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D-1809/2024

D-1809/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-28 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1809/2024 Sentenza del 28 marzo 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Manuel Borla; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 13 marzo 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) gennaio 2024, l'estratto della banca dati europea "Eurodac" del 19 gennaio 2024, da cui si evince che il richiedente aveva depositato delle domande d'asilo pregresse in Germania il (...) e il (...), il verbale del colloquio Dublino del (...) gennaio 2024 dell'interessato, la domanda di ripresa in carico del richiedente del 1° febbraio 2024 dell'autorità svizzera competente alla sua omologa tedesca, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III); ed il rifiuto della stessa da parte della Germania il 9 febbraio 2024, la successiva richiesta di riesame da parte della Svizzera alla Germania, del 1° marzo 2024, e la risposta affermativa del 5 marzo 2024 di quest'ultimo Stato in merito alla ripresa in carico dell'interessato, pure basandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III, la diversa documentazione medica agli atti, la decisione della SEM del 13 marzo 2024, notificata il 18 marzo 2024 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-31/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Germania, la cessazione del mandato di rappresentanza dell'interessato da parte della Protezione giuridica il 18 marzo 2024, il ricorso inviato il 23 marzo 2023 (cfr. risultanze processuali: busta d'invio), in lingua inglese, con il quale l'insorgente ha impugnato dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) la suddetta decisione della SEM, chiedendo, secondo il senso, l'annullamento della stessa ed un giudizio a lui favorevole, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che in applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Thomas Pfisterer in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG Kommentar, 2a ed., 2019, n. 26, pag. 502), che nella presente disamina, il ricorrente ha presentato il suo ricorso in lingua inglese, allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano; che per i motivi che seguono ed in applicazione dell'art. 33a cpv. 4 PA, il Tribunale rinuncia ad ordinare una traduzione del memoriale ricorsuale in una lingua ufficiale svizzera; che tuttavia, non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata, che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è in principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, essendo rilevato per queste ultime due disposizioni che anche se l'atto ricorsuale non contiene delle conclusioni esplicite, le stesse risultano evincibili alla lettura del medesimo; che per questo motivo, ed in quanto manifestamente infondato, come si vedrà di seguito, il Tribunale si esime in specie dall'accordare un breve termine suppletorio all'insorgente per rimediare a tali condizioni ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 PA, che il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico, come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento, che nella presente disamina, l'autorità elvetica preposta ha inviato una domanda di ripresa in carico alla sua omologa tedesca il 1° febbraio 2024 fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 16/5); che a seguito di un primo rifiuto dalla Germania datato 9 febbraio 2024 (cfr. n. 21/3) e richiesta susseguente della Svizzera di riesame del predetto rigetto il 1° marzo 2024 (cfr. n. 24/2), la Germania ha riconosciuto espressamente la sua competenza in data 5 marzo 2024, pure in applicazione della suddetta norma (cfr. n. 27/3); che tale procedura di riesame, rispetta i termini prescritti all'art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]), che di conseguenza, la competenza della Germania è di principio data, ciò che nel suo principio non è neppure messo in dubbio dal ricorrente, che tuttavia, come già sostenuto nel suo colloquio Dublino (cfr. n. 14/2), anche nel suo ricorso l'insorgente si prevale della presenza della sorella in Svizzera, per opporsi ad un suo trasferimento verso la Germania, che dapprima in merito il Tribunale osserva, come già constatato rettamente dalla SEM nella decisione avversata, che la sorella non risulta rientrare nella definizione di membro della famiglia dell'insorgente ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III, che inoltre, il Tribunale non ravvede nell'unico asserto dell'insorgente della presenza della sorella su suolo elvetico, alcuna relazione stretta ed effettiva o ancora di particolare dipendenza ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1, 139 I 330 consid. 2.1 con rif., 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5; sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3, D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1), perché egli possa prevalersi validamente dell'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o dell'art. 8 par. 1 CEDU, per opporsi validamente ad un suo trasferimento verso la Germania, che proseguendo nell'analisi, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Germania, sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale F-1449/2024 dell'11 marzo 2024 consid. 5.2), ciò che del resto il ricorrente non mette in dubbio nel suo gravame, che inoltre, dal profilo delle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo e del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale, v'è luogo di constatare che le allegazioni presentate dall'insorgente soltanto con il ricorso, secondo le quali egli non avrebbe beneficiato in Germania di servizi di base e di un alloggio, come pure che egli si ritroverebbe nuovamente - come in passato - a rischio di ricadere nella dipendenza da droghe e nell'ambiente pregiudizievole alla sua salute ed alla sua vita, in quanto delle persone attenterebbero alla stessa come già in passato gli sarebbe accaduto, non sono in grado di capovolgere la suddetta presunzione, che invero, il ricorrente non ha presentato alcun indizio concreto, oggettivo e serio per supportare tali suoi asserti, capace di mettere in dubbio il rispetto da parte della Germania dei suoi obblighi derivanti dalle direttive europee in materia d'asilo e dal diritto internazionale, che infine v'è da precisare in merito, come il RD III, non conferisca ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, a loro avviso, le migliori condizioni d'accoglienza quale Stato responsabile per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr. in tal senso la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 dicembre 2013, C-394/12 Shamso Abullahi contro Austria [Grande Camera], §59 e §62; DTAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, 2010/45 consid. 8.3), che pertanto l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, non trova alcuna applicazione nel caso di specie, che occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che in primo luogo, come già sopra visto, il ricorrente non ha fornito neppure con il suo ricorso degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Germania lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), che in secondo luogo, per quanto concerne i suoi asserti ricorsuali che si ritroverebbe in Germania in pericolo di vita a causa di persone che attenterebbero alla stessa come in passato, apparterrà a lui indirizzarsi alle autorità di polizia e di perseguimento competenti tedesche, per denunciare tali atti e/o minacce concrete contro la sua persona e per richiedere protezione contro delle eventuali concrete azioni o minacce future dirette contro di lui da parte di terze persone, essendo che le autorità tedesche sono in principio disposte ed in grado di offrire l'adeguata protezione in tal senso, che infine, anche dal profilo medico, non vi sono problemi di una gravità tale da impedire il suo trasferimento in Germania, non essendo le problematiche di salute residuali e tutt'ora in trattamento (cfr. n. 11/2, 15/3, 19/2, 20/3, 22/2, 23/2, 28/3, 32/2, 33/3, 34/3 e 36/2), classificabili quali gravi ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [Grande Camera], n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera], §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), e già sufficientemente acclarate dall'autorità inferiore, alla cui decisione si rinvia per il resto (cfr. p.to II, pag. 4 seg.), che egli potrà del resto continuare a beneficiare dei trattamenti e delle cure necessarie anche in Germania, Stato che dispone notoriamente di strutture sanitarie sufficienti (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale F-227/2024 del 15 gennaio 2024 consid. 6.5); che inoltre, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, il predetto Paese deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Germania è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III, che considerato quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: