Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. Il (...), l'interessato - cittadino dello Sri Lanka di etnia tamil - ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Nel corso delle due audizioni, la prima avvenuta al Centro di registrazione e di procedura di Basilea il 30 ottobre 2008, la seconda presso l'UFM a Wabern il 18 marzo 2010, il medesimo ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale di audizione del 30 ottobre 2008 [di seguito: verbale 1] e del 18 marzo 2010 [di seguito verbale 2]) di essere originario del villaggio di B._______, C._______, nei pressi di D._______, distretto di Jaffna (Sri Lanka). Egli sarebbe espatriato a causa dei sospetti legami della propria famiglia con le Tigri per la liberazione della patria Tamil (di seguito: LTTE), in quanto lui ed i famigliari sarebbero stati residenti dal (...) al (...) nella regione di E._______, inoltre in seno al succitato movimento un primo fratello dell'interessato avrebbe perso la vita come combattente. Oltre a ciò, il richiedente avrebbe svolto delle attività di volontariato per (...) organizzate dalle LTTE. Tali attività sarebbero diminuite nel (...), a causa dell'interruzione dell'accordo di pace. Nel corso del (...), degli sconosciuti si sarebbero presentati numerose volte presso il suo domicilio, questionando la sua famiglia sul presunto ospitare riunioni notturne delle LTTE. Ad (...) avrebbe saputo che delle persone lo stavano ricercando personalmente, avendo queste ultime fatto direttamente il suo nome, di conseguenza avrebbe deciso di fuggire verso F._______. In attesa di espatriare, durante il soggiorno nel (...), avrebbe appreso dell'uccisione di un altro fratello, peraltro riportata anche dalla stampa locale. A sostegno della propria domanda di asilo, l'interessato ha prodotto, oltre alla carta d'identità, l'atto di morte del fratello (doc. 1), una pagina in lingua inglese estratta dal sito internet Tamilnet riportante la notizia della morte del fratello, rispettivamente la versione del medesimo articolo in lingua tamil (doc. 2), la fotocopia di un certificato del proprio avvocato attestante la morte del fratello (doc. 3), tre attestati del lavoro svolto presso le LTTE (docc. 4-6) ed un certificato medico datato 28 marzo 2011 rilasciato dal Dr. med. G._______ (doc. 7). B. Con decisione del 17 marzo 2011, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dalla Svizzera dell'interessato, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Sri Lanka, segnatamente a B._______ presso D._______ (penisola di Jaffna), siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 18 aprile 2011, il ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro predetta decisione dell'autorità inferiore, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la demanda del gravame all'autorità inferiore per una nuova valutazione e subordinatamente la concessione dell'ammissine provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali. D. In data 21 aprile 2011, il Tribunale ha comunicato al ricorrente la possibilità di soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura, giusta l'art. 42 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). E. Con decisone incidentale del 4 maggio 2011, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), il Tribunale ha rinunciato a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso. F. Tramite risposta del 9 maggio 2011, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. G. Il 30 maggio 2011, l'insorgente ha inoltrato l'atto di replica. Lo stesso è stato trasmesso per informazione all'autorità inferiore in data 3 giugno 2011. H. Con decisione incidentale del 12 settembre 2012, il Tribunale ha invitato l'autore del gravame a produrre, entro il 27 settembre 2012, un certificato medico attuale e circostanziato relativo al suo stato di salute, con la comminatoria che in caso di decorso infruttuoso del termine egli sarebbe stato ritenuto non soffrire attualmente di problemi medici particolari. I. In data 27 settembre 2012 (cfr. data del plico raccomandato), in ossequio al termine impartitogli, l'insorgente ha inoltrato il rapporto medico stilato dal Dr. med. G._______ il 20 settembre 2012 (doc. 8). Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, p. 798; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
E. 3 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4).
E. 4.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha considerato, da un lato, che i numerosi elementi riscontrati nelle dichiarazioni dell'interessato non presenterebbero un profilo di rischio e nemmeno l'esposizione a qualsivoglia tipo di persecuzione. Segnatamente, l'autorità inferiore ha sottolineato come il medesimo non avrebbe mai partecipato ad attività politiche in favore delle LTTE, né frequentato combattenti appartenenti al menzionato movimento. Le attività sociali svolte dal richiedente a favore della comunità tamil non avrebbero la connotazione terrorista tipica delle LTTE e, ad ogni modo, dal 2005 egli non avrebbe più frequentato persone vicine alle LTTE. In aggiunta, secondo l'Ufficio, qualora le autorità avessero avuto dei sospetti in merito, esse non si sarebbero limitate a semplici intimidazioni, ma avrebbero certamente convocato ed interrogato l'interessato. Dall'altro lato, l'omicidio del fratello del richiedente sarebbe da inserire in un contesto di guerra e conflitto interetnico, che avrebbe creato una situazione di insicurezza nel Paese dando ampio spazio alla criminalità, pertanto non vi sarebbero elementi per concludere che il fratello possa essere stato ucciso per dei motivi riconosciuti dall'art. 3 LAsi. Per queste ragioni, il timore dell'interessato non sarebbe fondato ed i motivi di asilo da lui invocati non sarebbero pertinenti, tanto che il medesimo non soddisferebbe le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Sulla base di queste considerazioni, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di asilo e pronunciato il contestuale allontanamento dell'interessato, la cui esecuzione risulterebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 4.2 Nel gravame, il ricorrente ribadisce l'evento che lo avrebbe portato all'espatrio, il 10/11 agosto 2008, allorquando egli sarebbe stato avvisato che degli sconosciuti avrebbero chiesto di lui. A ciò andrebbe aggiunto il fatto che sia un primo fratello, combattente LTTE, che il padre sarebbero stati uccisi. L'insorgente, dal canto suo, avendo svolto delle attività sociali a favore della popolazione organizzate dalle LTTE avrebbe contribuito ad aumentare i sospetti circa le simpatie della propria famiglia per il gruppo nazionalista in questione. Egli dopo la partenza dal suo villaggio, in attesa di poter espatriare, avrebbe appreso della morte di un altro fratello, circostanza per la quale si sentirebbe responsabile. L'autore del gravame ritiene quindi di rappresentare un profilo a rischio di persecuzioni ad opera delle autorità governative, in quanto apparterrebbe ad una famiglia da tempo sospettata di simpatie e vicinanza alle LTTE. Inoltre, egli farebbe parte delle persone particolarmente a rischio secondo il rapporto dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (di seguito: OSAR) del 1° dicembre 2010, in quanto presenterebbe le caratteristiche di più di uno dei profili menzionati in tale rapporto. Nondimeno, le circostanze di uccisione del fratello, non appena lasciato il villaggio dopo l'episodio che è alla base della sua fuga, andrebbero considerate. Di conseguenza, la decisione impugnata si fonderebbe su di un accertamento incompleto dei fatti rilevanti relativi alla qualità di rifugiato del ricorrente. Per quanto concerne l'allontanamento, l'autore del gravame sostiene che in caso di pronuncia della misura la Svizzera violerebbe gli accordi internazionali, in particolare l'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ritenuto che egli verrebbe così esposto a trattamenti inumani e degradanti. Non da ultimo la rete famigliare dell'insorgente ancora presente nel Paese di origine sarebbe assai ridotta, considerati i famigliari uccisi e quelli che si troverebbero già all'estero. Infine, secondo quanto stabilito dal rapporto medico di cui al doc. 7, il ricorrente presenterebbe un importante stato ansioso-depressivo nell'ambito di una sindrome post-traumatica da stress rispetto alla quale un eventuale rientro in Sri Lanka risulterebbe assolutamente controindicato. Conseguentemente, un rinvio verso il Paese di origine apparirebbe non ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Anche il doc. 8, prodotto in data 27 settembre 2012, confermerebbe la diagnosi precedente e la necessità di prosieguo dell'attuale terapia.
E. 5.1.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 5.1.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2010/57, consid. 2.5, p. 827 e s.; DTAF 2010/44, consid. 3.3 p. 620). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. sentenza del Tribunale D-6330/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 5.5.2; cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 7 p. 179 e s.). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, p. 447 e ss.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, p. 69 e ss.; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Walter Kälin (ed.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Friborgo 1991, p. 44; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e ed., Berna/Stoccarda 1991, pp. 108 e ss.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte 1990, p. 126 e 143 e ss.; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, p. 287 e ss.).
E. 5.1.3 Nella nozione di pressione psichica insopportabile, quale motivo giustificante la concessione dell'asilo, sono compresi i metodi praticati e le misure intraprese in certi Stati da parte delle autorità nei confronti di alcuni individui o di una parte della popolazione, i quali - secondo un esame oggettivo - sono di un'intensità tale da rendere impossibile, o difficilmente sopportabile, il proseguimento della vita o di un'esistenza conforme alla dignità umana, di modo che qualsiasi persona confrontata ad una tale situazione sarebbe stata costretta a fuggire dal suo Paese (cfr. GICRA 2005 n. 21, consid. 10.3.1 p. 200 e s. e GICRA 2000 n. 17, consid. 10 e 11 p. 156 e ss.; Kälin, op. cit., p. 49 e ss.; Werenfels, op. cit., p. 275). Come ritenuto dal Consiglio federale, i metodi in oggetto sono quelli che, senza costituire necessariamente una minaccia per la vita o l'integrità corporale, possono provocare presso le vittime stati di costrizione e conflitti di coscienza tali da non rendere più loro tollerabile la permanenza nel Paese (cfr. Messaggio del Consiglio federale a sostegno di una legge sull'asilo del 31 agosto 1977, FF 1977 III 113, spec. p. 125 e Messaggio concernente la revisione della legge sull'asilo del 6 luglio 1983, FF 1983 III 627, spec. p. 631).
E. 5.2.1 Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla persistenza di un timore di persecuzioni future, deve tenere conto esclusivamente della situazione vigente al momento in cui si determina. In una recente analisi circa la situazione vigente in Sri Lanka (cfr. DTAF 2011/24), il Tribunale ha constatato un netto miglioramento e una stabilizzazione dal profilo della sicurezza del paese dopo la fine del conflitto militare tra LTTE ed esercito sri-lankese a maggio 2009. Le LTTE sono state annientate militarmente e sono quindi cessati anche gli atti di persecuzione. Inoltre, la fine del conflitto ha permesso a centinaia di migliaia di rifugiati interni (IDPs = internally Dispalced Persons), in campi profughi, di fare rientro ai propri villaggi (cfr. U.S. Departement of State, 2009 Human Rights Report: Sri Lanka; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, ottobre 2010) e anche la libertà di movimento, grazie all'apertura dei campi, è aumentata. In generale, la situazione in Sri Lanka si è dunque stabilizzata e le condizioni di vita sono migliorate e stanno migliorando progressivamente in tutto il paese soprattutto nelle regioni del nord e dell'est, territori precedentemente occupati dalle LTTE durante la guerra civile (cfr. DTAF 2011/24, consid. 7.1). Nella giurisprudenza precitata, il Tribunale ha ritenuto che nonostante i cambiamenti intervenuti nel Paese, alcuni gruppi di persone sono tuttora esposti a rischi di persecuzione in caso di rientro nel Paese. Si tratta di persone particolarmente esposte, quali oppositori politici o sostenitori del vecchio regime del generale Fonseka (cfr. ibidem, consid. 8.1), i giornalisti e gli attivisti dei diritti umani critici nei confronti del regime (cfr. ibidem, consid. 8.2), le vittime o i testimoni di gravi violazioni dei diritti umani (cfr. ibidem, consid. 8.3), oltre che le persone che dispongono di importanti mezzi finanziari e rientranti dalla Svizzera sospettati di aver avuto contatti stretti con le LTTE (cfr. ibidem, consid. 8.4 e 8.5).
E. 5.2.2 Nulla nel comportamento personale del ricorrente lascia trasparire una partecipazione politica particolare o una condotta che avrebbe potuto essere percepita delle autorità singalesi quale sostegno attivo alle LTTE. I sospetti nei confronti del medesimo e della sua famiglia sono da ricondurre, come da egli dichiarato (verbale 2, Q28-Q30 p.5), al soggiorno nella regione di E._______ dal (...) al (...). Per quanto attiene al fratello del ricorrente, (...), egli è deceduto già nel (...), ossia (...) anni prima dell'espatrio dell'autore del gravame, di modo che le citate autorità se avessero avuto un interesse nella persona del ricorrente o dei suoi famigliari non si sarebbero limitate alle sole visite a domicilio a partire dal (...) (cfr. verbale 2, Q28 e ss. p. 5). Come documentato (cfr docc. 4-6), l'insorgente ha altresì partecipato ad attività di volontariato volte alla (...) (verbale 1, p. 6; verbale 2, Q9 p.3 e docc. 4-6). Tali attività, come riferito dal ricorrente stesso (cfr. verbale 2, Q26 p. 4), sarebbero state organizzate dal movimento tamil in collaborazione con il governo singalese, tanto non possono di conseguenza essere definite politiche o aventi la connotazione tipica delle LTTE, bensì unicamente a carattere benefico. Ne discende che dagli atti non emerge alcun indizio di partecipazione ad attività politiche, vere e proprie, a favore delle LTTE da parte dell'autore del gravame, come peraltro da lui stesso dichiarato (cfr. verbale 1, p. 6). Le summenzionate opere di volontariato, sono terminate nel (...) (cfr. verbale 2, Q43 p. 6), di conseguenza nulla dall'esame degli atti di causa lascia intendere che il ricorrente abbia frequentato esponenti del movimento tamil in questione successivamente a tale data. Per quanto attiene al fermo subito dal ricorrente, va rilevato che il medesimo è stato liberato e non ha dichiarato di aver subito violenza (cfr. verbale 2, Q39-Q40, p. 6), ciò dimostra che le autorità singalesi non lo hanno considerato un soggetto pericoloso, rispettivamente dal profilo considerevole dal punto di vista terroristico. Questo episodio, le frequenti visite a domicilio (cfr. verbale 2, Q28 e ss. p. 5) e la ricerca dell'interessato (cfr. verbale 2, Q41-Q42, p. 6 e Q51, p. 7), sono fatti che vanno inseriti nel contesto del periodo in questione, in cui l'esercito era solito fermare dei giovani tamil al fine di ottenere delle informazioni, tipicamente nell'ambito di operazioni di sicurezza e di lotta anti-terrorismo (cfr. Sentenza del Tribunale E-6734/2011 del 27 marzo 2012, consid. 3.4). L'omicidio di un altro fratello (cfr. docc. 1-3), avvenuto poco prima dell'espatrio dell'insorgente, non presenta alcun indizio che possa portare a concludere che tale avvenimento sia in qualche modo legato a motivi riconosciuti dall'art. 3 LAsi, piuttosto va inserito nel contesto di guerra, conflitto generalizzato e violenza dell'epoca. Alla luce dell'evoluzione avvenuta nel Paese di origine del ricorrente, un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a causa di avvenimenti anteriori al suo espatrio non è giustificato. Pertanto, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, i fatti addotti dal ricorrente non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Del resto, non emergono dagli atti nemmeno elementi che permettano di ammettere che l'interessato faccia parte del novero dei profili a rischio sopra esposti (cfr. consid. 4.2.1 della presente). Di conseguenza, il Tribunale ritiene che, visti gli atti di causa e la situazione attuale del Paese in questione, per il ricorrente non vi siano rischi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Tutt'al più, al suo rientro in Sri Lanka, l'insorgente verrà sottoposto a delle misure di polizia suscettibili di restrizione momentanea della libertà, quali controllo d'identità, perquisizione, rispettivamente detenzione alfine di procedere ad ulteriori verifiche. Si tratta di misure anti-terrorismo alle quali è sottoposta l maggior parte della popolazione, a Colombo e nel resto del territorio nazionale, che ad ogni modo non rivestono l'intensità di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Sentenza del Tribunale E-1123/2012 del 20 marzo 2012 e relativo riferimento).
E. 5.3 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo e, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 6.1.1 Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Il ricorrente infatti non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733).
E. 6.1.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
E. 6.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 5 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dal ricorrente nel suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta al ricorrente di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un'eventuale rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che da un Paese europeo fanno rientro in Sri Lanka (cfr. sentenze della Corte EDU N.A. c. Regno Unito [richiesta n. 25904/07] del 17 luglio 2008; P.K. c. Danimarca [richiesta n. 54705/08] del 20 gennaio 2011; T.N. c. Danimarca [richiesta n .20594/08] del 20 gennaio 2011; E.G. c. Regno Unito [richiesta n. 41178/08] del 31 maggio 2011). A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che non vi sia da partire dal presupposto che ogni Tamil di rientro in Patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani. Per contro, occorrere analizzare se nel caso di specie e alla luce di diversi fattori, vi sia da ritenere che l'interessato possa a giusto titolo temere che le autorità in Patria possano avere interesse ad arrestarlo o ad interrogarlo. Quali particolari fattori di rischio, la Corte EDU cita in particolare la registrazione quale membro - sospetto o certo - delle LTTE, l'esistenza di una precedente condanna o di un ordine di arresto pendente, la fuga dal carcere o da oneri su cauzione, la firma di un'ammissione di colpevolezza o di documenti analoghi, il reclutamento quale confidente delle forze di sicurezza, la presenza sul corpo di cicatrici, il rientro nello Sri Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota quale centro di finanziamento delle LTTE, l'assenza di documenti d'identità, la deposizione di una domanda di asilo all'estero o il legame di parentela con un membro delle LTTE. Questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola atti a costituire un "real risk" per l'interessato, tuttavia questa soglia potrebbe essere raggiunta nell'ambito di una valutazione d'insieme, prendendo in considerazione anche la situazione generale vigente attualmente nel Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con relativo riferimento). Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari alle menzionate disposizioni. In altri termini, nell'ambito di una valutazione d'insieme, il Tribunale ritiene che la soglia per ammettere il "real risk" non è raggiunta. A questo riguardo, al fine di evitare ripetizioni, si rinvia alle considerazioni sopraesposte relative all'analisi della qualità di rifugiato (consid. 5.2.2. della presente).
E. 6.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 6.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere considerata ragionevolmente esigibile, qualora nello Stato di origine o di provenienza lo straniero dovesse trovarsi concretamente in pericolo, in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10, consid. 5.1 p. 111; GICRA 1999 n. 28, consid. 5b p. 170; nonché GICRA 1998 n. 22, consid. 7a p. 191). In merito allo stato di sicurezza in Sri Lanka, questo Tribunale ha avuto recentemente modo di precisare che nel citato Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo, provenienti dallo Sri Lanka di origine tamil, è ora ragionevolmente esigibile verso il Nord dello Sri Lanka, ad eccezione della regione di Vanni, nonché verso l'Est del Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 11-13). Peraltro, per quanto attiene alla regione di Jaffna, la situazione è nettamente migliorata a seguito dell'apertura dell'asse stradale tra Jaffna e Kandy alla fine del 2009 e alla diminuzione della presenza militare. D'altronde, malgrado l'esistenza di ancora importanti lacune nei servizi e l'espansione limitata delle attività economiche, si sono registrati diversi miglioramenti sul piano sociale e sanitario, con ad esempio la riapertura di alcune scuole e la ricostruzione di ospedali. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), unitamente ad altre organizzazioni di aiuto a Mannar, Jaffna, Vavuniya, Batticaloa e Trincomalee, fornisce consigli giuridici gratuiti per sostenere il rinvio delle persone in Sri Lanka, in particolare in relazione ai problemi legati all'accesso ad un alloggio o alla proprietà (cfr. DTAF 2011/24, consid. 13.2.1). Ad ogni modo, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il Nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, avvenuta nel maggio del 2009, per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile, qualora possano beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio (cfr. DTAF 2011/24, consid. 13.2.1.1.), da quella delle persone che hanno lasciato il Nord del Paese prima della fine della guerra, per le quali le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Per quest'ultima categoria di persone è infatti necessario analizzare la situazione individuale, verificando l'esistenza di fattori particolarmente favorevoli, segnatamente, concrete possibilità di alloggio e garanzie di un adeguato sostentamento, nonché l'esistenza di una rete sociale o familiare sufficiente. Se tali condizioni non sono realizzate, va inoltre esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale (cfr. DTAF 2011/24, consid. 13.2.1.2). Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel Paese di origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Quest'ultimo concetto comprende le cure mediche di base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza e nel rispetto della dignità umana (cfr. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berna 2002, pp. 81 e s. e p. 87). Tuttavia, lo straniero non può prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizionato di soggiorno in uno stato firmatario della CEDU, segnatamente in Svizzera ed un diritto di accesso generale in questo paese alle forme di sostegno mediche, sociali ed altre suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche nel Paese di origine o di destinazione non raggiungono il grado di quelle elvetiche. Per ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, non è quindi sufficiente che un trattamento medico prescritto sulla base delle norme svizzere non possa essere seguito nel Paese di origine o di provenienza dell'interessato. Infatti, se le cure essenziali possono essere assicurate nel Paese di origine o di provenienza dello straniero, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale D-3407/2006 dell'8 luglio 2008). Tuttavia, l'allontanamento non sarà più reputato ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr se, a causa dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato dovesse degradarsi molto rapidamente al punto di condurre in maniera certa alla concreta messa in pericolo della sua vita o ad una minaccia seria, durevole e notevole della sua integrità fisica (cfr. GICRA 2003 n. 24, pp. 154 ss; sentenza del Tribunale E-7090/2009 del 19 agosto 2010, p. 10; sentenza del Tribunale D-3562/2006 del 31 luglio 2008, p. 9; sentenza del Tribunale E-5935/2006, del 23 marzo 2009, p. 9). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale e acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24, consid. 5b).
E. 6.3.2 Nel caso concreto, il ricorrente ha dichiarato di essere originario della penisola di Jaffna, nonché di aver avuto quale ultimo domicilio B._______ presso D._______ penisola di Jaffna a far tempo dal (...) (cfr. verbale 2, Q13-Q14, p. 3). Egli è giovane, celibe, ha una discreta formazione scolastica e ha lavorato in detto Paese presso il proprio (...) (cfr. verbale 1, pp. 2-3). Inoltre, dispone di gran parte della famiglia nella zona di D._______, tra cui la madre, le due sorelle (cfr. verbale 1, p. 3), uno zio paterno e la moglie del fratello con i figli (cfr. verbale 2, pp. 5-6). Non da ultimo, grazie alla sua attività di (...), il ricorrente ha certamente sviluppato anche un'importante rete sociale e professionale in detta zona. Dunque, non vi è dubbio che il ricorrente - sebbene sia espatriato prima della fine della guerra - potrà usufruire di un adeguato e concreto sostegno al suo reinserimento in Patria, segnatamente nella zona di D._______. Infine, come si evince dal gravame e dal recente doc. 8, il ricorrente soffre attualmente di una sindrome post-traumatica da stress. Secondo le informazioni a disposizione del Tribunale i medicamenti e i trattamenti necessari sono, in generale, disponibili anche in Sri Lanka, infatti il paese beneficia di un sistema sociale e sanitario di standard elevato per rapporto ad altri paesi con una situazione di sviluppo economico similare (South-East Asia Region, Countries, 11 Health Questions, World Health Organization 2007, p. 221). Nello specifico, per quanto attiene ai problemi di salute mentale, il Paese dispone di varie strutture ospedaliere operanti nel settore, inoltre alcune organizzazione non governative presenti sul territorio propongono aiuto in campo psichiatrico. I medicamenti sono ottenibili gratuitamente e le sostanze non disponibili possono facilmente essere importate dalla vicina India (cfr. Country of Origin Information Report: Sri Lanka, UK Home Office, 18 febbraio 2010). In particolare, nella penisola di Jaffna, vi è un ospedale universitario, il quale dispone altresì di un dipartimento di psichiatria (cfr. Jaffna Regional Directorate of Health Services, 2010 Statistics, e Ministry of Health Sri Lanka, Health Institutions and Bed Strength by District - Jaffna District).
E. 6.3.3 Pertanto, alla luce di tutte le circostanze, vi è ragione di concludere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 4 LStr).
E. 6.4 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, oltre alla carta di identità già prodotta in corso di procedura (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 6.5 Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 7 In virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte.
E. 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 9 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2277/2011 Sentenza del 9 ottobre 2012 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), François Badoud, Robert Galliker, cancelliera Camilla Fumagalli. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato dal Signor Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 marzo 2011 / N [...]. Fatti: A. Il (...), l'interessato - cittadino dello Sri Lanka di etnia tamil - ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Nel corso delle due audizioni, la prima avvenuta al Centro di registrazione e di procedura di Basilea il 30 ottobre 2008, la seconda presso l'UFM a Wabern il 18 marzo 2010, il medesimo ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale di audizione del 30 ottobre 2008 [di seguito: verbale 1] e del 18 marzo 2010 [di seguito verbale 2]) di essere originario del villaggio di B._______, C._______, nei pressi di D._______, distretto di Jaffna (Sri Lanka). Egli sarebbe espatriato a causa dei sospetti legami della propria famiglia con le Tigri per la liberazione della patria Tamil (di seguito: LTTE), in quanto lui ed i famigliari sarebbero stati residenti dal (...) al (...) nella regione di E._______, inoltre in seno al succitato movimento un primo fratello dell'interessato avrebbe perso la vita come combattente. Oltre a ciò, il richiedente avrebbe svolto delle attività di volontariato per (...) organizzate dalle LTTE. Tali attività sarebbero diminuite nel (...), a causa dell'interruzione dell'accordo di pace. Nel corso del (...), degli sconosciuti si sarebbero presentati numerose volte presso il suo domicilio, questionando la sua famiglia sul presunto ospitare riunioni notturne delle LTTE. Ad (...) avrebbe saputo che delle persone lo stavano ricercando personalmente, avendo queste ultime fatto direttamente il suo nome, di conseguenza avrebbe deciso di fuggire verso F._______. In attesa di espatriare, durante il soggiorno nel (...), avrebbe appreso dell'uccisione di un altro fratello, peraltro riportata anche dalla stampa locale. A sostegno della propria domanda di asilo, l'interessato ha prodotto, oltre alla carta d'identità, l'atto di morte del fratello (doc. 1), una pagina in lingua inglese estratta dal sito internet Tamilnet riportante la notizia della morte del fratello, rispettivamente la versione del medesimo articolo in lingua tamil (doc. 2), la fotocopia di un certificato del proprio avvocato attestante la morte del fratello (doc. 3), tre attestati del lavoro svolto presso le LTTE (docc. 4-6) ed un certificato medico datato 28 marzo 2011 rilasciato dal Dr. med. G._______ (doc. 7). B. Con decisione del 17 marzo 2011, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dalla Svizzera dell'interessato, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Sri Lanka, segnatamente a B._______ presso D._______ (penisola di Jaffna), siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 18 aprile 2011, il ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro predetta decisione dell'autorità inferiore, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la demanda del gravame all'autorità inferiore per una nuova valutazione e subordinatamente la concessione dell'ammissine provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali. D. In data 21 aprile 2011, il Tribunale ha comunicato al ricorrente la possibilità di soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura, giusta l'art. 42 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). E. Con decisone incidentale del 4 maggio 2011, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), il Tribunale ha rinunciato a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso. F. Tramite risposta del 9 maggio 2011, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. G. Il 30 maggio 2011, l'insorgente ha inoltrato l'atto di replica. Lo stesso è stato trasmesso per informazione all'autorità inferiore in data 3 giugno 2011. H. Con decisione incidentale del 12 settembre 2012, il Tribunale ha invitato l'autore del gravame a produrre, entro il 27 settembre 2012, un certificato medico attuale e circostanziato relativo al suo stato di salute, con la comminatoria che in caso di decorso infruttuoso del termine egli sarebbe stato ritenuto non soffrire attualmente di problemi medici particolari. I. In data 27 settembre 2012 (cfr. data del plico raccomandato), in ossequio al termine impartitogli, l'insorgente ha inoltrato il rapporto medico stilato dal Dr. med. G._______ il 20 settembre 2012 (doc. 8). Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, p. 798; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3. Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4). 4. 4.1. Nella decisione impugnata l'UFM ha considerato, da un lato, che i numerosi elementi riscontrati nelle dichiarazioni dell'interessato non presenterebbero un profilo di rischio e nemmeno l'esposizione a qualsivoglia tipo di persecuzione. Segnatamente, l'autorità inferiore ha sottolineato come il medesimo non avrebbe mai partecipato ad attività politiche in favore delle LTTE, né frequentato combattenti appartenenti al menzionato movimento. Le attività sociali svolte dal richiedente a favore della comunità tamil non avrebbero la connotazione terrorista tipica delle LTTE e, ad ogni modo, dal 2005 egli non avrebbe più frequentato persone vicine alle LTTE. In aggiunta, secondo l'Ufficio, qualora le autorità avessero avuto dei sospetti in merito, esse non si sarebbero limitate a semplici intimidazioni, ma avrebbero certamente convocato ed interrogato l'interessato. Dall'altro lato, l'omicidio del fratello del richiedente sarebbe da inserire in un contesto di guerra e conflitto interetnico, che avrebbe creato una situazione di insicurezza nel Paese dando ampio spazio alla criminalità, pertanto non vi sarebbero elementi per concludere che il fratello possa essere stato ucciso per dei motivi riconosciuti dall'art. 3 LAsi. Per queste ragioni, il timore dell'interessato non sarebbe fondato ed i motivi di asilo da lui invocati non sarebbero pertinenti, tanto che il medesimo non soddisferebbe le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Sulla base di queste considerazioni, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di asilo e pronunciato il contestuale allontanamento dell'interessato, la cui esecuzione risulterebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 4.2. Nel gravame, il ricorrente ribadisce l'evento che lo avrebbe portato all'espatrio, il 10/11 agosto 2008, allorquando egli sarebbe stato avvisato che degli sconosciuti avrebbero chiesto di lui. A ciò andrebbe aggiunto il fatto che sia un primo fratello, combattente LTTE, che il padre sarebbero stati uccisi. L'insorgente, dal canto suo, avendo svolto delle attività sociali a favore della popolazione organizzate dalle LTTE avrebbe contribuito ad aumentare i sospetti circa le simpatie della propria famiglia per il gruppo nazionalista in questione. Egli dopo la partenza dal suo villaggio, in attesa di poter espatriare, avrebbe appreso della morte di un altro fratello, circostanza per la quale si sentirebbe responsabile. L'autore del gravame ritiene quindi di rappresentare un profilo a rischio di persecuzioni ad opera delle autorità governative, in quanto apparterrebbe ad una famiglia da tempo sospettata di simpatie e vicinanza alle LTTE. Inoltre, egli farebbe parte delle persone particolarmente a rischio secondo il rapporto dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (di seguito: OSAR) del 1° dicembre 2010, in quanto presenterebbe le caratteristiche di più di uno dei profili menzionati in tale rapporto. Nondimeno, le circostanze di uccisione del fratello, non appena lasciato il villaggio dopo l'episodio che è alla base della sua fuga, andrebbero considerate. Di conseguenza, la decisione impugnata si fonderebbe su di un accertamento incompleto dei fatti rilevanti relativi alla qualità di rifugiato del ricorrente. Per quanto concerne l'allontanamento, l'autore del gravame sostiene che in caso di pronuncia della misura la Svizzera violerebbe gli accordi internazionali, in particolare l'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ritenuto che egli verrebbe così esposto a trattamenti inumani e degradanti. Non da ultimo la rete famigliare dell'insorgente ancora presente nel Paese di origine sarebbe assai ridotta, considerati i famigliari uccisi e quelli che si troverebbero già all'estero. Infine, secondo quanto stabilito dal rapporto medico di cui al doc. 7, il ricorrente presenterebbe un importante stato ansioso-depressivo nell'ambito di una sindrome post-traumatica da stress rispetto alla quale un eventuale rientro in Sri Lanka risulterebbe assolutamente controindicato. Conseguentemente, un rinvio verso il Paese di origine apparirebbe non ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Anche il doc. 8, prodotto in data 27 settembre 2012, confermerebbe la diagnosi precedente e la necessità di prosieguo dell'attuale terapia. 5. 5.1. 5.1.1. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.1.2. Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2010/57, consid. 2.5, p. 827 e s.; DTAF 2010/44, consid. 3.3 p. 620). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. sentenza del Tribunale D-6330/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 5.5.2; cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 7 p. 179 e s.). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, p. 447 e ss.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, p. 69 e ss.; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Walter Kälin (ed.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Friborgo 1991, p. 44; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e ed., Berna/Stoccarda 1991, pp. 108 e ss.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte 1990, p. 126 e 143 e ss.; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, p. 287 e ss.). 5.1.3. Nella nozione di pressione psichica insopportabile, quale motivo giustificante la concessione dell'asilo, sono compresi i metodi praticati e le misure intraprese in certi Stati da parte delle autorità nei confronti di alcuni individui o di una parte della popolazione, i quali - secondo un esame oggettivo - sono di un'intensità tale da rendere impossibile, o difficilmente sopportabile, il proseguimento della vita o di un'esistenza conforme alla dignità umana, di modo che qualsiasi persona confrontata ad una tale situazione sarebbe stata costretta a fuggire dal suo Paese (cfr. GICRA 2005 n. 21, consid. 10.3.1 p. 200 e s. e GICRA 2000 n. 17, consid. 10 e 11 p. 156 e ss.; Kälin, op. cit., p. 49 e ss.; Werenfels, op. cit., p. 275). Come ritenuto dal Consiglio federale, i metodi in oggetto sono quelli che, senza costituire necessariamente una minaccia per la vita o l'integrità corporale, possono provocare presso le vittime stati di costrizione e conflitti di coscienza tali da non rendere più loro tollerabile la permanenza nel Paese (cfr. Messaggio del Consiglio federale a sostegno di una legge sull'asilo del 31 agosto 1977, FF 1977 III 113, spec. p. 125 e Messaggio concernente la revisione della legge sull'asilo del 6 luglio 1983, FF 1983 III 627, spec. p. 631). 5.2. 5.2.1. Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla persistenza di un timore di persecuzioni future, deve tenere conto esclusivamente della situazione vigente al momento in cui si determina. In una recente analisi circa la situazione vigente in Sri Lanka (cfr. DTAF 2011/24), il Tribunale ha constatato un netto miglioramento e una stabilizzazione dal profilo della sicurezza del paese dopo la fine del conflitto militare tra LTTE ed esercito sri-lankese a maggio 2009. Le LTTE sono state annientate militarmente e sono quindi cessati anche gli atti di persecuzione. Inoltre, la fine del conflitto ha permesso a centinaia di migliaia di rifugiati interni (IDPs = internally Dispalced Persons), in campi profughi, di fare rientro ai propri villaggi (cfr. U.S. Departement of State, 2009 Human Rights Report: Sri Lanka; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, ottobre 2010) e anche la libertà di movimento, grazie all'apertura dei campi, è aumentata. In generale, la situazione in Sri Lanka si è dunque stabilizzata e le condizioni di vita sono migliorate e stanno migliorando progressivamente in tutto il paese soprattutto nelle regioni del nord e dell'est, territori precedentemente occupati dalle LTTE durante la guerra civile (cfr. DTAF 2011/24, consid. 7.1). Nella giurisprudenza precitata, il Tribunale ha ritenuto che nonostante i cambiamenti intervenuti nel Paese, alcuni gruppi di persone sono tuttora esposti a rischi di persecuzione in caso di rientro nel Paese. Si tratta di persone particolarmente esposte, quali oppositori politici o sostenitori del vecchio regime del generale Fonseka (cfr. ibidem, consid. 8.1), i giornalisti e gli attivisti dei diritti umani critici nei confronti del regime (cfr. ibidem, consid. 8.2), le vittime o i testimoni di gravi violazioni dei diritti umani (cfr. ibidem, consid. 8.3), oltre che le persone che dispongono di importanti mezzi finanziari e rientranti dalla Svizzera sospettati di aver avuto contatti stretti con le LTTE (cfr. ibidem, consid. 8.4 e 8.5). 5.2.2. Nulla nel comportamento personale del ricorrente lascia trasparire una partecipazione politica particolare o una condotta che avrebbe potuto essere percepita delle autorità singalesi quale sostegno attivo alle LTTE. I sospetti nei confronti del medesimo e della sua famiglia sono da ricondurre, come da egli dichiarato (verbale 2, Q28-Q30 p.5), al soggiorno nella regione di E._______ dal (...) al (...). Per quanto attiene al fratello del ricorrente, (...), egli è deceduto già nel (...), ossia (...) anni prima dell'espatrio dell'autore del gravame, di modo che le citate autorità se avessero avuto un interesse nella persona del ricorrente o dei suoi famigliari non si sarebbero limitate alle sole visite a domicilio a partire dal (...) (cfr. verbale 2, Q28 e ss. p. 5). Come documentato (cfr docc. 4-6), l'insorgente ha altresì partecipato ad attività di volontariato volte alla (...) (verbale 1, p. 6; verbale 2, Q9 p.3 e docc. 4-6). Tali attività, come riferito dal ricorrente stesso (cfr. verbale 2, Q26 p. 4), sarebbero state organizzate dal movimento tamil in collaborazione con il governo singalese, tanto non possono di conseguenza essere definite politiche o aventi la connotazione tipica delle LTTE, bensì unicamente a carattere benefico. Ne discende che dagli atti non emerge alcun indizio di partecipazione ad attività politiche, vere e proprie, a favore delle LTTE da parte dell'autore del gravame, come peraltro da lui stesso dichiarato (cfr. verbale 1, p. 6). Le summenzionate opere di volontariato, sono terminate nel (...) (cfr. verbale 2, Q43 p. 6), di conseguenza nulla dall'esame degli atti di causa lascia intendere che il ricorrente abbia frequentato esponenti del movimento tamil in questione successivamente a tale data. Per quanto attiene al fermo subito dal ricorrente, va rilevato che il medesimo è stato liberato e non ha dichiarato di aver subito violenza (cfr. verbale 2, Q39-Q40, p. 6), ciò dimostra che le autorità singalesi non lo hanno considerato un soggetto pericoloso, rispettivamente dal profilo considerevole dal punto di vista terroristico. Questo episodio, le frequenti visite a domicilio (cfr. verbale 2, Q28 e ss. p. 5) e la ricerca dell'interessato (cfr. verbale 2, Q41-Q42, p. 6 e Q51, p. 7), sono fatti che vanno inseriti nel contesto del periodo in questione, in cui l'esercito era solito fermare dei giovani tamil al fine di ottenere delle informazioni, tipicamente nell'ambito di operazioni di sicurezza e di lotta anti-terrorismo (cfr. Sentenza del Tribunale E-6734/2011 del 27 marzo 2012, consid. 3.4). L'omicidio di un altro fratello (cfr. docc. 1-3), avvenuto poco prima dell'espatrio dell'insorgente, non presenta alcun indizio che possa portare a concludere che tale avvenimento sia in qualche modo legato a motivi riconosciuti dall'art. 3 LAsi, piuttosto va inserito nel contesto di guerra, conflitto generalizzato e violenza dell'epoca. Alla luce dell'evoluzione avvenuta nel Paese di origine del ricorrente, un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a causa di avvenimenti anteriori al suo espatrio non è giustificato. Pertanto, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, i fatti addotti dal ricorrente non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Del resto, non emergono dagli atti nemmeno elementi che permettano di ammettere che l'interessato faccia parte del novero dei profili a rischio sopra esposti (cfr. consid. 4.2.1 della presente). Di conseguenza, il Tribunale ritiene che, visti gli atti di causa e la situazione attuale del Paese in questione, per il ricorrente non vi siano rischi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Tutt'al più, al suo rientro in Sri Lanka, l'insorgente verrà sottoposto a delle misure di polizia suscettibili di restrizione momentanea della libertà, quali controllo d'identità, perquisizione, rispettivamente detenzione alfine di procedere ad ulteriori verifiche. Si tratta di misure anti-terrorismo alle quali è sottoposta l maggior parte della popolazione, a Colombo e nel resto del territorio nazionale, che ad ogni modo non rivestono l'intensità di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Sentenza del Tribunale E-1123/2012 del 20 marzo 2012 e relativo riferimento). 5.3. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo e, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 6. 6.1. 6.1.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Il ricorrente infatti non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733). 6.1.2. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 6.2. 6.2.1. Per gli stessi motivi citati al considerando 5 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dal ricorrente nel suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta al ricorrente di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un'eventuale rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che da un Paese europeo fanno rientro in Sri Lanka (cfr. sentenze della Corte EDU N.A. c. Regno Unito [richiesta n. 25904/07] del 17 luglio 2008; P.K. c. Danimarca [richiesta n. 54705/08] del 20 gennaio 2011; T.N. c. Danimarca [richiesta n .20594/08] del 20 gennaio 2011; E.G. c. Regno Unito [richiesta n. 41178/08] del 31 maggio 2011). A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che non vi sia da partire dal presupposto che ogni Tamil di rientro in Patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani. Per contro, occorrere analizzare se nel caso di specie e alla luce di diversi fattori, vi sia da ritenere che l'interessato possa a giusto titolo temere che le autorità in Patria possano avere interesse ad arrestarlo o ad interrogarlo. Quali particolari fattori di rischio, la Corte EDU cita in particolare la registrazione quale membro - sospetto o certo - delle LTTE, l'esistenza di una precedente condanna o di un ordine di arresto pendente, la fuga dal carcere o da oneri su cauzione, la firma di un'ammissione di colpevolezza o di documenti analoghi, il reclutamento quale confidente delle forze di sicurezza, la presenza sul corpo di cicatrici, il rientro nello Sri Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota quale centro di finanziamento delle LTTE, l'assenza di documenti d'identità, la deposizione di una domanda di asilo all'estero o il legame di parentela con un membro delle LTTE. Questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola atti a costituire un "real risk" per l'interessato, tuttavia questa soglia potrebbe essere raggiunta nell'ambito di una valutazione d'insieme, prendendo in considerazione anche la situazione generale vigente attualmente nel Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con relativo riferimento). Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari alle menzionate disposizioni. In altri termini, nell'ambito di una valutazione d'insieme, il Tribunale ritiene che la soglia per ammettere il "real risk" non è raggiunta. A questo riguardo, al fine di evitare ripetizioni, si rinvia alle considerazioni sopraesposte relative all'analisi della qualità di rifugiato (consid. 5.2.2. della presente). 6.2.2. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 6.3. 6.3.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere considerata ragionevolmente esigibile, qualora nello Stato di origine o di provenienza lo straniero dovesse trovarsi concretamente in pericolo, in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10, consid. 5.1 p. 111; GICRA 1999 n. 28, consid. 5b p. 170; nonché GICRA 1998 n. 22, consid. 7a p. 191). In merito allo stato di sicurezza in Sri Lanka, questo Tribunale ha avuto recentemente modo di precisare che nel citato Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo, provenienti dallo Sri Lanka di origine tamil, è ora ragionevolmente esigibile verso il Nord dello Sri Lanka, ad eccezione della regione di Vanni, nonché verso l'Est del Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 11-13). Peraltro, per quanto attiene alla regione di Jaffna, la situazione è nettamente migliorata a seguito dell'apertura dell'asse stradale tra Jaffna e Kandy alla fine del 2009 e alla diminuzione della presenza militare. D'altronde, malgrado l'esistenza di ancora importanti lacune nei servizi e l'espansione limitata delle attività economiche, si sono registrati diversi miglioramenti sul piano sociale e sanitario, con ad esempio la riapertura di alcune scuole e la ricostruzione di ospedali. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), unitamente ad altre organizzazioni di aiuto a Mannar, Jaffna, Vavuniya, Batticaloa e Trincomalee, fornisce consigli giuridici gratuiti per sostenere il rinvio delle persone in Sri Lanka, in particolare in relazione ai problemi legati all'accesso ad un alloggio o alla proprietà (cfr. DTAF 2011/24, consid. 13.2.1). Ad ogni modo, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il Nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, avvenuta nel maggio del 2009, per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile, qualora possano beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio (cfr. DTAF 2011/24, consid. 13.2.1.1.), da quella delle persone che hanno lasciato il Nord del Paese prima della fine della guerra, per le quali le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Per quest'ultima categoria di persone è infatti necessario analizzare la situazione individuale, verificando l'esistenza di fattori particolarmente favorevoli, segnatamente, concrete possibilità di alloggio e garanzie di un adeguato sostentamento, nonché l'esistenza di una rete sociale o familiare sufficiente. Se tali condizioni non sono realizzate, va inoltre esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale (cfr. DTAF 2011/24, consid. 13.2.1.2). Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel Paese di origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Quest'ultimo concetto comprende le cure mediche di base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza e nel rispetto della dignità umana (cfr. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berna 2002, pp. 81 e s. e p. 87). Tuttavia, lo straniero non può prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizionato di soggiorno in uno stato firmatario della CEDU, segnatamente in Svizzera ed un diritto di accesso generale in questo paese alle forme di sostegno mediche, sociali ed altre suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche nel Paese di origine o di destinazione non raggiungono il grado di quelle elvetiche. Per ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, non è quindi sufficiente che un trattamento medico prescritto sulla base delle norme svizzere non possa essere seguito nel Paese di origine o di provenienza dell'interessato. Infatti, se le cure essenziali possono essere assicurate nel Paese di origine o di provenienza dello straniero, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale D-3407/2006 dell'8 luglio 2008). Tuttavia, l'allontanamento non sarà più reputato ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr se, a causa dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato dovesse degradarsi molto rapidamente al punto di condurre in maniera certa alla concreta messa in pericolo della sua vita o ad una minaccia seria, durevole e notevole della sua integrità fisica (cfr. GICRA 2003 n. 24, pp. 154 ss; sentenza del Tribunale E-7090/2009 del 19 agosto 2010, p. 10; sentenza del Tribunale D-3562/2006 del 31 luglio 2008, p. 9; sentenza del Tribunale E-5935/2006, del 23 marzo 2009, p. 9). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale e acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24, consid. 5b). 6.3.2. Nel caso concreto, il ricorrente ha dichiarato di essere originario della penisola di Jaffna, nonché di aver avuto quale ultimo domicilio B._______ presso D._______ penisola di Jaffna a far tempo dal (...) (cfr. verbale 2, Q13-Q14, p. 3). Egli è giovane, celibe, ha una discreta formazione scolastica e ha lavorato in detto Paese presso il proprio (...) (cfr. verbale 1, pp. 2-3). Inoltre, dispone di gran parte della famiglia nella zona di D._______, tra cui la madre, le due sorelle (cfr. verbale 1, p. 3), uno zio paterno e la moglie del fratello con i figli (cfr. verbale 2, pp. 5-6). Non da ultimo, grazie alla sua attività di (...), il ricorrente ha certamente sviluppato anche un'importante rete sociale e professionale in detta zona. Dunque, non vi è dubbio che il ricorrente - sebbene sia espatriato prima della fine della guerra - potrà usufruire di un adeguato e concreto sostegno al suo reinserimento in Patria, segnatamente nella zona di D._______. Infine, come si evince dal gravame e dal recente doc. 8, il ricorrente soffre attualmente di una sindrome post-traumatica da stress. Secondo le informazioni a disposizione del Tribunale i medicamenti e i trattamenti necessari sono, in generale, disponibili anche in Sri Lanka, infatti il paese beneficia di un sistema sociale e sanitario di standard elevato per rapporto ad altri paesi con una situazione di sviluppo economico similare (South-East Asia Region, Countries, 11 Health Questions, World Health Organization 2007, p. 221). Nello specifico, per quanto attiene ai problemi di salute mentale, il Paese dispone di varie strutture ospedaliere operanti nel settore, inoltre alcune organizzazione non governative presenti sul territorio propongono aiuto in campo psichiatrico. I medicamenti sono ottenibili gratuitamente e le sostanze non disponibili possono facilmente essere importate dalla vicina India (cfr. Country of Origin Information Report: Sri Lanka, UK Home Office, 18 febbraio 2010). In particolare, nella penisola di Jaffna, vi è un ospedale universitario, il quale dispone altresì di un dipartimento di psichiatria (cfr. Jaffna Regional Directorate of Health Services, 2010 Statistics, e Ministry of Health Sri Lanka, Health Institutions and Bed Strength by District - Jaffna District). 6.3.3. Pertanto, alla luce di tutte le circostanze, vi è ragione di concludere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 4 LStr). 6.4. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, oltre alla carta di identità già prodotta in corso di procedura (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 6.5. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata.
7. In virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte.
8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli Data di spedizione: