Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
E. 4 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 5 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-223/2025 Sentenza del 6 febbraio 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Segessenmann; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Senegal, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 20 dicembre 2024. Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 20 novembre 2023, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 3 settembre 2024, mediante la quale è stata annullata la precedente decisione di non entrata nel merito del 6 febbraio 2024 (pronunciata nell'ambito della procedura Dublino) e nel contempo ordinata la ripresa della procedura nazionale d'asilo unitamente all'attribuzione del richiedente al Canton B._______, il verbale dell'audizione approfondita sui motivi d'asilo del 10 ottobre 2024, l'assegnazione della domanda d'asilo alla procedura ampliata avvenuta il 29 ottobre 2024, la decisione del 20 dicembre 2024, notificata il 23 dicembre successivo, mediante la quale la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone di B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura, il ricorso del 10 gennaio 2024, con cui l'interessato postula al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) l'annullamento della decisione succitata, il riconoscimento della qualità di rifugiato unitamente alla concessione dell'asilo nonché, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; sul piano procedurale, egli chiede la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e la concessione dell'assistenza giudiziaria - nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo - nonché la nomina di un patrocinatore d'ufficio, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che in materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; 2014/1 consid. 2; DTAF 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA), che i ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi); che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che il ricorso è presentato in lingua francese nonostante la decisione impugnata sia stata redatta in italiano; che, tuttavia, non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando degli artt. 6 LAsi e 37 LTAF, il procedimento si svolgerà in italiano, posto inoltre che l'incarto della SEM presenta una consistente documentazione in questa lingua, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (cfr. art. 2 LAsi), che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che, in particolare, sono inverosimili le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che le indicazioni della persona interessata devono quindi essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili; che la persona interessata dev'essere inoltre credibile; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve altresì ridursi ad una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, ma dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (DTAF 2013/11 consid. 5.1), che oltre agli Stati dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), il Consiglio federale designa come Stati sicuri quelli dove, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che nel caso in cui lo Stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale che non sussista una persecuzione statale rilevante in materia d'asilo e che, nel contempo, vi sia una protezione effettiva offerta contro i pregiudizi di terze entità; che tale presunzione può essere sovvertita soltanto in presenza di indizi concreti e sostanziati; che tale onere incombe tuttavia alla persona richiedente d'asilo (DTAF 2013/10 consid. 7.4.3; cfr. ex pluris sentenza del TAF D-4393/2024 del 22 luglio 2024 consid. 6.1), che a sostegno della sua domanda, il ricorrente ha sostanzialmente addotto di essersi trasferito nel sud del Senegal nel 1995; che tra il 2000 e il 2001 la guerra della ribellione avrebbe distrutto il villaggio di C._______ nel quale risiedeva, causando la fuga di migliaia di abitanti; che a fronte di tale evento, si sarebbe trasferito con la nonna nel villaggio di D._______; che tra il 2015 e il 2018 avrebbe studiato commercio internazionale presso l'università E._______ (nella regione di F._______), dove il rettore gli avrebbe impedito di concludere gli studi a causa di una manifestazione organizzata "con i membri del villaggio" (cfr. atto SEM n. [...]-55/17 D5); che a seguito di un appello ai giovani da parte del capovillaggio, nel 2019 avrebbe fatto ritorno a C._______ e partecipato ad uno sciopero per richiedere una base militare che garantisse la sicurezza della zona; che tra il 2019 e il 2020 sarebbe stato tuttavia minacciato dal capo della ribellione del sud del Senegal (G._______) e, ciò posto, si sarebbe rifugiato nel villaggio di H._______; che il 1° ottobre 2020, dopo essere ritornato a C._______, il capovillaggio gli avrebbe consegnato una lettera del Movimento delle forze democratiche di Casamanca (MFDC) indirizzatagli per aver organizzato uno sciopero nel comune di I._______; che il 20 ottobre 2020 sarebbe stato poi sequestrato per sette giorni da G._______ e il sottocapo J._______, subendo violenze sessuali e fisiche; che, tuttavia, un talismano legato al suo braccio lo avrebbe protetto dalle "armi bianche" evitando così di essere sparato (idem D80 pag. 10); che, sapendo della protezione accordata dal suo talismano, i persecutori avrebbero però bruciato sul suo corpo un sacchetto di plastica; che al settimo giorno, i sequestratori lo avrebbero condotto a K._______, dove gli abitanti lo avrebbero condotto in ospedale rimanendovi per cinque settimane; che ritornato nel suo villaggio d'origine, un giovane del posto gli avrebbe comunicato che i sequestratori sarebbero ritornati per catturare lui e sua moglie; che il 22 dicembre 2020, avrebbe quindi mandato sua moglie in Guinea Bissau dai suoi genitori, espatriando infine da solo il 24 dicembre successivo (per i dettagli, cfr. atto SEM n. 55/17), che, nella propria decisione, la SEM rileva sostanzialmente che il Senegal rientra tra gli Stati in cui vige la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che tenuto conto del profilo personale dell'interessato, le allegazioni proposte non sarebbero inoltre verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che, in particolare, gli eventi narrati risulterebbero stereotipati, privi di criteri di realtà necessari per ammettere un vissuto personale e diretto, nonché sprovvisti di sufficienti dettagli - nonostante le reiterate richieste di approfondimento durante l'audizione; che l'interessato avrebbe quindi fornito delle spiegazioni molto evasive e di scarsa qualità di contenuto, soprattutto con riferimento alle dinamiche del suo asserito sequestro, al presunto ruolo di organizzatore di scioperi nonché al suo attivismo contro i ribelli; che a fronte della lacunosità delle allegazioni, risulterebbe impossibile ricostruire validamente la sequenzialità degli eventi occorsi al richiedente; che, infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, posta segnatamente la valida formazione del ricorrente nonché la possibilità di ricorrere alle strutture sanitarie del suo Paese d'origine, che, nel suo ricorso, l'insorgente ribadisce che le principali ragioni del suo espatrio sarebbero la continua lotta per il suo gruppo sociale, la sua attività per combattere i ribelli presenti nella sua regione d'origine, nonché il conflitto armato che avrebbe generato la fuga di migliaia di persone dal suo villaggio d'origine (cfr. ricorso, pag. 2); ch'egli avrebbe personalmente combattuto contro l'MFDC, rimanendo vittima di persecuzioni anche a causa di infiltrati nel suo gruppo; che contrariamente a quanto rilevato dalla SEM, i suoi sequestratori non lo avrebbero rilasciato in una foresta, bensì in un terreno minato nella speranza che venisse ucciso da una delle mine ivi presenti; che gli eventi occorsi in patria avrebbero messo in pericolo anche la sua famiglia (idem pag. 3); che la cronologia degli eventi sarebbe stata inoltre esposta in maniera chiara; che, in caso di rimpatrio, verrebbe arrestato ed ucciso in quanto sarebbe espatriato quando era ancora ricercato; che il conflitto nella regione di Casamanca non si sarebbe ancora risolto e che la situazione sociale sarebbe ancora fragile; che in ragione della sua comprovata implicazione politica contro i ribelli, andrebbe pertanto riconosciuto il timore di subire persecuzioni rilevanti per l'asilo; che, infine, sussisterebbe il rischio che le autorità governative lo sospettino di aver cambiato schieramento e di collaborare ora con i ribelli (idem pagg. 5-6), che le vaghe argomentazioni contenute nel gravame non possono tuttavia modificare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore, che il Consiglio federale ha infatti inserito il Senegal nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 1 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), attenendosi a tale valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche intraprese in virtù dell'art. 6a cpv. 3 LAsi, che sussiste dunque una presunzione legale di assenza di persecuzione da parte delle autorità senegalesi, così come di protezione da parte di quest'ultime in caso di una persecuzione ad opera di terzi, che a fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giudica inoltre che la decisione avversata non presta fianco a critiche nella misura in cui conclude che gli eventi narrati non sono stati resi verosimili, che, invero, il ricorrente non ha dimostrato in modo convincente - neppure in sede ricorsuale - di essere stato personalmente perseguitato nel suo Paese d'origine da parte dell'MFDC o di essere esposto a persecuzioni rilevanti per l'asilo; che, in particolare, malgrado le richieste della SEM di illustrare ogni dettaglio attinente alla pretesa situazione di pericolo in patria, egli si è limitato a rilasciare risposte brevi e superficiali, talvolta anche evasive, senza essere in grado di offrire una quantità sufficiente di dettagli in merito ai fatti accaduti; che tali carenze si riscontrano segnatamente nelle prime dichiarazioni in merito alle attività ch'egli avrebbe organizzato per combattere i ribelli (cfr. atto SEM n. 55/17 D85-90), allo sciopero che avrebbe organizzato ad I._______ (idem D100), oppure alle circostanze nelle quali sarebbe stato catturato dai ribelli (idem D82-84); che gli ulteriori approfondimenti sono risultati inoltre fortemente stereotipati e lacunosi, considerato peraltro l'alto grado di formazione del ricorrente e, quindi, la sua presunta capacità narrativa, che l'evento illustrato in sede di ricorso, per cui l'interessato sarebbe stato rilasciato in un terreno minato dopo essere stato sequestrato, appare altresì pretestuoso e tardivo poiché mai sollevato in sede d'audizione (cfr. atti SEM n. 15/3 e 55/17); ch'egli non ha poi addotto validi motivi per cui le autorità senegalesi non sarebbero in grado di offrirgli una sufficiente protezione da eventuali persecuzioni di terze entità, che, per il resto, si rinvia integralmente agli accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione della SEM, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, ciò posto, il ricorrente non è riuscito a sovvertire la presunzione legale di cui all'art. 6a cpv. 2 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1); che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (cpv. 2), ammissibile (cpv. 3) e ragionevolmente esigibile (cpv. 4); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera; che il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che, pertanto, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che l'esecuzione dell'allontanamento risulta di riflesso ammissibile, che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato poiché non personalmente perseguitati, bensì che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata; ch'essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché non potrebbero più ricevere le cure necessarie o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e, pertanto, esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3), che per le persone in trattamento in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inoltre inesigibile se, nel caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza e, quindi, che il loro stato di salute si degraderebbe così rapidamente al punto da condurle in maniera certa alla messa in pericolo concreta della loro vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della loro integrità fisica; che, pertanto, se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti; cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.), che, nel caso concreto, si ribadisce anzitutto che il Senegal è stato designato come Stato di origine sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e non si trova in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-4393/2024 consid. 7.4.2; D-6261/2024 del 10 ottobre 2024 pag. 8; E-342/2022 del 6 luglio 2022 consid. 8.3.1), che a fronte dei progressi verso la pace attuati negli ultimi anni, le insurrezioni di basso livello tra le forze governative di sicurezza e i separatisti armati nella regione meridionale di Casamanca non risultano inoltre ostative all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. USDOS - US Department of State (USDOS), 2023 Country Report on Human Rights Practices: Senegal, 23 aprile 2024, pag. 2, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/02/528267_SENEGAL-2023-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf, consultato il 6 febbraio 2025; Freedom House, Freedom in the World 2024 - Senegal, https://freedomhouse.org/country/senegal/freedom-world/2024, consultato il 6 febbraio 2025), che il ricorrente gode altresì della libertà di domicilio all'interno del Senegal e, di riflesso, potrà se necessario trasferirsi in un'altra regione rispetto a quella d'origine; ch'egli è inoltre un uomo indipendente e dispone di una valida esperienza lavorativa nell'agricoltura e nella panetteria (cfr. atto SEM n. 55/17 D17-22), che da un esame accurato degli atti, l'affezione di cui soffre attualmente (epatite B cronica) non è inoltre suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di rimpatrio (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3); che in Senegal sono infatti presenti le strutture mediche e le cure necessarie per il trattamento della sua malattia (cfr. decisione avversata, pagg. 7-8); ch'egli potrà inoltre aderire alla Couverture maladie universelle (CMU) per una somma relativamente modesta, garantendo così la copertura di qualsiasi trattamento medico necessario (cfr. sentenza del TAF D-7524/2015 del 22 novembre 2017 consid. 8.3), che, se necessario, il ricorrente potrà altresì presentare una domanda di aiuto al ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi cum artt. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), al fine di finanziare le cure a lui necessarie e di costituirsi una riserva di medicamenti che gli permetterà di affrontare il periodo di transizione sino al suo reinserimento effettivo in Senegal, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI) poiché, usando la necessaria diligenza, l'interessato potrà procurarsi ogni documento indispensabile al suo rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12), che, visto quanto precede, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento inesatto o incorretto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che la decisione avversata non risulta neppure inadeguata in punto all'esecuzione dell'allontanamento, che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che, per contro, la richiesta procedurale deputata alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso si rivela irricevibile, in quanto il ricorso ha per legge effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA) e quest'ultimo non è stato tolto dall'autorità inferiore nei dispositivi della decisione impugnata, che poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, le domande di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), e di gratuito patrocinio (art. 102m LAsi) devono essere respinte, che le spese processuali di CHF 750.- sono dunque poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
4. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: