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D-740/2013

D-740/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-10-14 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. Il 13 settembre 2009, la richiedente - A._______ nata ad Addis Abeba (Etiopia) - unitamente al figlio B.________ ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per essersi ritrovata nell'impossibilità di mandare il figlio a scuola e ricevere i gettoni per la spesa, la qual circostanza sarebbe imputabile al precedente espatrio illegale di suo marito dall'Eritrea (cfr. verbale di audizione del 29 settembre 2009 [di seguito: verbale 1], pagg. 6 segg. e verbale di audizione del 14 ottobre 2010 [di seguito: verbale 2], Q83-103, pag. 8 seg.). B. In data 17 settembre 2011 rispettivamente 10 settembre 2013 l'interessata ha dato alla luce il suo secondo e terzo figlio, i quali sono stati quindi inclusi nella succitata domanda d'asilo. C. Con decisione dell'11 gennaio 2013, notificata al rappresentante dei richiedenti in data 14 gennaio 2013 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la domanda d'asilo, pronunciando l'allontanamento dei medesimi dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia siccome ammissibile, esigibile e possibile. D. Il 13 febbraio 2013, i ricorrenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché la concessione dell'asilo, in via subordinata la demanda degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni nonché la concessione dell'ammissione provvisoria. Essi hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali. E. Con ordinanza del 6 novembre 2013, il Tribunale ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso, e nello specifico a prendere posizione in merito al passaporto eritreo prodotto dal marito nel contesto della procedura volta all'ottenimento di un permesso di dimora. F. L'UFM, con scritto del 10 dicembre 2013 trasmesso ai ricorrenti con possibilità di esprimersi in merito, ha confermato i considerandi della decisione impugnata e proposto la reiezione del gravame. G. Con replica del 23 dicembre 2013 i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni in merito alla risposta al ricorso dell'UFM confermando le conclusioni presentate in sede ricorsuale e chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie. In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.).

E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha considerato che le dichiarazioni della richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, giacché incompatibili con l'esperienza generale di vita, divergenti rispetto alle informazioni in possesso dell'Ufficio e contrarie alla logica dell'agire. In particolare, l'autorità inferiore ha avantutto rilevato che, visto l'espatrio del marito avvenuto ad inizio 2001, sarebbe alquanto inverosimile che le autorità eritree, notoriamente severe in materia, avrebbero atteso sino al 2003 per creare problemi all'interessata. Inoltre, la medesima ha dichiarato che il marito sarebbe stato espulso dall'Etiopia verso l'Eritrea nel (...) del 1998, ma che sino al 2001 non sarebbe stato convocato al servizio militare, eventualità che, secondo l'autorità inferiore, sorprende tenuto conto del fatto che all'epoca imperversava una guerra. D'altra parte l'Ufficio rileva come sul certificato di nascita del figlio, rilasciato il (...) 1999, figurerebbe invece che il marito, contrariamente a quanto dichiarato, avrebbe vissuto ad Addis Abeba. E poi: la richiedente avrebbe inizialmente dichiarato di aver dovuto attendere sino al 2009 per espatriare in quanto in attesa del trasferimento del fratello in Sudan, per poi affermare in un secondo tempo che il fratello nel 2001 si sarebbe già trovato in tale Paese ed avrebbe provveduto finanziariamente al suo sostentamento. A parte queste incongruenze, a mente dell'autorità inferiore, i motivi d'asilo fatti valere dalla richiedente sarebbero comunque strettamente legati a quelli del marito, se non fosse che anche i suoi di lui sono stati giudicati inverosimili e le procedure da lui intraprese sfociate in decisioni negative. Stando così le cose, l'autorità inferiore ha significato alla richiedente la possibilità di chiedere la protezione all'Etiopia, Stato in cui sarebbe a beneficio di un diritto di soggiorno. In sostanza, non mettendo in discussione il matrimonio della qui ricorrente con E._______, ritenuta l'inverosimiglianza della nazionalità eritrea del coniuge, rinviando peraltro alla sentenza che lo concerneva, ed essendo, in altre parole, la ricorrente sposata con un cittadino etiope, o comunque con una persona in diritto di chiedere la cittadinanza etiope, ella avrebbe la possibilità di ottenere la carta d'identità blu per eritrei come pure la cittadinanza etiope. Considerato il diritto di stabilirsi in Etiopia, l'autorità inferiore ha analizzato, e nella fattispecie negato, l'esistenza di un rischio di subire persecuzioni in tale Paese. Avendo la possibilità di rifugio in Etiopia, l'interessata non potrebbe ottenere la protezione della Svizzera e la sua domanda d'asilo andrebbe respinta. In sostanza, per quanto riguarda l'esecuzione dell'allontanamento, l'Ufficio ha ritenuto che in Etiopia, avendovi là tra l'altro frequentato le scuole dell'obbligo e avendovi legami famigliari, sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.

E. 5.2 Nel gravame la ricorrente sottolinea che, relativamente all'anno in cui le autorità eritree avrebbero iniziato a crearle problemi, l'UFM sarebbe incorso in un malinteso: la menzione dell'anno 2003 sarebbe infatti da attribuire unicamente al momento in cui sarebbe stato introdotto il razionamento alimentare. Inoltre, essendosi la richiedente trasferita dalla zia dopo la partenza del marito, sarebbe altresì possibile che i militari non l'abbiano trovata al suo indirizzo precedente durante quel periodo. Sarebbe poi verosimile il fatto che il marito della ricorrente non sia stato chiamato alle armi immediatamente dopo il suo rientro in Eritrea. In effetti, non sarebbe emerso con quale modalità e tempistiche egli si sarebbe annunciato agli organi statali al suo rientro nel Paese. Nondimeno, sulla vicenda legata alla data e all'indirizzo menzionati sul certificato di nascita del figlio, la ricorrente specifica che non saprebbe per quale motivo il certificato indicherebbe erroneamente quale residenza del padre Addis Abeba. Tale circostanza potrebbe essere imputabile ad un errore di trascrizione dovuto ad una sua menzione del precedente domicilio. Oltre a questo, ella non avrebbe mai riferito in che periodo il fratello si sarebbe recato in Sudan, bensì che all'epoca in cui il marito sarebbe espatriato avrebbe ricevuto aiuto dal fratello in Sudan come pure da altri parenti. In conclusione, andrebbe constatato che le dichiarazioni rese sono da considerarsi verosimili, poiché prive di contraddizioni e compatibili con l'esperienza generale. La ricorrente sostiene poi che non sarebbe così semplice ottenere o riottenere la cittadinanza etiope, così come sarebbe tutt'altro che scontato per gli stranieri ottenere un permesso di soggiorno o accedere al mercato del lavoro. Le autorità etiopi non rilascerebbero più autorizzazioni di ingresso o soggiorno agli eritrei che hanno chiesto asilo all'estero e ad ogni modo non verrebbe più riconosciuta o restituita loro la nazionalità etiope. Essendo anche il marito assente dall'Etiopia da oltre dieci anni tali possibilità sarebbero ulteriormente ridotte. Non da ultimo, ella fa osservare che il marito, pendente causa volta all'ottenimento di un permesso di dimora, avrebbe presentato un passaporto eritreo autentico che dimostrerebbe che non sarebbe cittadino etiope. Un rinvio in Etiopia sarebbe quindi, a suo dire, inattuabile; in Eritrea invece rischierebbe di essere sottoposta in futuro a misure persecutorie per aver lasciato questo Paese nel 2009, in età di prestare servizio militare obbligatorio. Le autorità eritree lo interpreterebbero come un atteggiamento ostile al governo e in caso di ritorno in Eritrea rischierebbe di essere punita severamente e con brutalità. Pertanto, le andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso asilo e, in via sussidiaria, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea o l'Etiopia andrebbe considerata non ragionevolmente esigibile.

E. 5.3 L'UFM con risposta al ricorso del 10 dicembre 2013, ha d'un canto osservato che il passaporto è stato analizzato e si tratterebbe di un documento autentico. D'altro canto, l'autorità inferiore, richiamando le considerazioni espresse nella sentenza relativa alla procedura di asilo del marito (sotto il numero di ruolo: D-2024/2009), ha poi ribadito che allo stato attuale l'Etiopia non allontana i cittadini eritrei in Eritrea (cfr. consid. 7.1 di detta sentenza). Nel caso giudicato, fa osservare l'autorità inferiore, le persone che, come avrebbe dichiarato il marito, non hanno partecipato al referendum del 1993, sulla base della legge sull'acquisizione della nazionalità etiope continuerebbero ad essere ritenute di nazionalità etiope. Il marito potrebbe pertanto chiedere di riottenere la cittadinanza etiope (cfr. ibidem consid. 9). L'UFM ha inoltre ribadito che, conformemente alla direttiva del gennaio 2004 emanata dalle autorità etiopi, gli eritrei che hanno vissuto in Etiopia e che non hanno partecipato al referendum del 1993, potrebbero ottenere un permesso di domicilio in Etiopia. Tale sarebbe dunque il caso per quanto concerne il marito della ricorrente, che adempirebbe pure i requisiti necessari all'ottenimento di un permesso di domicilio in Etiopia. L'autorità inferiore ha così confermato i considerandi della decisione dell'11 gennaio 2013 in merito alla ricorrente ed ai figli.

E. 5.4 Con replica del 23 dicembre 2013, i ricorrenti si sono riconfermati nelle loro conclusioni postulando l'accoglimento del ricorso. Essi hanno in particolare rilevato che le osservazioni dell'UFM del 10 dicembre 2013 riguarderebbero esclusivamente la questione dell'eventuale esecuzione dell'allontanamento del marito - e di conseguenza dei ricorrenti - senza pronunciarsi sugli elementi indicati in sede di ricorso che dovrebbero rendere verosimili e rilevanti in materia d'asilo le allegazioni degli insorgenti.

E. 6.1 Si tratta ora di esaminare se le conclusioni a cui è giunta l'autorità inferiore si basano su di un accertamento di fatti esatto e completo. A questo proposito, si è di fronte un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti, fermo restando che il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). Ciò premesso, giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore, segnatamente quando la cassazione o un rinvio all'autorità inferiore, s'impongono per procedere all'accertamento di ulteriori circostanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove (cfr. Kölz/Häner/ Bertschi, op. cit., n. 1155, pagg. 403 seg.). Per motivi di economia processuale, l'autorità di ricorso può, ma non deve, sanare tali lacune in sede ricorsuale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5 e relativi riferimenti). In casu, il Tribunale ritiene conveniente e necessario, per i motivi che seguono, rinviare la presente causa all'UFM per l'emanazione di una nuova decisione.

E. 7.1 Nella sentenza D-2024/2009, a cui l'UFM fa riferimento nella querelata decisione, il marito della ricorrente è stato ritenuto come cittadino etiope, vista anche l'inverosimiglianza del racconto circa i motivi d'asilo e considerato il fatto che egli non ha partecipato al referendum del 1993 (cfr. consid. 9). Nel ricorso in disamina i ricorrenti fanno tuttavia osservare che nella procedura relativa al marito tendente all'ottenimento di un permesso di soggiorno giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, egli ha prodotto un passaporto eritreo rilasciato il (...) 2012 e valido fino al (...) 2017. Su questo fatto, l'autorità inferiore, invitata ad esprimersi in merito, con scritto del 10 dicembre 2013, ha rilevato che il passaporto è stato analizzato e si tratta di un documento autentico. Sempre nell'ambito della procedura tendente all'ottenimento di un permesso di soggiorno, l'UFM, con decisione del 17 gennaio 2013, sembrerebbe considerare il marito come cittadino eritreo, rinviando per il resto, in assenza di elementi nuovi determinanti, all'analisi dell'esecuzione dell'allontanamento effettuata nell'ambito della procedura di asilo e nella quale il ricorrente veniva, come detto, allontanato verso l'Etiopia. In altre parole, contrariamente a quanto ritenuto nella procedura relativa al marito per l'ottenimento del permesso di soggiorno, la stessa autorità, ha nuovamente osservato che il marito potrebbe chiedere di riottenere la cittadinanza etiope, ribadendo così quanto ritenuto nella decisione dell'11 gennaio 2013 e nella sentenza D-2024/2009. L'UFM ha poi aggiunto che conformemente alla direttiva del gennaio 2004 emanata dalle autorità etiopi egli adempirebbe i requisiti necessari all'ottenimento di un permesso di domicilio in Etiopia.

E. 7.2 A questo proposito, da informazioni attuali di questo Tribunale, quo alla possibilità di acquisire la nazionalità etiope, le condizioni per il marito per riottenere la cittadinanza etiope non risultano senz'altro soddisfatte ed evidenti. Difatti, giusta l'art. 5 dell'Ethiopian Nationality Proclamation No. 378/2003 una delle condizioni per acquisire la nazionalità etiope sembrerebbe essere quella di risiedere con domicilio in Etiopia (cfr. art. 5 § 2 dell'Ethiopian Nationality Proclamation No. 378/2003). Per quanto riguarda la possibilità di domiciliarsi in Etiopia, la Directive Issued to Determine the Residence Status of Eritrean Nationals Residing in Ethiopia del gennaio 2004 non appare applicabile. Quest'ultima direttiva stabilisce che è applicabile unicamente ai cittadini eritrei che erano residenti in Etiopia nel momento in cui l'Eritrea è diventata uno Stato indipendente ed hanno continuato a risiedervi fino al rilascio della direttiva. Di conseguenza, sembrerebbe che il marito, non potrà ottenere un permesso di domicilio in Etiopia sulla base della direttiva 2004, ciò che comporterebbe quindi l'impossibilità di acquisire la nazionalità etiope. Sia come sia, viste le nazionalità ritenute per il marito e padre degli insorgenti nelle due procedure - etiope nella sua procedura di asilo e nella presente procedura ed eritreo nella procedura volta ad ottenere un permesso di dimora giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi - e viste le condizioni per (ri)ottenere la cittadinanza etiope e la possibilità di ottenere il permesso di domicilio, sarà avantutto necessario stabilire in modo inequivocabile il Paese d'origine del marito, per poi tenerne conto, data l'interdipendenza delle decisioni dei membri di questa famiglia, in una nuova analisi dei motivi d'asilo degli insorgenti, compresi eventuali motivi d'asilo insorti dopo la fuga, nonché nell'analisi dell'eventuale allontanamento dei ricorrenti. Altresì, per quanto riguarda i figli, nella nuova analisi della fattispecie, l'UFM non dovrà mancare di tener conto della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107) e del principio dell'unità della famiglia. In questo ordine di idee, può sicuramente essere raccomandabile che la causa degli insorgenti venga di nuovo analizzata congiuntamente o in parallelo alla causa del marito. Tale modo di procedere era peraltro già stato suggerito nella sentenza D-2024/2009 consid. 9.5. A questo stadio quindi la base fattuale non risulta accertata o risulta accertata in modo incompleto, per il che la causa viene rinviata all'UFM per procedere, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.) agli accertamenti necessari dei fatti giuridicamente rilevanti e pronunci una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.

E. 8 Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM (art. 61 cpv. 1 PA), il quale si pronuncerà nuovamente sulla domanda d'asilo dopo aver determinato il Paese d'origine del marito e padre degli insorgenti e dopo averne tenuto conto per un eventuale allontanamento degli stessi. L'UFM non mancherà neppure di analizzare la situazione dei figli, in Svizzera ormai da diversi anni, tenendo conto della Convenzione sui diritti del fanciullo.

E. 9.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 9.2 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA).

E. 9.3 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nonostante i ricorrenti rappresentati abbiano protestato le ripetibili nelle conclusioni ricorsuali, non hanno presentato al Tribunale una nota particolareggiata delle spese (art. 14 cpv. 1 TS-TAF). Di conseguenza, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'000.-(art. 14 cpv. 2 TS-TAF).

E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto. La decisione dell'UFM dell'11 gennaio 2013 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-740/2013 Sentenza del 14 ottobre 2014 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Thomas Wespi, Gérald Bovier, cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nata il (...), ed i figli B._______, nato il (...), C._______, nato il (...), D._______, nato il (...), Eritrea, tutti rappresentati dal lic. iur. Mario Amato, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'11 gennaio 2013 / N (...). Fatti: A. Il 13 settembre 2009, la richiedente - A._______ nata ad Addis Abeba (Etiopia) - unitamente al figlio B.________ ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per essersi ritrovata nell'impossibilità di mandare il figlio a scuola e ricevere i gettoni per la spesa, la qual circostanza sarebbe imputabile al precedente espatrio illegale di suo marito dall'Eritrea (cfr. verbale di audizione del 29 settembre 2009 [di seguito: verbale 1], pagg. 6 segg. e verbale di audizione del 14 ottobre 2010 [di seguito: verbale 2], Q83-103, pag. 8 seg.). B. In data 17 settembre 2011 rispettivamente 10 settembre 2013 l'interessata ha dato alla luce il suo secondo e terzo figlio, i quali sono stati quindi inclusi nella succitata domanda d'asilo. C. Con decisione dell'11 gennaio 2013, notificata al rappresentante dei richiedenti in data 14 gennaio 2013 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la domanda d'asilo, pronunciando l'allontanamento dei medesimi dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia siccome ammissibile, esigibile e possibile. D. Il 13 febbraio 2013, i ricorrenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché la concessione dell'asilo, in via subordinata la demanda degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni nonché la concessione dell'ammissione provvisoria. Essi hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali. E. Con ordinanza del 6 novembre 2013, il Tribunale ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso, e nello specifico a prendere posizione in merito al passaporto eritreo prodotto dal marito nel contesto della procedura volta all'ottenimento di un permesso di dimora. F. L'UFM, con scritto del 10 dicembre 2013 trasmesso ai ricorrenti con possibilità di esprimersi in merito, ha confermato i considerandi della decisione impugnata e proposto la reiezione del gravame. G. Con replica del 23 dicembre 2013 i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni in merito alla risposta al ricorso dell'UFM confermando le conclusioni presentate in sede ricorsuale e chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie. In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.).

4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5. 5.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha considerato che le dichiarazioni della richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, giacché incompatibili con l'esperienza generale di vita, divergenti rispetto alle informazioni in possesso dell'Ufficio e contrarie alla logica dell'agire. In particolare, l'autorità inferiore ha avantutto rilevato che, visto l'espatrio del marito avvenuto ad inizio 2001, sarebbe alquanto inverosimile che le autorità eritree, notoriamente severe in materia, avrebbero atteso sino al 2003 per creare problemi all'interessata. Inoltre, la medesima ha dichiarato che il marito sarebbe stato espulso dall'Etiopia verso l'Eritrea nel (...) del 1998, ma che sino al 2001 non sarebbe stato convocato al servizio militare, eventualità che, secondo l'autorità inferiore, sorprende tenuto conto del fatto che all'epoca imperversava una guerra. D'altra parte l'Ufficio rileva come sul certificato di nascita del figlio, rilasciato il (...) 1999, figurerebbe invece che il marito, contrariamente a quanto dichiarato, avrebbe vissuto ad Addis Abeba. E poi: la richiedente avrebbe inizialmente dichiarato di aver dovuto attendere sino al 2009 per espatriare in quanto in attesa del trasferimento del fratello in Sudan, per poi affermare in un secondo tempo che il fratello nel 2001 si sarebbe già trovato in tale Paese ed avrebbe provveduto finanziariamente al suo sostentamento. A parte queste incongruenze, a mente dell'autorità inferiore, i motivi d'asilo fatti valere dalla richiedente sarebbero comunque strettamente legati a quelli del marito, se non fosse che anche i suoi di lui sono stati giudicati inverosimili e le procedure da lui intraprese sfociate in decisioni negative. Stando così le cose, l'autorità inferiore ha significato alla richiedente la possibilità di chiedere la protezione all'Etiopia, Stato in cui sarebbe a beneficio di un diritto di soggiorno. In sostanza, non mettendo in discussione il matrimonio della qui ricorrente con E._______, ritenuta l'inverosimiglianza della nazionalità eritrea del coniuge, rinviando peraltro alla sentenza che lo concerneva, ed essendo, in altre parole, la ricorrente sposata con un cittadino etiope, o comunque con una persona in diritto di chiedere la cittadinanza etiope, ella avrebbe la possibilità di ottenere la carta d'identità blu per eritrei come pure la cittadinanza etiope. Considerato il diritto di stabilirsi in Etiopia, l'autorità inferiore ha analizzato, e nella fattispecie negato, l'esistenza di un rischio di subire persecuzioni in tale Paese. Avendo la possibilità di rifugio in Etiopia, l'interessata non potrebbe ottenere la protezione della Svizzera e la sua domanda d'asilo andrebbe respinta. In sostanza, per quanto riguarda l'esecuzione dell'allontanamento, l'Ufficio ha ritenuto che in Etiopia, avendovi là tra l'altro frequentato le scuole dell'obbligo e avendovi legami famigliari, sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. 5.2 Nel gravame la ricorrente sottolinea che, relativamente all'anno in cui le autorità eritree avrebbero iniziato a crearle problemi, l'UFM sarebbe incorso in un malinteso: la menzione dell'anno 2003 sarebbe infatti da attribuire unicamente al momento in cui sarebbe stato introdotto il razionamento alimentare. Inoltre, essendosi la richiedente trasferita dalla zia dopo la partenza del marito, sarebbe altresì possibile che i militari non l'abbiano trovata al suo indirizzo precedente durante quel periodo. Sarebbe poi verosimile il fatto che il marito della ricorrente non sia stato chiamato alle armi immediatamente dopo il suo rientro in Eritrea. In effetti, non sarebbe emerso con quale modalità e tempistiche egli si sarebbe annunciato agli organi statali al suo rientro nel Paese. Nondimeno, sulla vicenda legata alla data e all'indirizzo menzionati sul certificato di nascita del figlio, la ricorrente specifica che non saprebbe per quale motivo il certificato indicherebbe erroneamente quale residenza del padre Addis Abeba. Tale circostanza potrebbe essere imputabile ad un errore di trascrizione dovuto ad una sua menzione del precedente domicilio. Oltre a questo, ella non avrebbe mai riferito in che periodo il fratello si sarebbe recato in Sudan, bensì che all'epoca in cui il marito sarebbe espatriato avrebbe ricevuto aiuto dal fratello in Sudan come pure da altri parenti. In conclusione, andrebbe constatato che le dichiarazioni rese sono da considerarsi verosimili, poiché prive di contraddizioni e compatibili con l'esperienza generale. La ricorrente sostiene poi che non sarebbe così semplice ottenere o riottenere la cittadinanza etiope, così come sarebbe tutt'altro che scontato per gli stranieri ottenere un permesso di soggiorno o accedere al mercato del lavoro. Le autorità etiopi non rilascerebbero più autorizzazioni di ingresso o soggiorno agli eritrei che hanno chiesto asilo all'estero e ad ogni modo non verrebbe più riconosciuta o restituita loro la nazionalità etiope. Essendo anche il marito assente dall'Etiopia da oltre dieci anni tali possibilità sarebbero ulteriormente ridotte. Non da ultimo, ella fa osservare che il marito, pendente causa volta all'ottenimento di un permesso di dimora, avrebbe presentato un passaporto eritreo autentico che dimostrerebbe che non sarebbe cittadino etiope. Un rinvio in Etiopia sarebbe quindi, a suo dire, inattuabile; in Eritrea invece rischierebbe di essere sottoposta in futuro a misure persecutorie per aver lasciato questo Paese nel 2009, in età di prestare servizio militare obbligatorio. Le autorità eritree lo interpreterebbero come un atteggiamento ostile al governo e in caso di ritorno in Eritrea rischierebbe di essere punita severamente e con brutalità. Pertanto, le andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso asilo e, in via sussidiaria, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea o l'Etiopia andrebbe considerata non ragionevolmente esigibile. 5.3 L'UFM con risposta al ricorso del 10 dicembre 2013, ha d'un canto osservato che il passaporto è stato analizzato e si tratterebbe di un documento autentico. D'altro canto, l'autorità inferiore, richiamando le considerazioni espresse nella sentenza relativa alla procedura di asilo del marito (sotto il numero di ruolo: D-2024/2009), ha poi ribadito che allo stato attuale l'Etiopia non allontana i cittadini eritrei in Eritrea (cfr. consid. 7.1 di detta sentenza). Nel caso giudicato, fa osservare l'autorità inferiore, le persone che, come avrebbe dichiarato il marito, non hanno partecipato al referendum del 1993, sulla base della legge sull'acquisizione della nazionalità etiope continuerebbero ad essere ritenute di nazionalità etiope. Il marito potrebbe pertanto chiedere di riottenere la cittadinanza etiope (cfr. ibidem consid. 9). L'UFM ha inoltre ribadito che, conformemente alla direttiva del gennaio 2004 emanata dalle autorità etiopi, gli eritrei che hanno vissuto in Etiopia e che non hanno partecipato al referendum del 1993, potrebbero ottenere un permesso di domicilio in Etiopia. Tale sarebbe dunque il caso per quanto concerne il marito della ricorrente, che adempirebbe pure i requisiti necessari all'ottenimento di un permesso di domicilio in Etiopia. L'autorità inferiore ha così confermato i considerandi della decisione dell'11 gennaio 2013 in merito alla ricorrente ed ai figli. 5.4 Con replica del 23 dicembre 2013, i ricorrenti si sono riconfermati nelle loro conclusioni postulando l'accoglimento del ricorso. Essi hanno in particolare rilevato che le osservazioni dell'UFM del 10 dicembre 2013 riguarderebbero esclusivamente la questione dell'eventuale esecuzione dell'allontanamento del marito - e di conseguenza dei ricorrenti - senza pronunciarsi sugli elementi indicati in sede di ricorso che dovrebbero rendere verosimili e rilevanti in materia d'asilo le allegazioni degli insorgenti. 6. 6.1 Si tratta ora di esaminare se le conclusioni a cui è giunta l'autorità inferiore si basano su di un accertamento di fatti esatto e completo. A questo proposito, si è di fronte un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti, fermo restando che il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). Ciò premesso, giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore, segnatamente quando la cassazione o un rinvio all'autorità inferiore, s'impongono per procedere all'accertamento di ulteriori circostanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove (cfr. Kölz/Häner/ Bertschi, op. cit., n. 1155, pagg. 403 seg.). Per motivi di economia processuale, l'autorità di ricorso può, ma non deve, sanare tali lacune in sede ricorsuale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5 e relativi riferimenti). In casu, il Tribunale ritiene conveniente e necessario, per i motivi che seguono, rinviare la presente causa all'UFM per l'emanazione di una nuova decisione. 7. 7.1 Nella sentenza D-2024/2009, a cui l'UFM fa riferimento nella querelata decisione, il marito della ricorrente è stato ritenuto come cittadino etiope, vista anche l'inverosimiglianza del racconto circa i motivi d'asilo e considerato il fatto che egli non ha partecipato al referendum del 1993 (cfr. consid. 9). Nel ricorso in disamina i ricorrenti fanno tuttavia osservare che nella procedura relativa al marito tendente all'ottenimento di un permesso di soggiorno giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, egli ha prodotto un passaporto eritreo rilasciato il (...) 2012 e valido fino al (...) 2017. Su questo fatto, l'autorità inferiore, invitata ad esprimersi in merito, con scritto del 10 dicembre 2013, ha rilevato che il passaporto è stato analizzato e si tratta di un documento autentico. Sempre nell'ambito della procedura tendente all'ottenimento di un permesso di soggiorno, l'UFM, con decisione del 17 gennaio 2013, sembrerebbe considerare il marito come cittadino eritreo, rinviando per il resto, in assenza di elementi nuovi determinanti, all'analisi dell'esecuzione dell'allontanamento effettuata nell'ambito della procedura di asilo e nella quale il ricorrente veniva, come detto, allontanato verso l'Etiopia. In altre parole, contrariamente a quanto ritenuto nella procedura relativa al marito per l'ottenimento del permesso di soggiorno, la stessa autorità, ha nuovamente osservato che il marito potrebbe chiedere di riottenere la cittadinanza etiope, ribadendo così quanto ritenuto nella decisione dell'11 gennaio 2013 e nella sentenza D-2024/2009. L'UFM ha poi aggiunto che conformemente alla direttiva del gennaio 2004 emanata dalle autorità etiopi egli adempirebbe i requisiti necessari all'ottenimento di un permesso di domicilio in Etiopia. 7.2 A questo proposito, da informazioni attuali di questo Tribunale, quo alla possibilità di acquisire la nazionalità etiope, le condizioni per il marito per riottenere la cittadinanza etiope non risultano senz'altro soddisfatte ed evidenti. Difatti, giusta l'art. 5 dell'Ethiopian Nationality Proclamation No. 378/2003 una delle condizioni per acquisire la nazionalità etiope sembrerebbe essere quella di risiedere con domicilio in Etiopia (cfr. art. 5 § 2 dell'Ethiopian Nationality Proclamation No. 378/2003). Per quanto riguarda la possibilità di domiciliarsi in Etiopia, la Directive Issued to Determine the Residence Status of Eritrean Nationals Residing in Ethiopia del gennaio 2004 non appare applicabile. Quest'ultima direttiva stabilisce che è applicabile unicamente ai cittadini eritrei che erano residenti in Etiopia nel momento in cui l'Eritrea è diventata uno Stato indipendente ed hanno continuato a risiedervi fino al rilascio della direttiva. Di conseguenza, sembrerebbe che il marito, non potrà ottenere un permesso di domicilio in Etiopia sulla base della direttiva 2004, ciò che comporterebbe quindi l'impossibilità di acquisire la nazionalità etiope. Sia come sia, viste le nazionalità ritenute per il marito e padre degli insorgenti nelle due procedure - etiope nella sua procedura di asilo e nella presente procedura ed eritreo nella procedura volta ad ottenere un permesso di dimora giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi - e viste le condizioni per (ri)ottenere la cittadinanza etiope e la possibilità di ottenere il permesso di domicilio, sarà avantutto necessario stabilire in modo inequivocabile il Paese d'origine del marito, per poi tenerne conto, data l'interdipendenza delle decisioni dei membri di questa famiglia, in una nuova analisi dei motivi d'asilo degli insorgenti, compresi eventuali motivi d'asilo insorti dopo la fuga, nonché nell'analisi dell'eventuale allontanamento dei ricorrenti. Altresì, per quanto riguarda i figli, nella nuova analisi della fattispecie, l'UFM non dovrà mancare di tener conto della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107) e del principio dell'unità della famiglia. In questo ordine di idee, può sicuramente essere raccomandabile che la causa degli insorgenti venga di nuovo analizzata congiuntamente o in parallelo alla causa del marito. Tale modo di procedere era peraltro già stato suggerito nella sentenza D-2024/2009 consid. 9.5. A questo stadio quindi la base fattuale non risulta accertata o risulta accertata in modo incompleto, per il che la causa viene rinviata all'UFM per procedere, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.) agli accertamenti necessari dei fatti giuridicamente rilevanti e pronunci una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.

8. Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM (art. 61 cpv. 1 PA), il quale si pronuncerà nuovamente sulla domanda d'asilo dopo aver determinato il Paese d'origine del marito e padre degli insorgenti e dopo averne tenuto conto per un eventuale allontanamento degli stessi. L'UFM non mancherà neppure di analizzare la situazione dei figli, in Svizzera ormai da diversi anni, tenendo conto della Convenzione sui diritti del fanciullo. 9. 9.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 9.2 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). 9.3 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nonostante i ricorrenti rappresentati abbiano protestato le ripetibili nelle conclusioni ricorsuali, non hanno presentato al Tribunale una nota particolareggiata delle spese (art. 14 cpv. 1 TS-TAF). Di conseguenza, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'000.-(art. 14 cpv. 2 TS-TAF).

10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. La decisione dell'UFM dell'11 gennaio 2013 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 1'000.- a titolo di spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: