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D-1696/2021

D-1696/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-04-21 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Sachverhalt

A. A._______, di nazionalità afghana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 12 gennaio 2021 (cfr. atti SEM 1/9 e 3/2), pretendendosi minorenne. B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC" il richiedente l'asilo aveva già depositato due domande d'asilo pregresse in Grecia e in Slovenia rispettivamente il 9 dicembre 2019 ed il 29 dicembre 2020 (cfr. atto SEM 11/1). C. L'8 febbraio 2021 il richiedente asilo è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione durante la quale l'autorità inferiore gli ha posto questioni sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera. Nel corso di tale audizione, la SEM ha informato il richiedente asilo della possibile competenza della Slovenia per il trattamento della sua domanda d'asilo in base al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), concessogli il diritto di essere sentito in merito e prospettato una possibile non entrata nel merito della sua domanda i applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b Lasi (RS 142.31). L'interessato ha quindi ribadito la sua volontà di rimanere in Svizzera in quanto non avrebbe voluto depositare una domanda di protezione in Slovenia, ma sarebbe stato costretto altrimenti sarebbe stato espulso in Croazia, dove sarebbe avrebbe subito percosse (cfr. atto SEM 16/12 pag. 11). D. In seguito alla pretesa minore età del richiedente, il 18 febbraio 2021 la SEM ha incaricato il Centro universitario romando di medicina legale dello svolgimento di una perizia per determinare l'età del richiedente asilo. Le risultanze della medesima, inoltrate all'autorità di prima istanza il 4 marzo 2021 e basate su di un esame clinico e su referti radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno clavicolari) svolti il 25 febbraio 2021 hanno stabilito che l'età minima di A._______ è di 18.7 anni mentre l'età probabile è situata tra 20 e 24 anni (cfr. atto SEM 26/11). Tale dato è stato dedotto in particolare dalla tomografia delle articolazioni sterno clavicolari che conferisce all'interessato un'età ossea minima di 19 anni (età media di 23.6 anni con una deviazione standard di 2.6 anni) e dall'esame odontostomatologico indicante un limite inferiore di 18.1 (età media di 20.2 anni). E. Il 9 marzo 2021, la Segreteria di Stato ha quindi reso partecipe il richiedente asilo circa le risultanze della perizia medica del 25 febbraio 2021, concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo, così come la possibilità di esprimersi in merito ai dubbi della SEM circa l'identità addotta, come pure alla modifica prevista dei dati SIMIC. F. Il rappresentante legale dell'interessato ha inoltrato le proprie osservazioni in merito il 12 marzo 2021. G. Il 15 marzo 2021 la SEM ha proceduto alla modifica dell'iscrizione della data di nascita del richiedente in SIMIC, ritenendo dunque l'interessato maggiorenne. H. Il medesimo giorno suddetta autorità ha presentato alle autorità slovene una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 34/5). I. Il 29 marzo 2021 le autorità slovene hanno respinto la richiesta di ripresa in carico in quanto il richiedente sarebbe un minore non accompagnato (cfr. atto SEM 37/1). J. Il medesimo giorno la SEM ha trasmesso alle autorità slovene una richiesta di riesame della domanda di ripresa in carico conformemente all'art. 5 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 38/2) indicando che l'interessato è conosciuto in Svizzera come maggiorenne. K. Le autorità slovene, il 31 marzo 2021, hanno accolto la richiesta di ripresa in carico dell'interessato in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 41/2). L. Con decisione del 6 aprile 2021, notificata il 7 aprile 2021 (cfr. atto SEM 48/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso la Slovenia. M. Il 14 aprile 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 15 aprile 2021) il richiedente è insorto contro la decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando, in limine, la restituzione (recte concessione) dell'effetto sospensivo al ricorso e - sino alla decisione in merito allo stesso - la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione; in via principale l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria; contestualmente, la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, il tutto con protestate tasse e spese. N. Con misure supercautelari del 16 aprile 2021 il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto che il richiedente non avesse reso verosimile la sua asserita minore età. Egli non avrebbe infatti fornito alcun documento di identità ed inoltre non avrebbe fornito elementi credibili in relazione al suo contesto personale, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico, nonché alla sua dichiarata minore età. A ciò si aggiungerebbero i risultati dell'esame medico-legale i quali costituirebbero un forte indizio di maggiore età. Con la perizia si potrebbe dunque formalmente escludere la sua minore età. Alla luce di ciò la SEM ha considerato il richiedente maggiorenne. Proseguendo nell'analisi l'autorità inferiore ha ritenuto data - in virtù della domanda d'asilo ivi depositata dal richiedente, oltreché dell'accettazione alla sua ripresa in carico - la competenza della Slovenia per la trattazione della domanda d'asilo di cui al corrente procedimento. Il fatto che l'insorgente non fosse intenzionato a depositare una domanda d'asilo in tale Paese così come la sua volontà di rimanere in Svizzera risulterebbe ininfluente. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha considerato che in Slovenia - Stato che applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) - non sussisterebbero carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti. Conseguentemente, in caso di trasferimento verso il predetto Stato membro, si potrebbe così partire dal presupposto che il richiedente non sarebbe esposto a serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e art. 3 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), che non verrebbe a trovarsi in una situazione esistenziale difficile, o ancora che non sarebbe rinviato nel suo Paese d'origine o di provenienza senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata in violazione del principio di non-respingimento. Non esisterebbero altresì motivi che imporrebbero di esaminare la domanda d'asilo in Svizzera in applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha ritenuto che l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) non sarebbe giustificata nella fattispecie. Egli avrebbe dichiarato di stare bene di salute e sarebbe stato visitato da un dentista per dei problemi ai denti ora risolti. A seguito di ulteriori accertamenti sarebbe inoltre stata esclusa la tubercolosi. L'autorità inferiore, ritenuta dunque la competenza della Slovenia, non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato.

E. 4.2 Con la sua impugnativa, l'insorgente avversa parte delle conclusioni a cui è giunta l'autorità inferiore, senza tuttavia contestare la questione della minore età. A suo dire, il mancato approfondimento dei maltrattamenti e respingimenti illegali tra Slovenia, Croazia, Bosnia e Grecia, unitamente alla genericità e standardizzazione della motivazione della decisione impugnata si risolverebbero in una violazione del diritto di essere sentito ed in un accertamento dei fatti determinanti. La mera assenza di mezzi di prova non implicherebbe infatti automaticamente l'inverosimiglianza o l'irrilevanza delle allegazioni e non esonererebbe l'autorità dall'effettuare i necessari approfondimenti. L'autorità di prima istanza avrebbe potuto e dovuto porre all'interessato domande di approfondimento. In seguito, il ricorrente rileva che le condizioni di vita dei richiedenti l'asilo in Slovenia sarebbero oggetto da tempo di analisi e forti critiche da parte di numerosi organismi internazionali e tali evidenze sarebbero coerenti con quanto allegato dal ricorrente. Infine, la motivazione da parte della SEM rispetto al mancato utilizzo del margine discrezionale ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 non soltanto sarebbe succinta e standardizzata, ma anche del tutto assente poiché si concentrerebbe sugli aspetti medici omettendo di valutare i timori del ricorrente rispetto a nuovi possibili maltrattamenti da parte delle autorità slovene.

E. 5 Innanzitutto il Tribunale rileva che l'insorgente non contestando la questione della minore età, tale punto non risulta litigioso, ragione per cui non vi è modo di scostarsi dalle conclusioni dell'autorità inferiore in merito.

E. 6 Preliminarmente occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dal ricorrente.

E. 6.1 Egli censura in primo luogo una violazione del suo diritto di essere sentito nella forma di una carente motivazione del provvedimento impugnato.

E. 6.2 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 26 - 35 PA). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

E. 6.3 Ebbene, nella presente fattispecie mal si comprende quali siano gli aspetti essenziali che l'autorità inferiore avrebbe tralasciato. In primo luogo, si deve constatare che nel provvedimento sindacato la SEM ha rettamente evidenziato i motivi alla base della sua valutazione circa la competenza della Slovenia e l'inapplicabilità della clausola di sovranità. Dall'argomentazione del memoriale ricorsuale si evince peraltro che l'insorgente si sia reso pienamente conto della portata del provvedimento impugnandolo in piena conoscenza di causa. La censura va dunque respinta e sotto il piano formale il provvedimento impugnato merita piena tutela.

E. 7 Chiariti tali aspetti, occorre ora determinare se l'autorità inferiore non sia a giusto titolo entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'insorgente.

E. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.

E. 7.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 7.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).

E. 7.4 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

E. 7.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

E. 8.1 Nel caso in rassegna, vista la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino nonché l'espressa accettazione della medesima da parte delle autorità di tale Paese (cfr. supra), la competenza della Slovenia per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente, risulta di principio essere data. Tale competenza non è stata peraltro neppure contestata da parte del ricorrente in sede ricorsuale.

E. 8.2 Come a giusto titolo rilevato dall'autorità inferiore, la questione dell'effettiva volontà quanto al deposito di una domanda d'asilo è del resto del tutto ininfluente, atteso che il meccanismo del Regolamento Dublino III non offre il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 9 Occorre ora determinare se la SEM è incorsa in un accertamento incompleto dei fatti determinanti quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Slovenia, come censurato dall'insorgente in sede ricorsuale. A suo dire, l'autorità inferiore avrebbe mancato di approfondire gli allegati maltrattamenti e i respingimenti tra Slovenia, Croazia, Bosnia e Grecia.

E. 9.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op.cit., 2° ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144).

E. 9.2 Nel caso in disamina, gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali i respingimenti (illegali) dell'insorgente fungono da discriminante si esaurisce nella questione di sapere se il suo trasferimento possa o meno configurare una violazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III).

E. 9.2.1 Anzitutto per ciò che è dei presunti maltrattamenti e respingimenti effettuati dalle autorità croate, bosniache e greche, gli stessi non risultano giuridicamente rilevanti nella fattispecie in quanto non sono oggetto della presente procedura, trattandosi di un trasferimento verso la Slovenia. Di conseguenza la SEM non aveva ad accertare nulla su questo punto.

E. 9.2.2 In seguito, per quanto riguarda i presunti respingimenti illegali e maltrattamenti da parte delle autorità slovene, vi è modo di ritenere che al momento dell'emissione della decisione impugnata, dall'incarto la situazione risultava sufficientemente acclarata. Invero, nel corso del diritto di essere sentito Dublino, l'interessato ha potuto esprimersi in merito e riferire i motivi per i quali non vorrebbe fare ritorno in Slovenia. Di conseguenza, non risulta chiaro quali ulteriori approfondimenti avrebbe dovuto intraprendere la SEM, avendo egli altresì dichiarato di non essere stato maltrattato dalle autorità slovene né di essere stato respinto in Croazia, ma di essere stato minacciato di esserlo se non avesse rilasciato le sue impronte. Per di più, è d'uopo pure osservare come il rappresentante legale presente al colloquio non abbia avuto ulteriori domande da fare (cfr. atto SEM 16/12, pag. 11).

E. 9.2.3 Conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell'interessato in Slovenia nel contesto di un procedimento Dublino, di modo che, nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio.

E. 10 Passando ora all'analisi della procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Slovenia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III).

E. 10.1 La Slovenia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statu-to dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Slovenia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva accoglienza; fra le tante, sentenza del Tribunale F-663/2020 del 18 febbraio 2020).

E. 10.2 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

E. 10.3 Orbene, nel caso di specie, il Tribunale rileva anzitutto, che le dichiarazioni circa le minacce ricevute dall'insorgente di respingimento in Croazia se non avesse richiesto protezione non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza testé enucleata. Egli infatti, ha infatti avuto accesso alla procedura d'asilo. Parimenti, neppure dal rapporto di Refugee Rights Europe denominato "Push-backs and Rights Violations at Europe's Borders", allegato al ricorso, né dagli altri rapporti di organismi internazionali richiamati in sede ricorsuale, è possibile desumere circostanze suscettibili di confutare la summenzionata presunzione. Gli stessi affrontano infatti la cosiddetta problematica dei respingimenti delle persone che entrano illegalmente in Slovenia e vengono fermate e rinviate alla frontiera con la Croazia, impedendo loro di depositare una domanda d'asilo e le conseguenti violazioni dei loro diritti umani. Ebbene, viene da sé che il ricorrente non rientri in questa categoria, avendo potuto avviare un procedimento volto all'ottenimento dell'asilo in Slovenia, come del resto confermato dalle autorità del Paese medesimo. Per il resto, anche prendendo in considerazione le ulteriori argomentazioni articolate nel gravame dal ricorrente, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. In tal senso, dagli atti all'inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Slovenia esporrebbe effettivamente il ricorrente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza (cfr. tra le altre D-5884/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 10.2). Infine, dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Slovenia non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando l'insorgente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.

E. 10.4 Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

E. 11.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 11.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 consid. 4.4).

E. 11.3 Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 12.1 Nel caso in disamina, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Slovenia. Egli non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Infine, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione.

E. 12.2 In seguito, contrariamente a quanto censurato in sede ricorsuale, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Alla luce degli atti all'inserto e delle circostanze del caso di specie, la decisione risulta essere sostenibile e conforme ai principi costituzionali, quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità. Pertanto, il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. supra consid. 11.2).

E. 12.3 Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino.

E. 12.4 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Slovenia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III.

E. 13 Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Slovenia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

E. 14 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Slovenia, confermata.

E. 15 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 16 aprile 2021 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

E. 16 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di restituzione (recte: concessione) dell'effetto sospensivo è senza oggetto.

E. 17 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali risulta senza oggetto.

E. 18 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 19 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1696/2021 Sentenza del 21 aprile 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Fulvio Haefeli, Mia Fuchs, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...) Afghanistan, patrocinato dal Signor Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 6 aprile 2021 / N (...). Fatti: A. A._______, di nazionalità afghana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 12 gennaio 2021 (cfr. atti SEM 1/9 e 3/2), pretendendosi minorenne. B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC" il richiedente l'asilo aveva già depositato due domande d'asilo pregresse in Grecia e in Slovenia rispettivamente il 9 dicembre 2019 ed il 29 dicembre 2020 (cfr. atto SEM 11/1). C. L'8 febbraio 2021 il richiedente asilo è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione durante la quale l'autorità inferiore gli ha posto questioni sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera. Nel corso di tale audizione, la SEM ha informato il richiedente asilo della possibile competenza della Slovenia per il trattamento della sua domanda d'asilo in base al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), concessogli il diritto di essere sentito in merito e prospettato una possibile non entrata nel merito della sua domanda i applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b Lasi (RS 142.31). L'interessato ha quindi ribadito la sua volontà di rimanere in Svizzera in quanto non avrebbe voluto depositare una domanda di protezione in Slovenia, ma sarebbe stato costretto altrimenti sarebbe stato espulso in Croazia, dove sarebbe avrebbe subito percosse (cfr. atto SEM 16/12 pag. 11). D. In seguito alla pretesa minore età del richiedente, il 18 febbraio 2021 la SEM ha incaricato il Centro universitario romando di medicina legale dello svolgimento di una perizia per determinare l'età del richiedente asilo. Le risultanze della medesima, inoltrate all'autorità di prima istanza il 4 marzo 2021 e basate su di un esame clinico e su referti radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno clavicolari) svolti il 25 febbraio 2021 hanno stabilito che l'età minima di A._______ è di 18.7 anni mentre l'età probabile è situata tra 20 e 24 anni (cfr. atto SEM 26/11). Tale dato è stato dedotto in particolare dalla tomografia delle articolazioni sterno clavicolari che conferisce all'interessato un'età ossea minima di 19 anni (età media di 23.6 anni con una deviazione standard di 2.6 anni) e dall'esame odontostomatologico indicante un limite inferiore di 18.1 (età media di 20.2 anni). E. Il 9 marzo 2021, la Segreteria di Stato ha quindi reso partecipe il richiedente asilo circa le risultanze della perizia medica del 25 febbraio 2021, concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo, così come la possibilità di esprimersi in merito ai dubbi della SEM circa l'identità addotta, come pure alla modifica prevista dei dati SIMIC. F. Il rappresentante legale dell'interessato ha inoltrato le proprie osservazioni in merito il 12 marzo 2021. G. Il 15 marzo 2021 la SEM ha proceduto alla modifica dell'iscrizione della data di nascita del richiedente in SIMIC, ritenendo dunque l'interessato maggiorenne. H. Il medesimo giorno suddetta autorità ha presentato alle autorità slovene una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 34/5). I. Il 29 marzo 2021 le autorità slovene hanno respinto la richiesta di ripresa in carico in quanto il richiedente sarebbe un minore non accompagnato (cfr. atto SEM 37/1). J. Il medesimo giorno la SEM ha trasmesso alle autorità slovene una richiesta di riesame della domanda di ripresa in carico conformemente all'art. 5 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 38/2) indicando che l'interessato è conosciuto in Svizzera come maggiorenne. K. Le autorità slovene, il 31 marzo 2021, hanno accolto la richiesta di ripresa in carico dell'interessato in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 41/2). L. Con decisione del 6 aprile 2021, notificata il 7 aprile 2021 (cfr. atto SEM 48/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso la Slovenia. M. Il 14 aprile 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 15 aprile 2021) il richiedente è insorto contro la decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando, in limine, la restituzione (recte concessione) dell'effetto sospensivo al ricorso e - sino alla decisione in merito allo stesso - la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione; in via principale l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria; contestualmente, la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, il tutto con protestate tasse e spese. N. Con misure supercautelari del 16 aprile 2021 il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto che il richiedente non avesse reso verosimile la sua asserita minore età. Egli non avrebbe infatti fornito alcun documento di identità ed inoltre non avrebbe fornito elementi credibili in relazione al suo contesto personale, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico, nonché alla sua dichiarata minore età. A ciò si aggiungerebbero i risultati dell'esame medico-legale i quali costituirebbero un forte indizio di maggiore età. Con la perizia si potrebbe dunque formalmente escludere la sua minore età. Alla luce di ciò la SEM ha considerato il richiedente maggiorenne. Proseguendo nell'analisi l'autorità inferiore ha ritenuto data - in virtù della domanda d'asilo ivi depositata dal richiedente, oltreché dell'accettazione alla sua ripresa in carico - la competenza della Slovenia per la trattazione della domanda d'asilo di cui al corrente procedimento. Il fatto che l'insorgente non fosse intenzionato a depositare una domanda d'asilo in tale Paese così come la sua volontà di rimanere in Svizzera risulterebbe ininfluente. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha considerato che in Slovenia - Stato che applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) - non sussisterebbero carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti. Conseguentemente, in caso di trasferimento verso il predetto Stato membro, si potrebbe così partire dal presupposto che il richiedente non sarebbe esposto a serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e art. 3 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), che non verrebbe a trovarsi in una situazione esistenziale difficile, o ancora che non sarebbe rinviato nel suo Paese d'origine o di provenienza senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata in violazione del principio di non-respingimento. Non esisterebbero altresì motivi che imporrebbero di esaminare la domanda d'asilo in Svizzera in applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha ritenuto che l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) non sarebbe giustificata nella fattispecie. Egli avrebbe dichiarato di stare bene di salute e sarebbe stato visitato da un dentista per dei problemi ai denti ora risolti. A seguito di ulteriori accertamenti sarebbe inoltre stata esclusa la tubercolosi. L'autorità inferiore, ritenuta dunque la competenza della Slovenia, non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato. 4.2 Con la sua impugnativa, l'insorgente avversa parte delle conclusioni a cui è giunta l'autorità inferiore, senza tuttavia contestare la questione della minore età. A suo dire, il mancato approfondimento dei maltrattamenti e respingimenti illegali tra Slovenia, Croazia, Bosnia e Grecia, unitamente alla genericità e standardizzazione della motivazione della decisione impugnata si risolverebbero in una violazione del diritto di essere sentito ed in un accertamento dei fatti determinanti. La mera assenza di mezzi di prova non implicherebbe infatti automaticamente l'inverosimiglianza o l'irrilevanza delle allegazioni e non esonererebbe l'autorità dall'effettuare i necessari approfondimenti. L'autorità di prima istanza avrebbe potuto e dovuto porre all'interessato domande di approfondimento. In seguito, il ricorrente rileva che le condizioni di vita dei richiedenti l'asilo in Slovenia sarebbero oggetto da tempo di analisi e forti critiche da parte di numerosi organismi internazionali e tali evidenze sarebbero coerenti con quanto allegato dal ricorrente. Infine, la motivazione da parte della SEM rispetto al mancato utilizzo del margine discrezionale ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 non soltanto sarebbe succinta e standardizzata, ma anche del tutto assente poiché si concentrerebbe sugli aspetti medici omettendo di valutare i timori del ricorrente rispetto a nuovi possibili maltrattamenti da parte delle autorità slovene.

5. Innanzitutto il Tribunale rileva che l'insorgente non contestando la questione della minore età, tale punto non risulta litigioso, ragione per cui non vi è modo di scostarsi dalle conclusioni dell'autorità inferiore in merito.

6. Preliminarmente occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dal ricorrente. 6.1 Egli censura in primo luogo una violazione del suo diritto di essere sentito nella forma di una carente motivazione del provvedimento impugnato. 6.2 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 26 - 35 PA). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 6.3 Ebbene, nella presente fattispecie mal si comprende quali siano gli aspetti essenziali che l'autorità inferiore avrebbe tralasciato. In primo luogo, si deve constatare che nel provvedimento sindacato la SEM ha rettamente evidenziato i motivi alla base della sua valutazione circa la competenza della Slovenia e l'inapplicabilità della clausola di sovranità. Dall'argomentazione del memoriale ricorsuale si evince peraltro che l'insorgente si sia reso pienamente conto della portata del provvedimento impugnandolo in piena conoscenza di causa. La censura va dunque respinta e sotto il piano formale il provvedimento impugnato merita piena tutela.

7. Chiariti tali aspetti, occorre ora determinare se l'autorità inferiore non sia a giusto titolo entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'insorgente. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 7.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 7.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 7.4 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 7.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). 8. 8.1 Nel caso in rassegna, vista la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino nonché l'espressa accettazione della medesima da parte delle autorità di tale Paese (cfr. supra), la competenza della Slovenia per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente, risulta di principio essere data. Tale competenza non è stata peraltro neppure contestata da parte del ricorrente in sede ricorsuale. 8.2 Come a giusto titolo rilevato dall'autorità inferiore, la questione dell'effettiva volontà quanto al deposito di una domanda d'asilo è del resto del tutto ininfluente, atteso che il meccanismo del Regolamento Dublino III non offre il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3).

9. Occorre ora determinare se la SEM è incorsa in un accertamento incompleto dei fatti determinanti quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Slovenia, come censurato dall'insorgente in sede ricorsuale. A suo dire, l'autorità inferiore avrebbe mancato di approfondire gli allegati maltrattamenti e i respingimenti tra Slovenia, Croazia, Bosnia e Grecia. 9.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op.cit., 2° ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144). 9.2 Nel caso in disamina, gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali i respingimenti (illegali) dell'insorgente fungono da discriminante si esaurisce nella questione di sapere se il suo trasferimento possa o meno configurare una violazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III). 9.2.1 Anzitutto per ciò che è dei presunti maltrattamenti e respingimenti effettuati dalle autorità croate, bosniache e greche, gli stessi non risultano giuridicamente rilevanti nella fattispecie in quanto non sono oggetto della presente procedura, trattandosi di un trasferimento verso la Slovenia. Di conseguenza la SEM non aveva ad accertare nulla su questo punto. 9.2.2 In seguito, per quanto riguarda i presunti respingimenti illegali e maltrattamenti da parte delle autorità slovene, vi è modo di ritenere che al momento dell'emissione della decisione impugnata, dall'incarto la situazione risultava sufficientemente acclarata. Invero, nel corso del diritto di essere sentito Dublino, l'interessato ha potuto esprimersi in merito e riferire i motivi per i quali non vorrebbe fare ritorno in Slovenia. Di conseguenza, non risulta chiaro quali ulteriori approfondimenti avrebbe dovuto intraprendere la SEM, avendo egli altresì dichiarato di non essere stato maltrattato dalle autorità slovene né di essere stato respinto in Croazia, ma di essere stato minacciato di esserlo se non avesse rilasciato le sue impronte. Per di più, è d'uopo pure osservare come il rappresentante legale presente al colloquio non abbia avuto ulteriori domande da fare (cfr. atto SEM 16/12, pag. 11). 9.2.3 Conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell'interessato in Slovenia nel contesto di un procedimento Dublino, di modo che, nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio.

10. Passando ora all'analisi della procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Slovenia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III). 10.1 La Slovenia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statu-to dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Slovenia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva accoglienza; fra le tante, sentenza del Tribunale F-663/2020 del 18 febbraio 2020). 10.2 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 10.3 Orbene, nel caso di specie, il Tribunale rileva anzitutto, che le dichiarazioni circa le minacce ricevute dall'insorgente di respingimento in Croazia se non avesse richiesto protezione non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza testé enucleata. Egli infatti, ha infatti avuto accesso alla procedura d'asilo. Parimenti, neppure dal rapporto di Refugee Rights Europe denominato "Push-backs and Rights Violations at Europe's Borders", allegato al ricorso, né dagli altri rapporti di organismi internazionali richiamati in sede ricorsuale, è possibile desumere circostanze suscettibili di confutare la summenzionata presunzione. Gli stessi affrontano infatti la cosiddetta problematica dei respingimenti delle persone che entrano illegalmente in Slovenia e vengono fermate e rinviate alla frontiera con la Croazia, impedendo loro di depositare una domanda d'asilo e le conseguenti violazioni dei loro diritti umani. Ebbene, viene da sé che il ricorrente non rientri in questa categoria, avendo potuto avviare un procedimento volto all'ottenimento dell'asilo in Slovenia, come del resto confermato dalle autorità del Paese medesimo. Per il resto, anche prendendo in considerazione le ulteriori argomentazioni articolate nel gravame dal ricorrente, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. In tal senso, dagli atti all'inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Slovenia esporrebbe effettivamente il ricorrente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza (cfr. tra le altre D-5884/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 10.2). Infine, dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Slovenia non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando l'insorgente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. 10.4 Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 11. 11.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 11.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 consid. 4.4). 11.3 Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 12. 12.1 Nel caso in disamina, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Slovenia. Egli non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Infine, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. 12.2 In seguito, contrariamente a quanto censurato in sede ricorsuale, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Alla luce degli atti all'inserto e delle circostanze del caso di specie, la decisione risulta essere sostenibile e conforme ai principi costituzionali, quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità. Pertanto, il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. supra consid. 11.2). 12.3 Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino. 12.4 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Slovenia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III.

13. Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Slovenia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

14. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Slovenia, confermata.

15. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 16 aprile 2021 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

16. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di restituzione (recte: concessione) dell'effetto sospensivo è senza oggetto.

17. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali risulta senza oggetto.

18. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

19. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: