Asilo (senza allontanamento)
Sachverhalt
A. L'interessata, d'etnia tigrina, è nata ad F._______ ove avrebbe risieduto dalla nascita fino al 27 giugno 2006. Sarebbe poi stata incarcerata fino in data 26 luglio 2006, quando sarebbe poi riuscita a fuggire. Passando per G._______ e H._______ sarebbe espatriata il 26 o il 28 luglio 2007. Avrebbe quindi trascorso tre mesi in Sudan ed un mese in Libia per poi giungere in Svizzera in data 5 gennaio 2007 dove lo stesso giorno ha presentato domanda d'asilo (cfr. verbali d'audizione del 22 gennaio 2007 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 6 seg. e del 28 febbraio 2007 [di seguito: verbale 2], pagg. 3, 5 e 9). Sentita sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per il timore di essere uccisa e di dover subire ulteriori abusi sessuali da parte delle autorità statali. Il 25 giugno 2006 sarebbe stato prelevato suo marito dal posto di lavoro ed imprigionato. Dopo due giorni l'interessata si sarebbe recata alla prigione di I._______ ad F._______ ed avrebbe chiesto delle informazioni riguardo suo marito. La richiedente sarebbe quindi stata imprigionata e detenuta fino al 25 luglio 2006. Durante il fermo sarebbe stata violentata. Non sentendosi bene, sarebbe stata portata in macchina all'ospedale municipale per una visita dove avrebbe scoperto di essere incinta. L'indomani mattina l'interessata sarebbe scappata dall'ospedale. B. Nell'ambito dell'audizione cantonale l'interessata è, come risulta dagli atti (cfr. act. A 13/18), stata udita in presenza di un agente di polizia di sesso maschile. C. Il 23 marzo 2007 l'interessata ha dato alla luce una bambina. D. Con decisione del 25 aprile 2008, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, concedendo loro l'ammissione provvisoria. E. In data 29 maggio 2008 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 2 giugno 2008), le interessate hanno inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione dell'UFM. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Hanno infine protestato spese e ripetibili. F. Il Tribunale, con decisione incidentale dell'11 settembre 2008, ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere alle ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 10 ottobre 2008. G. Con decisione del 13 ottobre 2008, l'UFM ha riesaminato parzialmente la succitata decisione annullando il punto 1 del dispositivo e riconoscendo all'insorgente la qualità di rifugiato come pure alla figlia in virtù dell'unità della famiglia, senza concedere l'asilo giusta l'art. 53 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). H. Il Tribunale, con decisione incidentale del 23 ottobre 2008, ha invitato le ricorrenti ad esprimersi sul mantenimento o meno del ricorso in materia d'asilo entro il 10 novembre 2008. I. Con scritto del 10 novembre 2008, le insorgenti hanno comunicato di voler mantenere il ricorso in materia d'asilo ed hanno contestato l'applicazione dell'art. 53 LAsi. J. Con decisione incidentale del 9 febbraio 2010, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore a prendere posizione entro il 19 febbraio 2010 circa il suddetto scritto. K. Con decisione del 17 febbraio 2010, l'UFM ha concesso l'entrata in Svizzera ai figli di A._______, C._______ e D._______. L. Con presa di posizione del 22 febbraio 2010, l'autorità inferiore ha confermato l'esclusione dall'asilo delle ricorrenti ed ha affermato di fatto aver erroneamente fatto riferimento all'art. 53 LAsi anziché all'art. 54 LAsi, in quanto vi sarebbero dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga. M. Il Tribunale, con ordinanza del 5 marzo 2010, ha nuovamente invitato le ricorrenti ad esprimersi sul mantenimento o meno del ricorso in materia d'asilo entro il 22 marzo 2010. N. Con scritto del 22 marzo 2010, le insorgenti hanno nuovamente comunicato di voler mantenere il ricorso in materia d'asilo. O. Con decisione del 14 dicembre 2010, l'UFM ha esteso lo statuto di rifugiato ai figli di A._______, C._______ e D._______, ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi. P. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 I ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata come contraddittorie, non sufficientemente motivate ed inverosimili per la concessione dell'asilo. In particolare, A._______ si sarebbe contraddetta circa il numero degli stupri subiti. Inoltre, nella seconda audizione avrebbe dichiarato di aver visto la guardia che l'avrebbe fatta entrare ad aspettare all'interno fino all'arrivo del responsabile, mentre nella terza audizione avrebbe asserito di aver aspettato all'esterno fino a quando sarebbe giunto il responsabile. Avrebbe poi indicato nella seconda audizione di aver lasciato i suoi tre figli alla madre per poi allegare di aver portato i due più piccoli da sua madre mentre il grande sarebbe andato a scuola. Peraltro, sarebbe anomalo il modo di agire di A._______ avendo ella atteso fino alla sera dell'indomani per chiedere al migliore amico del marito delle informazioni sulla scomparsa del coniuge nonostante egli abbia avuto l'abitudine di tornare a casa dopo il lavoro. Per di più, nella terza audizione avrebbe dichiarato che la persona venuta a violentarla sarebbe stata armata, fatto che non avrebbe mai menzionato nelle audizioni precedenti. Non sarebbe nemmeno riuscita ad indicare dove il suo aggressore avesse posato l'arma mentre la stuprava e dopo averla minacciata. Inoltre, non sarebbe stata in grado di determinarsi circa la durata della prima aggressione. Infine, sarebbero lacunari e vaghe le informazioni fornite circa il luogo del fermo ed al suo aggressore. Pertanto, non soddisfacendo le dichiarazioni dei richiedenti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, le loro domande di asilo vanno respinte.
E. 4.2 Nel gravame, la ricorrente ha segnalato che la seconda audizione sarebbe stata svolta da un funzionario appartenente al sesso opposto, indicando una violazione dell'art. 6 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), chiedendo in tal modo l'annullamento della decisione impugnata. Inoltre, ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che ciò che l'UFM riterrebbe inverosimile, in relazione allo stupro, sarebbe perfettamente compatibile con le reazioni psicologiche messe in atto dalle vittime di una tale aggressione. L'argomento, secondo cui le dichiarazioni di A._______ sarebbero contrarie alla logica dell'agire e dunque inverosimili, andrebbe relativizzato ed inserito nel contesto culturale da cui proverrebbe la ricorrente. La maggiore sottomissione al volere del marito rispetto a quanto capita in occidente, il clima di diffidenza a cui la stessa insorgente avrebbe fatto riferimento all'interno dell'esercito, avrebbero fatto sì che ella lasciasse passare almeno un giorno prima di chiedere informazioni a proposito del marito. Sarebbe quindi da ritenere quale compatibile con la logica dell'agire o con l'esperienza generale di vita l'atteggiamento della ricorrente.
E. 5.1 Giusta l'art. 17 cpv. 2 LAsi, il Consiglio federale emana disposizioni complementari in merito alla procedura d'asilo, segnatamente per tenere conto della situazione particolare delle donne e dei minori. In applicazione dell'art. 6 OAsi 1, se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale il richiedente l'asilo è udito da una persona del medesimo sesso. Secondo la prassi tuttora valida della già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), una persecuzione è da qualificarsi di natura sessuale quando alla vittima è stata perpetrata una violenza sessuale o quando è stato arrecato un pregiudizio alla sua identità sessuale (cfr. GICRA 2003 n. 2 consid. 5a-b pagg. 16 segg.). L'art. 6 OAsi 1, che si applica in egual modo sia per donne che per uomini, concretizza il diritto ad essere sentito ed è pertanto una disposizione di protezione il cui scopo è, da una parte, quello di permettere a richiedenti l'asilo di esporre le violazioni concretamente vissute in maniera libera e senza pudore e, dall'altra, di garantire un giusto accertamento dei fatti. Tale norma non contempla unicamente il diritto del richiedente l'asilo ad esigere un'audizione ad essa conforme, bensì obbliga l'autorità ad esperire un'audizione con i citati criteri non appena si manifestino indizi di persecuzione di natura sessuale. Pertanto, la disposizione di cui all'art. 6 OAsi 1 va applicata di regola d'ufficio (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale D 1394/2008 del 14 dicembre 2010 consid. 4.1, E-5321/2007 del 22 settembre 2010 consid. 3.1, D-7493/2009 del 12 febbraio 2010 consid. 6.1 e D-7132/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 9.1; GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pagg. 19 seg.).
E. 5.2 Nella fattispecie, durante l'audizione sommaria sui fatti la ricorrente ha fatto valere persecuzioni di natura sessuale (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.). Vi è pertanto da concludere, in ragione delle dichiarazioni rese dall'insorgente durante l'audizione sommaria, che sussistevano sufficienti indizi concreti che sarebbero dovuti essere intesi quali indizi concreti di persecuzione di natura sessuale e dare adito all'UFM di applicare l'art. 6 OAsi 1 come pure adottare le dovute misure. Si rilevi che a tale conclusione sembra d'altronde essere giunta la polizia cantonale durante l'audizione cantonale in occasione della quale ha istruito la ricorrente dichiarando che "Per quanto riguarda le violenze sessuali subite, se l'UFM lo riterrà opportuno verrà sentita in altra sede alla sola presenza di donne" (cfr. verbale 2, pag. 6). In seguito l'UFM ha svolto una terza audizione in data 27 marzo 2008 in presenza di sole donne. Nonostante ciò, l'UFM ha ripreso varie affermazioni esposte dall'insorgente in occasione dell'audizione cantonale per rilevarne delle contraddizioni e a motivare in tal modo la sua decisione (cfr. decisione dell'UFM del 25 aprile 2008, pagg. 2 seg.). Ciò posto, non vi è dubbio che in tali circostanze l'UFM era obbligatoriamente (cfr. GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pag. 19) tenuto ad applicare l'art. 6 OAsi 1: in concreto, l'audizione cantonale, come avvenuta nel caso in esame, si sarebbe giustificata unicamente in presenza di una rinuncia esplicita della ricorrente a svolgere l'audizione in merito alle persecuzioni di natura sessuale con un team di sole donne (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale D-1394/2008 del 14 dicembre 2010 consid. 4.2, E-5321/2007 del 22 settembre 2010 consid. 3.2, E-5479/2009 dell'11 marzo 2009 consid. 3.1; GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pag. 19). Come traspare dagli atti, però, una tale rinuncia non è mai stata espressa dalla ricorrente. Inoltre, l'uditore ha spiegato all'insorgente di dover osservare l'obbligo di collaborare e quindi di raccontare in dettaglio i suoi motivi d'asilo (cfr. verbale 2, pag. 2). In tal modo la ricorrente è stata costretta ad esprimersi anche in merito alle molestie sessuali (cfr. ibidem, pagg. 5 seg.). Ora l'UFM ha effettuato una terza audizione in presenza di sole donne, ma utilizzando quanto espresso dalla ricorrente nella seconda audizione per motivare la sua decisione del 25 aprile 2008, non è stato in grado di svolgere un accertamento dei fatti conforme alla succitata prassi e tanto meno di sanare la lacuna procedurale. Non rispettando quanto previsto dall'art. 6 OAsi 1, l'UFM ha in altre parole omesso di esporre all'insorgente i suoi diritti e le ha impedito di potersi esprimere liberamente e senza timore né pudore sulle molestie subite nell'audizione cantonale, violando così il suo diritto di essere sentito e, pertanto, il diritto federale.
E. 6 I ricorsi interposti contro le decisioni dell'UFM hanno, di regola, effetto riformatorio; in via eccezionale è previsto l'annullamento della decisione di prima istanza ed il rinvio della causa all'autorità inferiore (art. 105 LAsi e art. 6 LAsi in relazione all'art. 61 cpv. 1 PA). Una decisione riformatoria entra in linea di conto di principio quando la causa è matura per il giudizio, vale a dire quando, in particolare, i fatti rilevanti siano stati accertati in maniera corretta e completa. Come visto poc'anzi, tale non è il caso nella fattispecie. Inoltre, il diritto di essere sentito essendo di natura formale, una sua violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dal fatto se la violazione abbia o meno avuto un influsso sul risultato a cui è giunta l'autorità inferiore (cfr. GICRA 2004 n. 38 consid. 7.1). Secondo la vigente prassi ripresa anche da codesto Tribunale (cfr. GICRA 2003 n. 2), audizioni di richiedenti l'asilo che fanno valere persecuzioni di natura sessuale non condotte da un team dello stesso sesso del richiedente conducono, di norma, all'annullamento della decisione impugnata. Di conseguenza, non spetta al Tribunale procedere ad una nuova audizione della ricorrente con un team di sole donne, tanto più che essa verrebbe privata di una via di ricorso.
E. 7 Da quanto esposto, discende che la decisione dell'UFM del 25 aprile 2008 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda, in tempi ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]), a completare l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza di cassazione. Visto l'esito della procedura, il Tribunale si esime dall'esprimersi circa le altre censure ricorsuali.
E. 8 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA). La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in relazione all'art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In assenza di una nota particolareggiata, il Tribunale assegna le spese ripetibili d'ufficio in base agli atti. Nel caso concreto, il Tribunale ritiene giudizioso aggiudicare alla ricorrente CHF 600.-. L'UFM provvederà a versare tale somma all'insorgente. (Dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
- Gli atti di causa sono rinviati all'UFM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- L'UFM verserà alla ricorrente CHF 600.- a titolo di spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3564/2008 Sentenza dell'11 aprile 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, alias B._______ e i suoi figli C._______, D._______ e E._______, Eritrea, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 25 aprile 2008 / N [...]. Fatti: A. L'interessata, d'etnia tigrina, è nata ad F._______ ove avrebbe risieduto dalla nascita fino al 27 giugno 2006. Sarebbe poi stata incarcerata fino in data 26 luglio 2006, quando sarebbe poi riuscita a fuggire. Passando per G._______ e H._______ sarebbe espatriata il 26 o il 28 luglio 2007. Avrebbe quindi trascorso tre mesi in Sudan ed un mese in Libia per poi giungere in Svizzera in data 5 gennaio 2007 dove lo stesso giorno ha presentato domanda d'asilo (cfr. verbali d'audizione del 22 gennaio 2007 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 6 seg. e del 28 febbraio 2007 [di seguito: verbale 2], pagg. 3, 5 e 9). Sentita sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per il timore di essere uccisa e di dover subire ulteriori abusi sessuali da parte delle autorità statali. Il 25 giugno 2006 sarebbe stato prelevato suo marito dal posto di lavoro ed imprigionato. Dopo due giorni l'interessata si sarebbe recata alla prigione di I._______ ad F._______ ed avrebbe chiesto delle informazioni riguardo suo marito. La richiedente sarebbe quindi stata imprigionata e detenuta fino al 25 luglio 2006. Durante il fermo sarebbe stata violentata. Non sentendosi bene, sarebbe stata portata in macchina all'ospedale municipale per una visita dove avrebbe scoperto di essere incinta. L'indomani mattina l'interessata sarebbe scappata dall'ospedale. B. Nell'ambito dell'audizione cantonale l'interessata è, come risulta dagli atti (cfr. act. A 13/18), stata udita in presenza di un agente di polizia di sesso maschile. C. Il 23 marzo 2007 l'interessata ha dato alla luce una bambina. D. Con decisione del 25 aprile 2008, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, concedendo loro l'ammissione provvisoria. E. In data 29 maggio 2008 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 2 giugno 2008), le interessate hanno inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione dell'UFM. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Hanno infine protestato spese e ripetibili. F. Il Tribunale, con decisione incidentale dell'11 settembre 2008, ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere alle ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 10 ottobre 2008. G. Con decisione del 13 ottobre 2008, l'UFM ha riesaminato parzialmente la succitata decisione annullando il punto 1 del dispositivo e riconoscendo all'insorgente la qualità di rifugiato come pure alla figlia in virtù dell'unità della famiglia, senza concedere l'asilo giusta l'art. 53 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). H. Il Tribunale, con decisione incidentale del 23 ottobre 2008, ha invitato le ricorrenti ad esprimersi sul mantenimento o meno del ricorso in materia d'asilo entro il 10 novembre 2008. I. Con scritto del 10 novembre 2008, le insorgenti hanno comunicato di voler mantenere il ricorso in materia d'asilo ed hanno contestato l'applicazione dell'art. 53 LAsi. J. Con decisione incidentale del 9 febbraio 2010, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore a prendere posizione entro il 19 febbraio 2010 circa il suddetto scritto. K. Con decisione del 17 febbraio 2010, l'UFM ha concesso l'entrata in Svizzera ai figli di A._______, C._______ e D._______. L. Con presa di posizione del 22 febbraio 2010, l'autorità inferiore ha confermato l'esclusione dall'asilo delle ricorrenti ed ha affermato di fatto aver erroneamente fatto riferimento all'art. 53 LAsi anziché all'art. 54 LAsi, in quanto vi sarebbero dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga. M. Il Tribunale, con ordinanza del 5 marzo 2010, ha nuovamente invitato le ricorrenti ad esprimersi sul mantenimento o meno del ricorso in materia d'asilo entro il 22 marzo 2010. N. Con scritto del 22 marzo 2010, le insorgenti hanno nuovamente comunicato di voler mantenere il ricorso in materia d'asilo. O. Con decisione del 14 dicembre 2010, l'UFM ha esteso lo statuto di rifugiato ai figli di A._______, C._______ e D._______, ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi. P. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. I ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 4. 4.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata come contraddittorie, non sufficientemente motivate ed inverosimili per la concessione dell'asilo. In particolare, A._______ si sarebbe contraddetta circa il numero degli stupri subiti. Inoltre, nella seconda audizione avrebbe dichiarato di aver visto la guardia che l'avrebbe fatta entrare ad aspettare all'interno fino all'arrivo del responsabile, mentre nella terza audizione avrebbe asserito di aver aspettato all'esterno fino a quando sarebbe giunto il responsabile. Avrebbe poi indicato nella seconda audizione di aver lasciato i suoi tre figli alla madre per poi allegare di aver portato i due più piccoli da sua madre mentre il grande sarebbe andato a scuola. Peraltro, sarebbe anomalo il modo di agire di A._______ avendo ella atteso fino alla sera dell'indomani per chiedere al migliore amico del marito delle informazioni sulla scomparsa del coniuge nonostante egli abbia avuto l'abitudine di tornare a casa dopo il lavoro. Per di più, nella terza audizione avrebbe dichiarato che la persona venuta a violentarla sarebbe stata armata, fatto che non avrebbe mai menzionato nelle audizioni precedenti. Non sarebbe nemmeno riuscita ad indicare dove il suo aggressore avesse posato l'arma mentre la stuprava e dopo averla minacciata. Inoltre, non sarebbe stata in grado di determinarsi circa la durata della prima aggressione. Infine, sarebbero lacunari e vaghe le informazioni fornite circa il luogo del fermo ed al suo aggressore. Pertanto, non soddisfacendo le dichiarazioni dei richiedenti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, le loro domande di asilo vanno respinte. 4.2. Nel gravame, la ricorrente ha segnalato che la seconda audizione sarebbe stata svolta da un funzionario appartenente al sesso opposto, indicando una violazione dell'art. 6 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), chiedendo in tal modo l'annullamento della decisione impugnata. Inoltre, ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che ciò che l'UFM riterrebbe inverosimile, in relazione allo stupro, sarebbe perfettamente compatibile con le reazioni psicologiche messe in atto dalle vittime di una tale aggressione. L'argomento, secondo cui le dichiarazioni di A._______ sarebbero contrarie alla logica dell'agire e dunque inverosimili, andrebbe relativizzato ed inserito nel contesto culturale da cui proverrebbe la ricorrente. La maggiore sottomissione al volere del marito rispetto a quanto capita in occidente, il clima di diffidenza a cui la stessa insorgente avrebbe fatto riferimento all'interno dell'esercito, avrebbero fatto sì che ella lasciasse passare almeno un giorno prima di chiedere informazioni a proposito del marito. Sarebbe quindi da ritenere quale compatibile con la logica dell'agire o con l'esperienza generale di vita l'atteggiamento della ricorrente. 5. 5.1. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LAsi, il Consiglio federale emana disposizioni complementari in merito alla procedura d'asilo, segnatamente per tenere conto della situazione particolare delle donne e dei minori. In applicazione dell'art. 6 OAsi 1, se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale il richiedente l'asilo è udito da una persona del medesimo sesso. Secondo la prassi tuttora valida della già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), una persecuzione è da qualificarsi di natura sessuale quando alla vittima è stata perpetrata una violenza sessuale o quando è stato arrecato un pregiudizio alla sua identità sessuale (cfr. GICRA 2003 n. 2 consid. 5a-b pagg. 16 segg.). L'art. 6 OAsi 1, che si applica in egual modo sia per donne che per uomini, concretizza il diritto ad essere sentito ed è pertanto una disposizione di protezione il cui scopo è, da una parte, quello di permettere a richiedenti l'asilo di esporre le violazioni concretamente vissute in maniera libera e senza pudore e, dall'altra, di garantire un giusto accertamento dei fatti. Tale norma non contempla unicamente il diritto del richiedente l'asilo ad esigere un'audizione ad essa conforme, bensì obbliga l'autorità ad esperire un'audizione con i citati criteri non appena si manifestino indizi di persecuzione di natura sessuale. Pertanto, la disposizione di cui all'art. 6 OAsi 1 va applicata di regola d'ufficio (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale D 1394/2008 del 14 dicembre 2010 consid. 4.1, E-5321/2007 del 22 settembre 2010 consid. 3.1, D-7493/2009 del 12 febbraio 2010 consid. 6.1 e D-7132/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 9.1; GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pagg. 19 seg.). 5.2. Nella fattispecie, durante l'audizione sommaria sui fatti la ricorrente ha fatto valere persecuzioni di natura sessuale (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.). Vi è pertanto da concludere, in ragione delle dichiarazioni rese dall'insorgente durante l'audizione sommaria, che sussistevano sufficienti indizi concreti che sarebbero dovuti essere intesi quali indizi concreti di persecuzione di natura sessuale e dare adito all'UFM di applicare l'art. 6 OAsi 1 come pure adottare le dovute misure. Si rilevi che a tale conclusione sembra d'altronde essere giunta la polizia cantonale durante l'audizione cantonale in occasione della quale ha istruito la ricorrente dichiarando che "Per quanto riguarda le violenze sessuali subite, se l'UFM lo riterrà opportuno verrà sentita in altra sede alla sola presenza di donne" (cfr. verbale 2, pag. 6). In seguito l'UFM ha svolto una terza audizione in data 27 marzo 2008 in presenza di sole donne. Nonostante ciò, l'UFM ha ripreso varie affermazioni esposte dall'insorgente in occasione dell'audizione cantonale per rilevarne delle contraddizioni e a motivare in tal modo la sua decisione (cfr. decisione dell'UFM del 25 aprile 2008, pagg. 2 seg.). Ciò posto, non vi è dubbio che in tali circostanze l'UFM era obbligatoriamente (cfr. GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pag. 19) tenuto ad applicare l'art. 6 OAsi 1: in concreto, l'audizione cantonale, come avvenuta nel caso in esame, si sarebbe giustificata unicamente in presenza di una rinuncia esplicita della ricorrente a svolgere l'audizione in merito alle persecuzioni di natura sessuale con un team di sole donne (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale D-1394/2008 del 14 dicembre 2010 consid. 4.2, E-5321/2007 del 22 settembre 2010 consid. 3.2, E-5479/2009 dell'11 marzo 2009 consid. 3.1; GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pag. 19). Come traspare dagli atti, però, una tale rinuncia non è mai stata espressa dalla ricorrente. Inoltre, l'uditore ha spiegato all'insorgente di dover osservare l'obbligo di collaborare e quindi di raccontare in dettaglio i suoi motivi d'asilo (cfr. verbale 2, pag. 2). In tal modo la ricorrente è stata costretta ad esprimersi anche in merito alle molestie sessuali (cfr. ibidem, pagg. 5 seg.). Ora l'UFM ha effettuato una terza audizione in presenza di sole donne, ma utilizzando quanto espresso dalla ricorrente nella seconda audizione per motivare la sua decisione del 25 aprile 2008, non è stato in grado di svolgere un accertamento dei fatti conforme alla succitata prassi e tanto meno di sanare la lacuna procedurale. Non rispettando quanto previsto dall'art. 6 OAsi 1, l'UFM ha in altre parole omesso di esporre all'insorgente i suoi diritti e le ha impedito di potersi esprimere liberamente e senza timore né pudore sulle molestie subite nell'audizione cantonale, violando così il suo diritto di essere sentito e, pertanto, il diritto federale.
6. I ricorsi interposti contro le decisioni dell'UFM hanno, di regola, effetto riformatorio; in via eccezionale è previsto l'annullamento della decisione di prima istanza ed il rinvio della causa all'autorità inferiore (art. 105 LAsi e art. 6 LAsi in relazione all'art. 61 cpv. 1 PA). Una decisione riformatoria entra in linea di conto di principio quando la causa è matura per il giudizio, vale a dire quando, in particolare, i fatti rilevanti siano stati accertati in maniera corretta e completa. Come visto poc'anzi, tale non è il caso nella fattispecie. Inoltre, il diritto di essere sentito essendo di natura formale, una sua violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dal fatto se la violazione abbia o meno avuto un influsso sul risultato a cui è giunta l'autorità inferiore (cfr. GICRA 2004 n. 38 consid. 7.1). Secondo la vigente prassi ripresa anche da codesto Tribunale (cfr. GICRA 2003 n. 2), audizioni di richiedenti l'asilo che fanno valere persecuzioni di natura sessuale non condotte da un team dello stesso sesso del richiedente conducono, di norma, all'annullamento della decisione impugnata. Di conseguenza, non spetta al Tribunale procedere ad una nuova audizione della ricorrente con un team di sole donne, tanto più che essa verrebbe privata di una via di ricorso.
7. Da quanto esposto, discende che la decisione dell'UFM del 25 aprile 2008 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda, in tempi ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]), a completare l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza di cassazione. Visto l'esito della procedura, il Tribunale si esime dall'esprimersi circa le altre censure ricorsuali. 8. Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA). La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in relazione all'art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In assenza di una nota particolareggiata, il Tribunale assegna le spese ripetibili d'ufficio in base agli atti. Nel caso concreto, il Tribunale ritiene giudizioso aggiudicare alla ricorrente CHF 600.-. L'UFM provvederà a versare tale somma all'insorgente. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Gli atti di causa sono rinviati all'UFM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. L'UFM verserà alla ricorrente CHF 600.- a titolo di spese ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: