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D-280/2019

D-280/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-14 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L’interessato, cittadino srilankese, di etnia tamil e con ultimo domicilio nella (…) di C._______, nell’omonimo distretto (sito nella Provincia del […] dello Sri Lanka), secondo le sue allegazioni, avrebbe lasciato il suo Paese d’ori- gine il (…), legalmente, con il suo passaporto e munito di un visto d’espa- trio, dall’aeroporto di D._______ in direzione della E._______. In seguito, passando per l’F._______, la G._______ e l’H._______, sarebbe giunto in Svizzera il (…), presentandovi una domanda d’asilo in medesima data (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] A1/2 e A5/11). Il (…) agosto 2017 il richiedente asilo avrebbe sostenuto un’audi- zione sulle generalità (cfr. atto A5/11; di seguito: verbale 1), allorché invece il (…) maggio 2018 il medesimo sarebbe stato questionato in particolare sui suoi motivi d’asilo (cfr. atto A15/20; di seguito: verbale 2). In sunto e per quanto qui di rilievo, il ricorrente ha motivato la sua domanda d’asilo, riferendo come dalla fine del (…) sino al (…) avrebbe raccolto, sotto costrizione, delle informazioni per le LTTE (acronimo in inglese per: “Libe- ration Tigers of Tamil Eelam”) riguardo ai movimenti dei militari che avreb- bero avuto dei campi militari attorno al (…) di proprietà della sua famiglia. Dopo che altri (…) LTTE sarebbero stati arrestati e controllati, nonché uc- cisi dai militari, nel (…) anche lui sarebbe stato arrestato, a seguito del reperimento di una fotografia che lo avrebbe ritratto all’interno di materiale confiscato ad (…) delle LTTE. In tale circostanza, egli sarebbe stato pic- chiato, torturato, e detenuto per qualche giorno, ed in seguito rilasciato per mancanza di prove. Nel (…), a seguito di una denuncia da parte di un (…) delle LTTE che ora collaborava con gli agenti della “SLA” (acronimo in in- glese per: “Sri Lanka Army”), sarebbe stato ricercato dal (…). Da quel mo- mento egli avrebbe vissuto nascosto, spostandosi tra D._______ e I._______. Le autorità sarebbero state pure autrici di due incendi scoppiati per rappresaglia nel (…) di famiglia. Il (…), sarebbe rientrato per visitare il padre, gravemente malato, al suo domicilio, apprendendo di essere stato ricercato il medesimo giorno dalle autorità nel (…) di famiglia. Avrebbe quindi deciso di espatriare, organizzando con l’aiuto del padre la sua par- tenza, avvenuta il (…). Per il contenuto delle altre dichiarazioni, si rinvia per ulteriori dettagli agli atti di causa. A sostegno delle sue allegazioni, il ricorrente ha prodotto: copia della sua carta d’identità e del suo atto di nascita (cfr. verbale 2, D12 segg., pag. 3; atto A16, mezzi di prova 2 e 3), copie dei certificati di nascita della madre rispettivamente del padre (cfr. verbale 2, D18, pag. 4; atto A16, mezzi di

D-280/2019 Pagina 3 prova 4 e 5), copia del certificato di decesso del padre (cfr. verbale 2, D18, pag. 4; atto A16, mezzo di prova 6), uno scritto in lingua inglese del sedi- cente (…) J._______ del (…) (cfr. verbale 2, D19 seg., pag. 4; atto A16, mezzo di prova 7), nonché la busta d’invio contenente la succitata docu- mentazione (cfr. atto A16, mezzo di prova 1). B. Con decisione del 14 dicembre 2018, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronun- ciando parimenti il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del precitato provvedimento, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. Per il tramite del ricorso del 16 gennaio 2019 (cfr. risultanze processuali), interposto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), l’in- sorgente ha avversato la succitata decisione. Egli ha concluso chiedendo l’annullamento di quest’ultima e la restituzione degli atti alla SEM per nuova valutazione circa la verosimiglianza e l’asilo. Contestualmente, il ricorrente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Lo scrivente Tribunale, con decisione incidentale del 12 maggio 2020, ha segnatamente autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al ter- mine della procedura, e lo ha parimenti invitato a produrre, entro l’11 giu- gno 2020, un certificato medico relativo il suo stato di salute ai sensi dei considerandi. Con scritto datato 10 giugno 2020 (cfr. risultanze processuali), l’insorgente ha inoltrato al Tribunale il certificato medico del (…) del Dr. med. K._______, riferendo pure che avrebbe fatto pervenire un altro certificato medico aggiornato. E. Per il tramite della decisione incidentale del 6 novembre 2020, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente ed ha invitato quest’ultimo a versare, entro il 23 novembre 2020, un anti- cipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali. Anticipo spese che è stato corrisposto tempestivamente dall’interessato in data 18 novembre 2020 (cfr. risultanze processuali).

D-280/2019 Pagina 4 Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l’esito della ver- tenza.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transi- torie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Inoltre, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rino- minata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1–4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vLAsi) contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una se- conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

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E. 4.1 Nel suo provvedimento, l’autorità inferiore ha ritenuto innanzitutto come le allegazioni rese dal ricorrente in corso di procedura, siano inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, poiché le medesime sarebbero incoerenti, oltreché a tratti vaghe ed inconsistenti. Proseguendo nell’analisi, la SEM ha concluso che non vi siano neppure dei fattori di rischio in capo al ricorrente, dovuti alla situazione in Sri Lanka, dai quali si potrebbe dedurre che, in caso di ritorno nel suo Paese d’origine, egli possa essere esposto, in un futuro prossimo e secondo un’elevata probabilità, a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 4.2 Nel suo gravame, il ricorrente dapprima riprende ed amplia alcuni fatti esposti in corso di procedura, segnatamente asserendo che egli, dopo la sua partenza sarebbe stato ricercato presso il domicilio famigliare da agenti del CID (acronimo in inglese per: “Criminal Investigation Departement”), nonché che circa (…) prima, il fratello L._______ sarebbe stato interrogato da affiliati del CID in merito alla sua ubicazione. In seguito sostiene che l’autorità sindacata abbia omesso di considerare nel loro complesso gli eventi che avrebbero condotto al suo arresto nel (…), soffermandosi su delle contraddizioni minori e/o senza ritenere dei fatti da lui addotti. Non avrebbe nemmeno considerato il contesto politico vigente in Sri Lanka, in particolare l’incertezza sul trattamento riservato ai tamil sospettati di legami con le LTTE. Per quanto lo riguarda, egli sarebbe stato fiducioso di poter beneficiare delle misure di amnistia promesse dal governo di allora ed inol- tre, quale membro di una famiglia agiata, avrebbe contato di poter vivere senza ulteriori problematiche in Sri Lanka, una volta avvenuto il cambia- mento di trattamento degli ex-collaboratori LTTE e delle persone di etnia tamil da parte delle autorità. Nel provvedimento avversato, neppure si da- rebbe il dovuto rilievo alla lettera del (…) J._______, né si terrebbe conto dei suoi numerosi problemi di salute e delle difficoltà di poter ottenere una consulenza medica. Valutazione della sua situazione valetudinaria che avrebbe a mente sua una rilevanza centrale per l’apprezzamento della ve- rosimiglianza dei suoi motivi di asilo, nonché per considerare eventuali ostacoli al suo allontanamento. Infine, se si dovessero ritenere verosimili i suoi motivi d’asilo, egli postula che la SEM proceda anche con l’esame del suo profilo di rischio, in quanto, a causa della brutalità con cui procedereb- bero le autorità nei confronti delle persone che sono sospettate di riaccen- dere la causa separatista tamil, a causa della sua collaborazione con le LTTE, potrebbe rischiare di essere arrestato e torturato o maltrattato in caso di rientro in patria, al suo arrivo all’aeroporto di D._______ o identifi- cato successivamente.

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E. 5.1 D’ingresso, poiché potrebbe risultare decisivo, come pure viste le do- glianze sollevate in tal senso nel gravame, il Tribunale esaminerà in primo luogo se la SEM ha motivato sufficientemente il provvedimento avversato, in particolare rispetto al contesto politico srilankese, allo scritto del (…) J._______ presentato dall’insorgente quale mezzo di prova, nonché circa i suoi problemi di salute.

E. 5.2 L’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione è corollario fonda- mentale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 26–35 PA). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le per- sone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare conve- nientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 con- sid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 con- sid. 7.1). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occu- parsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 con- sid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, al- meno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

E. 5.3 Nella fattispecie, l’autorità inferiore ha riportato, in modo riassuntivo e comprensibile nella decisione avversata, sia le allegazioni ritenute deter- minanti nel loro complesso per la valutazione della verosimiglianza, sia per quanto concerne l’eventuale profilo di rischio dell’insorgente – rispetto alla situazione in Sri Lanka – mostrando quali considerazioni l’avrebbero con- dotta al suo apprezzamento nella fattispecie. Tale conclusione vale mutatis mutandis, anche per quanto attiene l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, ove, seppure in maniera sintetica, la SEM ha riportato le argomentazioni per il quale, anche valutando la situazione vigente in Sri Lanka ed il suo stato di salute – in particolare rilevando per questo aspetto che l’insorgente non seguirebbe alcun trattamento medico (cfr. p.to III, pag. 5 della decisione impugnata) – l’esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile ed esigibile. In tal senso, al contrario di quanto ad- dotto dal ricorrente in sede ricorsuale, in modo per lo più generico e senza apportare degli elementi concreti in proposito, la SEM ha adempiuto il suo obbligo di motivare la decisione sufficientemente. Anche concernente lo scritto del (…) J._______, nel provvedimento vi sono indicazioni sufficienti

D-280/2019 Pagina 7 quanto alle conclusioni dell’autorità inferiore (cfr. p.to II/1, pag. 3 della de- cisione impugnata). Il fatto che la SEM sia giunta in casu ad un apprezza- mento differente da quello postulato dall’insorgente nel gravame, riguarda per il resto il merito della questione, e verrà pertanto trattato dappresso. Frattanto, per quanto concerne i predetti aspetti della decisione avversata, le censure esposte dall’insorgente, sotto il profilo formale, risultano quindi prive di fondamento e sono pertanto recisamente da respingere.

E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi).

E. 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile quando l’autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri- spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 7 Il Tribunale considera che le tesi ricorsuali del ricorrente non possano es- sere seguite, in quanto si constata come le allegazioni dell’insorgente con- tengano effettivamente diversi indicatori d’inverosimiglianza su dei punti essenziali – e non di minore importanza come addotto nel ricorso dall’in- sorgente – che rendono la sua intera narrazione dei motivi che lo avrebbero indotto all’espatrio inverosimili.

E. 7.1 In primo luogo, l’insorgente ha rilasciato delle dichiarazioni incoerenti riguardo diversi punti chiave del racconto. A titolo meramente esemplifica- tivo, nel corso della prima audizione del (…) agosto 2017, egli ha narrato che un tale di nome “M._______” sarebbe stato arrestato dai militari e sul

D-280/2019 Pagina 8 suo telefono avrebbero trovato delle fotografie che lo raffiguravano (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7); allorché invece, durante la successiva audi- zione, egli non ha più nominato il suddetto, ed ha invece imputato tali av- venimenti ad un certo “N._______” (cfr. verbale 2, D64, pag. 8; D99 segg., pag. 13 e D106, pag. 13). Questionato dal funzionario incaricato più avanti, riguardo a tale contraddizione, il ricorrente ha dapprima paventato di es- sere confuso, per finire con l’affermare che gli sembrerebbe che le fotogra- fie arrivassero da “O._______” (cfr. verbale 2, D137 seg., pag. 16), quindi presentando di fatto una terza persona alla base di tali eventi. Non mag- giormente coerenti, appaiono essere le sue dichiarazioni circa il contenuto della fotografia che lo avrebbe incriminato. Se invero dapprima, interrogato in merito, ha descritto che sulle fotografie fossero raffigurati i militari che (…), ed a volte vi fossero presenti anche dei passanti (cfr. verbale 2, D103, pag. 13); questionato successivamente del perché, se vi fossero dei pas- santi, il fatto che fosse visibile anche il suo viso fosse un problema, l’inte- ressato ha invece allegato incoerentemente che sulle fotografie confiscate vi fossero soltanto dei militari che (…) e nessun passante (cfr. verbale 2, D104, pag. 13). Anche riguardo al suo arresto che sarebbe avvenuto nel (…), sono ravvisabili diverse dissonanze tra le audizioni rese dall’insor- gente. Se difatti nel corso della prima audizione egli ha narrato che l’arresto sarebbe avvenuto ad (…) del (…) e che si sarebbe protratto per (…) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), nell’audizione successiva ha invece ricondotto tale evento alla (…) del (…) ed avrebbe avuto una durata soltanto di (…) (cfr. verbale 2, D64 seg., pag. 8 seg.; D117, pag. 14). Interrogato anche riguardo a tali importanti incongruenze, l’insorgente si è limitato ad affer- mare di essere affetto psicologicamente e di non riuscire a riflettere bene (cfr. verbale 2, D140, pag. 17), senza tuttavia spiegare in modo convin- cente le stesse. Ad uguale conclusione si giunge in relazione al tempo che egli avrebbe trascorso al domicilio familiare dopo il suo rilascio dall’arresto del (…), che nella prima audizione ha addotto trattarsi di (…) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), allorché invece nella seconda audizione sarebbe stato di (…) (cfr. verbale 2, D135, pag. 16). Chiamato anche in tale frangente a giustificare la discrepanza, il ricorrente ha asserito di avere delle difficoltà a rammentarsi degli eventi (cfr. verbale 2, D142, pag. 17), senza tuttavia apportare una giustificazione plausibile per la contraddizione rilevata. Pe- raltro, riguardo alle paventate problematiche psicologiche allegate dall’in- sorgente soltanto nel corso della seconda audizione (cfr. verbale 2, D3 seg., pag. 2 e D140, pag. 17), allorché invece durante la prima audizione egli aveva asserito di godere di buona salute, a parte problemi dietro l’(…) a causa della tortura che avrebbe subito (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 8), egli non ha mai prodotto alcun certificato medico attestante le stesse, mal-

D-280/2019 Pagina 9 grado il tempo trascorso nonché la possibilità che gli è stata data esplicita- mente dal Tribunale in fase ricorsuale (cfr. supra lett. D). Ciò propende piut- tosto, a mente della scrivente autorità, per la loro insussistenza.

E. 7.2 Le allegazioni dell’insorgente risultano inoltre a tratti illogiche. Come rettamente osservato anche dall’autorità inferiore nel provvedimento avver- sato, appare difatti a dir poco sorprendente che l’insorgente, il quale ha asserito di aver vissuto di nascosto dal (…) sino al suo espatrio avvenuto nel (…) del (…), nonché con il timore di essere trovato dalle autorità che erano alla sua ricerca (cfr. verbale 2, D30 seg., pag. 5; D59, pag. 7, D61, pag. 7; D67, pag. 9; D83, pag. 11 e D134, pag. 16), abbia continuato a pre- levare tranquillamente il denaro che gli serviva ad un bancomat, su di un conto intestato a suo nome (cfr. verbale 2, D60, pag. 7 e D63, pag. 7), es- sendo pertanto facilmente individuabile la sua ubicazione da parte delle autorità del suo Paese d’origine se effettivamente fossero state alla sua ricerca. Contraria alla logica dell’agire, risulta inoltre essere la circostanza che i militari, allorché egli si sarebbe recato al domicilio famigliare il (…), non l’abbiano ricercato in quest’ultimo luogo, ma si siano invece acconten- tati di recarsi soltanto al (…), dal quale poco prima egli risultava partito (cfr. verbale 2, D73 segg., pag. 10 e D77, pag. 10). Illogico appare anche es- sere il fatto che egli abbia atteso sino al (…) prima di espatriare dallo Sri Lanka, allorché già nel (…) sarebbe stato a conoscenza della denuncia sporta nei suoi confronti e delle ricerche consequenziali delle autorità sri- lankesi, che lo avrebbero condotto a vivere una vita nascosta. La spiega- zione fornita dall’insorgente in merito, ovvero che non avrebbe avuto voglia di lasciare il suo Paese d’origine e che sarebbe stato il padre, morente, che lo avrebbe convinto all’espatrio (cfr. verbale 2, D68, pag. 10), non risulta essere in alcun modo convincente ed appare in netta contraddizione con il timore che egli ha narrato di provare nei confronti delle autorità del suo Paese d’origine durante un periodo protrattosi su diversi anni, e con la fa- cilità – nel corso di pochi giorni – con la quale egli avrebbe organizzato il suo espatrio nel (…). Viaggio d’espatrio che fra l’altro sarebbe avvenuto del tutto legalmente, munito del suo passaporto ed un visto d’uscita per la E._______, dall’aeroporto di D._______ (cfr. verbale 1, p.to 5.02, pag. 6; verbale 2, D9, pag. 3; D15 segg., pag. 3 seg.; D65, pag. 9 e D127 segg., pag. 15), evenienze che appaiono perlomeno stridere con le ricerche nei suoi confronti da parte delle autorità srilankesi e fanno seriamente dubitare delle medesime.

E. 7.3 Anche le ricerche successive al suo espatrio da parte delle autorità sri- lankesi presso i suoi famigliari (cfr. verbale 2, D26 segg., pag. 4 seg.) – anche allegate in sede ricorsuale – non risultano essere credibili, atteso

D-280/2019 Pagina 10 che tali circostanze risultano d’acchito inverosimili poiché apparentabili a delle mere allegazioni di parte non sorrette da alcun elemento concreto a loro sostegno (cfr. anche sentenza E-801/2015 del 6 ottobre 2017 con- sid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di per- secuzioni). Da ultimo, neanche i mezzi di prova agli atti non sono tali da poter giustificare una diversa valutazione del caso in parola, come esposto a ragione dalla SEM nella decisione impugnata. In particolare, lo scritto del (…) J._______ rientra nel novero dei documenti di compiacenza e risulta pertanto privo di ogni valore probatorio (cfr. sentenza del Tribunale D-3/2019 del 27 novembre 2020 con ulteriore riferimento citato).

E. 7.4 Visto quanto precede, è proprio nella valutazione complessiva e d’in- sieme delle allegazioni del ricorrente, come postulato anche dall’insorgente nel gravame, che l’intera sua narrazione delle persecuzioni incorse da parte delle autorità del suo Paese d’origine e che l’avrebbero indotto all’espatrio definitivo, non risulta essere verosimile giusta l’art. 7 LAsi. Per il che, il ricorso in materia di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione impugnata va in merito a tale punto in questione confermata.

E. 8.1 Proseguendo nell’analisi, l’insorgente non può neppure vedersi ricono- scere la qualità di rifugiato, all’esclusione della concessione dell’asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi). In effetti, malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, il ricorrente – visto an- che quanto sopra considerato inverosimile (cfr. consid. 7) – non ha mai in- teressato la giustizia srilankese da dover essere registrato nella “Stop List” dalle autorità del suo Paese (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 8.4.3 e consid. 8.5.2). Inoltre, nonostante quanto esposto nel gravame, data l’in- verosimiglianza dei motivi d’asilo, non si può partire dall’assunto che in specie esistano legami presunti o effettivi con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; sentenza E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3). Del resto, lo stesso insorgente, ha asserito di non essere membro delle LTTE (cfr. verbale 2, D84, pag. 11) e nessuno sarebbe stato a conoscenza del suo asserito sostegno a queste ultime (cfr. verbale 2, D93, pag. 12). Non avrebbe peraltro esercitato delle attività politiche nel suo Paese d’ori- gine, o riscontrato problematiche con le autorità o con terzi (cfr. verbale 2, D124 segg., pag. 15), a parte quanto già sopra ritenuto inverosimile. In buona sostanza, non appare che l’insorgente possa essere percepito come

D-280/2019 Pagina 11 una minaccia per l’unità e la coesione nazionale (cfr. in merito anche la sentenza del Tribunale E-350/2017 consid. 4.4). Le sole evenienze di es- sere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d’origine, come pure di aver introdotto una domanda d’asilo all’estero, la durata del suo soggiorno all’estero, nonché la sua provenienza dalla Provincia (…) e la sua età ana- grafica (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 9.2.4), costituiscono degli ele- menti di rischio così leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano in- sufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Neppure le allegate cicatrici che il ricorrente ritiene avere sul corpo (cfr. verbale 2, D65, pag. 8) non risultano essere determinanti, di per sé sole per suscitare tali sospetti (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.5). Invero, non soltanto queste ul- time non sono state certificate medicalmente dall’insorgente in alcun modo, malgrado ne avesse avuto la possibilità; ma vista l’inverosimiglianza dei suoi asserti, le medesime, anche fossero realmente presenti, potrebbero essergli state occasionate in una molteplicità di circostanze, che il Tribu- nale non intende vagliare. Tali fattori, confermano tutt’al più che egli possa essere interrogato da queste ultime al suo ritorno, ma non sono atti a fon- dare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. la sen- tenza E-1866/2015 precitata consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; cfr. anche la sen- tenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sen- tenza in parte pubblicata nella DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5 ed a titolo esemplificativo le sentenze E-4296/2020 del 4 maggio 2021 consid. 6.2, D- 4791/2020 del 19 ottobre 2020 consid. 7.1). Ciò non permette però di rico- noscere il rischio di trattamenti rilevanti nell’ambito dell’art. 3 LAsi. Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all’incarto che rendano verosimile che l’insorgente possa attirare l’attenzione delle autorità srilankesi a causa dell’attuale contesto politico e di sicurezza del Paese in questione e che debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo. Segnatamente, i cambiamenti politici in Sri Lanka del novembre 2019 non conducono ad una differente conclusione, in quanto il ricorrente non adduce alcun legame personale con tali eventi (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale E-6312/2019 del 5 agosto 2021 con- sid. 5.2.2).

E. 8.2 Ne discende che il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avvenire e secondo un’alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi). Tale valutazione è tanto più giustificata dal fatto che il ricorrente ha lasciato lo Sri Lanka nel marzo del 2016, ossia ben dopo la fine delle ostilità tra le LTTE e l’esercito rego- lare (cfr. sentenza del Tribunale E-38/2019 del 22 ottobre 2020 con-

D-280/2019 Pagina 12 sid. 5.2). Pertanto, anche in relazione al riconoscimento della qualità di ri- fugiato, v’è da confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impu- gnata.

E. 9 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a que- stioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è per- tanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

E. 10 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI, giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 11.1 In primo luogo, il Tribunale rileva come il ricorrente non è riuscito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere espo- sto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inve- rosimili ed irrilevanti. Pertanto, l’ammissibilità del rinvio del ricorrente verso lo Sri Lanka sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, risulta quindi pacifico. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l’insor- gente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura. In particolare, egli non ha stabi- lito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l’esistenza di un rischio personale, con- creto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai di- sposti succitati (cfr. sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Saadi con- tro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferi- menti). Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in ter- mini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2–9.1.6), a cui non è apparentabile la presente

D-280/2019 Pagina 13 fattispecie, visti gli atti di causa. Ne consegue pertanto che, l’allontana- mento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi.

E. 11.2.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragione- volmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo stra- niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 11.2.2 Stante il fatto che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate, in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio (cfr. sen- tenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). L’esecuzione dell’allontanamento risulta pertanto ragionevolmente esigibile in tutta la provincia (…) – ad eccezione della regione di P._______ – qualora i criteri individuali di esigibilità siano dati (in particolare l’esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3.3]).

E. 11.2.3 Nel caso in parola, il ricorrente proviene dal distretto di C._______, provincia del (…). Egli è giovane, dispone di una buona formazione scola- stica, così come di una rete famigliare in loco, che potrà assicurargli – visto che dalle sue stesse dichiarazioni qualifica la sua famiglia come agiata (cfr. verbale 2, D38, pag. 5) – in caso di necessità, i beni primari ed un alloggio, come d’altronde già avvenuto in passato. I problemi di salute attestati – ovvero per quanto segnalato nel certificato medico del (…), unico rapporto medico del resto prodotto dall’insorgente, che pone le diagnosi di: stato da timpanoplastica retroauricolare destra (…); rinopatia allergica con ipertrofia tonsillare; artropatia temporo-mandibolare e cervicalgia – non giustificano del resto una sua ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1–8.3; 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti). Le cure medi- che di base per gli eventuali disturbi che gli occasionerebbero ancora le suddette patologie, non essendo ravvisabili nelle tavole processuali delle cure o dei trattamenti che l’insorgente starebbe attualmente seguendo per gli stessi, sono senz’altro disponibili in Sri Lanka ed in particolare nella re- gione d’origine del ricorrente (cfr. sentenza del Tribunale E-4583/2020 del

E. 11.2.4 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insor- gente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi).

E. 11.3 Nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della ne- cessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rim- patrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 12. Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata. 13. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata. 14. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato dal ricorrente in data

E. 12 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 13 Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dal ricorrente in data 18 novembre 2020.

E. 15 luglio 2021 consid. 10.4.3).

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E. 18 novembre 2020. 15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-280/2019 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo corrisposto dal ri- corrente il 18 novembre 2020. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-280/2019 Sentenza del 14 gennaio 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Sri Lanka, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 14 dicembre 2018 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino srilankese, di etnia tamil e con ultimo domicilio nella (...) di C._______, nell'omonimo distretto (sito nella Provincia del [...] dello Sri Lanka), secondo le sue allegazioni, avrebbe lasciato il suo Paese d'origine il (...), legalmente, con il suo passaporto e munito di un visto d'espatrio, dall'aeroporto di D._______ in direzione della E._______. In seguito, passando per l'F._______, la G._______ e l'H._______, sarebbe giunto in Svizzera il (...), presentandovi una domanda d'asilo in medesima data (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] A1/2 e A5/11). Il (...) agosto 2017 il richiedente asilo avrebbe sostenuto un'audizione sulle generalità (cfr. atto A5/11; di seguito: verbale 1), allorché invece il (...) maggio 2018 il medesimo sarebbe stato questionato in particolare sui suoi motivi d'asilo (cfr. atto A15/20; di seguito: verbale 2). In sunto e per quanto qui di rilievo, il ricorrente ha motivato la sua domanda d'asilo, riferendo come dalla fine del (...) sino al (...) avrebbe raccolto, sotto costrizione, delle informazioni per le LTTE (acronimo in inglese per: "Liberation Tigers of Tamil Eelam") riguardo ai movimenti dei militari che avrebbero avuto dei campi militari attorno al (...) di proprietà della sua famiglia. Dopo che altri (...) LTTE sarebbero stati arrestati e controllati, nonché uccisi dai militari, nel (...) anche lui sarebbe stato arrestato, a seguito del reperimento di una fotografia che lo avrebbe ritratto all'interno di materiale confiscato ad (...) delle LTTE. In tale circostanza, egli sarebbe stato picchiato, torturato, e detenuto per qualche giorno, ed in seguito rilasciato per mancanza di prove. Nel (...), a seguito di una denuncia da parte di un (...) delle LTTE che ora collaborava con gli agenti della "SLA" (acronimo in inglese per: "Sri Lanka Army"), sarebbe stato ricercato dal (...). Da quel momento egli avrebbe vissuto nascosto, spostandosi tra D._______ e I._______. Le autorità sarebbero state pure autrici di due incendi scoppiati per rappresaglia nel (...) di famiglia. Il (...), sarebbe rientrato per visitare il padre, gravemente malato, al suo domicilio, apprendendo di essere stato ricercato il medesimo giorno dalle autorità nel (...) di famiglia. Avrebbe quindi deciso di espatriare, organizzando con l'aiuto del padre la sua partenza, avvenuta il (...). Per il contenuto delle altre dichiarazioni, si rinvia per ulteriori dettagli agli atti di causa. A sostegno delle sue allegazioni, il ricorrente ha prodotto: copia della sua carta d'identità e del suo atto di nascita (cfr. verbale 2, D12 segg., pag. 3; atto A16, mezzi di prova 2 e 3), copie dei certificati di nascita della madre rispettivamente del padre (cfr. verbale 2, D18, pag. 4; atto A16, mezzi di prova 4 e 5), copia del certificato di decesso del padre (cfr. verbale 2, D18, pag. 4; atto A16, mezzo di prova 6), uno scritto in lingua inglese del sedicente (...) J._______ del (...) (cfr. verbale 2, D19 seg., pag. 4; atto A16, mezzo di prova 7), nonché la busta d'invio contenente la succitata documentazione (cfr. atto A16, mezzo di prova 1). B. Con decisione del 14 dicembre 2018, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando parimenti il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del precitato provvedimento, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. Per il tramite del ricorso del 16 gennaio 2019 (cfr. risultanze processuali), interposto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), l'insorgente ha avversato la succitata decisione. Egli ha concluso chiedendo l'annullamento di quest'ultima e la restituzione degli atti alla SEM per nuova valutazione circa la verosimiglianza e l'asilo. Contestualmente, il ricorrente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Lo scrivente Tribunale, con decisione incidentale del 12 maggio 2020, ha segnatamente autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura, e lo ha parimenti invitato a produrre, entro l'11 giugno 2020, un certificato medico relativo il suo stato di salute ai sensi dei considerandi. Con scritto datato 10 giugno 2020 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha inoltrato al Tribunale il certificato medico del (...) del Dr. med. K._______, riferendo pure che avrebbe fatto pervenire un altro certificato medico aggiornato. E. Per il tramite della decisione incidentale del 6 novembre 2020, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente ed ha invitato quest'ultimo a versare, entro il 23 novembre 2020, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali. Anticipo spese che è stato corrisposto tempestivamente dall'interessato in data 18 novembre 2020 (cfr. risultanze processuali). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Inoltre, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1-4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vLAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha ritenuto innanzitutto come le allegazioni rese dal ricorrente in corso di procedura, siano inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, poiché le medesime sarebbero incoerenti, oltreché a tratti vaghe ed inconsistenti. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha concluso che non vi siano neppure dei fattori di rischio in capo al ricorrente, dovuti alla situazione in Sri Lanka, dai quali si potrebbe dedurre che, in caso di ritorno nel suo Paese d'origine, egli possa essere esposto, in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità, a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 4.2 Nel suo gravame, il ricorrente dapprima riprende ed amplia alcuni fatti esposti in corso di procedura, segnatamente asserendo che egli, dopo la sua partenza sarebbe stato ricercato presso il domicilio famigliare da agenti del CID (acronimo in inglese per: "Criminal Investigation Departement"), nonché che circa (...) prima, il fratello L._______ sarebbe stato interrogato da affiliati del CID in merito alla sua ubicazione. In seguito sostiene che l'autorità sindacata abbia omesso di considerare nel loro complesso gli eventi che avrebbero condotto al suo arresto nel (...), soffermandosi su delle contraddizioni minori e/o senza ritenere dei fatti da lui addotti. Non avrebbe nemmeno considerato il contesto politico vigente in Sri Lanka, in particolare l'incertezza sul trattamento riservato ai tamil sospettati di legami con le LTTE. Per quanto lo riguarda, egli sarebbe stato fiducioso di poter beneficiare delle misure di amnistia promesse dal governo di allora ed inoltre, quale membro di una famiglia agiata, avrebbe contato di poter vivere senza ulteriori problematiche in Sri Lanka, una volta avvenuto il cambiamento di trattamento degli ex-collaboratori LTTE e delle persone di etnia tamil da parte delle autorità. Nel provvedimento avversato, neppure si darebbe il dovuto rilievo alla lettera del (...) J._______, né si terrebbe conto dei suoi numerosi problemi di salute e delle difficoltà di poter ottenere una consulenza medica. Valutazione della sua situazione valetudinaria che avrebbe a mente sua una rilevanza centrale per l'apprezzamento della verosimiglianza dei suoi motivi di asilo, nonché per considerare eventuali ostacoli al suo allontanamento. Infine, se si dovessero ritenere verosimili i suoi motivi d'asilo, egli postula che la SEM proceda anche con l'esame del suo profilo di rischio, in quanto, a causa della brutalità con cui procederebbero le autorità nei confronti delle persone che sono sospettate di riaccendere la causa separatista tamil, a causa della sua collaborazione con le LTTE, potrebbe rischiare di essere arrestato e torturato o maltrattato in caso di rientro in patria, al suo arrivo all'aeroporto di D._______ o identificato successivamente. 5. 5.1 D'ingresso, poiché potrebbe risultare decisivo, come pure viste le doglianze sollevate in tal senso nel gravame, il Tribunale esaminerà in primo luogo se la SEM ha motivato sufficientemente il provvedimento avversato, in particolare rispetto al contesto politico srilankese, allo scritto del (...) J._______ presentato dall'insorgente quale mezzo di prova, nonché circa i suoi problemi di salute. 5.2 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 26-35 PA). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 5.3 Nella fattispecie, l'autorità inferiore ha riportato, in modo riassuntivo e comprensibile nella decisione avversata, sia le allegazioni ritenute determinanti nel loro complesso per la valutazione della verosimiglianza, sia per quanto concerne l'eventuale profilo di rischio dell'insorgente - rispetto alla situazione in Sri Lanka - mostrando quali considerazioni l'avrebbero condotta al suo apprezzamento nella fattispecie. Tale conclusione vale mutatis mutandis, anche per quanto attiene l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, ove, seppure in maniera sintetica, la SEM ha riportato le argomentazioni per il quale, anche valutando la situazione vigente in Sri Lanka ed il suo stato di salute - in particolare rilevando per questo aspetto che l'insorgente non seguirebbe alcun trattamento medico (cfr. p.to III, pag. 5 della decisione impugnata) - l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile ed esigibile. In tal senso, al contrario di quanto addotto dal ricorrente in sede ricorsuale, in modo per lo più generico e senza apportare degli elementi concreti in proposito, la SEM ha adempiuto il suo obbligo di motivare la decisione sufficientemente. Anche concernente lo scritto del (...) J._______, nel provvedimento vi sono indicazioni sufficienti quanto alle conclusioni dell'autorità inferiore (cfr. p.to II/1, pag. 3 della decisione impugnata). Il fatto che la SEM sia giunta in casu ad un apprezzamento differente da quello postulato dall'insorgente nel gravame, riguarda per il resto il merito della questione, e verrà pertanto trattato dappresso. Frattanto, per quanto concerne i predetti aspetti della decisione avversata, le censure esposte dall'insorgente, sotto il profilo formale, risultano quindi prive di fondamento e sono pertanto recisamente da respingere. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

7. Il Tribunale considera che le tesi ricorsuali del ricorrente non possano essere seguite, in quanto si constata come le allegazioni dell'insorgente contengano effettivamente diversi indicatori d'inverosimiglianza su dei punti essenziali - e non di minore importanza come addotto nel ricorso dall'insorgente - che rendono la sua intera narrazione dei motivi che lo avrebbero indotto all'espatrio inverosimili. 7.1 In primo luogo, l'insorgente ha rilasciato delle dichiarazioni incoerenti riguardo diversi punti chiave del racconto. A titolo meramente esemplificativo, nel corso della prima audizione del (...) agosto 2017, egli ha narrato che un tale di nome "M._______" sarebbe stato arrestato dai militari e sul suo telefono avrebbero trovato delle fotografie che lo raffiguravano (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7); allorché invece, durante la successiva audizione, egli non ha più nominato il suddetto, ed ha invece imputato tali avvenimenti ad un certo "N._______" (cfr. verbale 2, D64, pag. 8; D99 segg., pag. 13 e D106, pag. 13). Questionato dal funzionario incaricato più avanti, riguardo a tale contraddizione, il ricorrente ha dapprima paventato di essere confuso, per finire con l'affermare che gli sembrerebbe che le fotografie arrivassero da "O._______" (cfr. verbale 2, D137 seg., pag. 16), quindi presentando di fatto una terza persona alla base di tali eventi. Non maggiormente coerenti, appaiono essere le sue dichiarazioni circa il contenuto della fotografia che lo avrebbe incriminato. Se invero dapprima, interrogato in merito, ha descritto che sulle fotografie fossero raffigurati i militari che (...), ed a volte vi fossero presenti anche dei passanti (cfr. verbale 2, D103, pag. 13); questionato successivamente del perché, se vi fossero dei passanti, il fatto che fosse visibile anche il suo viso fosse un problema, l'interessato ha invece allegato incoerentemente che sulle fotografie confiscate vi fossero soltanto dei militari che (...) e nessun passante (cfr. verbale 2, D104, pag. 13). Anche riguardo al suo arresto che sarebbe avvenuto nel (...), sono ravvisabili diverse dissonanze tra le audizioni rese dall'insorgente. Se difatti nel corso della prima audizione egli ha narrato che l'arresto sarebbe avvenuto ad (...) del (...) e che si sarebbe protratto per (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), nell'audizione successiva ha invece ricondotto tale evento alla (...) del (...) ed avrebbe avuto una durata soltanto di (...) (cfr. verbale 2, D64 seg., pag. 8 seg.; D117, pag. 14). Interrogato anche riguardo a tali importanti incongruenze, l'insorgente si è limitato ad affermare di essere affetto psicologicamente e di non riuscire a riflettere bene (cfr. verbale 2, D140, pag. 17), senza tuttavia spiegare in modo convincente le stesse. Ad uguale conclusione si giunge in relazione al tempo che egli avrebbe trascorso al domicilio familiare dopo il suo rilascio dall'arresto del (...), che nella prima audizione ha addotto trattarsi di (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), allorché invece nella seconda audizione sarebbe stato di (...) (cfr. verbale 2, D135, pag. 16). Chiamato anche in tale frangente a giustificare la discrepanza, il ricorrente ha asserito di avere delle difficoltà a rammentarsi degli eventi (cfr. verbale 2, D142, pag. 17), senza tuttavia apportare una giustificazione plausibile per la contraddizione rilevata. Peraltro, riguardo alle paventate problematiche psicologiche allegate dall'insorgente soltanto nel corso della seconda audizione (cfr. verbale 2, D3 seg., pag. 2 e D140, pag. 17), allorché invece durante la prima audizione egli aveva asserito di godere di buona salute, a parte problemi dietro l'(...) a causa della tortura che avrebbe subito (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 8), egli non ha mai prodotto alcun certificato medico attestante le stesse, malgrado il tempo trascorso nonché la possibilità che gli è stata data esplicitamente dal Tribunale in fase ricorsuale (cfr. supra lett. D). Ciò propende piuttosto, a mente della scrivente autorità, per la loro insussistenza. 7.2 Le allegazioni dell'insorgente risultano inoltre a tratti illogiche. Come rettamente osservato anche dall'autorità inferiore nel provvedimento avversato, appare difatti a dir poco sorprendente che l'insorgente, il quale ha asserito di aver vissuto di nascosto dal (...) sino al suo espatrio avvenuto nel (...) del (...), nonché con il timore di essere trovato dalle autorità che erano alla sua ricerca (cfr. verbale 2, D30 seg., pag. 5; D59, pag. 7, D61, pag. 7; D67, pag. 9; D83, pag. 11 e D134, pag. 16), abbia continuato a prelevare tranquillamente il denaro che gli serviva ad un bancomat, su di un conto intestato a suo nome (cfr. verbale 2, D60, pag. 7 e D63, pag. 7), essendo pertanto facilmente individuabile la sua ubicazione da parte delle autorità del suo Paese d'origine se effettivamente fossero state alla sua ricerca. Contraria alla logica dell'agire, risulta inoltre essere la circostanza che i militari, allorché egli si sarebbe recato al domicilio famigliare il (...), non l'abbiano ricercato in quest'ultimo luogo, ma si siano invece accontentati di recarsi soltanto al (...), dal quale poco prima egli risultava partito (cfr. verbale 2, D73 segg., pag. 10 e D77, pag. 10). Illogico appare anche essere il fatto che egli abbia atteso sino al (...) prima di espatriare dallo Sri Lanka, allorché già nel (...) sarebbe stato a conoscenza della denuncia sporta nei suoi confronti e delle ricerche consequenziali delle autorità srilankesi, che lo avrebbero condotto a vivere una vita nascosta. La spiegazione fornita dall'insorgente in merito, ovvero che non avrebbe avuto voglia di lasciare il suo Paese d'origine e che sarebbe stato il padre, morente, che lo avrebbe convinto all'espatrio (cfr. verbale 2, D68, pag. 10), non risulta essere in alcun modo convincente ed appare in netta contraddizione con il timore che egli ha narrato di provare nei confronti delle autorità del suo Paese d'origine durante un periodo protrattosi su diversi anni, e con la facilità - nel corso di pochi giorni - con la quale egli avrebbe organizzato il suo espatrio nel (...). Viaggio d'espatrio che fra l'altro sarebbe avvenuto del tutto legalmente, munito del suo passaporto ed un visto d'uscita per la E._______, dall'aeroporto di D._______ (cfr. verbale 1, p.to 5.02, pag. 6; verbale 2, D9, pag. 3; D15 segg., pag. 3 seg.; D65, pag. 9 e D127 segg., pag. 15), evenienze che appaiono perlomeno stridere con le ricerche nei suoi confronti da parte delle autorità srilankesi e fanno seriamente dubitare delle medesime. 7.3 Anche le ricerche successive al suo espatrio da parte delle autorità srilankesi presso i suoi famigliari (cfr. verbale 2, D26 segg., pag. 4 seg.) - anche allegate in sede ricorsuale - non risultano essere credibili, atteso che tali circostanze risultano d'acchito inverosimili poiché apparentabili a delle mere allegazioni di parte non sorrette da alcun elemento concreto a loro sostegno (cfr. anche sentenza E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7 che richiama il principio secondo il quale il fatto di aver appreso da terzi che si è ricercati non è sufficiente a stabilire un fondato timore di persecuzioni). Da ultimo, neanche i mezzi di prova agli atti non sono tali da poter giustificare una diversa valutazione del caso in parola, come esposto a ragione dalla SEM nella decisione impugnata. In particolare, lo scritto del (...) J._______ rientra nel novero dei documenti di compiacenza e risulta pertanto privo di ogni valore probatorio (cfr. sentenza del Tribunale D-3/2019 del 27 novembre 2020 con ulteriore riferimento citato). 7.4 Visto quanto precede, è proprio nella valutazione complessiva e d'insieme delle allegazioni del ricorrente, come postulato anche dall'insorgente nel gravame, che l'intera sua narrazione delle persecuzioni incorse da parte delle autorità del suo Paese d'origine e che l'avrebbero indotto all'espatrio definitivo, non risulta essere verosimile giusta l'art. 7 LAsi. Per il che, il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va in merito a tale punto in questione confermata. 8. 8.1 Proseguendo nell'analisi, l'insorgente non può neppure vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi). In effetti, malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, il ricorrente - visto anche quanto sopra considerato inverosimile (cfr. consid. 7) - non ha mai interessato la giustizia srilankese da dover essere registrato nella "Stop List" dalle autorità del suo Paese (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 8.4.3 e consid. 8.5.2). Inoltre, nonostante quanto esposto nel gravame, data l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo, non si può partire dall'assunto che in specie esistano legami presunti o effettivi con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; sentenza E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3). Del resto, lo stesso insorgente, ha asserito di non essere membro delle LTTE (cfr. verbale 2, D84, pag. 11) e nessuno sarebbe stato a conoscenza del suo asserito sostegno a queste ultime (cfr. verbale 2, D93, pag. 12). Non avrebbe peraltro esercitato delle attività politiche nel suo Paese d'origine, o riscontrato problematiche con le autorità o con terzi (cfr. verbale 2, D124 segg., pag. 15), a parte quanto già sopra ritenuto inverosimile. In buona sostanza, non appare che l'insorgente possa essere percepito come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. in merito anche la sentenza del Tribunale E-350/2017 consid. 4.4). Le sole evenienze di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d'origine, come pure di aver introdotto una domanda d'asilo all'estero, la durata del suo soggiorno all'estero, nonché la sua provenienza dalla Provincia (...) e la sua età anagrafica (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di rischio così leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Neppure le allegate cicatrici che il ricorrente ritiene avere sul corpo (cfr. verbale 2, D65, pag. 8) non risultano essere determinanti, di per sé sole per suscitare tali sospetti (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.5). Invero, non soltanto queste ultime non sono state certificate medicalmente dall'insorgente in alcun modo, malgrado ne avesse avuto la possibilità; ma vista l'inverosimiglianza dei suoi asserti, le medesime, anche fossero realmente presenti, potrebbero essergli state occasionate in una molteplicità di circostanze, che il Tribunale non intende vagliare. Tali fattori, confermano tutt'al più che egli possa essere interrogato da queste ultime al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. la sentenza E-1866/2015 precitata consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata nella DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5 ed a titolo esemplificativo le sentenze E-4296/2020 del 4 maggio 2021 consid. 6.2, D-4791/2020 del 19 ottobre 2020 consid. 7.1). Ciò non permette però di riconoscere il rischio di trattamenti rilevanti nell'ambito dell'art. 3 LAsi. Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all'incarto che rendano verosimile che l'insorgente possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del Paese in questione e che debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Segnatamente, i cambiamenti politici in Sri Lanka del novembre 2019 non conducono ad una differente conclusione, in quanto il ricorrente non adduce alcun legame personale con tali eventi (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale E-6312/2019 del 5 agosto 2021 consid. 5.2.2). 8.2 Ne discende che il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi). Tale valutazione è tanto più giustificata dal fatto che il ricorrente ha lasciato lo Sri Lanka nel marzo del 2016, ossia ben dopo la fine delle ostilità tra le LTTE e l'esercito regolare (cfr. sentenza del Tribunale E-38/2019 del 22 ottobre 2020 consid. 5.2). Pertanto, anche in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato, v'è da confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata.

9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

10. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 11. 11.1 In primo luogo, il Tribunale rileva come il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, l'ammissibilità del rinvio del ricorrente verso lo Sri Lanka sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, risulta quindi pacifico. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa. Ne consegue pertanto che, l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 11.2 11.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 11.2.2 Stante il fatto che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate, in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ragionevolmente esigibile in tutta la provincia (...) - ad eccezione della regione di P._______ - qualora i criteri individuali di esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3.3]). 11.2.3 Nel caso in parola, il ricorrente proviene dal distretto di C._______, provincia del (...). Egli è giovane, dispone di una buona formazione scolastica, così come di una rete famigliare in loco, che potrà assicurargli - visto che dalle sue stesse dichiarazioni qualifica la sua famiglia come agiata (cfr. verbale 2, D38, pag. 5) - in caso di necessità, i beni primari ed un alloggio, come d'altronde già avvenuto in passato. I problemi di salute attestati - ovvero per quanto segnalato nel certificato medico del (...), unico rapporto medico del resto prodotto dall'insorgente, che pone le diagnosi di: stato da timpanoplastica retroauricolare destra (...); rinopatia allergica con ipertrofia tonsillare; artropatia temporo-mandibolare e cervicalgia - non giustificano del resto una sua ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti). Le cure mediche di base per gli eventuali disturbi che gli occasionerebbero ancora le suddette patologie, non essendo ravvisabili nelle tavole processuali delle cure o dei trattamenti che l'insorgente starebbe attualmente seguendo per gli stessi, sono senz'altro disponibili in Sri Lanka ed in particolare nella regione d'origine del ricorrente (cfr. sentenza del Tribunale E-4583/2020 del 15 luglio 2021 consid. 10.4.3). 11.2.4 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 11.3 Nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

12. Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

13. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dal ricorrente in data 18 novembre 2020.

15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo corrisposto dal ricorrente il 18 novembre 2020.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: