Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 I ricorsi sono respinti.
E. 2 Le domande d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, sono respinte.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Dispositiv
- I ricorsi sono respinti.
- Le domande d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, sono respinte.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1336/2018, D-1338/2018 Sentenza del 21 novembre 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Constance Leisinger, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), con le figlie B._______, nata il (...), C._______, nata il (...),Sri Lanka tutte patrocinate dal Sig. Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo famigliare (senza esecuzione dell'allontanamento); decisioni della SEM del 30 gennaio 2018 / N (...) Visto: la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di stato della migrazione, SEM) del 16 dicembre 2014, che riconosceva la qualità di rifugiato e concedeva l'asilo in Svizzera al marito, rispettivamente padre, delle interessate, D._______ (cfr. atto B17), l'autorizzazione d'entrata a scopo di ricongiungimento famigliare rilasciata dalla SEM in favore delle interessate il 24 aprile 2015 e le successive domande d'asilo, registrate il 27 ottobre 2015, i verbali di audizione di A._______ del 29 ottobre 2015 e del 12 gennaio 2016, i verbali di audizione di B._______ del 29 ottobre 2015 e del 12 gennaio 2016, i verbali di interrogatorio (amministrativo) della Polizia Cantonale del 6 ottobre 2017, le separate decisioni della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 30 gennaio 2018 (notificate il 1° febbraio 2018) riguardanti da una parte A._______ e C._______ e dall'altra B._______, nel frattempo divenuta maggiorennte, con cui tale autorità ha respinto le succitate domande d'asilo ammettendo tuttavia provvisoriamente le interessate in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, i ricorsi da una parte di A._______ e C._______ e dall'altra di B._______, per mezzo dei quali le citate persone hanno richiesto, secondo il senso, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo sulla base dell'art. 51 LAsi, e la contestuale concessione dell'assistenza giudiziaria come esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2.ed., n° 3.17), che in specie, stante l'adempimento del summenzionato presupposto, risulta giudizioso congiungere le procedure, che ai sensi dell'art. 111a cpv. 2 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nelle querelate decisioni, la SEM non ha, tra le altre cose, ritenuto in specie adempiuti i presupposti per la concessione dell'asilo famigliare alle interessate; che a mente dell'autorità di prime cure, il marito, rispettivamente padre, delle richiedenti asilo, non vivrebbe in comunità famigliare con loro, per il che, non vi sarebbe modo di applicare l'art. 51 cpv. 1 LAsi, che nei gravami, le ricorrenti avversano la valutazione dell'autorità di prima istanza; che le interessate sarebbero invero giunte in Svizzera grazie ad un'autorizzazione d'entrata rilasciata in base all'art. 51 cpv. 4 LAsi; che sarebbe inoltre incontestato che A._______ risulterebbe ancora sposata con D._______ e che il legame di figliazione di quest'ultimo con le figlie non sarebbe in discussione; che pure indubbia sarebbe la separazione a causa della fuga ed il successivo ricongiungimento in Svizzera al fine di ricostruire la vita famigliare; che secondo una consolidata giurisprudenza, proseguono le insorgenti, scopo dell'art. 51 LAsi sarebbe quello di permettere di regolare in modo uniforme lo statuto del nucleo familiare quale esistente nel Paese d'origine; che tale concetto riposerebbe sulla presunzione secondo la quale, i famigliari del rifugiato che hanno vissuto con lui nel paese d'origine, abbiano a loro volta sofferto la persecuzione che gli ha garantito il riconoscimento dello statuto, rispettivamente abbiano rischiato di essere esposti a detti atti pregiudizievoli; che su tali presupposti, le condizioni per l'asilo familiare sarebbero in specie senz'altro state soddisfatte sia al momento della fuga dallo Sri Lanka del marito della ricorrente che a quello della concessione dell'asilo; che le stesse sarebbero invero sussistite al tempo del rilascio dell'autorizzazione d'entrata ed anche contestualmente all'ingresso effettivo in Svizzera delle ricorrenti ed alla presentazione della domanda d'asilo; che la comunità familiare sarebbe quindi andata in crisi dopo l'arrivo in Svizzera, senza peraltro comportare una separazione legale; che iI ragionamento dell'autorità di prime cure, che di fatto avrebbe fatto decadere il riconoscimento dell'asilo sulla base di fatti posteriori all'arrivo in Svizzera, non sarebbe condivisibile; che le circostanze particolari di cui all'art. 51 cpv. 1 LAsi non parrebbero suscettibili di essere integrate da una separazione di fatto posteriore; che questa non inciderebbe infatti sulla realtà esistente al momento della presentazione della domanda d'asilo, né inficerebbe la succitata presunzione; che una tale soluzione si imporrebbe anche sulla base dell'esigenza di evitare il rischio di conseguenze paradossali e inique: basti pensare che, se l'autorità di prime cure avesse emesso la decisione in tempi meno lunghi, le ricorrenti si sarebbero viste riconoscere asilo a norma dell'art. 51 LAsi perché all'epoca la vita familiare sarebbe stata ancora in essere; che negli stessi termini, occorrerebbe fare riferimento anche alle tante coppie di esuli ricostituite in Svizzera proprio grazie ad autorizzazioni d'entrata rilasciate in base all'art. 51 LAsi e alla frequenza tutt'altro che rara di separazioni senza alcuna incidenza sullo statuto di protezione, che le argomentazioni esposte nei rispettivi ricorsi non meritano tutela, che giusta l'art. 51 cpv. 1 LAsi, i coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari; che secondo la giurisprudenza la concessione dell'asilo per motivi famigliari presuppone, da una parte che il rifugiato già insediato in Svizzera abbia ottenuto asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi e dall'altra che i membri della famiglia siano da lui stati separati in seguito alla fuga; che si necessità inoltre che il rifugiato, prima della fuga, abbia vissuto in comunione famigliare con coloro che aspirano alla concessione dell'asilo sulla base di un ricongiungimento famigliare, ovvero che la famiglia abbia formato un entità dal punto di vista sociale ed economico e che sia esistito, tra i membri della stessa, un rapporto di dipendenza reciproco; che occorre altresì che la fuga del rifugiato abbia messo in pericolo o distrutto la comunione famigliare, cosa che implica altresì l'impossibilità di formare una nuova comunione famigliare (cfr. DTAF 2012/32 consid. 5.1, Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 8, 2006 n. 7, 2001 n. 24, 2000 n. 27, 2000 n. 11, 1994 n. 8, 1994 n. 7, sentenza del Tribunale E-459/2017 del 22 maggio 2017, consid. 2.2). che in specie, le suddette condizioni paiono di principio adempiute; che le ricorrenti risultano infatti aver costituito una comunione famigliare coerente con D._______, che ciò è del resto confermato dalla previa concessione di un'autorizzazione d'entrata a scopo di ricongiungimento famigliare ex art. 51 cpv. 4 LAsi alle ricorrenti, che tuttavia, quali circostanze particolari che si oppongono al riconoscimento dell'asilo famigliare, occorre annoverare i casi nei quali i legami famigliari risultano dissolti successivamente all'entrata in Svizzera e sia riconoscibile l'assenza di volontà, da parte dei membri della parentela, di ricostruire la comunione famigliare; che tale casistica riguarda in particolare i casi nei quali il/la coniuge ed i figli comuni intendono beneficiare, a titolo derivato, dell'asilo concesso al famigliare con il quale sono state interrotte le relazioni segnatamente a causa del disinteressamento verso la propria famiglia per via della nascita di un nuova relazione con un terzo; che non risulta invece decisivo se ciò sia avvenuto a causa dell'agire del beneficiario dell'asilo o per via dello stesso comportamento di colui che richiede di essere integrato nello statuto di quest'ultimo (cfr. DTAF 2012/32 consid. 5.1, GICRA 2002 Nr. 40 consid. 4b, sentenze del Tribunale D-6855/2013 del 1° settembre 2014 consid. 7.2.2 e E-3342/2018 del 5 luglio 2018 consid. 6), che è proprio ciò che osta in specie all'applicazione dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, che come si evince dagli atti di causa, successivamente all'entrata in Svizzera di moglie e figlie, D._______ si è totalmente disinteressato di loro e risulta aver intrapreso, sin dal 2016, una relazione con un'altra donna, con la quale convive ora stabilmente; che interpellato al riguardo, quest'ultimo non si è inoltre detto contrario ad un rimpatrio delle ricorrenti nel paese d'origine e non ha espresso la volontà di tornare in comunione famigliare con loro; che dal canto suo A._______, pur auspicando un ritorno del marito, ha confermato che quest'ultimo, dopo l'incontro con la nuova compagna, non si sarebbe "più fatto sentire né vedere" (cfr. atto D16), che su tali presupposti, la SEM ha a giusto titolo omesso di integrare le ricorrenti nello statuto originario del marito rispettivamente padre, che neppure si intravede in specie un rischio di conseguenze paradossali ed inique; che infatti, al momento del rilascio l'autorizzazione d'entrata a scopo di ricongiungimento famigliare, le condizioni di cui all'art. 51 cpv. 1 LAsi risultavano soddisfatte, cosa che non si può invece dire per la situazione attuale, mutata a causa della successiva interruzione della relazione tra D._______ e le ricorrenti, che le decisioni dell'autorità di prime cure vanno dunque confermate ed i ricorsi respinti, che avendo il Tribunale statuito nel merito dei ricorsi, le domande di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali sono divenute senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, le domande di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, sono respinte (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. I ricorsi sono respinti.
2. Le domande d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, sono respinte.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: