Asilo (altro)
Sachverhalt
A. A.a Il richiedente, cittadino georgiano, ha presentato una domanda d'asilo in data 23 settembre 2025. A.b Con decisione del 20 novembre 2025 la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, ne ha disposto l'allontanamento dalla Svizzera e ha ordinato di lasciare il territorio elvetico al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso e ha incaricato il cantone Lucerna dell'esecuzione dell'allontanamento. B. Con ricorso del 24 novembre 2025 l'interessato ha avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). C. A far tempo dal 3 febbraio 2026 il ricorrente è risultato scomparso. D. Il Tribunale, con decisione D-9110/2025 del 10 febbraio 2026, ha stralciato dai ruoli il ricorso del 24 novembre 2025. E. Il 9 marzo 2026 (cfr. timbro postale; data d'entrata: 10 marzo 2026) l'interessato ha indirizzato al Tribunale uno scritto intitolato "istanza di ripresa ricorso D-9110/2025".
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Nel caso in disamina, il Tribunale ha stralciato dai ruoli il procedimento D-9110/2025 con decisione del 10 febbraio 2026 poiché divenuto privo di oggetto a seguito della scomparsa del ricorrente.
E. 1.3 Per prassi, le decisioni di stralcio non possono essere oggetto né di revisione né di riesame (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 33 consid. 1a). Tuttavia, una decisione di stralcio dal ruolo può essere annullata su richiesta, e il procedimento di ricorso originario può essere riaperto dal Tribunale amministrativo federale, in particolare, se il procedimento precedente è stato stralciato a seguito di una dichiarazione di ritiro viziata da un difetto di volontà (cfr. sentenze del Tribunale D-1424/2019 del 23 maggio 2019 consid. 3.1 e D-44/2019 del 22 gennaio 2019 consid. 1.2.1 e rif. cit.) o per errore, a causa di informazioni inesatte o mal interpretate (cfr. sentenza del Tribunale D-1424/2019 del 23 maggio 2019 consid. 3.1 e rif cit.). La ripresa di una procedura di ricorso costituisce un procedimento distino e autonomo (procedura sui generis; cfr. D-44/2019 del 22 gennaio 2019 consid. 1.2.1 e rif. cit.).
E. 1.4 Il richiedente è particolarmente toccato dalla decisione di stralcio del 10 febbraio 2026 e ha un interesse degno di protezione alla sua revoca o modifica. Pertanto, egli è legittimato a presentare un'istanza di ripresa della procedura di ricorso (art. 37 LTAF in combinato disposto con l'art. 48 cpv. 1 PA).
E. 1.5 Il Tribunale amministrativo federale giudica nella composizione di tre giudici sulla ripresa di procedure di ricorso stralciate (art. 21 cpv. 1 LTAF, art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF e art. 111 LAsi e contrario).
E. 2 Nella decisione di stralcio del 10 febbraio 2026 il Tribunale ha ritenuto che, preso atto della scomparsa del ricorrente dal 3 febbraio 2026, l'interesse degno di protezione dello stesso all'annullamento o alla modifica della decisione avversata e alla continuazione della procedura sarebbe venuto meno.
E. 3 Con istanza del 9 marzo 2026 l'interessato ha chiesto di riprendere la procedura poiché egli non avrebbe avuto l'intenzione di violare l'obbligo di collaborazione assentandosi dal CFA. Egli giustifica il suo allontanamento adducendo che, su indicazione di alcuni conoscenti si sarebbe messo in contatto con un medico di Basilea, disposto a valutare tutte le sue problematiche di salute. Durante il viaggio verso Basilea egli non sarebbe sceso alla giusta stazione ferroviaria e si sarebbe trovato in Germania, dove le autorità lo avrebbero fermato e trattenuto per alcuni giorni, rientrando infine al CFA in data 11 febbraio 2026. All'istanza egli ha accluso, oltre alla decisione di stralcio del Tribunale, diversi documenti medici, rilasciati in Ticino, nessuno dei quali da parte di un medico di Basilea. Egli ha inoltre chiesto di essere esentato dal pagamento delle spese di giustizia.
E. 4 In principio, la qualità per ricorrere ai sensi dell'art. 48 PA presuppone un interesse attuale e pratico all'annullamento della decisione impugnata. Questo interesse degno di protezione deve esistere sia al momento del deposito del ricorso sia al momento della pronuncia della sentenza (cfr. DTAF 2021 VI/2 consid. 3.4 e relativi riferimenti).
E. 5 Nel caso concreto, dagli atti risulta che l'interessato è scomparso dal CFA in data 3 febbraio 2026 (cfr. atto SEM n. [(...)]-42/1) e che vi ha fatto ritorno soltanto l'11 febbraio 2026 (cfr. atto SEM n. 47/1), ossia successivamente alla pronuncia della decisione di stralcio del 10 febbraio 2026. Il Tribunale ha pertanto proceduto allo stralcio della causa decorso il termine previsto dall'art. 8 cpv. 3bis LAsi, senza incorrere in alcun errore fondato su informazioni inesatte o mal interpretate. Per quanto concerne le spiegazioni fornite dall'interessato, egli ha addotto di essersi assentato dal CFA al fine di sottoporsi a una visita medica a Basilea e di essere stato successivamente trattenuto per alcuni giorni dalle autorità tedesche. Tali allegazioni non sono tuttavia corroborate da alcun mezzo di prova. In particolare, non è stato prodotto alcun documento attestante né l'esistenza di un appuntamento medico a Basilea né un eventuale fermo da parte delle autorità tedesche. Inoltre, anche a voler ritenere verosimile tale ricostruzione dei fatti, essa non consente di giustificare l'assenza prolungata dal CFA. Dalla documentazione medica agli atti emerge infatti che l'interessato era già seguito in Ticino, senza che sia stato reso plausibile il motivo per cui egli avrebbe dovuto rivolgersi a un medico in un'altra regione della Svizzera, né per quale ragione non abbia previamente informato le autorità competenti del proprio spostamento. Parimenti, la durata dell'assenza - pari a sette giorni - non appare coerente con le circostanze descritte. Infine, si rileva che l'interessato ha presentato l'istanza di ripresa soltanto l'8 marzo 2026, ossia quasi un mese dopo la notifica della decisione di stralcio avvenuta l'11 febbraio 2026 (cfr. atto SEM n. 51/1), senza fornire spiegazioni in merito a tale ritardo. Tale elemento depone ulteriormente contro l'esistenza di un interesse attuale e concreto alla prosecuzione della procedura. Alla luce di quanto precede, le motivazioni addotte non permettono di concludere che la decisione di stralcio sia intervenuta a seguito di un errore del Tribunale o di un vizio della volontà del ricorrente.
E. 6 Alla luce di quanto precede, il Tribunale constata che, al momento della pronuncia della decisione di stralcio del 10 febbraio 2026, l'interesse degno di protezione del ricorrente alla modifica o all'annullamento della decisione impugnata non era più attuale ed era venuto meno. Non sussistono inoltre elementi idonei a giustificare una riapertura della procedura, segnatamente sotto il profilo di un errore del Tribunale o di un vizio della volontà del ricorrente (cfr. supra, consid. 5).
E. 7 Di conseguenza, la decisione di stralcio D-9110/2025 del 10 febbraio 2026 è confermata e la richiesta dell'interessato di riapertura della procedura di ricorso - inoltrata il 9 marzo 2026 contro la decisione del Tribunale del 10 febbraio 2026 - è respinta.
E. 8.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, l'autorità può dispensare una parte dal pagamento delle spese processuali se la stessa non dispone dei mezzi necessari e se le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di esito favorevole. Nel caso concreto, come emerge dai considerandi che precedono, le conclusioni del ricorrente devono essere considerate prive di probabilità di esito favorevole. Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
E. 8.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 9 La decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- L'istanza di ripresa della procedura di ricorso è respinta.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali, di fr. 1'000 .- , sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1720/2026 Sentenza del 3 luglio 2026 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David R. Wenger, Gérald Bovier, cancelliere Adriano Alari. Parti A. _______, nato il (...), Georgia, c/o (...), richiedente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Ripresa di una procedura di ricorso (decisione di stralcio D-9119/2025 del 10 febbraio 2026)N (...). Fatti: A. A.a Il richiedente, cittadino georgiano, ha presentato una domanda d'asilo in data 23 settembre 2025. A.b Con decisione del 20 novembre 2025 la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, ne ha disposto l'allontanamento dalla Svizzera e ha ordinato di lasciare il territorio elvetico al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso e ha incaricato il cantone Lucerna dell'esecuzione dell'allontanamento. B. Con ricorso del 24 novembre 2025 l'interessato ha avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). C. A far tempo dal 3 febbraio 2026 il ricorrente è risultato scomparso. D. Il Tribunale, con decisione D-9110/2025 del 10 febbraio 2026, ha stralciato dai ruoli il ricorso del 24 novembre 2025. E. Il 9 marzo 2026 (cfr. timbro postale; data d'entrata: 10 marzo 2026) l'interessato ha indirizzato al Tribunale uno scritto intitolato "istanza di ripresa ricorso D-9110/2025". Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Nel caso in disamina, il Tribunale ha stralciato dai ruoli il procedimento D-9110/2025 con decisione del 10 febbraio 2026 poiché divenuto privo di oggetto a seguito della scomparsa del ricorrente. 1.3 Per prassi, le decisioni di stralcio non possono essere oggetto né di revisione né di riesame (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 33 consid. 1a). Tuttavia, una decisione di stralcio dal ruolo può essere annullata su richiesta, e il procedimento di ricorso originario può essere riaperto dal Tribunale amministrativo federale, in particolare, se il procedimento precedente è stato stralciato a seguito di una dichiarazione di ritiro viziata da un difetto di volontà (cfr. sentenze del Tribunale D-1424/2019 del 23 maggio 2019 consid. 3.1 e D-44/2019 del 22 gennaio 2019 consid. 1.2.1 e rif. cit.) o per errore, a causa di informazioni inesatte o mal interpretate (cfr. sentenza del Tribunale D-1424/2019 del 23 maggio 2019 consid. 3.1 e rif cit.). La ripresa di una procedura di ricorso costituisce un procedimento distino e autonomo (procedura sui generis; cfr. D-44/2019 del 22 gennaio 2019 consid. 1.2.1 e rif. cit.). 1.4 Il richiedente è particolarmente toccato dalla decisione di stralcio del 10 febbraio 2026 e ha un interesse degno di protezione alla sua revoca o modifica. Pertanto, egli è legittimato a presentare un'istanza di ripresa della procedura di ricorso (art. 37 LTAF in combinato disposto con l'art. 48 cpv. 1 PA). 1.5 Il Tribunale amministrativo federale giudica nella composizione di tre giudici sulla ripresa di procedure di ricorso stralciate (art. 21 cpv. 1 LTAF, art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF e art. 111 LAsi e contrario).
2. Nella decisione di stralcio del 10 febbraio 2026 il Tribunale ha ritenuto che, preso atto della scomparsa del ricorrente dal 3 febbraio 2026, l'interesse degno di protezione dello stesso all'annullamento o alla modifica della decisione avversata e alla continuazione della procedura sarebbe venuto meno.
3. Con istanza del 9 marzo 2026 l'interessato ha chiesto di riprendere la procedura poiché egli non avrebbe avuto l'intenzione di violare l'obbligo di collaborazione assentandosi dal CFA. Egli giustifica il suo allontanamento adducendo che, su indicazione di alcuni conoscenti si sarebbe messo in contatto con un medico di Basilea, disposto a valutare tutte le sue problematiche di salute. Durante il viaggio verso Basilea egli non sarebbe sceso alla giusta stazione ferroviaria e si sarebbe trovato in Germania, dove le autorità lo avrebbero fermato e trattenuto per alcuni giorni, rientrando infine al CFA in data 11 febbraio 2026. All'istanza egli ha accluso, oltre alla decisione di stralcio del Tribunale, diversi documenti medici, rilasciati in Ticino, nessuno dei quali da parte di un medico di Basilea. Egli ha inoltre chiesto di essere esentato dal pagamento delle spese di giustizia.
4. In principio, la qualità per ricorrere ai sensi dell'art. 48 PA presuppone un interesse attuale e pratico all'annullamento della decisione impugnata. Questo interesse degno di protezione deve esistere sia al momento del deposito del ricorso sia al momento della pronuncia della sentenza (cfr. DTAF 2021 VI/2 consid. 3.4 e relativi riferimenti).
5. Nel caso concreto, dagli atti risulta che l'interessato è scomparso dal CFA in data 3 febbraio 2026 (cfr. atto SEM n. [(...)]-42/1) e che vi ha fatto ritorno soltanto l'11 febbraio 2026 (cfr. atto SEM n. 47/1), ossia successivamente alla pronuncia della decisione di stralcio del 10 febbraio 2026. Il Tribunale ha pertanto proceduto allo stralcio della causa decorso il termine previsto dall'art. 8 cpv. 3bis LAsi, senza incorrere in alcun errore fondato su informazioni inesatte o mal interpretate. Per quanto concerne le spiegazioni fornite dall'interessato, egli ha addotto di essersi assentato dal CFA al fine di sottoporsi a una visita medica a Basilea e di essere stato successivamente trattenuto per alcuni giorni dalle autorità tedesche. Tali allegazioni non sono tuttavia corroborate da alcun mezzo di prova. In particolare, non è stato prodotto alcun documento attestante né l'esistenza di un appuntamento medico a Basilea né un eventuale fermo da parte delle autorità tedesche. Inoltre, anche a voler ritenere verosimile tale ricostruzione dei fatti, essa non consente di giustificare l'assenza prolungata dal CFA. Dalla documentazione medica agli atti emerge infatti che l'interessato era già seguito in Ticino, senza che sia stato reso plausibile il motivo per cui egli avrebbe dovuto rivolgersi a un medico in un'altra regione della Svizzera, né per quale ragione non abbia previamente informato le autorità competenti del proprio spostamento. Parimenti, la durata dell'assenza - pari a sette giorni - non appare coerente con le circostanze descritte. Infine, si rileva che l'interessato ha presentato l'istanza di ripresa soltanto l'8 marzo 2026, ossia quasi un mese dopo la notifica della decisione di stralcio avvenuta l'11 febbraio 2026 (cfr. atto SEM n. 51/1), senza fornire spiegazioni in merito a tale ritardo. Tale elemento depone ulteriormente contro l'esistenza di un interesse attuale e concreto alla prosecuzione della procedura. Alla luce di quanto precede, le motivazioni addotte non permettono di concludere che la decisione di stralcio sia intervenuta a seguito di un errore del Tribunale o di un vizio della volontà del ricorrente.
6. Alla luce di quanto precede, il Tribunale constata che, al momento della pronuncia della decisione di stralcio del 10 febbraio 2026, l'interesse degno di protezione del ricorrente alla modifica o all'annullamento della decisione impugnata non era più attuale ed era venuto meno. Non sussistono inoltre elementi idonei a giustificare una riapertura della procedura, segnatamente sotto il profilo di un errore del Tribunale o di un vizio della volontà del ricorrente (cfr. supra, consid. 5).
7. Di conseguenza, la decisione di stralcio D-9110/2025 del 10 febbraio 2026 è confermata e la richiesta dell'interessato di riapertura della procedura di ricorso - inoltrata il 9 marzo 2026 contro la decisione del Tribunale del 10 febbraio 2026 - è respinta. 8. 8.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, l'autorità può dispensare una parte dal pagamento delle spese processuali se la stessa non dispone dei mezzi necessari e se le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di esito favorevole. Nel caso concreto, come emerge dai considerandi che precedono, le conclusioni del ricorrente devono essere considerate prive di probabilità di esito favorevole. Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta. 8.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9. La decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. L'istanza di ripresa della procedura di ricorso è respinta.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di fr. 1'000 .-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: