Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria e di concessione del gratuito è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria e di concessione del gratuito è respinta.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2480/2021 Sentenza del 31 maggio 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Mia Fuchs; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, Studio Legale Iglio Rezzonico, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;decisione della SEM del 18 maggio 2021 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) 2021, il verbale del 9 aprile 2021 relativo al rilevamento dei dati personali (cfr. atto SEM [...]-13/11) e quello concernente il colloquio personale Dublino tenutosi il 14 aprile 2021 (cfr. atto 16/2), la documentazione medica agli atti (cfr. atti 22/2 e 26/5), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 18 maggio 2021, notificata il 20 maggio 2021 (cfr. atto SEM 28/1), mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Romania, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 25 maggio 2021 (cfr. timbro postale sul plico raccomandato; data d'entrata: 26 maggio 2021) e per mezzo del quale l'insorgente ha postulato in via pregiudiziale la concessione dell'effetto sospensivo al gravame; nel merito egli ha concluso all'accoglimento del ricorso, all'annullamento della decisione impugnata, alla riapertura della procedura d'asilo e alla ritrasmissione degli atti alla SEM; l'ulteriore conclusione tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle tasse di giustizia, oltreché la nomina dell'avv. Iglio Rezzonico quale gratuita patrocinatrice, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili, la documentazione acclusa al gravame, composta da cinque articoli estratti dai quotidiani "la Repubblica" e "Linkiesta", nonché dal sito web www.meltingpot.org, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), che durante il colloquio Dublino l'insorgente ha riferito di essere espatriato agli inizi del mese di (...) del 2021, recandosi clandestinamente in Romania; che quivi - benché non fosse sua intenzione domandare asilo - gli sarebbero state rilevate le impronte digitali; che dopo aver sottoscritto un documento del quale ignorava il contenuto, egli sarebbe stato rilasciato dalle autorità rumene al confine con l'Ungheria; ch'egli si sarebbe quindi andato a C._______, ove avrebbe alloggiato per alcune settimane presso una casa ottenuta in locazione, prima di lasciare il Paese dirigendosi in Svizzera; ch'egli non sarebbe altresì a conoscenza dell'esito della domanda d'asilo depositata in Romania, che posto di fronte alla possibile competenza di quest'ultimo Paese, egli si è limitato ad asseverare di non volervi fare ritorno poiché la sua intenzione iniziale sarebbe sempre stata quella di domandare asilo in Svizzera, dove risiederebbe il fratello e dove si sentirebbe più sicuro, che nella querelata decisione, l'autorità inferiore, ha anzitutto constatato l'esplicita accettazione della competenza da parte della Romania, l'ininfluenza della preferenza espressa dal richiedente nell'ambito del colloquio Dublino così come della presenza in Svizzera di un supposto fratello, il quale non rientrerebbe nella nozione di cui all'art. 2 lett. g del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III); che nel prosieguo della sua disamina, la SEM ha poi escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, un rischio di trattamenti contrari all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE) e all'art. 3 CEDU o ancora, di violazione del principio del divieto di respingimento; che l'autorità in parola ha dipoi negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III, che infine, in casu non emergerebbero motivi umanitari atti a giustificare l'applicazione della clausola di sovranità ex 29 cpv. 3 OAsi 1 (RS 142.311); che del resto, la Romania sarebbe uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante disposta e in grado di offrire protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi; che inoltre, la problematica medica lamentata dal richiedente - sufficientemente acclarata e non meritevole di ulteriori accertamenti - non sarebbe di una gravità tale da ostare al suo trasferimento; che d'altro canto, la Romania disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente, alla quale l'interessato avrebbe accesso in base al diritto comunitario; che solo la capacità di trasferimento risulterebbe decisiva; che in definitiva, il richiedente sarebbe quindi tenuto a lasciare la Svizzera, che nel proprio gravame il ricorrente l'insorgente avversa su vari aspetti l'argomentazione di cui al sindacato provvedimento; che innanzitutto, egli avrebbe sin da subito dichiarato di essere sempre stato intenzionato a chiedere protezione in Svizzera, vista anche la presenza del fratello sul territorio elvetico; che già solo in ragione di tale aspetto, la SEM avrebbe dovuto valutare l'applicazione della clausola di cui all'art. 17 Regolamento Dublino III; che nel corso del colloquio Dublino egli avrebbe altresì riferito di essere stato maltrattato dalle autorità rumene, le quali lo avrebbero costretto a domandare asilo in Romania (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3-4, punti 3 e 4); che del resto, la situazione per le persone in transito e per i richiedenti l'asilo in Romania starebbe a suo dire degenerando già dal 2018, che vieppiù, un trasferimento in Romania lo esporrebbe al rischio di un possibile rimpatrio verso la Turchia, Paese in cui egli verrebbe incarcerato; che in proposito, gioverebbe poi richiamare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) M.S.S. c. Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, e Sharifi e altri c. Italia e Grecia del 21 ottobre 2014, 16643/09; che in virtù di tali sentenze, prima di procedere ad un trasferimento vi sarebbe da assicurarsi che il Paese membro di destinazione garantisca l'accesso ad effettive procedure d'asilo e adeguate condizioni di accoglienza; che in mancanza di tali garanzie, il trasferimento contravverrebbe all'art. 3 CEDU; che in specie, in Romania il ricorrente sarebbe stato trattenuto una notte in prigione senza cibo né acqua e sotto minaccia di rimpatrio verso la Turchia; ch'egli sarebbe stato inoltre costretto a sottoscrivere un documento senza conoscerne il contenuto e non avrebbe avuto accesso ad un interprete, ciò che comproverebbe che la Romania non sarebbe un Paese sicuro, che infine, per ciò che concerne le valutazioni mediche l'insorgente si è limitato a richiamare quanto addotto in merito al sistema di accoglienza rumeno, aspetto che non sarebbe stato verificato dall'autorità inferiore (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 6, punto 6); che d'altra parte, ove effettivamente riconducibili ad ansia, non sarebbe nemmeno certo che le sue afflizioni si risolverebbero con il trasferimento in Romania, Paese dove non avrebbe mai voluto depositare una domanda d'asilo, dove non risiederebbe nessun famigliare e dal quale rischierebbe a suo dire di essere rinviato in Turchia (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 6, punto 6), che orbene, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), anche detta di ammissione, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, così come un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b e lett. c Regolamento Dublino III), che un confronto dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" ha permesso di appurare che l'insorgente ha depositato una domanda d'asilo a D._______ (Romania) il (...) 2021 (cfr. atto 10/1), che il 14 aprile 2021, la SEM ha presentato alle omologhe autorità rumene, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto 18/5), che il 27 aprile 2021 tali autorità hanno espressamente accettato di riprendere in carico il ricorrente in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III (cfr. atto 23/1), che di conseguenza, la competenza della Romania risulta di principio essere data, che in proposito, l'asserzione secondo la quale l'intenzione dell'interessato sarebbe sempre stata quella di domandare asilo in Svizzera, è del tutto ininfluente atteso che il meccanismo del Regolamento Dublino III non offre il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3), che proseguendo nella disamina, il Tribunale rammenta che la Romania è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-6557/2020 del 7 gennaio 2021 consid. 9.1), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che all'occorrenza, anche alla luce di quanto sostenuto dal ricorrente e della documentazione allegata al gravame, non vi sono fondati motivi di ritenere che in Romania sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino una violazione delle disposizioni di diritto internazionale pubblico in materia (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III) (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale E-1243/2021 del 25 marzo 2021 consid. 5.3 e D-6557/2020 del 7 gennaio 2021 consid. 9.3 con riferimenti ivi citati), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che preliminarmente, è d'uopo osservare che l'insorgente non ha reso verosimile che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio di non respingimento venendo dunque meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che le allegazioni dell'insorgente circa supposte carenze che contraddistinguerebbero la procedura in Romania, non risultano supportate da alcun indizio oggettivo e concreto che permetta di ammettere che tale Stato membro non proceda ad un esame corretto della domanda d'asilo, tenendo segnatamente conto delle particolarità del caso di specie, che comunque, essendo la Romania uno Stato di diritto, si può attendere dal ricorrente che tuteli i propri diritti adendo le adeguate vie di diritto dinanzi alle competenti autorità rumene (cfr. sentenza del Tribunale F-1506/2021 del 9 aprile 2021), che vista la doglianza in tal senso, è doveroso rimarcare che il Tribunale ha già avuto modo di evidenziare ripetutamente come, su tali presupposti, nell'ambito di un trasferimento Dublino, non sia necessario ottenere dalle autorità rumene garanzie individuali quanto all'accesso della procedura d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale F-1123/2021 del 24 marzo 2021 consid. 5.3, con riferimenti ivi citati), che vieppiù, quo allo stato di salute del ricorrente, v'è da osservare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che in specie, da un primo consulto medico, emergeva che il richiedente fosse probabilmente affetto da colon irritabile cagionato da stress (cfr. atto 22/2); che un più approfondito esame specialistico non ha poi evidenziato patologie di sorta se non la presenza di un'ansa intestinale piena d'aria con peristalsi lenta nella zona di localizzazione del dolore (cfr. atto 25/5); che all'interessato è stato quindi prescritto un trattamento farmacologico a base di Flatulex, Duspatalin e Iberogast (cfr. atto 25/5), che dette patologie non rientrano palesemente nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, che d'altra parte, come rettamente osservato dalla SEM, la Romania dispone di infrastrutture sanitarie sufficienti (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-1195/2021 del 30 marzo 2021 consid. 5.4), che in definitiva, l'insorgente non è stato in misura di desumere indizi oggettivi, concreti e seri quanto al rischio di essere durevolmente confrontato con delle condizioni di vita indegne in violazione della direttiva accoglienza per il caso in cui facesse ritorno in Romania, che così, egli non ha dimostrato, né reso perlomeno verosimile, che le sue condizioni esistenziali in Romania rivestirebbero un tale grado di disagio e di gravità che sarebbero costitutive di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, che in conclusione, nella presente fattispecie, non ci sono elementi per ritenere che l'autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale, che non vi è dunque motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, la Romania rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal medesimo, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Romania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che l'insorgente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera disgiunta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta, che conseguentemente, una delle condizioni necessarie per l'ottenimento del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, non risulta essere adempiuta; che anche tale richiesta va pertanto disattesa, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria e di concessione del gratuito è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: