Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) e allontanamento
Dispositiv
- La decisione supercautelare del Tribunale amministrativo federale del 17 marzo 2010 è revocata.
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (anticipata via fax e Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegato N (...) (per corriere interno; in copia) F._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1635/2010/cac {T 0/2} Sentenza del 23 marzo 2010 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Eritrea, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 marzo 2010 / N (...). Visti: la prima domanda d'asilo che l'interessato, dichiaratosi cittadino dell'Eritrea, ha presentato in data 2 giugno 2009 in Svizzera; che, in tale occasione, ha allegato di essere espatriato il 12 maggio 2006 e di aver raggiunto l'Italia il 19 ottobre 2008 dove sarebbe rimasto fino al 2 giugno 2009; il confronto dattiloscopico, effettuato dall'UFM con il registro EURODAC in data 3 giugno 2009, che ha dimostrato che l'interessato era già stato controllato in Italia in data 21 ottobre 2008 e 31 dicembre 2008 (cfr. atto A8, pag. 5); il diritto di essere sentito concessogli e consegnato nell'ambito dell'audizione dell'8 giugno 2009 sui fatti sopraccitati ed in merito ad un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e nel quale ambito, il ricorrente non ha negato alcunché, affermando pure di non essere contrario ad un allontanamento verso l'Italia, non di meno di non volere tornare a dormire in un parco e restare senza un luogo dove poter ottenere del cibo (cfr. verbale d'audizione dell'8 giugno 2009, pag. 9); la richiesta di riammissione dell'interessato del 16 giugno 2009 inoltrata alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 16 par. 1 cpv. e del Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25.2.2003, di seguito: Regolamento Dublino) considerando che l'Italia aveva respinto una domanda d'asilo del richiedente in data 11 marzo 2009 e la mancata risposta delle autorità italiane entro i termini per il che l'Italia è stata ritenuta competente dall'UFM per l'esame della procedura d'asilo nella fattispecie; la decisione dell'UFM del 7 agosto 2009 (notificata all'interessato il 4 settembre 2009; cfr. risultanze processuali) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi nella quale ha pronunciato l'allontanamento del ricorrente in Italia, ordinandone l'esecuzione immediata, e constatato che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi; la comunicazione dell'UFM del 21 settembre 2009 della crescita in giudicato di suddetta decisione avvenuta il 12 settembre 2009 ed a seguito della quale il richiedente è stato accompagnato all'aeroporto di C._______ da dove è stato allontanato verso l'Italia a bordo di un aereo con destinazione D._______ in data 7 settembre 2009; la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 24 settembre 2009, dopo un soggiorno dall'8 al 22 settembre 2009 a E._______ (Italia); il verbale d'audizione dell'interessato del 19 ottobre 2009; la riutilizzazione dei dati rilevati durante la prima procedura d'asilo dal registro EURODAC dopo l'infruttuoso secondo rilevamento in data 5 ottobre 2009 a causa delle linee papillari danneggiate del richiedente; il diritto di essere sentito concessogli durante l'audizione del 19 ottobre 2009 sui fatti sopraccitati ed in merito ad un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi; e durante il quale il richiedente ha affermato di non aver alloggio in Italia essendo quindi costretto a dormire per strada e di non essere in grado di lavorare, in quanto non avrebbe alcun documento (cfr. verbale d'audizione del 19 ottobre 2009, pag. 7); la richiesta di riammissione dell'interessato del 30 ottobre 2009 inoltrata alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 16 par. 1 cpv. e del Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25.2.2003, di seguito: Regolamento Dublino) considerando che l'Italia aveva respinto una domanda d'asilo del richiedente in data 11 marzo 2009 nonché la mancata risposta delle autorità italiane entro i termini stabiliti per il che l'Italia è stata ritenuta competente dall'UFM per l'esame della procedura d'asilo nella fattispecie; la decisione dell'UFM dell'8 marzo 2010 (notificata all'interessato il 9 marzo 2010; cfr. risultanze processuali) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi nella quale ha pronunciato l'allontanamento del ricorrente in Italia, ordinandone l'esecuzione immediata e constatato che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi; la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del rinvio in Italia come lecita, possibile e ragionevolmente esigibile posto che da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che, inoltre, la situazione sul mercato di lavoro in loco non rappresenterebbe un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento; il ricorso del 16 marzo 2010 inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 17 marzo 2010) con il quale il ricorrente conclude, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'UFM per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali; la richiesta immediata del TAF dell'incarto dell'UFM relativo alla procedura di prima istanza (cfr. risultanze processuali); l'ordinanza di sospensione in via supercautelare dell'allontanamento del ricorrente fino a ricezione degli atti dell'autorità inferiore; gli atti dell'UFM trasmessi al TAF in data 17 marzo 2010; gli ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e art. 108 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e che gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che la competenza d'esame dell'istanza ricorsuale si limita alla questione se l'autorità inferiore ha rettamente deciso la non entrata nel merito di una domanda d'asilo; che, ritenuta illegittima la decisione di non entrata nel merito, il TAF si esime dall'entrare in merito, annulla la decisione impugnata e rimanda l'affare per nuova decisione all'autorità inferiore (GICRA 2004 n. 34, consid. 2.1); che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco, ma il ricorso è stato presentato in italiano, per il che, per una questione d'economia processuale legata alla celerità del caso, potendosi altresì presumere che l'UFM, quale autorità statale, comprenda l'italiano quale lingua ufficiale, la presente sentenza può essere redatta in italiano; che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti; che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento; che nel Regolamento Dublino - al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 (cfr. Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68) - sono contenute le norme legali applicabili in relazione all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi; che, giusta l'art. 10 cpv. 1 del Regolamento Dublino, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 18 cpv. 3, inclusi i dati di cui al capo III del Regolamento CE n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda d'asilo; che questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera; che, giusta l'art. 16 par. 1 cpv. e del Regolamento Dublino, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 20, il cittadino di un paese terzo del quale ha respinto la domanda e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato; che, secondo l'art. 17 cpv. 1 del Regolamento Dublino, lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di asilo e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può interpellare tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente l'asilo quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 4 cpv. 2; che, se la richiesta di prendere in carico il richiedente asilo non è formulata entro tre mesi, la competenza dell'esame della domanda d'asilo spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata; che, giusta l'art. 20 cpv. 1 del Regolamento Dublino, la ripresa in carico di un richiedente l'asilo in conformità dell'art. 16 cpv. 1 lett. c-e, è effettuata con le seguenti modalità: che lo Stato membro richiesto è tenuto a procedere alle verifiche necessarie e rispondere a tale richiesta quanto prima e senza comunque superare il termine di un mese dalla data in cui è investito della questione; che, quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due settimane (art. 20 cpv. 1 lett. b del Regolamento Dublino); che, se lo Stato membro richiesto non comunica la propria decisione entro il termine di un mese o di due settimane di cui alla lettera b, si ritiene che abbia accettato di riprendere in carico il richiedente l'asilo (art. 20 cpv. 1 lett. c del Regolamento Dublino); che, ai sensi dell'art. 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), l'UFM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal Regolamento Dublino; che, se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato, l'UFM emana una decisione di non entrata nel merito, dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1); che, se motivi umanitari lo giustificano, l'UFM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato (art. 29a cpv. 3 OAsi 1); che il Regolamento Dublino stabilisce criteri oggettivi per determinare quale Stato è competente per l'esame della domanda di asilo; che gli altri suoi scopi sono: fissare termini ragionevoli per ogni stadio della procedura di determinazione dello Stato membro responsabile e la prevenzione degli abusi attraverso le domande multiple; che, in maniera generale, vale il principio che un solo Stato è responsabile per l'esame di una domanda di asilo; che ogni Stato partecipante può tuttavia far valere prerogative sovrane ed esaminare una domanda di asilo anche se in base ai criteri del Regolamento non ne avrebbe la competenza (cfr. Messaggio del Consiglio Federale del 1° ottobre 2004 concernente l'approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l'Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi [«Accordi bilaterali II»] [di seguito: Messaggio sugli accordi bilaterali II], FF 2004 5273 segg., nello specifico: pag. 5414); che, nella fattispecie, l'UFM, non ha intravisto motivi per dover trattare direttamente la domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, bensì ha reso una decisione di non entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi; che il TAF osserva che l'Italia ha aderito - come la Svizzera - al Regolamento Dublino; che la prova dell'entrata illegale nonché di una procedura d'asilo dell'interessato con esito negativo sul territorio italiano - prima del suo arrivo in Svizzera - è data; che, inoltre, l'UFM ha interpellato l'Italia, affinché prenda in carico il richiedente l'asilo, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 17 del Regolamento Dublino; che, infine, nonostante l'Italia non abbia espressamente accettato la presa in carico del richiedente, si ritiene che la stessa sia stata accettata, conformemente all'art. 20 cpv. 1 lett. c del suddetto Regolamento; che, nel ricorso, l'insorgente ha fatto valere, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che l'UFM avrebbe dovuto entrare in merito della domanda d'asilo, in quanto sarebbe applicabile l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. d LAsi, visto che il ricorrente avrebbe - giusta la Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 2006 n. 3 - la qualità di rifugiato; che, nel caso concreto, va rilevato che la suddetta eccezione sollevata dal ricorrente non è applicabile nei casi di cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi (cfr. art. 34 cpv. 3 1ª frase LAsi e contrario); che, inoltre, l'insorgente non ha contestato le risultanze EURODAC e vista segnatamente l'entrata illegale del ricorrente in Italia il 19 ottobre 2008 (cfr. verbale d'audizione dell'8 giugno 2009, pag. 8), sia le condizioni dell'art. 10 cpv. 1 che quelle dell'art. 16 par. 1 cpv. e del Regolamento Dublino sono realizzate; che, premesso ciò, l'UFM ha rettamente ritenuto competente l'Italia per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente; che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia possa violare l'art. 25 cpv. 2 Cost., l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, inoltre, codesto Tribunale sottolinea che tutti i Paesi vincolati dall'Accordo d'associazione alla normativa di Dublino sono firmatari della Conv. e della CEDU e ne applicano le disposizioni. Nell'ambito della cooperazione prevista da Dublino, lo Stato membro responsabile dell'esame di una domanda d'asilo è determinato sulla base dei criteri e delle procedure definiti nel Regolamento Dublino; che lo Stato così designato è tenuto a condurre la procedura d'asilo nel rispetto delle disposizioni della Conv. e della CEDU (cfr. Messaggio sugli accordi bilaterali II, FF 2004 5331; cfr. ugualmente i considerandi introduttivi n. 2, 12 e 15 del Regolamento Dublino); che, in caso di allontanamento verso uno di questi Stati, le autorità elvetiche possono partire dal principio che le regole imperative imposte dalle precitate convenzioni (in particolare il principio di divieto di respingimento, così come il divieto di trattamenti inumani ai sensi dell'art. 3 CEDU), sono rispettate; che incombe di conseguenza al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; che, nel caso concreto, non soccorrono il ricorrente le succitate allegazioni presentate in sede d'audizione nell'ambito del diritto di essere sentito sull'evasione di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi (cfr. verbali d'audizione dell'8 giugno 2009, pag. 9 e del 19 ottobre 2009, pag. 7); che, inoltre, i richiedenti l'asilo allontanati verso l'Italia da Paesi firmatari dell'Accordo d'associazione alla normativa di Dublino vengono trattati in modo privilegiato dalle autorità italiane per quanto riguarda l'alloggio; che, oltre alle strutture statali, vi sono altresì numerose organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (cfr. tra le altre, la decisione del Tribunale amministrativo federale D-721/2010 del 15 febbraio 2010); che dal 1° gennaio 2009 l'organizzazione "Arciconfraternita del SS. Sacramento e di S. Trifone" si prende cura dei rifugiati presso l'aeroporto di D._______ ed offre una consulenza giuridica gratuita ai richiedenti l'asilo; che, in siffatta evenienza, non sussistono indizi per ritenere che le autorità italiane violeranno gli obblighi di diritto internazionale assunti, qualora il ricorrente dovesse allegare e dimostrare l'esistenza di timori oggettivamente fondati d'esposizione, in caso di rimpatrio o d'allontanamento in un Paese terzo, a seri pregiudizi ai sensi della Conv., a trattamenti vietati secondo la CEDU o la Conv. Tortura (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale D-721/2010 del 15 febbraio 2010; E-6195/2009 del 30 ottobre 2009; E-4109/2009 del 17 agosto 2009); che, in considerazione di quanto suesposto, ne discende che rettamente l'UFM è non entrato nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che la non entrata nel merito di una domanda d'asilo ha, di norma, come conseguenza la pronuncia dell'allontanamento (art. 44 cpv. 1 LAsi); che, in casu, il Cantone d'attribuzione non ha rilasciato un permesso di dimora ed il ricorrente non ha neppure un diritto al rilascio di tale permesso, ragione per cui l'UFM ha rettamente pronunciato l'allontanamento; che, nel quadro di una procedura Dublino, la quale costituisce una procedura di trasferimento verso lo Stato competente per l'esame della domanda d'asilo, non v'è spazio per i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 LAsi in combinazione con l'art. 83 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che un tale esame - nella misura in cui è necessario - dev'essere effettuato già nell'ambito della procedura Dublino (cfr. considerandi precedenti); che, in tal senso, l'UFM ha rettamente ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che il ricorrente non è riuscito ad esporre in che modo la decisione impugnata violi il diritto federale, accerti in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, oppure sia inadeguata (art. 106 LAsi); che, di conseguenza, il ricorso va respinto; che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che, di conseguenza, la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La decisione supercautelare del Tribunale amministrativo federale del 17 marzo 2010 è revocata. 2. Il ricorso è respinto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (anticipata via fax e Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegato N (...) (per corriere interno; in copia) F._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: