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D-2937/2018

D-2937/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-07 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è accolto, nella misura in cui contesta l'esecuzione dell'allontanamento pronunciata nella decisione della SEM del 20 aprile 2018.

E. 2 La decisione della SEM del 20 aprile 2018 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla SEM per una completa e corretta istruzione della fattispecie e pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

E. 3 Non si prelevano spese processuali.

E. 4 La SEM rifonderà alla ricorrente complessivamente CHF 1'150.- a titolo di spese ripetibili.

E. 5 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2937/2018 Sentenza del 7 giugno 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), Eritrea, rappresentata dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 20 aprile 2018 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il 15 marzo 2018 (cfr. atto B1), il verbale dell'audizione sulle generalità del 26 marzo 2018 (cfr. atto B10), dal quale si evince segnatamente che la richiedente è stata interrogata in merito ai suoi dati personali ed ha dichiarato di essere nata il (...) (cfr. atto B10, p.to 1.06, pag. 3), il verbale dell'audizione sui motivi d'asilo dell'11 aprile 2018 (cfr. atto B18), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 20 aprile 2018, notificata all'interessata ed alla sua persona di fiducia il medesimo giorno (cfr. dichiarazioni di notifica e di ricevuta, atti B22 e B23), con cui tale autorità ha constatato che l'interessata non ha la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando l'allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso, il ricorso del 18 maggio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 maggio 2018) inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con cui l'insorgente ha concluso a titolo principale all'annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per nuova valutazione; a titolo eventuale all'ammissione provvisoria della ricorrente in Svizzera; contestualmente l'insorgente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, secondo il senso, dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nella fattispecie a ragione la ricorrente solleva che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto la SEM non avrebbe verificato in modo concreto e correttamente, prima della pronuncia della decisione ed in conformità sia con l'interesse superiore del fanciullo che con le condizioni giurisprudenziali poste in materia, quale situazione si delineerebbe per lei quale minorenne non accompagnata nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, che tale censura deve essere esaminata in limine, in quanto condurrebbe in genere alla cassazione della decisione avversata (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; sentenza del Tribunale E-4524/2017 del 5 ottobre 2017 con referenze citate), che ciò comporta per l'autorità inferiore l'obbligo di effettuare determinati chiarimenti in merito alla situazione personale dell'interessato alla luce dell'interesse superiore del fanciullo; pena un accertamento inesatto ed incompleto della fattispecie (cfr. DTAF 2015/30 consid. 6.1 e 7.4 così come Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2006 n. 24 consid. 6; GICRA 1998 n. 13 consid. 5e), che giusta l'art. 69 cpv. 4 LStr (RS 142.20) l'autorità competente, prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, si accerta che nello stato di rimpatrio questi sarà affidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione, che l'art. 69 cpv. 4 LStr è applicabile anche alla presente disamina, in quanto costituisce una norma generale valevole per tutte le categorie di stranieri per i quali un rinvio è stato pronunciato, che tale disposizione è stata ripresa dall'art. 10 cifra 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva sul rimpatrio), in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2011 (cfr. Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio (Direttiva 2008/115/CE) (Sviluppo dell'acquis Schengen) e concernente una modifica della legge federale sugli stranieri (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES) [FF 2009 7737, 7742 segg.]; cfr. tra le tante anche: sentenza del Tribunale E-4524/2017 con riferimenti citati e sentenza del Tribunale E-6455/2016 del 14 novembre 2016), che trattandosi di un'obbligazione derivante dalla CDF e non di una questione di opportunità, la SEM non può accontentarsi di affermare che l'esecuzione dell'allontanamento sia esigibile poiché il minore può ritornare nella sua famiglia o sulla base del fatto che nel suo paese d'origine o di provenienza esistano delle istituzioni appropriate alle quali possa indirizzarsi (cfr. GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2 e sentenza del Tribunale E-4337/2016 del 5 settembre 2016 consid. 6.3.1 con referenze citate), che anche un minore prossimo alla maggiore età deve potere almeno disporre di un punto d'appoggio che comprenda il vitto e l'alloggio, per evitare che il medesimo non si trovi abbandonato a sé stesso per quello che concerne i suoi bisogni elementari (cfr. sentenza del Tribunale E-4337/2016 consid. 6.3.2 con referenza citata), che nella presente disanima, pur non mettendo in dubbio la minore età dell'insorgente, la SEM non ha tenuto conto della succitata giurisprudenza, che invero l'autorità di prime cure non ha proceduto, già allo stadio dell'istruzione della causa, e quindi prima della pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente, ad una verifica concreta, presso la famiglia dell'interessata, della presa a carico effettiva dell'insorgente minorenne non accompagnata da parte della stessa, oppure - ove non fosse possibile o si scontrasse con l'interesse superiore del fanciullo - se ella possa essere collocata altrove (cfr. DTAF 2015/30 consid. 7.3 e GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2.4; anche in tal senso: sentenza del Tribunale E-4524/2017 del 5 ottobre 2017), che la SEM non ha chiarito sufficientemente a chi verrebbe affidata l'insorgente in Eritrea in caso di esecuzione dell'allontanamento di quest'ultima dalla Svizzera e chi provvederebbe concretamente al suo sostentamento (cfr. DTAF 2015/30 consid. 7.3 e GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2.4), che alla luce di quanto summenzionato, si rileva che l'autorità inferiore ha accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, che giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale, quale autorità di ricorso, decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore; che una cassazione ed un rinvio della causa all'autorità inferiore è in particolare indicato quando devono essere chiariti ulteriori fatti e deve essere condotta un'istruzione completa (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5), che in ragione dei summenzionati e opportuni ulteriori chiarimenti della fattispecie, risulta necessario che gli atti siano rinviati all'autorità inferiore per un complemento istruttorio e nuova decisione ai sensi dei considerandi, debitamente motivata e da rendere in termini ragionevoli (cfr. art. 61 cpv. 1 PA e art. 29 cpv. 1 Cost.), che inoltre la SEM, tenuto conto dei necessari chiarimenti che effettuerà in specie, dovrà decidere nuovamente anche sulla qualità di rifugiato e sulla concessione dell'asilo all'insorgente, che alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere ammesso, la decisione impugnata del 20 aprile 2018 annullata e gli atti di causa rinviati all'autorità di prime cure per una corretta e completa istruzione della causa e nuova decisione, che visto l'esito del gravame, non vengono riscosse spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) e l'istanza di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, risulta priva d'oggetto, che giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota; che in difetto di quest'ultima il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF), che nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'150.- (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 cpv. 1 TS-TAF, art. 9 TS-TAF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto, nella misura in cui contesta l'esecuzione dell'allontanamento pronunciata nella decisione della SEM del 20 aprile 2018.

2. La decisione della SEM del 20 aprile 2018 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla SEM per una completa e corretta istruzione della fattispecie e pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La SEM rifonderà alla ricorrente complessivamente CHF 1'150.- a titolo di spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: