opencaselaw.ch

D-2587/2026

D-2587/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-08-03 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Sachverhalt

A.

A.a L'interessata, unitamente ai suoi tre figli minorenni, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2023 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-3/2, 4/2, 5/2 e 6/2).

A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato che gli interessati avevano già depositato una domanda d'asilo in Italia il (...) settembre 2019 e in F._______ l'(...) luglio 2023 (cfr. atto SEM n. 17/1).

A.c Il 23 novembre 2023, gli interessati hanno conferito procura alla rappresentanza della Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale (cfr. atti SEM n. 19/1, 20/1, 21/1 e 22/1).

A.d Il (...) dicembre 2023, l'autorità inferiore ha effettuato con l'interessata un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, durante il quale è stato constatato che ella potesse essere una vittima di tratta di esseri umani e per questo motivo il verbale è stato interrotto (cfr. atto SEM n. 25/3). Il (...) dicembre successivo, l'interessata ha sostenuto un'audizione relativa alla tratta di esseri umani (TEU) a seguito della quale è stata riconosciuta come potenziale vittima del reato di tratta di esseri umani ai sensi dell'art. 4 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543; di seguito: Conv. tratta); in tale sede, le è stato inoltre concesso il diritto di essere sentita in relazione alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso l'Italia (cfr. atto SEM n. 28/17) e, contestualmente, le è stato offerto un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta (cfr. atto SEM n. 29/3).

A.e Il 27 dicembre 2023, l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità italiane una richiesta di riammissione dei richiedenti conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549; di seguito: Accordo). Sempre lo stesso giorno, la SEM ha informato le autorità italiane che l'interessata è considerata una potenziale vittima TEU (cfr. atto SEM n. 33/30).

A.f Il 19 gennaio 2024 la richiedente ha trasmesso alla SEM la dichiarazione di collaborazione con le autorità penali per eventuali indagini in relazione alla TEU (cfr. atto SEM n. 38/1). Segnalazione che è stata fatta dall'autorità inferiore successivamente (cfr. atto SEM n. 40/2), e per la quale è stato ritenuto non dover aprire alcuna inchiesta da parte dell'organo di polizia preposto (cfr. atto SEM n. 41/2).

A.g Con comunicazione di posta elettronica del 27 marzo 2024, l'autorità inferiore ha sollecitato una risposta da parte delle autorità italiane in relazione alla richiesta di riammissioni degli interessati (cfr. atto SEM n. 65/1).

A.h Con risposta del Ministero dell'Interno del 4 aprile 2024, inviata per conoscenza alla SEM, le autorità italiane hanno confermato che gli interessati sono titolari di un permesso di soggiorno per asilo, che consentirebbe loro il rientro nel territorio nazionale, rilevando inoltre che, in considerazione delle condizioni di vulnerabilità del nucleo familiare, "il trasferimento è autorizzato" e si rimane in attesa di conoscere se ricorrano i presupposti per la collocazione in una struttura del sistema SAI (cfr. atto SEM n. 68/1).

A.i Con decisione di ripartizione cantonale del 16 aprile 2024, gli interessati sono stati attribuiti al Cantone G._______ (cfr. atto SEM n. 69/2).

A.j Con comunicazione di posta elettronica del 29 ottobre 2024, l'autorità inferiore ha chiesto alle autorità italiane aggiornamenti sulla procedura (cfr. atto SEM n. 83/1).

A.k Con scritto del 19 dicembre 2024, "H._______", nella persona dell'MLaw I._______, è intervenuta in nome e per conto degli insorgenti, allegando una procura legale e chiedendo informazioni sullo stato della procedura, rilevando altresì che il termine per il trasferimento in Italia sarebbe già scaduto, con la conseguenza che la loro domanda d'asilo andrebbe esaminata (cfr. atto SEM n. 85/4).

A.l Il 17 febbraio 2025, la rappresentanza della Protezione giuridica della Regione Ticino Svizzera centrale, ha trasmesso un referto medico attestante lo stato di gravidanza della ricorrente, chiedendo contestualmente che l'autorità inferiore rinunciasse all'allontanamento dei ricorrenti e concedesse loro l'ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. atto SEM n. 87/7). Il giorno successivo, la SEM ha informato i ricorrenti che erano in corso degli accertamenti con le autorità italiane e che, non appena possibile, sarebbero stati forniti aggiornamenti in merito al prosieguo della procedura (cfr. atto SEM n. 88/1).

A.m In data 15 maggio 2025, i ricorrenti hanno trasmesso un ulteriore referto medico confermante lo stato di gravidanza della ricorrente, ribadendo la richiesta di rinuncia all'allontanamento e di concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. atto SEM n. 90/5).

A.n In data 21 agosto 2025 e 21 novembre 2025, le autorità svizzere hanno reiterato alle autorità italiane la richiesta di riammissione degli interessati (cfr. atti SEM n. 94/1 e 95/1). In data 24 dicembre 2025, le medesime autorità hanno chiesto di includere nella richiesta di riammissione anche il quarto figlio della ricorrente, E._______, nato l'(...). Richiesta nuovamente reiterato con scritto di posta elettronica del 20 febbraio 2026 (cfr. atti SEM n. 98/2 e 101/2).

A.o Con comunicazione del Ministero dell'Interno del 26 febbraio 2026, trasmessa per conoscenza alla SEM, le autorità italiane hanno confermato che i ricorrenti risultano beneficiari dello status di rifugiato e hanno titolo a fare rientro nel territorio nazionale, rilevando altresì che, in considerazione della vulnerabilità del nucleo familiare, al fine di dare corso al trasferimento, si chiedeva di verificare la sussistenza dei presupposti per la collocazione in una struttura del sistema SAI o di indicare un'altra struttura idonea per il collocamento provvisorio (cfr. atto SEM n. 102). Il medesimo giorno, la SEM ha chiesto alle autorità italiane di confermare l'inclusione del figlio E._______ nella relativa richiesta di collocamento, sollecitando nuovamente tale conferma il 13 marzo successivo (cfr. atti SEM n. 103/2 e 104/2), alla quale è stato dato riscontro in pari data (cfr. atto SEM n. 105/1).

A.p In data 17 marzo 2026, la SEM ha invitato i ricorrenti a trasmettere la documentazione medica aggiornata e ritenuta pertinente. Il 27 marzo successivo, i ricorrenti hanno dato seguito a tale richiesta, producendo la documentazione medica, la rinuncia al mandato conferito alla "H._______" e una nuova procura a favore del legale della Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale, estesa anche alla rappresentanza del figlio E._______ (cfr. atti SEM n. 106/2, n. 107/1, 108/2, 109/1, 110/2, 111/2, 112/1, 113/1, 114/4, 115/2, 116/1 e 117/1).

A.q Il 1° aprile 2026, i ricorrenti hanno trasmesso le proprie osservazioni in merito al progetto di decisione della SEM (cfr. atti SEM n. 118/15 e 119/2).

B. Con decisione del 2 aprile 2026, notificata il 4 aprile 2026, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera, indicando l'obbligo di lasciare la Svizzera il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione, incaricando il Cantone G._______ dell'esecuzione della misura e disponendo la consegna degli atti procederai non soggetti a diniego d'esame (cfr. atti SEM n. 120/19 e 121/1).

C. Con ricorso del 10 aprile 2026, gli interessati hanno avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), concludendo, a titolo principale, all'annullamento della stessa e all'ammissione provvisoria in Svizzera e, in subordine, la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria. Sul piano procedurale, hanno chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, con protesta di tasse e spese.

Diritto:

1.

1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; artt. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché dell'art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, il Tribunale adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

3. Di principio, come nel caso in esame, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). Il Tribunale rinuncia tuttavia allo scambio degli scritti (cfr. art. 111a cpv. 1 LAsi).

4. Preliminarmente, il Tribunale osserva che gli insorgenti - affiancati da un rappresentante legale - pur chiedendo formalmente l'annullamento della decisione del 2 aprile 2026 e la concessione dell'ammissione provvisoria, contestano, secondo il senso e i motivi del ricorso, anche la non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere la non entrata nel merito della domanda d'asilo, nonché l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera.

5.

5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha rilevato anzitutto che il Consiglio federale ha designato l'Italia quale Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che, dagli accertamenti esperiti, risulterebbe che gli interessati abbiano ottenuto lo statuto di rifugiati in tale Paese. Tali circostanze imporrebbero pertanto di non entrare nel merito della domanda d'asilo. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, gli interessati potrebbero recarsi in uno Stato terzo in cui beneficerebbero di protezione contro il respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Essi sarebbero infatti rinviati verso uno Stato designato come sicuro dal Consiglio federale, nel quale vige una presunzione di rispetto degli obblighi di diritto internazionale pubblico, che spetterebbe ai ricorrenti - nel caso - sovvertire. Dagli atti non emergerebbero elementi idonei a ritenere che le autorità italiane violerebbero il diritto internazionale, segnatamente non garantendo la necessaria protezione o esponendo gli interessati a condizioni di vita disumane o a una situazione di emergenza esistenziale di natura sociale, economica o sanitaria. Inoltre, le autorità italiane avrebbero espressamente acconsentito alla riammissione degli interessati nel loro territorio. Il trasferimento sarebbe stato autorizzato tenuto conto della particolare vulnerabilità del nucleo familiare, restando da verificare se ricorrerebbero i presupposti per la collocazione nel sistema di accoglienza (SAI). L'accettazione degli interessati sarebbe dunque incondizionata e senza riserve. Per quanto attiene alla situazione personale della ricorrente, ella sarebbe stata identificata quale potenziale vittima di tratta di esseri umani e, dopo aver beneficiato di un periodo di recupero e di riflessione, avrebbe acconsentito a collaborare con le autorità competenti. Tuttavia, in assenza di procedimenti penali in corso, la sua permanenza in Svizzera non risulterebbe necessaria. Le autorità italiane sarebbero state informate di tale circostanza e lo saranno nuovamente al momento del trasferimento. In relazione al rischio di "re-trafficking", l'Italia, quale Stato di diritto, disporrebbe di autorità di polizia e di un sistema giudiziario in grado di offrire una protezione adeguata. Non vi sarebbero elementi indicanti che le autorità italiane non sarebbero in grado o non disposte a fornire tale protezione. Inoltre, non risulterebbe che l'interessata si sia rivolta in passato alle autorità competenti né che queste abbiano omesso di adempiere ai loro obblighi. Parimenti, non emergerebbero indizi concreti atti a ritenere che, in caso di trasferimento, gli interessati sarebbero esposti a trattamenti contrari agli artt. 3 e 4 CEDU o a una situazione di grave indigenza. Spetterebbe agli stessi far valere i propri diritti presso le autorità italiane e, se del caso, adire le vie legali. Dipoi, lo stato fisico e psichico dell'interessata non sarebbe tale da ostare al trasferimento, mentre i figli godrebbero di un buono stato di salute generale. Infine, con riferimento all'interesse superiore del fanciullo, non sussisterebbero elementi atti a concludere che il trasferimento in Italia comporterebbe uno sradicamento tale da pregiudicare lo sviluppo dei minori. Il soggiorno in Svizzera, della durata di poco più di (...) anni, non sarebbe sufficiente a configurare un radicamento stabile e duraturo. I ricorrenti avrebbero inoltre acquisito una buona conoscenza della lingua italiana, che faciliterebbe la loro integrazione in Italia. L'allontanamento, che avverrebbe unitamente alla madre quale figura di riferimento, risulterebbe pertanto ragionevolmente esigibile e possibile.

5.2 Nel ricorso, i ricorrenti hanno ribattuto che, per quanto concerne l'accettazione e le garanzie di riammissione in Italia, sebbene in una prima comunicazione le autorità italiane abbiano autorizzato il trasferimento, nelle comunicazioni successive tale consenso non risulterebbe più chiaramente espresso. In particolare, il trasferimento sarebbe subordinato all'individuazione di una struttura idonea ad accogliere il nucleo familiare. Ne conseguirebbe l'assenza di una garanzia di riammissione effettiva e incondizionata. L'autorità inferiore avrebbe quindi errato nel ritenere sufficiente il consenso delle autorità italiane, senza esigere ulteriori garanzie individualizzate in merito all'alloggio. In tali circostanze, essi rischierebbero di trovarsi nuovamente in una situazione di indigenza. L'alloggio costituirebbe un elemento essenziale della possibilità effettiva di esecuzione del trasferimento e non una mera modalità organizzativa. Richiamando la giurisprudenza del Tribunale, in mancanza di garanzie sufficienti, i presupposti per una decisione di non entrata nel merito non sarebbero adempiuti. Per quanto attiene alla situazione personale della ricorrente, gli insorgenti fanno valere la sua condizione di vittima della tratta di esseri umani e il rischio di "re-trafficking" in caso di ritorno in Italia. In particolare, ella non avrebbe beneficiato di una protezione effettiva da parte delle autorità italiane e sarebbe stata nuovamente esposta a situazioni di pericolo, senza poter sporgere denuncia a causa della sfiducia nelle istituzioni italiane. Tenuto conto della sua particolare vulnerabilità, sussisterebbe un rischio concreto di nuova esposizione a reti di sfruttamento, in violazione dell'art. 6 CEDAW. Con riferimento all'art. 3 CEDU, i ricorrenti sostengono inoltre che il loro soggiorno in Italia sarebbe stato caratterizzato da condizioni di vita precarie, segnatamente dall'assenza di un alloggio stabile e dall'impossibilità di accedere al sistema di accoglienza. Essi avrebbero tentato, senza successo, di ottenere aiuto, rimanendo infine privi di ogni sostegno. Un ritorno in Italia li esporrebbe pertanto nuovamente a una situazione di emergenza esistenziale, con la conseguenza che l'allontanamento verso l'Italia non sarebbe ammissibile. Quanto allo stato di salute, la ricorrente sarebbe affetta da sindrome da stress post traumatico e, successivamente alla decisione negativa della SEM, sarebbe stata colpita da una grave crisi nervosa e ricoverata presso la Clinica psichiatrica cantonale di L._______. Considerate le criticità relative alle condizioni di accoglienza in Italia, vi sarebbero sufficienti elementi per ritenere che, in caso di ritorno, la famiglia verserebbe nelle medesime condizioni esistenziali e precarie già vissute in passato. Infine, in relazione all'interesse superiore del fanciullo, i ricorrenti osservano che le due figlie maggiori avrebbero ricevuto una parte importante della loro formazione educativa e scolastica in Svizzera. La valutazione della SEM sarebbe eccessivamente semplicistica, non avendo analizzato la situazione di ogni singolo bambino e l'impatto di un trasferimento in Italia sul loro sviluppo e benessere. Inoltre, non sarebbe possibile garantire un alloggio al nucleo familiare né nel breve né nel lungo termine. Infine, il dover vivere per un tempo prolungato e indefinito in uno stato precario sarebbe in contrasto con l'art. 8 CEDU, con effetti negativi sullo sviluppo personale dei minori.

6.

6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Nell'applicazione di questo articolo rientrano i Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche l'Italia (cfr. Allegato 2, art. 2, dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1], RS 142.311).

6.2 Per invalsa giurisprudenza, è tuttavia necessario che lo Stato sicuro interessato abbia espressamente garantito alle autorità svizzere preposte all'asilo la riammissione della persona richiedente. In assenza di tale garanzia, l'allontanamento non può essere eseguito, con la conseguenza che una decisione ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risulterebbe priva di fondamento (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; sentenze del TAF D- 7483/2024 del 13 dicembre 2024 consid. 6; D-788/2021 del 25 novembre 2024 consid. 5.2, E-4427/2021 del 28 novembre 2023 consid. 4.2; Constantin Hruschka in: Spescha et al. [edit.], Kommentar zum Migrationsrecht, 5a ed. 2019, n. 3 ad art. 31a AsylG; cfr. anche FF 2002 6087, 6125). In quest'ambito, non v'è inoltre luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, anche avendo manifestamente la qualità di rifugiata (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, sempreché vi abbia soggiornato precedentemente e possa farvi ritorno (DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4). In altri termini, affinché si possa pronunciare una decisione di non entrata nel merito occorre determinare preliminarmente - attraverso una garanzia di riammissione - la possibilità dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 e 2 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20; cfr. sentenza del TAF D-1950/2025 del 2 aprile 2025 consid. 4.2; Francesco Maiani in: Amarelle Cesla/Nguyen Minh Son [edit.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV, Loi sur l'asile [LAsi], Berna 2015, n. 4 ad art. 31a LAsi). Di riflesso, il fatto che la persona interessata possa ritornare autonomamente o volontariamente nello Stato terzo interessato non è determinante ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Per rinunciare all'esame nel merito di una domanda d'asilo depositata in Svizzera e garantire l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Stato terzo conformemente alla disposizione succitata, occorre quindi assicurarsi che la persona possa effettivamente farvi ingresso (cfr. sentenza D-1950/2025 consid. 4.2).

6.3

6.3.1 Nel caso in esame, il Tribunale rileva che le censure sollevate nel gravame non possono essere accolte. In particolare, non può essere condivisa la doglianza ricorsuale secondo cui non sussisterebbe una garanzia esplicita di riammissione da parte delle autorità italiane, dovendosi attendere la disponibilità di un alloggio nel sistema SAI (cfr. ricorso, pag. 9).

6.3.2 L'autorità inferiore non è in casu entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, ritenendo l'accettazione della riammissione degli interessati da parte delle autorità italiane incondizionata e senza riserve. Tale conclusione si fonda sulla comunicazione del 4 aprile 2024 del Ministero dell'Interno, inoltrata per conoscenza alla SEM, che ha fatto seguito alla richiesta di riammissione presentata alle autorità italiane in data 27 dicembre 2023 (cfr. atti SEM n. 33/30 e 65/1), secondo cui gli interessati sono titolari di un permesso di soggiorno per asilo, che consentirebbe loro il rientro nel territorio nazionale, precisando inoltre che "il trasferimento è autorizzato" e che resta da verificare l'eventuale collocazione nel sistema SAI (cfr. atto SEM n. 68/1), nonché sulle ulteriori comunicazioni intervenute successivamente, le quali hanno confermato che i ricorrenti sono beneficiari dello status di rifugiati, hanno diritto al rientro e che la presa a carico è stata estesa anche al quarto figlio della ricorrente (cfr. atti SEM n. 102/1, 103/2, 104/2 e 105/1).

6.3.3 Ora, il Tribunale condivide la valutazione svolta dall'autorità inferiore. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame (cfr. ricorso, pagg. 7-9), le comunicazioni delle autorità italiane devono essere interpretate quale garanzia di riammissione incondizionata e senza riserve, in particolare alla disponibilità di un alloggio adeguato al nucleo familiare. La formulazione utilizzata dalle autorità italiane ("il trasferimento è autorizzato", cfr. atto SEM n. 68/1) esprime infatti un'accettazione che non risulta subordinata a condizioni esplicite o sospensive e il riferimento alla successiva verifica circa l'eventuale collocazione nel sistema SAI, attiene unicamente alle modalità di trasferimento di cui si dovrà tenere conto nell'esecuzione (cfr. TAF E-9507/2025 del 24 febbraio 2026 consid. 5.5). Neppure il richiamo nel gravame alla sentenza del Tribunale E-2322/2021 del 20 agosto 2021 è atto a modificare tale valutazione, in quanto riguarda una fattispecie in cui la riammissione era espressamente subordinata alla disponibilità di un alloggio adeguato, circostanza che tuttavia non ricorre nel caso concreto. Infine, le comunicazioni intervenute successivamente alla nascita del quarto figlio (cfr. ricorso, pag. 7), non sono atte a mutare tale conclusione. Esse si limitano difatti a confermare che tutti i membri del nucleo familiare hanno titolo a rientrare nel territorio italiano e non contengono alcun elemento idoneo a rimettere in discussione l'accettazione già espressa dall'autorità italiana. In assenza di indicazioni contrarie, esse devono essere lette in continuità con la comunicazione del 4 aprile 2024, sicché la garanzia di riammissione deve essere considerata tuttora valida.

6.3.4 Visto quanto precede, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano ottemperate. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo degli interessati.

7.

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9).

8.

8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 LStrI. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

8.3

8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

8.3.2 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. Appartiene quindi agli interessati sovvertire tale presunzione, presentando seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o li espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si vengano a trovare in una situazione di emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del TAF E-3790/2023 del 6 settembre 2023 consid. 7.4; D-5217/2022 del 21 novembre 2022 consid. 7.3; E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3).

8.3.3 Nella fattispecie, ai ricorrenti è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Italia. L'Italia è firmataria della CEDU e della Conv. tortura e non vi sono indizi che permettano di ritenere un mancato rispetto degli obblighi di diritto internazionale derivanti da queste convenzioni. Oltracciò, l'Italia è vincolata dalla direttiva qualificazione, i cui obblighi derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione, costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, gli interessati potranno adire i tribunali italiani e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Non si ravvisa dunque un "real risk" nel senso di un rifiuto concreto da parte dell'Italia di concedere ai ricorrenti le garanzie minime ai sensi della suddetta direttiva UE.

8.3.4 In specie, i ricorrenti non apportano alcun elemento concreto e circostanziato a supporto del fatto che, durante il soggiorno in Italia, si sarebbero trovati in una situazione di indigenza materiale estrema incompatibile con la dignità umana. Sebbene nel ricorso essi sostengano che il loro soggiorno sarebbe stato caratterizzato da condizioni di vita precarie, senza poter accedere al sistema di accoglienza, dalle risultanze agli atti e dalle stesse dichiarazioni della ricorrente non emerge che le autorità italiane abbiano mai abbandonato lei e i suoi figli. Dalle tavole processuali, risulta infatti che essi abbiano soggiornato in Italia per circa (...) anni, dal (...) 2019 sino all'(...) 2023, beneficiando del progetto SAI (...) del Comune di M._______ (cfr. atti SEM n. 28/17, D84 e 31/1). Allorché le è stato comunicato che avrebbe dovuto lasciare il campo entro la fine di (...) 2023 (cfr. atto SEM n. 31/1), ella è uscita dalla struttura insieme ai figli e, benché, abbia dichiarato di essersi rivolta alla polizia nonché ad alcune associazioni, le quali l'avrebbero tuttavia indirizzata nuovamente verso centro di M._______ (cfr. atti SEM n. 28/17, D84 e n. 31/1), non risultano agli atti riscontri documentali pertinenti attestanti che ella si sia rivolta a qualsivoglia autorità o organizzazione caritativa su suolo italiano, per eventualmente supplire alle loro esigenze fondamentali oppure abbia adito le vie legali al fine di far valere i propri diritti rispettivamente un'eventuale violazione degli stessi. Al contrario, risulta che ella insieme ai figli abbia lasciato il territorio italiano poco dopo, recandosi dapprima in F._______, dove avrebbe chiesto asilo in data (...) luglio 2023 e dove sarebbe restata per circa (...) settimane (cfr. atto SEM n. 28/17, D86-87), rientrando poi brevemente in Italia e, raggiungendo infine la Svizzera il (...) agosto successivo (cfr. atto SEM n. 28/17, D84). In tali circostanze, non è pertanto dato ritenere che abbia intrapreso sforzi concreti e che le autorità italiane le abbiano negato assistenza o protezione. Non è neppure prevedibile che al loro ritorno in Italia, i ricorrenti si troverebbero in una situazione di indigenza estrema o confrontati all'indifferenza delle autorità e delle diverse organizzazioni caritative presenti in loco. Del resto, in caso di necessità, incombe agli interessati rivolgersi alle autorità competenti per far valere i propri diritti, potendo altresì avvalersi degli enti caritatevoli presenti sul territorio italiano (cfr., nel medesimo senso, sentenza del TAF E-3370/2024 del 5 giugno 2024 consid. 7.5.4). Di conseguenza, non appare che gli insorgenti, in caso di ritorno in Italia, si troverebbero ad affrontare una situazione di emergenza esistenziale o trattamenti contrari al diritto internazionale.

8.3.5 Per quanto concerne la problematica della tratta di esseri umani e, in particolare, il timore della ricorrente di essere nuovamente esposta a reti di sfruttamento in caso di ritorno in Italia (cfr. ricorso, pagg. 9-10), occorre rilevare che - come giustamente osservato dall'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 10) - l'Italia ha ratificato la Conv. tratta e ne applica le normative. Inoltre, il Paese in parola è membro dell'Unione europea ed è notoriamente uno Stato di diritto munito di autorità di polizia in grado di fornire una protezione adeguata, così come di un sistema giudiziario indipendente capace di far rispettare le disposizioni di legge. Considerato poi che dalle circostanze narrate dall'insorgente non emergono elementi idonei a ritenere che le autorità preposte non adempiano ai loro obblighi di perseguimento penale e di assistenza, anche nell'eventualità in cui ella dovesse nuovamente trovarsi confrontata con minacce concrete e situazioni di rischio. Su questi presupposti, ci si può quindi attendere dalla ricorrente, ch'ella tuteli i propri diritti adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle competenti autorità italiane, le quali avranno poi l'incombenza di esperire gli accertamenti del caso ed ordinare gli eventuali provvedimenti confacenti. Inoltre, il fatto che la ricorrente sia stata vittima di sfruttamento in passato mentre si trovava in N._______ e in O._______, non consente di per sé di concludere per l'esistenza di un rischio attuale e concreto in caso di ritorno in Italia. In particolare, risulta che l'interessata non ha più avuto alcun contatto con il presunto sfruttatore e che, inoltre, durante un periodo di circa (...) anni di permanenza in Italia, non ha subito ulteriori episodi riconducibili a situazioni di sfruttamento, ad eccezione di due episodi in cui sarebbe stata avvicinata da alcune persone (cfr. atto SEM n. 28/17, D93) e che, tuttavia, non sarebbe mai stato denunciato alle autorità competenti (cfr. atto SEM n. 28/17, D108). Oltretutto - anche

Erwägungen (15 Absätze)

E. 8.3.6 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano validi elementi per ritenere che lo stato di salute degli insorgenti, di cui si dirà in seguito (cfr. infra consid. 8.4.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 8.3.7 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 8.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]).

E. 8.4.2 Per le stesse ragioni enucleate supra al consid. 8.3.4, i ricorrenti non hanno apportato alcun motivo personale che possa sovvertire la presunzione succitata, né risultano esserne desumibili dagli atti. Le difficili condizioni di vita, alloggio e lavoro richiamate nel gravame (cfr. ricorso, pagg. 11-12) non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del loro allontanamento. L'Italia è infatti vincolata alla direttiva qualificazione (cfr. supra consid. 8.3.3) ed è quindi responsabilità degli insorgenti rivolgersi alle autorità italiane per far valere i diritti a loro spettanti.

E. 8.4.3.1 Per quanto concerne invece lo stato di salute dei ricorrenti, va detto che per le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile qualora in caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere la base legale per un diritto di soggiorno in Svizzera conseguente ad un diritto generale di accesso a delle misure mediche tendenti al recupero o al mantenimento della salute, per il solo motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel Paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono l'elevato standard elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave per la sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati).

E. 8.4.3.2 Nel caso in disamina, dall'esame dell'incarto emerge che alla ricorrente è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress (PTSD). Secondo l'ultimo referto agli atti, datato (...) marzo 2026, ella è nota al Servizio Psicosociale di P._______ dal (...) 2024 per tale patologia e da allora sono stati svolti cinque colloqui psichiatrici con finalità diagnostico-valutativa e di supporto (cfr. atto SEM n. 109/1). In precedenza, era inoltre seguita con consulti psichiatrici e una terapia farmacologica a base di (...), (...), (...) e (...) (cfr. atti SEM n. 32/3, 36/2, 43/3, 44/3, 45/3, 49/2, 57/2, 59/2, 62/2, 67/3), successivamente interrotta nel (...) 2025 a seguito dell'inizio della gravidanza (cfr. atto SEM n. 109/1). Per quanto concerne invece i figli, dall'ultimo certificato medico agli atti risulta che essi godono di un buono stato di salute abituale (cfr. atto SEM n. 116/1).

E. 8.4.3.3 Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale conclude che le affezioni suindicate non sono suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di un loro ritorno in Italia, rispettivamente non si rileva dagli atti che stato di salute dei ricorrenti necessiti imperativamente di trattamenti medici che possano essere proseguiti unicamente in Svizzera secondo la giurisprudenza federale restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Tale conclusione si impone anche alla luce di quanto riportato nel gravame, secondo cui, dopo aver appreso dell'intenzione della SEM di non entrare nel merito della domanda d'asilo e di allontanare lei e i figli verso l'Italia, la ricorrente sarebbe stata colta da una grave crisi nervosa e successivamente ricoverata presso la Clinica Psichiatrica Cantonale di L._______ (cfr. ricorso, pag. 11). Va infatti ricordato che il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative. Nell'ambito della preparazione del trasferimento della richiedente, è responsabilità delle autorità incaricate dell'esecuzione prendere le dovute precauzioni, in collaborazione con i medici curanti (cfr. anche, tra le tante, le sentenze del Tribunale E-4413/2023 del 29 agosto 2023 consid. 8.2.3 e D-5349/2024 del 30 agosto 2024 pag. 6 con riferimenti citati). Qualora necessario, prima dell'esecuzione del trasferimento, sarà premura delle autorità svizzere competenti informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente. Altresì, ella potrà ovviare a possibili complicazioni dell'ottenimento dei farmaci che le saranno eventualmente prescritti venendo trasferita con una riserva sufficiente. Infine, l'Italia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente e atta a curare tutti i tipi di malattie, sia fisiche che psichiche, essendo ancora una volta rammentato che gli interessati ha in principio accesso alle cure mediche alle stesse condizioni valide per i cittadini italiani (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). È pertanto responsabilità dei ricorrenti rivendicare i propri diritti presso le autorità italiane.

E. 8.4.4 Infine, agli atti non vi sono indizi che inducano a ritenere che l'esecuzione del loro allontanamento possa essere contraria all'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF) ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2), così come sollevato nel ricorso (cfr. ricorso, pagg. 12-14). Invero gli stessi, di età rispettivamente di (...), (...), (...) anni e di (...) mesi, hanno soggiornato in Svizzera per un periodo di poco più di (...) anni e (...) mesi, e in ragione della loro età, risultano ancora fortemente dipendenti per il loro sviluppo e per la loro educazione dalle cure della madre. Pertanto, a fronte di tali elementi, come correttamente rilevato dall'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 15), considerato inoltre che le prime due figlie hanno già vissuto in Italia insieme alla madre e vi hanno frequentato la scuola, e che il terzo figlio è anch'egli nato in Italia, non è data nella presente disamina una forte integrazione in Svizzera da parte degli interessati, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale Paese, ed un rientro in Italia non rappresenta quindi uno sradicamento, che renda inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 3 CDF (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2). Da ultimo, avendo i ricorrenti maturato una solida conoscenza della lingua italiana, ciò consentirà loro - così come alla madre - un'integrazione più piena ed efficace nel contesto sociale e, per quest'ultima, anche nel contesto lavorativo. Quanto alle censure relative a una pretesa valutazione eccessivamente semplicistica, il Tribunale rileva che le stesse non possono essere condivise. L'autorità inferiore ha infatti esaminato la situazione del nucleo familiare nel suo complesso, tenendo conto dell'età dei minori e della loro dipendenza dalla madre, che, secondo gli atti, si è dimostrata in grado di occuparsene (cfr. atto SEM n. 116/1). Parimenti, il richiamo all'art. 8 CEDU non è pertinente né sufficientemente motivato, non conferendo tale disposizione un diritto a soggiornare in un determinato Stato e non trovando applicazione nella fattispecie.

E. 8.4.5 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rileva pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 8.5 Altresì, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità italiane hanno dato il loro benestare alla riammissione delle ricorrenti.

E. 8.6 Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 9 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento e inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che le insorgenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sara Miljanovic Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2587/2026 Sentenza del 3 agosto 2026 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Lukas Müller, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Sara Miljanovic. Parti A._______, nata il (...), B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), D._______, nato il (...), E._______, nato il (...), tutti Costa D'Avorio, tutti patrocinati da Ugo Di Nisio, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 2 aprile 2026 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessata, unitamente ai suoi tre figli minorenni, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2023 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-3/2, 4/2, 5/2 e 6/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato che gli interessati avevano già depositato una domanda d'asilo in Italia il (...) settembre 2019 e in F._______ l'(...) luglio 2023 (cfr. atto SEM n. 17/1). A.c Il 23 novembre 2023, gli interessati hanno conferito procura alla rappresentanza della Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale (cfr. atti SEM n. 19/1, 20/1, 21/1 e 22/1). A.d Il (...) dicembre 2023, l'autorità inferiore ha effettuato con l'interessata un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, durante il quale è stato constatato che ella potesse essere una vittima di tratta di esseri umani e per questo motivo il verbale è stato interrotto (cfr. atto SEM n. 25/3). Il (...) dicembre successivo, l'interessata ha sostenuto un'audizione relativa alla tratta di esseri umani (TEU) a seguito della quale è stata riconosciuta come potenziale vittima del reato di tratta di esseri umani ai sensi dell'art. 4 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543; di seguito: Conv. tratta); in tale sede, le è stato inoltre concesso il diritto di essere sentita in relazione alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso l'Italia (cfr. atto SEM n. 28/17) e, contestualmente, le è stato offerto un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta (cfr. atto SEM n. 29/3). A.e Il 27 dicembre 2023, l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità italiane una richiesta di riammissione dei richiedenti conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549; di seguito: Accordo). Sempre lo stesso giorno, la SEM ha informato le autorità italiane che l'interessata è considerata una potenziale vittima TEU (cfr. atto SEM n. 33/30). A.f Il 19 gennaio 2024 la richiedente ha trasmesso alla SEM la dichiarazione di collaborazione con le autorità penali per eventuali indagini in relazione alla TEU (cfr. atto SEM n. 38/1). Segnalazione che è stata fatta dall'autorità inferiore successivamente (cfr. atto SEM n. 40/2), e per la quale è stato ritenuto non dover aprire alcuna inchiesta da parte dell'organo di polizia preposto (cfr. atto SEM n. 41/2). A.g Con comunicazione di posta elettronica del 27 marzo 2024, l'autorità inferiore ha sollecitato una risposta da parte delle autorità italiane in relazione alla richiesta di riammissioni degli interessati (cfr. atto SEM n. 65/1). A.h Con risposta del Ministero dell'Interno del 4 aprile 2024, inviata per conoscenza alla SEM, le autorità italiane hanno confermato che gli interessati sono titolari di un permesso di soggiorno per asilo, che consentirebbe loro il rientro nel territorio nazionale, rilevando inoltre che, in considerazione delle condizioni di vulnerabilità del nucleo familiare, "il trasferimento è autorizzato" e si rimane in attesa di conoscere se ricorrano i presupposti per la collocazione in una struttura del sistema SAI (cfr. atto SEM n. 68/1). A.i Con decisione di ripartizione cantonale del 16 aprile 2024, gli interessati sono stati attribuiti al Cantone G._______ (cfr. atto SEM n. 69/2). A.j Con comunicazione di posta elettronica del 29 ottobre 2024, l'autorità inferiore ha chiesto alle autorità italiane aggiornamenti sulla procedura (cfr. atto SEM n. 83/1). A.k Con scritto del 19 dicembre 2024, "H._______", nella persona dell'MLaw I._______, è intervenuta in nome e per conto degli insorgenti, allegando una procura legale e chiedendo informazioni sullo stato della procedura, rilevando altresì che il termine per il trasferimento in Italia sarebbe già scaduto, con la conseguenza che la loro domanda d'asilo andrebbe esaminata (cfr. atto SEM n. 85/4). A.l Il 17 febbraio 2025, la rappresentanza della Protezione giuridica della Regione Ticino Svizzera centrale, ha trasmesso un referto medico attestante lo stato di gravidanza della ricorrente, chiedendo contestualmente che l'autorità inferiore rinunciasse all'allontanamento dei ricorrenti e concedesse loro l'ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. atto SEM n. 87/7). Il giorno successivo, la SEM ha informato i ricorrenti che erano in corso degli accertamenti con le autorità italiane e che, non appena possibile, sarebbero stati forniti aggiornamenti in merito al prosieguo della procedura (cfr. atto SEM n. 88/1). A.m In data 15 maggio 2025, i ricorrenti hanno trasmesso un ulteriore referto medico confermante lo stato di gravidanza della ricorrente, ribadendo la richiesta di rinuncia all'allontanamento e di concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. atto SEM n. 90/5). A.n In data 21 agosto 2025 e 21 novembre 2025, le autorità svizzere hanno reiterato alle autorità italiane la richiesta di riammissione degli interessati (cfr. atti SEM n. 94/1 e 95/1). In data 24 dicembre 2025, le medesime autorità hanno chiesto di includere nella richiesta di riammissione anche il quarto figlio della ricorrente, E._______, nato l'(...). Richiesta nuovamente reiterato con scritto di posta elettronica del 20 febbraio 2026 (cfr. atti SEM n. 98/2 e 101/2). A.o Con comunicazione del Ministero dell'Interno del 26 febbraio 2026, trasmessa per conoscenza alla SEM, le autorità italiane hanno confermato che i ricorrenti risultano beneficiari dello status di rifugiato e hanno titolo a fare rientro nel territorio nazionale, rilevando altresì che, in considerazione della vulnerabilità del nucleo familiare, al fine di dare corso al trasferimento, si chiedeva di verificare la sussistenza dei presupposti per la collocazione in una struttura del sistema SAI o di indicare un'altra struttura idonea per il collocamento provvisorio (cfr. atto SEM n. 102). Il medesimo giorno, la SEM ha chiesto alle autorità italiane di confermare l'inclusione del figlio E._______ nella relativa richiesta di collocamento, sollecitando nuovamente tale conferma il 13 marzo successivo (cfr. atti SEM n. 103/2 e 104/2), alla quale è stato dato riscontro in pari data (cfr. atto SEM n. 105/1). A.p In data 17 marzo 2026, la SEM ha invitato i ricorrenti a trasmettere la documentazione medica aggiornata e ritenuta pertinente. Il 27 marzo successivo, i ricorrenti hanno dato seguito a tale richiesta, producendo la documentazione medica, la rinuncia al mandato conferito alla "H._______" e una nuova procura a favore del legale della Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale, estesa anche alla rappresentanza del figlio E._______ (cfr. atti SEM n. 106/2, n. 107/1, 108/2, 109/1, 110/2, 111/2, 112/1, 113/1, 114/4, 115/2, 116/1 e 117/1). A.q Il 1° aprile 2026, i ricorrenti hanno trasmesso le proprie osservazioni in merito al progetto di decisione della SEM (cfr. atti SEM n. 118/15 e 119/2). B. Con decisione del 2 aprile 2026, notificata il 4 aprile 2026, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera, indicando l'obbligo di lasciare la Svizzera il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione, incaricando il Cantone G._______ dell'esecuzione della misura e disponendo la consegna degli atti procederai non soggetti a diniego d'esame (cfr. atti SEM n. 120/19 e 121/1). C. Con ricorso del 10 aprile 2026, gli interessati hanno avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), concludendo, a titolo principale, all'annullamento della stessa e all'ammissione provvisoria in Svizzera e, in subordine, la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria. Sul piano procedurale, hanno chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, con protesta di tasse e spese. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; artt. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché dell'art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, il Tribunale adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

3. Di principio, come nel caso in esame, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). Il Tribunale rinuncia tuttavia allo scambio degli scritti (cfr. art. 111a cpv. 1 LAsi).

4. Preliminarmente, il Tribunale osserva che gli insorgenti - affiancati da un rappresentante legale - pur chiedendo formalmente l'annullamento della decisione del 2 aprile 2026 e la concessione dell'ammissione provvisoria, contestano, secondo il senso e i motivi del ricorso, anche la non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere la non entrata nel merito della domanda d'asilo, nonché l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera. 5. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha rilevato anzitutto che il Consiglio federale ha designato l'Italia quale Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che, dagli accertamenti esperiti, risulterebbe che gli interessati abbiano ottenuto lo statuto di rifugiati in tale Paese. Tali circostanze imporrebbero pertanto di non entrare nel merito della domanda d'asilo. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, gli interessati potrebbero recarsi in uno Stato terzo in cui beneficerebbero di protezione contro il respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Essi sarebbero infatti rinviati verso uno Stato designato come sicuro dal Consiglio federale, nel quale vige una presunzione di rispetto degli obblighi di diritto internazionale pubblico, che spetterebbe ai ricorrenti - nel caso - sovvertire. Dagli atti non emergerebbero elementi idonei a ritenere che le autorità italiane violerebbero il diritto internazionale, segnatamente non garantendo la necessaria protezione o esponendo gli interessati a condizioni di vita disumane o a una situazione di emergenza esistenziale di natura sociale, economica o sanitaria. Inoltre, le autorità italiane avrebbero espressamente acconsentito alla riammissione degli interessati nel loro territorio. Il trasferimento sarebbe stato autorizzato tenuto conto della particolare vulnerabilità del nucleo familiare, restando da verificare se ricorrerebbero i presupposti per la collocazione nel sistema di accoglienza (SAI). L'accettazione degli interessati sarebbe dunque incondizionata e senza riserve. Per quanto attiene alla situazione personale della ricorrente, ella sarebbe stata identificata quale potenziale vittima di tratta di esseri umani e, dopo aver beneficiato di un periodo di recupero e di riflessione, avrebbe acconsentito a collaborare con le autorità competenti. Tuttavia, in assenza di procedimenti penali in corso, la sua permanenza in Svizzera non risulterebbe necessaria. Le autorità italiane sarebbero state informate di tale circostanza e lo saranno nuovamente al momento del trasferimento. In relazione al rischio di "re-trafficking", l'Italia, quale Stato di diritto, disporrebbe di autorità di polizia e di un sistema giudiziario in grado di offrire una protezione adeguata. Non vi sarebbero elementi indicanti che le autorità italiane non sarebbero in grado o non disposte a fornire tale protezione. Inoltre, non risulterebbe che l'interessata si sia rivolta in passato alle autorità competenti né che queste abbiano omesso di adempiere ai loro obblighi. Parimenti, non emergerebbero indizi concreti atti a ritenere che, in caso di trasferimento, gli interessati sarebbero esposti a trattamenti contrari agli artt. 3 e 4 CEDU o a una situazione di grave indigenza. Spetterebbe agli stessi far valere i propri diritti presso le autorità italiane e, se del caso, adire le vie legali. Dipoi, lo stato fisico e psichico dell'interessata non sarebbe tale da ostare al trasferimento, mentre i figli godrebbero di un buono stato di salute generale. Infine, con riferimento all'interesse superiore del fanciullo, non sussisterebbero elementi atti a concludere che il trasferimento in Italia comporterebbe uno sradicamento tale da pregiudicare lo sviluppo dei minori. Il soggiorno in Svizzera, della durata di poco più di (...) anni, non sarebbe sufficiente a configurare un radicamento stabile e duraturo. I ricorrenti avrebbero inoltre acquisito una buona conoscenza della lingua italiana, che faciliterebbe la loro integrazione in Italia. L'allontanamento, che avverrebbe unitamente alla madre quale figura di riferimento, risulterebbe pertanto ragionevolmente esigibile e possibile. 5.2 Nel ricorso, i ricorrenti hanno ribattuto che, per quanto concerne l'accettazione e le garanzie di riammissione in Italia, sebbene in una prima comunicazione le autorità italiane abbiano autorizzato il trasferimento, nelle comunicazioni successive tale consenso non risulterebbe più chiaramente espresso. In particolare, il trasferimento sarebbe subordinato all'individuazione di una struttura idonea ad accogliere il nucleo familiare. Ne conseguirebbe l'assenza di una garanzia di riammissione effettiva e incondizionata. L'autorità inferiore avrebbe quindi errato nel ritenere sufficiente il consenso delle autorità italiane, senza esigere ulteriori garanzie individualizzate in merito all'alloggio. In tali circostanze, essi rischierebbero di trovarsi nuovamente in una situazione di indigenza. L'alloggio costituirebbe un elemento essenziale della possibilità effettiva di esecuzione del trasferimento e non una mera modalità organizzativa. Richiamando la giurisprudenza del Tribunale, in mancanza di garanzie sufficienti, i presupposti per una decisione di non entrata nel merito non sarebbero adempiuti. Per quanto attiene alla situazione personale della ricorrente, gli insorgenti fanno valere la sua condizione di vittima della tratta di esseri umani e il rischio di "re-trafficking" in caso di ritorno in Italia. In particolare, ella non avrebbe beneficiato di una protezione effettiva da parte delle autorità italiane e sarebbe stata nuovamente esposta a situazioni di pericolo, senza poter sporgere denuncia a causa della sfiducia nelle istituzioni italiane. Tenuto conto della sua particolare vulnerabilità, sussisterebbe un rischio concreto di nuova esposizione a reti di sfruttamento, in violazione dell'art. 6 CEDAW. Con riferimento all'art. 3 CEDU, i ricorrenti sostengono inoltre che il loro soggiorno in Italia sarebbe stato caratterizzato da condizioni di vita precarie, segnatamente dall'assenza di un alloggio stabile e dall'impossibilità di accedere al sistema di accoglienza. Essi avrebbero tentato, senza successo, di ottenere aiuto, rimanendo infine privi di ogni sostegno. Un ritorno in Italia li esporrebbe pertanto nuovamente a una situazione di emergenza esistenziale, con la conseguenza che l'allontanamento verso l'Italia non sarebbe ammissibile. Quanto allo stato di salute, la ricorrente sarebbe affetta da sindrome da stress post traumatico e, successivamente alla decisione negativa della SEM, sarebbe stata colpita da una grave crisi nervosa e ricoverata presso la Clinica psichiatrica cantonale di L._______. Considerate le criticità relative alle condizioni di accoglienza in Italia, vi sarebbero sufficienti elementi per ritenere che, in caso di ritorno, la famiglia verserebbe nelle medesime condizioni esistenziali e precarie già vissute in passato. Infine, in relazione all'interesse superiore del fanciullo, i ricorrenti osservano che le due figlie maggiori avrebbero ricevuto una parte importante della loro formazione educativa e scolastica in Svizzera. La valutazione della SEM sarebbe eccessivamente semplicistica, non avendo analizzato la situazione di ogni singolo bambino e l'impatto di un trasferimento in Italia sul loro sviluppo e benessere. Inoltre, non sarebbe possibile garantire un alloggio al nucleo familiare né nel breve né nel lungo termine. Infine, il dover vivere per un tempo prolungato e indefinito in uno stato precario sarebbe in contrasto con l'art. 8 CEDU, con effetti negativi sullo sviluppo personale dei minori. 6. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Nell'applicazione di questo articolo rientrano i Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche l'Italia (cfr. Allegato 2, art. 2, dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1], RS 142.311). 6.2 Per invalsa giurisprudenza, è tuttavia necessario che lo Stato sicuro interessato abbia espressamente garantito alle autorità svizzere preposte all'asilo la riammissione della persona richiedente. In assenza di tale garanzia, l'allontanamento non può essere eseguito, con la conseguenza che una decisione ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risulterebbe priva di fondamento (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; sentenze del TAF D- 7483/2024 del 13 dicembre 2024 consid. 6; D-788/2021 del 25 novembre 2024 consid. 5.2, E-4427/2021 del 28 novembre 2023 consid. 4.2; Constantin Hruschka in: Spescha et al. [edit.], Kommentar zum Migrationsrecht, 5a ed. 2019, n. 3 ad art. 31a AsylG; cfr. anche FF 2002 6087, 6125). In quest'ambito, non v'è inoltre luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, anche avendo manifestamente la qualità di rifugiata (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, sempreché vi abbia soggiornato precedentemente e possa farvi ritorno (DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4). In altri termini, affinché si possa pronunciare una decisione di non entrata nel merito occorre determinare preliminarmente - attraverso una garanzia di riammissione - la possibilità dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 e 2 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20; cfr. sentenza del TAF D-1950/2025 del 2 aprile 2025 consid. 4.2; Francesco Maiani in: Amarelle Cesla/Nguyen Minh Son [edit.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV, Loi sur l'asile [LAsi], Berna 2015, n. 4 ad art. 31a LAsi). Di riflesso, il fatto che la persona interessata possa ritornare autonomamente o volontariamente nello Stato terzo interessato non è determinante ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Per rinunciare all'esame nel merito di una domanda d'asilo depositata in Svizzera e garantire l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Stato terzo conformemente alla disposizione succitata, occorre quindi assicurarsi che la persona possa effettivamente farvi ingresso (cfr. sentenza D-1950/2025 consid. 4.2). 6.3 6.3.1 Nel caso in esame, il Tribunale rileva che le censure sollevate nel gravame non possono essere accolte. In particolare, non può essere condivisa la doglianza ricorsuale secondo cui non sussisterebbe una garanzia esplicita di riammissione da parte delle autorità italiane, dovendosi attendere la disponibilità di un alloggio nel sistema SAI (cfr. ricorso, pag. 9). 6.3.2 L'autorità inferiore non è in casu entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, ritenendo l'accettazione della riammissione degli interessati da parte delle autorità italiane incondizionata e senza riserve. Tale conclusione si fonda sulla comunicazione del 4 aprile 2024 del Ministero dell'Interno, inoltrata per conoscenza alla SEM, che ha fatto seguito alla richiesta di riammissione presentata alle autorità italiane in data 27 dicembre 2023 (cfr. atti SEM n. 33/30 e 65/1), secondo cui gli interessati sono titolari di un permesso di soggiorno per asilo, che consentirebbe loro il rientro nel territorio nazionale, precisando inoltre che "il trasferimento è autorizzato" e che resta da verificare l'eventuale collocazione nel sistema SAI (cfr. atto SEM n. 68/1), nonché sulle ulteriori comunicazioni intervenute successivamente, le quali hanno confermato che i ricorrenti sono beneficiari dello status di rifugiati, hanno diritto al rientro e che la presa a carico è stata estesa anche al quarto figlio della ricorrente (cfr. atti SEM n. 102/1, 103/2, 104/2 e 105/1). 6.3.3 Ora, il Tribunale condivide la valutazione svolta dall'autorità inferiore. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame (cfr. ricorso, pagg. 7-9), le comunicazioni delle autorità italiane devono essere interpretate quale garanzia di riammissione incondizionata e senza riserve, in particolare alla disponibilità di un alloggio adeguato al nucleo familiare. La formulazione utilizzata dalle autorità italiane ("il trasferimento è autorizzato", cfr. atto SEM n. 68/1) esprime infatti un'accettazione che non risulta subordinata a condizioni esplicite o sospensive e il riferimento alla successiva verifica circa l'eventuale collocazione nel sistema SAI, attiene unicamente alle modalità di trasferimento di cui si dovrà tenere conto nell'esecuzione (cfr. TAF E-9507/2025 del 24 febbraio 2026 consid. 5.5). Neppure il richiamo nel gravame alla sentenza del Tribunale E-2322/2021 del 20 agosto 2021 è atto a modificare tale valutazione, in quanto riguarda una fattispecie in cui la riammissione era espressamente subordinata alla disponibilità di un alloggio adeguato, circostanza che tuttavia non ricorre nel caso concreto. Infine, le comunicazioni intervenute successivamente alla nascita del quarto figlio (cfr. ricorso, pag. 7), non sono atte a mutare tale conclusione. Esse si limitano difatti a confermare che tutti i membri del nucleo familiare hanno titolo a rientrare nel territorio italiano e non contengono alcun elemento idoneo a rimettere in discussione l'accettazione già espressa dall'autorità italiana. In assenza di indicazioni contrarie, esse devono essere lette in continuità con la comunicazione del 4 aprile 2024, sicché la garanzia di riammissione deve essere considerata tuttora valida. 6.3.4 Visto quanto precede, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano ottemperate. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo degli interessati. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 LStrI. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 8.3 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 8.3.2 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. Appartiene quindi agli interessati sovvertire tale presunzione, presentando seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o li espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si vengano a trovare in una situazione di emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del TAF E-3790/2023 del 6 settembre 2023 consid. 7.4; D-5217/2022 del 21 novembre 2022 consid. 7.3; E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3). 8.3.3 Nella fattispecie, ai ricorrenti è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Italia. L'Italia è firmataria della CEDU e della Conv. tortura e non vi sono indizi che permettano di ritenere un mancato rispetto degli obblighi di diritto internazionale derivanti da queste convenzioni. Oltracciò, l'Italia è vincolata dalla direttiva qualificazione, i cui obblighi derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione, costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, gli interessati potranno adire i tribunali italiani e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Non si ravvisa dunque un "real risk" nel senso di un rifiuto concreto da parte dell'Italia di concedere ai ricorrenti le garanzie minime ai sensi della suddetta direttiva UE. 8.3.4 In specie, i ricorrenti non apportano alcun elemento concreto e circostanziato a supporto del fatto che, durante il soggiorno in Italia, si sarebbero trovati in una situazione di indigenza materiale estrema incompatibile con la dignità umana. Sebbene nel ricorso essi sostengano che il loro soggiorno sarebbe stato caratterizzato da condizioni di vita precarie, senza poter accedere al sistema di accoglienza, dalle risultanze agli atti e dalle stesse dichiarazioni della ricorrente non emerge che le autorità italiane abbiano mai abbandonato lei e i suoi figli. Dalle tavole processuali, risulta infatti che essi abbiano soggiornato in Italia per circa (...) anni, dal (...) 2019 sino all'(...) 2023, beneficiando del progetto SAI (...) del Comune di M._______ (cfr. atti SEM n. 28/17, D84 e 31/1). Allorché le è stato comunicato che avrebbe dovuto lasciare il campo entro la fine di (...) 2023 (cfr. atto SEM n. 31/1), ella è uscita dalla struttura insieme ai figli e, benché, abbia dichiarato di essersi rivolta alla polizia nonché ad alcune associazioni, le quali l'avrebbero tuttavia indirizzata nuovamente verso centro di M._______ (cfr. atti SEM n. 28/17, D84 e n. 31/1), non risultano agli atti riscontri documentali pertinenti attestanti che ella si sia rivolta a qualsivoglia autorità o organizzazione caritativa su suolo italiano, per eventualmente supplire alle loro esigenze fondamentali oppure abbia adito le vie legali al fine di far valere i propri diritti rispettivamente un'eventuale violazione degli stessi. Al contrario, risulta che ella insieme ai figli abbia lasciato il territorio italiano poco dopo, recandosi dapprima in F._______, dove avrebbe chiesto asilo in data (...) luglio 2023 e dove sarebbe restata per circa (...) settimane (cfr. atto SEM n. 28/17, D86-87), rientrando poi brevemente in Italia e, raggiungendo infine la Svizzera il (...) agosto successivo (cfr. atto SEM n. 28/17, D84). In tali circostanze, non è pertanto dato ritenere che abbia intrapreso sforzi concreti e che le autorità italiane le abbiano negato assistenza o protezione. Non è neppure prevedibile che al loro ritorno in Italia, i ricorrenti si troverebbero in una situazione di indigenza estrema o confrontati all'indifferenza delle autorità e delle diverse organizzazioni caritative presenti in loco. Del resto, in caso di necessità, incombe agli interessati rivolgersi alle autorità competenti per far valere i propri diritti, potendo altresì avvalersi degli enti caritatevoli presenti sul territorio italiano (cfr., nel medesimo senso, sentenza del TAF E-3370/2024 del 5 giugno 2024 consid. 7.5.4). Di conseguenza, non appare che gli insorgenti, in caso di ritorno in Italia, si troverebbero ad affrontare una situazione di emergenza esistenziale o trattamenti contrari al diritto internazionale. 8.3.5 Per quanto concerne la problematica della tratta di esseri umani e, in particolare, il timore della ricorrente di essere nuovamente esposta a reti di sfruttamento in caso di ritorno in Italia (cfr. ricorso, pagg. 9-10), occorre rilevare che - come giustamente osservato dall'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 10) - l'Italia ha ratificato la Conv. tratta e ne applica le normative. Inoltre, il Paese in parola è membro dell'Unione europea ed è notoriamente uno Stato di diritto munito di autorità di polizia in grado di fornire una protezione adeguata, così come di un sistema giudiziario indipendente capace di far rispettare le disposizioni di legge. Considerato poi che dalle circostanze narrate dall'insorgente non emergono elementi idonei a ritenere che le autorità preposte non adempiano ai loro obblighi di perseguimento penale e di assistenza, anche nell'eventualità in cui ella dovesse nuovamente trovarsi confrontata con minacce concrete e situazioni di rischio. Su questi presupposti, ci si può quindi attendere dalla ricorrente, ch'ella tuteli i propri diritti adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle competenti autorità italiane, le quali avranno poi l'incombenza di esperire gli accertamenti del caso ed ordinare gli eventuali provvedimenti confacenti. Inoltre, il fatto che la ricorrente sia stata vittima di sfruttamento in passato mentre si trovava in N._______ e in O._______, non consente di per sé di concludere per l'esistenza di un rischio attuale e concreto in caso di ritorno in Italia. In particolare, risulta che l'interessata non ha più avuto alcun contatto con il presunto sfruttatore e che, inoltre, durante un periodo di circa (...) anni di permanenza in Italia, non ha subito ulteriori episodi riconducibili a situazioni di sfruttamento, ad eccezione di due episodi in cui sarebbe stata avvicinata da alcune persone (cfr. atto SEM n. 28/17, D93) e che, tuttavia, non sarebbe mai stato denunciato alle autorità competenti (cfr. atto SEM n. 28/17, D108). Oltretutto - anche considerando che, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame (cfr. ricorso, pag. 10), per sua stessa ammissione l'interessata è stata indirizzata verso strutture adeguate alla sua situazione durante la sua permanenza in Italia (cfr. atto SEM n. 28/17, D81-83) - nulla permette di ritenere che l'Italia abbia violato gli obblighi sanciti dalla Conv. tratta né che non terrà conto della condizione di potenziale vittima di esseri umani dell'insorgente nel rispetto della suddetta convenzione. Analogamente, neppure la dedotta vulnerabilità della ricorrente, in connessione con l'asserita assenza di garanzie concrete di accoglienza, è di per sé sufficiente a fondare l'esistenza di un rischio concreto e attuale di nuova tratta o di sfruttamento, non ravvisandosi di conseguenza neppure gli estremi per una violazione della CEDAW, in particolare l'art. 6 citato nel gravame. Sicché in casu, malgrado la condizione di potenziale vittima di tratta di esseri umani, non risulta quindi alcuna violazione degli artt. 3, 4 CEDU, 6 CEDAW o di altre norme internazionali applicabili in materia di TEU, in caso di rinvio in Italia. 8.3.6 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti risultano validi elementi per ritenere che lo stato di salute degli insorgenti, di cui si dirà in seguito (cfr. infra consid. 8.4.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 8.3.7 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.4 8.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). 8.4.2 Per le stesse ragioni enucleate supra al consid. 8.3.4, i ricorrenti non hanno apportato alcun motivo personale che possa sovvertire la presunzione succitata, né risultano esserne desumibili dagli atti. Le difficili condizioni di vita, alloggio e lavoro richiamate nel gravame (cfr. ricorso, pagg. 11-12) non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del loro allontanamento. L'Italia è infatti vincolata alla direttiva qualificazione (cfr. supra consid. 8.3.3) ed è quindi responsabilità degli insorgenti rivolgersi alle autorità italiane per far valere i diritti a loro spettanti. 8.4.3 8.4.3.1 Per quanto concerne invece lo stato di salute dei ricorrenti, va detto che per le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile qualora in caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere la base legale per un diritto di soggiorno in Svizzera conseguente ad un diritto generale di accesso a delle misure mediche tendenti al recupero o al mantenimento della salute, per il solo motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel Paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono l'elevato standard elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave per la sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). 8.4.3.2 Nel caso in disamina, dall'esame dell'incarto emerge che alla ricorrente è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress (PTSD). Secondo l'ultimo referto agli atti, datato (...) marzo 2026, ella è nota al Servizio Psicosociale di P._______ dal (...) 2024 per tale patologia e da allora sono stati svolti cinque colloqui psichiatrici con finalità diagnostico-valutativa e di supporto (cfr. atto SEM n. 109/1). In precedenza, era inoltre seguita con consulti psichiatrici e una terapia farmacologica a base di (...), (...), (...) e (...) (cfr. atti SEM n. 32/3, 36/2, 43/3, 44/3, 45/3, 49/2, 57/2, 59/2, 62/2, 67/3), successivamente interrotta nel (...) 2025 a seguito dell'inizio della gravidanza (cfr. atto SEM n. 109/1). Per quanto concerne invece i figli, dall'ultimo certificato medico agli atti risulta che essi godono di un buono stato di salute abituale (cfr. atto SEM n. 116/1). 8.4.3.3 Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale conclude che le affezioni suindicate non sono suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di un loro ritorno in Italia, rispettivamente non si rileva dagli atti che stato di salute dei ricorrenti necessiti imperativamente di trattamenti medici che possano essere proseguiti unicamente in Svizzera secondo la giurisprudenza federale restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Tale conclusione si impone anche alla luce di quanto riportato nel gravame, secondo cui, dopo aver appreso dell'intenzione della SEM di non entrare nel merito della domanda d'asilo e di allontanare lei e i figli verso l'Italia, la ricorrente sarebbe stata colta da una grave crisi nervosa e successivamente ricoverata presso la Clinica Psichiatrica Cantonale di L._______ (cfr. ricorso, pag. 11). Va infatti ricordato che il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative. Nell'ambito della preparazione del trasferimento della richiedente, è responsabilità delle autorità incaricate dell'esecuzione prendere le dovute precauzioni, in collaborazione con i medici curanti (cfr. anche, tra le tante, le sentenze del Tribunale E-4413/2023 del 29 agosto 2023 consid. 8.2.3 e D-5349/2024 del 30 agosto 2024 pag. 6 con riferimenti citati). Qualora necessario, prima dell'esecuzione del trasferimento, sarà premura delle autorità svizzere competenti informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente. Altresì, ella potrà ovviare a possibili complicazioni dell'ottenimento dei farmaci che le saranno eventualmente prescritti venendo trasferita con una riserva sufficiente. Infine, l'Italia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente e atta a curare tutti i tipi di malattie, sia fisiche che psichiche, essendo ancora una volta rammentato che gli interessati ha in principio accesso alle cure mediche alle stesse condizioni valide per i cittadini italiani (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). È pertanto responsabilità dei ricorrenti rivendicare i propri diritti presso le autorità italiane. 8.4.4 Infine, agli atti non vi sono indizi che inducano a ritenere che l'esecuzione del loro allontanamento possa essere contraria all'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF) ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2), così come sollevato nel ricorso (cfr. ricorso, pagg. 12-14). Invero gli stessi, di età rispettivamente di (...), (...), (...) anni e di (...) mesi, hanno soggiornato in Svizzera per un periodo di poco più di (...) anni e (...) mesi, e in ragione della loro età, risultano ancora fortemente dipendenti per il loro sviluppo e per la loro educazione dalle cure della madre. Pertanto, a fronte di tali elementi, come correttamente rilevato dall'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 15), considerato inoltre che le prime due figlie hanno già vissuto in Italia insieme alla madre e vi hanno frequentato la scuola, e che il terzo figlio è anch'egli nato in Italia, non è data nella presente disamina una forte integrazione in Svizzera da parte degli interessati, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale Paese, ed un rientro in Italia non rappresenta quindi uno sradicamento, che renda inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 3 CDF (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2). Da ultimo, avendo i ricorrenti maturato una solida conoscenza della lingua italiana, ciò consentirà loro - così come alla madre - un'integrazione più piena ed efficace nel contesto sociale e, per quest'ultima, anche nel contesto lavorativo. Quanto alle censure relative a una pretesa valutazione eccessivamente semplicistica, il Tribunale rileva che le stesse non possono essere condivise. L'autorità inferiore ha infatti esaminato la situazione del nucleo familiare nel suo complesso, tenendo conto dell'età dei minori e della loro dipendenza dalla madre, che, secondo gli atti, si è dimostrata in grado di occuparsene (cfr. atto SEM n. 116/1). Parimenti, il richiamo all'art. 8 CEDU non è pertinente né sufficientemente motivato, non conferendo tale disposizione un diritto a soggiornare in un determinato Stato e non trovando applicazione nella fattispecie. 8.4.5 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rileva pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.5 Altresì, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che le autorità italiane hanno dato il loro benestare alla riammissione delle ricorrenti. 8.6 Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

9. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento e inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che le insorgenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sara Miljanovic Data di spedizione: