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D-2741/2025

D-2741/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-01 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (riesame)

Sachverhalt

A. In data 13 febbraio 2025 l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato presentata il 25 ottobre 2024 e ha dispo- sto il suo allontanamento dalla Svizzera. La decisione è passata in giudi- cato il 21 febbraio 2025 in quanto non vi è stato opposto alcun mezzo d’im- pugnazione ordinario, nonostante l’indicazione in tal senso inviata in data 14 febbraio 2025 via mail dalla rappresentante legale. B. In data 26 febbraio 2025 il richiedente ha presentato una domanda di rie- same all’autorità inferiore, con la richiesta di rivedere la decisione d’allon- tanamento in quanto in tal senso mancherebbe una garanzia di riammis- sione da parte delle autorità italiane e pertanto egli rischierebbe di condurre in Italia un’esistenza in condizioni inumane e degradanti e, siccome privo di un valido permesso di soggiorno in Italia, egli rischierebbe una violazione del divieto di respingimento verso la Somalia. C. In data 17 marzo 2025 la SEM ha respinto tale domanda di riesame, in quanto l’interessato non ha presentato nessun fatto rilevante che non era noto al momento della decisione iniziale della SEM del 13 febbraio 2025 e nessun nuovo mezzo di prova. Pertanto ella ha ritenuto che quest’ultima decisione è passata in giudicato ed è esecutiva e un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo. D. Il 16 aprile 2025 (data d’entrata: 17 aprile 2025), l’interessato è insorto di- nanzi al Tribunale contro la summenzionata decisione, con richieste proce- durali tendenti, d’un canto, alla sospensione supercautelare dell’esecu- zione della decisione e la restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso. Al- tresì, l’insorgente chiede la trasmissione degli atti alla SEM per l’esame nazionale della domanda d’asilo o in subordine la restituzione degli atti per il completamento dell’istruttoria. Inoltre chiede l’accoglimento della do- manda d’esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e dal relativo anticipo con protesta di tasse e spese. E. Il 23 aprile 2025, il Tribunale, tramite ordinanza, ha concesso alla rappre- sentante legale del ricorrente un termine per motivare la domanda di

D-2741/2025 Pagina 3 riesame e il ricorso sotto il profilo dei requisiti del mezzo d’impugnazione straordinario, oltre che per indicare il motivo per il quale non è stato inter- posto un ricorso tempestivo contro la decisione di non entrata nel merito del 13 febbraio 2025. F. In data 28 aprile 2025 la rappresentante legale ha trasmesso le proprie osservazioni, indicando in particolare di non essere riuscita “a procedere efficacemente nei termini ordinari di ricorso, data l’eccezionalità della fatti- specie”. Si è dipoi scusata per la possibile confusione e/o errata valuta- zione dei rimedi di diritto utilizzati e formula una nuova domanda di causa, chiedendo in subordine la concessione dell’ammissione provvisoria.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, tra le quali rientra la SEM (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di prote- zione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto del ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono adempiuti. Occorre dunque entrare nel merito dello stesso.

E. 3 Giusta l’art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice, in quanto

D-2741/2025 Pagina 4 manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommaria- mente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 5.1 Nella prassi, la forma più importante della domanda di riesame ha lo scopo di modificare una decisione inizialmente corretta per adeguarsi ad un mutamento dei fatti verificatosi successivamente all’emissione della stessa (cfr. BVGE 2014/39 consid. 4.5 con ulteriori rif. cit.). Se la decisione in questione è rimasta inoppugnata, o se la procedura di ricorso si è con- clusa con una sentenza formale, anche i motivi di revisione possono giu- stificare una domanda di riesame (“riesame qualificato”, cfr. BVGE 2013/22 consid. 5.4 con ulteriori rif. cit.).

E. 5.2 Una domanda di riesame non può servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative; di conseguenza ed in analogia con l'art. 66 cpv. 3 PA, il riesame di una decisione di prima istanza cresciuta in giudicato è escluso, segnatamente, se il ricorrente fa valere mezzi di prova che avrebbe già potuto presentare nell'ambito del ricorso contro la deci- sione in questione (cfr. art. 66 cpv. 3 PA p.a.; DTF 136 II 177 consid. 2.1 e relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazione della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b e re- lativi riferimenti).

E. 6.1 L’interessato ha motivato la sua istanza di riesame non sulla scorta di motivi successivi alla decisione dell’autorità di prime cure, bensì con la ri- chiesta di rivalutare la fattispecie, in quanto sarebbe mancata la garanzia di riammissione da parte delle preposte autorità italiane. Di conseguenza egli rischierebbe la violazione del divieto di respingimento e una violazione dell’art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101). In tale sede la rappresentante legale non motiva la fondatezza del mezzo d’impugna- zione straordinario del riesame.

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E. 6.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha respinto la domanda di riesame in quanto il richiedente non ha presentato nuovi fatti o mezzi di prova tem- poralmente successivi alla prima decisione passata in giudicato.

E. 6.3 In sede di ricorso l'insorgente ripete, in sostanza, quanto sollevato nell’istanza di riesame. Nuovamente la rappresentante legale non argo- menta il fondamento dell’ammissibilità del mezzo d’impugnazione straordi- nario del riesame e nemmeno si china sulle motivazioni in tal senso conte- nute nella decisione impugnata della SEM del 17 marzo 2025.

E. 7.1 Nel caso in disamina, avendo l’interessato, secondo il senso, doman- dato l’adattamento di una decisione asseritamente inizialmente non cor- retta, nello specifico sulla base della presenza di lacune nell’istruzione dell’autorità di prime inferiore, è a ragione che l’autorità inferiore ha trattato l’istanza quale domanda di riesame.

E. 7.2 La SEM è quindi entrata nel merito della domanda di riesame, proce- dendo all’esame materiale; conseguentemente, il Tribunale analizzerà se l’autorità inferiore ha rettamente stabilito la presenza di nuovi fatti o mezzi di prova successivi alla prima decisione dell’autorità di prime cure e se nel caso una domanda di riesame è giustificabile.

E. 8.1 In casu il ricorrente non ha sollevato nuovi mezzi di prova, ma intende rivedere una decisione dell’autorità di prime cure passata in giudicato senza essere stata impugnata.

E. 8.2 Pare in realtà, da un’analisi degli atti, che la rappresentante legale, no- nostante abbia manifestato la volontà di interporre un regolare ricorso entro i termini per tramite della mail inviata dall’autorità inferiore (cfr. atto SEM n. [{…}]-47/1), non abbia ossequiato il termine e abbia utilizzato impropria- mente il mezzo d’impugnazione straordinario del riesame al fine di solle- vare motivi che avrebbe nel caso potuto sollevare nel contesto di un ricorso ordinario. Circa tale costellazione, la rappresentante legale ha inoltre del tutto omesso, sia dinnanzi alla SEM, sia nell’impugnativa di cui ci si occupa, di indicare i motivi per i quali ella non ha interposto un regolare ricorso nei termini e in più ella non ha motivato il motivo per il quale i requisiti per l’accoglimento della domanda di riesame fossero adempiuti, argomen- tando ella come se si trattasse di un regolare ricorso.

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E. 8.3 La rappresentante legale, nelle proprie osservazioni del 28 aprile 2025, non è riuscita a chiarire il motivo per il quale ella non ha presentato un ricorso ordinario contro la decisione di non entrata nel merito, indicando invero che ella non sarebbe riuscita a procedere efficacemente entro i ter- mini ordinari di ricorso, data l’eccezionalità della fattispecie. Ella non indica tuttavia quali elementi eccezionali non le abbiano permesso di impugnare, perlomeno a salvaguardia del termine, tempestivamente la decisione di non entrata in merita della SEM, per poi proporre in sede di riesame motivi di cui era già a conoscenza nel momento della notifica della decisione del

E. 8.4 A scanso di equivoci, il Tribunale non rileva dagli atti eventuali rischi di violazione dell’art. 3 CEDU in caso di trasferimento dell’interessato in Italia. Spetterà a lui attivarsi al fine di ottenere il rinnovo del proprio permesso presso le competenti autorità italiane e per ottenere l’eventuale assistenza di cui necessita, considerato il fatto che egli ha già vissuto per oltre 10 anni in Italia (cfr. BVGE 2013/22 consid. 5.4 con ulteriori rif. cit.). 9. Ciò detto, il ricorrente non ha fatto valere nuovi motivi o consegnato nuovi mezzi di prova. Di conseguenza, il ricorso va respinto e la decisione della SEM sulla domanda di riesame confermata. 10. Avendo il Tribunale con la presente sentenza statuito in merito al ricorso, la domanda formulata a titolo pregiudiziale di sospensione dell’esecuzione in via superprovvisionale e di concessione dell'effetto sospensivo sono di- venute prive di oggetto. 11. 11.1 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favo- revole, la domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e dal relativo anticipo vanno respinte. 11.2 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 2’000.–, importo usuale in materia di riesame, vanno poste a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] e cfr. tra le tante: sentenza del Tribunale D-3530/2024 dell’11 aprile 2025, consid. 11).

D-2741/2025 Pagina 7 11.3 Il Tribunale, qualora lo ritenga opportuno in considerazione delle circostanze specifiche del caso, ha la facoltà di ripartire le spese giudiziarie in maniera diversa o di rinunciare del tutto ad addebitarle alle parti, come stabilito dall'art. 66 cpv. 1, seconda frase della LTF in relazione con l'art. 6 LAsi. Inoltre, le spese inutilmente cagionate sono poste a carico di chi le ha provocate, conformemente all'art. 66 cpv. 3 LTF sempre in combinato disposto con l'art. 6 LAsi (cfr. sentenza del TF 2C.1228/2013 del 3 gennaio 2014 consid. 5.2 con ulteriori rinvii; sentenze del TAF D-4993/2015 del 4 marzo 2016 consid. 8.4, D-298/2015 del 20 gennaio 2016 consid. 7, e D- 7915/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 6; in tal senso, anche MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a edizione 2013, n. marg. 3.155, pag. 212 segg.).

11.4 La patrocinatrice del ricorrente, rappresentante professionista, non ha ossequiato un termine di ricorso e per ovviare a tale mancanza ha utilizzato il mezzo d’impugnazione straordinario del riesame. In tal senso, il Tribunale non ritiene corretto addossare le spese processuali al ricorrente per una mancanza del proprio patrocinatore, nonostante le scuse formulate dalla rappresentante legale nelle proprie osservazioni del 28 aprile 2025. Alla luce di ciò, il Tribunale addossa le spese processuali a carico della patrocinatrice. 12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2741/2025 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di esenzione dal pagamento delle spese processuali è re- spinta. 3. Le spese processuali, di fr. 2’000.–, sono poste a carico della rappresentante del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

E. 9 Ciò detto, il ricorrente non ha fatto valere nuovi motivi o consegnato nuovi mezzi di prova. Di conseguenza, il ricorso va respinto e la decisione della SEM sulla domanda di riesame confermata.

E. 10 Avendo il Tribunale con la presente sentenza statuito in merito al ricorso, la domanda formulata a titolo pregiudiziale di sospensione dell'esecuzione in via superprovvisionale e di concessione dell'effetto sospensivo sono divenute prive di oggetto.

E. 11.1 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e dal relativo anticipo vanno respinte.

E. 11.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 2'000.-, importo usuale in materia di riesame, vanno poste a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] e cfr. tra le tante: sentenza del Tribunale D-3530/2024 dell'11 aprile 2025, consid. 11).

E. 11.3 Il Tribunale, qualora lo ritenga opportuno in considerazione delle circostanze specifiche del caso, ha la facoltà di ripartire le spese giudiziarie in maniera diversa o di rinunciare del tutto ad addebitarle alle parti, come stabilito dall'art. 66 cpv. 1, seconda frase della LTF in relazione con l'art. 6 LAsi. Inoltre, le spese inutilmente cagionate sono poste a carico di chi le ha provocate, conformemente all'art. 66 cpv. 3 LTF sempre in combinato disposto con l'art. 6 LAsi (cfr. sentenza del TF 2C.1228/2013 del 3 gennaio 2014 consid. 5.2 con ulteriori rinvii; sentenze del TAF D-4993/2015 del 4 marzo 2016 consid. 8.4, D-298/2015 del 20 gennaio 2016 consid. 7, e D-7915/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 6; in tal senso, anche Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a edizione 2013, n. marg. 3.155, pag. 212 segg.).

E. 11.4 La patrocinatrice del ricorrente, rappresentante professionista, non ha ossequiato un termine di ricorso e per ovviare a tale mancanza ha utilizzato il mezzo d'impugnazione straordinario del riesame. In tal senso, il Tribunale non ritiene corretto addossare le spese processuali al ricorrente per una mancanza del proprio patrocinatore, nonostante le scuse formulate dalla rappresentante legale nelle proprie osservazioni del 28 aprile 2025. Alla luce di ciò, il Tribunale addossa le spese processuali a carico della patrocinatrice.

E. 12 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

E. 13 febbraio 2025.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2741/2025 Sentenza del 1° maggio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Somalia, patrocinato da Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...) , ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (riesame); decisione della SEM del 17 marzo 2025 / N (...). Fatti: A. In data 13 febbraio 2025 l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato presentata il 25 ottobre 2024 e ha disposto il suo allontanamento dalla Svizzera. La decisione è passata in giudicato il 21 febbraio 2025 in quanto non vi è stato opposto alcun mezzo d'impugnazione ordinario, nonostante l'indicazione in tal senso inviata in data 14 febbraio 2025 via mail dalla rappresentante legale. B. In data 26 febbraio 2025 il richiedente ha presentato una domanda di riesame all'autorità inferiore, con la richiesta di rivedere la decisione d'allontanamento in quanto in tal senso mancherebbe una garanzia di riammissione da parte delle autorità italiane e pertanto egli rischierebbe di condurre in Italia un'esistenza in condizioni inumane e degradanti e, siccome privo di un valido permesso di soggiorno in Italia, egli rischierebbe una violazione del divieto di respingimento verso la Somalia. C. In data 17 marzo 2025 la SEM ha respinto tale domanda di riesame, in quanto l'interessato non ha presentato nessun fatto rilevante che non era noto al momento della decisione iniziale della SEM del 13 febbraio 2025 e nessun nuovo mezzo di prova. Pertanto ella ha ritenuto che quest'ultima decisione è passata in giudicato ed è esecutiva e un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo. D.Il 16 aprile 2025 (data d'entrata: 17 aprile 2025), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale contro la summenzionata decisione, con richieste procedurali tendenti, d'un canto, alla sospensione supercautelare dell'esecuzione della decisione e la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. Altresì, l'insorgente chiede la trasmissione degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo o in subordine la restituzione degli atti per il completamento dell'istruttoria. Inoltre chiede l'accoglimento della domanda d'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e dal relativo anticipo con protesta di tasse e spese. E.Il 23 aprile 2025, il Tribunale, tramite ordinanza, ha concesso alla rappresentante legale del ricorrente un termine per motivare la domanda di riesame e il ricorso sotto il profilo dei requisiti del mezzo d'impugnazione straordinario, oltre che per indicare il motivo per il quale non è stato interposto un ricorso tempestivo contro la decisione di non entrata nel merito del 13 febbraio 2025. F.In data 28 aprile 2025 la rappresentante legale ha trasmesso le proprie osservazioni, indicando in particolare di non essere riuscita "a procedere efficacemente nei termini ordinari di ricorso, data l'eccezionalità della fattispecie". Si è dipoi scusata per la possibile confusione e/o errata valutazione dei rimedi di diritto utilizzati e formula una nuova domanda di causa, chiedendo in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, tra le quali rientra la SEM (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto del ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono adempiuti. Occorre dunque entrare nel merito dello stesso. 3. Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 5. 5.1 Nella prassi, la forma più importante della domanda di riesame ha lo scopo di modificare una decisione inizialmente corretta per adeguarsi ad un mutamento dei fatti verificatosi successivamente all'emissione della stessa (cfr. BVGE 2014/39 consid. 4.5 con ulteriori rif. cit.). Se la decisione in questione è rimasta inoppugnata, o se la procedura di ricorso si è conclusa con una sentenza formale, anche i motivi di revisione possono giustificare una domanda di riesame ("riesame qualificato", cfr. BVGE 2013/22 consid. 5.4 con ulteriori rif. cit.). 5.2 Una domanda di riesame non può servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative; di conseguenza ed in analogia con l'art. 66 cpv. 3 PA, il riesame di una decisione di prima istanza cresciuta in giudicato è escluso, segnatamente, se il ricorrente fa valere mezzi di prova che avrebbe già potuto presentare nell'ambito del ricorso contro la decisione in questione (cfr. art. 66 cpv. 3 PA p.a.; DTF 136 II 177 consid. 2.1 e relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazione della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b e relativi riferimenti). 6. 6.1 L'interessato ha motivato la sua istanza di riesame non sulla scorta di motivi successivi alla decisione dell'autorità di prime cure, bensì con la richiesta di rivalutare la fattispecie, in quanto sarebbe mancata la garanzia di riammissione da parte delle preposte autorità italiane. Di conseguenza egli rischierebbe la violazione del divieto di respingimento e una violazione dell'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101). In tale sede la rappresentante legale non motiva la fondatezza del mezzo d'impugnazione straordinario del riesame. 6.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha respinto la domanda di riesame in quanto il richiedente non ha presentato nuovi fatti o mezzi di prova temporalmente successivi alla prima decisione passata in giudicato. 6.3 In sede di ricorso l'insorgente ripete, in sostanza, quanto sollevato nell'istanza di riesame. Nuovamente la rappresentante legale non argomenta il fondamento dell'ammissibilità del mezzo d'impugnazione straordinario del riesame e nemmeno si china sulle motivazioni in tal senso contenute nella decisione impugnata della SEM del 17 marzo 2025. 7. 7.1 Nel caso in disamina, avendo l'interessato, secondo il senso, domandato l'adattamento di una decisione asseritamente inizialmente non corretta, nello specifico sulla base della presenza di lacune nell'istruzione dell'autorità di prime inferiore, è a ragione che l'autorità inferiore ha trattato l'istanza quale domanda di riesame. 7.2 La SEM è quindi entrata nel merito della domanda di riesame, procedendo all'esame materiale; conseguentemente, il Tribunale analizzerà se l'autorità inferiore ha rettamente stabilito la presenza di nuovi fatti o mezzi di prova successivi alla prima decisione dell'autorità di prime cure e se nel caso una domanda di riesame è giustificabile. 8. 8.1 In casu il ricorrente non ha sollevato nuovi mezzi di prova, ma intende rivedere una decisione dell'autorità di prime cure passata in giudicato senza essere stata impugnata. 8.2 Pare in realtà, da un'analisi degli atti, che la rappresentante legale, nonostante abbia manifestato la volontà di interporre un regolare ricorso entro i termini per tramite della mail inviata dall'autorità inferiore (cfr. atto SEM n. [{...}]-47/1), non abbia ossequiato il termine e abbia utilizzato impropriamente il mezzo d'impugnazione straordinario del riesame al fine di sollevare motivi che avrebbe nel caso potuto sollevare nel contesto di un ricorso ordinario. Circa tale costellazione, la rappresentante legale ha inoltre del tutto omesso, sia dinnanzi alla SEM, sia nell'impugnativa di cui ci si occupa, di indicare i motivi per i quali ella non ha interposto un regolare ricorso nei termini e in più ella non ha motivato il motivo per il quale i requisiti per l'accoglimento della domanda di riesame fossero adempiuti, argomentando ella come se si trattasse di un regolare ricorso. 8.3 La rappresentante legale, nelle proprie osservazioni del 28 aprile 2025, non è riuscita a chiarire il motivo per il quale ella non ha presentato un ricorso ordinario contro la decisione di non entrata nel merito, indicando invero che ella non sarebbe riuscita a procedere efficacemente entro i termini ordinari di ricorso, data l'eccezionalità della fattispecie. Ella non indica tuttavia quali elementi eccezionali non le abbiano permesso di impugnare, perlomeno a salvaguardia del termine, tempestivamente la decisione di non entrata in merita della SEM, per poi proporre in sede di riesame motivi di cui era già a conoscenza nel momento della notifica della decisione del 13 febbraio 2025. 8.4 A scanso di equivoci, il Tribunale non rileva dagli atti eventuali rischi di violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento dell'interessato in Italia. Spetterà a lui attivarsi al fine di ottenere il rinnovo del proprio permesso presso le competenti autorità italiane e per ottenere l'eventuale assistenza di cui necessita, considerato il fatto che egli ha già vissuto per oltre 10 anni in Italia (cfr. BVGE 2013/22 consid. 5.4 con ulteriori rif. cit.).

9. Ciò detto, il ricorrente non ha fatto valere nuovi motivi o consegnato nuovi mezzi di prova. Di conseguenza, il ricorso va respinto e la decisione della SEM sulla domanda di riesame confermata.

10. Avendo il Tribunale con la presente sentenza statuito in merito al ricorso, la domanda formulata a titolo pregiudiziale di sospensione dell'esecuzione in via superprovvisionale e di concessione dell'effetto sospensivo sono divenute prive di oggetto. 11. 11.1 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e dal relativo anticipo vanno respinte. 11.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 2'000.-, importo usuale in materia di riesame, vanno poste a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] e cfr. tra le tante: sentenza del Tribunale D-3530/2024 dell'11 aprile 2025, consid. 11). 11.3 Il Tribunale, qualora lo ritenga opportuno in considerazione delle circostanze specifiche del caso, ha la facoltà di ripartire le spese giudiziarie in maniera diversa o di rinunciare del tutto ad addebitarle alle parti, come stabilito dall'art. 66 cpv. 1, seconda frase della LTF in relazione con l'art. 6 LAsi. Inoltre, le spese inutilmente cagionate sono poste a carico di chi le ha provocate, conformemente all'art. 66 cpv. 3 LTF sempre in combinato disposto con l'art. 6 LAsi (cfr. sentenza del TF 2C.1228/2013 del 3 gennaio 2014 consid. 5.2 con ulteriori rinvii; sentenze del TAF D-4993/2015 del 4 marzo 2016 consid. 8.4, D-298/2015 del 20 gennaio 2016 consid. 7, e D-7915/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 6; in tal senso, anche Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a edizione 2013, n. marg. 3.155, pag. 212 segg.). 11.4 La patrocinatrice del ricorrente, rappresentante professionista, non ha ossequiato un termine di ricorso e per ovviare a tale mancanza ha utilizzato il mezzo d'impugnazione straordinario del riesame. In tal senso, il Tribunale non ritiene corretto addossare le spese processuali al ricorrente per una mancanza del proprio patrocinatore, nonostante le scuse formulate dalla rappresentante legale nelle proprie osservazioni del 28 aprile 2025. Alla luce di ciò, il Tribunale addossa le spese processuali a carico della patrocinatrice.

12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di esenzione dal pagamento delle spese processuali è respinta.

3. Le spese processuali, di fr. 2'000.-, sono poste a carico della rappresentante del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: