Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L’interessato, cittadino eritreo, ha presentato una domanda d’asilo in Sviz- zera il 26 novembre 2024. Il 17 dicembre successivo ha sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: la SEM) un’audizione approfondita sui motivi d’asilo. Egli ha sostanzialmente addotto di essere stato arrestato in Eritrea nel dicembre 2022 per non essere stato in pos- sesso della tessera scolastica, venendo poi condotto alla stazione di polizia dove sarebbe stato maltrattato e privato di cibo. Dopo due mesi di deten- zione gli sarebbe stato comunicato che avrebbe dovuto essere sottoposto all’addestramento militare. A tal fine, sarebbe stato quindi trasferito ad B._______, dove avrebbe trascorso tre settimane senza iniziare alcuna for- mazione militare, decidendo così di espatriare con alcuni amici attraverso il confine con il Sudan nel marzo 2023. Per questi motivi, l’interessato teme quindi di essere arrestato in caso di rimpatrio (per i dettagli, cfr. atto SEM
n. […]-15/15). Quale mezzo di prova, il richiedente ha depositato agli atti la copia del suo presunto certificato di nascita. Il 19 dicembre 2024, la do- manda d’asilo è stata infine assegnata alla procedura ampliata.
B. Con decisione del 6 febbraio 2025, la SEM non ha riconosciuto al richie- dente la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone C._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura.
C. Con ricorso del 27 febbraio 2025, l’interessato adisce il Tribunale ammini- strativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) concludendo implicitamente all’annullamento della decisione succitata nonché alla concessione dell’asilo in Svizzera.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA.
D-1324/2025 Pagina 3
E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2 In materia d’asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammis- sibili sono disciplinati dall’art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA).
E. 3.1 Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’es- sere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti seri pregiudizi l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Inoltre, secondo l’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in partico- lare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con- traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La giurisprudenza e la dottrina riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimi- glianza delle allegazioni: quest’ultime devono essere sufficientemente fon- date, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).
E. 3.2.1 Ciò posto, il Tribunale giudica che l’autorità inferiore ha correttamente concluso per l’inverosimiglianza delle affermazioni dell’interessato in rela- zione alla sua detenzione, al presunto soggiorno a B._______ nonché alle circostanze concrete dell’espatrio. Le affermazioni presentano, infatti, di- verse incongruenze logiche, non risultano plausibili e sono prive di suffi- cienti dettagli di qualità e di contenuto, sollevando quindi seri dubbi sulla veridicità degli eventi narrati (cfr. decisione avversata, pagg. 5-7).
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E. 3.2.2 Anzitutto, egli ha fornito delle risposte vaghe sulle circostanze dell’ar- resto, senza indicare con precisione l’autorità che avrebbe disposto la sua detenzione e adducendo una motivazione implausibile, quella della man- cata detenzione della tessera scolastica, per giustificare un periodo di de- tenzione così prolungato (cfr. atto SEM n. 15/15 D11-15). Per quanto ri- guarda le condizioni di prigionia, nonostante le ripetute domande volte ad approfondire l’argomento, si è inoltre limitato a riferire dettagli generici, senza fornire informazioni concrete sulle condizioni della cella, sui maltrat- tamenti o sulle difficoltà che avrebbe affrontato durante la reclusione (idem D12-20 e D87-89).
E. 3.2.3 Anche il racconto del periodo trascorso a B._______ risulta superfi- ciale e priva di elementi concreti. In particolare, l’insorgente si è limitato a fornire dettagli marginali su una giornata tipo, senza descrivere momenti di isolamento o abitudini quotidiane vissute in prima persona (cfr. atto SEM
n. 15/15 D11, D28, D41 e D87-89). Inoltre, non ha saputo specificare in modo convincente né la struttura dell’edificio né il tipo di sorveglianza eser- citata dalle autorità del centro in cui sarebbe stato detenuto (idem D25-37). Il richiedente ha addotto di aver subìto violenze e maltrattamenti, ma inter- rogato sulle punizioni inflitte ai detenuti e sulle percosse ricevute, ha fornito solo episodi vaghi, senza descrivere con precisione chi lo avrebbe colpito, con quale frequenza e per quale motivo. In un primo tempo, peraltro, ha minimizzato la gravità dei maltrattamenti subiti, affermando che non gli sa- rebbero “successe tante cose brutte” se non quella di aver assistito all’uc- cisione di una persona davanti a suoi occhi (idem D11, D28 e D41-42).
E. 3.2.4 Il richiedente ha poi fornito un resoconto frammentario delle circo- stanze del suo espatrio. Infatti, non ha spiegato come sia riuscito concre- tamente a lasciare il centro di addestramento – nonostante la fuga fosse punita frequentemente con l'esecuzione pubblica – né ha chiarito in modo credibile il percorso di fuga seguito e il coinvolgimento dei presunti passa- tori per attraversare la frontiera (cfr. atto SEM n. 15/15 D54-67).
E. 3.2.5 In queste circostanze, si può ragionevolmente ammettere che la pre- sunta detenzione patita dall’interessato non è supportata da elementi con- creti, che la sua esperienza a B._______ appare costruita su informazioni stereotipate e prive di fondamento e, infine, che le circostanze dell’espatrio mancano di coerenza e chiarezza. L’incapacità di fornire risposte coerenti e dettagliate, nonostante i solleciti della SEM, rende infatti inverosimile che abbia vissuto personalmente gli eventi narrati. Posta l’inconcludenza delle allegazioni, il rischio di essere incarcerato in caso di rimpatrio si rivela quindi infondato.
D-1324/2025 Pagina 5
E. 3.3 Va comunque rilevato che, in assenza di specifici fattori di rischio che qualifichino il ricorrente come oppositore al governo eritreo (cfr. consid. 3.2 supra), le eventuali sanzioni derivanti dalla sua fuga illegale dal Paese, ri- spettivamente la prospettiva di dover svolgere il servizio nazionale nel con- testo eritreo, non costituiscono dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi (per la rilevanza dell’espatrio, cfr. sentenza del TAF D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 consid. 4.1 e 5.1 seg. [sentenza di riferimento]; per quella dell’arruolamento militare, cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 3.1; ex pluris sen- tenza del TAF E-8242/2024 del 13 gennaio 2025 consid. 7.3).
E. 3.4 In ultima analisi, il Tribunale giudica che l’esecuzione dell’allontana- mento pronunciato dalla SEM conformemente all’art. 44 LAsi si rivela pos- sibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Anzitutto, contrariamente a quanto sembra pretendere il ricor- rente, in Eritrea non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, tale da riconoscere l’esistenza di un pericolo concreto per tutte le persone originarie di tale Paese (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2; sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 [pub- blicata quale sentenza di riferimento] consid. 17). Inoltre, il ricorrente non può prevalersi di motivi personali ostativi al suo rimpatrio. Egli non soffre, infatti, di gravi problemi di salute curabili soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), in quanto affetto da una lesione tra due dita della mano sinistra ([…]) per la quale è stata consigliata l’asportazione in chirur- gia ambulatoriale senza indicazioni d’urgenza (cfr. atti SEM n. 12/2, 15/15 e 23/1). Egli è inoltre giovane, celibe, gode di una sufficiente scolarizza- zione e dispone di una valida esperienza professionale quale meccanico di biciclette e fattorino (cfr. atto SEM n. 15/15 D69-73). Non è quindi vero- simile ch’egli riscontrerà difficoltà eccessive nell’ambito della sua reintegra- zione lavorativa e sociale in patria (cfr. decisione avversata pag. 8). Va in- fine osservato che la situazione generale dei diritti umani in Eritrea non è tale da rendere inammissibile l’esecuzione del suo allontanamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1; ex pluris E-8243/2024 del 13 gennaio 2025 consid. 8; D-4285/2024 del 5 settembre 2024 consid. 7.2.5). Ad ogni buon conto, l’interessato potrà richiedere un sostegno finanziario per assicurare l’assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d’origine – ottenendo una riserva di medicinali o il pagamento dei costi per l’asportazione chirur- gica del corpo estraneo nella mano – prima del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.31]).
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E. 3.5 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).
E. 4 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e nep- pure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va quindi respinto.
E. 5 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 6 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1324/2025 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Matteo Piatti
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1324/2025 Sentenza dell'11 aprile 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Chrystel Tornare Villanueva; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 6 febbraio 2025 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino eritreo, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 26 novembre 2024. Il 17 dicembre successivo ha sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: la SEM) un'audizione approfondita sui motivi d'asilo. Egli ha sostanzialmente addotto di essere stato arrestato in Eritrea nel dicembre 2022 per non essere stato in possesso della tessera scolastica, venendo poi condotto alla stazione di polizia dove sarebbe stato maltrattato e privato di cibo. Dopo due mesi di detenzione gli sarebbe stato comunicato che avrebbe dovuto essere sottoposto all'addestramento militare. A tal fine, sarebbe stato quindi trasferito ad B._______, dove avrebbe trascorso tre settimane senza iniziare alcuna formazione militare, decidendo così di espatriare con alcuni amici attraverso il confine con il Sudan nel marzo 2023. Per questi motivi, l'interessato teme quindi di essere arrestato in caso di rimpatrio (per i dettagli, cfr. atto SEM n. [...]-15/15). Quale mezzo di prova, il richiedente ha depositato agli atti la copia del suo presunto certificato di nascita. Il 19 dicembre 2024, la domanda d'asilo è stata infine assegnata alla procedura ampliata. B. Con decisione del 6 febbraio 2025, la SEM non ha riconosciuto al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone C._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. Con ricorso del 27 febbraio 2025, l'interessato adisce il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) concludendo implicitamente all'annullamento della decisione succitata nonché alla concessione dell'asilo in Svizzera. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la relativa sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). 3. 3.1 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti seri pregiudizi l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La giurisprudenza e la dottrina riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest'ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 3.2 3.2.1 Ciò posto, il Tribunale giudica che l'autorità inferiore ha correttamente concluso per l'inverosimiglianza delle affermazioni dell'interessato in relazione alla sua detenzione, al presunto soggiorno a B._______ nonché alle circostanze concrete dell'espatrio. Le affermazioni presentano, infatti, diverse incongruenze logiche, non risultano plausibili e sono prive di sufficienti dettagli di qualità e di contenuto, sollevando quindi seri dubbi sulla veridicità degli eventi narrati (cfr. decisione avversata, pagg. 5-7). 3.2.2 Anzitutto, egli ha fornito delle risposte vaghe sulle circostanze dell'arresto, senza indicare con precisione l'autorità che avrebbe disposto la sua detenzione e adducendo una motivazione implausibile, quella della mancata detenzione della tessera scolastica, per giustificare un periodo di detenzione così prolungato (cfr. atto SEM n. 15/15 D11-15). Per quanto riguarda le condizioni di prigionia, nonostante le ripetute domande volte ad approfondire l'argomento, si è inoltre limitato a riferire dettagli generici, senza fornire informazioni concrete sulle condizioni della cella, sui maltrattamenti o sulle difficoltà che avrebbe affrontato durante la reclusione (idem D12-20 e D87-89). 3.2.3 Anche il racconto del periodo trascorso a B._______ risulta superficiale e priva di elementi concreti. In particolare, l'insorgente si è limitato a fornire dettagli marginali su una giornata tipo, senza descrivere momenti di isolamento o abitudini quotidiane vissute in prima persona (cfr. atto SEM n. 15/15 D11, D28, D41 e D87-89). Inoltre, non ha saputo specificare in modo convincente né la struttura dell'edificio né il tipo di sorveglianza esercitata dalle autorità del centro in cui sarebbe stato detenuto (idem D25-37). Il richiedente ha addotto di aver subìto violenze e maltrattamenti, ma interrogato sulle punizioni inflitte ai detenuti e sulle percosse ricevute, ha fornito solo episodi vaghi, senza descrivere con precisione chi lo avrebbe colpito, con quale frequenza e per quale motivo. In un primo tempo, peraltro, ha minimizzato la gravità dei maltrattamenti subiti, affermando che non gli sarebbero "successe tante cose brutte" se non quella di aver assistito all'uccisione di una persona davanti a suoi occhi (idem D11, D28 e D41-42). 3.2.4 Il richiedente ha poi fornito un resoconto frammentario delle circostanze del suo espatrio. Infatti, non ha spiegato come sia riuscito concretamente a lasciare il centro di addestramento - nonostante la fuga fosse punita frequentemente con l'esecuzione pubblica - né ha chiarito in modo credibile il percorso di fuga seguito e il coinvolgimento dei presunti passatori per attraversare la frontiera (cfr. atto SEM n. 15/15 D54-67). 3.2.5 In queste circostanze, si può ragionevolmente ammettere che la presunta detenzione patita dall'interessato non è supportata da elementi concreti, che la sua esperienza a B._______ appare costruita su informazioni stereotipate e prive di fondamento e, infine, che le circostanze dell'espatrio mancano di coerenza e chiarezza. L'incapacità di fornire risposte coerenti e dettagliate, nonostante i solleciti della SEM, rende infatti inverosimile che abbia vissuto personalmente gli eventi narrati. Posta l'inconcludenza delle allegazioni, il rischio di essere incarcerato in caso di rimpatrio si rivela quindi infondato. 3.3 Va comunque rilevato che, in assenza di specifici fattori di rischio che qualifichino il ricorrente come oppositore al governo eritreo (cfr. consid. 3.2 supra), le eventuali sanzioni derivanti dalla sua fuga illegale dal Paese, rispettivamente la prospettiva di dover svolgere il servizio nazionale nel contesto eritreo, non costituiscono dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi (per la rilevanza dell'espatrio, cfr. sentenza del TAF D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 consid. 4.1 e 5.1 seg. [sentenza di riferimento]; per quella dell'arruolamento militare, cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 3.1; ex pluris sentenza del TAF E-8242/2024 del 13 gennaio 2025 consid. 7.3). 3.4 In ultima analisi, il Tribunale giudica che l'esecuzione dell'allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all'art. 44 LAsi si rivela possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Anzitutto, contrariamente a quanto sembra pretendere il ricorrente, in Eritrea non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, tale da riconoscere l'esistenza di un pericolo concreto per tutte le persone originarie di tale Paese (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2; sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 17). Inoltre, il ricorrente non può prevalersi di motivi personali ostativi al suo rimpatrio. Egli non soffre, infatti, di gravi problemi di salute curabili soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), in quanto affetto da una lesione tra due dita della mano sinistra ([...]) per la quale è stata consigliata l'asportazione in chirurgia ambulatoriale senza indicazioni d'urgenza (cfr. atti SEM n. 12/2, 15/15 e 23/1). Egli è inoltre giovane, celibe, gode di una sufficiente scolarizzazione e dispone di una valida esperienza professionale quale meccanico di biciclette e fattorino (cfr. atto SEM n. 15/15 D69-73). Non è quindi verosimile ch'egli riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale in patria (cfr. decisione avversata pag. 8). Va infine osservato che la situazione generale dei diritti umani in Eritrea non è tale da rendere inammissibile l'esecuzione del suo allontanamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1; ex pluris E-8243/2024 del 13 gennaio 2025 consid. 8; D-4285/2024 del 5 settembre 2024 consid. 7.2.5). Ad ogni buon conto, l'interessato potrà richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine - ottenendo una riserva di medicinali o il pagamento dei costi per l'asportazione chirurgica del corpo estraneo nella mano - prima del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.31]). 3.5 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 4. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va quindi respinto. 5. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 6. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: