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D-1987/2020

D-1987/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-30 · Italiano CH

Esecuzione dell'allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-mento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-mento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1987/2020 Sentenza del 30 aprile 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), Algeria, patrocinato dalla Signora Cinzia Chirayil, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento;decisione della SEM del 31 marzo 2020. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 18 gennaio 2020, il rilevamento dei dati personali del 24 gennaio 2020, i tre atti medici F2 rispettivamente del 17 febbraio 2020, del 21 febbraio 2020 e del 26 febbraio 2020, il verbale di audizione del 12 marzo 2020 (di seguito: verbale), il progetto di decisione del 23 marzo 2020 della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), lo scritto del 24 marzo 2020 per il tramite del quale la patrocinatrice del richiedente ha chiesto una proroga del termine per l'inoltro di un parere sul progetto di decisione della SEM (cfr. atto [...]-35/1), l'accettazione dell'autorità di prima istanza, che ha fissato all'interessato un nuovo termine sino al 30 marzo 2020 per l'inoltro di un parere (cfr. atto [...]-36/1), il parere sulla bozza di decisione del 30 marzo 2020 (cfr. atto [...]-37/2), la decisione della SEM del 31 marzo 2020 notificata al ricorrente in medesima data (cfr. risultanze processuali), con cui tale autorità ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 9 aprile 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 aprile 2020), con cui il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione; altresì ha presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protesta di tasse e spese, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che secondo il senso delle argomentazioni ricorsuali e la materia designata dallo stesso ricorrente nel gravame, si può partire dal presupposto che egli contesti la decisione avversata unicamente sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento; che conto tenuto del fatto che l'oggetto del litigio è delimitato dalle conclusioni delle parti (cfr. Moser/ Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2° ed, 2013, pag. 26) la decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento; che il Tribunale si limiterà pertanto all'esame della questione contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento, che nella decisione impugnata la SEM ha rilevato l'assenza di elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso il Paese d'origine; che in particolare, questo sarebbe ragionevolmente esigibile avendo A._______ beneficiato di una formazione di base oltre ad avere esperienza lavorativa; che oltretutto il suo reinserimento nel contesto professionale e sociale nel Paese di provenienza sarebbe agevolato dall'ampia cerchia famigliare tutt'oggi residente in Algeria; che infine, per quanto concerne l'aspetto medico, egli non sarebbe afflitto da particolari disturbi, così che potrebbe adeguatamente rivolgersi alle strutture sanitarie algerine, che in sede ricorsuale l'interessato contesta tale assunto adducendo che l'autorità inferiore avrebbe accertato in modo inesatto il quadro clinico del ricorrente; che pur non essendo in possesso di alcuna documentazione medica concernente il suo ricovero ospedaliero, l'autorità in parola avrebbe concluso all'assenza di particolari disturbi di salute oltreché alla capacità del sistema algerino di fornirgli le cure necessarie, che egli rileva di aver ossequiato il proprio dovere di collaborare ai sensi dell'art. 8 LAsi informando l'autorità di prima istanza della necessità di acquisire agli atti il carteggio medico relativo all'avvenuta ospedalizzazione; che in questo senso, la sua patrocinatrice non avrebbe potuto farlo di propria iniziativa poiché, a suo dire, non autorizzata a prendere contatto con il Servizio infermieristico dei Centri federali d'asilo a tal fine, che inoltre, limitandosi ad asserire che il ricorrente non soffrendo di disturbi particolari potrebbe essere curato adeguatamente in Algeria, l'autorità inferiore avrebbe violato il suo obbligo di motivazione (cfr. memoriale ricorsuale, punto IV.19 e segg.), che secondo il ricorrente, il sistema sanitario algerino sarebbe inadeguato, a maggior ragione se considerato che gli sarebbe stato prescritto un trattamento medicamentoso generalmente impiegato per il trattamento di patologiche importanti quali l'epilessia, dolori neuropatici e disturbi d'ansia (cfr. memoriale ricorsuale, punto 22); che non essendo noto se il ricorrente necessiti una presa a carico medica, ed essendo egli sprovvisto di mezzi di sussistenza, non potrebbe essere esclusa - anche alla luce dell'attuale pandemia di coronavirus (Covid-19) - un'interruzione delle cure in caso di rientro in Algeria, ciò che invaliderebbe il carattere ragionevolmente esigibile dell'allontanamento, che l'obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 Cost. e art. 6 CEDU) e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l'autorità di ricorso; che per adempire a tali esigenze, è sufficiente che l'autorità menzioni, quantomeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali; che in altri termini, è necessario che l'autorità riporti i motivi che l'hanno guidata e sui quali essa ha fondato la propria decisione di modo che l'interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5), che nel caso che ci occupa, il Tribunale rileva che nella sindacata decisione, l'autorità inferiore ha espresso le proprie considerazioni in merito all'esecuzione dell'allontanamento; che dapprincipio, ha ritenuto ammissibile l'esecuzione dell'allontanamento, non potendo l'interessato avvalersi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi né di un rischio personale ex 3 CEDU in caso di ritorno in Algeria, che inoltre, la SEM ha spiegato come l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ragionevolmente esigibile; che in proposito, come detto, ha illustrato come l'insorgente abbia beneficiato di una formazione di base oltre che di esperienza lavorativa, presupposto che, unitamente alla presenza in Algeria di un'ampia cerchia famigliare, ne faciliterebbe il reinserimento professionale e sociale in tale Paese; che infine, la SEM ha spiegato che l'interessato potrebbe adeguatamente rivolgersi alle strutture sanitarie algerine, non essendo afflitto da particolari disturbi, che da ultimo, la medesima autorità ha giudicato l'esecuzione dell'allontanamento possibile sia sul piano tecnico che pratico, che tali motivazioni, a mente dello scrivente Tribunale lineari e logiche, risultano soddisfacenti ai sensi della succitata giurisprudenza, anche ponendo la mente al fatto che hanno permesso all'insorgente di impugnare la decisione con piena cognizione di causa, che conseguentemente, tale doglianza dev'essere disattesa, che parimenti, la censura concernente il supposto accertamento inesatto dei fatti non può essere seguita dal Tribunale, che nelle procedure d'asilo si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA; art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), che in concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5); che d'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.), che il principio inquisitorio è tuttavia limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, n. 8, pag. 192 segg. ad art. 12 PA), il quale comprende anche l'onere di informare l'autorità inferiore circa eventuali evoluzioni ulteriori della situazione (cfr. sentenza del Tribunale E-1117/2017 del 18 maggio 2017 consid. 5.2), se del caso anche dal punto di vista medico (cfr. sentenza del Tribunale E-2022/2015 del 28 aprile 2017 consid. 3.5). che in casu, la mattina del 23 marzo 2020 il ricorrente si è recato spontaneamente presso la (...) a seguito di un episodio autolesionistico (cfr. atto [...]-33/2); che nella serata del medesimo giorno, dopo aver fatto ritorno presso il Centro e minacciando nuovi comportamenti lesivi della sua persona per il caso in cui non avesse ottenuto i medicamenti da lui pretesi, l'interessato è stato nuovamente condotto al nosocomio, soggiornandovi questa volta per due giorni (cfr. atto [...]-33/2 e atto [...]-37/2), che avantutto, non risulta che, né con il parere così come neppure con il gravame, il richiedente abbia prodotto la documentazione medica relativa a tale episodio, che egli è stato reso attento circa il suo obbligo di collaborare (cfr. atto [...]-26/2), e che essendo rappresentato nel corso della procedura di prima istanza egli era pienamente conscio delle implicazioni giuridiche, che con riguardo alla cronologia dei fatti, appare che il medesimo abbia avuto tutto il tempo necessario per produrre eventuale ulteriore documentazione medica in ossequio a tale obbligo, che difatti, la dimissione dalla clinica non è avvenuta più tardi del 25 marzo 2020 (cfr. atto [...]-37/2), e che da allora egli ha avuto modo di esprimersi con il parere del 30 marzo 2020, con il quale informava peraltro l'autorità inferiore che le avrebbe trasmesso tutte le informazioni mediche una volta venutone in possesso, oltreché con l'impugnativa del 9 aprile 2020, che oltracciò, nulla ostava a ch'egli producesse la documentazione in parola dopo l'inoltro del ricorso, che le giustificazioni addotte dal ricorrente, secondo le quali non avrebbe avuto la possibilità di chiedere l'ottenimento della documentazione medica presso il Servizio infermieristico del Centro federale d'asilo (cfr. memoriale ricorsuale, punto 17), non possono essere seguite giacché egli era libero di richiedere il carteggio clinico presso l'ospedale; che oltremodo, il fatto di attirare l'attenzione della SEM sulla necessità di ottenere la documentazione clinica, non l'esimeva dall'intraprendere egli medesimo i passi necessari per procurarsi e trasmettere quanto rivendicato, che ne discende, che alla luce delle considerazioni che precedono, la conclusione ricorsuale secondo cui sarebbe necessario ritrasmettere gli atti alla SEM per un completamento dell'istruzione, va respinta, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), per il che, l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che d'altra parte, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che nella fattispecie concreta, dagli elementi presenti agli atti, nonché dalle dichiarazioni dell'insorgente, lo stato di salute di quest'ultimo non parrebbe presentare carenze di una gravità tale da cagionare una messa in pericolo concreta della vita o della salute dello stesso in caso di un suo ritorno in Algeria, che in virtù delle considerazioni di cui sopra, neppure le motivazioni addotte con il gravame, permettono di sovvertire tale assunto, che oltretutto, neppure l'allegazione circa la diffusione della pandemia di coronavirus (Covid-19) permette di giungere a diversa conclusione rispetto a quella di cui alla sindacata decisione; che al riguardo, è doveroso osservare che il Tribunale ha già avuto modo di precisare che tali circostanze sono temporanee, e sebbene possano giustificare una sospensione del trasferimento, nulla osta a che questo sia effettivamente posto in essere in un ulteriore e più appropriato momento (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale F-1622/2020 del 26 marzo 2020 consid. 2.2 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.6), che da ultimo, in Algeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, e che l'esecuzione dell'allontanamento verso tale Paese è pertanto generalmente esigibile, che su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è pure da reputarsi esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LAsi, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-mento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: