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D-2179/2015

D-2179/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-08-29 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, dichiaratosi cittadino eritreo, è nato e cresciuto a D._______ in Etiopia. In data 26 ottobre 2008 ha lasciato D._______ per recarsi in Sudan dove ha soggiornato per quattro anni. Dopo avere raggiunto la Libia si è imbarcato per l'Italia ed è successivamente giunto in Svizzera dove ha depositato domanda d'asilo in data 18 settembre 2013 (cfr. verbale d'audizione del 25 settembre 2013 [di seguito: verbale 1], pagg. 3, 5 e 7 seg.). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di avere lasciato l'Etiopia per fuggire le discriminazioni subite quale cittadino eritreo e per migliorare la sua vita ed aiutare la famiglia (cfr. verbale 1, pag. 10 e verbale d'audizione del 4 febbraio 2014 [di seguito: verbale 2], Q102-Q105, pag. 10). B. Con decisione del 13 marzo 2015, notificata all'interessato in data 17 marzo 2015 (cfr. A24/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera verso l'Etiopia e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 8 aprile 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 9 aprile 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 7 maggio 2015, ha informato l'insorgente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura ed accolto la domanda di assistenza giudiziaria a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza e su riserva di un eventuale cambiamento della situazione finanziaria del ricorrente. Pertanto ha invitato l'insorgente a produrre un'attestazione di indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 600.-, a copertura delle presunte spese processuali, entro il 22 maggio 2015 con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di inosservanza. Il 12 maggio 2015 il ricorrente ha tempestivamente pagato il suddetto anticipo. E. Con ordinanza del 20 maggio 2015 il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso entro il 4 giugno 2015. F. Con risposta del 27 maggio 2015 la SEM ha rinviato alla decisione impugnata, cogliendo tuttavia l'occasione per presentare le sue osservazioni circa il ricorso. G. In data 9 giugno 2015 il ricorrente si è espresso in replica, presentando le osservazioni in merito alla risposta dell'autorità inferiore, rinviando per il resto al suo ricorso. H. La SEM, con duplica del 22 giugno 2015, trasmessa al ricorrente per conoscenza, ha sottolineato l'assenza di elementi o mezzi di prova nuovi suscettibili di modificare la decisione impugnata ed ha pertanto nuovamente proposto la reiezione del gravame. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4. 4.1 Nella querelata decisione la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo del ricorrente come irrilevanti. La SEM ha analizzato i suoi motivi d'asilo in relazione all'Etiopia e non al suo Paese d'origine, ovvero l'Eritrea, poiché egli disporrebbe di un diritto di soggiorno in Etiopia non avendo mai vissuto in Eritrea, essendo la madre etiope ed avendo sempre vissuto a D._______. Fondandosi sulla sentenza del TAF D-740/2013 del 14 ottobre 2014 la SEM ha indicato che una condizione per ottenere la cittadinanza etiope sarebbe di risiedere con domicilio in Etiopia giusta l'art. 5 § 2 dell'Ethiopian Nationality Proclamation No. 378/2003. Secondo la Directive Issued to Determine the Residence Status of Eritrean Nationals Residing in Ethiopia del gennaio 2004 (di seguito: Direttiva 2004), i cittadini eritrei residenti in Etiopia nel momento in cui l'Eritrea è divenuta uno Stato indipendente ed hanno continuato a risiedervi fino all'entrata in vigore della Direttiva, ovvero fino a gennaio 2004, avrebbero la possibilità di ottenere il domicilio in Etiopia. L'interessato risponderebbe a tali requisiti ed avrebbe dunque un diritto di soggiorno in Etiopia. Circa i motivi d'asilo fatti valere in relazione all'Etiopia, ovvero le discriminazioni subite quale cittadino eritreo in Etiopia, la SEM ha osservato che le difficoltà riscontrate dallo stesso non rivestirebbero né le caratteristiche né l'intensità ex art. 3 LAsi, sottolineando altresì che l'interessato avrebbe dichiarato durante l'audizione sulle generalità di non avere mai avuto problemi né con le autorità né con terze persone. Dall'incarto non vi sarebbe alcun elemento atto a concludere che l'interessato possa essere arrestato in caso di ritorno in Etiopia a causa della sua lunga assenza dal suddetto paese. Nell'insieme quindi, le dichiarazioni del richiedente non soddisferebbero le condizioni di rilevanza previste all'art. 3 LAsi e pertanto la SEM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Avendo respinto la domanda d'asilo, la SEM ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. L'esame dell'esecuzione dell'allontanamento è stato effettuato verso l'Etiopia poiché ivi l'interessato avrebbe un diritto di soggiorno. Ha indicato che non vi sarebbero indizi tali da dedurre un rischio di esposizione dell'interessato in Etiopia a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Oltre ad essere ammissibile, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure ragionevolmente esigibile poiché, dopo il cessate il fuoco del giugno del 2000 tra Eritrea e Etiopia, in Etiopia non vigerebbe una situazione di guerra o guerra civile, né di violenza generalizzata. Oltracciò il richiedente, giovane e in buona salute, avrebbe vissuto tutta la sua vita in Etiopia dove avrebbe frequentato la scuola e disporrebbe di una rete famigliare residente a D._______. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico. 4.2 Con ricorso l'insorgente ha contestato la decisione della SEM. In primo luogo le discriminazioni subite in Etiopia avrebbero raggiunto un'intensità tale da essere conformi all'art. 3 LAsi. In secondo luogo ha contestato l'analisi della sua domanda d'asilo in relazione all'Etiopia. Giusta l'art. 7.2 Direttiva 2004 gli eritrei che avrebbero vissuto più di un anno al di fuori dell'Etiopia, come nel suo caso, non avrebbero più diritto al permesso di soggiorno in Etiopia. Non potendo ottenere il permesso di soggiorno etiope non potrebbe nondimeno acquisire neppure la cittadinanza Etiope. La sua domanda d'asilo pertanto non potrebbe essere analizzata in relazione all'Etiopia, bensì all'Eritrea, luogo quest'ultimo, in cui l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile. Per questi motivi rilevanti, al ricorrente dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo. 4.3 Nel suo atto responsivo la SEM ha osservato che l'art. 7.2 Direttiva 2004 concernerebbe le possibilità di revoca di un permesso di soggiorno in caso di residenza di oltre un anno fuori dall'Etiopia. La sua applicazione presupporrebbe di avere posseduto tale documento prima dell'espatrio. Alla luce delle dichiarazioni dell'insorgente ciò non risulterebbe essere il caso. La sua considerazione, secondo la quale gli sarebbe precluso il diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno in Etiopia ex art. 7.2 Direttiva 2004, non sarebbe in misura di cambiare la valutazione dell'autorità inferiore. Pertanto ha rinviato ai propri considerandi confermandoli pienamente. 4.4 Con replica, l'insorgente ha contestato l'analisi della SEM circa il suo diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno etiope e reiterato le sue argomentazioni circa l'applicazione dell'art. 7.2 Direttiva 2004. Egli ha inoltre ricordato che il suo Paese d'origine sarebbe l'Eritrea e pertanto quest'ultimo sarebbe il Paese verso il quale dovrebbe essere analizzato il suo rinvio. Ivi il suo rinvio sarebbe nondimeno non ragionevolmente esigibile. 4.5 Nelle osservazioni in duplica la SEM ha sottolineato come la replica dell'insorgente non conterrebbe nessun elemento o mezzo di prova nuovo suscettibile di modificare la decisione impugnata. Di conseguenza ha rinviato ai considerandi della sua decisione confermandoli pienamente e proposto nuovamente di respingere il ricorso. 5. 5.1 Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). 5.2 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Ciò conviene allorquando è necessario procedere all'accertamento di ulteriori circostanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove, anziché procedere a sanatoria in sede di ricorso (cfr. DTAF 2009/53 consid. 7.3; cfr. Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. 1155, pagg. 403 seg.).

6. In casu, il Tribunale ritiene giudizioso, per i motivi che seguono, rinviare la presente causa alla SEM con istruzioni vincolanti per l'emanazione di una nuova decisione, giacché non può nella fattispecie ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso. Nel provvedimento impugnato l'autorità inferiore giunge alla conclusione che l'insorgente eritreo avrebbe un diritto di soggiorno in Etiopia ed avrebbe dunque la possibilità di ottenere la cittadinanza etiope. Tuttavia il Tribunale non può fare sua questa conclusione poiché condivide in parte la censura ricorsuale tendente a dimostrare il contrario e ad evidenziare un accertamento incorretto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. L'autorità inferiore ritiene che l'insorgente di origini eritree avrebbe la possibilità di domiciliarsi in Etiopia e in seguito di ottenere la cittadinanza etiope giusta le leggi di questo stato. Tuttavia l'ottenimento della cittadinanza etiope così come descritto dalla SEM non è per l'insorgente possibile. Se da un lato l'art. 2 Direttiva 2004 prevede che quest'ultima sia applicabile unicamente ai cittadini eritrei che erano residenti in Etiopia nel momento in cui l'Eritrea è divenuta uno Stato indipendente ed hanno continuato a risiedervi fino al rilascio della Direttiva 2004, dall'altro lato la Direttiva 2004 non si applica a persone di origine eritrea provenienti da un altro Paese che si recano in Etiopia (cfr. Cedric Barnes, Ethiopia: A sociopolitical assessment, Writenet, 05.2006, < http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=44f29d704&skip=0&query=CedCed Barnes >, pag. 42, consultato il 12.07.2016). Pertanto nella presente fattispecie il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, non potrà domiciliarsi in Etiopia sulla base della Direttiva 2004 e di conseguenza, secondo il ragionamento della SEM, non potrà neppure ottenere la cittadinanza etiope.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 7 Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione impugnata del 13 marzo 2015 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la quale si pronuncerà nuovamente sulla domanda d'asilo ai sensi dei considerandi.

E. 8.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). L'importo di CHF 600.-, tempestivamente versato dal ricorrente il 12 maggio 2015 come anticipo spese, è restituito all'insorgente.

E. 8.2 Al ricorrente, non patrocinato in questa sede e che non ha sopportato spese indispensabili e relativamente elevate, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione all'art. 7 TS-TAF).

E. 9 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 13 marzo 2015 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. L'anticipo di CHF 600.- versato il 12 maggio 2015 è restituito dal Tribunale amministrativo federale al ricorrente.
  4. Non si attribuiscono ripetibili.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2179/2015 Sentenza del 29 agosto 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Thomas Wespi, Gérald Bovier, cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Eritrea, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 13 marzo 2015 / N (...). Fatti: A. L'interessato, dichiaratosi cittadino eritreo, è nato e cresciuto a D._______ in Etiopia. In data 26 ottobre 2008 ha lasciato D._______ per recarsi in Sudan dove ha soggiornato per quattro anni. Dopo avere raggiunto la Libia si è imbarcato per l'Italia ed è successivamente giunto in Svizzera dove ha depositato domanda d'asilo in data 18 settembre 2013 (cfr. verbale d'audizione del 25 settembre 2013 [di seguito: verbale 1], pagg. 3, 5 e 7 seg.). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di avere lasciato l'Etiopia per fuggire le discriminazioni subite quale cittadino eritreo e per migliorare la sua vita ed aiutare la famiglia (cfr. verbale 1, pag. 10 e verbale d'audizione del 4 febbraio 2014 [di seguito: verbale 2], Q102-Q105, pag. 10). B. Con decisione del 13 marzo 2015, notificata all'interessato in data 17 marzo 2015 (cfr. A24/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera verso l'Etiopia e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 8 aprile 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 9 aprile 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 7 maggio 2015, ha informato l'insorgente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura ed accolto la domanda di assistenza giudiziaria a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza e su riserva di un eventuale cambiamento della situazione finanziaria del ricorrente. Pertanto ha invitato l'insorgente a produrre un'attestazione di indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 600.-, a copertura delle presunte spese processuali, entro il 22 maggio 2015 con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di inosservanza. Il 12 maggio 2015 il ricorrente ha tempestivamente pagato il suddetto anticipo. E. Con ordinanza del 20 maggio 2015 il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso entro il 4 giugno 2015. F. Con risposta del 27 maggio 2015 la SEM ha rinviato alla decisione impugnata, cogliendo tuttavia l'occasione per presentare le sue osservazioni circa il ricorso. G. In data 9 giugno 2015 il ricorrente si è espresso in replica, presentando le osservazioni in merito alla risposta dell'autorità inferiore, rinviando per il resto al suo ricorso. H. La SEM, con duplica del 22 giugno 2015, trasmessa al ricorrente per conoscenza, ha sottolineato l'assenza di elementi o mezzi di prova nuovi suscettibili di modificare la decisione impugnata ed ha pertanto nuovamente proposto la reiezione del gravame. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4. 4.1 Nella querelata decisione la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo del ricorrente come irrilevanti. La SEM ha analizzato i suoi motivi d'asilo in relazione all'Etiopia e non al suo Paese d'origine, ovvero l'Eritrea, poiché egli disporrebbe di un diritto di soggiorno in Etiopia non avendo mai vissuto in Eritrea, essendo la madre etiope ed avendo sempre vissuto a D._______. Fondandosi sulla sentenza del TAF D-740/2013 del 14 ottobre 2014 la SEM ha indicato che una condizione per ottenere la cittadinanza etiope sarebbe di risiedere con domicilio in Etiopia giusta l'art. 5 § 2 dell'Ethiopian Nationality Proclamation No. 378/2003. Secondo la Directive Issued to Determine the Residence Status of Eritrean Nationals Residing in Ethiopia del gennaio 2004 (di seguito: Direttiva 2004), i cittadini eritrei residenti in Etiopia nel momento in cui l'Eritrea è divenuta uno Stato indipendente ed hanno continuato a risiedervi fino all'entrata in vigore della Direttiva, ovvero fino a gennaio 2004, avrebbero la possibilità di ottenere il domicilio in Etiopia. L'interessato risponderebbe a tali requisiti ed avrebbe dunque un diritto di soggiorno in Etiopia. Circa i motivi d'asilo fatti valere in relazione all'Etiopia, ovvero le discriminazioni subite quale cittadino eritreo in Etiopia, la SEM ha osservato che le difficoltà riscontrate dallo stesso non rivestirebbero né le caratteristiche né l'intensità ex art. 3 LAsi, sottolineando altresì che l'interessato avrebbe dichiarato durante l'audizione sulle generalità di non avere mai avuto problemi né con le autorità né con terze persone. Dall'incarto non vi sarebbe alcun elemento atto a concludere che l'interessato possa essere arrestato in caso di ritorno in Etiopia a causa della sua lunga assenza dal suddetto paese. Nell'insieme quindi, le dichiarazioni del richiedente non soddisferebbero le condizioni di rilevanza previste all'art. 3 LAsi e pertanto la SEM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Avendo respinto la domanda d'asilo, la SEM ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. L'esame dell'esecuzione dell'allontanamento è stato effettuato verso l'Etiopia poiché ivi l'interessato avrebbe un diritto di soggiorno. Ha indicato che non vi sarebbero indizi tali da dedurre un rischio di esposizione dell'interessato in Etiopia a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Oltre ad essere ammissibile, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure ragionevolmente esigibile poiché, dopo il cessate il fuoco del giugno del 2000 tra Eritrea e Etiopia, in Etiopia non vigerebbe una situazione di guerra o guerra civile, né di violenza generalizzata. Oltracciò il richiedente, giovane e in buona salute, avrebbe vissuto tutta la sua vita in Etiopia dove avrebbe frequentato la scuola e disporrebbe di una rete famigliare residente a D._______. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico. 4.2 Con ricorso l'insorgente ha contestato la decisione della SEM. In primo luogo le discriminazioni subite in Etiopia avrebbero raggiunto un'intensità tale da essere conformi all'art. 3 LAsi. In secondo luogo ha contestato l'analisi della sua domanda d'asilo in relazione all'Etiopia. Giusta l'art. 7.2 Direttiva 2004 gli eritrei che avrebbero vissuto più di un anno al di fuori dell'Etiopia, come nel suo caso, non avrebbero più diritto al permesso di soggiorno in Etiopia. Non potendo ottenere il permesso di soggiorno etiope non potrebbe nondimeno acquisire neppure la cittadinanza Etiope. La sua domanda d'asilo pertanto non potrebbe essere analizzata in relazione all'Etiopia, bensì all'Eritrea, luogo quest'ultimo, in cui l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile. Per questi motivi rilevanti, al ricorrente dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo. 4.3 Nel suo atto responsivo la SEM ha osservato che l'art. 7.2 Direttiva 2004 concernerebbe le possibilità di revoca di un permesso di soggiorno in caso di residenza di oltre un anno fuori dall'Etiopia. La sua applicazione presupporrebbe di avere posseduto tale documento prima dell'espatrio. Alla luce delle dichiarazioni dell'insorgente ciò non risulterebbe essere il caso. La sua considerazione, secondo la quale gli sarebbe precluso il diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno in Etiopia ex art. 7.2 Direttiva 2004, non sarebbe in misura di cambiare la valutazione dell'autorità inferiore. Pertanto ha rinviato ai propri considerandi confermandoli pienamente. 4.4 Con replica, l'insorgente ha contestato l'analisi della SEM circa il suo diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno etiope e reiterato le sue argomentazioni circa l'applicazione dell'art. 7.2 Direttiva 2004. Egli ha inoltre ricordato che il suo Paese d'origine sarebbe l'Eritrea e pertanto quest'ultimo sarebbe il Paese verso il quale dovrebbe essere analizzato il suo rinvio. Ivi il suo rinvio sarebbe nondimeno non ragionevolmente esigibile. 4.5 Nelle osservazioni in duplica la SEM ha sottolineato come la replica dell'insorgente non conterrebbe nessun elemento o mezzo di prova nuovo suscettibile di modificare la decisione impugnata. Di conseguenza ha rinviato ai considerandi della sua decisione confermandoli pienamente e proposto nuovamente di respingere il ricorso. 5. 5.1 Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). 5.2 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Ciò conviene allorquando è necessario procedere all'accertamento di ulteriori circostanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove, anziché procedere a sanatoria in sede di ricorso (cfr. DTAF 2009/53 consid. 7.3; cfr. Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. 1155, pagg. 403 seg.).

6. In casu, il Tribunale ritiene giudizioso, per i motivi che seguono, rinviare la presente causa alla SEM con istruzioni vincolanti per l'emanazione di una nuova decisione, giacché non può nella fattispecie ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso. Nel provvedimento impugnato l'autorità inferiore giunge alla conclusione che l'insorgente eritreo avrebbe un diritto di soggiorno in Etiopia ed avrebbe dunque la possibilità di ottenere la cittadinanza etiope. Tuttavia il Tribunale non può fare sua questa conclusione poiché condivide in parte la censura ricorsuale tendente a dimostrare il contrario e ad evidenziare un accertamento incorretto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. L'autorità inferiore ritiene che l'insorgente di origini eritree avrebbe la possibilità di domiciliarsi in Etiopia e in seguito di ottenere la cittadinanza etiope giusta le leggi di questo stato. Tuttavia l'ottenimento della cittadinanza etiope così come descritto dalla SEM non è per l'insorgente possibile. Se da un lato l'art. 2 Direttiva 2004 prevede che quest'ultima sia applicabile unicamente ai cittadini eritrei che erano residenti in Etiopia nel momento in cui l'Eritrea è divenuta uno Stato indipendente ed hanno continuato a risiedervi fino al rilascio della Direttiva 2004, dall'altro lato la Direttiva 2004 non si applica a persone di origine eritrea provenienti da un altro Paese che si recano in Etiopia (cfr. Cedric Barnes, Ethiopia: A sociopolitical assessment, Writenet, 05.2006, , pag. 42, consultato il 12.07.2016). Pertanto nella presente fattispecie il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, non potrà domiciliarsi in Etiopia sulla base della Direttiva 2004 e di conseguenza, secondo il ragionamento della SEM, non potrà neppure ottenere la cittadinanza etiope. Considerando che la SEM ritiene come verosimile che l'insorgente non sia mai stato in possesso di un permesso di soggiorno etiope (cfr. risposta al ricorso e consid. 4.3), avendo motivato in maniera incompleta e incorretta la decisione impugnata ed essendo l'accertamento del Paese d'origine o di provenienza una questione primordiale nel trattamento della domanda d'asilo e d'allontanamento di un richiedente, il Tribunale rinvia gli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione, la quale procederà, se lo riterrà necessario, ad ascoltare l'interessato nuovamente e, una volta in possesso di tutti egli elementi decisivi, motiverà la sua decisione in maniera fondata, pertinente e approfondita.

7. Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione impugnata del 13 marzo 2015 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la quale si pronuncerà nuovamente sulla domanda d'asilo ai sensi dei considerandi. 8. 8.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). L'importo di CHF 600.-, tempestivamente versato dal ricorrente il 12 maggio 2015 come anticipo spese, è restituito all'insorgente. 8.2 Al ricorrente, non patrocinato in questa sede e che non ha sopportato spese indispensabili e relativamente elevate, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione all'art. 7 TS-TAF).

9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 13 marzo 2015 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. L'anticipo di CHF 600.- versato il 12 maggio 2015 è restituito dal Tribunale amministrativo federale al ricorrente.

4. Non si attribuiscono ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: