo del plico raccomandato del 19 luglio 2021 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso avverso la decisione succitata al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo a titolo principale all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in primo subordine alla restituzione degli atti di causa alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni dell'interessato e per il complemento istruttorio; ed in secondo subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera al ricorrente. Contestualmente, l'insorgente ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente dopo aver ripreso ed ampliato i fatti relativi gli eventi allegati in audizione che lo avrebbero condotto all'espatrio dal suo Paese d'origine come pure del timore di ritornarci, avversa in toto la decisione dell'autorità inferiore. In primo luogo, riguardo all'inverosimiglianza delle sue dichiarazioni conclusa dalla SEM nel provvedimento sindacato, l'interprete presente nel corso delle audizioni sui motivi d'asilo, non avrebbe tradotto i suoi asserti in modo qualitativamente ottimale nella lingua italiana, ciò che avrebbe comportato degli equivoci nell'interpretazione delle sue parole. Altresì, a mente della rappresentante legale dell'insorgente, alla lettura dei verbali d'audizione di quest'ultimo, emergerebbe come il ricorrente avrebbe avuto molti dettagli da raccontare, ma si avrebbe l'impressione che egli aspettasse di venir sollecitato dall'auditrice presente prima di esporli o che chiedesse il permesso per farlo, nel timore che risultasse inappropriato o che non fosse necessario o richiesto. Tali elementi, sarebbero da tenere in debito conto per comprendere il senso del racconto dell'insorgente e la verosimiglianza del medesimo. In secondo luogo, il ricorrente contesta puntualmente le allegazioni della sua narrazione ritenute dalla SEM come inverosimili. Riguardo segnatamente le sue asserzioni in merito alla procedura giudiziaria, il ricorrente sottolinea come sarebbero state frutto probabilmente di un'incomprensione, che sarebbe però facilmente risolvibile con i mezzi di prova da lui presentati in audizione. Il (...) di quest'ultimo, sarebbe difatti riuscito ad accedere a parte degli atti giudiziari dell'insorgente, corrompendo un funzionario statale, apprendendo soltanto della condanna alla pena detentiva, di cui avrebbe scattato una fotografia già agli atti. Invece, della condanna all'esecuzione, il ricorrente ne sarebbe venuto a conoscenza solamente in un secondo momento, con un messaggio ricevuto da parte di una persona a lui sconosciuta. Peraltro, il ricorrente denota come nel verbale d'audizione sui motivi, non risulterebbero le spiegazioni che egli avrebbe offerto in tale occasione circa la questione dei (...), e che non se ne sarebbe reso conto in sede di rilettura del verbale. Come sarebbe sostenuto dal video (mdp 15) prodotto in causa, egli avrebbe inteso spiegare e dimostrare che le conseguenze di questa intervista sarebbero state un ulteriore motivo che avrebbe spinto i servizi segreti iraniani a tenerlo sotto stretto controllo. In un passo successivo, egli indica anche di proseguire negli sforzi per ottenere ogni ulteriore mezzo di prova che possa comprovare quanto da lui allegato ed in particolare, per lo meno in copia - in quanto a mente sua gli originali della sentenza di condanna alla pena detentiva ed all'esecuzione non sarebbero ottenibili, poiché sarebbe necessario che egli si rechi personalmente al tribunale perché glieli rilascino - della sentenza di condanna alla pena capitale emessa a suo carico dopo l'espatrio. Proseguendo nell'analisi, il ricorrente ritiene come difetterebbe agli atti un rapporto medico dettagliato ed esaustivo circa il suo stato di salute, che sarebbe tuttavia importante e complesso, ciò che comporterebbe un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente determinanti da parte dell'autorità di prime cure. Concernente l'esecuzione dell'allontanamento, l'interessato sottolinea come il suo profilo di rischio sarebbe particolarmente elevato ed egli rischierebbe, nel caso fosse rinviato in Iran di subire delle misure contrarie all'art. 3 CEDU. L'esecuzione del suo allontanamento sarebbe pertanto inammissibile. Altresì, il suo stato di salute renderebbe un suo rimpatrio inesigibile, in quanto richiederebbe delle cure mediche specialistiche. Tuttavia, poiché il governo iraniano lo avrebbe privato della copertura assicurativa, ciò gli impedirebbe di curarsi nel suo paese d'origine. Alla luce di tali elementi, la decisione della SEM anche su tale punto in questione, sarebbe fondata su di un accertamento incompleto dei fatti di causa come pure delle risultanze documentali. Al ricorso, quali documenti supplementari, sono stati annessi: i fogli di trasmissione di informazioni mediche (F2) del (...), del (...) e dell'(...) inerente la situazione medica dell'insorgente (cfr. anche a tal proposito gli atti SEM n. 43/2, 44/2 e 45/2). F. Con decisione incidentale del 26 luglio 2021, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e lo ha invitato a presentare, entro il 25 agosto 2021, la documentazione attestante della sua condanna in Iran, nonché a fornire al Tribunale le informazioni richieste ai sensi dei considerandi. Ha altresì concluso che in merito alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'insorgente nel gravame, verrà deciso in prosieguo di procedura, rispettivamente con la decisione finale (cfr. risultanze processuali). G. G.a Per il tramite dello scritto del 25 agosto 2021, l'insorgente ha presentato le sue osservazioni in merito a quanto sopra. In primo luogo sottolinea come attinente la sentenza di condanna alla pena capitale, sarebbe in contatto con famigliari rimasti in Iran, auspicando che questi possano avere accesso a documenti a cui lui non può invece averlo. Ribadisce poi nuovamente come la sentenza alla pena capitale, potrebbe essergli rilasciata soltanto se fosse lui a rivolgersi personalmente al tribunale iraniano, osservando la difficoltà di produrre la documentazione giudiziaria ed il carattere arbitrario dei procedimenti politici nei confronti di oppositori al governo iraniano nel contesto del suo Paese d'origine. Circa come e tramite chi avrebbe appreso dell'emanazione della sentenza in contumacia, oltre a riaffermare quanto asserito nel ricorso, l'interessato ha aggiunto come tramite le conoscenze di suo (...) - il quale sarebbe (...) - all'interno del sistema giudiziario iraniano, avrebbe ottenuto tale informazione. Il (...) sarebbe poi stato incaricato dal ricorrente di ricercare nuove informazioni circa la sua posizione penale in patria. Da ultimo, il ricorrente si esprime circa la documentazione medica che allega alle sue osservazioni (il referto radiologico del [...], cfr. anche atto SEM n. 51/1; gli F2 del [...], del [...] e del [...], cfr. atti SEM n. 52/2, 53/2 e 54/2). G.b Con missiva del 9 settembre 2021, il ricorrente ha prodotto quale nuova documentazione un F2 del (...) inerente l'ultimo consulto psichiatrico avuto, riconfermandosi per il resto pienamente nelle conclusioni espresse nel suo ricorso (cfr. risultanze processuali). G.c Il 20 settembre 2021 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha inoltrato un ulteriore scritto al quale ha annesso due documenti in copia, muniti della relativa scheda descrittiva/di traduzione, e meglio: copia di una sentenza di condanna alla detenzione datata (...) (data espressa nel calendario persiano, corrispondente al [...] secondo il calendario gregoriano) del (...) di B._______, (...) (di seguito: doc. 1); copia di un avviso del (...) precitato datato pure (...), pubblicato online in data (...) (data espressa nel calendario persiano, pari al [...] secondo il calendario gregoriano; cfr. di seguito: doc. 2). Al riguardo il ricorrente ribadisce segnatamente le difficoltà riscontrate nell'acquisire delle informazioni precise in merito ai procedimenti a suo carico, inclusa la ricezione frammentaria di notizie al riguardo da parte dei familiari, alle quali sarebbe imputabile l'incertezza della commisurazione della pena inflittagli in prima istanza. Conferma inoltre di non aver potuto ancora trovare il modo di procurarsi documentazione inerente la successiva condanna alla pena capitale, sottolineando come non avrebbe la possibilità di farsi rilasciare copia della stessa, in quanto dovrebbe recarsi personalmente presso il tribunale competente per ottenere, contro firma, gli atti giudiziari. H. Per il tramite della sua risposta del 22 novembre 2021, la SEM - invitata dal Tribunale con decisione incidentale del 22 ottobre 2021 (cfr. risultanze processuali) - ha preso posizione in merito al ricorso ed agli scritti successivi dell'insorgente. Nel suo memoriale responsivo, l'autorità sindacata osserva innanzitutto come il contenuto del doc. 1 prodotto dal ricorrente con scritto del 20 settembre 2021, contraddirebbe quanto da egli stesso affermato in sede d'audizione sui motivi. Pur trattandosi di una mera copia, quindi a mente della SEM priva di ogni valore probatorio, il suo contenuto sarebbe stato sottoposto ad analisi da parte dello specialista interno della SEM per l'Iran (cfr. atto SEM n. 75/5). L'analisi avrebbe rilevato alcune incongruenze in merito ad aspetti formali e contenutistici che sono stati segnalati dall'autorità inferiore nelle sue osservazioni. Pertanto, la predetta autorità giunge alla conclusione come il nuovo mezzo di prova presentato non sia atto a provare le allegazioni del ricorrente e per il resto rinvia ai considerandi espressi nella decisione avversata, proponendo di respingere il ricorso. I. Nella sua replica del 15 dicembre 2021 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente si dilunga dapprima sulle osservazioni della SEM relative al documento della sentenza di condanna prodotto, che ritiene essere non sufficientemente motivate e concrete, nonché senza la messa a disposizione del rapporto del perito interno alla SEM, se esistente, per poter essere atte a deprivare di valere probatorio il succitato mezzo di prova. Concernente invece la questione della tipologia di condanna, il ricorrente rimanda e conferma quanto addotto con il ricorso. Per il resto si riconferma sostanzialmente nelle conclusioni espresse già nel gravame. J. Con la sua duplica datata 28 dicembre 2021, l'autorità inferiore osserva dapprima come il rapporto peritale sul mezzo di prova effettuato dalla SEM, il quale sarebbe del resto esistente e presente nel dossier dell'interessato, non potrebbe essere concesso in consultazione per evitare l'effetto di apprendimento che porterebbe a falsificazioni sempre più raffinate degli atti giudiziari. Tuttavia, la SEM ritiene che in merito allo stesso rapporto abbia esposto sufficientemente gli aspetti formali e di contenuto che indicherebbero elementi di falsificazione del documento, rammentando per il resto come lo stesso sia stato prodotto in copia, e pertanto in quanto tale privo comunque di valore probatorio. Per il restante, rinvia alle considerazioni già espresse nella decisione avversata, che conferma integralmente. Le osservazioni di duplica sono state trasmesse per conoscenza al ricorrente con ordinanza del Tribunale del 5 gennaio 2022, nel quale la scrivente autorità ha pronunciato, per principio, anche la chiusura dello scambio di scritti. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi, non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Preliminarmente occorre esaminare le censure formali proposte dall'insorgente nel suo ricorso, il quale lamenta un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM sia in merito al suo stato di salute, che in relazione all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. 3.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 3.3 Nella presente disamina, dal profilo dello stato di salute dell'insorgente, tenuto conto di quanto risulta rilevante per la causa (cfr. anche infra consid. 8.4.3), non si ravvisa alcun accertamento inaccurato o incompleto da parte dell'autorità inferiore, la quale al momento dell'emanazione della decisione, disponeva di ogni elemento utile sul punto in questione per statuire con piena cognizione di causa, e di cui ne ha tenuto correttamente in considerazione nella parte dedicata all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. p.to III, pag. 7 del provvedimento impugnato). Del resto le argomentazioni dell'insorgente sono piuttosto riferibili al merito della questione, ovvero trovandosi in disaccordo con l'apprezzamento adempiuto dalla SEM nel suo caso, argomenti che verranno pertanto trattati dappresso (cfr. infra consid. 8.3.2 e 8.4.3). Tali censure formali, in quanto infondate, vanno conseguentemente respinte.
4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). 5. 5.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.2 In riscontro a quando precede, il Tribunale ritiene che il racconto addotto dall'insorgente in merito alle problematiche intercorse con le autorità di sicurezza iraniane, sia effettivamente contraddistinto da diversi indicatori di inverosimiglianza. 5.2.1 In primo luogo, non si può seguire l'insorgente nelle sue spiegazioni ricorsuali laddove egli riconduce alla traduzione imprecisa o erronea data dall'interprete in audizione alle sue dichiarazioni per motivare le varie incoerenze e vaghezze presenti nelle stesse. Su tale punto, il Tribunale osserva dapprima come durante i verbali d'audizione ove ha esposto i suoi motivi d'asilo, il ricorrente ha asserito di comprendere "bene" (cfr. verbale 2, D1, pag. 1; verbale 3, D1, pag. 1) l'interprete di lingua farsi presente. Nel corso di entrambe le audizioni, ad esclusione dell'unica evenienza dove il ricorrente è stato posto difronte ad una contraddizione rilevata nelle sue allegazioni (cfr. verbale 3, D75, pag. 13), né l'insorgente, né men che meno la sua rappresentante legale presente, hanno sollevato alcuna osservazione riguardo alla qualità o alla correttezza della traduzione o in relazione alle conoscenze tecniche della lingua italiana da parte del traduttore presente. A differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel ricorso, alla lettura dei verbali non traspare affatto che le incertezze osservabili nel racconto del predetto, siano da imputare al traduttore responsabile. Fra l'altro, la correttezza dei suoi asserti, è stata peraltro confermata dal ricorrente stesso, con la sottoscrizione dei verbali d'audizione. Da questi ultimi, non è inoltre deducibile alcun elemento che possa sostenere la conclusione che vi siano state delle incomprensioni tra il traduttore incaricato ed il ricorrente nel corso dei verbali d'audizione, che possa aver generato un'errata od imprecisa traduzione delle dichiarazioni dell'interessato. Non si comprende poi come potrebbe sostenere la verosimiglianza degli asserti dell'interessato, la circostanza che egli, alcune volte, aspettasse di essere sollecitato o chiedesse il permesso di proseguire nel suo racconto all'auditrice presente, come esposto nel gravame, essendo che egli ha comunque potuto esprimersi e dilungarsi, anche in momenti diversi, sui motivi fondanti la sua domanda d'asilo (cfr. verbale 2, D47 segg., pag. 6 segg.; D70 segg., pag. 10 seg.; verbale 3, D6 segg., pag. 2 segg.). 5.2.2 Ciò posto, si rimarca in secondo luogo come il ricorrente ha effettivamente reso delle dichiarazioni discordanti su dei punti chiave della sua narrazione, anche in alcune occasioni con i mezzi di prova da lui stesso presentati. Innanzitutto, se nel corso della prima audizione federale, egli ha allegato di essere stato arrestato due volte, ed in entrambe le occasioni di aver subito un arresto di (...) giorni (cfr. verbale 2, D48, pag. 7); in modo contraddittorio, ed in mancanza di una spiegazione credibile, durante l'audizione successiva ha invece addotto di essere stato tenuto per (...) ogni volta (cfr. verbale 3, D7, pag. 2). Salvo successivamente ridimensionare ancora il predetto spazio temporale (cfr. verbale 3, D9 segg., pag. 3; D23 segg., pag. 5 seg.). Non più coerenti appaiono essere le sue dichiarazioni in ordine alla persona che gli avrebbe rivelato di essere stato condannato all'esecuzione ed all'ottenimento della predetta informazione. Se nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, egli ha ricondotto l'apprendimento di tale informativa a suo (...) che avrebbe addirittura letto la sentenza che lo condannerebbe all'esecuzione (cfr. verbale 3, D46 seg., pag. 9); nel suo ricorso egli dà invece una versione completamente differente di tale evenienza, sostenendo invece che tramite il (...) sarebbe venuto a conoscenza unicamente di una condanna detentiva di (...) anni, allorché invece dell'esecuzione capitale sarebbe stato reso edotto in un secondo tempo, tramite una persona che non conosceva e che gli avrebbe inviato la fotografia della convocazione a presentarsi alla (...) (cfr. ricorso, pag. 5 e pag. 11). Sorprendentemente, e senza alcun chiarimento maggiore in merito, invitato dal Tribunale ad esprimermi nuovamente su tale punto in questione nel corso della procedura ricorsuale, egli ha dichiarato che sarebbe tramite le conoscenze di un suo (...) - mai nominato in precedenza - che egli sarebbe riuscito ad ottenere l'informazione relativa all'emanazione della sentenza in contumacia (cfr. scritto del ricorrente del 25 agosto 2021). Ora, agli occhi del Tribunale, tali cambiamenti nelle sue affermazioni, appaiono essere stati compiuti unicamente con lo scopo di rendere la sua narrazione maggiormente coerente con i mezzi di prova presentati. Procedere che l'interessato aveva già tentato di adottare durante il corso dell'audizione sui motivi d'asilo, allorché è stato posto difronte ad un'incongruenza dall'auditore in merito al contenuto del messaggio (...) inviatogli dal (...) (cfr. verbale 3, D59 seg., pag. 10), senza tuttavia riuscire nell'intento di rendere maggiormente concordanti i suoi asserti. Ulteriore incoerenza di particolare importanza, la si osserva tra le dichiarazioni rese dall'insorgente nel corso delle audizioni, e ripetute nel suo memoriale ricorsuale, allorché egli sostiene che la condanna ricevuta da parte del tribunale di (...) sarebbe stata l'equivalente di (...) anni di carcere. Quando invece, sorprendentemente senza alcuna spiegazione in merito ad un tale cambiamento di pena, in fase ricorsuale con lo scritto del 20 settembre 2021 l'interessato ha prodotto una sentenza datata al (...), che dà invece atto di una condanna di complessivi (...) anni di reclusione (cfr. doc. 1). Come peraltro denotato a giusta ragione dalla SEM, non soltanto il montante della pena comminatagli differisce da quanto da lui sempre sostenuto in precedenza, ma pure le fattispecie riportate nello stesso documento presentato per le quali egli sarebbe stato condannato, si distanziano nettamente dalle asserzioni da lui rese in audizione circa i medesimi eventi (cfr. verbale 2, D47 segg., pag. 6 segg.; verbale 3, D6 segg., pag. 2 segg.). Il ricorrente - malgrado ne avesse avuto la possibilità anche in fase ricorsuale - non ha apportato un qualsivoglia indizio atto a chiarire tali importanti incongruenze, pur confermando le stesse (cfr. lo scritto del 15 dicembre 2021 del ricorrente). 5.2.3 Alle predette discrepanze, si aggiunge come appaia poco credibile che il ricorrente, il quale secondo i suoi asserti sarebbe stato minacciato pesantemente dai servizi segreti iraniani, ed avrebbe sia avuto varie limitazioni sia fosse costantemente sorvegliato dai medesimi (cfr. verbale 3, D26 segg., pag. 6 segg.), tanto da avere timore di uscire di casa (cfr. verbale 3, D29, pag. 6); abbia potuto organizzare il suo viaggio d'espatrio, nonché partire del tutto legalmente, munito del suo passaporto dall'aeroporto di B._______, senza incontrare alcun ostacolo di sorta (cfr. verbale 3, D63 segg., pag. 11). Gli argomenti addotti sia in audizione che ribaditi nel ricorso dall'insorgente, che soltanto se egli usciva da B._______ avrebbe dovuto avvisare i servizi segreti, come pure che ancora non pendesse su di lui un divieto d'uscita dal Paese (cfr. verbale 3, D65 seg., pag. 11), non risultano convincenti. Ciò in quanto non appaiono coerenti con una sorveglianza continua e massiccia da parte dei servizi segreti iraniani asserita in precedenza dal ricorrente (cfr. verbale 3, D31, pag. 7). Appare inoltre poco plausibile che il ricorrente, se effettivamente fosse stato a conoscenza che il suo fascicolo avrebbe potuto dar luogo all'apertura di una procedura a suo carico come da egli sostenuto (cfr. verbale 3, D39, pag. 8), nonché avesse ricevuto tutte le limitazioni e pressioni asserite, non si sia interessato già prima del suo espatrio di conoscere se vi fosse pendente una qualche causa a suo nome, anche incaricando un avvocato per seguire le stesse vicende. 5.2.4 Non da ultimo, i mezzi di prova versati agli atti dal ricorrente non permettono una diversa valutazione rispetto a quanto sopra evinto. Segnatamente, ed a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame (cfr. pag. 12 del ricorso), dal contenuto espresso nel video prodotto di cui al mdp 15, come pure da egli allegato in audizione (cfr. verbale 2, D65 seg., pag. 9), non si evince in alcun modo come lui anche per tale intervista - ove ha peraltro indicato l'esattezza dei dati forniti in merito ai (...) tramite l'(...) dove lui operava - avrebbe potuto interessare i servizi segreti iraniani (cfr. anche in merito la traduzione dell'altro video presentato al mdp 14, che nella prima parte ha un contenuto molto simile al mdp 15). Per quanto attiene sia la fotocopia della convocazione in tribunale (cfr. mdp 23), la quale sarebbe stata trasmessa via messaggio (...) dal (...) del ricorrente (cfr. mdp 24), come pure la fotocopia della lettera di notifica tramessagli via messaggio WhatsApp (cfr. mdp 26), gli stessi sono stati presentati soltanto in copia - tra l'altro nel mdp 23 secondo la traduzione effettuata dalla SEM non è leggibile né l'orario né la data completa della convocazione - di modo che la loro autenticità non può essere verificata, e quindi non si può escludere ogni manipolazione o falsificazione al riguardo. Peraltro, il mdp 23, che secondo gli asserti dell'insorgente gli sarebbe stato inviato il 5 aprile 2021 e sarebbe stato convocato per il (...) (cfr. verbale 3, D34, pag. 7), non coinciderebbe in alcun modo con le date dei mezzi di prova prodotti in fase ricorsuale dall'insorgente (cfr. sub doc. 1 e doc. 2). Appare difatti inconcepibile che il ricorrente possa essere stato convocato per presenziare ad un'udienza nell'(...), allorché il medesimo tribunale, secondo quanto addotto dall'insorgente, avrebbe già emanato nei suoi confronti e nella stessa causa una sentenza di condanna il (...) (cfr. doc. 1 prodotto in fase ricorsuale dall'insorgente). Peraltro, dalle informazioni del Tribunale, a differenza di quanto riferito in audizione dal ricorrente (cfr. verbale 3, D36, pag. 7), una convocazione può essere non soltanto consegnata personalmente alla persona convocata, bensì anche ad un famigliare (o un'altra persona) vivente nella stessa casa (cfr. LandInfo, Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons [CGRS], SEM; Iran - Criminal procedures and documents, dicembre 2021, https://landinfo.no/wp-content/uploads/2021/12/Iran-report-criminal-procedures-and-documents-122021-4.pdf consultato il 3 marzo 2022). Quindi non si spiega in alcun modo come mai il ricorrente non avrebbe ricevuto, per il tramite di famigliari viventi al suo stesso indirizzo, le notifiche e le convocazioni del tribunale. Il mezzo di prova prodotto in fase ricorsuale (cfr. doc. 1) poi, come denotato rettamente dall'autorità inferiore nella sua risposta del 22 novembre 2021, dal profilo contenutistico vi sono delle discrepanze tra i capi di accusa menzionati all'inizio del documento nonché le motivazioni della sentenza ed invece il contenuto degli articoli di legge citati nella stessa. A titolo d'esempio, l'art. (...) del Codice penale islamico della Repubblica islamica dell'Iran, punisce la (...), da (...) a (...) anni di detenzione (cfr. Iran Human Rights Documentation Center, Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran - [...], art. [...], 15 luglio 2013, [...] , consultato il 3 marzo 2022). Ora, nel documento inoltrato, in nessuna delle accuse o della descrizione delle pene inflitte, si trova una corrispondenza con il contenuto del medesimo articolo di legge citato. Peraltro, sempre stando alla traduzione del contenuto della copia della sentenza inoltrata, l'accusato avrebbe trascorso diversi giorni in arresto preventivo e sarebbe stato liberato provvisoriamente su cauzione (cfr. atto SEM n. 76/5), circostanze mai addotte in corso d'audizione dall'insorgente. Alla luce di quanto sopra, nonché per il fatto che la documentazione inoltrata riferibile ad un procedimento aperto a carico del ricorrente è stata prodotta dal predetto soltanto in copia, e ricevuta per lo più tramite messaggi elettronici da conoscenti, o nel caso dei doc. 1 e doc. 2 non si conosce neppure chi glieli avrebbe inoltrati né le modalità di reperimento dei medesimi atti giudiziari, non si può riconoscere agli stessi alcuna autenticità. Per la restante documentazione prodotta dinnanzi all'istanza inferiore, si rinvia per il resto alla decisione impugnata, che risulta in merito sufficientemente dettagliata e motivata (cfr. p.to II, pag. 5 seg. del provvedimento avversato). 5.3 In sunto ne discende che già solo alla luce degli indicatori d'inverosimiglianza enumerati, ed indipendentemente dalle ulteriori motivazioni enucleate dalla SEM e confutate dall'insorgente, le dichiarazioni rese dal ricorrente a motivo della sua domanda d'asilo non adempiono le condizioni di cui all'art. 7 LAsi.
6. Visto quanto precede, è proprio nella valutazione complessiva e d'insieme delle allegazioni del ricorrente e dei mezzi di prova da lui prodotti, come sostenuto anche dall'insorgente nel gravame, che l'intera sua narrazione delle persecuzioni incorse da parte delle autorità del suo Paese d'origine e che l'avrebbero indotto all'espatrio definitivo, come pure che ne impedirebbero un suo rientro nello stesso, non risulta essere verosimile giusta l'art. 7 LAsi. Alla luce di ciò, neppure può essere riconosciuta alcuna credibilità alle minacce subite dai famigliari dell'insorgente per i motivi asseriti da quest'ultimo. Per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va invece in merito a tale punto in questione confermata.
7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 8.3 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 8.3.2 Il Tribunale rileva dapprima come, nella misura in cui si è confermata la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 8.4.3). Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso l'Iran risulta essere ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 8.4 8.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.4.2 In Iran non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-3701/2020 del 20 gennaio 2022 consid. 8.2, D-3821/2020 del 18 gennaio 2022 consid. 10.4). 8.4.3 8.4.3.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). 8.4.3.2 In specie, dalla documentazione presente agli atti, si evince come il ricorrente soffra attualmente di una sindrome da disadattamento con altri sintomi predominanti specificati (F43.28), per il quale è seguito con appuntamenti psichiatrici regolari nonché assume una terapia fissa a base di (...) (cfr. atto SEM n. 70/9 ed atti processuali). Altresì gli sono state diagnosticate una litiasi caliceale destra, senza tuttavia ulteriore seguito (cfr. atto SEM n. 70/9 ed atti processuali). È stato inoltre visitato per dolore cervicale irradiando al livello dell'avambraccio (...), per il quale è stata proposta una terapia farmacologica per dieci giorni, senza ulteriore seguito riscontrabile agli atti di causa (cfr. atto SEM n. 43/2). Ad uguale conclusione si giunge anche per quanto concerne un problema di una piccola ciste alla palpebra superiore dell'occhio (...) (cfr. atto SEM n. 50/2), nonché di uno stato dopo asportazione colonoscopicamente di una massa (non specificata) al livello del sigma ([...] anni prima in Iran; cfr. atto SEM n. 53/2). 8.4.3.3 Al riguardo, occorre dapprima constatare come la giurisprudenza costante del Tribunale continui a considerare che l'Iran disponga di un sistema di salute di qualità elevata e che le cure essenziali siano accessibili, ciò che vale pure per le affezioni psichiatriche, perlomeno a B._______. Inoltre in particolare i medicamenti antidepressivi ed antipsicotici possono esservi ottenuti (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-3701/2020 del 20 gennaio 2022 consid. 8.3.5 con ulteriori rif. citati). Nella presente disamina poi, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo memoriale ricorsuale, pur non volendo in alcun modo sminuire in questa sede le patologie di cui egli soffre, non si tratta per lui di dover aver accesso a dei trattamenti estremamente rari o a dei medicamenti che non permettono alcuna sostituzione in caso d'indisponibilità temporale. Seppur possibile che egli non avrà accesso in patria ad un seguito psichiatrico e psicoterapeutico comparabile a quello di cui egli beneficia in Svizzera; tuttavia dovrebbe poter almeno procurarsi i medicamenti indispensabili ed aver accesso ad un trattamento elementare così come agli ospedali in caso di necessità. Inoltre, secondo le sue allegazioni egli viveva a B._______, e quindi si può ragionevolmente ammettere che egli avrà accesso alle cure essenziali in caso di ritorno nel suo Paese d'origine (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-3701/2020 consid. 8.3.6). Del resto, essendo state le sue allegazioni ritenute inverosimili, anche il fatto che gli avrebbero tolto la copertura assicurativa in patria, come asserito nel ricorso, non può essere una tesi al quale il Tribunale possa dare credito. Inoltre, pur non essendo decisivo, è rammentato che gli sarà possibile, dopo la conclusione della presente procedura, presentare una domanda alla SEM di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, in particolare un aiuto individuale al ritorno in virtù del cpv. 1 lett. d della precitata disposizione e degli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312). 8.4.3.4 Oltracciò, non risulta dall'incarto alcun ulteriore elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta del ricorrente. A tale proposito è rilevato come il medesimo è giovane, dispone di una sufficiente rete sociale in patria, e proprio a B._______, suo ultimo luogo di residenza, con la quale risulta essere tutt'ora in contatto (cfr. verbale 2, D10 seg., pag. 2; D21 segg., pag. 4). Altresì, il ricorrente ha sia conseguito una formazione universitaria in (...), nonché dispone di una solida esperienza nel settore della (...), avendo esercitato in passato diversi ruoli al suo interno, da ultimo anche (...) (cfr. verbale 2, D27 segg., pag. 4 seg.). Tali elementi permetteranno all'insorgente di reinstallarsi nel suo paese senza riscontrare delle difficoltà eccessive. 8.4.3.5 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 8.5 Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 8.6 Da ultimo l'attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta all'epidemia da coronavirus, non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-1392/2020 del 13 gennaio 2022 consid. 9, D-6093/2019 del 28 dicembre 2021 consid. 8.4.3).
9. Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
10. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari