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D-152/2021

D-152/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-02-01 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-152/2021 Sentenza del 1° febbraio 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), B._______, nato il (...), Bielorussia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 15 dicembre 2020 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 28 settembre 2020, il rilevamento dei dati personali del 5 ottobre 2020 (cfr. atto [...]-9/10 [di seguito: verbale 1]), il verbale relativo al colloquio personale Dublino del 19 ottobre 2020 (cfr. atto 16/2 [di seguito: verbale 2]), il verbale relativo all'audizione sui motivi d'asilo svoltasi il 7 dicembre 2020 (cfr. atto 36/19 [di seguito: verbale 3]), la bozza di decisione negativa sull'asilo (cfr. atto 39/6), con cui la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione del provvedimento medesimo in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il parere sulla bozza di decisione inoltrato il 14 dicembre 2020 (cfr. atto 40/17) e la documentazione ivi acclusa (cfr. atti 40/17, 41/2, 42/2, 43/1, 44/5 e 45/1), la decisione della SEM del 15 dicembre 2020, notificata all'interessato in medesima data (cfr. atto 49/1), con la quale detta Segreteria ha confermato quanto precedentemente paventato, ed ha respinto la domanda d'asilo pronunciando nel contempo l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione del provvedimento stesso siccome lecita, esigibile e possibile, il ricorso del 13 gennaio 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 14 gennaio 2021), con cui il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata e al riconoscimento dell'asilo in Svizzera; in subordine egli ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria; l'ulteriore conclusione ricorsuale, ai sensi della quale egli ha demandato la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un complemento istruttorio; altresì, e con protesta di spese e ripetibili, ha presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese anticipate di giustizia, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino bielorusso, è vissuto nel Paese d'origine sino al suo espatrio, avvenuto il (...) settembre 2020 (cfr. verbale 1, pag. 5, punto 5.01), che sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha narrato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in ragione del suo attivismo politico in Patria; che in particolare, egli avrebbe ripetutamente condiviso con la zia - asserita vicepresidente del partito "(...)" critiche all'indirizzo dell'attuale governo bielorusso; che in ragione di tale agire, fra il (...) e il (...) le autorità statali lo avrebbero falsamente accusato di furto in appartamenti, condannandolo a svariati anni di carcere, pena espiata solo nel (...) del 2019; che oltretutto, le sue opinioni politiche gli avrebbero precluso l'accesso ad un'attività lavorativa regolare, che dal 9 agosto 2020, egli avrebbe inoltre partecipato a numerose manifestazioni di protesta contro la rielezione del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko; che a suo dire, ciò lo avrebbe posto nel collimatore delle autorità di polizia, le quali avrebbero cominciato ad effettuare telefonate e visite intimidatorie presso il suo domicilio; ch'egli avrebbe deciso di fuggire dal Paese d'origine dietro consiglio della zia, che il ricorrente ha quindi addotto di temere per la propria incolumità per il caso in cui facesse ritorno in Patria (cfr. verbale 3, pag. 8, D63), che nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha messo in dubbio la verosimiglianza delle allegazioni dell'interessato; che il suo narrato, oltre a non essere sufficientemente motivato e contrario alla logica dell'agire, sarebbe pure contraddittorio, che con il gravame, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che a suo dire, la verosimiglianza e la coerenza del suo racconto andrebbe considerata dal punto di vista globale, considerando nel complesso la situazione nella quale egli si sarebbe trovato in Bielorussia; ch'egli ha poi confutato gli indicatori d'inverosimiglianza ritenuti dall'autorità inferiore adducendo diverse giustificazioni, che oltracciò, durante l'audizione egli avrebbe riscontrato diverse difficoltà con l'interprete nella misura in cui questi gli avrebbe chiesto più volte di riformulare le proprie allegazioni; che sarebbe pertanto possibile che i fatti narrati non siano stati riportati compiutamente; che del resto, a riprova di ciò, dal verbale non si evincerebbe alcun riferimento all'arresto del quale sarebbe stato oggetto nel 2020 (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, punto 4), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che orbene, a mente del Tribunale il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che nel caso in esame v'è in effetti da ritenere che le dichiarazioni dell'insorgente circa i suoi motivi d'asilo sono manifestamente inverosimili giacché incongruenti e insufficientemente sostanziate, che in proposito, come rettamente evidenziato dalla SEM, v'è anzitutto da rilevare che le dichiarazioni dell'interessato sono contraddittorie su un punto essenziale, che in effetti, egli ha in un primo tempo dichiarato che con le supposte telefonate, la polizia bielorussa gli avrebbe intimato di interrompere la partecipazione alle proteste e di non condividere le sue opinioni politiche, paventandogli nel contempo la sua sparizione e la sua incarcerazione per il caso in cui non ottemperasse (cfr. verbale 3, pag. 8, D60); che nel prosieguo della medesima audizione, egli ha però spiegato che le autorità statali gli avrebbero solamente chiesto di recarsi da loro (cfr. verbale 3, pag. 15, D131 e D132), che chiamato a chiarire il diverso tenore delle telefonate minatorie perpetrate nei suoi confronti, il richiedente ha asserito che le minacce esplicite descritte in un primo tempo sarebbero state formulate nel (...), mentre gli inviti a recarsi presso le autorità risalirebbero al 2020 (cfr. verbale 3, pag. 15, D133); che incalzato dalla funzionaria interrogante, egli ha poi indicato un'ulteriore versione dei fatti, riferendo di essere stato esplicitamente minacciato di morte - in un'occasione - anche nel 2020 (cfr. verbale 3, pag. 15, D133), che la generica giustificazione addotta nel gravame - ai sensi della quale le autorità di polizia avrebbero proferito minacce espresse nei suoi confronti nel (...), limitandosi invece a chiedergli di presentarsi da loro nel 2020 non è atta a dissipare i dubbi sul punto; che in effetti, come giustamente fattogli notare dalla funzionaria interrogante in sede di audizione (cfr. verbale 3, pag. 15, D134), egli ha dichiarato che gli interlocutori telefonici gli avrebbe prospettato la stessa fine del direttore del museo, osservatore ad un seggio elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi nel 2020 (cfr. verbale 3, pag. 7, D59 e D60); che conseguentemente, tale episodio non può risalire al 2015, come del resto da lui ammesso in sede di audizione (cfr. verbale 3, pag. 15, D134), che per il resto, il narrato del ricorrente si esaurisce in allegazioni fumose e non sufficientemente sostanziate, che a titolo esemplificativo, egli non è stato in grado di esplicitare con precisione le sue opinioni politiche; che malgrado egli sostenga di essere stato perseguitato sin dal (...) in ragione delle critiche che avrebbe rivolto al governo bielorusso, in sede di audizione si è limitato ad evidenziare stereotipatamente l'esistenza di brogli elettorali e la sua avversione per il regime di Alexandr Lukashenko (cfr. verbale 3, pag. 10, D76 e D80), che anche la descrizione della manifestazione alla quale avrebbe preso parte nella città di Minsk appare scevra di dettagli significativi (cfr. verbale 3, pag. 11, D96); che in un primo tempo egli ha unicamente esposto episodi d'ordine generale; che è solo su insistenza della funzionaria interrogante, che A._______ ha indicato di essere miracolosamente scampato all'arresto; che anche il racconto di tale punto appare tuttavia tanto fumoso quanto vago avendo l'insorgente riferito solamente che "la Polizia ha cominciato ad arrestare gente e io ho fatto in tempo a scappare e a me non è successo niente" (cfr. verbale 3, pag. 12, D98), che per sovrabbondanza, v'è da rilevare in specie che il legame con la supposta zia non è suffragato da alcun elemento; che al contrario, la verosimiglianza del medesimo è minata dal fatto che il ricorrente non fosse nemmeno in grado di indicare la data precisa del decesso (cfr. verbale 3, pag. 16, D137), che in definitiva, già solo alla luce di tali considerazioni ed indipendentemente dagli ulteriori indicatori d'inverosimiglianza analizzati dall'autorità di prima istanza, l'insorgente non è riuscito a rendere verosimili i motivi d'asilo allegati, che altresì, è doveroso rilevare che la censura ricorsuale secondo la quale vi sarebbero state difficoltà con l'interprete non trova riscontro negli atti di cui all'inserto; che invero, il richiedente stesso ha dichiarato di aver compreso bene il traduttore attribuitogli (cfr. verbale 3, pag. 18, D158), che oltretutto, l'arbitrarietà della condanna espiata nel Paese d'origine, così come l'allegazione secondo la quale nel verbale di audizione non sarebbe stata fatta menzione di un supposto arresto avvenuto nel 2020 raccontato durante l'audizione (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, punto 4), si esauriscono in mere asserzioni di parte; che in merito a quest'ultimo aspetto, è del resto giudizioso rimarcare che il ricorrente - regolarmente assistito da un legale nel corso del procedimento di prima istanza - ha confermato, previa rilettura del verbale, il tenore del documento in parola (cfr. verbale 3, pag. 19), che di conseguenza, è a giusto titolo che l'autorità di prima istanza ha respinto la sua domanda d'asilo e non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, che in definitiva, per quanto riguarda il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo v'è pertanto da confermare la decisione della SEM, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM di-spone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in sede ricorsuale, l'interessato ha contestato anche tale assunto; che a suo dire, posta la verosimiglianza del suo narrato, un allontanamento verso il suo Paese d'origine violerebbe il principio di non respingimento, che oltretutto, la situazione in Bielorussia non militerebbe per un suo rimpatrio nella dignità e nella sicurezza (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, punto 6), che ad ogni modo, anche a mente del Tribunale non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento verso lo Stato in parola, che giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), che, in siffatte circostanze, non v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento in Bielorussia ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nel Paese d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che in primo luogo, in Bielorussia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale (cfr. sentenza del Tribunale E-5232/2020 del 13 novembre 2020 consid. 9.3), che dagli atti non traspaiono neppure motivi individuali di natura economica, sociale o medica, che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine; ch'egli infatti, giovane e in buona salute (cfr. verbale 3, pag. 5, D38-D39), dispone in Patria di una rete sociale composta dalla moglie e dal figlio con i quali condivide il domicilio familiare (cfr. verbale 3, pag. 3, D18) - oltre che dall'intera cerchia familiare più stretta (cfr. verbale 3, pag. 5, D34), che il ricorrente ha peraltro beneficiato di una discreta istruzione (cfr. verbale 3, pag. 5, D30) e può contare su una buona esperienza lavorativa (cfr. verbale 3, pag. 5, D31), che ne discende che apparterrà al ricorrente rinnovare i suoi legami in Bielorussia, Paese che ha lasciato solamente a settembre del 2020, al fine di facilitare il suo reinserimento, che quindi anche l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI), che da ultimo, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (83 cpv. 2 LStrI), ritenuto che usando della necessaria diligenza, il ricorrente potrà, se del caso, procurarsi ogni documento supplementare indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: