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D-1958/2025

D-1958/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-07 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) febbraio 2025. A.b Il (…) marzo 2025 con il richiedente 1, rispettivamente il (…) marzo 2025 con la richiedente 2, si sono svolte le audizioni circa i loro motivi d’asilo. Nel precitato contesto, l’interessato 1 ha essenzialmente asserito di aver partecipato a (…) manifestazioni tenutesi a seguito delle (…) nel suo Paese d’origine, nel corso delle quali egli, al pari degli altri manifestanti, sarebbe stato represso con la forza dagli agenti di polizia intervenuti sul posto. In un’occasione degli agenti di polizia sarebbero giunti nel suo quartiere, inti- morendo le persone e riferendo loro come fosse proibito manifestare. Te- mendo delle conseguenze a causa della sua partecipazione alle manife- stazioni per mano delle autorità e non accompagnando più il figlio a scuola per paura della polizia, avrebbe deciso di espatriare. Il (…), sarebbe quindi partito dall’aeroporto di D._______. Dal canto suo, l’interessata 2, ha narrato di aver preso parte unicamente alla manifestazione che si sarebbe tenuta il (…), a seguito delle (…). Lo stesso giorno, la polizia sarebbe sopraggiunta nel loro quartiere, minac- ciando le persone di conseguenze nel caso fossero andate a manifestare. Ella sarebbe espatriata il (…), a causa della mancanza di libertà d’espres- sione in Venezuela, della dittatura presente, della mancanza di sicurezza e della presenza di delinquenza. Questionata anche sui motivi d’asilo dell’interessato 3, suo figlio minorenne, la richiedente 2 non ne ha fatto valere di nuovi, osservando come per il figlio varrebbero gli stessi suoi e del marito. A supporto dei loro asserti, gli interessati hanno presentato i loro passaporti originali. A.c Il 12 marzo 2025 i richiedenti hanno avuto modo di presentare il loro parere al progetto di decisione negativo della SEM del 10 marzo 2025. B. Tramite la decisione del 13 marzo 2025, notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-35/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai richiedenti ed ha respinto la loro domanda d’asilo, pronunciando altresì il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta

D-1958/2025 Pagina 3 misura. In medesima data, la (…), ha rinunciato unilateralmente al mandato di rappresentanza legale in favore degli interessati. C. I richiedenti hanno impugnato la succitata decisione con ricorso datato 22 novembre 2024 (recte: 21 marzo 2025, cfr. timbro sulla busta dell’invio postale), dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu- nale o TAF), proponendo, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera, ed in via subordinata, la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente, essi hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo. D. Nella sua decisione incidentale del 27 marzo 2025, il Tribunale ha dap- prima indicato come non fosse stata allegata alcuna documentazione al ricorso che attesterebbe della situazione economica dei ricorrenti, a diffe- renza di quanto da loro asserito nello stesso (cfr. pag. 2 della decisione incidentale precitata). In seguito, ha osservato che gli insorgenti sono au- torizzati a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, non- ché ha respinto la loro istanza di assistenza giudiziale parziale, invitandoli parimenti a versare, entro il 7 aprile 2025, un anticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 750.–. Anticipo che è stato corrisposto tempesti- vamente dai ricorrenti il 7 aprile 2025. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei conside- randi che seguono, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo ai sensi dell’art. 108 cpv. 1 LAsi ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto gli insorgenti versato tempestivamente l’anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 27 marzo 2025. Occorre per- tanto entrare nel merito del ricorso.

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E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una se- conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4.1 Nella propria decisione, l’autorità inferiore ritiene le allegazioni rese da- gli insorgenti 1 e 2, sia riguardo alle manifestazioni a cui avrebbero parte- cipato nel loro Paese, sia rispetto all’incursione di polizia nel loro quartiere nell’ambito del quale avrebbero minacciato le persone che avevano preso parte alla manifestazione, come inverosimili, poiché prive di dettagli, non sufficientemente concrete ed in alcuni casi stereotipate. Anche il parere presentato dai ricorrenti, non conterrebbe elementi che giustificherebbero una modifica del predetto apprezzamento da parte della SEM. Invero, essi in tale sede avrebbero fatto valere per la prima volta – circostanza già di per sé singolare – dei particolari di carattere del tutto marginale alle loro asserzioni, che non apporterebbero maggiore verosimiglianza ai loro rac- conti. Di conseguenza, non risulterebbe neppure che essi siano oggetto di attenzione da parte delle autorità venezuelane. L’autorità sindacata consi- dera quindi di potersi esimere dal verificare se i fatti addotti siano pure rile- vanti ai sensi dell’asilo.

E. 4.2 I ricorrenti, dal canto loro, in primo luogo sostengono come i loro as- serti, sarebbero da ritenere verosimili. Invero, essi a causa della totale sfi- ducia che nutrirebbero nelle autorità e per il rischio di subire delle persecu- zioni dalle stesse, sarebbero stati influenzati nella loro capacità di espres- sione durante l’esposizione dei loro motivi d’asilo. Inoltre, viste le espe- rienze traumatiche da loro vissute, la loro capacità di raccontare i fatti vis- suti con chiarezza e precisione, sarebbe stata condizionata dalle stesse. Presentando poi delle digressioni circa la situazione politica ed il clima

D-1958/2025 Pagina 5 d’insicurezza, violenza e repressione che sarebbero attualmente vigenti in Venezuela, gli insorgenti ritengono di aver reso un racconto dei fatti da loro vissuti chiaro, senza contraddizioni, e per di più coerente e plausibile anche rispetto al contesto del loro Paese d’origine, indizi che rafforzerebbero la verosimiglianza di quanto da loro dichiarato. Successivamente, gli insor- genti esprimono anche delle valutazioni riguardo alla pertinenza dei loro asserti, non soltanto rilevando come a torto la SEM avrebbe sostenuto che “la richiedente” potesse sfuggire a misure persecutorie da parte dei “E._______” trasferendosi in un’altra parte del Venezuela (cfr. pag. 7 del ricorso), bensì hanno aggiunto in tale sede innumerevoli affermazioni e fatti mai allegati prima (cfr. pag. 5 segg. del ricorso). Affermano inoltre di aver subito una pressione psichica insopportabile nel loro Paese d’origine e che in caso di ritorno in patria sarebbero sicuri di essere ricercati per quanto “dichiarato sul (...) e per tutto ciò che ho subito prima di espatriare” (cfr. pag. 8 del ricorso).

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile.

E. 5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

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E. 6.1 A seguito di un attento esame degli atti all’incarto, il Tribunale giunge alla conclusione che è a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni dei ricorrenti. L’autorità sindacata ha invero in modo chiaro, sufficiente e corretto, riportato nella decisione avversata, i motivi per i quali le dichiarazioni dei ricorrenti non fossero atte ad adempiere alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Ragioni per le quali, per evi- tare inutili ripetizioni, si rinvia dapprima su tale punto alle pertinenti consi- derazioni dell’autorità inferiore (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF su rinvio dell’art. 4 PA), contenute nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 5 segg.) e sopra riassunte al consid. 4.1, con i complementi che seguono.

E. 6.2 In merito alle manifestazioni a cui avrebbero preso parte i ricorrenti ed all’irruzione nel loro quartiere da parte della polizia a seguito delle stesse, si rileva che oltre all’estrema vaghezza e alla genericità degli asserti dei ricorrenti resi in merito, come già descritto con precisione ed approfondita- mente dall’autorità resistente nel provvedimento impugnato (cfr. p.to II, pag. 5 segg.), vi sono a tal proposito nella narrazione dei ricorrenti ulteriori indicatori d’inverosimiglianza. Invero, circa il giorno in cui la polizia sarebbe arrivata nel loro quartiere intimidendo e minacciando di conseguenze le persone, gli insorgenti non sono neppure stati coerenti, a differenza di quanto da loro affermato nel ricorso. Invero, se dapprima l’insorgente 1 ha situato tale episodio subito dopo la sua partecipazione alla (…) manifesta- zione intervenuta il (…) (cfr. n. 27/10, D26, pag. 5), non menzionando in- vece nulla in merito a seguito della prima manifestazione a cui avrebbe partecipato il (…) precedente (cfr. ibidem, D15 segg., pag. 3 seg.). In modo sorprendente, e senza alcuna giustificazione maggiore neppure nel ri- corso, successivamente egli ha invece situato il medesimo evento il (…) (cfr. ibidem, D30 segg., pag. 6). Tali suoi asserti, oltreché essere tra loro contraddittori, non coincidono neppure con le affermazioni rese dalla ricor- rente 2 in merito, che ha invece situato il medesimo evento il giorno stesso della prima protesta (rispettivamente l’unica per l’insorgente 2) alla quale avrebbero partecipato, che sarebbe intervenuta il (…) (cfr. n. 28/8, D26 segg., pag. 4 seg.). A questi elementi incoerenti, se ne aggiungono d’ulte- riori ed innumerevoli, resi per la prima volta dagli insorgenti nel contesto del loro gravame. Invero, essi introducono tutto d’un tratto nel ricorso, che il ricorrente 1 (o la ricorrente 2, non essendo chiaro nel ricorso a chi effet- tivamente ci si riferisca), avrebbe fatto: “[…] riferimento a un periodo in cui ero attivo politicamente per il partito d’opposizione F._______ e successi- vamente per la G._______. Il Venezuela ho affrontato proteste di piazza, conflitti e violenze politiche, come indicato dall’(…) e l’arresto del richie- dente nel (…)” (cfr. pag. 3 del ricorso); circostanze quelle dell’attività

D-1958/2025 Pagina 7 politica per suddetti partiti, come pure dell’arresto del ricorrente 1, per giunta che sarebbe avvenuto già nel (…) – periodo mai nominato dagli in- sorgenti nel corso della procedura dinanzi all’autorità inferiore – che non si ritrovano in alcun modo nelle loro dichiarazioni rese precedentemente (cfr.

n. 27/10, D11 segg., pag. 3 segg.; n. 28/8, D14 segg., pag. 3 segg.;

n. 32/4). Mutatis mutandis, neppure delle supposte molestie, violenze fisi- che e psicologiche, nonché della sottrazione del cellulare, che la ricorrente 2 avrebbe subito per mano dei “E._______” (cfr. pag. 5 del ricorso) o an- cora che il ricorrente 1 sarebbe stato ricercato dalle autorità del suo Paese d’origine o lo sarà in futuro per quanto dichiarato sul (…) (cfr. pag. 6 e 8 del ricorso), si trova alcun riscontro nelle loro dichiarazioni rese dinanzi all’au- torità inferiore (cfr. n. 27/10, D11 segg., pag. 3 segg.; n. 28/8, D14 segg., pag. 3 segg.; n. 32/4). I ricorrenti non hanno nemmeno spiegato nel ricorso, circostanziando tali loro nuovi asserti, perché non li avrebbero potuti già allegare in precedenza. Circostanze che non soltanto mettono in dubbio la verosimiglianza di tali propositi tardivi, ma rendono ancora maggiormente poco credibile l’intero loro racconto dei motivi che li avrebbero condotti all’espatrio. Le predette incoerenze, aggiunte alla mancanza di dettagli e concretezza nelle loro affermazioni, anche già rilevate nella decisione av- versata, non possono poi trovare alcuna spiegazione con il timore provato durante le manifestazioni e la paura di subire delle persecuzioni per mano delle autorità venezuelane, così come allegato dai ricorrenti per la prima volta nel loro gravame (cfr. pag. 3 seg. del ricorso). Invero, non si coglie in alcun momento dai verbali d’audizione da loro resi dinanzi all’autorità infe- riore, né men che meno nel parere al progetto di decisione da loro inoltrato, il manifestarsi o l’espressione d’impedimenti che li avrebbero resi restii dal presentare integralmente e nel dettaglio i loro motivi d’asilo. Tutt’altro, ri- sulta come gli insorgenti 1 e 2 abbiano avuto più volte la possibilità di esporre liberamente i loro asserti, anche dettagliando meglio gli stessi (cfr.

n. 27/10, D11 segg., pag. 3 segg.; n. 28/8, D14 segg., pag. 3 segg.); circo- stanza quest’ultima che essi non hanno però colto, come già visto sopra. Peraltro, anche nel loro gravame essi non hanno concretizzato in alcun modo, quali elementi e dettagli non avrebbero potuto rivelare già nell’am- bito delle loro audizioni sui motivi d’asilo. Come già poi osservato sopra, gli eventi da loro proposti per la prima volta nel memoriale ricorsuale, non sono stati per nulla sostanziati in tale sede e si scontrano peraltro con quanto da loro dichiarato dinanzi all’autorità inferiore. In tal senso, le loro giustificazioni ricorsuali inerenti alle dichiarazioni prive di sostanza e con- cretezza, nonché a tratti incoerenti e contraddittorie, non possono in alcun modo essere seguite.

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E. 6.3.1 A titolo del tutto abbondanziale, va poi osservato come, a differenza di quanto sollevato dagli insorgenti nel loro ricorso (cfr. pag. 5 segg.), la SEM non ha effettuato nella decisione avversata alcuna valutazione dal profilo della rilevanza dei loro motivi d’asilo (cfr. p.to II, pag. 8). Le loro con- siderazioni in merito, peraltro contenenti degli elementi del tutto nuovi (cfr. anche supra consid. 6.2), non verranno quindi esaminate oltre dal Tribu- nale. Si aggiunge tuttavia come, anche dal profilo della pertinenza dei loro asserti, anche fossero state ritenute verosimili le partecipazioni dei ricor- renti 1 e 2 alle manifestazioni da loro dichiarate, nonché la repressione esercitata in seguito da parte della polizia venezuelana per sedare le pro- teste, gli stessi episodi non risultano essere stati diretti in modo mirato con- tro i ricorrenti, né essi hanno dimostrato o reso perlomeno verosimile, di aver subito dei pregiudizi di sufficiente intensità da parte delle autorità ve- nezuelane, o che ne subiranno in futuro a causa della loro supposta parte- cipazione a delle manifestazioni avvenute tra il (…) ed il (…). Difatti, essi non hanno raccontato di aver subito nulla di concreto da parte delle autorità venezuelane a seguito della partecipazione alle manifestazioni (cfr.

n. 27/10, D11, pag. 3 e D14 segg., pag. 3 segg.; n. 28/8, D34 seg., pag. 5) e che, malgrado non sarebbero più usciti di casa per timore della polizia (cfr. n. 27/10, D44 seg., pag. 7; n. 28/8, D26, pag. 4; D30 seg., pag. 5; D34, pag. 5), d’altro canto il ricorrente 1 ha allegato – peraltro anche qui in modo contraddittorio – di aver continuato a lavorare fino all’espatrio avvenuto il (…) (cfr. n. 27/10, D65, pag. 8) e di aver pure deciso di (…) (cfr. n. 27/10, D45, pag. 7). Altresì, essi sarebbero potuti partire legalmente, con i loro passaporti, dall’aeroporto di H._______, senza incontrare alcuna proble- matica (cfr. n. 27/10, D47 segg., pag. 7; n. 28/8, D34 segg., pag. 5). Tali circostanze conducono ancora più il Tribunale a concludere che i ricorrenti, almeno dal profilo oggettivo, non avessero, al momento dell’espatrio, alcun timore di subire, nel prossimo futuro e secondo un’elevata probabilità, delle persecuzioni da parte delle autorità venezuelane. Ancor meno, se ne indi- vidua la sussistenza nel caso in cui essi facessero ritorno in patria, non essendo peraltro stati in alcun modo ricercati nel loro Paese d’origine dalle autorità venezuelane in tutto questo tempo, e malgrado essi dispongano di diversi famigliari in patria a cui le predette potessero indirizzarsi, se li aves- sero effettivamente avuti nel mirino.

E. 6.3.2 Per quanto poi attiene alla situazione generale d’insicurezza ed alle condizioni di vita in Venezuela (come la delinquenza, la violenza, la repres- sione e le difficoltà nella libertà di espressione) che sono stati sostenuti dai ricorrenti anche nel gravame – con riferimento pure ad alcune fonti di or- ganizzazioni non governative e articoli giornalistici – (cfr. pag. 3 segg. del

D-1958/2025 Pagina 9 ricorso), si osserva come tali circostanze rappresentano degli svantaggi, che sono attribuibili alla situazione generale e difficile dal profilo politico, economico e sociale vigente in Venezuela. Tali svantaggi non equivalgono però ad una persecuzione individuale e mirata da parte delle autorità ve- nezuelane, in quanto colpiscono in generale e nella stessa misura, l’intera

– o perlomeno in buona parte – popolazione venezuelana (cfr. sentenza del TAF D-4038/2024 e D-4045/2024 del 5 settembre 2024 consid. 7.3). Le considerazioni e allegazioni apportate a tal proposito dai ricorrenti, non ri- sultano pertanto in alcun modo rilevanti dal profilo dell’asilo.

E. 6.3.3 Da ultimo, e sulla scorta di quanto precede, una pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, come sollevato dai ricorrenti nel gra- vame (cfr. pagg. 5 e 8 del ricorso), non può essere loro riconosciuta sulla base delle dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti da loro rese.

E. 6.4 Riassumendo, con le loro allegazioni inverosimili ed irrilevanti, i ricor- renti non sono stati in grado, neppure con il ricorso, di rendere perlomeno verosimile (art. 7 LAsi) che al momento del loro espatrio in Venenzuela, essi fossero esposti a delle persecuzioni pertinenti ai sensi dell’asilo o che esista un rischio fondato di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, nel caso di un loro ritorno nel suddetto Stato. Pertanto, è a ragione che la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai ricorrenti ed ha respinto la loro domanda d’asilo.

E. 7 Gli insorgenti non adempiono neppure le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tri- bunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

E. 8.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’ese- cuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammis- sione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

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E. 8.2 Nella sua decisione, l’autorità inferiore, considera l’esecuzione dell’al- lontanamento degli insorgenti come ammissibile, esigibile – sia dal profilo della situazione vigente in Venezuela, sia dal profilo personale, anche con riguardo all’interesse superiore del ricorrente 3 – nonché possibile. Nel loro memoriale ricorsuale, i ricorrenti avversano anche la predetta conclusione dell’autorità resistente. A mente loro, difatti, la situazione di grave crisi po- litica, sociale ed economica presente in Venezuela negli ultimi anni, com- porterebbe per loro un rischio concreto di subire degli atti proscritti dall’art. 3 CEDU. Essi pertanto non potrebbero fare ritorno in Venezuela in sicurezza e nel rispetto della loro dignità e dei diritti umani. La situazione attualmente ancora presente in Venezuela sarebbe poi da considerare come una situazione di violenza generalizzata, che renderebbe l’esecu- zione del loro allontanamento inesigibile. Per di più la SEM, non terrebbe conto, nella sua valutazione, del contesto politico in Venezuela, allorché considererebbe la presenza di una rete familiare e sociale come un fattore positivo per il loro ritorno in patria. Peraltro, anche il loro stato di salute – il quale non sarebbe nemmeno stato valutato dall’autorità inferiore – sarebbe d’ostacolo all’esigibilità di un loro rinvio.

E. 8.3.1 Innanzitutto, a ragione l’autorità inferiore, nel suo provvedimento, os- serva che nella presente disamina il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 6), al contrario di quanto sostenuto dagli insorgenti nel gravame senza apportare alcun ulteriore elemento concreto e sostanziato – anzi anche qui introducendo degli elementi incoerenti con quanto da loro narrato dinanzi all’autorità inferiore senza circostanziare gli stessi maggiormente (cfr. supra consid. 6.2) – non sono ravvisabili agli atti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità pre- ponderante, che essi possano essere esposti ad una pena o ad un tratta- mento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un loro rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Pure la situazione generale dei diritti dell’uomo in Venezuela, non risulta essere attualmente ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. la sentenza del Tribunale D-3266/2024 del 9 agosto 2024 consid. 8.2.2 e infra con- sid. 8.4.1).

E. 8.3.2 Ne consegue pertanto che l’allontanamento dei ricorrenti verso il Ve- nezuela risulta essere ammissibile sia in relazione alle norme nazionali

D-1958/2025 Pagina 11 (art. 83 cpv. 3 LStrI in combinato disposto con l’art. 44 LAsi) sia a quelle internazionali.

E. 8.4.1 Dal profilo dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, oc- corre constatare dapprima che il Venezuela, come reiterato più volte anche nel loro ricorso dagli insorgenti, si trova da anni in una difficile crisi politica, economica e sociale. In modo generale, nel Paese, a seguito di proteste e manifestazioni organizzate dall’opposizione al governo, in parte anche vio- lente, le stesse vengono regolarmente represse con brutalità per mano delle autorità di sicurezza statali o delle milizie vicine al governo. Tuttavia, malgrado la situazione tesa, in Venezuela, non sussiste all’ora attuale ed al contrario di quanto affermato dai ricorrenti nel gravame (cfr. pag. 7 del ricorso) ed anche tenuto conto delle vicende successe a seguito delle ele- zioni presidenziali nel luglio del 2024, un contesto di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata, riguardante l’integralità del territorio e l’esi- stenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, nei confronti di tutti i cittadini di tale Paese. Pertanto, l’esecuzione dell’al- lontanamento in Venezuela risulta essere, all’ora attuale, ancora general- mente esigibile (cfr. sentenze del TAF E-5005/2024 del 13 settembre 2024, pag. 11; D-4038/2024 e D-4045/2024 del 5 settembre 2024 consid. 9.3.2; D-3267/2024 del 9 agosto 2024 consid. 8.3.2).

E. 8.4.2.1 Anche dal profilo personale, non s’intravvedono degli indizi agli atti all’incarto, che permettano di ritenere che, se i ricorrenti ritornassero nel loro Paese d’origine, si troverebbero in una situazione personale di natura tale da mettere concretamente in pericolo la loro vita, la loro integrità fisica o la loro libertà.

E. 8.4.2.2 Invero, come a ragione constatato dalla SEM nella decisione av- versata – che al contrario di quanto avanzato nel ricorso, dalla stessa si desume chiaramente che nella sua valutazione l’autorità inferiore ha tenuto conto anche del contesto politico presente in Venezuela (cfr. p.to III/2, pag. 9 della decisione avversata) – si evince dagli atti di causa come i ri- correnti dispongano in patria di una rete famigliare e sociale ampia – in particolare i genitori della ricorrente 2, come pure sua sorella ed il nonno (cfr. n. 28/8, D46 segg., pag. 6), nonché la madre, la nonna e la sorella del ricorrente 1 (cfr. n. 27/10, D66 segg., pag. 9) – con la quale risultano essere tutt’ora in buoni contatti. Sulla stessa potranno quindi senz’altro contare, nel caso di necessità, per coprire i loro bisogni primari. Inoltre gli insorgenti 1 e 2 risultano essere giovani e dispongono di una discreta formazione

D-1958/2025 Pagina 12 scolastica, nonché il ricorrente 1 pure di una solida esperienza professio- nale in diversi settori, e da ultimo quale (…) (cfr. n. 27/10, D58 segg., pag. 8; n. 28/8, D42 segg., pag. 5 seg.). Fra l’altro, il ricorrente 1 ha rivelato che disponevano anche di alcune (…); (…) che avrebbero in parte (…) per assicurarsi il loro sostentamento (cfr. n. 27/10, D65, pag. 8). Queste ultime circostanze, dovrebbero permettere ai ricorrenti 1 e 2 di reinserirsi in breve nel loro Paese d’origine e di provvedere al loro sostentamento, come pure a quello del loro figlio minore e qui ricorrente 3.

E. 8.4.2.3 Venendo allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come dello stesso la SEM ne abbia tenuto conto nella decisione avversata (cfr. p.to III/2, pag. 9), al contrario di quanto invece allegato del tutto gene- ricamente dagli insorgenti nel loro gravame (cfr. pag. 8 del ricorso). Inoltre, né dalla documentazione all’inserto né dagli asserti ricorsuali, si evince che i ricorrenti soffrano attualmente di problemi medici gravi, che osterebbero all’esecuzione del loro allontanamento ai sensi della giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del

E. 8.4.2.4 Per quanto concerne il ricorrente 3, che ha attualmente (…) anni compiuti, e che è al momento in buono stato di salute come visto sopra (cfr. consid. 8.4.2.3), l’esecuzione del suo allontanamento non risulta essere in- compatibile neppure con l’art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fan- ciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107). Invero, il medesimo, verrà allon- tanato assieme ai suoi genitori, e questi ultimi potranno continuare ad oc- cuparsi dello stesso sia dal profilo educativo che affettivo. Non sussistono poi agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un suo allon- tanamento equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicarne il suo sviluppo ed equilibrio. Invero, egli soggiorna in

D-1958/2025 Pagina 13 Svizzera da tre mesi, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione.

E. 8.5 Da ultimo, anche dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allon- tanamento non sussistono impedimenti, in quanto i ricorrenti, che dispon- gono dei loro passaporti originali tutt’ora validi (cfr. mezzi di prova della SEM n. 1/3-3/3), con la dovuta diligenza, potranno procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 8.6 Visto quanto precede, un’ammissione provvisoria dei ricorrenti, così come da loro concluso nel ricorso in via subordinata, non entra in conside- razione (art. 83 cpv. 1–4 LStrI). 9. Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata la SEM non ha vio- lato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento, ed inol- tre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguente respinto e la deci- sione impugnata confermata. 10. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 7 aprile 2025. 11. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-1958/2025 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 7 aprile 2025. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

E. 9 Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 7 aprile 2025.

E. 11 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

E. 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Delle problematiche di salute fatte valere dai ricorrenti 1 e 2 nel corso delle loro audizioni (cfr. n. 27/10, D4 segg., pag. 2; n. 28/8, D5 segg., pag. 2 seg.), non se ne ha difatti alcun riscontro negli atti di causa, in quanto l’unico documento medico evincibile dagli stessi, riguarda una visita ginecologica della ricorrente 2, dove le è stata diagnosticata una vaginosi batterica da (…), con la prescrizione di una terapia farmacologica (cfr. n. 31/2). Neppure nel loro ricorso, gli insorgenti hanno concretizzato meglio quali sarebbero le loro problematiche di salute attuali, né con allegazioni puntuali e detta- gliate, né supportandole con della documentazione. Pertanto, si può partire dal presupposto che essi godano di buona salute.

Dispositiv
  1. A._______, nato il (…), con la moglie
  2. B._______, nata il (…), e il loro figlio
  3. C._______, nato il (…), Venezuela, (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 13 marzo 2025 / N (…). D-1958/2025 Pagina 2 Fatti: A. A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) febbraio 2025. A.b Il (…) marzo 2025 con il richiedente 1, rispettivamente il (…) marzo 2025 con la richiedente 2, si sono svolte le audizioni circa i loro motivi d’asilo. Nel precitato contesto, l’interessato 1 ha essenzialmente asserito di aver partecipato a (…) manifestazioni tenutesi a seguito delle (…) nel suo Paese d’origine, nel corso delle quali egli, al pari degli altri manifestanti, sarebbe stato represso con la forza dagli agenti di polizia intervenuti sul posto. In un’occasione degli agenti di polizia sarebbero giunti nel suo quartiere, inti- morendo le persone e riferendo loro come fosse proibito manifestare. Te- mendo delle conseguenze a causa della sua partecipazione alle manife- stazioni per mano delle autorità e non accompagnando più il figlio a scuola per paura della polizia, avrebbe deciso di espatriare. Il (…), sarebbe quindi partito dall’aeroporto di D._______. Dal canto suo, l’interessata 2, ha narrato di aver preso parte unicamente alla manifestazione che si sarebbe tenuta il (…), a seguito delle (…). Lo stesso giorno, la polizia sarebbe sopraggiunta nel loro quartiere, minac- ciando le persone di conseguenze nel caso fossero andate a manifestare. Ella sarebbe espatriata il (…), a causa della mancanza di libertà d’espres- sione in Venezuela, della dittatura presente, della mancanza di sicurezza e della presenza di delinquenza. Questionata anche sui motivi d’asilo dell’interessato 3, suo figlio minorenne, la richiedente 2 non ne ha fatto valere di nuovi, osservando come per il figlio varrebbero gli stessi suoi e del marito. A supporto dei loro asserti, gli interessati hanno presentato i loro passaporti originali. A.c Il 12 marzo 2025 i richiedenti hanno avuto modo di presentare il loro parere al progetto di decisione negativo della SEM del 10 marzo 2025. B. Tramite la decisione del 13 marzo 2025, notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-35/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai richiedenti ed ha respinto la loro domanda d’asilo, pronunciando altresì il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta D-1958/2025 Pagina 3 misura. In medesima data, la (…), ha rinunciato unilateralmente al mandato di rappresentanza legale in favore degli interessati. C. I richiedenti hanno impugnato la succitata decisione con ricorso datato 22 novembre 2024 (recte: 21 marzo 2025, cfr. timbro sulla busta dell’invio postale), dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu- nale o TAF), proponendo, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera, ed in via subordinata, la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente, essi hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo. D. Nella sua decisione incidentale del 27 marzo 2025, il Tribunale ha dap- prima indicato come non fosse stata allegata alcuna documentazione al ricorso che attesterebbe della situazione economica dei ricorrenti, a diffe- renza di quanto da loro asserito nello stesso (cfr. pag. 2 della decisione incidentale precitata). In seguito, ha osservato che gli insorgenti sono au- torizzati a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, non- ché ha respinto la loro istanza di assistenza giudiziale parziale, invitandoli parimenti a versare, entro il 7 aprile 2025, un anticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 750.–. Anticipo che è stato corrisposto tempesti- vamente dai ricorrenti il 7 aprile 2025. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei conside- randi che seguono, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza. Diritto:
  4. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo ai sensi dell’art. 108 cpv. 1 LAsi ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto gli insorgenti versato tempestivamente l’anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 27 marzo 2025. Occorre per- tanto entrare nel merito del ricorso. D-1958/2025 Pagina 4
  5. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
  6. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una se- conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.
  7. 4.1 Nella propria decisione, l’autorità inferiore ritiene le allegazioni rese da- gli insorgenti 1 e 2, sia riguardo alle manifestazioni a cui avrebbero parte- cipato nel loro Paese, sia rispetto all’incursione di polizia nel loro quartiere nell’ambito del quale avrebbero minacciato le persone che avevano preso parte alla manifestazione, come inverosimili, poiché prive di dettagli, non sufficientemente concrete ed in alcuni casi stereotipate. Anche il parere presentato dai ricorrenti, non conterrebbe elementi che giustificherebbero una modifica del predetto apprezzamento da parte della SEM. Invero, essi in tale sede avrebbero fatto valere per la prima volta – circostanza già di per sé singolare – dei particolari di carattere del tutto marginale alle loro asserzioni, che non apporterebbero maggiore verosimiglianza ai loro rac- conti. Di conseguenza, non risulterebbe neppure che essi siano oggetto di attenzione da parte delle autorità venezuelane. L’autorità sindacata consi- dera quindi di potersi esimere dal verificare se i fatti addotti siano pure rile- vanti ai sensi dell’asilo. 4.2 I ricorrenti, dal canto loro, in primo luogo sostengono come i loro as- serti, sarebbero da ritenere verosimili. Invero, essi a causa della totale sfi- ducia che nutrirebbero nelle autorità e per il rischio di subire delle persecu- zioni dalle stesse, sarebbero stati influenzati nella loro capacità di espres- sione durante l’esposizione dei loro motivi d’asilo. Inoltre, viste le espe- rienze traumatiche da loro vissute, la loro capacità di raccontare i fatti vis- suti con chiarezza e precisione, sarebbe stata condizionata dalle stesse. Presentando poi delle digressioni circa la situazione politica ed il clima D-1958/2025 Pagina 5 d’insicurezza, violenza e repressione che sarebbero attualmente vigenti in Venezuela, gli insorgenti ritengono di aver reso un racconto dei fatti da loro vissuti chiaro, senza contraddizioni, e per di più coerente e plausibile anche rispetto al contesto del loro Paese d’origine, indizi che rafforzerebbero la verosimiglianza di quanto da loro dichiarato. Successivamente, gli insor- genti esprimono anche delle valutazioni riguardo alla pertinenza dei loro asserti, non soltanto rilevando come a torto la SEM avrebbe sostenuto che “la richiedente” potesse sfuggire a misure persecutorie da parte dei “E._______” trasferendosi in un’altra parte del Venezuela (cfr. pag. 7 del ricorso), bensì hanno aggiunto in tale sede innumerevoli affermazioni e fatti mai allegati prima (cfr. pag. 5 segg. del ricorso). Affermano inoltre di aver subito una pressione psichica insopportabile nel loro Paese d’origine e che in caso di ritorno in patria sarebbero sicuri di essere ricercati per quanto “dichiarato sul (...) e per tutto ciò che ho subito prima di espatriare” (cfr. pag. 8 del ricorso).
  8. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile. 5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). D-1958/2025 Pagina 6
  9. 6.1 A seguito di un attento esame degli atti all’incarto, il Tribunale giunge alla conclusione che è a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni dei ricorrenti. L’autorità sindacata ha invero in modo chiaro, sufficiente e corretto, riportato nella decisione avversata, i motivi per i quali le dichiarazioni dei ricorrenti non fossero atte ad adempiere alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Ragioni per le quali, per evi- tare inutili ripetizioni, si rinvia dapprima su tale punto alle pertinenti consi- derazioni dell’autorità inferiore (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF su rinvio dell’art. 4 PA), contenute nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 5 segg.) e sopra riassunte al consid. 4.1, con i complementi che seguono. 6.2 In merito alle manifestazioni a cui avrebbero preso parte i ricorrenti ed all’irruzione nel loro quartiere da parte della polizia a seguito delle stesse, si rileva che oltre all’estrema vaghezza e alla genericità degli asserti dei ricorrenti resi in merito, come già descritto con precisione ed approfondita- mente dall’autorità resistente nel provvedimento impugnato (cfr. p.to II, pag. 5 segg.), vi sono a tal proposito nella narrazione dei ricorrenti ulteriori indicatori d’inverosimiglianza. Invero, circa il giorno in cui la polizia sarebbe arrivata nel loro quartiere intimidendo e minacciando di conseguenze le persone, gli insorgenti non sono neppure stati coerenti, a differenza di quanto da loro affermato nel ricorso. Invero, se dapprima l’insorgente 1 ha situato tale episodio subito dopo la sua partecipazione alla (…) manifesta- zione intervenuta il (…) (cfr. n. 27/10, D26, pag. 5), non menzionando in- vece nulla in merito a seguito della prima manifestazione a cui avrebbe partecipato il (…) precedente (cfr. ibidem, D15 segg., pag. 3 seg.). In modo sorprendente, e senza alcuna giustificazione maggiore neppure nel ri- corso, successivamente egli ha invece situato il medesimo evento il (…) (cfr. ibidem, D30 segg., pag. 6). Tali suoi asserti, oltreché essere tra loro contraddittori, non coincidono neppure con le affermazioni rese dalla ricor- rente 2 in merito, che ha invece situato il medesimo evento il giorno stesso della prima protesta (rispettivamente l’unica per l’insorgente 2) alla quale avrebbero partecipato, che sarebbe intervenuta il (…) (cfr. n. 28/8, D26 segg., pag. 4 seg.). A questi elementi incoerenti, se ne aggiungono d’ulte- riori ed innumerevoli, resi per la prima volta dagli insorgenti nel contesto del loro gravame. Invero, essi introducono tutto d’un tratto nel ricorso, che il ricorrente 1 (o la ricorrente 2, non essendo chiaro nel ricorso a chi effet- tivamente ci si riferisca), avrebbe fatto: “[…] riferimento a un periodo in cui ero attivo politicamente per il partito d’opposizione F._______ e successi- vamente per la G._______. Il Venezuela ho affrontato proteste di piazza, conflitti e violenze politiche, come indicato dall’(…) e l’arresto del richie- dente nel (…)” (cfr. pag. 3 del ricorso); circostanze quelle dell’attività D-1958/2025 Pagina 7 politica per suddetti partiti, come pure dell’arresto del ricorrente 1, per giunta che sarebbe avvenuto già nel (…) – periodo mai nominato dagli in- sorgenti nel corso della procedura dinanzi all’autorità inferiore – che non si ritrovano in alcun modo nelle loro dichiarazioni rese precedentemente (cfr. n. 27/10, D11 segg., pag. 3 segg.; n. 28/8, D14 segg., pag. 3 segg.; n. 32/4). Mutatis mutandis, neppure delle supposte molestie, violenze fisi- che e psicologiche, nonché della sottrazione del cellulare, che la ricorrente 2 avrebbe subito per mano dei “E._______” (cfr. pag. 5 del ricorso) o an- cora che il ricorrente 1 sarebbe stato ricercato dalle autorità del suo Paese d’origine o lo sarà in futuro per quanto dichiarato sul (…) (cfr. pag. 6 e 8 del ricorso), si trova alcun riscontro nelle loro dichiarazioni rese dinanzi all’au- torità inferiore (cfr. n. 27/10, D11 segg., pag. 3 segg.; n. 28/8, D14 segg., pag. 3 segg.; n. 32/4). I ricorrenti non hanno nemmeno spiegato nel ricorso, circostanziando tali loro nuovi asserti, perché non li avrebbero potuti già allegare in precedenza. Circostanze che non soltanto mettono in dubbio la verosimiglianza di tali propositi tardivi, ma rendono ancora maggiormente poco credibile l’intero loro racconto dei motivi che li avrebbero condotti all’espatrio. Le predette incoerenze, aggiunte alla mancanza di dettagli e concretezza nelle loro affermazioni, anche già rilevate nella decisione av- versata, non possono poi trovare alcuna spiegazione con il timore provato durante le manifestazioni e la paura di subire delle persecuzioni per mano delle autorità venezuelane, così come allegato dai ricorrenti per la prima volta nel loro gravame (cfr. pag. 3 seg. del ricorso). Invero, non si coglie in alcun momento dai verbali d’audizione da loro resi dinanzi all’autorità infe- riore, né men che meno nel parere al progetto di decisione da loro inoltrato, il manifestarsi o l’espressione d’impedimenti che li avrebbero resi restii dal presentare integralmente e nel dettaglio i loro motivi d’asilo. Tutt’altro, ri- sulta come gli insorgenti 1 e 2 abbiano avuto più volte la possibilità di esporre liberamente i loro asserti, anche dettagliando meglio gli stessi (cfr. n. 27/10, D11 segg., pag. 3 segg.; n. 28/8, D14 segg., pag. 3 segg.); circo- stanza quest’ultima che essi non hanno però colto, come già visto sopra. Peraltro, anche nel loro gravame essi non hanno concretizzato in alcun modo, quali elementi e dettagli non avrebbero potuto rivelare già nell’am- bito delle loro audizioni sui motivi d’asilo. Come già poi osservato sopra, gli eventi da loro proposti per la prima volta nel memoriale ricorsuale, non sono stati per nulla sostanziati in tale sede e si scontrano peraltro con quanto da loro dichiarato dinanzi all’autorità inferiore. In tal senso, le loro giustificazioni ricorsuali inerenti alle dichiarazioni prive di sostanza e con- cretezza, nonché a tratti incoerenti e contraddittorie, non possono in alcun modo essere seguite. D-1958/2025 Pagina 8 6.3 6.3.1 A titolo del tutto abbondanziale, va poi osservato come, a differenza di quanto sollevato dagli insorgenti nel loro ricorso (cfr. pag. 5 segg.), la SEM non ha effettuato nella decisione avversata alcuna valutazione dal profilo della rilevanza dei loro motivi d’asilo (cfr. p.to II, pag. 8). Le loro con- siderazioni in merito, peraltro contenenti degli elementi del tutto nuovi (cfr. anche supra consid. 6.2), non verranno quindi esaminate oltre dal Tribu- nale. Si aggiunge tuttavia come, anche dal profilo della pertinenza dei loro asserti, anche fossero state ritenute verosimili le partecipazioni dei ricor- renti 1 e 2 alle manifestazioni da loro dichiarate, nonché la repressione esercitata in seguito da parte della polizia venezuelana per sedare le pro- teste, gli stessi episodi non risultano essere stati diretti in modo mirato con- tro i ricorrenti, né essi hanno dimostrato o reso perlomeno verosimile, di aver subito dei pregiudizi di sufficiente intensità da parte delle autorità ve- nezuelane, o che ne subiranno in futuro a causa della loro supposta parte- cipazione a delle manifestazioni avvenute tra il (…) ed il (…). Difatti, essi non hanno raccontato di aver subito nulla di concreto da parte delle autorità venezuelane a seguito della partecipazione alle manifestazioni (cfr. n. 27/10, D11, pag. 3 e D14 segg., pag. 3 segg.; n. 28/8, D34 seg., pag. 5) e che, malgrado non sarebbero più usciti di casa per timore della polizia (cfr. n. 27/10, D44 seg., pag. 7; n. 28/8, D26, pag. 4; D30 seg., pag. 5; D34, pag. 5), d’altro canto il ricorrente 1 ha allegato – peraltro anche qui in modo contraddittorio – di aver continuato a lavorare fino all’espatrio avvenuto il (…) (cfr. n. 27/10, D65, pag. 8) e di aver pure deciso di (…) (cfr. n. 27/10, D45, pag. 7). Altresì, essi sarebbero potuti partire legalmente, con i loro passaporti, dall’aeroporto di H._______, senza incontrare alcuna proble- matica (cfr. n. 27/10, D47 segg., pag. 7; n. 28/8, D34 segg., pag. 5). Tali circostanze conducono ancora più il Tribunale a concludere che i ricorrenti, almeno dal profilo oggettivo, non avessero, al momento dell’espatrio, alcun timore di subire, nel prossimo futuro e secondo un’elevata probabilità, delle persecuzioni da parte delle autorità venezuelane. Ancor meno, se ne indi- vidua la sussistenza nel caso in cui essi facessero ritorno in patria, non essendo peraltro stati in alcun modo ricercati nel loro Paese d’origine dalle autorità venezuelane in tutto questo tempo, e malgrado essi dispongano di diversi famigliari in patria a cui le predette potessero indirizzarsi, se li aves- sero effettivamente avuti nel mirino. 6.3.2 Per quanto poi attiene alla situazione generale d’insicurezza ed alle condizioni di vita in Venezuela (come la delinquenza, la violenza, la repres- sione e le difficoltà nella libertà di espressione) che sono stati sostenuti dai ricorrenti anche nel gravame – con riferimento pure ad alcune fonti di or- ganizzazioni non governative e articoli giornalistici – (cfr. pag. 3 segg. del D-1958/2025 Pagina 9 ricorso), si osserva come tali circostanze rappresentano degli svantaggi, che sono attribuibili alla situazione generale e difficile dal profilo politico, economico e sociale vigente in Venezuela. Tali svantaggi non equivalgono però ad una persecuzione individuale e mirata da parte delle autorità ve- nezuelane, in quanto colpiscono in generale e nella stessa misura, l’intera – o perlomeno in buona parte – popolazione venezuelana (cfr. sentenza del TAF D-4038/2024 e D-4045/2024 del 5 settembre 2024 consid. 7.3). Le considerazioni e allegazioni apportate a tal proposito dai ricorrenti, non ri- sultano pertanto in alcun modo rilevanti dal profilo dell’asilo. 6.3.3 Da ultimo, e sulla scorta di quanto precede, una pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, come sollevato dai ricorrenti nel gra- vame (cfr. pagg. 5 e 8 del ricorso), non può essere loro riconosciuta sulla base delle dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti da loro rese. 6.4 Riassumendo, con le loro allegazioni inverosimili ed irrilevanti, i ricor- renti non sono stati in grado, neppure con il ricorso, di rendere perlomeno verosimile (art. 7 LAsi) che al momento del loro espatrio in Venenzuela, essi fossero esposti a delle persecuzioni pertinenti ai sensi dell’asilo o che esista un rischio fondato di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, nel caso di un loro ritorno nel suddetto Stato. Pertanto, è a ragione che la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai ricorrenti ed ha respinto la loro domanda d’asilo.
  10. Gli insorgenti non adempiono neppure le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tri- bunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
  11. 8.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’ese- cuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammis- sione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). D-1958/2025 Pagina 10 8.2 Nella sua decisione, l’autorità inferiore, considera l’esecuzione dell’al- lontanamento degli insorgenti come ammissibile, esigibile – sia dal profilo della situazione vigente in Venezuela, sia dal profilo personale, anche con riguardo all’interesse superiore del ricorrente 3 – nonché possibile. Nel loro memoriale ricorsuale, i ricorrenti avversano anche la predetta conclusione dell’autorità resistente. A mente loro, difatti, la situazione di grave crisi po- litica, sociale ed economica presente in Venezuela negli ultimi anni, com- porterebbe per loro un rischio concreto di subire degli atti proscritti dall’art. 3 CEDU. Essi pertanto non potrebbero fare ritorno in Venezuela in sicurezza e nel rispetto della loro dignità e dei diritti umani. La situazione attualmente ancora presente in Venezuela sarebbe poi da considerare come una situazione di violenza generalizzata, che renderebbe l’esecu- zione del loro allontanamento inesigibile. Per di più la SEM, non terrebbe conto, nella sua valutazione, del contesto politico in Venezuela, allorché considererebbe la presenza di una rete familiare e sociale come un fattore positivo per il loro ritorno in patria. Peraltro, anche il loro stato di salute – il quale non sarebbe nemmeno stato valutato dall’autorità inferiore – sarebbe d’ostacolo all’esigibilità di un loro rinvio. 8.3 8.3.1 Innanzitutto, a ragione l’autorità inferiore, nel suo provvedimento, os- serva che nella presente disamina il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 6), al contrario di quanto sostenuto dagli insorgenti nel gravame senza apportare alcun ulteriore elemento concreto e sostanziato – anzi anche qui introducendo degli elementi incoerenti con quanto da loro narrato dinanzi all’autorità inferiore senza circostanziare gli stessi maggiormente (cfr. supra consid. 6.2) – non sono ravvisabili agli atti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità pre- ponderante, che essi possano essere esposti ad una pena o ad un tratta- mento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un loro rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Pure la situazione generale dei diritti dell’uomo in Venezuela, non risulta essere attualmente ostativa all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. la sentenza del Tribunale D-3266/2024 del 9 agosto 2024 consid. 8.2.2 e infra con- sid. 8.4.1). 8.3.2 Ne consegue pertanto che l’allontanamento dei ricorrenti verso il Ve- nezuela risulta essere ammissibile sia in relazione alle norme nazionali D-1958/2025 Pagina 11 (art. 83 cpv. 3 LStrI in combinato disposto con l’art. 44 LAsi) sia a quelle internazionali. 8.4 8.4.1 Dal profilo dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, oc- corre constatare dapprima che il Venezuela, come reiterato più volte anche nel loro ricorso dagli insorgenti, si trova da anni in una difficile crisi politica, economica e sociale. In modo generale, nel Paese, a seguito di proteste e manifestazioni organizzate dall’opposizione al governo, in parte anche vio- lente, le stesse vengono regolarmente represse con brutalità per mano delle autorità di sicurezza statali o delle milizie vicine al governo. Tuttavia, malgrado la situazione tesa, in Venezuela, non sussiste all’ora attuale ed al contrario di quanto affermato dai ricorrenti nel gravame (cfr. pag. 7 del ricorso) ed anche tenuto conto delle vicende successe a seguito delle ele- zioni presidenziali nel luglio del 2024, un contesto di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata, riguardante l’integralità del territorio e l’esi- stenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, nei confronti di tutti i cittadini di tale Paese. Pertanto, l’esecuzione dell’al- lontanamento in Venezuela risulta essere, all’ora attuale, ancora general- mente esigibile (cfr. sentenze del TAF E-5005/2024 del 13 settembre 2024, pag. 11; D-4038/2024 e D-4045/2024 del 5 settembre 2024 consid. 9.3.2; D-3267/2024 del 9 agosto 2024 consid. 8.3.2). 8.4.2 8.4.2.1 Anche dal profilo personale, non s’intravvedono degli indizi agli atti all’incarto, che permettano di ritenere che, se i ricorrenti ritornassero nel loro Paese d’origine, si troverebbero in una situazione personale di natura tale da mettere concretamente in pericolo la loro vita, la loro integrità fisica o la loro libertà. 8.4.2.2 Invero, come a ragione constatato dalla SEM nella decisione av- versata – che al contrario di quanto avanzato nel ricorso, dalla stessa si desume chiaramente che nella sua valutazione l’autorità inferiore ha tenuto conto anche del contesto politico presente in Venezuela (cfr. p.to III/2, pag. 9 della decisione avversata) – si evince dagli atti di causa come i ri- correnti dispongano in patria di una rete famigliare e sociale ampia – in particolare i genitori della ricorrente 2, come pure sua sorella ed il nonno (cfr. n. 28/8, D46 segg., pag. 6), nonché la madre, la nonna e la sorella del ricorrente 1 (cfr. n. 27/10, D66 segg., pag. 9) – con la quale risultano essere tutt’ora in buoni contatti. Sulla stessa potranno quindi senz’altro contare, nel caso di necessità, per coprire i loro bisogni primari. Inoltre gli insorgenti 1 e 2 risultano essere giovani e dispongono di una discreta formazione D-1958/2025 Pagina 12 scolastica, nonché il ricorrente 1 pure di una solida esperienza professio- nale in diversi settori, e da ultimo quale (…) (cfr. n. 27/10, D58 segg., pag. 8; n. 28/8, D42 segg., pag. 5 seg.). Fra l’altro, il ricorrente 1 ha rivelato che disponevano anche di alcune (…); (…) che avrebbero in parte (…) per assicurarsi il loro sostentamento (cfr. n. 27/10, D65, pag. 8). Queste ultime circostanze, dovrebbero permettere ai ricorrenti 1 e 2 di reinserirsi in breve nel loro Paese d’origine e di provvedere al loro sostentamento, come pure a quello del loro figlio minore e qui ricorrente 3. 8.4.2.3 Venendo allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come dello stesso la SEM ne abbia tenuto conto nella decisione avversata (cfr. p.to III/2, pag. 9), al contrario di quanto invece allegato del tutto gene- ricamente dagli insorgenti nel loro gravame (cfr. pag. 8 del ricorso). Inoltre, né dalla documentazione all’inserto né dagli asserti ricorsuali, si evince che i ricorrenti soffrano attualmente di problemi medici gravi, che osterebbero all’esecuzione del loro allontanamento ai sensi della giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Delle problematiche di salute fatte valere dai ricorrenti 1 e 2 nel corso delle loro audizioni (cfr. n. 27/10, D4 segg., pag. 2; n. 28/8, D5 segg., pag. 2 seg.), non se ne ha difatti alcun riscontro negli atti di causa, in quanto l’unico documento medico evincibile dagli stessi, riguarda una visita ginecologica della ricorrente 2, dove le è stata diagnosticata una vaginosi batterica da (…), con la prescrizione di una terapia farmacologica (cfr. n. 31/2). Neppure nel loro ricorso, gli insorgenti hanno concretizzato meglio quali sarebbero le loro problematiche di salute attuali, né con allegazioni puntuali e detta- gliate, né supportandole con della documentazione. Pertanto, si può partire dal presupposto che essi godano di buona salute. 8.4.2.4 Per quanto concerne il ricorrente 3, che ha attualmente (…) anni compiuti, e che è al momento in buono stato di salute come visto sopra (cfr. consid. 8.4.2.3), l’esecuzione del suo allontanamento non risulta essere in- compatibile neppure con l’art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fan- ciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107). Invero, il medesimo, verrà allon- tanato assieme ai suoi genitori, e questi ultimi potranno continuare ad oc- cuparsi dello stesso sia dal profilo educativo che affettivo. Non sussistono poi agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un suo allon- tanamento equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicarne il suo sviluppo ed equilibrio. Invero, egli soggiorna in D-1958/2025 Pagina 13 Svizzera da tre mesi, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione. 8.5 Da ultimo, anche dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allon- tanamento non sussistono impedimenti, in quanto i ricorrenti, che dispon- gono dei loro passaporti originali tutt’ora validi (cfr. mezzi di prova della SEM n. 1/3-3/3), con la dovuta diligenza, potranno procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 8.6 Visto quanto precede, un’ammissione provvisoria dei ricorrenti, così come da loro concluso nel ricorso in via subordinata, non entra in conside- razione (art. 83 cpv. 1–4 LStrI).
  12. Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata la SEM non ha vio- lato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento, ed inol- tre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguente respinto e la deci- sione impugnata confermata.
  13. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 7 aprile 2025.
  14. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) D-1958/2025 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:
  15. Il ricorso è respinto.
  16. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 7 aprile 2025.
  17. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1958/2025 Sentenza del 7 maggio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Camilla Mariéthoz Wyssen; cancelliera Alissa Vallenari. Parti

1. A._______, nato il (...), con la moglie

2. B._______, nata il (...), e il loro figlio

3. C._______, nato il (...), Venezuela, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 13 marzo 2025 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) febbraio 2025. A.b Il (...) marzo 2025 con il richiedente 1, rispettivamente il (...) marzo 2025 con la richiedente 2, si sono svolte le audizioni circa i loro motivi d'asilo. Nel precitato contesto, l'interessato 1 ha essenzialmente asserito di aver partecipato a (...) manifestazioni tenutesi a seguito delle (...) nel suo Paese d'origine, nel corso delle quali egli, al pari degli altri manifestanti, sarebbe stato represso con la forza dagli agenti di polizia intervenuti sul posto. In un'occasione degli agenti di polizia sarebbero giunti nel suo quartiere, intimorendo le persone e riferendo loro come fosse proibito manifestare. Temendo delle conseguenze a causa della sua partecipazione alle manifestazioni per mano delle autorità e non accompagnando più il figlio a scuola per paura della polizia, avrebbe deciso di espatriare. Il (...), sarebbe quindi partito dall'aeroporto di D._______. Dal canto suo, l'interessata 2, ha narrato di aver preso parte unicamente alla manifestazione che si sarebbe tenuta il (...), a seguito delle (...). Lo stesso giorno, la polizia sarebbe sopraggiunta nel loro quartiere, minacciando le persone di conseguenze nel caso fossero andate a manifestare. Ella sarebbe espatriata il (...), a causa della mancanza di libertà d'espressione in Venezuela, della dittatura presente, della mancanza di sicurezza e della presenza di delinquenza. Questionata anche sui motivi d'asilo dell'interessato 3, suo figlio minorenne, la richiedente 2 non ne ha fatto valere di nuovi, osservando come per il figlio varrebbero gli stessi suoi e del marito. A supporto dei loro asserti, gli interessati hanno presentato i loro passaporti originali. A.c Il 12 marzo 2025 i richiedenti hanno avuto modo di presentare il loro parere al progetto di decisione negativo della SEM del 10 marzo 2025. B. Tramite la decisione del 13 marzo 2025, notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-35/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai richiedenti ed ha respinto la loro domanda d'asilo, pronunciando altresì il loro allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura. In medesima data, la (...), ha rinunciato unilateralmente al mandato di rappresentanza legale in favore degli interessati. C. I richiedenti hanno impugnato la succitata decisione con ricorso datato 22 novembre 2024 (recte: 21 marzo 2025, cfr. timbro sulla busta dell'invio postale), dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), proponendo, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, ed in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente, essi hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Nella sua decisione incidentale del 27 marzo 2025, il Tribunale ha dapprima indicato come non fosse stata allegata alcuna documentazione al ricorso che attesterebbe della situazione economica dei ricorrenti, a differenza di quanto da loro asserito nello stesso (cfr. pag. 2 della decisione incidentale precitata). In seguito, ha osservato che gli insorgenti sono autorizzati a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha respinto la loro istanza di assistenza giudiziale parziale, invitandoli parimenti a versare, entro il 7 aprile 2025, un anticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 750.-. Anticipo che è stato corrisposto tempestivamente dai ricorrenti il 7 aprile 2025. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi che seguono, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 LAsi ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto gli insorgenti versato tempestivamente l'anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 27 marzo 2025. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ritiene le allegazioni rese dagli insorgenti 1 e 2, sia riguardo alle manifestazioni a cui avrebbero partecipato nel loro Paese, sia rispetto all'incursione di polizia nel loro quartiere nell'ambito del quale avrebbero minacciato le persone che avevano preso parte alla manifestazione, come inverosimili, poiché prive di dettagli, non sufficientemente concrete ed in alcuni casi stereotipate. Anche il parere presentato dai ricorrenti, non conterrebbe elementi che giustificherebbero una modifica del predetto apprezzamento da parte della SEM. Invero, essi in tale sede avrebbero fatto valere per la prima volta - circostanza già di per sé singolare - dei particolari di carattere del tutto marginale alle loro asserzioni, che non apporterebbero maggiore verosimiglianza ai loro racconti. Di conseguenza, non risulterebbe neppure che essi siano oggetto di attenzione da parte delle autorità venezuelane. L'autorità sindacata considera quindi di potersi esimere dal verificare se i fatti addotti siano pure rilevanti ai sensi dell'asilo. 4.2 I ricorrenti, dal canto loro, in primo luogo sostengono come i loro asserti, sarebbero da ritenere verosimili. Invero, essi a causa della totale sfiducia che nutrirebbero nelle autorità e per il rischio di subire delle persecuzioni dalle stesse, sarebbero stati influenzati nella loro capacità di espressione durante l'esposizione dei loro motivi d'asilo. Inoltre, viste le esperienze traumatiche da loro vissute, la loro capacità di raccontare i fatti vissuti con chiarezza e precisione, sarebbe stata condizionata dalle stesse. Presentando poi delle digressioni circa la situazione politica ed il clima d'insicurezza, violenza e repressione che sarebbero attualmente vigenti in Venezuela, gli insorgenti ritengono di aver reso un racconto dei fatti da loro vissuti chiaro, senza contraddizioni, e per di più coerente e plausibile anche rispetto al contesto del loro Paese d'origine, indizi che rafforzerebbero la verosimiglianza di quanto da loro dichiarato. Successivamente, gli insorgenti esprimono anche delle valutazioni riguardo alla pertinenza dei loro asserti, non soltanto rilevando come a torto la SEM avrebbe sostenuto che "la richiedente" potesse sfuggire a misure persecutorie da parte dei "E._______" trasferendosi in un'altra parte del Venezuela (cfr. pag. 7 del ricorso), bensì hanno aggiunto in tale sede innumerevoli affermazioni e fatti mai allegati prima (cfr. pag. 5 segg. del ricorso). Affermano inoltre di aver subito una pressione psichica insopportabile nel loro Paese d'origine e che in caso di ritorno in patria sarebbero sicuri di essere ricercati per quanto "dichiarato sul (...) e per tutto ciò che ho subito prima di espatriare" (cfr. pag. 8 del ricorso). 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 A seguito di un attento esame degli atti all'incarto, il Tribunale giunge alla conclusione che è a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni dei ricorrenti. L'autorità sindacata ha invero in modo chiaro, sufficiente e corretto, riportato nella decisione avversata, i motivi per i quali le dichiarazioni dei ricorrenti non fossero atte ad adempiere alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Ragioni per le quali, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia dapprima su tale punto alle pertinenti considerazioni dell'autorità inferiore (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF su rinvio dell'art. 4 PA), contenute nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 5 segg.) e sopra riassunte al consid. 4.1, con i complementi che seguono. 6.2 In merito alle manifestazioni a cui avrebbero preso parte i ricorrenti ed all'irruzione nel loro quartiere da parte della polizia a seguito delle stesse, si rileva che oltre all'estrema vaghezza e alla genericità degli asserti dei ricorrenti resi in merito, come già descritto con precisione ed approfonditamente dall'autorità resistente nel provvedimento impugnato (cfr. p.to II, pag. 5 segg.), vi sono a tal proposito nella narrazione dei ricorrenti ulteriori indicatori d'inverosimiglianza. Invero, circa il giorno in cui la polizia sarebbe arrivata nel loro quartiere intimidendo e minacciando di conseguenze le persone, gli insorgenti non sono neppure stati coerenti, a differenza di quanto da loro affermato nel ricorso. Invero, se dapprima l'insorgente 1 ha situato tale episodio subito dopo la sua partecipazione alla (...) manifestazione intervenuta il (...) (cfr. n. 27/10, D26, pag. 5), non menzionando invece nulla in merito a seguito della prima manifestazione a cui avrebbe partecipato il (...) precedente (cfr. ibidem, D15 segg., pag. 3 seg.). In modo sorprendente, e senza alcuna giustificazione maggiore neppure nel ricorso, successivamente egli ha invece situato il medesimo evento il (...) (cfr. ibidem, D30 segg., pag. 6). Tali suoi asserti, oltreché essere tra loro contraddittori, non coincidono neppure con le affermazioni rese dalla ricorrente 2 in merito, che ha invece situato il medesimo evento il giorno stesso della prima protesta (rispettivamente l'unica per l'insorgente 2) alla quale avrebbero partecipato, che sarebbe intervenuta il (...) (cfr. n. 28/8, D26 segg., pag. 4 seg.). A questi elementi incoerenti, se ne aggiungono d'ulteriori ed innumerevoli, resi per la prima volta dagli insorgenti nel contesto del loro gravame. Invero, essi introducono tutto d'un tratto nel ricorso, che il ricorrente 1 (o la ricorrente 2, non essendo chiaro nel ricorso a chi effettivamente ci si riferisca), avrebbe fatto: "[...] riferimento a un periodo in cui ero attivo politicamente per il partito d'opposizione F._______ e successivamente per la G._______. Il Venezuela ho affrontato proteste di piazza, conflitti e violenze politiche, come indicato dall'(...) e l'arresto del richiedente nel (...)" (cfr. pag. 3 del ricorso); circostanze quelle dell'attività politica per suddetti partiti, come pure dell'arresto del ricorrente 1, per giunta che sarebbe avvenuto già nel (...) - periodo mai nominato dagli insorgenti nel corso della procedura dinanzi all'autorità inferiore - che non si ritrovano in alcun modo nelle loro dichiarazioni rese precedentemente (cfr. n. 27/10, D11 segg., pag. 3 segg.; n. 28/8, D14 segg., pag. 3 segg.; n. 32/4). Mutatis mutandis, neppure delle supposte molestie, violenze fisiche e psicologiche, nonché della sottrazione del cellulare, che la ricorrente 2 avrebbe subito per mano dei "E._______" (cfr. pag. 5 del ricorso) o ancora che il ricorrente 1 sarebbe stato ricercato dalle autorità del suo Paese d'origine o lo sarà in futuro per quanto dichiarato sul (...) (cfr. pag. 6 e 8 del ricorso), si trova alcun riscontro nelle loro dichiarazioni rese dinanzi all'autorità inferiore (cfr. n. 27/10, D11 segg., pag. 3 segg.; n. 28/8, D14 segg., pag. 3 segg.; n. 32/4). I ricorrenti non hanno nemmeno spiegato nel ricorso, circostanziando tali loro nuovi asserti, perché non li avrebbero potuti già allegare in precedenza. Circostanze che non soltanto mettono in dubbio la verosimiglianza di tali propositi tardivi, ma rendono ancora maggiormente poco credibile l'intero loro racconto dei motivi che li avrebbero condotti all'espatrio. Le predette incoerenze, aggiunte alla mancanza di dettagli e concretezza nelle loro affermazioni, anche già rilevate nella decisione avversata, non possono poi trovare alcuna spiegazione con il timore provato durante le manifestazioni e la paura di subire delle persecuzioni per mano delle autorità venezuelane, così come allegato dai ricorrenti per la prima volta nel loro gravame (cfr. pag. 3 seg. del ricorso). Invero, non si coglie in alcun momento dai verbali d'audizione da loro resi dinanzi all'autorità inferiore, né men che meno nel parere al progetto di decisione da loro inoltrato, il manifestarsi o l'espressione d'impedimenti che li avrebbero resi restii dal presentare integralmente e nel dettaglio i loro motivi d'asilo. Tutt'altro, risulta come gli insorgenti 1 e 2 abbiano avuto più volte la possibilità di esporre liberamente i loro asserti, anche dettagliando meglio gli stessi (cfr. n. 27/10, D11 segg., pag. 3 segg.; n. 28/8, D14 segg., pag. 3 segg.); circostanza quest'ultima che essi non hanno però colto, come già visto sopra. Peraltro, anche nel loro gravame essi non hanno concretizzato in alcun modo, quali elementi e dettagli non avrebbero potuto rivelare già nell'ambito delle loro audizioni sui motivi d'asilo. Come già poi osservato sopra, gli eventi da loro proposti per la prima volta nel memoriale ricorsuale, non sono stati per nulla sostanziati in tale sede e si scontrano peraltro con quanto da loro dichiarato dinanzi all'autorità inferiore. In tal senso, le loro giustificazioni ricorsuali inerenti alle dichiarazioni prive di sostanza e concretezza, nonché a tratti incoerenti e contraddittorie, non possono in alcun modo essere seguite. 6.3 6.3.1 A titolo del tutto abbondanziale, va poi osservato come, a differenza di quanto sollevato dagli insorgenti nel loro ricorso (cfr. pag. 5 segg.), la SEM non ha effettuato nella decisione avversata alcuna valutazione dal profilo della rilevanza dei loro motivi d'asilo (cfr. p.to II, pag. 8). Le loro considerazioni in merito, peraltro contenenti degli elementi del tutto nuovi (cfr. anche supra consid. 6.2), non verranno quindi esaminate oltre dal Tribunale. Si aggiunge tuttavia come, anche dal profilo della pertinenza dei loro asserti, anche fossero state ritenute verosimili le partecipazioni dei ricorrenti 1 e 2 alle manifestazioni da loro dichiarate, nonché la repressione esercitata in seguito da parte della polizia venezuelana per sedare le proteste, gli stessi episodi non risultano essere stati diretti in modo mirato contro i ricorrenti, né essi hanno dimostrato o reso perlomeno verosimile, di aver subito dei pregiudizi di sufficiente intensità da parte delle autorità venezuelane, o che ne subiranno in futuro a causa della loro supposta partecipazione a delle manifestazioni avvenute tra il (...) ed il (...). Difatti, essi non hanno raccontato di aver subito nulla di concreto da parte delle autorità venezuelane a seguito della partecipazione alle manifestazioni (cfr. n. 27/10, D11, pag. 3 e D14 segg., pag. 3 segg.; n. 28/8, D34 seg., pag. 5) e che, malgrado non sarebbero più usciti di casa per timore della polizia (cfr. n. 27/10, D44 seg., pag. 7; n. 28/8, D26, pag. 4; D30 seg., pag. 5; D34, pag. 5), d'altro canto il ricorrente 1 ha allegato - peraltro anche qui in modo contraddittorio - di aver continuato a lavorare fino all'espatrio avvenuto il (...) (cfr. n. 27/10, D65, pag. 8) e di aver pure deciso di (...) (cfr. n. 27/10, D45, pag. 7). Altresì, essi sarebbero potuti partire legalmente, con i loro passaporti, dall'aeroporto di H._______, senza incontrare alcuna problematica (cfr. n. 27/10, D47 segg., pag. 7; n. 28/8, D34 segg., pag. 5). Tali circostanze conducono ancora più il Tribunale a concludere che i ricorrenti, almeno dal profilo oggettivo, non avessero, al momento dell'espatrio, alcun timore di subire, nel prossimo futuro e secondo un'elevata probabilità, delle persecuzioni da parte delle autorità venezuelane. Ancor meno, se ne individua la sussistenza nel caso in cui essi facessero ritorno in patria, non essendo peraltro stati in alcun modo ricercati nel loro Paese d'origine dalle autorità venezuelane in tutto questo tempo, e malgrado essi dispongano di diversi famigliari in patria a cui le predette potessero indirizzarsi, se li avessero effettivamente avuti nel mirino. 6.3.2 Per quanto poi attiene alla situazione generale d'insicurezza ed alle condizioni di vita in Venezuela (come la delinquenza, la violenza, la repressione e le difficoltà nella libertà di espressione) che sono stati sostenuti dai ricorrenti anche nel gravame - con riferimento pure ad alcune fonti di organizzazioni non governative e articoli giornalistici - (cfr. pag. 3 segg. del ricorso), si osserva come tali circostanze rappresentano degli svantaggi, che sono attribuibili alla situazione generale e difficile dal profilo politico, economico e sociale vigente in Venezuela. Tali svantaggi non equivalgono però ad una persecuzione individuale e mirata da parte delle autorità venezuelane, in quanto colpiscono in generale e nella stessa misura, l'intera - o perlomeno in buona parte - popolazione venezuelana (cfr. sentenza del TAF D-4038/2024 e D-4045/2024 del 5 settembre 2024 consid. 7.3). Le considerazioni e allegazioni apportate a tal proposito dai ricorrenti, non risultano pertanto in alcun modo rilevanti dal profilo dell'asilo. 6.3.3 Da ultimo, e sulla scorta di quanto precede, una pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, come sollevato dai ricorrenti nel gravame (cfr. pagg. 5 e 8 del ricorso), non può essere loro riconosciuta sulla base delle dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti da loro rese. 6.4 Riassumendo, con le loro allegazioni inverosimili ed irrilevanti, i ricorrenti non sono stati in grado, neppure con il ricorso, di rendere perlomeno verosimile (art. 7 LAsi) che al momento del loro espatrio in Venenzuela, essi fossero esposti a delle persecuzioni pertinenti ai sensi dell'asilo o che esista un rischio fondato di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, nel caso di un loro ritorno nel suddetto Stato. Pertanto, è a ragione che la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai ricorrenti ed ha respinto la loro domanda d'asilo.

7. Gli insorgenti non adempiono neppure le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.2 Nella sua decisione, l'autorità inferiore, considera l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti come ammissibile, esigibile - sia dal profilo della situazione vigente in Venezuela, sia dal profilo personale, anche con riguardo all'interesse superiore del ricorrente 3 - nonché possibile. Nel loro memoriale ricorsuale, i ricorrenti avversano anche la predetta conclusione dell'autorità resistente. A mente loro, difatti, la situazione di grave crisi politica, sociale ed economica presente in Venezuela negli ultimi anni, comporterebbe per loro un rischio concreto di subire degli atti proscritti dall'art. 3 CEDU. Essi pertanto non potrebbero fare ritorno in Venezuela in sicurezza e nel rispetto della loro dignità e dei diritti umani. La situazione attualmente ancora presente in Venezuela sarebbe poi da considerare come una situazione di violenza generalizzata, che renderebbe l'esecuzione del loro allontanamento inesigibile. Per di più la SEM, non terrebbe conto, nella sua valutazione, del contesto politico in Venezuela, allorché considererebbe la presenza di una rete familiare e sociale come un fattore positivo per il loro ritorno in patria. Peraltro, anche il loro stato di salute - il quale non sarebbe nemmeno stato valutato dall'autorità inferiore - sarebbe d'ostacolo all'esigibilità di un loro rinvio. 8.3 8.3.1 Innanzitutto, a ragione l'autorità inferiore, nel suo provvedimento, osserva che nella presente disamina il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già sopra enucleati (cfr. consid. 6), al contrario di quanto sostenuto dagli insorgenti nel gravame senza apportare alcun ulteriore elemento concreto e sostanziato - anzi anche qui introducendo degli elementi incoerenti con quanto da loro narrato dinanzi all'autorità inferiore senza circostanziare gli stessi maggiormente (cfr. supra consid. 6.2) - non sono ravvisabili agli atti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che essi possano essere esposti ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un loro rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Pure la situazione generale dei diritti dell'uomo in Venezuela, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. la sentenza del Tribunale D-3266/2024 del 9 agosto 2024 consid. 8.2.2 e infra consid. 8.4.1). 8.3.2 Ne consegue pertanto che l'allontanamento dei ricorrenti verso il Venezuela risulta essere ammissibile sia in relazione alle norme nazionali (art. 83 cpv. 3 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi) sia a quelle internazionali. 8.4 8.4.1 Dal profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, occorre constatare dapprima che il Venezuela, come reiterato più volte anche nel loro ricorso dagli insorgenti, si trova da anni in una difficile crisi politica, economica e sociale. In modo generale, nel Paese, a seguito di proteste e manifestazioni organizzate dall'opposizione al governo, in parte anche violente, le stesse vengono regolarmente represse con brutalità per mano delle autorità di sicurezza statali o delle milizie vicine al governo. Tuttavia, malgrado la situazione tesa, in Venezuela, non sussiste all'ora attuale ed al contrario di quanto affermato dai ricorrenti nel gravame (cfr. pag. 7 del ricorso) ed anche tenuto conto delle vicende successe a seguito delle elezioni presidenziali nel luglio del 2024, un contesto di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio e l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, nei confronti di tutti i cittadini di tale Paese. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in Venezuela risulta essere, all'ora attuale, ancora generalmente esigibile (cfr. sentenze del TAF E-5005/2024 del 13 settembre 2024, pag. 11; D-4038/2024 e D-4045/2024 del 5 settembre 2024 consid. 9.3.2; D-3267/2024 del 9 agosto 2024 consid. 8.3.2). 8.4.2 8.4.2.1 Anche dal profilo personale, non s'intravvedono degli indizi agli atti all'incarto, che permettano di ritenere che, se i ricorrenti ritornassero nel loro Paese d'origine, si troverebbero in una situazione personale di natura tale da mettere concretamente in pericolo la loro vita, la loro integrità fisica o la loro libertà. 8.4.2.2 Invero, come a ragione constatato dalla SEM nella decisione avversata - che al contrario di quanto avanzato nel ricorso, dalla stessa si desume chiaramente che nella sua valutazione l'autorità inferiore ha tenuto conto anche del contesto politico presente in Venezuela (cfr. p.to III/2, pag. 9 della decisione avversata) - si evince dagli atti di causa come i ricorrenti dispongano in patria di una rete famigliare e sociale ampia - in particolare i genitori della ricorrente 2, come pure sua sorella ed il nonno (cfr. n. 28/8, D46 segg., pag. 6), nonché la madre, la nonna e la sorella del ricorrente 1 (cfr. n. 27/10, D66 segg., pag. 9) - con la quale risultano essere tutt'ora in buoni contatti. Sulla stessa potranno quindi senz'altro contare, nel caso di necessità, per coprire i loro bisogni primari. Inoltre gli insorgenti 1 e 2 risultano essere giovani e dispongono di una discreta formazione scolastica, nonché il ricorrente 1 pure di una solida esperienza professionale in diversi settori, e da ultimo quale (...) (cfr. n. 27/10, D58 segg., pag. 8; n. 28/8, D42 segg., pag. 5 seg.). Fra l'altro, il ricorrente 1 ha rivelato che disponevano anche di alcune (...); (...) che avrebbero in parte (...) per assicurarsi il loro sostentamento (cfr. n. 27/10, D65, pag. 8). Queste ultime circostanze, dovrebbero permettere ai ricorrenti 1 e 2 di reinserirsi in breve nel loro Paese d'origine e di provvedere al loro sostentamento, come pure a quello del loro figlio minore e qui ricorrente 3. 8.4.2.3 Venendo allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come dello stesso la SEM ne abbia tenuto conto nella decisione avversata (cfr. p.to III/2, pag. 9), al contrario di quanto invece allegato del tutto genericamente dagli insorgenti nel loro gravame (cfr. pag. 8 del ricorso). Inoltre, né dalla documentazione all'inserto né dagli asserti ricorsuali, si evince che i ricorrenti soffrano attualmente di problemi medici gravi, che osterebbero all'esecuzione del loro allontanamento ai sensi della giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Delle problematiche di salute fatte valere dai ricorrenti 1 e 2 nel corso delle loro audizioni (cfr. n. 27/10, D4 segg., pag. 2; n. 28/8, D5 segg., pag. 2 seg.), non se ne ha difatti alcun riscontro negli atti di causa, in quanto l'unico documento medico evincibile dagli stessi, riguarda una visita ginecologica della ricorrente 2, dove le è stata diagnosticata una vaginosi batterica da (...), con la prescrizione di una terapia farmacologica (cfr. n. 31/2). Neppure nel loro ricorso, gli insorgenti hanno concretizzato meglio quali sarebbero le loro problematiche di salute attuali, né con allegazioni puntuali e dettagliate, né supportandole con della documentazione. Pertanto, si può partire dal presupposto che essi godano di buona salute. 8.4.2.4 Per quanto concerne il ricorrente 3, che ha attualmente (...) anni compiuti, e che è al momento in buono stato di salute come visto sopra (cfr. consid. 8.4.2.3), l'esecuzione del suo allontanamento non risulta essere incompatibile neppure con l'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107). Invero, il medesimo, verrà allontanato assieme ai suoi genitori, e questi ultimi potranno continuare ad occuparsi dello stesso sia dal profilo educativo che affettivo. Non sussistono poi agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un suo allontanamento equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicarne il suo sviluppo ed equilibrio. Invero, egli soggiorna in Svizzera da tre mesi, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione. 8.5 Da ultimo, anche dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non sussistono impedimenti, in quanto i ricorrenti, che dispongono dei loro passaporti originali tutt'ora validi (cfr. mezzi di prova della SEM n. 1/3-3/3), con la dovuta diligenza, potranno procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 8.6 Visto quanto precede, un'ammissione provvisoria dei ricorrenti, così come da loro concluso nel ricorso in via subordinata, non entra in considerazione (art. 83 cpv. 1-4 LStrI).

9. Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguente respinto e la decisione impugnata confermata.

10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 7 aprile 2025.

11. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 7 aprile 2025.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: