Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2210/2023 Sentenza del 27 aprile 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, (...), Tunisia, patrocinato dall'avv. Cristina Tosone, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 13 aprile 2023. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) dicembre 2022, l'estratto della banca dati europea "Eurodac" del (...) gennaio 2022, da cui si evince che al richiedente sono state prelevate le impronte digitali in Italia il (...) settembre 2021 ed il successivo (...) settembre 2021 egli ha depositato una domanda d'asilo, la scomparsa dell'interessato dal CFA in data (...) gennaio 2023, la mancata comparizione dell'interessato al colloquio Dublino del (...) gennaio 2023, la richiesta di ripresa in carico del richiedente del (...) gennaio 2023, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), la concessione del diritto di essere sentito per iscritto inoltrato dalla SEM alla rappresentante dell'interessato il (...) gennaio 2023 e scadente il (...) gennaio 2023, la risposta della rappresentante legale del (...) gennaio 2023 al diritto di essere sentito, la revoca di scomparsa dell'interessato e la sua riammissione al CFA del (...) gennaio 2023, la documentazione medica all'incarto, la decisione della SEM del (...) aprile 2023, notificata il (...) aprile 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-38/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessato verso l'Italia, il ricorso del (...) aprile 2023 (cfr. risultanze processuali: data della busta del plico raccomandato) inoltrato dall'interessato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), contro la summenzionata decisione della SEM, con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, all'annullamento della decisione impugnata e all'esame nazionale della domanda d'asilo, in subordine alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria e d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria formulata dall'interessato, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la documentazione allegata dal ricorrente all'impugnativa, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente rimprovera dapprima alla SEM di aver violato il diritto di essere sentito e di aver accertato in modo incompleto e errato i fatti rilevanti della causa dal profilo del suo stato di salute nonché riguardo alla situazione vigente attualmente in Italia, che in tal senso, egli si prevale di censure formali, che occorre esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati,142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3), che nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA); che in concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo; che il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che, se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.), che in primo luogo, il ricorrente lamenta che il proprio diritto di essere sentito sia stato violato, in quanto egli non avrebbe avuto la possibilità di sostenere un colloquio Dublino personale come previsto dall'art. 5 RD III ed inoltre egli non avrebbe avuto l'opportunità di esprimersi circa i motivi che avrebbero causato l'impedimento a parteciparvi, che sotto questo punto di vista, il ricorrente solleva - per la prima volta in sede ricorsuale - di essersi recato, durante la propria assenza dal CFA, in Francia al fine di ottenere la documentazione medica che lo riguarda, che dagli atti emerge che l'interessato è stato convocato dalla SEM per il Colloquio Dublino prima che egli abbandonasse il CFA (cfr. atti SEM n. 12/1 e 16/3), tale fatto non è stato contestato, che l'interessato non si è presentato al Colloquio Dublino, senza preoccuparsi di informare la SEM dei motivi della mancata apparizione, nonostante egli ne abbia avuto ampiamente la possibilità tra il proprio rientro al CFA in data (...) gennaio 2023 e la decisione dell'autorità di prime cure del (...) aprile 2023, che la SEM ha inoltre concesso il diritto di essere sentito per iscritto alla rappresentate legale dell'insorgente, che ha comunicato unicamente di non poter comunicare con l'interessato e di non potersi esprimere circa il suo trasferimento in Italia ed i suoi problemi di salute, chiedendo inoltre di stralciare la procedura, che viste le circostanze, la mancata comparizione dell'interessato al Colloquio Dublino e la mancata giustificazione in tempo utile dei motivi, risulta una violazione grave del suo obbligo di collaborare ai sensi dell'art. 8 LAsi e del principio generale della buona fede ai sensi dell'art. 2 del Codice Civile Svizzero (RS 210) (cfr. sentenza Tribunale D-325/2023 del 25 gennaio 2023), che a torto il ricorrente ritiene che egli dovesse venir convocato una seconda volta per un Colloquio Dublino personale, difatti in applicazione dell'art. 5 par. 2 lett. a RD III, il colloquio personale può non essere effettuato qualora il ricorrente sia fuggito (cfr. Filzwierser/Sprung, Dublin III Verordung, 2014, pag. 108), che la motivazione addotta dal ricorrente in fase di ricorso circa la mancata comparizione al Colloquio Dublino non è rilevante, in quanto egli avrebbe potuto recuperare i propri documenti medici in altro modo ed in ogni caso egli si è allontanato dal CFA senza informare le autorità e la propria rappresentanza giuridica, nonostante egli fosse al corrente di essere stato convocato al Colloquio personale Dublino, che l'autorità di prime cure, visto il rientro al CFA del ricorrente, non ha correttamente proceduto con una decisione di stralcio, che in tal senso la giurisprudenza citata nell'allegato ricorsale non trova applicazione, riferendosi quest'ultima ad una diversa fattispecie, che in secondo luogo, il ricorrente sostiene nel suo gravame che l'autorità inferiore non avrebbe accertato sufficientemente il proprio stato di salute in quanto non avrebbe valutato i documenti da lui recuperati in Francia e allegati al ricorso, che inoltre, le condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia sarebbero state analizzate in modo insufficiente dalla SEM, altresì vista la sua situazione valetudinaria; che infine anche l'analisi dell'autorità inferiore rispetto all'art. 17 RD III risulterebbe erronea ed incompleta alla luce del suo stato di salute e delle carenze sistemiche che il sistema d'asilo italiano presenterebbe, che risulta dalle circostanze di specie che la SEM, nella sua decisione, doveva esaminare se l'Italia era lo Stato membro competente ai sensi del RD III per condurre la procedura d'asilo e d'allontanamento del richiedente, che dalla lettura della decisione impugnata, si evince che l'autorità inferiore ha intrapreso adeguatamente tale esame, procedendo ad un'analisi completa e sufficiente di tutte le questioni determinanti per la causa, ivi compresi lo stato di salute dell'insorgente nonché la situazione presente in Italia anche in accordo con la vigente giurisprudenza del Tribunale; che peraltro, nella sua analisi, la SEM ha tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti presenti nell'incarto al momento della pronuncia della decisione, motivando in modo sufficiente la decisione avversata anche riguardo alla situazione d'accoglienza su suolo italiano (cfr. p.to II, pag. 3 segg. della decisione impugnata), che in particolare, circa lo stato valetudinario del ricorrente, il Tribunale rileva come le diagnosi dei problemi renali risultino chiaramente dagli atti di causa, con l'esecuzione di interventi chirurgici e impostazione di terapie farmacologiche, (cfr. atti SEM n. 25/5, 26/2, 27/2, 30/3, 31/2, 33/2, 34/2, 35/2 e 40/2); che dagli ultimi referti medici le operazioni tenutesi negli scorsi mesi hanno risolto le problematiche del paziente; che i documenti recuperati in Francia dal ricorrente sono stati trasmessi per la prima volta con l'allegato ricorsuale e che gli stessi sono stati invero sottoposti ai medici curanti che hanno effettuato le proprie valutazioni anche sulla scorta degli stessi; che ulteriori visite urologiche non sono state programmate, che alla luce dei rapporti medici figuranti all'incarto, si evince quindi come la SEM abbia correttamente istruito la causa senza commettere alcuna negligenza procedurale, pronunciandosi in conoscenza di causa riguardo ai fatti medici pertinenti; che in altre parole, il Tribunale è d'avviso che l'autorità resistente non avesse l'obbligo di intraprendere altre misure d'istruzione in vista di stabilire, più in dettaglio, lo stato di salute del ricorrente (cfr. sentenza del Tribunale F-25/2023 del 9 gennaio 2023 consid. 3.3.2 con ulteriori riferimenti citati), che per il resto, le ulteriori argomentazioni proposte dall'insorgente nel suo ricorso, in quanto si riferiscono principalmente ad elementi materiali dell'incarto, sono in realtà tese a rimettere in causa l'apprezzamento di merito compiuto dall'autorità inferiore; che pertanto verranno trattate più avanti, che visto quanto precede, le censure formali sollevate dall'insorgente nel senso sopra ritenuto, risultano malfondate e sono pertanto respinte, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che, tacitamente (art. 25 par. 2 RD III), l'Italia ha riconosciuto la propria competenza per la presa in carico dell'insorgente formulata al suo indirizzo dalla SEM in data (...) gennaio 2023 (cfr. atto SEM n. 13/5, 14/1, 15/1, 28/1, 29/3), che peraltro, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel suo ricorso, alla SEM non incombeva alcun obbligo di comunicare alle autorità italiane che egli abbia indicato quale domicilio la Francia, in quanto tale aspetto non risulta dalla consultazione EURODAC ed in ogni caso non avrebbe alcuna conseguenza circa la competenza italiana ai sensi del Regolamento Dublino, che ai sensi dell'art. 5 par. 3 RD III, il Colloquio personale Dublino si svolge in tempo utile, al più tardi entro l'adozione della decisione di trasferimento, pertanto all'autorità inferiore non incombe svolgere tale Colloquio prima della presentazione della richiesta di ripresa in carico alle autorità italiane, che di conseguenza, la competenza dell'Italia è di principio data, che giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che l'insorgente, nel suo gravame, considera al contrario di quanto rilevato dalla SEM nella decisione avversata, che l'Italia presenti delle carenze sistemiche nell'ambito dell'accoglienza dei richiedenti l'asilo sul suo territorio, a causa delle gravi difficoltà di gestione dei richiedenti l'asilo, in particolare dovute all'elevato numero di arrivo dei medesimi nel Paese; che tali circostanze sarebbero documentate dalle numerosi fonti citate; che da ultimo anche il tribunale di Düsseldorf, con sentenza del 23 febbraio 2023, avrebbe riconosciuto la sussistenza di carenze del sistema d'accoglienza italiano, che vi sarebbero pertanto motivi di ritenere che nel caso di un trasferimento in Italia dell'insorgente, egli possa essere vittima di trattamenti proscritti dall'art. 4 CartaUE e dall'art. 3 CEDU, che il Tribunale, in merito all'accoglienza in Italia, ritiene per costante giurisprudenza che, malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale nel suddetto Paese siano in parte deficitarie, non vi siano fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. le sentenze di riferimento del TribunaleD-4235/2022 del 19 aprile 2022 consid. 10.2 e F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 9; cfr. anche nello stesso senso tra le altre le sentenze del Tribunale E-1612/2023 del 28 marzo 2023 consid. 6.3, E-287/2023 del 25 gennaio 2023 consid. 4.4); che peraltro, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni, che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che in proposito, anche prendendo in considerazione quanto espresso genericamente nel ricorso, il Tribunale non ritiene vi siano motivi per modificare la predetta giurisprudenza in merito al sistema d'accoglienza e di procedura d'asilo vigenti in Italia; che inoltre si rammenta al ricorrente, che la giurisprudenza resa da altri Stati, non risulta vincolante per lo scrivente Tribunale (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale F-605/2023 del 9 marzo 2023 consid. 5), che altresì, la comunicazione da parte delle autorità italiane del blocco dei trasferimenti Dublino, risulta essere un ostacolo all'allontanamento di carattere temporaneo, il quale verrà preso in debita considerazione nell'ambito delle modalità di allontanamento (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-287/2023 del 25 gennaio 2023 consid. 5.3 con ulteriore rif. cit.), che peraltro il ricorrente, salvo degli asserti del tutto generici, non ha apportato alcun elemento concreto e fondato circa il fatto che egli non disporrà delle prestazioni materiali nonché delle cure mediche adeguate al suo stato di salute, che di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che tuttavia, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza fissati nel RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete; che come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale; che può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari", ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III; cfr. DTAF 2015/9 consid. 8), che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che il ricorrente non ha apportato alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione rifiuterebbe di riprenderlo in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, o ancora che non rispetterebbe il divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che né agli atti, né nel ricorso, figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe l'insorgente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che circa lo stato di salute del ricorrente, si osserva innanzitutto come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2011/9 consid. 7.1), che nel caso di specie dagli atti si rileva che l'insorgente si sia sottoposto negli ultimi mesi ad alcuni interventi chirurgici volti a risolvere le sue problematiche ai reni; che in data (...) gennaio 2023 l'interessato è stato visitato al Pronto Soccorso OBV di Mendrisio per sospetta colica renale (cfr. atto SEM n. 25/5) con prescrizione di Dafalgan e Novalgin; che in data (...) gennaio 2023 egli è stato nuovamente visitato presso il Pronto Soccorso OBV di Mendrisio per 2 grandi calcoli renali, ma ha rifiutato la terapia antalgica proposta (cfr. atto SEM n. 26/2); che in data (...) febbraio 2023 il ricorrente è stato visitato per la nota colica renale su nefrolitiasi dx presso il Pronto Soccorso OBV Mendrisio ed è stato concordato un intervento chirurgico di posa di ESWL dx + posizionato di pigtail a dx con prescrizione alla dimissione di Dafalgan, Novalgin, Brufen e Pantozol (cfr. atto SEM n. 30/3); che in data (...) febbraio 2023 il ricorrente è stato visitato presso il Pronto Soccorso OBV di Mendrisio per assunzione incongrua di medicamenti ed egli ha rifiutato il trattamento proposto (cfr. atto SEM n. 31/2); che in data (...) febbraio 2023 il ricorrente è stato visitato presso il Pronto Soccorso OBV di Mendrisio per algie al testicolo destro ed è stato dimesso con prescrizione di Pantozol, Brufen e Dafalgan (cfr. atto SEM n. 33/2); che in data (...) marzo 2023 durante la visita di controllo post-operatoria è stato concordato un intervento di RIRS per asportazione di eventuali frammenti litiasici residui (cfr. atto SEM n. 34/2); che quest'ultimo intervento è stato eseguito il (...) marzo 2023 con posizionamento di catetere uretrale Mono-J destro e Pielografia retrograda destra, con prescrizione alla dimissione di Dafalgan e Urocit (cfr. atto SEM 35/2); che dall'ultima visita urologica del (...) aprile 2023, i medici hanno constatato che l'operazione di posizionamento di stent uretrale destro + ESWL del (...) febbraio 2023 e di asportazione di minuti frammenti e sabbia litiasica del (...) marzo 2023 hanno avuto un decorso postoperatorio regolare e che i problemi dell'algia al rene destro sono stati completamente risolti e nessuna ulteriore visita medica in tal senso è stata programmata (cfr. atto SEM n. 40/2); che ad oggi non risultano terapie farmacologiche impostate; che di conseguenza le problematiche valetudinarie che affliggevano il ricorrente sono state risolte e pertanto non risulta affetto da patologie gravi, che sempre in questo contesto, nelle procedure di ripresa in carico (cfr. sentenze del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 7.4.3 e D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11) è necessario che le autorità svizzere chiedano a titolo preventivo alle omologhe italiane delle garanzie scritte ed individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi; che nel caso di specie e come già indicato in precedenza, lo stato valetudinario dell'insorgente non può essere considerato grave e di conseguenza l'autorità inferiore non era tenuta a richiedere alle omologhe italiane delle garanzie scritte, che visto quanto già sopra rilevato riguardo allo stato di salute dell'insorgente, questo non risulta essere ostativo all'esecuzione del suo trasferimento; che invero, è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale succitata; che allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute dell'insorgente comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che per quanto riguarda l'accesso alle cure, l'Italia dispone del resto di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che in altre parole, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire a norme di diritto internazionale, segnatamente all'art. 4 della CartaUE o all'art. 3 CEDU, in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, l'Italia è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III, che considerato quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto, all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Adriano Alari Data di spedizione: