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D-2024/2009

D-2024/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-09-14 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, a suo dire figlio di genitori eritrei, di etnia tigrina, è nato ad E._______ (Eritrea) ed ha vissuto in tenera età nella provincia di F._______ (Eritrea) per poi trasferirsi ad G._______ (Etiopia) dove avrebbe vissuto fino al suo espatrio in data 7 febbraio 2003. L'11 febbraio 2003, ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. B. Con decisione del 13 giugno 2003, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR; attualmente e di seguito: Ufficio federale della migrazione [UFM]) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 14 luglio 2003, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA). D. Con decisione incidentale del 29 luglio 2003, la CRA ha invitato il richiedente a versare entro il 13 agosto 2003 un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Con sentenza del 2 settembre 2003, la CRA ha dichiarato irricevibile il ricorso per mancato pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali. F. In data 24 novembre 2006, l'interessato ha presentato uno scritto intitolato "Wiedererwägungsgesuch" il quale è stato valutato dall'UFM come seconda domanda d'asilo. Interrogato sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, d'essere espatriato per il timore di dover prestare il servizio militare in Eritrea e di dover subire delle rappresaglie al suo rientro in patria per il fatto di essere membro del Fronte di Liberazione Eritreo - Consiglio rivoluzionario (Eritrean Liberation Front - Revolutionary Council [di seguito: ELF-RC]). Egli sarebbe stato espulso dall'Etiopia nel mese "hammle" 1989 ed avrebbe quindi vissuto tra luglio 1998 e febbraio 2001 ad E._______ (Eritrea) nel quartiere H._______. Sarebbe poi fuggito in Etiopia, dove avrebbe soggiornato fino al 7 febbraio 2003. A sostegno della sua domanda d'asilo ha depositato i seguenti documenti:

- una carta d'identità eritrea;

- un libretto bancario della "Commercial Bank of Eritrea";

- una carta per disoccupati;

- una fotocopia per espulsi del 18 luglio 1998 (cfr. act. UFM B 4/2);

- una lettera d'attestazione del Fronte di Liberazione Eritreo - Consiglio rivoluzionario (ELF-RC) del 15 gennaio 2008 (cfr. act. UFM B 6/1). G. A partire dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) è subentrato alla CRA. H. Con decisione del 27 febbraio 2009, notificata al richiedente in data 3 marzo 2009 (cfr. act. UFM B 11/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia, siccome lecita, esigibile e possibile. I. In data 26 marzo 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato del 27 marzo 2009; data d'entrata: 30 marzo 2009), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo ed, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. A sostegno del gravamen ha prodotto i seguenti documenti:

- uno scritto del 25 marzo 2009 stilato da I._______ il quale conferma la dichiarata cittadinanza eritrea dell'interessato (allegato 1);

- uno scritto del 25 marzo 2009 redatto da J._______ il quale attesta la nazionalità eritrea al richiedente (allegato 2);

- un certificato di salario del mese di febbraio 2009 della K._______ (allegato 3). J. Il Tribunale, con decisione incidentale dell'8 aprile 2009, ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali; contestualmente ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 13 maggio 2009. K. Con risposta del 4 maggio 2009, l'UFM ha proposto la reiezione del gravamen. L. Il 13 maggio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 15 maggio 2009), il ricorrente ha presentato l'atto di replica. M. In data 30 settembre 2009 (cfr. timbro postale del 1° ottobre 2009; data d'entrata: 2 ottobre 2009), il ricorrente ha informato il Tribunale dell'entrata in Svizzera in data 13 settembre 2009 di sua moglie e del di lui figlio i quali hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera in data 14 settembre 2009. In seguito l'UFM ha aperto una procedura d'asilo separata la quale è a tutt'ora in fase d'istruzione. N. Con decisione incidentale del 6 ottobre 2009, il Tribunale ha inviato copia dello scritto all'UFM ed ha concesso a detto Ufficio un termine di 30 giorni, a decorrere da quello successivo alla notifica, per un'eventuale presa di posizione. O. Con duplica del 13 novembre 2009, l'UFM ha considerato che sarebbe prematuro procedere ad un riesame della sua decisione del 27 febbraio 2009. P. Con triplica del 17 dicembre 2009 (cfr. timbro postale del 19 dicembre 2009; data d'entrata: 21 dicembre 2009), l'insorgente ha presentato le sue osservazioni circa lo scritto dell'UFM del 13 novembre 2009. Q. Con scritto del 4 marzo 2010 il ricorrente ha fornito la copia di un certificato di matrimonio registrato ad E._______ in data 6 aprile 2009. R. Con ordinanza del 17 maggio 2011, il Tribunale ha invitato un'ultima volta l'UFM ad esprimersi entro il 1° giugno 2011. S. Con scritto del 30 maggio 2011, l'UFM ha ritenuto che la domanda d'asilo dei pretesi membri della famiglia del ricorrente si troverebbe ancora in fase istruttoria ed ha quindi nuovamente proposto la reiezione del gravamen. T. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca, senza domanda di svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua, così come negli ulteriori atti procedurali. Pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5 [di seguito: Moor, Droit administratif]).

E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1, GICRA 1995 n. 23).

E. 5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato contraddittori, vaghi, lacunosi, inverosimili come pure non pertinenti in materia d'asilo. In particolare, il richiedente avrebbe rilasciato delle dichiarazioni contraddittorie circa la sua identità: i dati anagrafici forniti alle autorità elvetiche al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo e nel corso della procedura differirebbero da quelli presenti nella carta d'identità eritrea depositata nella seconda procedura d'asilo. Non corrisponderebbero né il nome, né la data di nascita, né il luogo di nascita a quelli allegati. Interrogato in merito a teli divergenze, egli avrebbe spiegato di essersi sbagliato e di aver scritto per errore la data di nascita figurante agli atti della domanda d'asilo. Per l'autorità inferiore non sarebbe quindi comprensibile il motivo per cui egli aspetti così tanti anni per rettificare il suo sbaglio. Le sue dichiarazioni sarebbero altrettanto contraddittorie in merito all'espulsione che egli avrebbe subito. Difatti, durante la prima procedura d'asilo, avrebbe asserito che gli sarebbe stato intimato di lasciare l'Etiopia nel 1991 (calendario etiope), mentre in seguito avrebbe affermato che si trattava del 1989. Successivamente, nella seconda procedura d'asilo, avrebbe dichiarato di essere stato effettivamente espulso dall'Etiopia, contrariamente a quanto affermato nella sua prima domanda d'asilo. Peraltro, l'interessato avrebbe dichiarato di aver vissuto ad E._______ con sua moglie. Tuttavia, non sarebbe stato capace di precisare il suo indirizzo ad E._______, benché vi avesse vissuto dal 1998 al 2001 e che sua moglie vi avrebbe abitato fino al 2006. Interrogato circa l'indirizzo di sua moglie ad E._______ nel febbraio 2008, egli avrebbe risposto di non saperlo. Quo al rilascio della carta d'identità eritrea presentata, l'interessato non sarebbe stato in grado di precisare come l'avrebbe ottenuta ad G._______. Per di più, la presenza di questo documento sarebbe in contraddizione con quanto affermato sia nella prima che nella seconda audizione della prima procedura d'asilo. Infatti, egli sarebbe stato arrestato una prima volta nel periodo in cui le autorità etiopi agivano contro gli eritrei che avevano partecipato al referendum, ma che sarebbe poi stato liberato poiché né si era registrato come eritreo, né possedeva una carta d'identità. In contraddizione con ciò, la carta d'identità risulta ottenuta nel 1992. Pertanto, le dichiarazioni del richiedente non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Inoltre, il timore di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie da parte dello Stato sarebbe rilevante ai fini dell'asilo solo allorché sussista fondato motivo di ritenere che la persecuzione si attuerà con grande probabilità e in un prossimo futuro. In casu, l'UFM ha ritenuto che qualora le origini eritree di entrambi i genitori risultino avverate, sarebbe necessario esaminare il timore del richiedente in caso di rinvio in Etiopia. L'interessato avrebbe dichiarato di essere stato arrestato e trattenuto. Inoltre, avrebbe precisato che le autorità avrebbero concluso che egli non aveva votato per gli eritrei, né aveva ottenuto una carta d'identità eritrea e sarebbe quindi stato liberato. Pur ammettendo la vera origine eritrea e che egli sia stato considerato come eritreo dalle autorità etiopi e registrato come tale, la sola origine eritrea non costituirebbe un motivo determinante per la concessione dell'asilo. Per quanto riguarda le sue attività per l'ELF-RC, esse si limiterebbero alla semplice adesione al movimento ed alla trasmissione di informazioni. Peraltro, non rivestirebbe nessuna carica importante per il che queste dichiarazioni non sarebbero pertinenti e non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Infine, l'UFM ha osservato che l'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile come pure possibile ed ha rilevato che l'interessato avrebbe la possibilità di chiedere un visto per l'Etiopia e di regolarizzare in tal modo le sue condizioni di soggiorno in loco.

E. 5.2 Nel ricorso, il ricorrente ha contestato l'inverosimiglianza evidenziata dall'UFM ed ha, secondo il senso, criticato l'autorità inferiore che non avrebbe accertato in modo esatto i fatti giuridicamente rilevanti, segnatamente ignorato i documenti presentati a sostegno della sua domanda d'asilo. L'UFM avrebbe quindi violato il diritto di essere sentito garantitogli da leggi e Costituzione. Inoltre, sarebbe possibile che vi siano certe imprecisioni come ad esempio il racconto circa l'indirizzo di sua moglie, in quanto l'UFM sembra scordare che il ricorrente sia cittadino eritreo. Infatti, in Eritrea non sarebbe l'eccezione, ma la regola che si conosca soltanto approssimativamente l'indirizzo di una persona. Alla maggior parte degli eritrei viene inviata la posta ad un indirizzo di una casella postale. Siccome molte persone non sarebbero in possesso di una propria casella postale, sarebbero costretti a farsi spedire la posta presso un indirizzo di una casella postale di un loro parente. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che la busta inviata al ricorrente da parte di sua moglie in data 28 gennaio 2009 avrebbe quale mittente un indirizzo di una casella postale. Secondo il ricorrente, l'autorità inferiore non avrebbe nemmeno considerato i mezzi di prova da lui presentati, segnatamente la carta d'identità eritrea in originale, ed ha pertanto ritenuto quale arbitrario tale modo di procedere. Ammette poi di aver presentato delle allegazioni contraddittorie rispetto a quelle fornite nella prima procedura d'asilo. Rileva quindi che l'anno 1989 dichiarato quale anno in cui sarebbe stato espulso dall'Etiopia sarebbe conseguenza di un malinteso riconducibile alla conversione del calendario etiope a quello gregoriano e di conseguenza la data hamle 1990 corrisponderebbe al luglio 1998, ciò che non sarebbe stato considerato, a suo dire, dall'autorità inferiore. Inoltre, avrebbe corretto gli errori fornendo dei mezzi di prova atti a dimostrare la verosimiglianza delle allegazioni presentate nell'ambito della sua seconda domanda d'asilo. Non sarebbe poi un modo adeguato di agire il fatto che l'autorità inferiore lo ritenga un cittadino di un altro Paese nonostante abbia presentato una carta d'identità eritrea in originale e lo allontani in un Paese straniero. Sarebbe altresì umano che dopo 17 anni dal rilascio di tale documento non si ricordi più ogni dettaglio circa il luogo dove l'avrebbe ottenuto. Peraltro, i documenti presentati sarebbero atti a comprovare la sua cittadinanza eritrea come pure il fatto che sarebbe stato deportato nel 1998 in Eritrea dove avrebbe vissuto fino all'espatrio. Oltracciò, l'UFM qualora dovesse ritenere che il ricorrente non possa ottenere l'asilo, dovrebbe esaminare l'allontanamento verso il suo Paese d'origine e non arbitrariamente verso un Paese terzo dal quale sarebbe stato deportato in condizioni inumane. Inoltre, l'autorità inferiore non avrebbe esaminato se l'insorgente era in contatto con le autorità militari ed andrebbe quindi in contro ad una pena sproporzionatamente severa per renitenza e diserzione al suo ritorno in patria. Fa poi valere che non era un semplice membro dell'ELF-RC, ma che sarebbe stato un dirigente di una sezione e si troverebbe quindi in una posizione esposta per il che correrebbe un maggior rischio al suo rientro. Anche tale fatto non sarebbe stato considerato nella decisione dell'UFM. Infine, ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe esigibile, ammissibile e possibile verso l'Eritrea.

E. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso. Detto Ufficio ha pure rilevato che nella prima procedura d'asilo il ricorrente avrebbe allegato che sua madre avrebbe sempre vissuto ad G._______ e che sarebbe stata vittima dell'espulsione. Invece nella seconda procedura, egli avrebbe dichiarato che sua madre viveva ad L._______ e che si recava ad G._______ per venirlo a trovare. L'insorgente, contrariamente a quanto indicato in prima procedura, non solo saprebbe dove viveva sua madre ma che per di più riceveva la sua visita ad G._______. Quo al figlio che avrebbe avuto dalla compagna, egli avrebbe asserito nella prima procedura d'asilo che suo figlio e la sua compagna si trovavano ad G._______, mentre nella seconda domanda d'asilo egli ha affermato che il di lui figlio e la sua concubina sarebbero giunti in Eritrea in data 29 dicembre 1998. In aggiunta, egli avrebbe poi dapprima dichiarato di essere celibe e la madre di suo figlio si chiamasse M._______ per poi allegare di essere sposato con N._______. Il ricorrente avrebbe quindi rilasciato delle dichiarazioni contraddittorie ed inverosimili anche in merito all'espulsione dei suoi famigliari. Pertanto, le dichiarazioni circa un soggiorno in Eritrea nonché la partenza illegale non sarebbero credibili. Inoltre, secondo la direttiva di gennaio 2004 emanata dalle autorità etiopi, gli eritrei che hanno vissuto in Etiopia e che non hanno partecipato al referendum del 1991, potrebbero ottenere un permesso di domicilio in Etiopia per il che un allontanamento verso tale Paese sarebbe ragionevolmente esigibile. Infine, tenuto conto del racconto incostante presentato dall'insorgente, l'UFM ha osservato che i mezzi di prova depositati non sarebbero atti a capovolgere l'esito della procedura d'asilo.

E. 5.4 Nell'atto di replica il ricorrente sostiene, secondo il senso e per quanto e qui di rilievo, che l'autorità inferiore avrebbe nuovamente ignorato i documenti da lui presentati. Inoltre, si è dichiarato disponibile a sottoporsi ad un test del DNA per comprovare la paternità con l'asserito figlio.

E. 5.5 Nelle successive osservazioni, l'UFM ha nuovamente rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso.

E. 6 Con il suo gravame, l'insorgente fa avantutto valere, secondo il senso, una violazione del diritto d'essere sentito, nella forma di una carente motivazione della decisione impugnata, dolendosi in particolare del fatto che l'autorità inferiore ha omesso di tenere debitamente conto dei mezzi di prova presentati da quest'ultimo. Prescritto dall'art. 35 PA, l'obbligo di motivazione, è un aspetto del diritto di essere sentiti (Moor, Droit administratif, n. 2.2.8.2). Il diritto ad una decisione motivata ha quale conseguenza l'obbligo per l'autorità di analizzare gli argomenti delle singole parti ed esporre, almeno in modo succinto, le ragioni per le quali li accoglie o vi si scosta (DTF 130 II 530 consid. 4.3). Non di meno questo diritto non impone all'autorità di esporre e di discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure sollevate dalle parti (DTF 130 II 530 consid. 4.3, DTF 126 I 97 consid. 2b). E' necessario tuttavia che l'autorità citi, almeno brevemente, i motivi su cui fonda il suo ragionamento e che l'hanno condotta alla decisione presa. La motivazione addotta deve infatti permettere all'interessato di rendersi conto della portata e della correttezza della decisione che gli viene comunicata, non da ultimo nell'ottica di una sua eventuale impugnazione (DTF 129 II 232 consid. 3.2, DTF 126 I 97 consid. 2b). Inoltre, malgrado il principio inquisitorio, l'autorità giudicante può limitarsi, di regola ad esaminare le allegazioni del richiedente ed assumere le prove da lui stesso offerte, senza dovere procedere ad ulteriori accertamenti. Tuttavia, un complemento d'istruzione s'impone se, in base a codeste adduzioni ed a siffatte prove, dovessero ancora sussistere ragionevoli dubbi od incertezze che, verosimilmente, potrebbero essere rimossi con nuovi accertamenti eseguiti d'ufficio (cfr. GICRA 1995 n. 23 consid. 5a). Peraltro, non è violato il diritto di essere sentito ove l'autorità, in seguito ad una valutazione anticipata, possa ammettere senza arbitrio che il convicimento da essa raggiunto in base ad altre prove non sarebbe modificato dal risultato, persino se favorevole all'interessato, dell'assunzione di determinate prove (cfr. ibidem consid. 5b). In casu va rilevato che l'autorità inferiore ha ritenuto, sia nella sua decisione che nella sua risposta al ricorso, che l'insorgente non è mai stato espulso verso l'Eritrea ed ha dubitato delle origini eritree dello stesso a causa delle sue affermazioni contraddittorie e quindi inverosimili. In questo contesto d'esame l'autorità inferiore ha altresì esaminato la carta d'identità del ricorrente ed ha confrontando i dati ivi riportati con il suo racconto, senza giungere a miglior convincimento. Convinta l'autorità inferiore dell'inverosimiglianza delle allegazioni, come alla stessa convinzione giunge questo Tribunale, la censura mossa all'autorità inferiore va deserta. Questo Tribunale non ravvisa pertanto alcuna scorrettezza da parte dell'autorità inferiore e la censura della violazione del diritto di essere sentito, che si avvera infondata, va respinta. Sulle dichiarazioni scritte prodotte con l'atto di ricorso si dirà, per quanto necessario, nei considerandi a seguire.

E. 7.1 Nel merito, questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in generiche ed imprecise affermazioni. In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. Innanzitutto, quo alla carta d'identità eritrea presentata durante la seconda domanda d'asilo, codesto Tribunale osserva che i dati anagrafici ivi riportati divergono in maniera evidente da quelli dichiarati sia nella prima che nella seconda procedura d'asilo. Infatti il documento in questione riporta il nome di O._______, nato nel (...) ad L._______, mentre nella prima procedura d'asilo ha allegato altre generalità (cfr. traduzione del testo della carta d'identità; rubrum; act. UFM B 1/13). Inoltre, nella carta d'identità v'è menzionato quale luogo di nascita L._______, mentre nella prima procedura d'asilo ha dichiarato di essere nato ad E._______ (cfr. traduzione del testo della carta d'identità; verbale d'audizione del 17 febbraio 2003 [di seguito: verbale 1], pag. 1). Richiesto di spiegare il motivo per il quale sul foglio dei dati personali ha inserito quale data di nascita il (...) (cfr. act. UFM A 2/2), egli si è limitato a dichiarare che si trattava della data giusta secondo il calendario etiope. Tale data corrispondente al (...) diverge quindi palesemente da tutte le date fornite. Si osserva poi altresì che la copia del libretto per espulsi riporta l'età di (...) anni nel (...), ovvero una data che non corrisponde a nessuna delle date di nascita fornite (cfr. act. UFM B 4/2). Per quanto riguarda l'espulsione, egli ha dapprima indicato quale data "l'undicesimo mese del 1990" del calendario etiope, ossia una data tra il 7 agosto ed il 6 settembre 1998 (cfr. verbale 1, pag. 4). In seguito ha affermato che sarebbe stato espulso nel mese di hamle 1989, ossia tra l'8 luglio ed il 6 agosto 1997 (cfr. verbale d'audizione del 27 febbraio 2008 [di seguito: verbale 2], pag. 5). Inoltre, nel certificato di nascita del presunto figlio, v'è riportato che in data 6 ottobre 1999 il ricorrente soggiornava ad G._______, ovvero una data che rientra nel periodo in cui, secondo le sue allegazioni, era già stato espulso verso l'Eritrea (cfr. certificato di nascita del presunto figlio agli atti dell'incarto N 531 702). In ulteriore contraddizione con ciò, sulla carta d'identità eritrea, v'è riportato quale data d'emissione il 1° dicembre 1992, ossia il 6 settembre 2000, e ,quale luogo, G._______. Ciò risulta completamente illogico, in quanto, secondo le sue dichiarazioni avrebbe soggiornato in Eritrea in quel periodo. Peraltro, non è stato in grado di precisare quando avrebbe ottenuto tale carta d'identità. Infatti, egli ha allegato di non ricordarsi se l'ha ottenuta prima o dopo il referendum. In tale ambito, va rammentato che il referendum ha avuto luogo in data 24 maggio 1993 e quindi non è possibile che egli non sia in grado di fornire una data precisa tenendo pure conto del fatto che il documento in questione è stato emesso ben 7 anni dopo detto referendum, ossia a soli tre anni dalla sua fuga. Si osserva poi che solo nella seconda domanda d'asilo ha allegato di essere effettivamente stato espulso dall'Etiopia (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, pag. 5). Oltracciò, nella prima procedura d'asilo, il ricorrente ha addirittura affermato di non avere mai avuto una carta d'identità eritrea (cfr. verbale 1, pag. 4). Accanto a ciò va poi osservato che non si può escludere che la carta d'identità sia un falso, in quanto sul mercato in loco sono addirittura ottenibili dei documenti ufficiali che vengono stilati secondo le istruzioni del cliente (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-7592/2008 del 9 marzo 2011 consid. 4.2). Nemmeno le dichiarazioni scritte prodotte con il memoriale ricorsuale soccorrono il ricorrente a portare questo Tribunale a miglior convincimento, trattandosi di dichiarazioni di terzi, suscettibili di manipolazioni e influenze, ma soprattutto sprovviste di carattere ufficiale per attestare qualsivoglia provenienza. Non va infine tralasciato nemmeno il comportamento del ricorrente, il quale dopo la conclusione della prima procedura d'asilo, l'insorgente si è rifiutato di contattare sia l'Ambasciata Eritrea sia quella Etiope per farsi rilasciare un documento di viaggio (cfr. verbale d'audizione del 31 gennaio 2006 [di seguito: verbale 3], pag. 2), ciò che costituisce un indizio a non voler collaborare con le autorità elvetiche per stabilire la sua vera cittadinanza a lui senz'altro nota. Per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM. Visti quindi tutti gli elementi elencati nel loro insieme: incongruenze sulla carta di identità; incongruenze sulla data di espulsione; dubbia autenticità della carta di identità; violazione del dovere di collaborare del richiedente; codesto Tribunale ha ragione di concludere che l'insorgente non sia mai stato espulso verso l'Eritrea e che ha sufficienti ragioni per dubitare dell'origine eritrea del ricorrente. Sia come sia, la questione può anche restare indecisa e questo Tribunale esimersi dall'esaminare gli ulteriori documenti relativi alla sua pretesa provenienza eritrea, come pure gli asseriti timori riguardanti tale Paese, posto che va osservato che pur nell'ipotesi di un'origine eritrea, allo stato attuale delle circostanze l'Etiopia non allontana i cittadini eritrei in Eritrea (cfr. più oltre ad consid. 9; cfr. su questa questione sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7319/2010 del 2 marzo 2011 consid. 6.2.2). In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come inverosimili, irrilevanti e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dagli art. 3 e 7 LAsi. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'UFM deve astenersi dal pronunciare l'allontanamento, per quanto il richiedente, in virtù del principio dell'unità della famiglia sancito all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101) e all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), ha diritto al rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri (art. 44 cpv. 1 in relazione all'art. 14 cpv. 1 LAsi) oppure se egli adempie le condizioni di cui all'art. 14 cpv. 2 LAsi o all'art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9). In casu, il ricorrente non ha invocato esplicitamente il principio dell'unità della famiglia. Egli ha solamente dichiarato che la presunta moglie e il di lui figlio erano rimasti in patria e che ora soggiornano in Svizzera, ed ha presentato una copia del certificato di matrimonio. La questione può non di meno rimanere aperta in assenza di una decisione dell'UFM per quel che riguarda la procedura della presunta moglie ed il di lui figlio nonché della relazione tra loro.

E. 8.2 Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento.

E. 9 Preliminarmente, codesto Tribunale osserva che, ritenuta l'inverosimiglianza del racconto del ricorrente circa espulsione verso l'Eritrea ed il fatto che egli ha dichiarato di non aver partecipato al referendum del 1993 (cfr. verbale 1, pag. 4), egli dev'essere ritenuto un cittadino etiope. Infatti, secondo le informazioni in possesso di questo Tribunale, le persone che non hanno partecipato al referendum del 1993 continuavano ad essere ritenuti cittadini etiopi dalle autorità in loco. Sulla base della legge sull'acquisizione della nazionalità etiope (cfr. proclamation n. 378/2003, a proclamation on ethiopian nationality [http://www.unhcr.org/refworld/ country,,,LEGISLATION,ETH,,409100414,0.html; ultima consultazione: 7 luglio 2011]) egli può chiedere di riottenere la cittadinanza etiope. Di conseguenza, viene qui di seguito esaminato l'allontanamento solo verso detto paese.

E. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr).

E. 9.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee, GICRA 1995 n. 23). Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Infatti, come già osservato poc'anzi al considerando 7.1, a mente di codesto Tribunale, qualora dovesse essere ritenuto cittadino eritreo, l'Etiopia non allontana i cittadini eritrei in Eritrea (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E 7319/2010 del 2 marzo 2011 consid. 6.2.2). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 9.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 9.3.1 La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1).

E. 9.3.2 Si tratta, dunque, d'esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Etiopia, da un lato, e dalla sua situazione personale, dall'altro. Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Etiopia è in sé costitutiva d'un impedimento alla reintegrazione del ricorrente. È notorio che questo Paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Quanto alla situazione personale del ricorrente, si rileva che egli dispone di una discreta formazione e vanta di un'esperienza professionale quale meccanico (cfr. verbale 1, pag. 2). Inoltre, visto l'inverosimiglianza del suo racconto ed il fatto che egli ha vissuto in Etiopia fin dall'infanzia, si può partire dal presupposto che possieda tuttora una rete sociale in loco su cui potrà contare al suo ritorno (cfr. verbale 1, pag. 1). Peraltro, vivono ancora tre fratelli della sua presunta moglie ad G._______ (cfr. verbale d'audizione del 29 settembre 2009 di N._______ [di seguito: verbale 4], pag. 4). Inoltre, il ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provissoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Infine, nonostante il ricorrente abbia presentato la sua domanda d'asilo più di cinque anni fa, non si giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata, legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RU 49 279) e del abrogato art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure l'art. 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Di conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente esula dall'ambito procedurale del caso di specie.

E. 9.3.3 In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente d'un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.

E. 9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513 515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 9.5 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravamen va disatteso e la querelata decisione confermata. Codesto Tribunale tiene a rendere attenta l'autorità inferiore sull'eventuale necessità di dover valutare la coordinazione dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente con l'esito eventuale della domanda d'asilo dei pretesi membri della sua famiglia, tutt'ora in fase istruttoria (cfr. scritto dell'UFM del 30 maggio 2011; sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7319/2010 del 2 marzo 2011 consid. 7).

E. 10 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 11 Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2024/2009 Sentenza del 14 settembre 2011 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Bruno Huber, Walter Lang, cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, alias B._______, alias C._______, alias, D._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 febbraio 2009 / N [...]. Fatti: A. L'interessato, a suo dire figlio di genitori eritrei, di etnia tigrina, è nato ad E._______ (Eritrea) ed ha vissuto in tenera età nella provincia di F._______ (Eritrea) per poi trasferirsi ad G._______ (Etiopia) dove avrebbe vissuto fino al suo espatrio in data 7 febbraio 2003. L'11 febbraio 2003, ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. B. Con decisione del 13 giugno 2003, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR; attualmente e di seguito: Ufficio federale della migrazione [UFM]) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 14 luglio 2003, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA). D. Con decisione incidentale del 29 luglio 2003, la CRA ha invitato il richiedente a versare entro il 13 agosto 2003 un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Con sentenza del 2 settembre 2003, la CRA ha dichiarato irricevibile il ricorso per mancato pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali. F. In data 24 novembre 2006, l'interessato ha presentato uno scritto intitolato "Wiedererwägungsgesuch" il quale è stato valutato dall'UFM come seconda domanda d'asilo. Interrogato sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, d'essere espatriato per il timore di dover prestare il servizio militare in Eritrea e di dover subire delle rappresaglie al suo rientro in patria per il fatto di essere membro del Fronte di Liberazione Eritreo - Consiglio rivoluzionario (Eritrean Liberation Front - Revolutionary Council [di seguito: ELF-RC]). Egli sarebbe stato espulso dall'Etiopia nel mese "hammle" 1989 ed avrebbe quindi vissuto tra luglio 1998 e febbraio 2001 ad E._______ (Eritrea) nel quartiere H._______. Sarebbe poi fuggito in Etiopia, dove avrebbe soggiornato fino al 7 febbraio 2003. A sostegno della sua domanda d'asilo ha depositato i seguenti documenti:

- una carta d'identità eritrea;

- un libretto bancario della "Commercial Bank of Eritrea";

- una carta per disoccupati;

- una fotocopia per espulsi del 18 luglio 1998 (cfr. act. UFM B 4/2);

- una lettera d'attestazione del Fronte di Liberazione Eritreo - Consiglio rivoluzionario (ELF-RC) del 15 gennaio 2008 (cfr. act. UFM B 6/1). G. A partire dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) è subentrato alla CRA. H. Con decisione del 27 febbraio 2009, notificata al richiedente in data 3 marzo 2009 (cfr. act. UFM B 11/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia, siccome lecita, esigibile e possibile. I. In data 26 marzo 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato del 27 marzo 2009; data d'entrata: 30 marzo 2009), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo ed, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. A sostegno del gravamen ha prodotto i seguenti documenti:

- uno scritto del 25 marzo 2009 stilato da I._______ il quale conferma la dichiarata cittadinanza eritrea dell'interessato (allegato 1);

- uno scritto del 25 marzo 2009 redatto da J._______ il quale attesta la nazionalità eritrea al richiedente (allegato 2);

- un certificato di salario del mese di febbraio 2009 della K._______ (allegato 3). J. Il Tribunale, con decisione incidentale dell'8 aprile 2009, ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali; contestualmente ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 13 maggio 2009. K. Con risposta del 4 maggio 2009, l'UFM ha proposto la reiezione del gravamen. L. Il 13 maggio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 15 maggio 2009), il ricorrente ha presentato l'atto di replica. M. In data 30 settembre 2009 (cfr. timbro postale del 1° ottobre 2009; data d'entrata: 2 ottobre 2009), il ricorrente ha informato il Tribunale dell'entrata in Svizzera in data 13 settembre 2009 di sua moglie e del di lui figlio i quali hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera in data 14 settembre 2009. In seguito l'UFM ha aperto una procedura d'asilo separata la quale è a tutt'ora in fase d'istruzione. N. Con decisione incidentale del 6 ottobre 2009, il Tribunale ha inviato copia dello scritto all'UFM ed ha concesso a detto Ufficio un termine di 30 giorni, a decorrere da quello successivo alla notifica, per un'eventuale presa di posizione. O. Con duplica del 13 novembre 2009, l'UFM ha considerato che sarebbe prematuro procedere ad un riesame della sua decisione del 27 febbraio 2009. P. Con triplica del 17 dicembre 2009 (cfr. timbro postale del 19 dicembre 2009; data d'entrata: 21 dicembre 2009), l'insorgente ha presentato le sue osservazioni circa lo scritto dell'UFM del 13 novembre 2009. Q. Con scritto del 4 marzo 2010 il ricorrente ha fornito la copia di un certificato di matrimonio registrato ad E._______ in data 6 aprile 2009. R. Con ordinanza del 17 maggio 2011, il Tribunale ha invitato un'ultima volta l'UFM ad esprimersi entro il 1° giugno 2011. S. Con scritto del 30 maggio 2011, l'UFM ha ritenuto che la domanda d'asilo dei pretesi membri della famiglia del ricorrente si troverebbe ancora in fase istruttoria ed ha quindi nuovamente proposto la reiezione del gravamen. T. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca, senza domanda di svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua, così come negli ulteriori atti procedurali. Pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5 [di seguito: Moor, Droit administratif]).

4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1, GICRA 1995 n. 23). 5. 5.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato contraddittori, vaghi, lacunosi, inverosimili come pure non pertinenti in materia d'asilo. In particolare, il richiedente avrebbe rilasciato delle dichiarazioni contraddittorie circa la sua identità: i dati anagrafici forniti alle autorità elvetiche al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo e nel corso della procedura differirebbero da quelli presenti nella carta d'identità eritrea depositata nella seconda procedura d'asilo. Non corrisponderebbero né il nome, né la data di nascita, né il luogo di nascita a quelli allegati. Interrogato in merito a teli divergenze, egli avrebbe spiegato di essersi sbagliato e di aver scritto per errore la data di nascita figurante agli atti della domanda d'asilo. Per l'autorità inferiore non sarebbe quindi comprensibile il motivo per cui egli aspetti così tanti anni per rettificare il suo sbaglio. Le sue dichiarazioni sarebbero altrettanto contraddittorie in merito all'espulsione che egli avrebbe subito. Difatti, durante la prima procedura d'asilo, avrebbe asserito che gli sarebbe stato intimato di lasciare l'Etiopia nel 1991 (calendario etiope), mentre in seguito avrebbe affermato che si trattava del 1989. Successivamente, nella seconda procedura d'asilo, avrebbe dichiarato di essere stato effettivamente espulso dall'Etiopia, contrariamente a quanto affermato nella sua prima domanda d'asilo. Peraltro, l'interessato avrebbe dichiarato di aver vissuto ad E._______ con sua moglie. Tuttavia, non sarebbe stato capace di precisare il suo indirizzo ad E._______, benché vi avesse vissuto dal 1998 al 2001 e che sua moglie vi avrebbe abitato fino al 2006. Interrogato circa l'indirizzo di sua moglie ad E._______ nel febbraio 2008, egli avrebbe risposto di non saperlo. Quo al rilascio della carta d'identità eritrea presentata, l'interessato non sarebbe stato in grado di precisare come l'avrebbe ottenuta ad G._______. Per di più, la presenza di questo documento sarebbe in contraddizione con quanto affermato sia nella prima che nella seconda audizione della prima procedura d'asilo. Infatti, egli sarebbe stato arrestato una prima volta nel periodo in cui le autorità etiopi agivano contro gli eritrei che avevano partecipato al referendum, ma che sarebbe poi stato liberato poiché né si era registrato come eritreo, né possedeva una carta d'identità. In contraddizione con ciò, la carta d'identità risulta ottenuta nel 1992. Pertanto, le dichiarazioni del richiedente non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Inoltre, il timore di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie da parte dello Stato sarebbe rilevante ai fini dell'asilo solo allorché sussista fondato motivo di ritenere che la persecuzione si attuerà con grande probabilità e in un prossimo futuro. In casu, l'UFM ha ritenuto che qualora le origini eritree di entrambi i genitori risultino avverate, sarebbe necessario esaminare il timore del richiedente in caso di rinvio in Etiopia. L'interessato avrebbe dichiarato di essere stato arrestato e trattenuto. Inoltre, avrebbe precisato che le autorità avrebbero concluso che egli non aveva votato per gli eritrei, né aveva ottenuto una carta d'identità eritrea e sarebbe quindi stato liberato. Pur ammettendo la vera origine eritrea e che egli sia stato considerato come eritreo dalle autorità etiopi e registrato come tale, la sola origine eritrea non costituirebbe un motivo determinante per la concessione dell'asilo. Per quanto riguarda le sue attività per l'ELF-RC, esse si limiterebbero alla semplice adesione al movimento ed alla trasmissione di informazioni. Peraltro, non rivestirebbe nessuna carica importante per il che queste dichiarazioni non sarebbero pertinenti e non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Infine, l'UFM ha osservato che l'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile come pure possibile ed ha rilevato che l'interessato avrebbe la possibilità di chiedere un visto per l'Etiopia e di regolarizzare in tal modo le sue condizioni di soggiorno in loco. 5.2. Nel ricorso, il ricorrente ha contestato l'inverosimiglianza evidenziata dall'UFM ed ha, secondo il senso, criticato l'autorità inferiore che non avrebbe accertato in modo esatto i fatti giuridicamente rilevanti, segnatamente ignorato i documenti presentati a sostegno della sua domanda d'asilo. L'UFM avrebbe quindi violato il diritto di essere sentito garantitogli da leggi e Costituzione. Inoltre, sarebbe possibile che vi siano certe imprecisioni come ad esempio il racconto circa l'indirizzo di sua moglie, in quanto l'UFM sembra scordare che il ricorrente sia cittadino eritreo. Infatti, in Eritrea non sarebbe l'eccezione, ma la regola che si conosca soltanto approssimativamente l'indirizzo di una persona. Alla maggior parte degli eritrei viene inviata la posta ad un indirizzo di una casella postale. Siccome molte persone non sarebbero in possesso di una propria casella postale, sarebbero costretti a farsi spedire la posta presso un indirizzo di una casella postale di un loro parente. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che la busta inviata al ricorrente da parte di sua moglie in data 28 gennaio 2009 avrebbe quale mittente un indirizzo di una casella postale. Secondo il ricorrente, l'autorità inferiore non avrebbe nemmeno considerato i mezzi di prova da lui presentati, segnatamente la carta d'identità eritrea in originale, ed ha pertanto ritenuto quale arbitrario tale modo di procedere. Ammette poi di aver presentato delle allegazioni contraddittorie rispetto a quelle fornite nella prima procedura d'asilo. Rileva quindi che l'anno 1989 dichiarato quale anno in cui sarebbe stato espulso dall'Etiopia sarebbe conseguenza di un malinteso riconducibile alla conversione del calendario etiope a quello gregoriano e di conseguenza la data hamle 1990 corrisponderebbe al luglio 1998, ciò che non sarebbe stato considerato, a suo dire, dall'autorità inferiore. Inoltre, avrebbe corretto gli errori fornendo dei mezzi di prova atti a dimostrare la verosimiglianza delle allegazioni presentate nell'ambito della sua seconda domanda d'asilo. Non sarebbe poi un modo adeguato di agire il fatto che l'autorità inferiore lo ritenga un cittadino di un altro Paese nonostante abbia presentato una carta d'identità eritrea in originale e lo allontani in un Paese straniero. Sarebbe altresì umano che dopo 17 anni dal rilascio di tale documento non si ricordi più ogni dettaglio circa il luogo dove l'avrebbe ottenuto. Peraltro, i documenti presentati sarebbero atti a comprovare la sua cittadinanza eritrea come pure il fatto che sarebbe stato deportato nel 1998 in Eritrea dove avrebbe vissuto fino all'espatrio. Oltracciò, l'UFM qualora dovesse ritenere che il ricorrente non possa ottenere l'asilo, dovrebbe esaminare l'allontanamento verso il suo Paese d'origine e non arbitrariamente verso un Paese terzo dal quale sarebbe stato deportato in condizioni inumane. Inoltre, l'autorità inferiore non avrebbe esaminato se l'insorgente era in contatto con le autorità militari ed andrebbe quindi in contro ad una pena sproporzionatamente severa per renitenza e diserzione al suo ritorno in patria. Fa poi valere che non era un semplice membro dell'ELF-RC, ma che sarebbe stato un dirigente di una sezione e si troverebbe quindi in una posizione esposta per il che correrebbe un maggior rischio al suo rientro. Anche tale fatto non sarebbe stato considerato nella decisione dell'UFM. Infine, ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe esigibile, ammissibile e possibile verso l'Eritrea. 5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso. Detto Ufficio ha pure rilevato che nella prima procedura d'asilo il ricorrente avrebbe allegato che sua madre avrebbe sempre vissuto ad G._______ e che sarebbe stata vittima dell'espulsione. Invece nella seconda procedura, egli avrebbe dichiarato che sua madre viveva ad L._______ e che si recava ad G._______ per venirlo a trovare. L'insorgente, contrariamente a quanto indicato in prima procedura, non solo saprebbe dove viveva sua madre ma che per di più riceveva la sua visita ad G._______. Quo al figlio che avrebbe avuto dalla compagna, egli avrebbe asserito nella prima procedura d'asilo che suo figlio e la sua compagna si trovavano ad G._______, mentre nella seconda domanda d'asilo egli ha affermato che il di lui figlio e la sua concubina sarebbero giunti in Eritrea in data 29 dicembre 1998. In aggiunta, egli avrebbe poi dapprima dichiarato di essere celibe e la madre di suo figlio si chiamasse M._______ per poi allegare di essere sposato con N._______. Il ricorrente avrebbe quindi rilasciato delle dichiarazioni contraddittorie ed inverosimili anche in merito all'espulsione dei suoi famigliari. Pertanto, le dichiarazioni circa un soggiorno in Eritrea nonché la partenza illegale non sarebbero credibili. Inoltre, secondo la direttiva di gennaio 2004 emanata dalle autorità etiopi, gli eritrei che hanno vissuto in Etiopia e che non hanno partecipato al referendum del 1991, potrebbero ottenere un permesso di domicilio in Etiopia per il che un allontanamento verso tale Paese sarebbe ragionevolmente esigibile. Infine, tenuto conto del racconto incostante presentato dall'insorgente, l'UFM ha osservato che i mezzi di prova depositati non sarebbero atti a capovolgere l'esito della procedura d'asilo. 5.4. Nell'atto di replica il ricorrente sostiene, secondo il senso e per quanto e qui di rilievo, che l'autorità inferiore avrebbe nuovamente ignorato i documenti da lui presentati. Inoltre, si è dichiarato disponibile a sottoporsi ad un test del DNA per comprovare la paternità con l'asserito figlio. 5.5. Nelle successive osservazioni, l'UFM ha nuovamente rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso.

6. Con il suo gravame, l'insorgente fa avantutto valere, secondo il senso, una violazione del diritto d'essere sentito, nella forma di una carente motivazione della decisione impugnata, dolendosi in particolare del fatto che l'autorità inferiore ha omesso di tenere debitamente conto dei mezzi di prova presentati da quest'ultimo. Prescritto dall'art. 35 PA, l'obbligo di motivazione, è un aspetto del diritto di essere sentiti (Moor, Droit administratif, n. 2.2.8.2). Il diritto ad una decisione motivata ha quale conseguenza l'obbligo per l'autorità di analizzare gli argomenti delle singole parti ed esporre, almeno in modo succinto, le ragioni per le quali li accoglie o vi si scosta (DTF 130 II 530 consid. 4.3). Non di meno questo diritto non impone all'autorità di esporre e di discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure sollevate dalle parti (DTF 130 II 530 consid. 4.3, DTF 126 I 97 consid. 2b). E' necessario tuttavia che l'autorità citi, almeno brevemente, i motivi su cui fonda il suo ragionamento e che l'hanno condotta alla decisione presa. La motivazione addotta deve infatti permettere all'interessato di rendersi conto della portata e della correttezza della decisione che gli viene comunicata, non da ultimo nell'ottica di una sua eventuale impugnazione (DTF 129 II 232 consid. 3.2, DTF 126 I 97 consid. 2b). Inoltre, malgrado il principio inquisitorio, l'autorità giudicante può limitarsi, di regola ad esaminare le allegazioni del richiedente ed assumere le prove da lui stesso offerte, senza dovere procedere ad ulteriori accertamenti. Tuttavia, un complemento d'istruzione s'impone se, in base a codeste adduzioni ed a siffatte prove, dovessero ancora sussistere ragionevoli dubbi od incertezze che, verosimilmente, potrebbero essere rimossi con nuovi accertamenti eseguiti d'ufficio (cfr. GICRA 1995 n. 23 consid. 5a). Peraltro, non è violato il diritto di essere sentito ove l'autorità, in seguito ad una valutazione anticipata, possa ammettere senza arbitrio che il convicimento da essa raggiunto in base ad altre prove non sarebbe modificato dal risultato, persino se favorevole all'interessato, dell'assunzione di determinate prove (cfr. ibidem consid. 5b). In casu va rilevato che l'autorità inferiore ha ritenuto, sia nella sua decisione che nella sua risposta al ricorso, che l'insorgente non è mai stato espulso verso l'Eritrea ed ha dubitato delle origini eritree dello stesso a causa delle sue affermazioni contraddittorie e quindi inverosimili. In questo contesto d'esame l'autorità inferiore ha altresì esaminato la carta d'identità del ricorrente ed ha confrontando i dati ivi riportati con il suo racconto, senza giungere a miglior convincimento. Convinta l'autorità inferiore dell'inverosimiglianza delle allegazioni, come alla stessa convinzione giunge questo Tribunale, la censura mossa all'autorità inferiore va deserta. Questo Tribunale non ravvisa pertanto alcuna scorrettezza da parte dell'autorità inferiore e la censura della violazione del diritto di essere sentito, che si avvera infondata, va respinta. Sulle dichiarazioni scritte prodotte con l'atto di ricorso si dirà, per quanto necessario, nei considerandi a seguire. 7. 7.1. Nel merito, questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in generiche ed imprecise affermazioni. In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. Innanzitutto, quo alla carta d'identità eritrea presentata durante la seconda domanda d'asilo, codesto Tribunale osserva che i dati anagrafici ivi riportati divergono in maniera evidente da quelli dichiarati sia nella prima che nella seconda procedura d'asilo. Infatti il documento in questione riporta il nome di O._______, nato nel (...) ad L._______, mentre nella prima procedura d'asilo ha allegato altre generalità (cfr. traduzione del testo della carta d'identità; rubrum; act. UFM B 1/13). Inoltre, nella carta d'identità v'è menzionato quale luogo di nascita L._______, mentre nella prima procedura d'asilo ha dichiarato di essere nato ad E._______ (cfr. traduzione del testo della carta d'identità; verbale d'audizione del 17 febbraio 2003 [di seguito: verbale 1], pag. 1). Richiesto di spiegare il motivo per il quale sul foglio dei dati personali ha inserito quale data di nascita il (...) (cfr. act. UFM A 2/2), egli si è limitato a dichiarare che si trattava della data giusta secondo il calendario etiope. Tale data corrispondente al (...) diverge quindi palesemente da tutte le date fornite. Si osserva poi altresì che la copia del libretto per espulsi riporta l'età di (...) anni nel (...), ovvero una data che non corrisponde a nessuna delle date di nascita fornite (cfr. act. UFM B 4/2). Per quanto riguarda l'espulsione, egli ha dapprima indicato quale data "l'undicesimo mese del 1990" del calendario etiope, ossia una data tra il 7 agosto ed il 6 settembre 1998 (cfr. verbale 1, pag. 4). In seguito ha affermato che sarebbe stato espulso nel mese di hamle 1989, ossia tra l'8 luglio ed il 6 agosto 1997 (cfr. verbale d'audizione del 27 febbraio 2008 [di seguito: verbale 2], pag. 5). Inoltre, nel certificato di nascita del presunto figlio, v'è riportato che in data 6 ottobre 1999 il ricorrente soggiornava ad G._______, ovvero una data che rientra nel periodo in cui, secondo le sue allegazioni, era già stato espulso verso l'Eritrea (cfr. certificato di nascita del presunto figlio agli atti dell'incarto N 531 702). In ulteriore contraddizione con ciò, sulla carta d'identità eritrea, v'è riportato quale data d'emissione il 1° dicembre 1992, ossia il 6 settembre 2000, e ,quale luogo, G._______. Ciò risulta completamente illogico, in quanto, secondo le sue dichiarazioni avrebbe soggiornato in Eritrea in quel periodo. Peraltro, non è stato in grado di precisare quando avrebbe ottenuto tale carta d'identità. Infatti, egli ha allegato di non ricordarsi se l'ha ottenuta prima o dopo il referendum. In tale ambito, va rammentato che il referendum ha avuto luogo in data 24 maggio 1993 e quindi non è possibile che egli non sia in grado di fornire una data precisa tenendo pure conto del fatto che il documento in questione è stato emesso ben 7 anni dopo detto referendum, ossia a soli tre anni dalla sua fuga. Si osserva poi che solo nella seconda domanda d'asilo ha allegato di essere effettivamente stato espulso dall'Etiopia (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, pag. 5). Oltracciò, nella prima procedura d'asilo, il ricorrente ha addirittura affermato di non avere mai avuto una carta d'identità eritrea (cfr. verbale 1, pag. 4). Accanto a ciò va poi osservato che non si può escludere che la carta d'identità sia un falso, in quanto sul mercato in loco sono addirittura ottenibili dei documenti ufficiali che vengono stilati secondo le istruzioni del cliente (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-7592/2008 del 9 marzo 2011 consid. 4.2). Nemmeno le dichiarazioni scritte prodotte con il memoriale ricorsuale soccorrono il ricorrente a portare questo Tribunale a miglior convincimento, trattandosi di dichiarazioni di terzi, suscettibili di manipolazioni e influenze, ma soprattutto sprovviste di carattere ufficiale per attestare qualsivoglia provenienza. Non va infine tralasciato nemmeno il comportamento del ricorrente, il quale dopo la conclusione della prima procedura d'asilo, l'insorgente si è rifiutato di contattare sia l'Ambasciata Eritrea sia quella Etiope per farsi rilasciare un documento di viaggio (cfr. verbale d'audizione del 31 gennaio 2006 [di seguito: verbale 3], pag. 2), ciò che costituisce un indizio a non voler collaborare con le autorità elvetiche per stabilire la sua vera cittadinanza a lui senz'altro nota. Per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM. Visti quindi tutti gli elementi elencati nel loro insieme: incongruenze sulla carta di identità; incongruenze sulla data di espulsione; dubbia autenticità della carta di identità; violazione del dovere di collaborare del richiedente; codesto Tribunale ha ragione di concludere che l'insorgente non sia mai stato espulso verso l'Eritrea e che ha sufficienti ragioni per dubitare dell'origine eritrea del ricorrente. Sia come sia, la questione può anche restare indecisa e questo Tribunale esimersi dall'esaminare gli ulteriori documenti relativi alla sua pretesa provenienza eritrea, come pure gli asseriti timori riguardanti tale Paese, posto che va osservato che pur nell'ipotesi di un'origine eritrea, allo stato attuale delle circostanze l'Etiopia non allontana i cittadini eritrei in Eritrea (cfr. più oltre ad consid. 9; cfr. su questa questione sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7319/2010 del 2 marzo 2011 consid. 6.2.2). In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come inverosimili, irrilevanti e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dagli art. 3 e 7 LAsi. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. 8.1. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'UFM deve astenersi dal pronunciare l'allontanamento, per quanto il richiedente, in virtù del principio dell'unità della famiglia sancito all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101) e all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), ha diritto al rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri (art. 44 cpv. 1 in relazione all'art. 14 cpv. 1 LAsi) oppure se egli adempie le condizioni di cui all'art. 14 cpv. 2 LAsi o all'art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9). In casu, il ricorrente non ha invocato esplicitamente il principio dell'unità della famiglia. Egli ha solamente dichiarato che la presunta moglie e il di lui figlio erano rimasti in patria e che ora soggiornano in Svizzera, ed ha presentato una copia del certificato di matrimonio. La questione può non di meno rimanere aperta in assenza di una decisione dell'UFM per quel che riguarda la procedura della presunta moglie ed il di lui figlio nonché della relazione tra loro. 8.2. Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento.

9. Preliminarmente, codesto Tribunale osserva che, ritenuta l'inverosimiglianza del racconto del ricorrente circa espulsione verso l'Eritrea ed il fatto che egli ha dichiarato di non aver partecipato al referendum del 1993 (cfr. verbale 1, pag. 4), egli dev'essere ritenuto un cittadino etiope. Infatti, secondo le informazioni in possesso di questo Tribunale, le persone che non hanno partecipato al referendum del 1993 continuavano ad essere ritenuti cittadini etiopi dalle autorità in loco. Sulla base della legge sull'acquisizione della nazionalità etiope (cfr. proclamation n. 378/2003, a proclamation on ethiopian nationality [http://www.unhcr.org/refworld/ country,,,LEGISLATION,ETH,,409100414,0.html; ultima consultazione: 7 luglio 2011]) egli può chiedere di riottenere la cittadinanza etiope. Di conseguenza, viene qui di seguito esaminato l'allontanamento solo verso detto paese. 9.1. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr). 9.2. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee, GICRA 1995 n. 23). Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Infatti, come già osservato poc'anzi al considerando 7.1, a mente di codesto Tribunale, qualora dovesse essere ritenuto cittadino eritreo, l'Etiopia non allontana i cittadini eritrei in Eritrea (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E 7319/2010 del 2 marzo 2011 consid. 6.2.2). Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.3. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.3.1. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1). 9.3.2. Si tratta, dunque, d'esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Etiopia, da un lato, e dalla sua situazione personale, dall'altro. Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Etiopia è in sé costitutiva d'un impedimento alla reintegrazione del ricorrente. È notorio che questo Paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Quanto alla situazione personale del ricorrente, si rileva che egli dispone di una discreta formazione e vanta di un'esperienza professionale quale meccanico (cfr. verbale 1, pag. 2). Inoltre, visto l'inverosimiglianza del suo racconto ed il fatto che egli ha vissuto in Etiopia fin dall'infanzia, si può partire dal presupposto che possieda tuttora una rete sociale in loco su cui potrà contare al suo ritorno (cfr. verbale 1, pag. 1). Peraltro, vivono ancora tre fratelli della sua presunta moglie ad G._______ (cfr. verbale d'audizione del 29 settembre 2009 di N._______ [di seguito: verbale 4], pag. 4). Inoltre, il ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provissoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Infine, nonostante il ricorrente abbia presentato la sua domanda d'asilo più di cinque anni fa, non si giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata, legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RU 49 279) e del abrogato art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure l'art. 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Di conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente esula dall'ambito procedurale del caso di specie. 9.3.3. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente d'un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 9.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513 515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9.5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravamen va disatteso e la querelata decisione confermata. Codesto Tribunale tiene a rendere attenta l'autorità inferiore sull'eventuale necessità di dover valutare la coordinazione dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente con l'esito eventuale della domanda d'asilo dei pretesi membri della sua famiglia, tutt'ora in fase istruttoria (cfr. scritto dell'UFM del 30 maggio 2011; sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7319/2010 del 2 marzo 2011 consid. 7).

10. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

11. Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: