Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. Gli interessati, cittadini iracheni di etnia araba e confessione sunnita, hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera 10 aprile 2019 (cfr. atto A7/12). B. B.a Sentiti a due riprese sui loro motivi di fuga, essi hanno asserito di essere originari di Baghdad, luogo nel quale avrebbero vissuto sino all'espatrio assieme ai tre figli ed al fratello di B._______, co-gestore della pasticceria di famiglia. Sennonché, il 23 agosto 2018, proprio tale famigliare sarebbe scomparso dopo essersi allontanato dal posto di lavoro. Il medesimo giorno B._______ avrebbe ricevuto una chiamata dal numero di telefono del fratello in cui gli sarebbe stato comunicato del rapimento del precitato e richiesto un riscatto. L'interessato avrebbe quindi sporto denuncia presso le forze dell'ordine e discusso dell'accaduto con un capo tribù. Quest'ultimo avrebbe così preso contatto con i rapitori onde imbastire una trattativa per il rilascio che avrebbe poi condotto il richiedente l'asilo a corrispondere la somma di 40'000 dollari quale riscatto. Dopo un mese dal suo rapimento, il fratello sarebbe quindi stato liberato. Successivamente, l'interessato avrebbe appreso che i rapitori appartenevano alla milizia sciita F._______. Il 20 settembre 2018, un gruppo di persone con il volto dissimulato e sfoggianti il vessillo del predetto gruppo islamista avrebbe fatto irruzione nell'abitazione degli interessati. A._______ sarebbe stata presente assieme alla figlia E._______. Queste persone avrebbero chiesto informazioni alla richiedente l'asilo sul il marito ed il cognato, minacciandola e perquisendo la casa. Essa sarebbe stata spintonata. La traversia si sarebbe risolta in dieci, quindici minuti. Dopo la partenza dei miliziani, i coniugi si sarebbero raggiunti telefonicamente. Una volta appresso dell'accaduto, B._______ si sarebbe rivolto nuovamente alla polizia. Egli avrebbe quindi fatto ritorno a casa accompagnato da alcuni agenti, i quali avrebbero perquisito l'immobile e posto alcune domande ad A._______ redigendo contestualmente un verbale. Il giorno seguente B._______ si sarebbe recato da un giudice, che lo avrebbe ugualmente interrogato su quanto decaduto. Temendo persecuzioni per mano di F._______, i ricorrenti si sarebbero diretti in Turchia dopo aver liquidato l'attività commerciale ed essersi procurati i documenti necessari all'espatrio (cfr. atti SEM 72/21, 75/17, 87/19, 88/11). B.b A sostegno della loro domanda d'asilo gli interessati hanno versato agli atti la denuncia e il verbale di interrogatorio giudiziario in merito all'irruzione domiciliare, nonché l'esposto alle autorità sul rapimento del fratello di B._______ oltre a diversi documenti di legittimazione. C. II 28 agosto 2019 è stato svolto un colloquio LINGUA come misura di istruzione circa l'identità dei richiedenti, il quale ha confermato la provenienza e la socializzazione a Baghdad. D. Con decisione dell'11 ottobre 2019, notificata il 14 ottobre 2019 (cfr. atto SEM 126/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai richiedenti ed ha respinto la loro domanda d'asilo, pronunciandone nel contempo l'allontanamento. L'autorità di prima istanza ha tuttavia ritenuto inesigibile l'esecuzione di detto provvedimento, da cui la contestuale ammissione provvisoria. E. Il 12 novembre 2019, gli interessati sono insorti contro suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), richiedendo di essere riconosciuti come rifugiati e posti al beneficio dell'asilo in Svizzera; in subordine la restituzione all'autorità inferiore per istruzione complementare; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere esentati dal versamento delle spese processuali compreso il relativo anticipo (domanda di assistenza giudiziaria). F. Con decisione incidentale del 26 novembre 2019, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria invitando nel contempo l'autorità intimata a presentare una risposta al gravame. G. Con osservazioni del 6 dicembre 2019, la SEM si è riconfermata nelle proprie conclusioni. H. Sollecitati a prendere posizione al riguardo, gli insorgenti, con replica del 22 gennaio 2020, hanno a loro volta ribadito le argomentazioni ricorsuali. Il Tribunale ne ha dipoi trasmesso copia per conoscenza all'autorità inferiore Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo essi censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la mancata concessione dell'asilo ed il non riconoscimento della qualità di rifugiato.
E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
E. 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto inverosimili, poiché vaghe e stereotipate, le allegazioni degli insorgenti quo alle presunte vicissitudini intercorse con la milizia sciita F._______. In primo luogo, la correlazione tra il rapimento ed il gruppo in questione si fonderebbe su mere speculazioni di B._______ed e su informazioni riportate da terzi. La pretesa irruzione domiciliare descritta da A._______ sarebbe dipoi inconsistente, atteso che quest'ultima non sarebbe stata in grado di menzionare con la debita precisione ciò che i rapitori le avrebbero detto, di quante persone si sarebbe trattato né tantomeno la durata dell'episodio in parola. Oltre a ciò, l'insieme delle dichiarazioni a proposito del rapimento del fratello, rispettivamente cognato, risulterebbero insufficientemente sostanziate per essere considerate verosimili. I ricorrenti non sarebbero invero stati in misura di circostanziare e situare temporalmente gli avvenimenti inerenti la giornata in cui avrebbe avuto luogo il sequestro. Nemmeno il resoconto relativo al periodo situato tra tale vicissitudine ed il rilascio sarebbe stato descritto con la debita accuratezza, visto che i ricorrenti avrebbero menzionato unicamente una seconda telefonata dei rapitori senza addurre dialoghi concludenti e la precisa collocazione temporale dell'evento. Ancora, i mezzi di prova prodotti attesterebbero unicamente che gli insorgenti si siano rivolti alle autorità, senza asseverare la loro versione dei fatti.
E. 5.2 Con ricorso l'insorgente avversa la lettura dell'autorità resistente. La ragione per cui i rapitori avrebbero fatto riferimento alla confessione sunnita sarebbe da ricondurre proprio alla necessità di sottolineare l'appartenenza ad una milizia sciita. Contrariamente alla tesi dell'autorità inferiore, B._______ avrebbe riportato gli avvenimenti relativi alla giornata del sequestro in un chiaro ordine. D'altro canto, il fatto di non essere quasi stato in grado di comunicare con i sequestratori rientrerebbe nei comportamenti normali di fronte ad una notizia scioccante. La stessa A._______ avrebbe peraltro asserito di aver ricevuto detta chiamata e di non essere riuscita a proferire verbo. Il periodo successivo sarebbe stato gestito dal capo tribù, cosa che renderebbe verosimile che l'interessato abbia saputo riferire unicamente di una seconda telefonata. A._______ avrebbe pure raccontato l'esatta dinamica dell'intrusione nell'abitazione in entrambe le audizioni convalidando la sua versione dei fatti. Essa avrebbe altresì precisato di aver riconosciuto le persone in questione quali appartenenti ad F._______ sulla base della loro divisa ed affermato che i miliziani urlavano, cercavano il marito e le chiedevano dove fosse, di modo che, la conclusione dell'autorità intimata al soggetto sarebbe scorretta. Non si potrebbe dipoi rimproverare a quest'ultima di non aver saputo circostanziare la durata dell'irruzione, atteso che a precisa domanda ella avrebbe risposto "non molto, forse dieci, quindici minuti". Lo stesso varrebbe per il numero di persone componenti la milizia. I mezzi di prova contribuirebbero inoltre a confermare la verosimiglianza, atteso che se i fatti non avrebbero avuto luogo nemmeno sarebbe stato sensato rivolgersi alla polizia. Circa la pertinenza degli eventi in materia d'asilo, andrebbe in primo luogo ravvisato che le fonti internazionali sarebbero concordi nell'imputare sequestri a scopo estorsivo alla milizia F._______. In assenza di protezione statale efficace e conto tenuto che i ricorrenti avrebbero dimostrato di essere un obbiettivo specifico del gruppo in parola i ricorrenti potrebbero così avvalersi di un fondato timore di essere esposti e a persecuzioni.
E. 5.3 Nei successivi allegati le parti non hanno addotto ulteriori argomentazioni degne di nota, riconfermandosi sostanzialmente nelle rispettive posizione.
E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza.
E. 6.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditorie non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 6.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 7 Nel caso in narrativa, il resoconto fornito dagli insorgenti lascia effettivamente legittimi dubbi quanto alla sua verosimiglianza. Se è pur vero che B._______ abbia più volte sottolineato di aver problemi nel ricordare le date precise, mal si comprende come egli possa non aver avuto alcuna idea del tempo trascorso tra il rapimento del fratello ed il secondo contatto telefonico con i rapitori rispettivamente tra le due chiamate dei sequestratori (cfr. atto SEM 72/21, D72, D73). Egli ha peraltro inspiegabilmente affermato di non ricordare se nell'ambito del primo colloquio telefonico avesse o meno parlato con altre persone (cfr. atto SEM 87/19, D55), la durata del medesimo (cfr. atto SEM 87/19, D58), così come l'orario e il tempo indicativamente trascorso tra tale vicissitudine e la denuncia da lui sporta (cfr. atto SEM 87/19, D63). Sorprende pure il fatto che l'insorgente abbia affermato di aver concluso entrambe le telefonate nel medesimo modo, comunicando ai sequestratori "mi arrangerò" (cfr. atto SEM 87/19, D51 e D72) come pure la sua incapacità a riferire dove si trovasse nel momento in cui avrebbe ricevuto la seconda chiamata (cfr. atto SEM 87/19, D85). Per non parlare della laconica descrizione del rilascio del famigliare rapito secondo la quale quest'ultimo "è venuto a Baghdad, ha fatto la doccia ed è andato via" (cfr. atto SEM 72/21, D84) ed al cui soggetto l'insorgente nemmeno è stato in grado di contestualizzare cosa avesse fatto nel mentre il fratello si lavava (cfr. atto SEM 72/21, D98), chi fossero i famigliari presenti (cfr. atto SEM 87/19, D120) quali siano state le prime parole scambiate con il sequestrato (cfr. atto SEM 87/19, D122) e se quest'ultimo avesse o meno partecipato al pranzo celebrativo (cfr. atto SEM 87/19, D127). Del resto, anche quo alla successiva irruzione, egli non ha saputo contestualizzare in modo concludente lo svolgersi dell'interrogatorio di polizia e ciò nonostante egli fosse a sua volta presente nel momento in cui gli inquirenti avrebbero posto le questioni di rito alla moglie (cfr. atto SEM 72/21, D146 e seg.). Venendo alle dichiarazioni di quest'ultima, salta in particolare agli occhi la sua incapacità a quantificare l'esatto numero di persone penetrate nell'abitazione (cfr. atto SEM 75/17, D38) ed il tempo trascorso tra la telefonata al marito ed il suo rientro a casa con la polizia (cfr. atto SEM 75/17, D81). Ne deriva un resoconto a tratti depersonalizzato e privo di riferimenti verificabili che non può essere relativizzato sulla sola base della pretesa situazione di stress. In questo senso, i mezzi di prova prodotti, anche laddove ritenuti autentici, confermano tuttalpiù che i ricorrenti abbiano sporto delle denunce ma non avvalorano la loro tesi sull'effettivo svolgimento degli eventi.
E. 8.1 D'altro canto, la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che nell'Iraq centrale ed in particolare a Baghdad vige attualmente una situazione di violenza interconfessionale generalizzata. Ciò non riguarda tuttavia solamente i sunniti ma anche gli sciiti, a seconda del luogo di provenienza e della composizione confessionale della popolazione. Non si può dunque parlare di una persecuzione mirata nei confronti dei soli sunniti (cfr. DTAF 2008/12 e sentenza E-5271/2014 consid. 5). Il Tribunale si è anche determinato in merito al rischio corso dai precedenti sostenitori del regime di Saddam Hussein. In effetti, il processo di de-bathizzazione" della società irachena, ad oggi tutt'ora in atto, è risultato a tratti violento. Ne consegue che i partigiani baathisti, perlopiù appartenenti alla minoranza sunnita dominante durante il regime, possano incorrere il rischio di essere esposti ad atti violenti per via del loro passato politico. Una persecuzione collettiva di tale gruppo è stata però chiaramente esclusa (cfr. DTAF 2008/12 consid. 6.4.5; sentenza D-1400/2017 del 25 marzo 2018). In questo contesto, le nefandezze compiute dalle milizie sciite rientrano nell'ambito del clima di insicurezza e di violenza generalizzata regnante nell'Iraq centrale e come tali non risultano pertinenti ai fini della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 6 e sentenze del Tribunale E-3169/2017 del 3 luglio 2017 ed E-5271 del 15 aprile 2015).
E. 8.2 Poste queste premesse, v'è così da chiedersi se le vicissitudini addotte dagli insorgenti, a prescindere dalla loro verosimiglianza, siano tali da giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato. In effetti, sebbene non si possa escludere che nella scelta degli obbiettivi siano entrate in linea di conto anche considerazioni di ordine settario, già solo sulla base delle dichiarazioni di B._______ sorge il dubbio che le azioni in parola, quand'anche abbiano effettivamente avuto luogo, non fossero riconducibili a motivi di cui all'art. 3 LAsi ma bensì poste in essere con mero scopo estorsivo (cfr. atto SEM 72/21, D15: "il gruppo ha saputo tutto di me [...] la mia situazione economica [...] che sono di ceto medio"; atto SEM 72/21, D69 "volevano sbrigarsi per avere i soldi"). Tale tesi è implicitamente ammessa anche in sede ricorsuale dagli insorgenti, secondo i quali la milizia F._______ sarebbe solita compiere sequestri onde assicurarsi un riscatto (cfr. ricorso, pag. 5). Conto tenuto della situazione securitaria descritta, è altresì legittimo partire dal presupposto che le traversie intercorse siano espressione del grave clima di violenza generalizzata in essere nella regione e non di una persecuzione indirizzata nei confronti degli insorgenti nell'accezione usualmente ritenuta nel diritto d'asilo (cfr. in questo senso la sentenza E-5271/2014 consid. 5.4). Tale tipologia di problematiche è così decisiva nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non ha di principio influsso sullo statuto di rifugiato (cfr. sentenza del Tribunale D-2202/2017 del 14 novembre 2017 consid. 6.10).
E. 8.3 Per il resto, la sola appartenenza alla confessione sunnita non permette di concludere quanto ad un rischio di una discriminazione rilevante in materia d'asilo. Allo stesso tempo né il ricorrente né la sua famiglia possono avvalersi di una precedente posizione sensibile quali sostenitori del regime di Saddam Hussein. Sebbene il ricorrente adduca aver lavorato per lo Stato, non vi sono indicatori quando ad una sua particolare esposizione. Pertanto, non vi è nemmeno da riconoscere la persistenza di un rischio particolare derivante da un pregresso sostegno al partito Baath. Su tali presupposti, anche l'estrazione tribale dei ricorrenti non è significativa (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7.2.1-7.2.3).
E. 9 Di conseguenza, in virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 26 novembre 2019, non sono riscosse spese.
E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5977/2019 Sentenza del 23 aprile 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David R. Wenger, Simon Thurnheer, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), B._______, nato il (...), C._______, nato il (...), D._______, nato il (...), E._______, nata il (...), Iraq, tutti patrocinati dalla Mlaw Elisabetta Luda, Consultorio giuridico di SOS Ticino, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 11 ottobre 2019 / N (...). Fatti: A. Gli interessati, cittadini iracheni di etnia araba e confessione sunnita, hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera 10 aprile 2019 (cfr. atto A7/12). B. B.a Sentiti a due riprese sui loro motivi di fuga, essi hanno asserito di essere originari di Baghdad, luogo nel quale avrebbero vissuto sino all'espatrio assieme ai tre figli ed al fratello di B._______, co-gestore della pasticceria di famiglia. Sennonché, il 23 agosto 2018, proprio tale famigliare sarebbe scomparso dopo essersi allontanato dal posto di lavoro. Il medesimo giorno B._______ avrebbe ricevuto una chiamata dal numero di telefono del fratello in cui gli sarebbe stato comunicato del rapimento del precitato e richiesto un riscatto. L'interessato avrebbe quindi sporto denuncia presso le forze dell'ordine e discusso dell'accaduto con un capo tribù. Quest'ultimo avrebbe così preso contatto con i rapitori onde imbastire una trattativa per il rilascio che avrebbe poi condotto il richiedente l'asilo a corrispondere la somma di 40'000 dollari quale riscatto. Dopo un mese dal suo rapimento, il fratello sarebbe quindi stato liberato. Successivamente, l'interessato avrebbe appreso che i rapitori appartenevano alla milizia sciita F._______. Il 20 settembre 2018, un gruppo di persone con il volto dissimulato e sfoggianti il vessillo del predetto gruppo islamista avrebbe fatto irruzione nell'abitazione degli interessati. A._______ sarebbe stata presente assieme alla figlia E._______. Queste persone avrebbero chiesto informazioni alla richiedente l'asilo sul il marito ed il cognato, minacciandola e perquisendo la casa. Essa sarebbe stata spintonata. La traversia si sarebbe risolta in dieci, quindici minuti. Dopo la partenza dei miliziani, i coniugi si sarebbero raggiunti telefonicamente. Una volta appresso dell'accaduto, B._______ si sarebbe rivolto nuovamente alla polizia. Egli avrebbe quindi fatto ritorno a casa accompagnato da alcuni agenti, i quali avrebbero perquisito l'immobile e posto alcune domande ad A._______ redigendo contestualmente un verbale. Il giorno seguente B._______ si sarebbe recato da un giudice, che lo avrebbe ugualmente interrogato su quanto decaduto. Temendo persecuzioni per mano di F._______, i ricorrenti si sarebbero diretti in Turchia dopo aver liquidato l'attività commerciale ed essersi procurati i documenti necessari all'espatrio (cfr. atti SEM 72/21, 75/17, 87/19, 88/11). B.b A sostegno della loro domanda d'asilo gli interessati hanno versato agli atti la denuncia e il verbale di interrogatorio giudiziario in merito all'irruzione domiciliare, nonché l'esposto alle autorità sul rapimento del fratello di B._______ oltre a diversi documenti di legittimazione. C. II 28 agosto 2019 è stato svolto un colloquio LINGUA come misura di istruzione circa l'identità dei richiedenti, il quale ha confermato la provenienza e la socializzazione a Baghdad. D. Con decisione dell'11 ottobre 2019, notificata il 14 ottobre 2019 (cfr. atto SEM 126/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai richiedenti ed ha respinto la loro domanda d'asilo, pronunciandone nel contempo l'allontanamento. L'autorità di prima istanza ha tuttavia ritenuto inesigibile l'esecuzione di detto provvedimento, da cui la contestuale ammissione provvisoria. E. Il 12 novembre 2019, gli interessati sono insorti contro suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), richiedendo di essere riconosciuti come rifugiati e posti al beneficio dell'asilo in Svizzera; in subordine la restituzione all'autorità inferiore per istruzione complementare; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere esentati dal versamento delle spese processuali compreso il relativo anticipo (domanda di assistenza giudiziaria). F. Con decisione incidentale del 26 novembre 2019, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria invitando nel contempo l'autorità intimata a presentare una risposta al gravame. G. Con osservazioni del 6 dicembre 2019, la SEM si è riconfermata nelle proprie conclusioni. H. Sollecitati a prendere posizione al riguardo, gli insorgenti, con replica del 22 gennaio 2020, hanno a loro volta ribadito le argomentazioni ricorsuali. Il Tribunale ne ha dipoi trasmesso copia per conoscenza all'autorità inferiore Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo essi censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la mancata concessione dell'asilo ed il non riconoscimento della qualità di rifugiato. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 5. 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto inverosimili, poiché vaghe e stereotipate, le allegazioni degli insorgenti quo alle presunte vicissitudini intercorse con la milizia sciita F._______. In primo luogo, la correlazione tra il rapimento ed il gruppo in questione si fonderebbe su mere speculazioni di B._______ed e su informazioni riportate da terzi. La pretesa irruzione domiciliare descritta da A._______ sarebbe dipoi inconsistente, atteso che quest'ultima non sarebbe stata in grado di menzionare con la debita precisione ciò che i rapitori le avrebbero detto, di quante persone si sarebbe trattato né tantomeno la durata dell'episodio in parola. Oltre a ciò, l'insieme delle dichiarazioni a proposito del rapimento del fratello, rispettivamente cognato, risulterebbero insufficientemente sostanziate per essere considerate verosimili. I ricorrenti non sarebbero invero stati in misura di circostanziare e situare temporalmente gli avvenimenti inerenti la giornata in cui avrebbe avuto luogo il sequestro. Nemmeno il resoconto relativo al periodo situato tra tale vicissitudine ed il rilascio sarebbe stato descritto con la debita accuratezza, visto che i ricorrenti avrebbero menzionato unicamente una seconda telefonata dei rapitori senza addurre dialoghi concludenti e la precisa collocazione temporale dell'evento. Ancora, i mezzi di prova prodotti attesterebbero unicamente che gli insorgenti si siano rivolti alle autorità, senza asseverare la loro versione dei fatti. 5.2 Con ricorso l'insorgente avversa la lettura dell'autorità resistente. La ragione per cui i rapitori avrebbero fatto riferimento alla confessione sunnita sarebbe da ricondurre proprio alla necessità di sottolineare l'appartenenza ad una milizia sciita. Contrariamente alla tesi dell'autorità inferiore, B._______ avrebbe riportato gli avvenimenti relativi alla giornata del sequestro in un chiaro ordine. D'altro canto, il fatto di non essere quasi stato in grado di comunicare con i sequestratori rientrerebbe nei comportamenti normali di fronte ad una notizia scioccante. La stessa A._______ avrebbe peraltro asserito di aver ricevuto detta chiamata e di non essere riuscita a proferire verbo. Il periodo successivo sarebbe stato gestito dal capo tribù, cosa che renderebbe verosimile che l'interessato abbia saputo riferire unicamente di una seconda telefonata. A._______ avrebbe pure raccontato l'esatta dinamica dell'intrusione nell'abitazione in entrambe le audizioni convalidando la sua versione dei fatti. Essa avrebbe altresì precisato di aver riconosciuto le persone in questione quali appartenenti ad F._______ sulla base della loro divisa ed affermato che i miliziani urlavano, cercavano il marito e le chiedevano dove fosse, di modo che, la conclusione dell'autorità intimata al soggetto sarebbe scorretta. Non si potrebbe dipoi rimproverare a quest'ultima di non aver saputo circostanziare la durata dell'irruzione, atteso che a precisa domanda ella avrebbe risposto "non molto, forse dieci, quindici minuti". Lo stesso varrebbe per il numero di persone componenti la milizia. I mezzi di prova contribuirebbero inoltre a confermare la verosimiglianza, atteso che se i fatti non avrebbero avuto luogo nemmeno sarebbe stato sensato rivolgersi alla polizia. Circa la pertinenza degli eventi in materia d'asilo, andrebbe in primo luogo ravvisato che le fonti internazionali sarebbero concordi nell'imputare sequestri a scopo estorsivo alla milizia F._______. In assenza di protezione statale efficace e conto tenuto che i ricorrenti avrebbero dimostrato di essere un obbiettivo specifico del gruppo in parola i ricorrenti potrebbero così avvalersi di un fondato timore di essere esposti e a persecuzioni. 5.3 Nei successivi allegati le parti non hanno addotto ulteriori argomentazioni degne di nota, riconfermandosi sostanzialmente nelle rispettive posizione. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. 6.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditorie non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
7. Nel caso in narrativa, il resoconto fornito dagli insorgenti lascia effettivamente legittimi dubbi quanto alla sua verosimiglianza. Se è pur vero che B._______ abbia più volte sottolineato di aver problemi nel ricordare le date precise, mal si comprende come egli possa non aver avuto alcuna idea del tempo trascorso tra il rapimento del fratello ed il secondo contatto telefonico con i rapitori rispettivamente tra le due chiamate dei sequestratori (cfr. atto SEM 72/21, D72, D73). Egli ha peraltro inspiegabilmente affermato di non ricordare se nell'ambito del primo colloquio telefonico avesse o meno parlato con altre persone (cfr. atto SEM 87/19, D55), la durata del medesimo (cfr. atto SEM 87/19, D58), così come l'orario e il tempo indicativamente trascorso tra tale vicissitudine e la denuncia da lui sporta (cfr. atto SEM 87/19, D63). Sorprende pure il fatto che l'insorgente abbia affermato di aver concluso entrambe le telefonate nel medesimo modo, comunicando ai sequestratori "mi arrangerò" (cfr. atto SEM 87/19, D51 e D72) come pure la sua incapacità a riferire dove si trovasse nel momento in cui avrebbe ricevuto la seconda chiamata (cfr. atto SEM 87/19, D85). Per non parlare della laconica descrizione del rilascio del famigliare rapito secondo la quale quest'ultimo "è venuto a Baghdad, ha fatto la doccia ed è andato via" (cfr. atto SEM 72/21, D84) ed al cui soggetto l'insorgente nemmeno è stato in grado di contestualizzare cosa avesse fatto nel mentre il fratello si lavava (cfr. atto SEM 72/21, D98), chi fossero i famigliari presenti (cfr. atto SEM 87/19, D120) quali siano state le prime parole scambiate con il sequestrato (cfr. atto SEM 87/19, D122) e se quest'ultimo avesse o meno partecipato al pranzo celebrativo (cfr. atto SEM 87/19, D127). Del resto, anche quo alla successiva irruzione, egli non ha saputo contestualizzare in modo concludente lo svolgersi dell'interrogatorio di polizia e ciò nonostante egli fosse a sua volta presente nel momento in cui gli inquirenti avrebbero posto le questioni di rito alla moglie (cfr. atto SEM 72/21, D146 e seg.). Venendo alle dichiarazioni di quest'ultima, salta in particolare agli occhi la sua incapacità a quantificare l'esatto numero di persone penetrate nell'abitazione (cfr. atto SEM 75/17, D38) ed il tempo trascorso tra la telefonata al marito ed il suo rientro a casa con la polizia (cfr. atto SEM 75/17, D81). Ne deriva un resoconto a tratti depersonalizzato e privo di riferimenti verificabili che non può essere relativizzato sulla sola base della pretesa situazione di stress. In questo senso, i mezzi di prova prodotti, anche laddove ritenuti autentici, confermano tuttalpiù che i ricorrenti abbiano sporto delle denunce ma non avvalorano la loro tesi sull'effettivo svolgimento degli eventi. 8. 8.1 D'altro canto, la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che nell'Iraq centrale ed in particolare a Baghdad vige attualmente una situazione di violenza interconfessionale generalizzata. Ciò non riguarda tuttavia solamente i sunniti ma anche gli sciiti, a seconda del luogo di provenienza e della composizione confessionale della popolazione. Non si può dunque parlare di una persecuzione mirata nei confronti dei soli sunniti (cfr. DTAF 2008/12 e sentenza E-5271/2014 consid. 5). Il Tribunale si è anche determinato in merito al rischio corso dai precedenti sostenitori del regime di Saddam Hussein. In effetti, il processo di de-bathizzazione" della società irachena, ad oggi tutt'ora in atto, è risultato a tratti violento. Ne consegue che i partigiani baathisti, perlopiù appartenenti alla minoranza sunnita dominante durante il regime, possano incorrere il rischio di essere esposti ad atti violenti per via del loro passato politico. Una persecuzione collettiva di tale gruppo è stata però chiaramente esclusa (cfr. DTAF 2008/12 consid. 6.4.5; sentenza D-1400/2017 del 25 marzo 2018). In questo contesto, le nefandezze compiute dalle milizie sciite rientrano nell'ambito del clima di insicurezza e di violenza generalizzata regnante nell'Iraq centrale e come tali non risultano pertinenti ai fini della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 6 e sentenze del Tribunale E-3169/2017 del 3 luglio 2017 ed E-5271 del 15 aprile 2015). 8.2 Poste queste premesse, v'è così da chiedersi se le vicissitudini addotte dagli insorgenti, a prescindere dalla loro verosimiglianza, siano tali da giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato. In effetti, sebbene non si possa escludere che nella scelta degli obbiettivi siano entrate in linea di conto anche considerazioni di ordine settario, già solo sulla base delle dichiarazioni di B._______ sorge il dubbio che le azioni in parola, quand'anche abbiano effettivamente avuto luogo, non fossero riconducibili a motivi di cui all'art. 3 LAsi ma bensì poste in essere con mero scopo estorsivo (cfr. atto SEM 72/21, D15: "il gruppo ha saputo tutto di me [...] la mia situazione economica [...] che sono di ceto medio"; atto SEM 72/21, D69 "volevano sbrigarsi per avere i soldi"). Tale tesi è implicitamente ammessa anche in sede ricorsuale dagli insorgenti, secondo i quali la milizia F._______ sarebbe solita compiere sequestri onde assicurarsi un riscatto (cfr. ricorso, pag. 5). Conto tenuto della situazione securitaria descritta, è altresì legittimo partire dal presupposto che le traversie intercorse siano espressione del grave clima di violenza generalizzata in essere nella regione e non di una persecuzione indirizzata nei confronti degli insorgenti nell'accezione usualmente ritenuta nel diritto d'asilo (cfr. in questo senso la sentenza E-5271/2014 consid. 5.4). Tale tipologia di problematiche è così decisiva nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non ha di principio influsso sullo statuto di rifugiato (cfr. sentenza del Tribunale D-2202/2017 del 14 novembre 2017 consid. 6.10). 8.3 Per il resto, la sola appartenenza alla confessione sunnita non permette di concludere quanto ad un rischio di una discriminazione rilevante in materia d'asilo. Allo stesso tempo né il ricorrente né la sua famiglia possono avvalersi di una precedente posizione sensibile quali sostenitori del regime di Saddam Hussein. Sebbene il ricorrente adduca aver lavorato per lo Stato, non vi sono indicatori quando ad una sua particolare esposizione. Pertanto, non vi è nemmeno da riconoscere la persistenza di un rischio particolare derivante da un pregresso sostegno al partito Baath. Su tali presupposti, anche l'estrazione tribale dei ricorrenti non è significativa (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7.2.1-7.2.3).
9. Di conseguenza, in virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 26 novembre 2019, non sono riscosse spese.
11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli