Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Sachverhalt
A. A.a Il (...) febbraio 2026, l'interessata 1, e per suo tramite anche il figlio minorenne ed interessato 2, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Dalle ricerche effettuate dalla SEM, sulla base dei riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", è risultato che la richiedente 1 avesse presentato una domanda d'asilo in Grecia il (...), ottenendovi la protezione internazionale il (...). A.b Il 2 marzo 2026 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione degli interessati in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare del 16 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 348/98 del 24 dicembre 2008), nonché dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare del 28 agosto 2006 [RS 0.142.113.729]). A.c Il (...) marzo 2026, con l'interessata 1, si è tenuto il colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo. A.d Il 15 marzo 2026, le autorità greche hanno accettato la domanda di riammissione presentata dalla SEM per entrambi i richiedenti, precisando di aver riconosciuto agli stessi la qualità di rifugiato a far tempo dal (...) e che essi sono titolari di permessi di soggiorno validi dal medesimo giorno fino al (...). A.e Il 31 marzo 2026, gli interessati hanno presentato il loro parere al progetto di decisione negativo della SEM del 27 marzo 2026. B. Con decisione del 31 marzo 2026, notificata il 1° aprile 2026 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-34/1), la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo degli interessati ed ha pronunciato l'allontanamento degli stessi dalla Svizzera, nonché ordinato l'esecuzione di tale misura verso la Grecia. C. Per il tramite del ricorso del 9 aprile 2026, gli insorgenti hanno avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), chiedendo l'annullamento della stessa e, a titolo principale, che a loro venga concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera. A titolo subordinato, hanno chiesto la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione. Contestualmente, essi hanno postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le decisioni rese dalla SEM in materia d'asilo, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, il quale statuisce allora definitivamente, salvo eccezione, non realizzata nel caso di specie (cfr. artt. 1 cpv. 2 e 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili per rinvio dell'art. 105 LAsi [RS 142.31] in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA (RS 172.021). Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la presente sentenza è motivata soltanto sommariamente (cfr. art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ex art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 3.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dai ricorrenti nel loro gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. cit.). Gli insorgenti lamentano una violazione dell'obbligo istruttorio circa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) e del suo obbligo di motivazione (dedotto dal diritto di essere sentito di cui agli art. 29 cpv. 2 Cost. e 35 cpv. 1 PA; cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 139 V 496 consid. 5.1, 138 I 232 consid. 5.1) da parte della SEM. Invero, essi rimproverano all'autorità inferiore di aver omesso di accertare lo stato di salute del ricorrente 2, così facendo non accertando in modo completo ed esatto una questione giuridicamente rilevante, nonché violando il diritto di essere sentito dell'insorgente 2. Altresì, nella decisione avversata, l'autorità inferiore non avrebbe effettuato un esame concreto ed individualizzato, sulla effettiva possibilità per il nucleo famigliare monoparentale di usufruire di un sostegno, di un alloggio e di cure mediche adeguate in Grecia (cfr. ricorso, pag. 6). In merito a quest'ultimo punto, nella decisione impugnata, non si sarebbe poi citata la documentazione presentata dall'insorgente 1 (cfr. ricorso, pag. 8). Inoltre, in merito allo stato di salute del ricorrente 2, l'autorità inferiore non avrebbe motivato tale aspetto in riferimento agli ostacoli all'allontanamento (cfr. ricorso, pag. 8).
E. 3.2 Innanzitutto, in merito allo stato di salute del ricorrente 2, il Tribunale è d'avviso, come motivato correttamente dall'autorità inferiore nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 4 seg. e pag. 13 seg.), che non vi fosse alcun indizio all'incarto che sostenesse le allegazioni esposte dalla ricorrente 1, circa un supposto problema al cuore del figlio (cfr. n. 24/8, D6, pag. 2), perché si dovesse attendere l'eventuale appuntamento pediatrico o ancora effettuare una visita specialistica dello stesso, prima di emettere una decisione. Invero, per il ricorrente 2, non vi sono agli atti delle visite mediche effettuate, e nel corso dell'unico consulto medico eseguito per la ricorrente 1, ella ha dichiarato al medico come il figlio sarebbe in buona salute, ed ha segnalato unicamente come desidererebbe completare le vaccinazioni per il figlio, che non sarebbe correttamente vaccinato. In tal senso, il medico curante, ha chiesto a (...) di verificare che per lo stesso fosse previsto un appuntamento con il pediatra (cfr. n. 27/2). A fronte di ciò, e della documentazione medica greca agli atti (cfr. n. 25/2), che la ricorrente 2 ha riferito di aver inoltrato anche a (...) (cfr. n. 24/8, D6, pag. 2), a ragione l'autorità inferiore rammenta nella decisione avversata, che è l'infermeria del Centro federale d'asilo (CFA) nel quale il richiedente l'asilo si trova, a valutare se un consulto medico risulta o meno essere necessario e urgente (cfr. p.to II, pag. 4 seg. della decisione impugnata). Non risulta che la ricorrente 1 si sia indirizzata presso l'infermeria del CFA preposto per segnalare delle problematiche mediche di cui soffrirebbe il figlio, a parte dichiarare di aver presentato la documentazione greca anche a (...), anzi ha esplicitamente riferito nel corso della sua visita medica, che il figlio sarebbe in salute. Pertanto, l'autorità inferiore poteva validamente pronunciarsi allo stato dell'incarto al momento della presa di decisione, sullo stato valetudinario del ricorrente 2, anche effettuando un apprezzamento anticipato delle prove (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1), ciò che ha fatto nel caso di specie (cfr. pag. 13 seg. della decisione impugnata). Non può quindi essere rimproverato alla SEM di aver violato il principio inquisitorio, né il diritto di essere sentito del ricorrente 2.
E. 3.3 Non si intravvede poi in che modo la SEM non avrebbe esaminato in modo concreto la situazione dei ricorrenti, in quanto nel provvedimento avversato, al contrario di quanto allegato nel ricorso, l'autorità inferiore ha effettuato ampiamente una valutazione in merito alla situazione vissuta dai ricorrenti in Grecia, nonché circa i mezzi e le risorse a loro disposizione nel caso di un loro ritorno in tale Stato, che si tratti dell'accesso all'alloggio, al mercato del lavoro o ancora alle cure mediche disponibili, anche riportando le dichiarazioni rese dall'insorgente 1, nonché citando il documento da lei presentato (cfr. n. 26/2) per ottenere la tessera sanitaria in Grecia (cfr. p.to I/5, pag. 3 e pag. 9 segg. della decisione impugnata). Infine, a differenza di quanto affermato nel gravame, nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha espresso in modo sufficiente e completo anche dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, le motivazioni per le quali non ritenesse che lo stato di salute del ricorrente 2 fosse d'ostacolo allo stesso, come tra l'altro neppure il benessere superiore del bambino (cfr. pag. 13 seg. della decisione impugnata).
E. 3.4 Pertanto, la SEM non ha violato il suo obbligo di stabilire in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), attenendosi quindi al suo obbligo inquisitorio, né ha violato il suo obbligo di motivare a sufficienza la decisione avversata (cfr. anche DTF 142 II 154 consid. 4.2), o ancora il diritto di essere sentito dell'insorgente 2. Le censure formali mosse dai ricorrenti nel gravame alla decisione impugnata, vanno quindi disattese e la conclusione espressa in subordine nel ricorso, respinta.
E. 4.1 Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1), che si basa sull'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi.
E. 4.2 Ai sensi di quest'ultima disposizione, di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, nel quale aveva soggiornato precedentemente.
E. 4.3 Nel caso concreto, la Grecia, come tutti gli Stati dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), è considerata uno Stato terzo sicuro. Inoltre, le autorità greche hanno accettato la riammissione dei ricorrenti sul loro territorio, i quali beneficiano dello statuto di rifugiato e di permessi di soggiorno in corso di validità (cfr. n. 28/2).
E. 4.4 Alle precitate condizioni, è a ragione che l'autorità inferiore non è entrata nel merito delle domande d'asilo degli insorgenti.
E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Nel caso concreto, nessuna eccezione alla regola generale dell'allontanamento, enunciata all'art. 32 cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è realizzata. Pertanto, la SEM, a giusto titolo ha pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti.
E. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 6.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
E. 6.2.2 Nella sua giurisprudenza costante, il Tribunale parte dal principio che la Grecia, essendo firmataria della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura), nonché della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30, di seguito: Conv. rifugiati) e del suo protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), rispetti in principio gli obblighi di diritto internazionale. Infatti, sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Inoltre, nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. in particolare la sentenza di riferimento nelle cause congiunte E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2; ex multis le sentenze del TAF F-1601/2026 del 24 marzo 2026 consid. 4.2.1, D-8259/2025 del 21 novembre 2025 consid. 5.4.2). Il Tribunale ha anche recentemente ribadito tali principi nella sentenza di riferimento D-2590/2025 dell'11 settembre 2025, dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9 della detta sentenza di riferimento). In particolare, per quanto concerne le famiglie con bambini (sia con entrambi i genitori sia monoparentali) - che sono classificate come vulnerabili - il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere considerata inammissibile, anche in presenza di elementi favorevoli alla stessa, qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costruirsi un'esistenza dignitosa in Grecia. In tale contesto, le famiglie ivi titolari della protezione internazionale devono rendere verosimile di aver compiuto sforzi concreti per integrarsi nella società di accoglienza - segnatamente mediante la ricerca attiva di un alloggio e di un'attività lavorativa, la frequentazione di corsi di lingua, il ricorso ai servizi e alle prestazioni sociali disponibili nonché l'iscrizione dei figli a scuola - e di aver esaurito tutte le possibilità di aiuto loro offerte da parte delle autorità, dei servizi sociali e delle organizzazioni caritatevoli (cfr. sentenza di riferimento D-2590/2025 precitata consid. 9.8).
E. 6.2.3 Le censure proposte nel gravame dagli insorgenti in merito alle condizioni di vita materiali e all'accesso ai servizi in Grecia, anche con riferimento a diversi rapporti di organizzazioni e organismi internazionali non governativi (di seguito: ONG; cfr. ricorso, pag. 5 segg.), non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. consid. 6.2.2). Invero, le condizioni d'accoglienza e di vita difficili allegate dai ricorrenti, non sono sufficienti, di per sé sole, a stabilire l'inammissibilità dell'esecuzione del loro allontanamento. A tal proposito, è a ragione che la SEM ha insistito nella decisione avversata, riguardo agli obblighi che ha la Grecia nei confronti dei beneficiari di una protezione internazionale in materia di alloggio, di cure mediche, di aiuto pubblico e di impiego, le quali derivano in particolare dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011) e della Conv. rifugiati, e sulle possibilità di sostegno sul posto. Può essere rinviato sul punto ai considerandi in questione della decisione impugnata, essendo come questi ultimi siano sufficientemente espliciti e motivati (cfr. pag. 9 segg.). La ricorrente 1 potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che spettano a lei e al figlio. Al riguardo va osservato che, le allegazioni della ricorrente 1 relative alle difficoltà alle quali essi sarebbero stati confrontati nel reperimento di un alloggio e di assistenza medica, o ancora lei per trovare un lavoro in Grecia (cfr. n. 24/8, D17 segg., pag. 3 segg.), si limitano a delle semplici affermazioni, che non sono supportate da alcun elemento circostanziato e concreto. Tuttavia, anche se tali suoi asserti fossero ritenuti verosimili, alla stessa stregua della SEM ed al contrario di quanto argomentato nel ricorso, anche il Tribunale ritiene come essi non abbiano esaurito in Grecia tutte le possibilità di aiuto ivi disponibili. Invero, per quanto concerne l'alloggio, ella ha riferito di essersi rivolta soltanto ad una ONG, di cui peraltro non si ricordava neppure il nome completo, che le avrebbe di fatto pagato per (...) una camera dove alloggiare, e poi visto che non si sarebbe liberato alcun posto presso l'ONG, lei sarebbe tornata con il figlio a dormire in un parco ad C._______ (cfr. n. 24/8, D29 segg., pag. 4 seg.) e dopo qualche giorno sarebbero stati accolti da una donna (...) in casa sua per trascorrervi la notte (cfr. n. 24/8, D22 segg., pag. 3 seg.; D29, pag. 5). Tuttavia, con tali asserti, ella non ha dimostrato di aver esaurito tutte le possibilità per assicurare un alloggio a lei ed al figlio. In particolare, essi non si sono indirizzati ai Migrant Integration Centers (M.I.C.), i quali hanno come missione in particolare proprio quella di facilitare l'accesso ad un alloggio temporaneo e di orientare gli interessati verso delle soluzioni più durature. Le autorità greche hanno inoltre instaurato dei programmi destinati alle persone senza alloggio, che sono aperti ai rifugiati riconosciuti, che associano un sostegno materiale (alloggio), un accompagnamento psicosociale e delle misure di reinserimento professionale. A ciò si aggiunge l'aiuto che possono fornire numerose ONG locali, che intervengono regolarmente sul suolo greco per facilitare l'accesso ad un alloggio o per proporre delle alternative provvisorie (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-2590/2025 precitata consid. 9.3). Anche a tali servizi, a parte un tentativo presso una ONG, i ricorrenti non hanno allegato di essersi rivolti, ciò che può essere esatto dalla ricorrente 1, anche nella sua situazione di famiglia monoparentale con un bambino piccolo. Per quanto concerne il reperimento di un'attività lucrativa, la ricorrente, salvo in un'unica occasione dove ha riferito di essersi rivolta ad una ONG (cfr. n. 24/8, D33 segg., pag. 5), non ha svolto altra ricerca per cercare d'inserirsi professionalmente nel tessuto lavorativo greco. In merito a ciò, si osserva come i rifugiati dispongono di un diritto all'accesso al lavoro come i cittadini greci, su riserva di disporre del numero fiscale AFM (oltre al numero AMKA), di cui la maggior parte dei rifugiati in pratica dispone. Altresì, come rammentato a ragione dalla SEM nella decisione avversata, più settori conoscono una forte domanda di manodopera, anche in assenza di conoscenze linguistiche approfondite (cfr. sentenza del TAF D-2590/2025 precitata consid. 9.4). Pertanto, anche se la situazione sul mercato del lavoro greco è difficile, non v'è alcun indizio all'incarto che sostenga il fatto che la ricorrente 1 non sia in misura d'esercitare un'attività lucrativa, anche se non conoscesse la lingua greca o l'inglese (cfr. n. 24/8, D36, pag. 5), o ancora avendo a carico un bambino piccolo, come argomentato nel ricorso. Difatti, la ricorrente 1, la quale dispone di una formazione di base (cfr. n. 24/8, D37, pag. 5), ha comunque dimostrato con i suoi tentativi, di essere in grado di comunicare e di reperire le informazioni necessarie, nonché di avere avuto dei contatti con le autorità greche per farsi rilasciare i documenti (cfr. n. 24/8, D3, pag. 2; D13 segg., pag. 3; D26 segg., pag. 4 seg.). Pertanto, non si vede come ella non possa effettuare degli ulteriori tentativi e sforzi anche per reperire un'attività lavorativa, che le permetta di sopperire ai suoi bisogni essenziali e a quelli del figlio. Per quanto concerne poi l'aiuto pubblico, si rimarca come i beneficiari di protezione internazionale hanno diritto a determinate prestazioni (cfr. sentenza del TAF D-2590/2025 precitata consid. 9.5). I passi procedurali necessari, che i ricorrenti non hanno in alcun modo allegato di aver intrapreso, possono essere compiuti con l'aiuto dei M.I.C. e delle ONG. Visto il loro percorso, nulla indica che i ricorrenti sarebbero incapaci di sollecitare le prestazioni sociali alle quali essi hanno diritto, al loro ritorno in Grecia. Pertanto, senza ignorare che gli insorgenti potrebbero confrontarsi con certe difficoltà iniziali dopo il rientro in Grecia, ci si può tuttavia senz'altro attendere, come richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia, che la ricorrente 1 compia maggiori sforzi d'integrazione, segnatamente tramite corsi di lingua, la ricerca attiva di un alloggio e di un lavoro, rivolgendosi se del caso alle autorità competenti (cfr. sentenza del TAF D-2590/2025 precitata consid. 9.8). Al contrario poi di quanto asserito dalla ricorrente riguardo all'assistenza medica, che ella ed il figlio non avrebbero potuto ricevere in Grecia e non riceverebbero in futuro, poiché non disporrebbero della tessera sanitaria (cfr. n. 24/8, D39 seg., pag. 6; D49 seg., pag. 7), anche se effettivamente essi non disponessero del numero di sicurezza sociale AMKA, gli ospedali pubblici restano legalmente tenuti a fornire gratuitamente le cure urgenti a tutte le persone, indipendentemente del loro statuto amministrativo (cfr. sentenza del TAF D-2590/2025 precitata consid. 9.7.1). Parallelamente, numerose ONG assicurano l'accesso effettivo a dei consulti medici, con dei servizi d'interpretariato. Tali strutture garantiscono, in pratica, la possibilità per gli interessati, di beneficiare di un seguito medico appropriato (cfr. sentenza del TAF F-1879/2026 del 23 marzo 2026 consid. 4.6.2), rispetto alle patologie di cui ancora soffrirebbero (cfr. infra consid. 6.2.4).
E. 6.2.4 Infine, concernente il loro stato di salute, la ricorrente 1 nel suo colloquio, ha riferito di soffrire di un problema allo stomaco e di pressione, mentre che il figlio avrebbe un problema a livello del cuore, per il quale dovrebbe essere tenuto sotto controllo costantemente, ma per il resto starebbe bene (cfr. n. 24/8, D5 seg., pag. 2; D50, pag. 7). Come già sopra considerato (cfr. consid. 3.2), agli atti v'è un unico referto medico concernente la ricorrente 1, dal quale si evince come la diagnosi posta alla stessa è di epigastralgia, e le è stato lasciato in riserva un trattamento farmacologico se soffrisse d'insonnia o d'epigastralgia (cfr. n. 27/2). Per il resto, l'insorgente 1 ha riferito di essere in salute, come pure il figlio, e ha segnalato soltanto come questi non sarebbe correttamente vaccinato (cfr. n. 27/2). I precitati problemi medici, pur non intendendo sminuirli in questo contesto, non rivestono tuttavia una gravità tale che l'esecuzione di un loro allontanamento risulterebbe inammissibile in conformità con la giurisprudenza costante resa in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera], Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §121 segg.; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 6.2.5 I ricorrenti non stabiliscono quindi oggettivamente che, in quanto membri di un nucleo famigliare (monoparentale), ai quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato in Grecia, essi si siano ritrovati in tale Paese in una situazione di completa indigenza, incompatibile con la dignità umana, né, contrariamente ai loro asserti anche ricorsuali, che rischierebbero concretamente, in caso di un loro ritorno in Grecia, di essere esposti ad una tale situazione. Certo, le loro condizioni di vita materiali in Grecia, in quanto rifugiati, potranno essere più precarie di quelle che sono abitualmente quelle invece delle persone che dispongono dello stesso statuto in Svizzera. Tuttavia, gli elementi all'incarto, come visto sopra, non lasciano trasparire delle considerazioni umanitarie imperiose che militino contro l'allontanamento dei ricorrenti verso lo Stato di destinazione, al punto che tale misura costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura.
E. 6.2.6 Ne discende quindi che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti non risulta essere contraria ad alcun obbligo di diritto internazionale per la Svizzera, di modo che la stessa risulta essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 6.3.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se è reso verosimile che, per delle ragioni personali, valga il contrario (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). In proposito, la persona richiedente l'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a delle condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. ex multis la sentenza del TAF D-8259/2025 del 21 novembre 2025 consid. 5.5.2 con ulteriori rif. cit.).
E. 6.3.2 I ricorrenti, avendo invocato la loro qualità di famiglia monoparentale con un giovane bambino a carico come pure la loro vulnerabilità particolare che ne deriverebbe, v'è innanzitutto da rammentare che, nel caso della Grecia, la presunzione legale precitata si applica anche alle persone vulnerabili. Il Tribunale ha tuttavia fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-3427/2021 e E-3431/2021 precitata consid. 11.5). Alla stessa stregua di ciò che è stato rilevato sotto l'aspetto dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. supra consid. 6.2.2), il Tribunale ha recentemente precisato che, nonostante le difficoltà persistenti (in particolare per quanto riguardo l'accesso all'alloggio), il rinvio di famiglie con figli (anche minorenni) in Grecia è esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-2590/2025 precitata consid. 9.8). Altresì appartiene ad essi dimostrare che, malgrado gli sforzi che ci si può da loro attendere, essi non siano riusciti ad assicurarsi in Grecia un'esistenza degna (cfr. ibidem consid. 9 in particolare consid. 9.8 seg.).
E. 6.3.3 Nella presente disamina, a proposito delle condizioni di vita allegate dagli interessati, che essi avrebbero vissuto in Grecia durante il loro soggiorno e che si ritroverebbero a vivere nel caso di un loro ritorno in tale Paese, occorre rinviare a quanto già considerato sotto l'aspetto dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. supra consid. 6.2.3 seg.). Occorre altresì ricordare come i ricorrenti non abbiano fornito alcun elemento serio e concreto che permetta di concludere che essi sarebbero confrontati, in Grecia, ad una situazione d'urgenza esistenziale in ragione delle circostanze individuali d'ordine sociale, economico o sanitario (cfr. sentenze di riferimento del TAF precitate D-2590/2025 consid. 8.3; E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.4). Inoltre, alla stessa stregua di quanto già motivato sopra, i ricorrenti non hanno dimostrato di aver esaurito le possibilità di ottenere l'aiuto necessario in Grecia, non essendo evincibile agli atti alcun elemento concreto che indicherebbe che essi non potrebbero beneficiarne. In rapporto poi al loro stato di salute, pure si rinvia a quanto già sopra considerato in merito (cfr. supra consid. 6.2.4) ed alle possibilità a loro disposizione per avere accesso a delle cure mediche su suolo greco (cfr. supra consid. 6.2.3; cfr. anche in proposito la decisione impugnata, pag. 14).
E. 6.3.4 Quanto poi all'episodio allegato nel ricorso in cui la ricorrente 1, a seguito della comunicazione della decisione negativa della SEM, si sarebbe sentita male ed avrebbe dovuto essere trasportata all'ospedale, dal quale sarebbe stata successivamente dimessa (cfr. ricorso, pag. 8), pur non disponendo di alcun documento medico che ne attesti le circostanze, il Tribunale ritiene di non doverlo neppure attendere, per i motivi che seguono. Invero, si osserva come il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente e non preclude di principio un allontanamento, e ciò anche fosse in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative. Inoltre, appare come tale episodio sia rimasto circoscritto e reattivo all'esito negativo comunicato alla ricorrente 1. Apparterrà in tal senso ai suoi medici curanti, rispettivamente al rappresentante legale dei ricorrenti in accordo con i primi, di preparare la ricorrente 1 ad un ritorno in Grecia ed a comunicarle in modo appropriato l'esito della procedura ricorsuale, onde evitare ulteriori episodi come quello successo in passato.
E. 6.3.5 Infine, in merito all'interesse superiore del ricorrente minorenne, in conformità con l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), esso prescrive principalmente che egli resti assieme alla madre, con la quale verrà allontanato in Grecia, in modo tale che lo stesso non risulta essere ostativo all'esecuzione del suo allontanamento. Al contrario di quanto allegano i ricorrenti nel loro gravame (cfr. pag. 8 seg.), anche visto già quanto considerato in particolare riguardo allo stato di salute del medesimo, l'interesse superiore del fanciullo è stato preso in considerazione adeguatamente ed un suo allontanamento in Grecia non risulta porsi in contrasto con lo stesso, essendo ancora osservato come egli soggiorni in Svizzera da pochi mesi, e quindi un suo ritorno nel detto Paese non può costituirne uno sradicamento.
E. 6.3.6 Per queste ragioni, non essendo i ricorrenti riusciti ad apportare degli elementi sufficienti per sovvertire la presunzione legale di cui all'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione del loro allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 6.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), ritenuto peraltro come le autorità elleniche abbiano accettato la riammissione degli insorgenti sul loro territorio (cfr. n. 28/2).
E. 6.5 In esito, la richiesta ricorsuale subordinata volta ad ottenere delle garanzie specifiche da parte delle autorità greche (cfr. ricorso, pag. 9), va respinta, in quanto infondata (cfr. in questo senso ex multis la sentenza del TAF D-8259/2025 precitata consid. 5.8).
E. 7 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), né la decisione risulta essere inadeguata (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.
E. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda degli insorgenti tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto.
E. 8.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2551/2026 Sentenza del 16 aprile 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliera Alissa Vallenari. Parti
1. A._______, nata il (...), con il figlio
2. B._______, nato il (...), Congo (Kinshasa), entrambi rappresentati da Gregorio Profiti, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 31 marzo 2026 / N (...). Fatti: A. A.a Il (...) febbraio 2026, l'interessata 1, e per suo tramite anche il figlio minorenne ed interessato 2, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Dalle ricerche effettuate dalla SEM, sulla base dei riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", è risultato che la richiedente 1 avesse presentato una domanda d'asilo in Grecia il (...), ottenendovi la protezione internazionale il (...). A.b Il 2 marzo 2026 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione degli interessati in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare del 16 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 348/98 del 24 dicembre 2008), nonché dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare del 28 agosto 2006 [RS 0.142.113.729]). A.c Il (...) marzo 2026, con l'interessata 1, si è tenuto il colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo. A.d Il 15 marzo 2026, le autorità greche hanno accettato la domanda di riammissione presentata dalla SEM per entrambi i richiedenti, precisando di aver riconosciuto agli stessi la qualità di rifugiato a far tempo dal (...) e che essi sono titolari di permessi di soggiorno validi dal medesimo giorno fino al (...). A.e Il 31 marzo 2026, gli interessati hanno presentato il loro parere al progetto di decisione negativo della SEM del 27 marzo 2026. B. Con decisione del 31 marzo 2026, notificata il 1° aprile 2026 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-34/1), la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo degli interessati ed ha pronunciato l'allontanamento degli stessi dalla Svizzera, nonché ordinato l'esecuzione di tale misura verso la Grecia. C. Per il tramite del ricorso del 9 aprile 2026, gli insorgenti hanno avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), chiedendo l'annullamento della stessa e, a titolo principale, che a loro venga concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera. A titolo subordinato, hanno chiesto la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione. Contestualmente, essi hanno postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Diritto: 1. 1.1 Le decisioni rese dalla SEM in materia d'asilo, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, il quale statuisce allora definitivamente, salvo eccezione, non realizzata nel caso di specie (cfr. artt. 1 cpv. 2 e 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili per rinvio dell'art. 105 LAsi [RS 142.31] in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA (RS 172.021). Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la presente sentenza è motivata soltanto sommariamente (cfr. art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ex art. 111a cpv. 1 LAsi. 3. 3.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dai ricorrenti nel loro gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. cit.). Gli insorgenti lamentano una violazione dell'obbligo istruttorio circa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) e del suo obbligo di motivazione (dedotto dal diritto di essere sentito di cui agli art. 29 cpv. 2 Cost. e 35 cpv. 1 PA; cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 139 V 496 consid. 5.1, 138 I 232 consid. 5.1) da parte della SEM. Invero, essi rimproverano all'autorità inferiore di aver omesso di accertare lo stato di salute del ricorrente 2, così facendo non accertando in modo completo ed esatto una questione giuridicamente rilevante, nonché violando il diritto di essere sentito dell'insorgente 2. Altresì, nella decisione avversata, l'autorità inferiore non avrebbe effettuato un esame concreto ed individualizzato, sulla effettiva possibilità per il nucleo famigliare monoparentale di usufruire di un sostegno, di un alloggio e di cure mediche adeguate in Grecia (cfr. ricorso, pag. 6). In merito a quest'ultimo punto, nella decisione impugnata, non si sarebbe poi citata la documentazione presentata dall'insorgente 1 (cfr. ricorso, pag. 8). Inoltre, in merito allo stato di salute del ricorrente 2, l'autorità inferiore non avrebbe motivato tale aspetto in riferimento agli ostacoli all'allontanamento (cfr. ricorso, pag. 8). 3.2 Innanzitutto, in merito allo stato di salute del ricorrente 2, il Tribunale è d'avviso, come motivato correttamente dall'autorità inferiore nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 4 seg. e pag. 13 seg.), che non vi fosse alcun indizio all'incarto che sostenesse le allegazioni esposte dalla ricorrente 1, circa un supposto problema al cuore del figlio (cfr. n. 24/8, D6, pag. 2), perché si dovesse attendere l'eventuale appuntamento pediatrico o ancora effettuare una visita specialistica dello stesso, prima di emettere una decisione. Invero, per il ricorrente 2, non vi sono agli atti delle visite mediche effettuate, e nel corso dell'unico consulto medico eseguito per la ricorrente 1, ella ha dichiarato al medico come il figlio sarebbe in buona salute, ed ha segnalato unicamente come desidererebbe completare le vaccinazioni per il figlio, che non sarebbe correttamente vaccinato. In tal senso, il medico curante, ha chiesto a (...) di verificare che per lo stesso fosse previsto un appuntamento con il pediatra (cfr. n. 27/2). A fronte di ciò, e della documentazione medica greca agli atti (cfr. n. 25/2), che la ricorrente 2 ha riferito di aver inoltrato anche a (...) (cfr. n. 24/8, D6, pag. 2), a ragione l'autorità inferiore rammenta nella decisione avversata, che è l'infermeria del Centro federale d'asilo (CFA) nel quale il richiedente l'asilo si trova, a valutare se un consulto medico risulta o meno essere necessario e urgente (cfr. p.to II, pag. 4 seg. della decisione impugnata). Non risulta che la ricorrente 1 si sia indirizzata presso l'infermeria del CFA preposto per segnalare delle problematiche mediche di cui soffrirebbe il figlio, a parte dichiarare di aver presentato la documentazione greca anche a (...), anzi ha esplicitamente riferito nel corso della sua visita medica, che il figlio sarebbe in salute. Pertanto, l'autorità inferiore poteva validamente pronunciarsi allo stato dell'incarto al momento della presa di decisione, sullo stato valetudinario del ricorrente 2, anche effettuando un apprezzamento anticipato delle prove (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1), ciò che ha fatto nel caso di specie (cfr. pag. 13 seg. della decisione impugnata). Non può quindi essere rimproverato alla SEM di aver violato il principio inquisitorio, né il diritto di essere sentito del ricorrente 2. 3.3 Non si intravvede poi in che modo la SEM non avrebbe esaminato in modo concreto la situazione dei ricorrenti, in quanto nel provvedimento avversato, al contrario di quanto allegato nel ricorso, l'autorità inferiore ha effettuato ampiamente una valutazione in merito alla situazione vissuta dai ricorrenti in Grecia, nonché circa i mezzi e le risorse a loro disposizione nel caso di un loro ritorno in tale Stato, che si tratti dell'accesso all'alloggio, al mercato del lavoro o ancora alle cure mediche disponibili, anche riportando le dichiarazioni rese dall'insorgente 1, nonché citando il documento da lei presentato (cfr. n. 26/2) per ottenere la tessera sanitaria in Grecia (cfr. p.to I/5, pag. 3 e pag. 9 segg. della decisione impugnata). Infine, a differenza di quanto affermato nel gravame, nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha espresso in modo sufficiente e completo anche dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, le motivazioni per le quali non ritenesse che lo stato di salute del ricorrente 2 fosse d'ostacolo allo stesso, come tra l'altro neppure il benessere superiore del bambino (cfr. pag. 13 seg. della decisione impugnata). 3.4 Pertanto, la SEM non ha violato il suo obbligo di stabilire in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), attenendosi quindi al suo obbligo inquisitorio, né ha violato il suo obbligo di motivare a sufficienza la decisione avversata (cfr. anche DTF 142 II 154 consid. 4.2), o ancora il diritto di essere sentito dell'insorgente 2. Le censure formali mosse dai ricorrenti nel gravame alla decisione impugnata, vanno quindi disattese e la conclusione espressa in subordine nel ricorso, respinta. 4. 4.1 Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1), che si basa sull'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. 4.2 Ai sensi di quest'ultima disposizione, di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, nel quale aveva soggiornato precedentemente. 4.3 Nel caso concreto, la Grecia, come tutti gli Stati dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), è considerata uno Stato terzo sicuro. Inoltre, le autorità greche hanno accettato la riammissione dei ricorrenti sul loro territorio, i quali beneficiano dello statuto di rifugiato e di permessi di soggiorno in corso di validità (cfr. n. 28/2). 4.4 Alle precitate condizioni, è a ragione che l'autorità inferiore non è entrata nel merito delle domande d'asilo degli insorgenti.
5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Nel caso concreto, nessuna eccezione alla regola generale dell'allontanamento, enunciata all'art. 32 cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è realizzata. Pertanto, la SEM, a giusto titolo ha pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti. 6. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 6.2 6.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 6.2.2 Nella sua giurisprudenza costante, il Tribunale parte dal principio che la Grecia, essendo firmataria della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura), nonché della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30, di seguito: Conv. rifugiati) e del suo protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), rispetti in principio gli obblighi di diritto internazionale. Infatti, sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Inoltre, nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. in particolare la sentenza di riferimento nelle cause congiunte E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2; ex multis le sentenze del TAF F-1601/2026 del 24 marzo 2026 consid. 4.2.1, D-8259/2025 del 21 novembre 2025 consid. 5.4.2). Il Tribunale ha anche recentemente ribadito tali principi nella sentenza di riferimento D-2590/2025 dell'11 settembre 2025, dopo aver svolto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9 della detta sentenza di riferimento). In particolare, per quanto concerne le famiglie con bambini (sia con entrambi i genitori sia monoparentali) - che sono classificate come vulnerabili - il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere considerata inammissibile, anche in presenza di elementi favorevoli alla stessa, qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costruirsi un'esistenza dignitosa in Grecia. In tale contesto, le famiglie ivi titolari della protezione internazionale devono rendere verosimile di aver compiuto sforzi concreti per integrarsi nella società di accoglienza - segnatamente mediante la ricerca attiva di un alloggio e di un'attività lavorativa, la frequentazione di corsi di lingua, il ricorso ai servizi e alle prestazioni sociali disponibili nonché l'iscrizione dei figli a scuola - e di aver esaurito tutte le possibilità di aiuto loro offerte da parte delle autorità, dei servizi sociali e delle organizzazioni caritatevoli (cfr. sentenza di riferimento D-2590/2025 precitata consid. 9.8). 6.2.3 Le censure proposte nel gravame dagli insorgenti in merito alle condizioni di vita materiali e all'accesso ai servizi in Grecia, anche con riferimento a diversi rapporti di organizzazioni e organismi internazionali non governativi (di seguito: ONG; cfr. ricorso, pag. 5 segg.), non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. consid. 6.2.2). Invero, le condizioni d'accoglienza e di vita difficili allegate dai ricorrenti, non sono sufficienti, di per sé sole, a stabilire l'inammissibilità dell'esecuzione del loro allontanamento. A tal proposito, è a ragione che la SEM ha insistito nella decisione avversata, riguardo agli obblighi che ha la Grecia nei confronti dei beneficiari di una protezione internazionale in materia di alloggio, di cure mediche, di aiuto pubblico e di impiego, le quali derivano in particolare dalla direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011) e della Conv. rifugiati, e sulle possibilità di sostegno sul posto. Può essere rinviato sul punto ai considerandi in questione della decisione impugnata, essendo come questi ultimi siano sufficientemente espliciti e motivati (cfr. pag. 9 segg.). La ricorrente 1 potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che spettano a lei e al figlio. Al riguardo va osservato che, le allegazioni della ricorrente 1 relative alle difficoltà alle quali essi sarebbero stati confrontati nel reperimento di un alloggio e di assistenza medica, o ancora lei per trovare un lavoro in Grecia (cfr. n. 24/8, D17 segg., pag. 3 segg.), si limitano a delle semplici affermazioni, che non sono supportate da alcun elemento circostanziato e concreto. Tuttavia, anche se tali suoi asserti fossero ritenuti verosimili, alla stessa stregua della SEM ed al contrario di quanto argomentato nel ricorso, anche il Tribunale ritiene come essi non abbiano esaurito in Grecia tutte le possibilità di aiuto ivi disponibili. Invero, per quanto concerne l'alloggio, ella ha riferito di essersi rivolta soltanto ad una ONG, di cui peraltro non si ricordava neppure il nome completo, che le avrebbe di fatto pagato per (...) una camera dove alloggiare, e poi visto che non si sarebbe liberato alcun posto presso l'ONG, lei sarebbe tornata con il figlio a dormire in un parco ad C._______ (cfr. n. 24/8, D29 segg., pag. 4 seg.) e dopo qualche giorno sarebbero stati accolti da una donna (...) in casa sua per trascorrervi la notte (cfr. n. 24/8, D22 segg., pag. 3 seg.; D29, pag. 5). Tuttavia, con tali asserti, ella non ha dimostrato di aver esaurito tutte le possibilità per assicurare un alloggio a lei ed al figlio. In particolare, essi non si sono indirizzati ai Migrant Integration Centers (M.I.C.), i quali hanno come missione in particolare proprio quella di facilitare l'accesso ad un alloggio temporaneo e di orientare gli interessati verso delle soluzioni più durature. Le autorità greche hanno inoltre instaurato dei programmi destinati alle persone senza alloggio, che sono aperti ai rifugiati riconosciuti, che associano un sostegno materiale (alloggio), un accompagnamento psicosociale e delle misure di reinserimento professionale. A ciò si aggiunge l'aiuto che possono fornire numerose ONG locali, che intervengono regolarmente sul suolo greco per facilitare l'accesso ad un alloggio o per proporre delle alternative provvisorie (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-2590/2025 precitata consid. 9.3). Anche a tali servizi, a parte un tentativo presso una ONG, i ricorrenti non hanno allegato di essersi rivolti, ciò che può essere esatto dalla ricorrente 1, anche nella sua situazione di famiglia monoparentale con un bambino piccolo. Per quanto concerne il reperimento di un'attività lucrativa, la ricorrente, salvo in un'unica occasione dove ha riferito di essersi rivolta ad una ONG (cfr. n. 24/8, D33 segg., pag. 5), non ha svolto altra ricerca per cercare d'inserirsi professionalmente nel tessuto lavorativo greco. In merito a ciò, si osserva come i rifugiati dispongono di un diritto all'accesso al lavoro come i cittadini greci, su riserva di disporre del numero fiscale AFM (oltre al numero AMKA), di cui la maggior parte dei rifugiati in pratica dispone. Altresì, come rammentato a ragione dalla SEM nella decisione avversata, più settori conoscono una forte domanda di manodopera, anche in assenza di conoscenze linguistiche approfondite (cfr. sentenza del TAF D-2590/2025 precitata consid. 9.4). Pertanto, anche se la situazione sul mercato del lavoro greco è difficile, non v'è alcun indizio all'incarto che sostenga il fatto che la ricorrente 1 non sia in misura d'esercitare un'attività lucrativa, anche se non conoscesse la lingua greca o l'inglese (cfr. n. 24/8, D36, pag. 5), o ancora avendo a carico un bambino piccolo, come argomentato nel ricorso. Difatti, la ricorrente 1, la quale dispone di una formazione di base (cfr. n. 24/8, D37, pag. 5), ha comunque dimostrato con i suoi tentativi, di essere in grado di comunicare e di reperire le informazioni necessarie, nonché di avere avuto dei contatti con le autorità greche per farsi rilasciare i documenti (cfr. n. 24/8, D3, pag. 2; D13 segg., pag. 3; D26 segg., pag. 4 seg.). Pertanto, non si vede come ella non possa effettuare degli ulteriori tentativi e sforzi anche per reperire un'attività lavorativa, che le permetta di sopperire ai suoi bisogni essenziali e a quelli del figlio. Per quanto concerne poi l'aiuto pubblico, si rimarca come i beneficiari di protezione internazionale hanno diritto a determinate prestazioni (cfr. sentenza del TAF D-2590/2025 precitata consid. 9.5). I passi procedurali necessari, che i ricorrenti non hanno in alcun modo allegato di aver intrapreso, possono essere compiuti con l'aiuto dei M.I.C. e delle ONG. Visto il loro percorso, nulla indica che i ricorrenti sarebbero incapaci di sollecitare le prestazioni sociali alle quali essi hanno diritto, al loro ritorno in Grecia. Pertanto, senza ignorare che gli insorgenti potrebbero confrontarsi con certe difficoltà iniziali dopo il rientro in Grecia, ci si può tuttavia senz'altro attendere, come richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia, che la ricorrente 1 compia maggiori sforzi d'integrazione, segnatamente tramite corsi di lingua, la ricerca attiva di un alloggio e di un lavoro, rivolgendosi se del caso alle autorità competenti (cfr. sentenza del TAF D-2590/2025 precitata consid. 9.8). Al contrario poi di quanto asserito dalla ricorrente riguardo all'assistenza medica, che ella ed il figlio non avrebbero potuto ricevere in Grecia e non riceverebbero in futuro, poiché non disporrebbero della tessera sanitaria (cfr. n. 24/8, D39 seg., pag. 6; D49 seg., pag. 7), anche se effettivamente essi non disponessero del numero di sicurezza sociale AMKA, gli ospedali pubblici restano legalmente tenuti a fornire gratuitamente le cure urgenti a tutte le persone, indipendentemente del loro statuto amministrativo (cfr. sentenza del TAF D-2590/2025 precitata consid. 9.7.1). Parallelamente, numerose ONG assicurano l'accesso effettivo a dei consulti medici, con dei servizi d'interpretariato. Tali strutture garantiscono, in pratica, la possibilità per gli interessati, di beneficiare di un seguito medico appropriato (cfr. sentenza del TAF F-1879/2026 del 23 marzo 2026 consid. 4.6.2), rispetto alle patologie di cui ancora soffrirebbero (cfr. infra consid. 6.2.4). 6.2.4 Infine, concernente il loro stato di salute, la ricorrente 1 nel suo colloquio, ha riferito di soffrire di un problema allo stomaco e di pressione, mentre che il figlio avrebbe un problema a livello del cuore, per il quale dovrebbe essere tenuto sotto controllo costantemente, ma per il resto starebbe bene (cfr. n. 24/8, D5 seg., pag. 2; D50, pag. 7). Come già sopra considerato (cfr. consid. 3.2), agli atti v'è un unico referto medico concernente la ricorrente 1, dal quale si evince come la diagnosi posta alla stessa è di epigastralgia, e le è stato lasciato in riserva un trattamento farmacologico se soffrisse d'insonnia o d'epigastralgia (cfr. n. 27/2). Per il resto, l'insorgente 1 ha riferito di essere in salute, come pure il figlio, e ha segnalato soltanto come questi non sarebbe correttamente vaccinato (cfr. n. 27/2). I precitati problemi medici, pur non intendendo sminuirli in questo contesto, non rivestono tuttavia una gravità tale che l'esecuzione di un loro allontanamento risulterebbe inammissibile in conformità con la giurisprudenza costante resa in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera], Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §121 segg.; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 6.2.5 I ricorrenti non stabiliscono quindi oggettivamente che, in quanto membri di un nucleo famigliare (monoparentale), ai quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato in Grecia, essi si siano ritrovati in tale Paese in una situazione di completa indigenza, incompatibile con la dignità umana, né, contrariamente ai loro asserti anche ricorsuali, che rischierebbero concretamente, in caso di un loro ritorno in Grecia, di essere esposti ad una tale situazione. Certo, le loro condizioni di vita materiali in Grecia, in quanto rifugiati, potranno essere più precarie di quelle che sono abitualmente quelle invece delle persone che dispongono dello stesso statuto in Svizzera. Tuttavia, gli elementi all'incarto, come visto sopra, non lasciano trasparire delle considerazioni umanitarie imperiose che militino contro l'allontanamento dei ricorrenti verso lo Stato di destinazione, al punto che tale misura costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. 6.2.6 Ne discende quindi che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti non risulta essere contraria ad alcun obbligo di diritto internazionale per la Svizzera, di modo che la stessa risulta essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 6.3 6.3.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se è reso verosimile che, per delle ragioni personali, valga il contrario (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). In proposito, la persona richiedente l'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a delle condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. ex multis la sentenza del TAF D-8259/2025 del 21 novembre 2025 consid. 5.5.2 con ulteriori rif. cit.). 6.3.2 I ricorrenti, avendo invocato la loro qualità di famiglia monoparentale con un giovane bambino a carico come pure la loro vulnerabilità particolare che ne deriverebbe, v'è innanzitutto da rammentare che, nel caso della Grecia, la presunzione legale precitata si applica anche alle persone vulnerabili. Il Tribunale ha tuttavia fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-3427/2021 e E-3431/2021 precitata consid. 11.5). Alla stessa stregua di ciò che è stato rilevato sotto l'aspetto dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. supra consid. 6.2.2), il Tribunale ha recentemente precisato che, nonostante le difficoltà persistenti (in particolare per quanto riguardo l'accesso all'alloggio), il rinvio di famiglie con figli (anche minorenni) in Grecia è esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-2590/2025 precitata consid. 9.8). Altresì appartiene ad essi dimostrare che, malgrado gli sforzi che ci si può da loro attendere, essi non siano riusciti ad assicurarsi in Grecia un'esistenza degna (cfr. ibidem consid. 9 in particolare consid. 9.8 seg.). 6.3.3 Nella presente disamina, a proposito delle condizioni di vita allegate dagli interessati, che essi avrebbero vissuto in Grecia durante il loro soggiorno e che si ritroverebbero a vivere nel caso di un loro ritorno in tale Paese, occorre rinviare a quanto già considerato sotto l'aspetto dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. supra consid. 6.2.3 seg.). Occorre altresì ricordare come i ricorrenti non abbiano fornito alcun elemento serio e concreto che permetta di concludere che essi sarebbero confrontati, in Grecia, ad una situazione d'urgenza esistenziale in ragione delle circostanze individuali d'ordine sociale, economico o sanitario (cfr. sentenze di riferimento del TAF precitate D-2590/2025 consid. 8.3; E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.4). Inoltre, alla stessa stregua di quanto già motivato sopra, i ricorrenti non hanno dimostrato di aver esaurito le possibilità di ottenere l'aiuto necessario in Grecia, non essendo evincibile agli atti alcun elemento concreto che indicherebbe che essi non potrebbero beneficiarne. In rapporto poi al loro stato di salute, pure si rinvia a quanto già sopra considerato in merito (cfr. supra consid. 6.2.4) ed alle possibilità a loro disposizione per avere accesso a delle cure mediche su suolo greco (cfr. supra consid. 6.2.3; cfr. anche in proposito la decisione impugnata, pag. 14). 6.3.4 Quanto poi all'episodio allegato nel ricorso in cui la ricorrente 1, a seguito della comunicazione della decisione negativa della SEM, si sarebbe sentita male ed avrebbe dovuto essere trasportata all'ospedale, dal quale sarebbe stata successivamente dimessa (cfr. ricorso, pag. 8), pur non disponendo di alcun documento medico che ne attesti le circostanze, il Tribunale ritiene di non doverlo neppure attendere, per i motivi che seguono. Invero, si osserva come il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente e non preclude di principio un allontanamento, e ciò anche fosse in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative. Inoltre, appare come tale episodio sia rimasto circoscritto e reattivo all'esito negativo comunicato alla ricorrente 1. Apparterrà in tal senso ai suoi medici curanti, rispettivamente al rappresentante legale dei ricorrenti in accordo con i primi, di preparare la ricorrente 1 ad un ritorno in Grecia ed a comunicarle in modo appropriato l'esito della procedura ricorsuale, onde evitare ulteriori episodi come quello successo in passato. 6.3.5 Infine, in merito all'interesse superiore del ricorrente minorenne, in conformità con l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), esso prescrive principalmente che egli resti assieme alla madre, con la quale verrà allontanato in Grecia, in modo tale che lo stesso non risulta essere ostativo all'esecuzione del suo allontanamento. Al contrario di quanto allegano i ricorrenti nel loro gravame (cfr. pag. 8 seg.), anche visto già quanto considerato in particolare riguardo allo stato di salute del medesimo, l'interesse superiore del fanciullo è stato preso in considerazione adeguatamente ed un suo allontanamento in Grecia non risulta porsi in contrasto con lo stesso, essendo ancora osservato come egli soggiorni in Svizzera da pochi mesi, e quindi un suo ritorno nel detto Paese non può costituirne uno sradicamento. 6.3.6 Per queste ragioni, non essendo i ricorrenti riusciti ad apportare degli elementi sufficienti per sovvertire la presunzione legale di cui all'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione del loro allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 6.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), ritenuto peraltro come le autorità elleniche abbiano accettato la riammissione degli insorgenti sul loro territorio (cfr. n. 28/2). 6.5 In esito, la richiesta ricorsuale subordinata volta ad ottenere delle garanzie specifiche da parte delle autorità greche (cfr. ricorso, pag. 9), va respinta, in quanto infondata (cfr. in questo senso ex multis la sentenza del TAF D-8259/2025 precitata consid. 5.8).
7. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), né la decisione risulta essere inadeguata (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata. 8. 8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda degli insorgenti tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto. 8.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: