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D-2475/2009

D-2475/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-04-23 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2475/2009 {T 0/2} Sentenza del 23 aprile 2009 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni; cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato il(...), alias B._______, nato il(...), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 aprile 2009 / N [...]. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 8 marzo 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della loro domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 12 marzo 2009 e del 30 marzo 2009, la decisione dell'UFM del 16 aprile 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 17 aprile 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF, che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, e che pertanto la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino iracheno, d'etnia curda, nato a C._______, villaggio nella provincia di Duhok o, seconda un'altra versione, in quella di Mosul, che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine il 12 settembre 2009 a causa di problemi di salute e della situazione di povertà della sua famiglia, che l'interessato ha affermato di essere partito da D._______ in taxi in direzione della Turchia, munito di passaporto; che egli avrebbe raggiunto E._______ in bus, dove sarebbe rimasto circa (...) mesi; che egli avrebbe consegnato il suo passaporto ad un passatore turco; che, dopo aver varcato il confine con la Grecia clandestinamente, egli sarebbe stato arrestato dalle autorità greche, che lo avrebbero incarcerato per (...) giorni; che a metà febbraio 2009 egli sarebbe stato rilasciato e avrebbe raggiunto F._______ in bus; che agli inizi di marzo 2009, viaggiando clandestinamente su di un TIR, egli avrebbe finalmente raggiunto G._______, da dove sarebbe stato portato al centro di registrazione e procedura di H._______ dalle forze di polizia, che l'interessato non ha esibito alcun documento d'identità in occasione della prima audizione del 12 marzo 2009, che in occasione dell'audizione federale diretta del 30 marzo 2009 il ricorrente ha esibito la fotocopia di un documento scannerizzato, presentato come la sua carta d'identità, che gli sarebbe stata inviata tramite internet dai genitori, che, nella decisione del 16 aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], ritenuto che la fotocopia della carta d'identità, esibita dal ricorrente, non costituisce un valido documento d'identità o di viaggio e dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nella fattispecie non sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, in particolare, egli contesta di non avere fatto alcunché per comprovare la sua identità e ribadisce di avere consegnato il passaporto al passatore turco e avere lasciato in Iraq la sua carta d'identità; che egli fa valere che durante la seconda audizione avrebbe versato agli atti la copia della sua carta d'identità e dichiarato di avere contattato i genitori al fine che gli mandassero per posta l'originale di tale documento; che egli denuncia il fatto che l'UFM non avrebbe aspettato il tempo oggettivamente necessario per fare arrivare l'originale dal suo Paese, ma abbia bensì subito deciso di non entrare nel merito della sua domanda; che, oltre all'obiezione di cui sopra, il ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che egli ribadisce i motivi del suo espatrio (povertà e grave malattia) e sottolinea l'impossibilità di ricevere cure adeguate nel suo Paese; che egli denuncia, in tale contesto, di non avere avuto la possibilità di recarsi da un medico per una visita adeguata e di non avere quindi potuto dare prova dei suoi problemi ai reni, che il ricorrente dichiara di avere sempre indicato Mosul quale sua provincia di provenienza, contestando di non avere mai nominato Dohuk come luogo d'origine; che, infine, egli sostiene che in Irak e nella zona di Mosul la situazione non sarebbe affatto sicura e che egli, in caso di ritorno in patria, sarebbe esposto a gravi rischi, ragione per cui l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da ritenersi inesigibile, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, ritenuto che, sebbene il ricorrente ha sì presentato una fotocopia scannerizzata della sua carta d'identità che gli sarebbe stata inviata via internet dai genitori, il TAF rileva tuttavia che la copia di una carta d'identità non costituisce manifestamente un documento valido ai sensi della legge (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 2 novembre 2007 consid. 3.1), che - oltre a quanto già rettamente evidenziato dall'UFM nella decisione impugnata - non soccorrono nemmeno l'insorgente le vaghe e stereotipate allegazioni ricorsuali secondo cui l'UFM non avrebbe aspettato il tempo oggettivamente necessario a fare arrivare l'originale della carta d'identità dal suo Paese prima di emanare una decisione, tantopiù, che oggigiorno è possibile ricevere documenti da tutto il mondo in 24 o 48 ore, tramite un servizio postale privato; che vi è da notare, infatti, che è passato più di un mese da quando egli è stato invitato per la prima volta (vale a dire al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo) ad esibirlo e che egli avrebbe altresì avuto più volte contatti telefonici con i familiari dopo la prima audizione, senza tuttavia sollecitarli, eccetto in un'unica occasione, ad inviare la sua carta d'identità il prima possibile (cfr. verbale audizione del 30 marzo 2009 pag. 3-4/D12-14), che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio del suo documento, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi, che, inoltre, le ragioni secondo le quali il ricorrente avrebbe lasciato il suo passaporto in Turchia e la sua carta d'identità a C._______ non convincono, che, vista l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso di documenti di viaggio e l'invio dei documenti d'identità in originale dall'Iraq, v'è ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere nato e vissuto a Qabussya fino al suo espatrio e di avere lasciato l'Iraq a causa della situazione di povertà e difficoltà a provvedere alla famiglia e dell'impossibilità a curare il suo problema di salute ai reni (cfr. verbali audizione del 12 marzo 2009 pag. 6 e del 30 marzo 2009 pag. 11/D83 -85 e 120), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che - come rettamente evidenziato dall'UFM - le dichiarazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo (in particolare quelle riguardanti la sua provenienza) sono da considerarsi inverosimili; che preme in particolare sottolineare che il ricorrente si è palesemente contraddetto in merito alla sua provenienza, dichiarando dapprima di provenire da un villaggio nella provincia di Duhok (cfr. verbale audizione del 12 marzo 2009 pag. 2), per poi indicare la provincia di Mosul come suo luogo d'origine e negare di avere mai nominato Duhok (cfr. verbale audizione del 30 marzo 2009 pag. 4/D21-24 e ricorso pag. 2); che, oltremodo, quando sollecitato dall'autorità inferiore a dare delle descrizioni della regione di Mosul, sua asserita provincia di provenienza, il ricorrente ha dato risposte vaghe, non corroborate da sufficienti elementi descrittivi o addirittura non corrispondenti alla realtà: a tale proposito basti rilevare a titolo esemplificativo che egli non è stato in grado di descrivere ampiamente né il suo villaggio, né la cittadina di I._______ (cfr. ibidem pag. 5/D31, pag. 6/D50-51 e pag. 7/D57), da dove pretenderebbe di passare almeno una volta al mese (rispettivamente cinque volte, cfr. verbale audizione del 12 marzo 2009 pag. 3) per raggiungere il suo luogo di lavoro (cfr. verbale audizione del 30 marzo 2009 pag. 5/D34 e 38), né il capoluogo Mosul visitato più volte (cfr. ibidem pag. 7/D64), limitandosi a citarne vagamente una stazione di mezzi pubblici ed un ponte, senza tuttavia essere in grado di descriverne, su domanda esplicita, la non trascurabile posizione sul fiume Tigris (cfr. ibidem pag. 8/D69-71); che codesto Tribunale concorda con l'autorità inferiore quando afferma che il ricorrente pare invece possedere fondate conoscenze della provincia di Dohuk (cfr. ad es. ibidem pag. 5/D35); che durante l'audizione sulle generalità il ricorrente ha dichiarato di avere, a D._______, uno zio materno e (...) zie materne (cfr. verbale audizione del 12 marzo 2009 pag. 4), per poi smentirsi in fase di audizione sui fatti asserendo di avervi una zia paterna (cfr. verbale audizione del 30 marzo 2009 pag. 5/D41), rispettivamente di non avere zii in tale luogo eccetto uno zio materno che vi lavorerebbe (cfr. ibidem pag. 11/121-122); che anche circa l'asserita infiammazione ai reni le dichiarazioni del ricorrente non convincono: nonostante egli ne soffrirebbe da ben (...) anni, egli ha parlato della malattia e dei suoi sintomi sempre in modo molto vago e stereotipato, adducendo addirittura di non sapere neanche lui di cosa esattamente soffrirebbe (cfr. ibidem pag. 10/D109), non riuscendo a nominare né i medicamenti presi nel suo paese per diversi anni, né il tipo di cure che necessiterebbe (cfr. ibidem pag. 10/D104-107 e 116); che, sempre in tale contesto, mal si capisce come mai il ricorrente non si sia portato appresso - come del resto fatto con il passaporto fino in Turchia - i certificati medici e le radiografie di cui sarebbe in possesso (cfr. verbale audizione del 12 marzo 2009 pag. 5 e ricorso pag. 2), costituendo la sua malattia uno dei due motivi per cui egli sarebbe espatriato e avrebbe richiesto asilo in Svizzera; che, infine, non vi è motivo di dubitare della correttezza della diagnosi formulata dal medico che ha visitato il ricorrente a fine marzo 2009 in Svizzera, tantopiù che quest'ultimo si sarebbe recato dal medico a causa di semplici dolori allo stomaco (cfr. atti A9/1), dei quali peraltro egli non ha mai parlato, in sede di audizione, in relazione all'asserita infiammazione ai reni e che addirittura si spinge a negare quando confrontato con il certificato medico agli atti (cfr. verbale audizione del 30 marzo 2009 pag. 12/D125), che, alla luce dell'inconsistenza ed inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente di cui sopra, vi è ragione di ritenere che egli non provenga dalla regione di Mosul, bensì dalla provincia di Dohuk; che vi è altresì ragione di concludere all'inverosimiglianza dei problemi di salute evocati dal ricorrente, che la precaria situazione economica del ricorrente non costituisce, di per sé, un motivo d'asilo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili e altresì non costitutive di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8), che, nella fattispecie e come già evidenziato sopra, il ricorrente è da considerarsi come originario della regione di Dohuk, dove peraltro (a D._______) lavorerebbe da tre anni (cfr. verbale audizione del 30 marzo 2009 pag. 5/D39); che è giovane, celibe e dispone di un'esperienza pluriennale quale (...) (cfr. verbale audizione del 12 marzo 2009 pag. 2); che secondo le sue dichiarazioni, a D._______ risiede per lo meno uno zio a cui egli può quindi far riferimento in caso di rientro in Patria; che codesto Tribunale ritiene pertanto adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità del ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Iraq ed in particolare a D._______ - come rettamente rilevato dall'UFM, che, d'altronde, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degll'insorgente in Svizzera per motivi medici, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: