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D-1400/2017

D-1400/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-25 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A._______, cittadino iracheno di etnia araba e confessione sunnita con ultimo domicilio a Bagdad, è giunto in Svizzera il 31 ottobre del 2015, depositando poi la propria domanda d'asilo il 2 novembre seguente (cfr. atto A6, pag. 2 e segg.). Sentito sui motivi, l'interessato ha dichiarato ricercare protezione in Svizzera in quanto avrebbe disertato dall'esercito iracheno, laddove era impiegato quale soldato su contratto venendo discriminato in quanto sunnita. Egli ha ricondotto la sua diserzione al disgusto per le azioni delle milizie sciite nell'ambito degli scontri con il sedicente "Stato Islamico". In tale contesto il richiedente sarebbe stato chiamato a reprimere la popolazione civile sunnita aprendo il fuoco su di essa. Le milizie sciite sostenute dall'Iran (in particolare l'Organizzazione Badr; in arabo: ) avrebbero inoltre sequestrato dell'equipaggiamento dalle truppe regolari al fine di commettere atti pregiudizievoli nei confronti dei civili in nome dell'esercito iracheno. Oltre ad assistere all'impotenza dei suoi superiori nei confronti delle azioni delle brigate al Badr, il richiedente, in occasione delle sue uscite di pattuglia, avrebbe visto persone innocenti morire senza che ciò fosse relazionabile al sedicente "Stato Islamico". Per questi motivi egli avrebbe approfittato di un regolare congedo per disertare. Alla luce di ciò, il ricorrente teme che nei suoi confronti sia già stata pronunciata una condanna in contumacia. Egli ha a tal proposito riferito che susseguentemente al suo espatrio la polizia si recherebbe regolarmente presso il suo domicilio a Baghdad. A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha versato agli atti il certificato di cittadinanza iracheno, la sua carta d'identità ed una tessera di incorporazione nell'esercito. B. Con decisione del 3 febbraio 2017, notificata al richiedente il 7 febbraio 2017 (cfr. atto A26), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso l'Iraq, concedendogli conseguentemente l'ammissione provvisoria. C. Il 6 marzo 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 7 marzo 2017) l'interessato è insorto contro suddetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del gravame e la concessione dell'asilo. Subordinatamente ha petito la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione in merito alla sussistenza della qualità di rifugiato. Altresì ha presentato istanza di esenzione dal versamento anticipato delle spese di giudizio con protestate spese e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 26 aprile 2017, il Tribunale ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali invitando nel contempo l'autorità di prime cure a determinarsi in merito al gravame. E. Il 10 maggio 2017 la SEM ha trasmesso al Tribunale le proprie osservazioni proponendo la reiezione gravame. F. Il ricorrente si è espresso in replica con scritto del 20 maggio 2017. G. Con osservazioni complementari del 20 giugno 2017, la SEM ha preso posizione circa le ulteriori argomentazioni del ricorrente. H. Il ricorrente si è quindi nuovamente determinato al riguardo con scritto del 21 luglio 2017. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 3 febbraio 2017 e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato.

E. 4.1 Nella decisione avversata l'autorità di prime cure ha ritenuto che l'interessato non avrebbe reso verosimile che, a causa della diserzione, sarebbe esposto a una sanzione sproporzionata da parte delle autorità irachene. A mente della SEM, nonostante l'insorgente abbia preteso essere discriminato nell'esercito iracheno in quanto sunnita, egli avrebbe altresì dichiaro che lo stesso era composto sia da sunniti che da sciiti e che le sue relazioni con i superiori militari fossero normali. Nel contempo, circa gli avvenimenti svoltisi nella regione di Kirkuk, occorrerebbe constatare che il ricorrente avrebbe sparato in aria invece che sulla popolazione come gli era stato ordinato e che a seguito di tale insubordinazione avrebbe ricevuto un semplice biasimo da parte dei suoi superiori, circostanza quest'ultima che confermerebbe l'assenza di particolari discriminazioni nei suoi confronti. A riprova di ciò, l'insorgente avrebbe del resto beneficiato di regolari congedi posto che avrebbe approfittato proprio di una tale circostanza per disertare. A sostegno della sua tesi l'autorità di prima istanza sottolinea infine che il richiedente avrebbe dichiarato di non aver mai svolto attività politiche e di non avere avuto altri problemi con le autorità irachene.

E. 4.2 Nel gravame viene avversata l'argomentazione dell'autorità di prime cure. A mente del ricorrente l'intero ragionamento della SEM non sembrerebbe aver colto due elementi essenziali; nell'ordine la connessione tra la diserzione e l'atteggiamento di complicità dei superiori gerarchici verso la condotta dei miliziani sciiti e la conseguente pressione psichica da lui subita. Detto altrimenti, iI ricorrente si sarebbe ritrovato a dover scegliere tra rimanere neII'esercito ed essere complice delle violenze perpetrate ai danni della popolazione civile sunnita della zona e la diserzione. Questa seconda opzione, sulla quale sarebbe caduta la sua scelta, lo avrebbe esposto non solo alle sanzioni previste dalla legge irachena, ma anche al rischio di discriminazioni connesse alla sua confessione sunnita ed ai sospetti di cui possono fare oggetto gli appartenenti alla stessa nel contesto del conflitto settario scatenato dall'ascesa dello "Stato Islamico". Alla luce di ciò, l'insorgente ritiene che la SEM non avrebbe tenuto debitamente conto della realtà irachena attuale ed avrebbe sottovalutato le possibili discriminazioni a danno dei sunniti, soprattutto se appartenenti a gruppi a rischio. Nello stesso senso, l'autorità di prima istanza avrebbe a torto omesso di esaminare sotto l'aspetto della rilevanza la situazione psicologica del ricorrente posto che quest'ultimo sarebbe stato costretto ad assistere aII'uccisione di civili innocenti, colpevoli solo di essere - come Iui - sunniti in una regione dominata dallo "Stato Islamico". Infatti, nella sua posizione di soldato arruolatosi per proteggere la popolazione civile, il ricorrente si sarebbe ritrovato discriminato perché sunnita, privato di prospettive di promozione e costretto a dover indossare per anni la stessa uniforme. Avrebbe dovuto assistere all'oppressione dei sunniti da parte dei miliziani iraniani i quali agivano a nome dell'esercito regolare sottraendo nel contempo materiale militare alle truppe regolari. Pertanto la diserzione del ricorrente sarebbe da ricondurre alla sua situazione di soldato a lungo discriminato per la propria confessione e che già in passato aveva rifiutato di eseguire ordini ritenuti ingiusti. Non stupirebbe dunque che il ricorrente tema di essere assoggettato a un trattamento più duro di quello che colpirebbe un soldato sciita nella stessa situazione, o un soldato in un qualsiasi altro Paese. Non di meno, la posizione del ricorrente rischierebbe anche di essere aggravata dal possibile palesarsi della sua appartenenza familiare-tribale, in relazione ai vantaggi di cui gli appartenenti fruivano ai tempi di Saddam Hussein. Andrebbe dunque concluso che la pressione psicologica a cui il ricorrente sarebbe stato esposto e la conseguente diserzione costituirebbero una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e che iI ricorrente si ritroverebbe ora a dover temere un trattamento implicante un serio pregiudizio a norma dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. A tal riguardo, sarebbe d'uopo constatare che dalla decisione avversata e dagli atti di causa, non emergerebbero incongruenze o elementi che possano mettere in dubbio la verosimiglianza delle sue allegazioni.

E. 4.3 In sede di risposta la SEM ha preso posizione circa l'influsso dell'appartenenza famigliare-tribale dell'interessato sollevata in sede ricorsuale. Al riguardo l'autorità di prima istanza ha rilevato come il ricorrente non abbia indicato che la sua tribù fosse la più favorita ma semplicemente che i sunniti al tempo di Saddam Hussein sarebbero stati maggioritari ed in sicurezza a Baghdad, situazione che si sarebbe poi invertita. Del resto, egli avrebbe asserito che nessun membro della sua famiglia occupava posizioni di rilievo durante il regime baathista. Non vi sarebbe dunque modo di concludere che il richiedente rischi di essere esposto ad una sanzione sproporzionata per aver disertato a causa della sua estrazione sociale.

E. 4.4 Nella propria replica, il ricorrente ha esposto alcuni dati statistici circa la sua tribù di appartenenza. Secondo tali informazioni, i membri del suogruppo tribale avrebbero costituito sino al 20% del personale delle forze armate ai tempi di Saddam Hussein. Successivamente alla caduta del regime, gli stessi avrebbero inoltre avuto un ruolo importante nei movimenti di protesta nei confronti del governo al-Maliki poi duramente repressi. Alla luce di ciò e fermo considerato inoltre che in alcune aree dell'Iraq la tribù del ricorrente sarebbe la principale esponente dell'islam sunnita, l'appartenenza tribale e confessionale rischierebbe di esporre l'interessato ad un aggravio delle persecuzioni rilevanti ex art. 3 LAsi.

E. 4.5 Nell'ambito della propria duplica, la SEM ha osservato che il ricorrente avrebbe integrato l'esercito iracheno dal 13 agosto 2009 al 14 ottobre 2015. Egli non avrebbe inoltre dichiarato di aver partecipato a manifestazioni e neppure di aver avuto problemi con le autorità o di aver fatto l'oggetto di misure persecutorie a causa della sua appartenenza tribale. Le sue considerazioni sarebbero pertanto ininfluenti

E. 4.6 Con ulteriori osservazioni il ricorrente si è limitato a constatare che l'appartenenza tribale dovrebbe comunque essere presa in considerazione nella valutazione del rischio.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.2 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giurisprudenza ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d'origine rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9).

E. 5.3 La rilevanza in materia d'asilo può parimenti essere riscontrata indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1992, p. 44).

E. 5.4 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di concludere che nell'Iraq centrale ed in particolare a Baghdad viga attualmente una situazione di violenza interconfessionale generalizzata. Ciò non riguarda tuttavia solamente i sunniti ma anche gli sciiti, a seconda del luogo di provenienza e della composizione confessionale della popolazione. Non si può dunque parlare di una persecuzione mirata nei confronti dei soli sunniti (cfr. DTAF 2008/12 e sentenza E-5271/2014 consid. 5). Il Tribunale si è anche determinato in merito al rischio corso dai precedenti sostenitori del regime di Saddam Hussein. In effetti, il processo di de-bathizzazione" della società irachena, ad oggi tutt'ora in atto, è risultato a tratti violento. Ne consegue che i partigiani baathisti, perlopiù appartenenti alla minoranza sunnita dominante durante il regime, possano incorrere il rischio di essere esposti ad atti violenti per via del loro passato politico. Una persecuzione collettiva di tale gruppo è stata però chiaramente esclusa (cfr. DTAF 2008/12 consid. 6.4.5; sentenza E-5271/2014 consid. 5.3.1).

E. 6 Sulla base di quanto precede, non vi è luogo di concludere che il ricorrente sia stato esposto o abbia un fondato timore d'essere esposto in futuro a pregiudizi rilevanti in materia d'asilo in caso di ritorno in patria.

E. 6.1 Anzitutto, le traversie subite nell'ambito del suo impiego nell'esercito, quandanche verosimili, non configurano gli estremi di un trattamento contrario ai disposti sopraelencati. Seppur non possa infatti essere escluso che l'interessato, in quanto sunnita, possa aver fatto l'oggetto di disparità di trattamento ed abbia avuto alcune difficoltà a farsi strada in determinate unità dell'esercito (segnatamente laddove a maggioranza sciita), non vi è modo di considerare tali circostanze quali atti rilevanti in materia d'asilo. Del resto, secondo le sue stesse dichiarazioni, l'esercito iracheno sarebbe composto sia da sciiti che da sunniti (cfr. atto A21, pag. 9). Ciò è confermato anche dalle fonti disponibili, secondo le quali - pur essendo riscontrabile una significativa tendenza, soprattutto durante il periodo del governo al-Maliki, ad una sovrarappresentazione sciita nei ruoli chiave e ad una maggior facilità all'avanzamento dettata da un'idea di riequilibramento susseguente ad una precedente situazione contraria - la presenza di soldati, ufficiali e comandanti sunniti è comunque sempre stata una costante (cfr. Anthony H. Cordesman, Sam Khazai, Shaping Iraq's Security Forces, 12.06.2014, consultato il 28 agosto 2017 su https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/legacy_files/files/publication/140612_Shaping_Iraq_Security_Forces.pdf; Florence Gaub, Carnegie Endowment for International Peace, An Unhappy Marriage: Civil-Military Relations in Post-Saddam Iraq, 13.01.2016, consultato il 28 agosto 2017 su < http://carnegieeurope.eu/2016/01/13/unhappy-marriage-civilmilitary-relations-in-postsaddaam-iraq-pub-61955, abgerufen am 01.09.2017 ). Per dipiù, il richiedente ha dichiarato non aver inizialmente avuto particolari problemi con i suoi superiori (cfr. atto A21, pag. 10). Ciò è confermato anche dal fatto che egli avrebbe beneficiato di regolari congedi (cfr. atto A21, pag. 11). Ad ogni buon conto, le circostanze di cui il ricorrente si è avvalso e meglio, il fatto di aver avuto difficoltà a salire di grado e di aver dovuto indossare una vecchia uniforme, paiono d'acchito irrilevanti in quanto non raggiungono un grado d'intensità tale da configurare atti pregiudizievoli contrari al diritto applicabile. Ciò a maggior ragione posto che l'insorgente si è arruolato su base volontaria. Invero, come già esposto la sola appartenenza alla confessione sunnita non permette di concludere quanto al rischio di una discriminazione rilevante in materia d'asilo. Allo stesso tempo né il ricorrente né la sua famiglia può avvalersi di una precedente posizione sensibile quale sostenitore del regime di Saddam Hussein. Pertanto, non vi è nemmeno da riconoscere la persistenza di un rischio particolare derivante da un precedente sostegno al partito Baath. Su tali presupposti, anche l'estrazione tribale del ricorrente pare ininfluente. Quandanche la tribù di appartenenza possa aver goduto di alcuni vantaggi durante il regime, tale circostanza non permetterebbe infatti di riconoscere ad essa sola una rilevanza in materia d'asilo ai sensi della precitata giurisprudenza (cfr. atto A21, pag. 14; cfr. con DTAF 2008/12 consid. 7.2.1-7.2.3).

E. 6.2 Relativamente all'episodio che avrebbe visto il ricorrente ricevere l'ordine di aprire il fuoco sui civili, occorre rammentare che la rilevanza in materia d'asilo di un servizio di leva può effettivamente essere data allorquando l'incorporazione nell'esercito comporti ad essa sola la partecipazione ad atti che vadano a creare una pressione psichica insopportabile. Va tuttavia sottolineato che i rari casi di applicazione di tale scenario sono limitati a situazioni di estrema gravità, laddove le persone interessate vengono forzate a commettere ostilità contro i membri della propria comunità o a compiere atti proibiti dal diritto internazionale, essendo nel contempo minacciati nella propria integrità (si veda in particolare GICRA 2003 no. 8 consid. 6b, a riguardo di cittadini di Sarajevo di etnia serba integrati nel neonato esercito bosniaco ed astretti a partecipare alle ostilità aventi quale obbiettivo la conquista e l'epurazione etnica di un territorio o ancora Samuel Werenfels, op. cit., p. 259, che fa riferimento alla prassi allor riguardante i cittadini afgani obbligati a combattere sotto minaccia di fucilazione contro i Mujaheddin dai filosovietici; si veda anche sentenza del Tribunale D-5396/2015 del 29 luglio 2016, consid. 7.8 a proposito dei curdi chiamati ad assolvere il servizio militare in Turchia). Ora, nel caso in disamina, il ricorrente, che ha scelto la carriera militare di propria iniziativa, quandanche sia effettivamente stato chiamato a reprimere i manifestanti, non risulta aver eseguito un tale ordine. Inoltre, le conseguenze di tale insubordinazione si sarebbero limitate ad un semplice biasimo da parte dei superiori (cfr. atto A.21, pag. 4). Dipiù, tali avvenimenti, così come descritti dallo stesso interessato, si sarebbero svolti nell'ambito di una circostanza particolare e non sarebbero stati dettati dalle intenzioni dei suoi superiori diretti ma piuttosto dal volere delle milizie sciite al quale i comandanti dell'esercito regolare non sarebbero stati in posizione di sottrarsi. Su tali presupposti, non vi è dunque modo di riconoscere in quanto accaduto un'evenienza ad essa sola configurante una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. La situazione differisce infatti dagli esempi citati su vari aspetti, segnatamente a causa del fatto che l'insorgente si è potuto esimere dal partecipare a tali atti senza subire conseguenze.

E. 6.3.1 Del resto, l'interessato non ha addotto né reso verosimile di essere esposto al rischio di subire una sanzione aggravata o sproporzionatamente severa per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi a causa della sua diserzione.

E. 6.3.2 Contestualizzando la circostanza secondo le fonti disponibili, è facile constatare come nell'ambito degli scontri con lo "Stato Islamico" svoltisi nel 2014, un gran numero di soldati e di ufficiali dell'esercito iracheno avrebbe disertato, contribuendo alla disfatta di Mosul. Per cercare di arginare la problematica, il governo iracheno, dopo aver inizialmente minimizzato l'accaduto, ha preannunciato l'introduzione di pene severe per i disertori. Nonostante i proclami in tal senso, i media hanno successivamente riferito che la situazione si sarebbe risolta con una sorta di amnistia de facto dettata anzitutto dalla necessità di far capo a materiale umano altrimenti decimato dalle diserzioni (cfr. sentenza del Tribunale E-5197/2015 del 23 agosto 2016 consid. 5.3.6 e riferimenti citati).

E. 6.3.3 Ora, occorre anzitutto rilevare come nel caso in esame non vi sia evidenza alcuna agli atti quanto al fatto che nei confronti del ricorrente sia stata avviata una procedura giudiziaria riguardante l'abbandono del servizio. Ciò detto, viste le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 6.1 e 6.3.2), quandanche una tale procedura sia stata posta in essere, non vi sarebbero comunque indizi che lascino presupporre che l'insorgente possa fare l'oggetto di una sanzione più severa rispetto ad un'altra persona che si trovi nella medesima situazione. Invero, l'interessato non ha addotto aver avuto problemi concreti con le autorità del suo paese (cfr. atto A21, pag. 9). Per di più, egli risulta aver lasciato legalmente il proprio paese d'origine munito di regolare passaporto senza che le autorità lo abbiano interdetto (cfr. atto A6, pag. 12). Pertanto, quandanche venga effettivamente emanata un'eventuale sanzione nei suoi confronti, ciò non configurerebbe ad ogni modo una persecuzione rilevante in materia di asilo (cfr. situazioni comparabili nelle recenti sentenze del Tribunale E-3169/2017 del 3 luglio 2017, D-5155/2016 del 9 novembre 2016; si veda anche la già citata sentenza E-5179/2015 consid. 5.3.5 e 5.3.7 che nega la rilevanza in materia d'asilo di una condanna a 15 anni di reclusione pronunciata in Iraq per diserzione e abbandono di materiale militare proprio nell'ambito degli eventi summenzionati).

E. 6.4 Le nefandezze compiute dalle milizie sciite attive nella guerra civile irachena sono notorie ed ampiamente documentate. Tali entità risultano aver tratto vantaggio dalla situazione di impunità e di insicurezza per compiere il loro disegno criminoso spesso fortemente condizionato da questioni settarie. Vi sono innegabili evidenze quanto a rapimenti, omicidi ed estorsioni compiuti principalmente a danno della popolazione sunnita nell'ambito di azioni di rappresaglia per il presunto sostegno di quest'ultima allo "Stato Islamico". In tale contesto, le forze di sicurezza regolari in rotta, si sono rivelate totalmente incapaci di mantenere una situazione di legalità nella regione. Non di meno, i rapporti parlano addirittura di complicità, o quantomeno di acquiescenza da parte delle truppe regolari nell'ambito di tali accadimenti (cfr. sentenza del Tribunale E-5271/2014 del 15 aprile 2015 consid. 5.2 e riferimenti citati; si veda anche Amnesty International, Absolute Impunity: Militia rule in Iraq, Ottobre 2014, pubblicazione n° MDE 14/015/2014). Occorre tuttavia constatare che ai sensi della giurisprudenza, gli atti di violenza compiuti da tali entità, per quanto di indubbia gravità, rientrano nell'ambito del clima di insicurezza e di violenza generalizzata regnante nell'Iraq centrale e come tali non risultano pertinenti ai fini della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 6 e sentenze del Tribunale E-5271 del 15 aprile 2015 e E-3169/2017 del 3 luglio 2017). Invero, anche nel caso di specie il ricorrente non risulta aver fatto valere una persecuzione mirata nei suoi confronti, posto che il solo fatto di aver assistito ad azioni deprecabili non si apparenta a dei pregiudizi protetti dai disposti in concreto applicabili. Al contrario, le vicissitudini di ordine securitario possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento, come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure.

E. 7 Alla luce di quanto precede il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

E. 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 9 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1400/2017 Sentenza del 25 marzo 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Contessina Theis, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), aliasB._______, nato il (...), aliasC._______, nato il (...), Iraq, patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 3 febbraio 2017 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino iracheno di etnia araba e confessione sunnita con ultimo domicilio a Bagdad, è giunto in Svizzera il 31 ottobre del 2015, depositando poi la propria domanda d'asilo il 2 novembre seguente (cfr. atto A6, pag. 2 e segg.). Sentito sui motivi, l'interessato ha dichiarato ricercare protezione in Svizzera in quanto avrebbe disertato dall'esercito iracheno, laddove era impiegato quale soldato su contratto venendo discriminato in quanto sunnita. Egli ha ricondotto la sua diserzione al disgusto per le azioni delle milizie sciite nell'ambito degli scontri con il sedicente "Stato Islamico". In tale contesto il richiedente sarebbe stato chiamato a reprimere la popolazione civile sunnita aprendo il fuoco su di essa. Le milizie sciite sostenute dall'Iran (in particolare l'Organizzazione Badr; in arabo: ) avrebbero inoltre sequestrato dell'equipaggiamento dalle truppe regolari al fine di commettere atti pregiudizievoli nei confronti dei civili in nome dell'esercito iracheno. Oltre ad assistere all'impotenza dei suoi superiori nei confronti delle azioni delle brigate al Badr, il richiedente, in occasione delle sue uscite di pattuglia, avrebbe visto persone innocenti morire senza che ciò fosse relazionabile al sedicente "Stato Islamico". Per questi motivi egli avrebbe approfittato di un regolare congedo per disertare. Alla luce di ciò, il ricorrente teme che nei suoi confronti sia già stata pronunciata una condanna in contumacia. Egli ha a tal proposito riferito che susseguentemente al suo espatrio la polizia si recherebbe regolarmente presso il suo domicilio a Baghdad. A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha versato agli atti il certificato di cittadinanza iracheno, la sua carta d'identità ed una tessera di incorporazione nell'esercito. B. Con decisione del 3 febbraio 2017, notificata al richiedente il 7 febbraio 2017 (cfr. atto A26), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso l'Iraq, concedendogli conseguentemente l'ammissione provvisoria. C. Il 6 marzo 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 7 marzo 2017) l'interessato è insorto contro suddetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del gravame e la concessione dell'asilo. Subordinatamente ha petito la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione in merito alla sussistenza della qualità di rifugiato. Altresì ha presentato istanza di esenzione dal versamento anticipato delle spese di giudizio con protestate spese e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 26 aprile 2017, il Tribunale ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali invitando nel contempo l'autorità di prime cure a determinarsi in merito al gravame. E. Il 10 maggio 2017 la SEM ha trasmesso al Tribunale le proprie osservazioni proponendo la reiezione gravame. F. Il ricorrente si è espresso in replica con scritto del 20 maggio 2017. G. Con osservazioni complementari del 20 giugno 2017, la SEM ha preso posizione circa le ulteriori argomentazioni del ricorrente. H. Il ricorrente si è quindi nuovamente determinato al riguardo con scritto del 21 luglio 2017. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 3 febbraio 2017 e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato. 4. 4.1 Nella decisione avversata l'autorità di prime cure ha ritenuto che l'interessato non avrebbe reso verosimile che, a causa della diserzione, sarebbe esposto a una sanzione sproporzionata da parte delle autorità irachene. A mente della SEM, nonostante l'insorgente abbia preteso essere discriminato nell'esercito iracheno in quanto sunnita, egli avrebbe altresì dichiaro che lo stesso era composto sia da sunniti che da sciiti e che le sue relazioni con i superiori militari fossero normali. Nel contempo, circa gli avvenimenti svoltisi nella regione di Kirkuk, occorrerebbe constatare che il ricorrente avrebbe sparato in aria invece che sulla popolazione come gli era stato ordinato e che a seguito di tale insubordinazione avrebbe ricevuto un semplice biasimo da parte dei suoi superiori, circostanza quest'ultima che confermerebbe l'assenza di particolari discriminazioni nei suoi confronti. A riprova di ciò, l'insorgente avrebbe del resto beneficiato di regolari congedi posto che avrebbe approfittato proprio di una tale circostanza per disertare. A sostegno della sua tesi l'autorità di prima istanza sottolinea infine che il richiedente avrebbe dichiarato di non aver mai svolto attività politiche e di non avere avuto altri problemi con le autorità irachene. 4.2 Nel gravame viene avversata l'argomentazione dell'autorità di prime cure. A mente del ricorrente l'intero ragionamento della SEM non sembrerebbe aver colto due elementi essenziali; nell'ordine la connessione tra la diserzione e l'atteggiamento di complicità dei superiori gerarchici verso la condotta dei miliziani sciiti e la conseguente pressione psichica da lui subita. Detto altrimenti, iI ricorrente si sarebbe ritrovato a dover scegliere tra rimanere neII'esercito ed essere complice delle violenze perpetrate ai danni della popolazione civile sunnita della zona e la diserzione. Questa seconda opzione, sulla quale sarebbe caduta la sua scelta, lo avrebbe esposto non solo alle sanzioni previste dalla legge irachena, ma anche al rischio di discriminazioni connesse alla sua confessione sunnita ed ai sospetti di cui possono fare oggetto gli appartenenti alla stessa nel contesto del conflitto settario scatenato dall'ascesa dello "Stato Islamico". Alla luce di ciò, l'insorgente ritiene che la SEM non avrebbe tenuto debitamente conto della realtà irachena attuale ed avrebbe sottovalutato le possibili discriminazioni a danno dei sunniti, soprattutto se appartenenti a gruppi a rischio. Nello stesso senso, l'autorità di prima istanza avrebbe a torto omesso di esaminare sotto l'aspetto della rilevanza la situazione psicologica del ricorrente posto che quest'ultimo sarebbe stato costretto ad assistere aII'uccisione di civili innocenti, colpevoli solo di essere - come Iui - sunniti in una regione dominata dallo "Stato Islamico". Infatti, nella sua posizione di soldato arruolatosi per proteggere la popolazione civile, il ricorrente si sarebbe ritrovato discriminato perché sunnita, privato di prospettive di promozione e costretto a dover indossare per anni la stessa uniforme. Avrebbe dovuto assistere all'oppressione dei sunniti da parte dei miliziani iraniani i quali agivano a nome dell'esercito regolare sottraendo nel contempo materiale militare alle truppe regolari. Pertanto la diserzione del ricorrente sarebbe da ricondurre alla sua situazione di soldato a lungo discriminato per la propria confessione e che già in passato aveva rifiutato di eseguire ordini ritenuti ingiusti. Non stupirebbe dunque che il ricorrente tema di essere assoggettato a un trattamento più duro di quello che colpirebbe un soldato sciita nella stessa situazione, o un soldato in un qualsiasi altro Paese. Non di meno, la posizione del ricorrente rischierebbe anche di essere aggravata dal possibile palesarsi della sua appartenenza familiare-tribale, in relazione ai vantaggi di cui gli appartenenti fruivano ai tempi di Saddam Hussein. Andrebbe dunque concluso che la pressione psicologica a cui il ricorrente sarebbe stato esposto e la conseguente diserzione costituirebbero una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e che iI ricorrente si ritroverebbe ora a dover temere un trattamento implicante un serio pregiudizio a norma dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. A tal riguardo, sarebbe d'uopo constatare che dalla decisione avversata e dagli atti di causa, non emergerebbero incongruenze o elementi che possano mettere in dubbio la verosimiglianza delle sue allegazioni. 4.3 In sede di risposta la SEM ha preso posizione circa l'influsso dell'appartenenza famigliare-tribale dell'interessato sollevata in sede ricorsuale. Al riguardo l'autorità di prima istanza ha rilevato come il ricorrente non abbia indicato che la sua tribù fosse la più favorita ma semplicemente che i sunniti al tempo di Saddam Hussein sarebbero stati maggioritari ed in sicurezza a Baghdad, situazione che si sarebbe poi invertita. Del resto, egli avrebbe asserito che nessun membro della sua famiglia occupava posizioni di rilievo durante il regime baathista. Non vi sarebbe dunque modo di concludere che il richiedente rischi di essere esposto ad una sanzione sproporzionata per aver disertato a causa della sua estrazione sociale. 4.4 Nella propria replica, il ricorrente ha esposto alcuni dati statistici circa la sua tribù di appartenenza. Secondo tali informazioni, i membri del suogruppo tribale avrebbero costituito sino al 20% del personale delle forze armate ai tempi di Saddam Hussein. Successivamente alla caduta del regime, gli stessi avrebbero inoltre avuto un ruolo importante nei movimenti di protesta nei confronti del governo al-Maliki poi duramente repressi. Alla luce di ciò e fermo considerato inoltre che in alcune aree dell'Iraq la tribù del ricorrente sarebbe la principale esponente dell'islam sunnita, l'appartenenza tribale e confessionale rischierebbe di esporre l'interessato ad un aggravio delle persecuzioni rilevanti ex art. 3 LAsi. 4.5 Nell'ambito della propria duplica, la SEM ha osservato che il ricorrente avrebbe integrato l'esercito iracheno dal 13 agosto 2009 al 14 ottobre 2015. Egli non avrebbe inoltre dichiarato di aver partecipato a manifestazioni e neppure di aver avuto problemi con le autorità o di aver fatto l'oggetto di misure persecutorie a causa della sua appartenenza tribale. Le sue considerazioni sarebbero pertanto ininfluenti 4.6 Con ulteriori osservazioni il ricorrente si è limitato a constatare che l'appartenenza tribale dovrebbe comunque essere presa in considerazione nella valutazione del rischio. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.2 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giurisprudenza ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d'origine rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9). 5.3 La rilevanza in materia d'asilo può parimenti essere riscontrata indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1992, p. 44). 5.4 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di concludere che nell'Iraq centrale ed in particolare a Baghdad viga attualmente una situazione di violenza interconfessionale generalizzata. Ciò non riguarda tuttavia solamente i sunniti ma anche gli sciiti, a seconda del luogo di provenienza e della composizione confessionale della popolazione. Non si può dunque parlare di una persecuzione mirata nei confronti dei soli sunniti (cfr. DTAF 2008/12 e sentenza E-5271/2014 consid. 5). Il Tribunale si è anche determinato in merito al rischio corso dai precedenti sostenitori del regime di Saddam Hussein. In effetti, il processo di de-bathizzazione" della società irachena, ad oggi tutt'ora in atto, è risultato a tratti violento. Ne consegue che i partigiani baathisti, perlopiù appartenenti alla minoranza sunnita dominante durante il regime, possano incorrere il rischio di essere esposti ad atti violenti per via del loro passato politico. Una persecuzione collettiva di tale gruppo è stata però chiaramente esclusa (cfr. DTAF 2008/12 consid. 6.4.5; sentenza E-5271/2014 consid. 5.3.1).

6. Sulla base di quanto precede, non vi è luogo di concludere che il ricorrente sia stato esposto o abbia un fondato timore d'essere esposto in futuro a pregiudizi rilevanti in materia d'asilo in caso di ritorno in patria. 6.1 Anzitutto, le traversie subite nell'ambito del suo impiego nell'esercito, quandanche verosimili, non configurano gli estremi di un trattamento contrario ai disposti sopraelencati. Seppur non possa infatti essere escluso che l'interessato, in quanto sunnita, possa aver fatto l'oggetto di disparità di trattamento ed abbia avuto alcune difficoltà a farsi strada in determinate unità dell'esercito (segnatamente laddove a maggioranza sciita), non vi è modo di considerare tali circostanze quali atti rilevanti in materia d'asilo. Del resto, secondo le sue stesse dichiarazioni, l'esercito iracheno sarebbe composto sia da sciiti che da sunniti (cfr. atto A21, pag. 9). Ciò è confermato anche dalle fonti disponibili, secondo le quali - pur essendo riscontrabile una significativa tendenza, soprattutto durante il periodo del governo al-Maliki, ad una sovrarappresentazione sciita nei ruoli chiave e ad una maggior facilità all'avanzamento dettata da un'idea di riequilibramento susseguente ad una precedente situazione contraria - la presenza di soldati, ufficiali e comandanti sunniti è comunque sempre stata una costante (cfr. Anthony H. Cordesman, Sam Khazai, Shaping Iraq's Security Forces, 12.06.2014, consultato il 28 agosto 2017 su https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/legacy_files/files/publication/140612_Shaping_Iraq_Security_Forces.pdf; Florence Gaub, Carnegie Endowment for International Peace, An Unhappy Marriage: Civil-Military Relations in Post-Saddam Iraq, 13.01.2016, consultato il 28 agosto 2017 su < http://carnegieeurope.eu/2016/01/13/unhappy-marriage-civilmilitary-relations-in-postsaddaam-iraq-pub-61955, abgerufen am 01.09.2017 ). Per dipiù, il richiedente ha dichiarato non aver inizialmente avuto particolari problemi con i suoi superiori (cfr. atto A21, pag. 10). Ciò è confermato anche dal fatto che egli avrebbe beneficiato di regolari congedi (cfr. atto A21, pag. 11). Ad ogni buon conto, le circostanze di cui il ricorrente si è avvalso e meglio, il fatto di aver avuto difficoltà a salire di grado e di aver dovuto indossare una vecchia uniforme, paiono d'acchito irrilevanti in quanto non raggiungono un grado d'intensità tale da configurare atti pregiudizievoli contrari al diritto applicabile. Ciò a maggior ragione posto che l'insorgente si è arruolato su base volontaria. Invero, come già esposto la sola appartenenza alla confessione sunnita non permette di concludere quanto al rischio di una discriminazione rilevante in materia d'asilo. Allo stesso tempo né il ricorrente né la sua famiglia può avvalersi di una precedente posizione sensibile quale sostenitore del regime di Saddam Hussein. Pertanto, non vi è nemmeno da riconoscere la persistenza di un rischio particolare derivante da un precedente sostegno al partito Baath. Su tali presupposti, anche l'estrazione tribale del ricorrente pare ininfluente. Quandanche la tribù di appartenenza possa aver goduto di alcuni vantaggi durante il regime, tale circostanza non permetterebbe infatti di riconoscere ad essa sola una rilevanza in materia d'asilo ai sensi della precitata giurisprudenza (cfr. atto A21, pag. 14; cfr. con DTAF 2008/12 consid. 7.2.1-7.2.3). 6.2 Relativamente all'episodio che avrebbe visto il ricorrente ricevere l'ordine di aprire il fuoco sui civili, occorre rammentare che la rilevanza in materia d'asilo di un servizio di leva può effettivamente essere data allorquando l'incorporazione nell'esercito comporti ad essa sola la partecipazione ad atti che vadano a creare una pressione psichica insopportabile. Va tuttavia sottolineato che i rari casi di applicazione di tale scenario sono limitati a situazioni di estrema gravità, laddove le persone interessate vengono forzate a commettere ostilità contro i membri della propria comunità o a compiere atti proibiti dal diritto internazionale, essendo nel contempo minacciati nella propria integrità (si veda in particolare GICRA 2003 no. 8 consid. 6b, a riguardo di cittadini di Sarajevo di etnia serba integrati nel neonato esercito bosniaco ed astretti a partecipare alle ostilità aventi quale obbiettivo la conquista e l'epurazione etnica di un territorio o ancora Samuel Werenfels, op. cit., p. 259, che fa riferimento alla prassi allor riguardante i cittadini afgani obbligati a combattere sotto minaccia di fucilazione contro i Mujaheddin dai filosovietici; si veda anche sentenza del Tribunale D-5396/2015 del 29 luglio 2016, consid. 7.8 a proposito dei curdi chiamati ad assolvere il servizio militare in Turchia). Ora, nel caso in disamina, il ricorrente, che ha scelto la carriera militare di propria iniziativa, quandanche sia effettivamente stato chiamato a reprimere i manifestanti, non risulta aver eseguito un tale ordine. Inoltre, le conseguenze di tale insubordinazione si sarebbero limitate ad un semplice biasimo da parte dei superiori (cfr. atto A.21, pag. 4). Dipiù, tali avvenimenti, così come descritti dallo stesso interessato, si sarebbero svolti nell'ambito di una circostanza particolare e non sarebbero stati dettati dalle intenzioni dei suoi superiori diretti ma piuttosto dal volere delle milizie sciite al quale i comandanti dell'esercito regolare non sarebbero stati in posizione di sottrarsi. Su tali presupposti, non vi è dunque modo di riconoscere in quanto accaduto un'evenienza ad essa sola configurante una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. La situazione differisce infatti dagli esempi citati su vari aspetti, segnatamente a causa del fatto che l'insorgente si è potuto esimere dal partecipare a tali atti senza subire conseguenze. 6.3 6.3.1 Del resto, l'interessato non ha addotto né reso verosimile di essere esposto al rischio di subire una sanzione aggravata o sproporzionatamente severa per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi a causa della sua diserzione. 6.3.2 Contestualizzando la circostanza secondo le fonti disponibili, è facile constatare come nell'ambito degli scontri con lo "Stato Islamico" svoltisi nel 2014, un gran numero di soldati e di ufficiali dell'esercito iracheno avrebbe disertato, contribuendo alla disfatta di Mosul. Per cercare di arginare la problematica, il governo iracheno, dopo aver inizialmente minimizzato l'accaduto, ha preannunciato l'introduzione di pene severe per i disertori. Nonostante i proclami in tal senso, i media hanno successivamente riferito che la situazione si sarebbe risolta con una sorta di amnistia de facto dettata anzitutto dalla necessità di far capo a materiale umano altrimenti decimato dalle diserzioni (cfr. sentenza del Tribunale E-5197/2015 del 23 agosto 2016 consid. 5.3.6 e riferimenti citati). 6.3.3 Ora, occorre anzitutto rilevare come nel caso in esame non vi sia evidenza alcuna agli atti quanto al fatto che nei confronti del ricorrente sia stata avviata una procedura giudiziaria riguardante l'abbandono del servizio. Ciò detto, viste le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 6.1 e 6.3.2), quandanche una tale procedura sia stata posta in essere, non vi sarebbero comunque indizi che lascino presupporre che l'insorgente possa fare l'oggetto di una sanzione più severa rispetto ad un'altra persona che si trovi nella medesima situazione. Invero, l'interessato non ha addotto aver avuto problemi concreti con le autorità del suo paese (cfr. atto A21, pag. 9). Per di più, egli risulta aver lasciato legalmente il proprio paese d'origine munito di regolare passaporto senza che le autorità lo abbiano interdetto (cfr. atto A6, pag. 12). Pertanto, quandanche venga effettivamente emanata un'eventuale sanzione nei suoi confronti, ciò non configurerebbe ad ogni modo una persecuzione rilevante in materia di asilo (cfr. situazioni comparabili nelle recenti sentenze del Tribunale E-3169/2017 del 3 luglio 2017, D-5155/2016 del 9 novembre 2016; si veda anche la già citata sentenza E-5179/2015 consid. 5.3.5 e 5.3.7 che nega la rilevanza in materia d'asilo di una condanna a 15 anni di reclusione pronunciata in Iraq per diserzione e abbandono di materiale militare proprio nell'ambito degli eventi summenzionati). 6.4 Le nefandezze compiute dalle milizie sciite attive nella guerra civile irachena sono notorie ed ampiamente documentate. Tali entità risultano aver tratto vantaggio dalla situazione di impunità e di insicurezza per compiere il loro disegno criminoso spesso fortemente condizionato da questioni settarie. Vi sono innegabili evidenze quanto a rapimenti, omicidi ed estorsioni compiuti principalmente a danno della popolazione sunnita nell'ambito di azioni di rappresaglia per il presunto sostegno di quest'ultima allo "Stato Islamico". In tale contesto, le forze di sicurezza regolari in rotta, si sono rivelate totalmente incapaci di mantenere una situazione di legalità nella regione. Non di meno, i rapporti parlano addirittura di complicità, o quantomeno di acquiescenza da parte delle truppe regolari nell'ambito di tali accadimenti (cfr. sentenza del Tribunale E-5271/2014 del 15 aprile 2015 consid. 5.2 e riferimenti citati; si veda anche Amnesty International, Absolute Impunity: Militia rule in Iraq, Ottobre 2014, pubblicazione n° MDE 14/015/2014). Occorre tuttavia constatare che ai sensi della giurisprudenza, gli atti di violenza compiuti da tali entità, per quanto di indubbia gravità, rientrano nell'ambito del clima di insicurezza e di violenza generalizzata regnante nell'Iraq centrale e come tali non risultano pertinenti ai fini della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 6 e sentenze del Tribunale E-5271 del 15 aprile 2015 e E-3169/2017 del 3 luglio 2017). Invero, anche nel caso di specie il ricorrente non risulta aver fatto valere una persecuzione mirata nei suoi confronti, posto che il solo fatto di aver assistito ad azioni deprecabili non si apparenta a dei pregiudizi protetti dai disposti in concreto applicabili. Al contrario, le vicissitudini di ordine securitario possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento, come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure.

7. Alla luce di quanto precede il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: