Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente contro la decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA). Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 2 Con il ricorso si possono invocare la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Questo Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). In caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, questo Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3 e 2007/8 consid. 5).
E. 3 3.1 Gli insorgenti censurano dapprima la violazione del diritto di esseri sentiti ed un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. In merito alla prima censura, gli stessi lamentano una carente motivazione da parte dell'autorità di prime cure della decisione avversata, in particolare circa una mancata analisi dell'ipotesi del ricongiungimento familiare, vista la presenza della sorella della ricorrente 2 in Svizzera, oltre che la mancata valutazione del benessere superiore dei ricorrenti 2 - 4, in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (Conv. fanciullo, RS 0.107); inoltre lamentano un mancato accesso ad un formulario "F2" relativo alla ricorrente 4. Per quanto concerne la censura circa un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, i ricorrenti lamentano, tra gli altri, un mancato approfondimento da parte della SEM dello stato di salute dei ricorrenti, con particolare riferimento alla ricorrente 4, oltre che dello stato di particolare vulnerabilità dei richiedenti e delle carenze relative al sistema d'accoglienza croato. Tali censure verranno esaminate in limine dal Tribunale, in quanto possono comportare l'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). 3.23.2.1 Il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione (RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione ne è inoltre corollario fondamentale. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C.1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 3.2.2 In generale, nelle procedure d'asilo, si applica il principio inquisitorio, ossia la SEM deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, fermo restando l'obbligo di collaborare del-le parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA). Se una circostanza rimane non comprovata malgrado un accertamento completo della fattispecie, occorre riferirsi, di norma, alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, ciò che implica che incombe al richiedente l'asilo di provare i fatti che allega (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.5 e 5.4 [sentenza TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020]). 3.33.3.1 La censura in merito alla lesione dell'obbligo di motivazione circa la presenza della sorella della richiedente 2 in Svizzera non può essere seguita. Infatti, né durante il verbale di rilevamento dei dati personali, né durante i colloqui Dublino i ricorrenti 1 e 2 hanno menzionato un particolare legame con la parente (cfr. atti SEM n. 32/12; 33/12; 34/3 e 35/3). Visto che quest'ultima non rientra nella definizione di familiare ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III e neppure sono stati evidenziati particolari elementi di dipendenza ex art. 16 RD III, all'autorità inferiore non incombeva un obbligo di analisi in tal senso nella decisione avversata oltre a quanto indicato. Di conseguenza la SEM non ha violato il proprio obbligo di motivazione. 3.3.2 I ricorrenti lamentano altresì il mancato accesso agli atti, con particolare riferimento all'atto SEM n.108/3. In tal senso si constata che la rappresentante legale ha infine ottenuto accesso allo stesso, tanto che nell'allegato ricorsuale ha avuto modo di esprimersi estensivamente in merito alle problematiche mediche ivi riportate e che affliggono la ricorrente 4. Pertanto anche tale censura non trova accoglimento. 3.3.3 Per quanto riguarda la censura relativa ad un accertamento incompleto dello stato di salute dei ricorrenti, va rilevato che al momento della decisione impugnata l'incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente alla situazione valetudinaria dei ricorrenti e pertanto non vi era alcuna obbligazione di istruire maggiormente la situazione medica degli stessi. Abbondanzialmente, si osserva che dalle informazioni agli atti non sono previsti ulteriori accertamenti medici per gli insorgenti ad eccezione delle visite mediche relative alla gravidanza della ricorrente 2 (cfr. atto SEM n. 100/1). Pertanto, il fatto per cui i ricorrenti non concordino con l'apprezzamento esposto dall'autorità inferiore non risulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, con tale censura gli insorgenti intendono ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello della decisione impugnata, riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della procedura d'asilo, sia all'applicazione della clausola di sovranità, questioni che verranno dunque esaminate di seguito. Pertanto, tale censura, dal profilo formale, è da respingere. 3.3.4 Oltre a ciò, i ricorrenti rimproverano all'autorità inferiore di avere stabilito in modo inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rilevanti sia dal profilo del sistema d'accoglienza croato, sia della particolare vulnerabilità dei ricorrenti. Ciò è riferito anche all'esame della clausola di sovranità, ove la SEM non avrebbe tenuto in debita considerazione la situazione di salute dei richiedenti, come pure dell'interesse dei ricorrenti minorenni ai sensi della Conv. fanciullo. Poiché tali censure riguardano in realtà altresì aspetti materiali e non formali, il Tribunale tratterà le medesime in seguito.
E. 3.4 Da un punto di vista formale, le censure sollevate dagli interessati sono pertanto da respingere.
E. 4 4.1 È necessario in seguito verificare se la competenza della Croazia a riprendere in carico i ricorrenti è data in virtù del RD III. 4.24.2.1 La SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi). In questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo il Regolamento Dublino. Se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2.2 L'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 4.2.3 Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 4.2.4 Ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" - art. 17 par. 1 RD III). 4.34.3.1 In concreto è assodato, e incontestato, che i ricorrenti hanno depositato una domanda d'asilo in Croazia il (...) ottobre 2022, e che, a richiesta della SEM, le competenti autorità croate hanno accettato di riprendere in carico i ricorrenti in applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. atti SEM n. 55/1; 56/2 e 88/1). 4.3.2 La competenza croata non risulta dipoi venire meno in quanto le autorità avrebbero prelevato le impronte dei ricorrenti con l'intimidazione. Tale evenienza non è atta in alcun modo a mutare la predetta conclusione, essendo osservato in merito che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). 4.3.3 I ricorrenti contestano altresì la competenza croata in quanto la comunicazione da parte della SEM della data di nascita corretta della ricorrente 4 sarebbe stata intempestiva ai sensi dell'art. 5 ex art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE). Tale censura non può essere seguita, in quanto nel caso specifico la risposta delle autorità croate del (...) novembre 2022 può essere considerata come un rifiuto parziale condizionato alla trasmissione della corretta data di nascita della ricorrente 4, visto che la SEM aveva espressamente indicato che si trattava di una minorenne e pure l'omologa croata ha interpretato la data di nascita indicata come un errore (cfr. atti SEM n. 38/5; 56/2). Infatti, l'autorità croata ha accettato la richiesta di take back per la ricorrente 4, una volta confermata la sua minore età da parte della SEM in data (...) marzo 2023 (cfr. atto SEM n. 88/1). 4.3.4 Gli interessati si prevalgono altresì della presenza della sorella della ricorrente 2 in Svizzera al fine di determinare la competenza della Svizzera per la trattazione della domanda d'asilo e ciò dovrà venir analizzato sulla scorta dell'art. 16 RD III, secondo cui segnatamente a motivo di maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del fratello legalmente residente in uno degli Stati membri, questi ultimi lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con il fratello a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine e che il fratello sia in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che l'interessato abbia espresso tale desiderio per iscritto. Ora, da questa formulazione si evince che debba esistere una situazione di dipendenza dall'assistenza del familiare (i.c. la sorella della ricorrente 2) e presuppone pure l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiedano un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza e di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). La mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5). In proposito, dagli atti non emerge alcuno di tali elementi. Pertanto, l'art. 16 RD III non risulta applicabile alla fattispecie. 4.3.5 Da ultimo, risulta vana la doglianza relativa alla mancata informazione da parte dell'autorità inferiore alle omologhe croate circa lo stato di salute dei ricorrenti oltre che della gravidanza della ricorrente 2. Difatti le varie patologie, come rettamente annunciato dall'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 9), saranno comunicate alle autorità croate prima del loro trasferimento, come previsto dagli artt. 31 e 32 RD III. Una loro comunicazione pregressa non si imponeva quindi in alcun modo secondo i dispositivi normativi previsti.
E. 4.4 Di conseguenza, la competenza della Croazia a riprendere in carico i ricorrenti, in particolare per stabilire in modo definitivo lo Stato membro competente ad evadere la loro domanda di protezione internazionale, è accertata.
E. 5 5.1 Si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III).
E. 5.2 A questo proposito è opportuno ricordare che la Croazia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che perciò è tenuta ad applicarne le disposizioni. Pertanto, si deve presumere che la Croazia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, che garantisce una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. la sentenza TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9); così, la Croazia è tenuta, tra l'altro, a provvedere affinché i richiedenti l'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza). Nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d'ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).
E. 5.3 5.3.1 Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10 con gli innumerevoli riferimenti).
E. 5.3.2 In concreto, per opporsi al loro trasferimento in Croazia i ricorrenti sostengono di essere stati trattenuti in una stazione della polizia per 12 ore, durante le quali sono state prelevate loro le impronte. In seguito, sarebbero stati trasferiti in un centro di accoglienza "molto sporco e brutto". Inoltre, la polizia sarebbe stata molto dura nei loro confronti e avrebbe sgridato i ricorrenti minorenni 3 e 4, causando loro pianti e paura. Nell'ambito dell'allegato ricorsuale, la rappresentante legale ha inoltre citato diverse fonti che solleverebbero generiche problematiche del sistema d'accoglienza croato, ma senza fare, d'altro canto, alcun riferimento concreto al caso di specie, limitandosi ad indicare che per i ricorrenti avrebbero sopportato unicamente per 3 giorni il luogo in cui erano stati alloggiati e che si sarebbero ritrovati a sopravvivere senza cibo e acqua. Ora, dalla documentazione agli atti, si deve constatare che i ricorrenti, senza voler minimizzare la valenza delle loro affermazioni sul piano umano, non hanno apportato alcun indizio di prova, nemmeno debole, malgrado ne abbiano l'onere, dei maltrattamenti che avrebbero subito da parte delle autorità croate. Questo vale, in special modo, in relazione alle 12 ore trascorse nella stazione di polizia, ed alle condizioni del centro dove sarebbero stati rinchiusi per tre giorni (cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF D-6598/2019, consid. 11.4). A proposito del sistema d'accoglienza croato sul piano della sicurezza, questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare a più riprese che esso, benché sia oggetto di diverse critiche da parte di svariati organismi, tra i quali quelli citati nel ricorso, non è contraddistinto da carenze sistemiche e rischi di respingimenti (push-backs) alla frontiera con la Bosnia e Erzegovina in caso di trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia, come fatto dai ricorrenti ("take back"; cfr., fra le tante, la sentenza TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9). Per questa ragione né le allegazioni dei ricorrenti, né i rapporti da loro menzionati permettono di sovvertire la presunzione sopraesposta al consid. 5.2 (cfr. la sentenza TAF D-394/2022 del 20 settembre 2022 consid. 10.3). Si osserva inoltre che i ricorrenti non hanno allegato di aver subito alcun push-back. Ne deriva che, sotto questo profilo, l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie.
E. 6 6.1 Nel prosieguo, occorre esaminare se, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale del richiedente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 6.2 Gli insorgenti hanno postulato la rinuncia al loro trasferimento in applicazione delle clausole discrezionali sopracitate, prevalendosi tra l'altro e qui di pertinenza del loro stato di salute, dell'art. 8 CEDU e della Conv. Fanciullo e di problematiche circa l'accettazione della ripresa in carico sulla scorta dell'art. 20 par 5 RD III. 6.36.3.1 Per quanto attiene l'accettazione della ripresa in carico sulla scorta dell'art. 20 par. 5 RD III, si osserva che lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III). 6.3.2 A tal proposito si constata che ricorrenti non hanno dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Infatti, la Croazia ha, nelle sue accettazione del (...) novembre 2022, da una parte confermato che i ricorrenti hanno depositato una domanda di protezione in tale Stato ("The person expressed his intention to apply for international protection on (...)/10/2022 and left the Reception Centre before the interview"), mentre dall'altra ha accettato di continuare l'esame della procedura in accordo con la summenzionata direttiva, in particolare si è impegnata a continuare la determinazione della responsabilità per il trattamento della domanda di protezione degli insorgenti ("in order to continue to determine responsibility for the above mentioned person") (cfr. atti SEM n. 55/1 e 56/2). 6.3.3 Di conseguenza, la censura relativa a problematiche relative all'accettazione della ripresa in carico sulla scorta dell'art. 20 par. 5 RD III non trova accoglimento.
E. 6.4 In riferimento poi agli asseriti maltrattamenti subiti in Croazia da parte di funzionari di polizia, v'è da rilevare che il predetto Paese è uno Stato di diritto con in principio un sistema di giustizia funzionante. Se gli interessati ritengono di essere stati maltrattati dalle autorità o da terze persone, o se ciò dovesse avvenire in futuro, essi potranno indirizzarsi senz'altro alle autorità preposte. Inoltre, avranno pure la possibilità di contattare, in loco, delle organizzazioni caritative per eventualmente supportarli ad adire le vie giudiziarie (cfr. a tal proposito, nello stesso senso, la sentenza del Tribunale D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.1). Nello specifico, non appare dalla documentazione all'inserto che i ricorrenti abbiano proceduto in tal senso, allorché si trovavano in Croazia. Le osservazioni presenti nel gravame come pure nei rapporti ivi citati, del tutto generiche, non inficiano le predette considerazioni. Peraltro i ricorrenti, al loro ritorno in Croazia, verranno rinviati a Zagabria, e nulla né agli atti né nelle allegazioni esposte nel ricorso, lascia presagire che si ritroverebbero in una situazione analoga a quella incorsa alla loro entrata nel predetto Paese. Inoltre, essi non hanno dimostrato che le loro condizioni di vita in Croazia rivestano un tale grado di difficoltà e di gravità contrario all'art. 3 CEDU o ancora all'art. 3 Conv. tortura. Gli interessati non sono stati neppure in grado di apportare degli indizi concreti e oggettivi, circa una privazione durevole di accesso alle condizioni minime d'accoglienza previste dalla direttiva accoglienza. A tal proposito si constata, stante alle dichiarazioni dei ricorrenti 1 e 2 effettuate durante il Colloquio Dublino, che gli insorgenti abbiano trascorso unicamente tre o quattro giorni presso il centro in cui erano stati portati. In ogni caso, se dopo il loro trasferimento dovessero essere costretti dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovessero ritenere che tale Paese violi i suoi obblighi d'assistenza nei loro confronti, o in ogni altro modo violi i loro diritti fondamentali, apparterrà a loro di indirizzarsi presso le autorità locali presenti, usando delle vie di diritto adeguate (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 6.56.5.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 6.5.2 Per quanto concerne lo stato di salute del ricorrente 1, egli è stato sottoposto alle vaccinazioni contro l'epatite A, l'epatite B e la poliomielite, oltre che la vaccinazione di richiamo della poliomielite. Non sono previste ulteriori visite mediche (cfr. atto SEM n. 100/1). 6.5.3 La ricorrente 2 è stata altresì stata vaccinata a sua volta contro Epatite A, B e poliomielite con dose di richiamo. In data (...) febbraio 2023 alla ricorrente è stata confermata una gravidanza (cfr. atto SEM n. 80/2). In data (...) marzo 2023, la ricorrente ha lamentato nausea e altri disturbi correlati alla gravidanza (iperemesi) e per tale motivo le sono stati prescritti Pantoprazole 20mg, Pernterol per 5 giorni; Itinerol B6, Riopan Gel, oltre che Itinerol B6 in riserva (cfr. atto SEM n. 83/2). Il seguente (...) marzo 2023, durante un controllo medico è stato constato che la nausea è migliorata (cfr. atto SEM n. 84/2). Il (...) marzo 2023, durante una visita, il medico ha sconsigliato alla ricorrente di partecipare alla festività "Ramadan". Infatti, i sintomi di nausea e vomito persistevano. È stata inoltre diagnosticata una proteinemia (cfr. atto SEM n.87/3). In data (...) marzo 2023, durante il successivo controllo, è stato constatato che la iperemesi persisteva e pertanto il medico ha consigliato di anticipare la successiva visita (cfr. atto SEM n. 89/2). Il (...) marzo 2023, durante un controllo presso la "Frauenklink" dell'ospedale cantonale di Obvaldo, la ricorrente ha riferito di dover vomitare due volte di giorno e di notte, di conseguenza le è stata prescritto l'assunzione dei farmaci Cariban e Paspertin gocce (cfr. atto SEM n. 124/3). In data (...) aprile 2023, la ricorrente non si è presentata alla visita di controllo programmata (cfr. atto SEM n. 109/2). In data (...) aprile 2023 è stato constatato che la nausea persisteva anche se la iperemesi è leggermente migliorata. È stato altresì accertato un mancato aumento del peso corporeo la presenza di segnali di depressione antenatale (cfr. atto SEM n. 112/2). Il (...) aprile 2023 si è svolta un'ulteriore visita medica, dalla quale è emerso che la nausea è diminuita e l'andamento della gravidanza si è stabilizzato (cfr. atto SEM n. 115/2). In data (...) aprile 2023 durante un controllo è stata confermata la diagnosi di iperemesi e tenesma, con prescrizione di Dafalgan e Mg Omida; la ricorrente in tale contesto ha riferito di voler essere assegnata ai cantoni Lucerna o Berna (cfr. atto SEM n.120/2). Il seguente (...) aprile 2023, la ricorrente 2 si è sottoposta ad un'ulteriore visita medica presso la "Frauenklinik" dell'ospedale cantonale di Obvaldo, durante la quale è emerso che il feto non presenta anormalità, mentre l'interessata riferisce di soffrire da alcuni giorni di vertigini e mal di testa, oltre che preoccupazione per il trasferimento in canton Ticino. I medicamenti prescritti sono Cariban e Paspertin gocce (cfr. atto SEM n. 124/3). In data (...) maggio 2023, la ricorrente si è sottoposta ad un'ulteriore visita medica, durante la quale ella ha riferito di soffrire di vertigini e dolore addominale; il medico ha diagnosticato che la gravidanza procede come da previsioni. Ella soffrirebbe inoltre psicologicamente alla prospettiva del trasferimento in Ticino. Il medico ha ricevuto per contro conferma da parte della "Frauenklink" del canton Obvaldo che la ricorrente è esplicitamente in grado di essere trasferita in Ticino (cfr. atto SEM n. 125/2). Per la ricorrente 2 è previsto un ulteriore controllo ginecologico in data (...) maggio 2023 (cfr. atto SEM n. 100/1). Le diagnosi risultano pertanto poste e le terapie impostate. 6.5.4 Il ricorrente 3 è stato vaccinato contro l'epatite A, B, contro la poliomielite e altre vaccinazioni. Non sono previste ulteriori visite mediche (cfr. atto SEM n. 100/1) 6.5.5 La ricorrente 4 è stata vaccinata contro epatite A, B, poliomielite, difterite, tetano, pertosse e altri. Il (...) gennaio 2023 la ricorrente non si è presentata alla visita per una valutazione dei suoi sintomi psichici e paura (cfr. atto SEM n. 76/2). In data (...) gennaio 2023 il medico del CFA ha constatato che la ricorrente 4 non frequenta la scuola e si chiude in sé stessa. Di conseguenza ha indicato di annunciare l'interessata all'ospedale di psicologia pediatrica LUPS (cfr. atto SEM n. 77/2). Il successivo (...) febbraio 2023, alla ricorrente è stata diagnostica pelle secca da trattare con Antidry (cfr. atto SEM n. 79/2). Il (...) marzo 2023 ed in seguito in data (...) marzo 2023, la ricorrente 4 è stata vistata presso la Luzerner Psychiatrie Klink Sarnen e le è stato diagnosticato un disturbo di adattamento in reazione al proprio vissuto migratorio. Con la madre, i medici hanno discusso il procedere per la tutela della bambina ed hanno fissato degli obiettivi da raggiungere gradualmente (ad esempio la frequentazione della scuola) (cfr. atto SEM n.108/3). In data (...) aprile 2023, durante la seguente visita medica è stata confermata la diagnosi di problematiche da adattamento e difficoltà di elaborazione. Il medico ha indicato di annunciare il caso ad un pediatra, al fine di valutare il luogo di attribuzione. (cfr. atto SEM n. 121/2). Agli atti risulta un altro formulario "F2" risalente al medesimo giorno, nel quale viene rilevato che le insegnati della ricorrente hanno fornito un loro parere e hanno riscontrato cambiamenti d'umore, paura di dover lasciare la Svizzera, insonnia e pianti durante le lezioni. Rimanda inoltre al precedente "F2" per la fissazione di una visita pediatrica (cfr. atto SEM n.123/2). In data (...) Maggio 2023, durante una visita della ricorrente 2, il medico ha pregato di annullare l'appuntamento presso il pediatra menzionato in precedenza a causa del trasferimento della famiglia in Ticino. (cfr. atto SEM n. 125/2). Dagli atti non emerge che sia stata impostata una cura farmacologica (cfr. atto SEM n. 108/3). Ad oggi non sono programmate ulteriori visite mediche. (cfr. atto SEM n. 100/1). Alla luce degli ultimi atti medici, la diagnosi di disturbo da adattamento è posta ed è rimasta tale, inoltre un percorso per la tutela della bambina con fissazione degli obiettivi da raggiungere gradualmente è stato discusso tra genitori e psichiatri. 6.5.6 Pertanto, i ricorrenti non hanno dimostrato di soffrire di problematiche mediche che sarebbero ostative all'esecuzione del loro trasferimento, secondo la giurisprudenza topica in materia (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Non risulta inopportuno evidenziare a tal proposito come, in linea di principio, la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (sulle possibilità di presa in carico medica nell'ambito dell'asilo in Croazia, cfr. le sentenze TAF D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6 e D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Inoltre, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Le allegazioni dei ricorrenti non sono in grado di rimettere in discussione tale apprezzamento, essendo rammentato che il Tribunale ha già più volte ritenuto che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative permette segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1 con rif. cit.). Per quanto concerne nello specifico lo stato valetudinario del ricorrente 3, per cui la rappresentate legale nel proprio allegato ricorsuale ha lamentato un approfondimento insufficiente, producendo al contempo uno scritto redatto dalle maestre del CFA dei ricorrenti 3 e 4, dagli atti non si evincono problematiche degne di nota, pertanto non erano neppure necessari ulteriori approfondimenti. Ciò è applicabile pure alla ricorrente 4, in quanto dagli atti emerge una diagnosi posta ed un percorso di cura stabilito. Inoltre, è stata richiesta dal medico curante la cancellazione della visita programmata per la valutazione del cantone di attribuzione. Pertanto, all'autorità di prime cure non incombeva alcun ulteriore obbligo di approfondire il suo stato valetudinario.
E. 6.6 6.6.1 Passando ora all'analisi dell'interesse superiore del fanciullo, i criteri applicabili per determinarlo comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità di presa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento. Nell'analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall'ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista psicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto, quantopiù l'insieme delle relazioni sociali. Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sradicamento dal paese d'origine, che può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2 e sentenza del TAF D-5/2019 del 21 febbraio 2022 consid. 10.4).
E. 6.6.2 Nel caso in disamina, per ciò che attiene alla situazione dei ricorrenti 2 - 4, il Tribunale rileva anzitutto che non sussistono elementi per concludere che il trasferimento in Croazia equivarrebbe ad uno sradicamento completo tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio. Invero, essi risiedono in Svizzera da circa 6 mesi, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità. Pertanto una valutazione della scolarizzazione avvenuta in Svizzera nel caso di specie non è possibile, visto l'esiguo tempo di permanenza nel Paese. Per ciò che riguarda poi la necessità di una continuità del percorso di cura che interessa in particolare la ricorrente 4, non risulta dagli atti medici che un trasferimento lo pregiudicherebbe, né che il trasferimento implicherebbe un'interruzione dello stesso a lungo termine, risultando così contrario all'interesse superiore del fanciullo. Per quanto concerne le relazioni sociali, si constata che i ricorrenti verranno trasferiti insieme ad entrambi i genitori. In Svizzera risiede inoltre la sorella della ricorrente 2, ma dagli atti nulla emerge circa un particolare rapporto tra la stessa ed i due minorenni, ad eccezione dello scritto prodotto dai ricorrenti in data (...) maggio 2023, in cui la sorella dichiara che i bambini apprezzerebbero la sua cucina e si divertirebbero a giocare coi cugini. Questi ultimi fatti non sono sufficienti a dimostrare un legame di dipendenza tra i ricorrenti 3 e 4 con la sorella della ricorrente 2.
E. 6.6.3 In conclusione dunque, il trasferimento dei ricorrenti in Croazia non risulta essere contrario all'interesse superiore dei fanciulli sancito dall'art. 3 Conv. fanciulli. 6.76.7.1 Tra le norme imperative che possono condurre all'applicazione delle clausole discrezionali rientra anche l'art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5). Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dalla disposizione precitata, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Secondo la giurisprudenza, le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano. In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere eccezionalmente considerate quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). 6.7.2 Ora, nel caso che ci occupa, la relazione di cui si prevalgono i ricorrenti è quella tra la ricorrente 2 e la sorella, trattandosi di una relazione tra familiari maggiorenni, essa non rientra di principio nel campo d'applicazione dell'art. 8 CEDU. Inoltre, dagli elementi presenti agli atti non si può a giusto titolo ritenere che "sia stata dimostrata l'esistenza di elementi supplementari di dipendenza che vadano oltre i legami affettivi normali" (cfr. sentenza CorteEDU, A.W. Khan c. Regno Unito, n. 47486/06, 12 gennaio 2010, § 32). In buona sostanza, ed a prescindere dalla questione del diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera, i ricorrenti non hanno presentato alcuna prova concreta né alcun mezzo di prova atto a dimostrare che il loro trasferimento pregiudichi dal beneficiarli, da parte della sorella della ricorrente 2, soggiornante in Svizzera, di un'assistenza quotidiana indispensabile che vada al di là del sostegno morale o psicologico. La lettera prodotta in data (...) maggio 2023 non è in tal senso sufficiente al fine dimostrare un elemento di dipendenza tra i ricorrenti e la parente soggiornante in Svizzera.
E. 6.8 Nella propria impugnativa i ricorrenti sollevano inoltre la violazione di ulteriori trattati internazionali, tra cui la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (non sottoscritto e ratificato dalla Svizzera), l'art. 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (RS 0.103.2); l'art. 2 della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (RS 0.108): Tuttavia, gli interessati non apportano indizi concreti che vi siano state effettive violazioni di dette convenzioni, nel limite in cui le stesse risultino direttamente applicabili (self executing).
E. 6.9 Per finire, va osservato che la SEM valuterà in modo definitivo se i ricorrenti sono suscettibili di essere trasferiti in Croazia in funzione del loro stato di salute poco prima del trasferimento.
E. 6.10 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta pertanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 7 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia rimane competente per l'esame della domanda di asilo dei ricorrenti ed è tenuta a riprenderli in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III.
E. 8 In conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo dei ricorrenti, pronunciando il loro trasferimento in Croazia (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. b), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
E. 9 Le misure supercautelari statuite dal Tribunale in data (...) aprile 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta essere senza oggetto.
E. 11 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 12 La decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2030/2023 Sentenza dell'8 maggio 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Adriano Alari. Parti
1. A._______, (...),
2. B._______, (...),
3. C._______, (...),
4. D._______, (...), Iraq, tutti patrocinati dall'avv. Rosa Maisto, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 5 aprile 2023 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) ottobre 2022. Da ricerche intraprese dalla SEM il (...) ottobre 2022, in base ad un confronto delle impronte dattiloscopiche dei richiedenti con le informazioni contenute nella banca dati dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", è risultato che gli interessati avevano depositato delle domande d'asilo pregresse in Croazia il (...) ottobre 2022 rispettivamente in Grecia il (...) maggio 2019. A.b Il (...) novembre 2022, gli interessati sono stati sentiti nell'ambito di un colloquio personale Dublino ex art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). In tale contesto, l'interessato 1 ha segnatamente confermato di aver depositato una domanda d'asilo in Grecia, ma di essere stato costretto a depositare le proprie impronte digitali con la forza e contro la sua volontà in Croazia. In Grecia avrebbero ricevuto per due volte una decisione negativa alla loro domanda d'asilo e si sarebbero trattenuti sul territorio di tale Paese sino al (...) settembre 2022 per giungere infine in Svizzera attraversando il territorio della Macedonia, Serbia Erzegovina, Croazia, Slovenia ed Italia. In Croazia, non avrebbero inoltre sostenuto alcuna audizione circa i motivi d'asilo e durante il loro soggiorno, durato 3 o 4 giorni, sarebbero stati alloggiati in un centro d'accoglienza molto sporco. Nel contesto del diritto di essere sentito, l'interessato 1 ha dichiarato di non voler tornare in Croazia in quanto in tale Paese è molto difficile sopravvivere, specialmente con i bambini. Vista la minore età degli interessati 3 e 4, il richiedete 1 si è espresso anche per loro conto. In sostanza egli ha dichiarato che in Croazia i bambini non avrebbero alcun diritto e finirebbero in strada, in quanto non vi sarebbero posti adatti per loro. In riferimento alla richiedente 4, egli ha affermato che è malata ed è molto spaventata ed avrebbe "un disturbo relativo all'essere molto spaventata". Se dovesse ritornare in Croazia la sua situazione potrebbe peggiorare. Egli ha dichiarato di non avere problemi di salute. La richiedente 2, nell'ambito del colloquio Dublino, ha confermato di aver depositato una domanda d'asilo in Grecia, ma dichiara che in Croazia le sono state prelevate le impronte con la forza e contro la propria volontà. In questo ultimo Paese non avrebbe sostenuto alcuna audizione sui suoi motivi d'asilo e sarebbero rimasta solo per 3 o 4 giorni in un centro d'accoglienza molto sporco, dopo aver trascorso 12 ore in una stazione di polizia. L'interessata 2 ha inoltre dichiarato che la sorella abiterebbe in Svizzera. Nell'ambito del diritto di essere sentito, la stessa ha riferito di non voler tornare in Croazia poiché sarebbe stata trattata in malo modo dalle autorità. Il centro in cui sono stati alloggiati risultava inoltre sporco e brutto. In caso di rientro in Croazia ella teme di ritrovarsi a vivere per strada. L'interessata 2 afferma di voler rimanere in Svizzera al fine di lavorare, con il marito, quale insegnante. Ella riferisce che durante la registrazione delle loro impronte digitali, la polizia croata avrebbe usato la forza nei confronti di un uomo disabile e pertanto lei e la sua famiglia non hanno a loro volta opposto resistenza. La richiedente 2, sentita altresì per i figli minorenni, ha affermato che quali bambini non avrebbero diritti in Croazia, non potrebbero ricevere una buona istruzione e faticherebbero a trovare un lavoro. Gli stessi non vorrebbero inoltre tornare in Croazia in quanto molto spaventati. Per conto della richiedente 4, ella ha inoltre riferito che la stessa necessitasse assistenza medica in Croazia, ma nessuno al centro d'accoglienza si sarebbe offerto in tal senso. Circa il proprio stato di salute, la richiedente ha riferito di soffrire di forti dolori alla spalla destra ed inoltre sarebbe molto stanca e psicologicamente poco tranquilla. I bambini sarebbero entrambi molto stanchi e provati dal viaggio, mentre la richiedete 4 piangerebbe spesso senza motivo e avrebbe sempre paura. A.c Sulla base delle predette informazioni, l'autorità elvetica preposta ha formulato all'indirizzo della sua omologa croata una domanda di ripresa in carico degli interessati il (...) novembre 2022 sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. (...) novembre 2022, la Croazia ha trasmesso la sua accettazione di ripresa in carico dei richiedenti, fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III. In tale contesto, le autorità croate hanno richiesto alla SEM di fornire la data di nascita corretta della richiedente 4, in quanto sulla scorta di quella fornita risulterebbe maggiorenne. Il seguente (...) marzo 2023 e nuovamente il (...) marzo 2023, la SEM ha trasmesso alle autorità croate la data di nascita corretta della richiedente 4. Il seguente (...) marzo 2023, le autorità croate hanno altresì accettato la ripresa in carico dell'interessata 4. A.d Agli atti è inoltre presente copiosa documentazione inerente lo stato di salute degli interessati, di cui si dirà nei considerandi. Inoltre, in data (...) febbraio 2023, alla ricorrente 2 è stata confermata una gravidanza. B. Con decisione del 5 aprile 2023, notificata il (...) aprile 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-103/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia e l'esecuzione del predetto provvedimento, constatando inoltre l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione. C. Con ricorso datato (...) aprile 2023 (cfr. risultanze processuali), i ricorrenti hanno avversato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), la succitata decisione della SEM, chiedendo in limine la sospensione dell'esecuzione in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. A titolo principale, gli insorgenti hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata ed all'accertamento della competenza Svizzera per l'esame nazionale della domanda d'asilo. In subordine, hanno postulato la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria. Contestualmente, hanno inoltre presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. A supporto del ricorso, hanno presentato, in copia: uno scritto del (...) aprile 2023 comprensivo di allegato F2 del (...) marzo 2023; F2 dell'(...) aprile 2023 e (...) marzo 2023; lettera della SEM del (...) aprile 2023; procure dei ricorrenti del (...) ottobre 2023, la decisione avversata del 5 aprile 2023, l'avviso di ricevuta della decisione del (...) aprile 2023, uno scritto delle insegnanti dei ricorrenti 3-4. D. Il Tribunale, il (...) aprile 2023, ha sospeso l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti quale misura supercautelare. E.I ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale in data (...) aprile 2023 un atto integrativo, producendo un'ulteriore copia dello scritto delle insegnanti dei ricorrenti 3 - 4 sottoscritto, già prodotto con l'allegato ricorsuale. Inoltre hanno formulato una rettifica dell'allegato ricorsuale. F.Nel frattempo sono stati versati nuovi documenti medici all'incarto dell'autorità inferiore. G.In data (...) maggio 2023, i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale un atto integrativo, con cui hanno aggiornato le informazioni circa lo stato di salute dei ricorrenti, oltre che l'evoluzione del loro rapporto personale con la sorella della ricorrente 2. In allegato allo scritto, i ricorrenti hanno prodotto alcuni atti medici (già presenti all'incarto dell'autorità inferiore), oltre che uno scritto della sorella della ricorrente 2. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente contro la decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA). Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
2. Con il ricorso si possono invocare la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Questo Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). In caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, questo Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3 e 2007/8 consid. 5).
3. 3.1 Gli insorgenti censurano dapprima la violazione del diritto di esseri sentiti ed un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. In merito alla prima censura, gli stessi lamentano una carente motivazione da parte dell'autorità di prime cure della decisione avversata, in particolare circa una mancata analisi dell'ipotesi del ricongiungimento familiare, vista la presenza della sorella della ricorrente 2 in Svizzera, oltre che la mancata valutazione del benessere superiore dei ricorrenti 2 - 4, in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (Conv. fanciullo, RS 0.107); inoltre lamentano un mancato accesso ad un formulario "F2" relativo alla ricorrente 4. Per quanto concerne la censura circa un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, i ricorrenti lamentano, tra gli altri, un mancato approfondimento da parte della SEM dello stato di salute dei ricorrenti, con particolare riferimento alla ricorrente 4, oltre che dello stato di particolare vulnerabilità dei richiedenti e delle carenze relative al sistema d'accoglienza croato. Tali censure verranno esaminate in limine dal Tribunale, in quanto possono comportare l'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). 3.23.2.1 Il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione (RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione ne è inoltre corollario fondamentale. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C.1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 3.2.2 In generale, nelle procedure d'asilo, si applica il principio inquisitorio, ossia la SEM deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, fermo restando l'obbligo di collaborare del-le parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA). Se una circostanza rimane non comprovata malgrado un accertamento completo della fattispecie, occorre riferirsi, di norma, alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, ciò che implica che incombe al richiedente l'asilo di provare i fatti che allega (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.5 e 5.4 [sentenza TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020]). 3.33.3.1 La censura in merito alla lesione dell'obbligo di motivazione circa la presenza della sorella della richiedente 2 in Svizzera non può essere seguita. Infatti, né durante il verbale di rilevamento dei dati personali, né durante i colloqui Dublino i ricorrenti 1 e 2 hanno menzionato un particolare legame con la parente (cfr. atti SEM n. 32/12; 33/12; 34/3 e 35/3). Visto che quest'ultima non rientra nella definizione di familiare ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III e neppure sono stati evidenziati particolari elementi di dipendenza ex art. 16 RD III, all'autorità inferiore non incombeva un obbligo di analisi in tal senso nella decisione avversata oltre a quanto indicato. Di conseguenza la SEM non ha violato il proprio obbligo di motivazione. 3.3.2 I ricorrenti lamentano altresì il mancato accesso agli atti, con particolare riferimento all'atto SEM n.108/3. In tal senso si constata che la rappresentante legale ha infine ottenuto accesso allo stesso, tanto che nell'allegato ricorsuale ha avuto modo di esprimersi estensivamente in merito alle problematiche mediche ivi riportate e che affliggono la ricorrente 4. Pertanto anche tale censura non trova accoglimento. 3.3.3 Per quanto riguarda la censura relativa ad un accertamento incompleto dello stato di salute dei ricorrenti, va rilevato che al momento della decisione impugnata l'incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente alla situazione valetudinaria dei ricorrenti e pertanto non vi era alcuna obbligazione di istruire maggiormente la situazione medica degli stessi. Abbondanzialmente, si osserva che dalle informazioni agli atti non sono previsti ulteriori accertamenti medici per gli insorgenti ad eccezione delle visite mediche relative alla gravidanza della ricorrente 2 (cfr. atto SEM n. 100/1). Pertanto, il fatto per cui i ricorrenti non concordino con l'apprezzamento esposto dall'autorità inferiore non risulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, con tale censura gli insorgenti intendono ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello della decisione impugnata, riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della procedura d'asilo, sia all'applicazione della clausola di sovranità, questioni che verranno dunque esaminate di seguito. Pertanto, tale censura, dal profilo formale, è da respingere. 3.3.4 Oltre a ciò, i ricorrenti rimproverano all'autorità inferiore di avere stabilito in modo inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rilevanti sia dal profilo del sistema d'accoglienza croato, sia della particolare vulnerabilità dei ricorrenti. Ciò è riferito anche all'esame della clausola di sovranità, ove la SEM non avrebbe tenuto in debita considerazione la situazione di salute dei richiedenti, come pure dell'interesse dei ricorrenti minorenni ai sensi della Conv. fanciullo. Poiché tali censure riguardano in realtà altresì aspetti materiali e non formali, il Tribunale tratterà le medesime in seguito. 3.4 Da un punto di vista formale, le censure sollevate dagli interessati sono pertanto da respingere.
4. 4.1 È necessario in seguito verificare se la competenza della Croazia a riprendere in carico i ricorrenti è data in virtù del RD III. 4.24.2.1 La SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi). In questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo il Regolamento Dublino. Se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2.2 L'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 4.2.3 Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 4.2.4 Ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" - art. 17 par. 1 RD III). 4.34.3.1 In concreto è assodato, e incontestato, che i ricorrenti hanno depositato una domanda d'asilo in Croazia il (...) ottobre 2022, e che, a richiesta della SEM, le competenti autorità croate hanno accettato di riprendere in carico i ricorrenti in applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. atti SEM n. 55/1; 56/2 e 88/1). 4.3.2 La competenza croata non risulta dipoi venire meno in quanto le autorità avrebbero prelevato le impronte dei ricorrenti con l'intimidazione. Tale evenienza non è atta in alcun modo a mutare la predetta conclusione, essendo osservato in merito che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). 4.3.3 I ricorrenti contestano altresì la competenza croata in quanto la comunicazione da parte della SEM della data di nascita corretta della ricorrente 4 sarebbe stata intempestiva ai sensi dell'art. 5 ex art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE). Tale censura non può essere seguita, in quanto nel caso specifico la risposta delle autorità croate del (...) novembre 2022 può essere considerata come un rifiuto parziale condizionato alla trasmissione della corretta data di nascita della ricorrente 4, visto che la SEM aveva espressamente indicato che si trattava di una minorenne e pure l'omologa croata ha interpretato la data di nascita indicata come un errore (cfr. atti SEM n. 38/5; 56/2). Infatti, l'autorità croata ha accettato la richiesta di take back per la ricorrente 4, una volta confermata la sua minore età da parte della SEM in data (...) marzo 2023 (cfr. atto SEM n. 88/1). 4.3.4 Gli interessati si prevalgono altresì della presenza della sorella della ricorrente 2 in Svizzera al fine di determinare la competenza della Svizzera per la trattazione della domanda d'asilo e ciò dovrà venir analizzato sulla scorta dell'art. 16 RD III, secondo cui segnatamente a motivo di maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del fratello legalmente residente in uno degli Stati membri, questi ultimi lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con il fratello a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine e che il fratello sia in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che l'interessato abbia espresso tale desiderio per iscritto. Ora, da questa formulazione si evince che debba esistere una situazione di dipendenza dall'assistenza del familiare (i.c. la sorella della ricorrente 2) e presuppone pure l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiedano un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza e di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). La mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5). In proposito, dagli atti non emerge alcuno di tali elementi. Pertanto, l'art. 16 RD III non risulta applicabile alla fattispecie. 4.3.5 Da ultimo, risulta vana la doglianza relativa alla mancata informazione da parte dell'autorità inferiore alle omologhe croate circa lo stato di salute dei ricorrenti oltre che della gravidanza della ricorrente 2. Difatti le varie patologie, come rettamente annunciato dall'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 9), saranno comunicate alle autorità croate prima del loro trasferimento, come previsto dagli artt. 31 e 32 RD III. Una loro comunicazione pregressa non si imponeva quindi in alcun modo secondo i dispositivi normativi previsti. 4.4 Di conseguenza, la competenza della Croazia a riprendere in carico i ricorrenti, in particolare per stabilire in modo definitivo lo Stato membro competente ad evadere la loro domanda di protezione internazionale, è accertata.
5. 5.1 Si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III). 5.2 A questo proposito è opportuno ricordare che la Croazia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che perciò è tenuta ad applicarne le disposizioni. Pertanto, si deve presumere che la Croazia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, che garantisce una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. la sentenza TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9); così, la Croazia è tenuta, tra l'altro, a provvedere affinché i richiedenti l'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza). Nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d'ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 5.3 5.3.1 Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10 con gli innumerevoli riferimenti). 5.3.2 In concreto, per opporsi al loro trasferimento in Croazia i ricorrenti sostengono di essere stati trattenuti in una stazione della polizia per 12 ore, durante le quali sono state prelevate loro le impronte. In seguito, sarebbero stati trasferiti in un centro di accoglienza "molto sporco e brutto". Inoltre, la polizia sarebbe stata molto dura nei loro confronti e avrebbe sgridato i ricorrenti minorenni 3 e 4, causando loro pianti e paura. Nell'ambito dell'allegato ricorsuale, la rappresentante legale ha inoltre citato diverse fonti che solleverebbero generiche problematiche del sistema d'accoglienza croato, ma senza fare, d'altro canto, alcun riferimento concreto al caso di specie, limitandosi ad indicare che per i ricorrenti avrebbero sopportato unicamente per 3 giorni il luogo in cui erano stati alloggiati e che si sarebbero ritrovati a sopravvivere senza cibo e acqua. Ora, dalla documentazione agli atti, si deve constatare che i ricorrenti, senza voler minimizzare la valenza delle loro affermazioni sul piano umano, non hanno apportato alcun indizio di prova, nemmeno debole, malgrado ne abbiano l'onere, dei maltrattamenti che avrebbero subito da parte delle autorità croate. Questo vale, in special modo, in relazione alle 12 ore trascorse nella stazione di polizia, ed alle condizioni del centro dove sarebbero stati rinchiusi per tre giorni (cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF D-6598/2019, consid. 11.4). A proposito del sistema d'accoglienza croato sul piano della sicurezza, questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare a più riprese che esso, benché sia oggetto di diverse critiche da parte di svariati organismi, tra i quali quelli citati nel ricorso, non è contraddistinto da carenze sistemiche e rischi di respingimenti (push-backs) alla frontiera con la Bosnia e Erzegovina in caso di trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia, come fatto dai ricorrenti ("take back"; cfr., fra le tante, la sentenza TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9). Per questa ragione né le allegazioni dei ricorrenti, né i rapporti da loro menzionati permettono di sovvertire la presunzione sopraesposta al consid. 5.2 (cfr. la sentenza TAF D-394/2022 del 20 settembre 2022 consid. 10.3). Si osserva inoltre che i ricorrenti non hanno allegato di aver subito alcun push-back. Ne deriva che, sotto questo profilo, l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie.
6. 6.1 Nel prosieguo, occorre esaminare se, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale del richiedente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 6.2 Gli insorgenti hanno postulato la rinuncia al loro trasferimento in applicazione delle clausole discrezionali sopracitate, prevalendosi tra l'altro e qui di pertinenza del loro stato di salute, dell'art. 8 CEDU e della Conv. Fanciullo e di problematiche circa l'accettazione della ripresa in carico sulla scorta dell'art. 20 par 5 RD III. 6.36.3.1 Per quanto attiene l'accettazione della ripresa in carico sulla scorta dell'art. 20 par. 5 RD III, si osserva che lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 Regolamento Dublino III). 6.3.2 A tal proposito si constata che ricorrenti non hanno dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Infatti, la Croazia ha, nelle sue accettazione del (...) novembre 2022, da una parte confermato che i ricorrenti hanno depositato una domanda di protezione in tale Stato ("The person expressed his intention to apply for international protection on (...)/10/2022 and left the Reception Centre before the interview"), mentre dall'altra ha accettato di continuare l'esame della procedura in accordo con la summenzionata direttiva, in particolare si è impegnata a continuare la determinazione della responsabilità per il trattamento della domanda di protezione degli insorgenti ("in order to continue to determine responsibility for the above mentioned person") (cfr. atti SEM n. 55/1 e 56/2). 6.3.3 Di conseguenza, la censura relativa a problematiche relative all'accettazione della ripresa in carico sulla scorta dell'art. 20 par. 5 RD III non trova accoglimento. 6.4 In riferimento poi agli asseriti maltrattamenti subiti in Croazia da parte di funzionari di polizia, v'è da rilevare che il predetto Paese è uno Stato di diritto con in principio un sistema di giustizia funzionante. Se gli interessati ritengono di essere stati maltrattati dalle autorità o da terze persone, o se ciò dovesse avvenire in futuro, essi potranno indirizzarsi senz'altro alle autorità preposte. Inoltre, avranno pure la possibilità di contattare, in loco, delle organizzazioni caritative per eventualmente supportarli ad adire le vie giudiziarie (cfr. a tal proposito, nello stesso senso, la sentenza del Tribunale D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.1). Nello specifico, non appare dalla documentazione all'inserto che i ricorrenti abbiano proceduto in tal senso, allorché si trovavano in Croazia. Le osservazioni presenti nel gravame come pure nei rapporti ivi citati, del tutto generiche, non inficiano le predette considerazioni. Peraltro i ricorrenti, al loro ritorno in Croazia, verranno rinviati a Zagabria, e nulla né agli atti né nelle allegazioni esposte nel ricorso, lascia presagire che si ritroverebbero in una situazione analoga a quella incorsa alla loro entrata nel predetto Paese. Inoltre, essi non hanno dimostrato che le loro condizioni di vita in Croazia rivestano un tale grado di difficoltà e di gravità contrario all'art. 3 CEDU o ancora all'art. 3 Conv. tortura. Gli interessati non sono stati neppure in grado di apportare degli indizi concreti e oggettivi, circa una privazione durevole di accesso alle condizioni minime d'accoglienza previste dalla direttiva accoglienza. A tal proposito si constata, stante alle dichiarazioni dei ricorrenti 1 e 2 effettuate durante il Colloquio Dublino, che gli insorgenti abbiano trascorso unicamente tre o quattro giorni presso il centro in cui erano stati portati. In ogni caso, se dopo il loro trasferimento dovessero essere costretti dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovessero ritenere che tale Paese violi i suoi obblighi d'assistenza nei loro confronti, o in ogni altro modo violi i loro diritti fondamentali, apparterrà a loro di indirizzarsi presso le autorità locali presenti, usando delle vie di diritto adeguate (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 6.56.5.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 6.5.2 Per quanto concerne lo stato di salute del ricorrente 1, egli è stato sottoposto alle vaccinazioni contro l'epatite A, l'epatite B e la poliomielite, oltre che la vaccinazione di richiamo della poliomielite. Non sono previste ulteriori visite mediche (cfr. atto SEM n. 100/1). 6.5.3 La ricorrente 2 è stata altresì stata vaccinata a sua volta contro Epatite A, B e poliomielite con dose di richiamo. In data (...) febbraio 2023 alla ricorrente è stata confermata una gravidanza (cfr. atto SEM n. 80/2). In data (...) marzo 2023, la ricorrente ha lamentato nausea e altri disturbi correlati alla gravidanza (iperemesi) e per tale motivo le sono stati prescritti Pantoprazole 20mg, Pernterol per 5 giorni; Itinerol B6, Riopan Gel, oltre che Itinerol B6 in riserva (cfr. atto SEM n. 83/2). Il seguente (...) marzo 2023, durante un controllo medico è stato constato che la nausea è migliorata (cfr. atto SEM n. 84/2). Il (...) marzo 2023, durante una visita, il medico ha sconsigliato alla ricorrente di partecipare alla festività "Ramadan". Infatti, i sintomi di nausea e vomito persistevano. È stata inoltre diagnosticata una proteinemia (cfr. atto SEM n.87/3). In data (...) marzo 2023, durante il successivo controllo, è stato constatato che la iperemesi persisteva e pertanto il medico ha consigliato di anticipare la successiva visita (cfr. atto SEM n. 89/2). Il (...) marzo 2023, durante un controllo presso la "Frauenklink" dell'ospedale cantonale di Obvaldo, la ricorrente ha riferito di dover vomitare due volte di giorno e di notte, di conseguenza le è stata prescritto l'assunzione dei farmaci Cariban e Paspertin gocce (cfr. atto SEM n. 124/3). In data (...) aprile 2023, la ricorrente non si è presentata alla visita di controllo programmata (cfr. atto SEM n. 109/2). In data (...) aprile 2023 è stato constatato che la nausea persisteva anche se la iperemesi è leggermente migliorata. È stato altresì accertato un mancato aumento del peso corporeo la presenza di segnali di depressione antenatale (cfr. atto SEM n. 112/2). Il (...) aprile 2023 si è svolta un'ulteriore visita medica, dalla quale è emerso che la nausea è diminuita e l'andamento della gravidanza si è stabilizzato (cfr. atto SEM n. 115/2). In data (...) aprile 2023 durante un controllo è stata confermata la diagnosi di iperemesi e tenesma, con prescrizione di Dafalgan e Mg Omida; la ricorrente in tale contesto ha riferito di voler essere assegnata ai cantoni Lucerna o Berna (cfr. atto SEM n.120/2). Il seguente (...) aprile 2023, la ricorrente 2 si è sottoposta ad un'ulteriore visita medica presso la "Frauenklinik" dell'ospedale cantonale di Obvaldo, durante la quale è emerso che il feto non presenta anormalità, mentre l'interessata riferisce di soffrire da alcuni giorni di vertigini e mal di testa, oltre che preoccupazione per il trasferimento in canton Ticino. I medicamenti prescritti sono Cariban e Paspertin gocce (cfr. atto SEM n. 124/3). In data (...) maggio 2023, la ricorrente si è sottoposta ad un'ulteriore visita medica, durante la quale ella ha riferito di soffrire di vertigini e dolore addominale; il medico ha diagnosticato che la gravidanza procede come da previsioni. Ella soffrirebbe inoltre psicologicamente alla prospettiva del trasferimento in Ticino. Il medico ha ricevuto per contro conferma da parte della "Frauenklink" del canton Obvaldo che la ricorrente è esplicitamente in grado di essere trasferita in Ticino (cfr. atto SEM n. 125/2). Per la ricorrente 2 è previsto un ulteriore controllo ginecologico in data (...) maggio 2023 (cfr. atto SEM n. 100/1). Le diagnosi risultano pertanto poste e le terapie impostate. 6.5.4 Il ricorrente 3 è stato vaccinato contro l'epatite A, B, contro la poliomielite e altre vaccinazioni. Non sono previste ulteriori visite mediche (cfr. atto SEM n. 100/1) 6.5.5 La ricorrente 4 è stata vaccinata contro epatite A, B, poliomielite, difterite, tetano, pertosse e altri. Il (...) gennaio 2023 la ricorrente non si è presentata alla visita per una valutazione dei suoi sintomi psichici e paura (cfr. atto SEM n. 76/2). In data (...) gennaio 2023 il medico del CFA ha constatato che la ricorrente 4 non frequenta la scuola e si chiude in sé stessa. Di conseguenza ha indicato di annunciare l'interessata all'ospedale di psicologia pediatrica LUPS (cfr. atto SEM n. 77/2). Il successivo (...) febbraio 2023, alla ricorrente è stata diagnostica pelle secca da trattare con Antidry (cfr. atto SEM n. 79/2). Il (...) marzo 2023 ed in seguito in data (...) marzo 2023, la ricorrente 4 è stata vistata presso la Luzerner Psychiatrie Klink Sarnen e le è stato diagnosticato un disturbo di adattamento in reazione al proprio vissuto migratorio. Con la madre, i medici hanno discusso il procedere per la tutela della bambina ed hanno fissato degli obiettivi da raggiungere gradualmente (ad esempio la frequentazione della scuola) (cfr. atto SEM n.108/3). In data (...) aprile 2023, durante la seguente visita medica è stata confermata la diagnosi di problematiche da adattamento e difficoltà di elaborazione. Il medico ha indicato di annunciare il caso ad un pediatra, al fine di valutare il luogo di attribuzione. (cfr. atto SEM n. 121/2). Agli atti risulta un altro formulario "F2" risalente al medesimo giorno, nel quale viene rilevato che le insegnati della ricorrente hanno fornito un loro parere e hanno riscontrato cambiamenti d'umore, paura di dover lasciare la Svizzera, insonnia e pianti durante le lezioni. Rimanda inoltre al precedente "F2" per la fissazione di una visita pediatrica (cfr. atto SEM n.123/2). In data (...) Maggio 2023, durante una visita della ricorrente 2, il medico ha pregato di annullare l'appuntamento presso il pediatra menzionato in precedenza a causa del trasferimento della famiglia in Ticino. (cfr. atto SEM n. 125/2). Dagli atti non emerge che sia stata impostata una cura farmacologica (cfr. atto SEM n. 108/3). Ad oggi non sono programmate ulteriori visite mediche. (cfr. atto SEM n. 100/1). Alla luce degli ultimi atti medici, la diagnosi di disturbo da adattamento è posta ed è rimasta tale, inoltre un percorso per la tutela della bambina con fissazione degli obiettivi da raggiungere gradualmente è stato discusso tra genitori e psichiatri. 6.5.6 Pertanto, i ricorrenti non hanno dimostrato di soffrire di problematiche mediche che sarebbero ostative all'esecuzione del loro trasferimento, secondo la giurisprudenza topica in materia (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Non risulta inopportuno evidenziare a tal proposito come, in linea di principio, la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (sulle possibilità di presa in carico medica nell'ambito dell'asilo in Croazia, cfr. le sentenze TAF D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6 e D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Inoltre, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Le allegazioni dei ricorrenti non sono in grado di rimettere in discussione tale apprezzamento, essendo rammentato che il Tribunale ha già più volte ritenuto che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative permette segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1 con rif. cit.). Per quanto concerne nello specifico lo stato valetudinario del ricorrente 3, per cui la rappresentate legale nel proprio allegato ricorsuale ha lamentato un approfondimento insufficiente, producendo al contempo uno scritto redatto dalle maestre del CFA dei ricorrenti 3 e 4, dagli atti non si evincono problematiche degne di nota, pertanto non erano neppure necessari ulteriori approfondimenti. Ciò è applicabile pure alla ricorrente 4, in quanto dagli atti emerge una diagnosi posta ed un percorso di cura stabilito. Inoltre, è stata richiesta dal medico curante la cancellazione della visita programmata per la valutazione del cantone di attribuzione. Pertanto, all'autorità di prime cure non incombeva alcun ulteriore obbligo di approfondire il suo stato valetudinario. 6.6 6.6.1 Passando ora all'analisi dell'interesse superiore del fanciullo, i criteri applicabili per determinarlo comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità di presa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento. Nell'analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall'ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista psicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto, quantopiù l'insieme delle relazioni sociali. Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sradicamento dal paese d'origine, che può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2 e sentenza del TAF D-5/2019 del 21 febbraio 2022 consid. 10.4). 6.6.2 Nel caso in disamina, per ciò che attiene alla situazione dei ricorrenti 2 - 4, il Tribunale rileva anzitutto che non sussistono elementi per concludere che il trasferimento in Croazia equivarrebbe ad uno sradicamento completo tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio. Invero, essi risiedono in Svizzera da circa 6 mesi, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità. Pertanto una valutazione della scolarizzazione avvenuta in Svizzera nel caso di specie non è possibile, visto l'esiguo tempo di permanenza nel Paese. Per ciò che riguarda poi la necessità di una continuità del percorso di cura che interessa in particolare la ricorrente 4, non risulta dagli atti medici che un trasferimento lo pregiudicherebbe, né che il trasferimento implicherebbe un'interruzione dello stesso a lungo termine, risultando così contrario all'interesse superiore del fanciullo. Per quanto concerne le relazioni sociali, si constata che i ricorrenti verranno trasferiti insieme ad entrambi i genitori. In Svizzera risiede inoltre la sorella della ricorrente 2, ma dagli atti nulla emerge circa un particolare rapporto tra la stessa ed i due minorenni, ad eccezione dello scritto prodotto dai ricorrenti in data (...) maggio 2023, in cui la sorella dichiara che i bambini apprezzerebbero la sua cucina e si divertirebbero a giocare coi cugini. Questi ultimi fatti non sono sufficienti a dimostrare un legame di dipendenza tra i ricorrenti 3 e 4 con la sorella della ricorrente 2. 6.6.3 In conclusione dunque, il trasferimento dei ricorrenti in Croazia non risulta essere contrario all'interesse superiore dei fanciulli sancito dall'art. 3 Conv. fanciulli. 6.76.7.1 Tra le norme imperative che possono condurre all'applicazione delle clausole discrezionali rientra anche l'art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5). Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dalla disposizione precitata, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Secondo la giurisprudenza, le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano. In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere eccezionalmente considerate quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). 6.7.2 Ora, nel caso che ci occupa, la relazione di cui si prevalgono i ricorrenti è quella tra la ricorrente 2 e la sorella, trattandosi di una relazione tra familiari maggiorenni, essa non rientra di principio nel campo d'applicazione dell'art. 8 CEDU. Inoltre, dagli elementi presenti agli atti non si può a giusto titolo ritenere che "sia stata dimostrata l'esistenza di elementi supplementari di dipendenza che vadano oltre i legami affettivi normali" (cfr. sentenza CorteEDU, A.W. Khan c. Regno Unito, n. 47486/06, 12 gennaio 2010, § 32). In buona sostanza, ed a prescindere dalla questione del diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera, i ricorrenti non hanno presentato alcuna prova concreta né alcun mezzo di prova atto a dimostrare che il loro trasferimento pregiudichi dal beneficiarli, da parte della sorella della ricorrente 2, soggiornante in Svizzera, di un'assistenza quotidiana indispensabile che vada al di là del sostegno morale o psicologico. La lettera prodotta in data (...) maggio 2023 non è in tal senso sufficiente al fine dimostrare un elemento di dipendenza tra i ricorrenti e la parente soggiornante in Svizzera. 6.8 Nella propria impugnativa i ricorrenti sollevano inoltre la violazione di ulteriori trattati internazionali, tra cui la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (non sottoscritto e ratificato dalla Svizzera), l'art. 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (RS 0.103.2); l'art. 2 della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (RS 0.108): Tuttavia, gli interessati non apportano indizi concreti che vi siano state effettive violazioni di dette convenzioni, nel limite in cui le stesse risultino direttamente applicabili (self executing). 6.9 Per finire, va osservato che la SEM valuterà in modo definitivo se i ricorrenti sono suscettibili di essere trasferiti in Croazia in funzione del loro stato di salute poco prima del trasferimento. 6.10 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta pertanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
7. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia rimane competente per l'esame della domanda di asilo dei ricorrenti ed è tenuta a riprenderli in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III.
8. In conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo dei ricorrenti, pronunciando il loro trasferimento in Croazia (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. b), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
9. Le misure supercautelari statuite dal Tribunale in data (...) aprile 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta essere senza oggetto.
11. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12. La decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: