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D-1394/2008

D-1394/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2010-12-14 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessata, d'etnia curda, è nata a B._______ nel omonimo distretto, nella provincia di C._______, in Turchia, ove avrebbe risieduto dalla nascita fino al (...). In seguito avrebbe soggiornato a D._______, nella provincia di E._______, fino al (...). Avrebbe quindi vissuto ad F._______ per un totale di (...) mesi ed a G._______ per (...) giorni per poi espatriare l'(...) raggiungendo la Svizzera in data (...) e presentando domanda d'asilo il (...) (cfr. verbali d'audizione del 29 dicembre 2005, pagg. 1 e 6-7 come pure del 27 gennaio 2006, pag. 3). Sentita sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stata una simpatizzante, oppure membro del Partito Democratico Popolare (Demokratik Halk Partisie [DEHAP]) e di essere espatriata per il timore di subire ulteriori pressioni, pestaggi e torture da parte delle autorità turche. Il (...), avrebbe partecipato ad una manifestazione per Öcalan e sarebbe stata arrestata insieme ad altri manifestanti e rilasciata il giorno dopo. In data (...), la polizia turca l'avrebbe prelevata da casa e portata ad un posto di polizia dove sarebbe stata trattenuta e torturata per (...) giorni. Il (...), avrebbe partecipato ad un'altra manifestazione e sarebbe stata fermata per (...) o (...) giorni. Durante questa detenzione avrebbe subito delle torture e molestie sessuali da parte dei poliziotti che l'avrebbero minacciata di violentarla. Dopo la liberazione avrebbe iniziato una cura presso uno psichiatra. In data (...), la richiedente avrebbe ricevuto una telefonata dal suo avvocato che l'avrebbe informata di un ordine di arresto nei suoi confronti, in quanto sarebbe stata condannata a (...) anni e mezzo di prigione per aver fatto propaganda per il DEHAP durante una manifestazione. A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessata ha prodotto i seguenti documenti: otto fotografie ritraenti la richiedente mentre manifesta per il DEHAP; una fotocopia di un protocollo di una perquisizione di domicilio del (...); un verbale di visita d'avvocato del (...); una copia di un rapporto di un ospedale a D._______ del (...); una copia della sentenza dell'(...) Corte d'assise di E._______ del (...). B. Nell'ambito dell'audizione cantonale, l'interessata, come risulta dagli atti (cfr. atto A12/21), è stata udita in presenza di un agente di polizia di sesso maschile. C. Con decisione incidentale del 27 aprile 2007, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha invitato la richiedente ad esprimersi in merito alle risultanze di un'analisi interna circa la sentenza dell'(...) Corte d'assise di E._______ del (...) entro il 16 maggio 2007. D. Con scritto del 15 maggio 2007, l'interessata ha preso posizione dichiarando di essere in attesa dell'invio di ulteriore documentazione che potrebbe in parte spiegare le discrepanze rilevate dall'UFM. E. Con scritto del 21 settembre 2007, la richiedente ha trasmesso all'UFM i seguenti documenti: un atto d'accusa dell'(...) Corte d'assise di E._______ del (...); una sentenza dell'(...) Corte d'assise di E._______ del (...). F. Con decisione incidentale del 3 dicembre 2007, l'UFM ha invitato la richiedente ad esprimersi in merito alle risultanze di un'analisi interna circa il suddetto atto d'accusa e relativa sentenza dell'(...) Corte d'assise di E._______ entro il 14 dicembre 2007. G. Con scritto del 14 dicembre 2007, l'interessata ha preso posizione ed ha allegato di non essere in grado di spiegare le divergenze emerse dalla valutazione dei documenti consegnati. H. Con decisione del 29 gennaio 2008, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. I. In data 29 febbraio 2008, la richiedente ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame come pure la concessione dell'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Ha inoltre chiesto la conferma dell'effetto sospensivo ed ha infine protestato spese e ripetibili. J. Il Tribunale, con decisione incidentale del 10 marzo 2008, ha comunicato alla ricorrente la possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha inoltre rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 10 aprile 2008. K. Con risposta del 4 aprile 2008, l'UFM, ha proposto la reiezione del gravame. L. Con decisione incidentale dell'11 aprile 2008, il Tribunale ha invitato la ricorrente a presentare una replica entro il 28 aprile 2008. M. Il 28 aprile 2008, l'autore del gravame ha inoltrato l'atto di replica, allegando una copia di una lettera dell'avvocato H._______, patrocinatore del di lei fratello, I._______, del (...), indirizzata alla madre dell'insorgente. N. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi ), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).

E. 3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata come contraddittorie ed inverosimili per la concessione dell'asilo. In particolare, la richiedente si sarebbe contraddetta circa le date in cui avrebbe subito i fermi. Inoltre, l'arresto avvenuto a seguito della manifestazione in favore di Öcalan si sarebbe svolto in circostanze e momenti diversi a seconda delle versioni. Peraltro, nel corso della terza audizione l'interessata avrebbe in un primo tempo affermato che durante la detenzione avrebbe visto solo i poliziotti e l'avvocato per poi allegare di essere stata visitata da un medico. Per di più, in merito all'arresto avvenuto al suo domicilio, avrebbe dichiarato dapprima di essere stata trattenuta per (...) giorni e di aver visto un medico della polizia. In seguito avrebbe asserito di essere stata fermata per (...) giorni senza aver avuto la possibilità di vedere un medico. Per quanto riguarda l'adesione al partito DEHAP, la richiedente avrebbe, da una parte indicato di essere simpatizzante di tale partito e dall'altra di essere un membro. Si sarebbe poi contraddetta anche in merito alle date e la durata delle prigionie di suo fratello I._______ affermando in un primo tempo che sarebbe stato condannato a (...) anni di carcere per poi dichiarare che sarebbe stato detenuto per (...) mesi dall'inizio del (...). Quo ai documenti presentati, ossia l'atto d'accusa dell'(...) Corte d'assise di E._______ del (...), la condanna dell'(...) Corte d'assise d'E._______ del (...) e la copia della sentenza dell'(...) Corte d'assise di E._______ del (...), l'autorità inferiore è giunta alla conclusione che presenterebbero numerosi indizi di falsificazione. Invitata ad esprimersi sulle conclusioni dell'analisi, l'interessata avrebbe risposto di essere giunta in possesso di due dei documenti analizzati unicamente dopo il suo arrivo in Svizzera e pertanto di non aver nessun controllo su di essi, per il che non avrebbe fornito nessuna valida spiegazione concernente gli indizi di falsificazione rilevati. Pertanto, non potrebbe essere riconosciuta all'interessata la qualità di rifugiato, ragione per cui la sua domanda andrebbe respinta. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile.

E. 3.2 Nel gravame, l'insorgente ha segnalato che la seconda audizione sarebbe stata svolta da un funzionario appartenente al sesso opposto, facendo riferimento alla Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 2 nonché indicando una violazione dell'art. 6 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), chiedendo in tal modo l'annullamento della decisione impugnata. Inoltre, ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che le contraddizioni rilevate dall'UFM circa le date dei vari fermi ed i fatti in merito a suo fratello I._______ sarebbero il frutto di equivoci o di confusioni. Peraltro, non sarebbe rilevante ai fini del giudizio di verosimiglianza la divergenza tra l'essere membro di HADEP o esserne simpatizzante. Per quanto riguarda gli atti giudiziari turchi esibiti dalla ricorrente, ha rimandato a quanto già asserito in sede d'audizione ed ha messo in dubbio il fatto che le critiche mosse dall'UFM siano sufficienti a far ritenere inverosimili le allegazioni della ricorrente nella sua complessità. Per il resto, ha allegato di aver fornito dichiarazioni precise, circostanziate, coerenti e compatibili con la realtà come pure con l'esperienza di vita. Infine, ha allegato che, a causa della situazione dei cittadini turchi di etnia curda, su cui peserebbero le minacce e condanne di simpatia a favore di gruppi pro-curdi, non sarebbe esigibile il suo allontanamento verso la Turchia.

E. 3.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso.

E. 3.4 Nella replica l'insorgente ha, in sostanza, confermato quanto già osservato nell'atto ricorsuale ed ha presentato una lettera dell'avvocato di suo fratello indirizzata a sua madre che inquadrerebbe il clima politico che graviterebbe intorno all'intera famiglia della ricorrente. Infine, ha dichiarato che sarebbe esposta al rischio di persecuzione riflessa, in quanto anche i suoi famigliari sarebbero affetti da persecuzioni politiche.

E. 4.1 Giusta l'art. 17 cpv. 2 LAsi, il Consiglio federale emana disposizioni complementari in merito alla procedura d'asilo, segnatamente per tenere conto della situazione particolare delle donne e dei minori. In applicazione dell'art. 6 OAsi 1, se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale il richiedente l'asilo è udito da una persona del medesimo sesso. Secondo la prassi tuttora valida della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), una persecuzione è da qualificarsi di natura sessuale quando alla vittima è stata perpetrata una violenza sessuale o quando è stato arrecato un pregiudizio alla sua identità sessuale (cfr. GICRA 2003 n. 2 consid. 5a-b pagg. 16 e segg.). L'art. 6 OAsi 1, che si applica in egual modo sia per donne che per uomini, concretizza il diritto ad essere sentito ed è pertanto una disposizione di protezione il cui scopo è, da una parte, quello di permettere a richiedenti l'asilo di esporre le violazioni concretamente vissute in maniera libera e senza pudore e, dall'altra, di garantire un giusto accertamento dei fatti. Tale norma non contempla unicamente il diritto del richiedente l'asilo ad esigere un'audizione ad essa conforme, bensì obbliga l'autorità ad esperire un'audizione con i citati criteri non appena si manifestino indizi di persecuzione di natura sessuale. Pertanto, la disposizione di cui all'art. 6 OAsi 1 va applicata di regola d'ufficio (cfr. GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pagg. 19 e seg.; sentenze del Tribunale amministrativo federale E-5321/2007 del 22 settembre 2010 consid. 3.1; D-7493/2009 del 12 febbraio 2010 consid. 6.1 e D-7132/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 9.1).

E. 4.2 Nella fattispecie, durante l'audizione sommaria sui fatti la ricorrente ha fatto valere persecuzioni di natura sessuale (cfr. verbale d'audizione del 29 dicembre 2005, pagg. 4-5). Vi è pertanto da concludere, in ragione delle dichiarazioni rese dall'insorgente durante l'audizione sommaria, che sussistevano sufficienti indizi concreti che sarebbero dovuti essere intesi quali indizi concreti di persecuzione di natura sessuale e dare adito all'UFM di applicare l'art. 6 OAsi 1 come pure adottare le dovute misure. Si rilevi che a tale conclusione sembra d'altronde essere giunta la polizia cantonale durante l'audizione cantonale in occasione della quale ha istruito la ricorrente dichiarando che "Per quanto riguarda le molestie/violenze sessuali che lei avrebbe subito, la A.________ ha preso atto che se l'UFM in Berna lo riterrà opportuno verrà sentita in altra sede alla sola presenza di donne" (cfr. verbale d'audizione del 27 gennaio 2006, pag. 2). In seguito l'UFM ha svolto una terza audizione in data 21 gennaio 2008 in presenza di sole donne. Nonostante ciò, l'UFM ha ripreso varie affermazioni esposte dall'insorgente in occasione dell'audizione cantonale per rilevarne delle contraddizioni e a motivare in tal modo la sua decisione (cfr. decisione dell'UFM del 29 gennaio 2008, pagg. 3-4). Ciò posto, non vi è dubbio che in tali circostanze l'UFM era obbligatoriamente (cfr. GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pag. 19) tenuto ad applicare l'art. 6 OAsi 1: in concreto, l'audizione cantonale, come avvenuta nel caso in esame, si sarebbe giustificata unicamente in presenza di una rinuncia esplicita della ricorrente a svolgere l'audizione in merito alle persecuzioni di natura sessuale con un team di sole donne (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale E-5321/2007 del 22 settembre 2010 consid. 3.2; E-5479/2009 dell'11 marzo 2009 consid. 3.1 e GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pag. 19). Come traspare dagli atti, però, una tale rinuncia non è mai stata espressa dalla ricorrente. Inoltre, l'uditore ha spiegato all'insorgente di dover osservare l'obbligo di collaborare e quindi di raccontare in dettaglio i suoi motivi d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 27 gennaio 2006, pag. 2). In tal modo la ricorrente è stata costretta ad esprimersi anche in merito alle molestie sessuali (cfr. ibidem, pag. 9). Ora l'UFM ha effettuato una terza audizione in presenza di sole donne, ma utilizzando quanto espresso dalla ricorrente nella seconda audizione per motivare la sua decisione del 29 gennaio 2008, non è stato in grado di svolgere un accertamento dei fatti conforme alla succitata prassi e tanto meno di sanare la lacuna procedurale. Non rispettando quanto previsto dall'art. 6 OAsi 1, l'UFM ha in altre parole omesso di esporre all'insorgente i suoi diritti e le ha impedito di potersi esprimere liberamente e senza timore né pudore sulle molestie subite nell'audizione cantonale, violando così il suo diritto di essere sentito e, pertanto, il diritto federale.

E. 5 I ricorsi interposti contro le decisioni dell'UFM hanno, di regola, effetto riformatorio; in via eccezionale è previsto l'annullamento della decisione di prima istanza ed il rinvio della causa all'autorità inferiore (art. 105 LAsi e art. 6 LAsi in relazione all'art. 61 cpv. 1 PA). Una decisione riformatoria entra in linea di conto di principio quando la causa è matura per il giudizio, vale a dire quando, in particolare, i fatti rilevanti siano stati accertati in maniera corretta e completa. Come visto poc'anzi, tale non è il caso nella fattispecie. Inoltre, il diritto di essere sentito essendo di natura formale, una sua violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dal fatto se la violazione abbia o meno avuto un influsso sul risultato a cui è giunta l'autorità inferiore (cfr. GICRA 2004 n. 38 consid. 7.1). Inoltre, secondo GICRA 2003 n. 2, audizioni di richiedenti l'asilo che fanno valere persecuzioni di natura sessuale non condotte da un team dello stesso sesso del richiedente conducono, di norma, all'annullamento della decisione impugnata. Di conseguenza, non spetta al Tribunale procedere ad una nuova audizione della ricorrente con un team di sole donne, tanto più che essa verrebbe privata di una via di ricorso.

E. 6 Da quanto esposto, discende che la decisione dell'UFM del 29 gennaio 2008 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda, in tempi ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]), a completare l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza di cassazione. Visto l'esito della procedura, il Tribunale si esime dall'esprimersi circa le altre censure ricorsuali.

E. 7.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA).

E. 7.2 La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in relazione all'art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In assenza di una nota particolareggiata, il Tribunale assegna le spese ripetibili d'ufficio in base agli atti. Nel caso concreto, il Tribunale ritiene giudizioso aggiudicare alla ricorrente CHF 600.-. L'UFM provvederà a versare tale somma all'insorgente. (Dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
  2. Gli atti di causa sono rinviati all'UFM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. L'UFM verserà alla ricorrente CHF 600.- a titolo di spese ripetibili.
  5. Comunicazione a: rappresentante della ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno (allegato: incarto N [...], per corriere interno; in copia) J._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1394/2008 {T 0/2} Sentenza del 14 dicembre 2010 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), François Badoud, Walter Lang, cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, nata il (...), Turchia, rappresentata dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero (SOS), Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 gennaio 2008 / N [...]. Fatti: A. L'interessata, d'etnia curda, è nata a B._______ nel omonimo distretto, nella provincia di C._______, in Turchia, ove avrebbe risieduto dalla nascita fino al (...). In seguito avrebbe soggiornato a D._______, nella provincia di E._______, fino al (...). Avrebbe quindi vissuto ad F._______ per un totale di (...) mesi ed a G._______ per (...) giorni per poi espatriare l'(...) raggiungendo la Svizzera in data (...) e presentando domanda d'asilo il (...) (cfr. verbali d'audizione del 29 dicembre 2005, pagg. 1 e 6-7 come pure del 27 gennaio 2006, pag. 3). Sentita sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stata una simpatizzante, oppure membro del Partito Democratico Popolare (Demokratik Halk Partisie [DEHAP]) e di essere espatriata per il timore di subire ulteriori pressioni, pestaggi e torture da parte delle autorità turche. Il (...), avrebbe partecipato ad una manifestazione per Öcalan e sarebbe stata arrestata insieme ad altri manifestanti e rilasciata il giorno dopo. In data (...), la polizia turca l'avrebbe prelevata da casa e portata ad un posto di polizia dove sarebbe stata trattenuta e torturata per (...) giorni. Il (...), avrebbe partecipato ad un'altra manifestazione e sarebbe stata fermata per (...) o (...) giorni. Durante questa detenzione avrebbe subito delle torture e molestie sessuali da parte dei poliziotti che l'avrebbero minacciata di violentarla. Dopo la liberazione avrebbe iniziato una cura presso uno psichiatra. In data (...), la richiedente avrebbe ricevuto una telefonata dal suo avvocato che l'avrebbe informata di un ordine di arresto nei suoi confronti, in quanto sarebbe stata condannata a (...) anni e mezzo di prigione per aver fatto propaganda per il DEHAP durante una manifestazione. A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessata ha prodotto i seguenti documenti: otto fotografie ritraenti la richiedente mentre manifesta per il DEHAP; una fotocopia di un protocollo di una perquisizione di domicilio del (...); un verbale di visita d'avvocato del (...); una copia di un rapporto di un ospedale a D._______ del (...); una copia della sentenza dell'(...) Corte d'assise di E._______ del (...). B. Nell'ambito dell'audizione cantonale, l'interessata, come risulta dagli atti (cfr. atto A12/21), è stata udita in presenza di un agente di polizia di sesso maschile. C. Con decisione incidentale del 27 aprile 2007, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha invitato la richiedente ad esprimersi in merito alle risultanze di un'analisi interna circa la sentenza dell'(...) Corte d'assise di E._______ del (...) entro il 16 maggio 2007. D. Con scritto del 15 maggio 2007, l'interessata ha preso posizione dichiarando di essere in attesa dell'invio di ulteriore documentazione che potrebbe in parte spiegare le discrepanze rilevate dall'UFM. E. Con scritto del 21 settembre 2007, la richiedente ha trasmesso all'UFM i seguenti documenti: un atto d'accusa dell'(...) Corte d'assise di E._______ del (...); una sentenza dell'(...) Corte d'assise di E._______ del (...). F. Con decisione incidentale del 3 dicembre 2007, l'UFM ha invitato la richiedente ad esprimersi in merito alle risultanze di un'analisi interna circa il suddetto atto d'accusa e relativa sentenza dell'(...) Corte d'assise di E._______ entro il 14 dicembre 2007. G. Con scritto del 14 dicembre 2007, l'interessata ha preso posizione ed ha allegato di non essere in grado di spiegare le divergenze emerse dalla valutazione dei documenti consegnati. H. Con decisione del 29 gennaio 2008, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. I. In data 29 febbraio 2008, la richiedente ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame come pure la concessione dell'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Ha inoltre chiesto la conferma dell'effetto sospensivo ed ha infine protestato spese e ripetibili. J. Il Tribunale, con decisione incidentale del 10 marzo 2008, ha comunicato alla ricorrente la possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha inoltre rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 10 aprile 2008. K. Con risposta del 4 aprile 2008, l'UFM, ha proposto la reiezione del gravame. L. Con decisione incidentale dell'11 aprile 2008, il Tribunale ha invitato la ricorrente a presentare una replica entro il 28 aprile 2008. M. Il 28 aprile 2008, l'autore del gravame ha inoltrato l'atto di replica, allegando una copia di una lettera dell'avvocato H._______, patrocinatore del di lei fratello, I._______, del (...), indirizzata alla madre dell'insorgente. N. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi ), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata come contraddittorie ed inverosimili per la concessione dell'asilo. In particolare, la richiedente si sarebbe contraddetta circa le date in cui avrebbe subito i fermi. Inoltre, l'arresto avvenuto a seguito della manifestazione in favore di Öcalan si sarebbe svolto in circostanze e momenti diversi a seconda delle versioni. Peraltro, nel corso della terza audizione l'interessata avrebbe in un primo tempo affermato che durante la detenzione avrebbe visto solo i poliziotti e l'avvocato per poi allegare di essere stata visitata da un medico. Per di più, in merito all'arresto avvenuto al suo domicilio, avrebbe dichiarato dapprima di essere stata trattenuta per (...) giorni e di aver visto un medico della polizia. In seguito avrebbe asserito di essere stata fermata per (...) giorni senza aver avuto la possibilità di vedere un medico. Per quanto riguarda l'adesione al partito DEHAP, la richiedente avrebbe, da una parte indicato di essere simpatizzante di tale partito e dall'altra di essere un membro. Si sarebbe poi contraddetta anche in merito alle date e la durata delle prigionie di suo fratello I._______ affermando in un primo tempo che sarebbe stato condannato a (...) anni di carcere per poi dichiarare che sarebbe stato detenuto per (...) mesi dall'inizio del (...). Quo ai documenti presentati, ossia l'atto d'accusa dell'(...) Corte d'assise di E._______ del (...), la condanna dell'(...) Corte d'assise d'E._______ del (...) e la copia della sentenza dell'(...) Corte d'assise di E._______ del (...), l'autorità inferiore è giunta alla conclusione che presenterebbero numerosi indizi di falsificazione. Invitata ad esprimersi sulle conclusioni dell'analisi, l'interessata avrebbe risposto di essere giunta in possesso di due dei documenti analizzati unicamente dopo il suo arrivo in Svizzera e pertanto di non aver nessun controllo su di essi, per il che non avrebbe fornito nessuna valida spiegazione concernente gli indizi di falsificazione rilevati. Pertanto, non potrebbe essere riconosciuta all'interessata la qualità di rifugiato, ragione per cui la sua domanda andrebbe respinta. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. 3.2 Nel gravame, l'insorgente ha segnalato che la seconda audizione sarebbe stata svolta da un funzionario appartenente al sesso opposto, facendo riferimento alla Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 2 nonché indicando una violazione dell'art. 6 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), chiedendo in tal modo l'annullamento della decisione impugnata. Inoltre, ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che le contraddizioni rilevate dall'UFM circa le date dei vari fermi ed i fatti in merito a suo fratello I._______ sarebbero il frutto di equivoci o di confusioni. Peraltro, non sarebbe rilevante ai fini del giudizio di verosimiglianza la divergenza tra l'essere membro di HADEP o esserne simpatizzante. Per quanto riguarda gli atti giudiziari turchi esibiti dalla ricorrente, ha rimandato a quanto già asserito in sede d'audizione ed ha messo in dubbio il fatto che le critiche mosse dall'UFM siano sufficienti a far ritenere inverosimili le allegazioni della ricorrente nella sua complessità. Per il resto, ha allegato di aver fornito dichiarazioni precise, circostanziate, coerenti e compatibili con la realtà come pure con l'esperienza di vita. Infine, ha allegato che, a causa della situazione dei cittadini turchi di etnia curda, su cui peserebbero le minacce e condanne di simpatia a favore di gruppi pro-curdi, non sarebbe esigibile il suo allontanamento verso la Turchia. 3.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso. 3.4 Nella replica l'insorgente ha, in sostanza, confermato quanto già osservato nell'atto ricorsuale ed ha presentato una lettera dell'avvocato di suo fratello indirizzata a sua madre che inquadrerebbe il clima politico che graviterebbe intorno all'intera famiglia della ricorrente. Infine, ha dichiarato che sarebbe esposta al rischio di persecuzione riflessa, in quanto anche i suoi famigliari sarebbero affetti da persecuzioni politiche. 4. 4.1 Giusta l'art. 17 cpv. 2 LAsi, il Consiglio federale emana disposizioni complementari in merito alla procedura d'asilo, segnatamente per tenere conto della situazione particolare delle donne e dei minori. In applicazione dell'art. 6 OAsi 1, se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale il richiedente l'asilo è udito da una persona del medesimo sesso. Secondo la prassi tuttora valida della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), una persecuzione è da qualificarsi di natura sessuale quando alla vittima è stata perpetrata una violenza sessuale o quando è stato arrecato un pregiudizio alla sua identità sessuale (cfr. GICRA 2003 n. 2 consid. 5a-b pagg. 16 e segg.). L'art. 6 OAsi 1, che si applica in egual modo sia per donne che per uomini, concretizza il diritto ad essere sentito ed è pertanto una disposizione di protezione il cui scopo è, da una parte, quello di permettere a richiedenti l'asilo di esporre le violazioni concretamente vissute in maniera libera e senza pudore e, dall'altra, di garantire un giusto accertamento dei fatti. Tale norma non contempla unicamente il diritto del richiedente l'asilo ad esigere un'audizione ad essa conforme, bensì obbliga l'autorità ad esperire un'audizione con i citati criteri non appena si manifestino indizi di persecuzione di natura sessuale. Pertanto, la disposizione di cui all'art. 6 OAsi 1 va applicata di regola d'ufficio (cfr. GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pagg. 19 e seg.; sentenze del Tribunale amministrativo federale E-5321/2007 del 22 settembre 2010 consid. 3.1; D-7493/2009 del 12 febbraio 2010 consid. 6.1 e D-7132/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 9.1). 4.2 Nella fattispecie, durante l'audizione sommaria sui fatti la ricorrente ha fatto valere persecuzioni di natura sessuale (cfr. verbale d'audizione del 29 dicembre 2005, pagg. 4-5). Vi è pertanto da concludere, in ragione delle dichiarazioni rese dall'insorgente durante l'audizione sommaria, che sussistevano sufficienti indizi concreti che sarebbero dovuti essere intesi quali indizi concreti di persecuzione di natura sessuale e dare adito all'UFM di applicare l'art. 6 OAsi 1 come pure adottare le dovute misure. Si rilevi che a tale conclusione sembra d'altronde essere giunta la polizia cantonale durante l'audizione cantonale in occasione della quale ha istruito la ricorrente dichiarando che "Per quanto riguarda le molestie/violenze sessuali che lei avrebbe subito, la A.________ ha preso atto che se l'UFM in Berna lo riterrà opportuno verrà sentita in altra sede alla sola presenza di donne" (cfr. verbale d'audizione del 27 gennaio 2006, pag. 2). In seguito l'UFM ha svolto una terza audizione in data 21 gennaio 2008 in presenza di sole donne. Nonostante ciò, l'UFM ha ripreso varie affermazioni esposte dall'insorgente in occasione dell'audizione cantonale per rilevarne delle contraddizioni e a motivare in tal modo la sua decisione (cfr. decisione dell'UFM del 29 gennaio 2008, pagg. 3-4). Ciò posto, non vi è dubbio che in tali circostanze l'UFM era obbligatoriamente (cfr. GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pag. 19) tenuto ad applicare l'art. 6 OAsi 1: in concreto, l'audizione cantonale, come avvenuta nel caso in esame, si sarebbe giustificata unicamente in presenza di una rinuncia esplicita della ricorrente a svolgere l'audizione in merito alle persecuzioni di natura sessuale con un team di sole donne (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale E-5321/2007 del 22 settembre 2010 consid. 3.2; E-5479/2009 dell'11 marzo 2009 consid. 3.1 e GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pag. 19). Come traspare dagli atti, però, una tale rinuncia non è mai stata espressa dalla ricorrente. Inoltre, l'uditore ha spiegato all'insorgente di dover osservare l'obbligo di collaborare e quindi di raccontare in dettaglio i suoi motivi d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 27 gennaio 2006, pag. 2). In tal modo la ricorrente è stata costretta ad esprimersi anche in merito alle molestie sessuali (cfr. ibidem, pag. 9). Ora l'UFM ha effettuato una terza audizione in presenza di sole donne, ma utilizzando quanto espresso dalla ricorrente nella seconda audizione per motivare la sua decisione del 29 gennaio 2008, non è stato in grado di svolgere un accertamento dei fatti conforme alla succitata prassi e tanto meno di sanare la lacuna procedurale. Non rispettando quanto previsto dall'art. 6 OAsi 1, l'UFM ha in altre parole omesso di esporre all'insorgente i suoi diritti e le ha impedito di potersi esprimere liberamente e senza timore né pudore sulle molestie subite nell'audizione cantonale, violando così il suo diritto di essere sentito e, pertanto, il diritto federale. 5. I ricorsi interposti contro le decisioni dell'UFM hanno, di regola, effetto riformatorio; in via eccezionale è previsto l'annullamento della decisione di prima istanza ed il rinvio della causa all'autorità inferiore (art. 105 LAsi e art. 6 LAsi in relazione all'art. 61 cpv. 1 PA). Una decisione riformatoria entra in linea di conto di principio quando la causa è matura per il giudizio, vale a dire quando, in particolare, i fatti rilevanti siano stati accertati in maniera corretta e completa. Come visto poc'anzi, tale non è il caso nella fattispecie. Inoltre, il diritto di essere sentito essendo di natura formale, una sua violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dal fatto se la violazione abbia o meno avuto un influsso sul risultato a cui è giunta l'autorità inferiore (cfr. GICRA 2004 n. 38 consid. 7.1). Inoltre, secondo GICRA 2003 n. 2, audizioni di richiedenti l'asilo che fanno valere persecuzioni di natura sessuale non condotte da un team dello stesso sesso del richiedente conducono, di norma, all'annullamento della decisione impugnata. Di conseguenza, non spetta al Tribunale procedere ad una nuova audizione della ricorrente con un team di sole donne, tanto più che essa verrebbe privata di una via di ricorso. 6. Da quanto esposto, discende che la decisione dell'UFM del 29 gennaio 2008 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda, in tempi ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]), a completare l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza di cassazione. Visto l'esito della procedura, il Tribunale si esime dall'esprimersi circa le altre censure ricorsuali. 7. 7.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA). 7.2 La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in relazione all'art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In assenza di una nota particolareggiata, il Tribunale assegna le spese ripetibili d'ufficio in base agli atti. Nel caso concreto, il Tribunale ritiene giudizioso aggiudicare alla ricorrente CHF 600.-. L'UFM provvederà a versare tale somma all'insorgente. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Gli atti di causa sono rinviati all'UFM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. L'UFM verserà alla ricorrente CHF 600.- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: rappresentante della ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno (allegato: incarto N [...], per corriere interno; in copia) J._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: