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D-1324/2023

D-1324/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2020-08-28 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (domanda multipla)

Sachverhalt

A. A.a Con decisione del 28 agosto 2020, la Segreteria di Stato della migra- zione (di seguito: SEM o autorità inferiore) ha respinto la domanda d’asilo depositata dall’interessato il 7 luglio 2020 e pronunciato il suo allontana- mento dalla Svizzera ordinandone l’esecuzione. A.b Con sentenza D-4764/2020 del 15 ottobre 2020, il Tribunale ammini- strativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), ha respinto il ricorso interpo- sto dall’insorgente contro la succitata decisione della SEM. B. B.a Con scritto del 15 febbraio 2022, l’interessato ha depositato una nuova domanda d’asilo (cfr. atto SEM n. […] -1/4). B.b Con scritto del 29 luglio 2022, l’interessato ha trasmesso alla SEM un mezzo di prova inedito redatto in lingua turca (cfr. atto SEM n. 3/4), di cui l’autorità inferiore ha richiesto la traduzione tramite lettera del 15 agosto 2022 (cfr. atto SEM n. 4/3). Con scritto del 3 ottobre 2022, l’interessato ha trasmesso alla SEM la traduzione richiesta, unitamente a un ulteriore mezzo di prova inedito, corredato della relativa traduzione (cfr. atto SEM

n. 8/6). B.c A seguito di un’analisi interna dei mezzi di prova menzionati (cfr. atto SEM n. 9/4), la SEM ha ritenuto questi ultimi essere dei falsi ed ha conse- guentemente concesso all’interessato la facoltà di esprimersi in merito (cfr. atto SEM n. 10/3); facoltà da quest’ultimo esercitata tramite scritto del 19 dicembre 2022 (cfr. atto SEM n. 11/4). C. Con decisione del 3 febbraio 2023, notificata il 6 febbraio 2023 (cfr. atto SEM n. 14/1), l’autorità inferiore – dopo aver qualificato la richiesta dell’in- teressato quale domanda multipla – non ha riconosciuto la qualità di rifu- giato al richiedente, ha respinto la sua domanda multipla, nonché ha pro- nunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della stessa misura (cfr. atto SEM n. 13/10). D. Con ricorso del 7 marzo 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 9 marzo 2023), l’interessato è insorto avverso la predetta

D-1324/2023 Pagina 3 decisione dinanzi al Tribunale, chiedendo, in via principale, il riconosci- mento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via subordi- nata, egli ha chiesto di essere posto al beneficio dell'ammissione provviso- ria. Altresì, il ricorrente ha presentato un'istanza di concessione dell'assi- stenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, il tutto con protesta di spese e ripetibili. E. E.a Tramite decisione incidentale del 16 marzo 2023 (cfr. atto TAF n. 3), il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria su riserva della presentazione di un’attestazione di indigenza, tempestivamente trasmessa il 27 marzo 2023 (cfr. atto TAF n. 4). E.b Il Tribunale, con decisione incidentale del 26 aprile 2023 (cfr. atto TAF

n. 5), ha accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, e ha respinto l’istanza di concessione del gratuito patrocinio. Esso ha inoltre avviato uno scambio di scritti tra le parti, il quale è scaturito in una risposta dell’11 maggio 2023 (cfr. atto TAF n. 6) e ad una seconda presa di posizione del 31 maggio 2023 (cfr. atto TAF 9), a seguito del com- plemento al ricorso del 17 maggio 2023 (cfr. atto TAF n. 7). E.c Con memoriale completivo del 17 ottobre 2023 (cfr. atto TAF n. 11), l’interessato ha trasmesso al Tribunale degli ulteriori documenti. E.d Con ulteriore complemento al ricorso del 5 dicembre 2023 (cfr. atto TAF n. 12), il ricorrente ha informato il Tribunale di essersi sposato in data (…) con la signora B._______. E.e Con scritto del 27 dicembre 2023 (cfr. atto TAF n. 13), l’Ufficio della migrazione del Canton C._______ ha informato il Tribunale che il ricorrente ha ricevuto l’autorizzazione di soggiorno tramite ricongiungimento fami- gliare. E.f Con ordinanza del 30 luglio 2024 (cfr. atto TAF n. 14), il Tribunale ha concesso al ricorrente un termine scandente il 14 agosto 2024 per comu- nicare se, e in che misura, intendesse mantenere il ricorso. E.g Con scritto del 12 agosto 2024 (cfr. atto TAF n. 15) l’insorgente ha con- fermato la propria impugnativa. E.h Tramite decisione incidentale del 14 gennaio 2025 (cfr. atto TAF n. 16), il Tribunale ha concesso all’interessato un termine scadente il 29 gennaio

D-1324/2023 Pagina 4 2025 per trasmettere l’attuale copia della richiesta o del permesso di di- mora ottenuto. Egli ha trasmesso la copia del proprio permesso di dimora con scritto del 20 gennaio 2025 (cfr. atto TAF n. 17). F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della pro- cedura.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 6 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Nel caso in parola, occorre dapprima esaminare se l’autorità intimata ha considerato a ragione o a torto l’istanza del 15 febbraio 2022 dell’insor- gente quale domanda multipla ai sensi dell’art. 111c LAsi.

E. 3.2.1 Se il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli può depositare una nuova domanda d’asilo dinanzi all’autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5–4.6; DTAF 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; per la distinzione con il riesame e la

D-1324/2023 Pagina 5 revisione si veda la sentenza del TAF D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4). Ciò è il caso quando l’interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d’asilo (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1.3), cosa che a livello di casistica giurisprudenziale si esaurisce sostanzialmente nei motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga quali, segnatamente, delle attività politiche in esilio, la conversione ad una nuova religione o un mutamento della situazione politica nel paese d’origine con potenziale effetto sulle con- dizioni per riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2014/39 con- sid. 4.6).

E. 3.2.2 L’art. 111c LAsi sancisce che le nuove domande d’asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d’asilo e d’allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si tratta di una procedura specifica alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo e che la legge designa come “domande multiple” (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3). Per contro, gli eventi preesistenti, ossia fatti già verificatisi prima della crescita in giudicato della decisione in materia d’asilo ed inizialmente sottaciuti o omessi, non pos- sono essere oggetto di una seconda domanda d’asilo (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4, che richiama la giurisprudenza emessa sotto l’egida del vart. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; più recentemente la sentenza del TAF E- 4667/2018 del 22 gennaio 2020 consid. 4.1.3).

E. 3.3 Venendo alla presente disamina, il ricorrente ha addotto due mezzi di prova inediti, consistenti in un atto d’accusa del (…) per il reato di insulto al Presidente della Repubblica (cfr. atti SEM n. 3/4 e 8/6) e in un mandato di cattura del (…) per rispondere del reato di offesa al Presidente della Repubblica avvenuto il (…) (cfr. atto SEM n. 8/6). Ora, l’atto d’accusa del (…) risulta essere anteriore alla sentenza del TAF D-4764/2020 del 15 ot- tobre 2020, mentre il mandato di cattura del (…) è posteriore alla citata sentenza. Oltre a ciò, a sostegno della propria istanza del 15 febbraio 2022, l’insorgente sostiene vi sarebbero dei motivi nuovi e determinanti inerenti alla qualità di rifugiato. Il Tribunale ritiene pertanto che la SEM abbia a ra- gione qualificato, d’un canto, la domanda del 15 febbraio 2022 presentata dall’insorgente, per quanto attinente al documento del (…) e le allegazioni ad esso connesse, quale domanda multipla. Per quanto attiene, d’altro canto, il mezzo di prova del (…) e le allegazioni ad esso relative, la que- stione della qualificazione della richiesta in questione può essere lasciata aperta, ritenuta l’analisi di merito (cfr. infra consid. 5.2).

E. 4 D-1324/2023 Pagina 6

E. 4.1 Nel suo ricorso, l’insorgente ritiene sostanzialmente che i menzionati documenti dovrebbero essere considerati autentici, in quanto coerenti con le proprie attività e con gli usuali documenti giudiziari della medesima spe- cie. Le sue dichiarazioni soddisferebbero pertanto le condizioni di verosi- miglianza previste dall’art. 7 LAsi. Inoltre, sussisterebbe per il ricorrente un fondato timore di subire seri pregiudizi in patria ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 5.1.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi- nato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnata- mente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.1.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere vero- simile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest'ultima è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispon- dono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.2 Nel caso di specie, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali non pos- sano essere seguite in quanto le allegazioni del ricorrente non soddisfano, come rettamente esposto dall'autorità inferiore, le condizioni di verosimi- glianza previste dall'art. 7 LAsi.

D-1324/2023 Pagina 7 A sostegno della propria istanza del 15 febbraio 2022, il ricorrente ha di- chiarato che vi sarebbe un procedimento aperto in patria nei suoi confronti per il reato di insulto al Presidente della Repubblica. Per comprovare tale affermazione, egli ha versato agli atti l’atto d’accusa del (…) e il mandato di cattura del (…) (cfr. atti SEM n. 3/4 e 8/6). A seguito di un’analisi interna, l’autorità inferiore ha tuttavia ritenuto che tali mezzi di prova sarebbero dei falsi (cfr. atto SEM n. 9/4). Per i dettagli in merito agli indizi di falsificazione di tali documenti si rinvia alla decisione della SEM per evitare inutili ridon- danze (cfr. decisione avversata, pag. 4); valutazione di falsificazione che questo Tribunale condivide.

E. 5.3 Ne discende che le dichiarazioni dell'insorgente riguardo ai suoi motivi d'asilo non risultano essere verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, come a ra- gione anche considerato dalla SEM nella decisione impugnata. Ne conse- gue che un esame dell'esistenza di motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi non risulta essere necessario.

E. 6.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; essa tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). In particolare, l’allontanamento non viene deciso qualora il richiedente l’asilo disponga di un permesso di soggiorno o di dimora valido (art. 32 lett. a OAsi 1), oppure abbia un diritto al rilascio di tale permesso.

E. 6.2 Il Tribunale osserva anzitutto che, in ragione del matrimonio con una cittadina (…), la competente autorità cantonale ha rilasciato un permesso di dimora all’insorgente in corso di procedura di ricorso (cfr. atto TAF n. 17). A fronte del permesso rilasciato, l’ordine di allontanamento pronunciato al punto 3 della decisione della SEM del 3 febbraio 2023 non ha più validità giuridica e diviene caduco, così come le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 del dispositivo impugnato, relative all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. sentenze del TAF D-3730/2019 del 15 aprile 2021 consid. 2.2; E- 4382/2018 del 12 gennaio 2021 consid. 7.2; E-124/2018 del 29 maggio 2020 consid. 7; DTAF 2013/37 consid. 4.4; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001

n. 21 consid. 11c; GICRA 2000 n. 30 consid. 4).

E. 6.3 Il ricorso è pertanto divenuto privo di oggetto per quanto concerne la questione della pronuncia e dell’esecuzione dell’allontanamento.

E. 7 D-1324/2023 Pagina 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola- mento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione inci- dentale del 16 marzo 2023 (cfr. atto TAF n. 3), non sono riscosse spese processuali.

E. 8 Per determinare se vi è ragione di accordare all'insorgente delle indennità ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA in ragione dell’esito della decisione in materia di pronuncia ed esecuzione dell’allontanamento a seguito dell’ottenimento del permesso di dimora in Svizzera (cfr. supra consid. 6), occorre valutare quale sarebbe stato l’esito probabile del ricorso prima dell’ottenimento del permesso che ha reso privo d’oggetto la vertenza su tali aspetti (cfr. art. 5 e 15 TS-TAF; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 4.57). Nel caso di specie, il Tri- bunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione inci- dentale del 16 marzo 2023 (cfr. atto TAF n. 3), ritenendo che, a seguito di un esame sommario degli atti, le conclusioni formulate nel ricorso non sem- brassero prive di probabilità di successo ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 PA. Tut- tavia, in considerazione degli atti successivamente prodotti, il Tribunale ri- tiene che, al momento prima dell’ottenimento del permesso di dimora, non vi fosse alcun elemento che lasciasse supporre che l'esecuzione dell'allon- tanamento del ricorrente fosse incompatibile con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera (art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Allo stesso modo, la situazione personale dell'insorgente permetteva di concludere che l'allontanamento verso il Paese di origine sarebbe stato ragionevol- mente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Per tali motivi non si giusti- fica pertanto l'accordo di indennità a titolo di ripetibili.

E. 9 La presente sentenza non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1324/2023 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1324/2023 Sentenza dell'8 aprile 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Simon Thurnheer, Walter Lang, cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dalla MLaw Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, (...), ricorrente, Contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (domanda multipla); decisione della SEM del 3 febbraio 2023 / N (...). Fatti: A. A.a Con decisione del 28 agosto 2020, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o autorità inferiore) ha respinto la domanda d'asilo depositata dall'interessato il 7 luglio 2020 e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera ordinandone l'esecuzione. A.b Con sentenza D-4764/2020 del 15 ottobre 2020, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), ha respinto il ricorso interposto dall'insorgente contro la succitata decisione della SEM. B. B.a Con scritto del 15 febbraio 2022, l'interessato ha depositato una nuova domanda d'asilo (cfr. atto SEM n. [...] -1/4). B.b Con scritto del 29 luglio 2022, l'interessato ha trasmesso alla SEM un mezzo di prova inedito redatto in lingua turca (cfr. atto SEM n. 3/4), di cui l'autorità inferiore ha richiesto la traduzione tramite lettera del 15 agosto 2022 (cfr. atto SEM n. 4/3). Con scritto del 3 ottobre 2022, l'interessato ha trasmesso alla SEM la traduzione richiesta, unitamente a un ulteriore mezzo di prova inedito, corredato della relativa traduzione (cfr. atto SEM n. 8/6). B.c A seguito di un'analisi interna dei mezzi di prova menzionati (cfr. atto SEM n. 9/4), la SEM ha ritenuto questi ultimi essere dei falsi ed ha conseguentemente concesso all'interessato la facoltà di esprimersi in merito (cfr. atto SEM n. 10/3); facoltà da quest'ultimo esercitata tramite scritto del 19 dicembre 2022 (cfr. atto SEM n. 11/4). C. Con decisione del 3 febbraio 2023, notificata il 6 febbraio 2023 (cfr. atto SEM n. 14/1), l'autorità inferiore - dopo aver qualificato la richiesta dell'interessato quale domanda multipla - non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda multipla, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della stessa misura (cfr. atto SEM n. 13/10). D. Con ricorso del 7 marzo 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 9 marzo 2023), l'interessato è insorto avverso la predetta decisione dinanzi al Tribunale, chiedendo, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via subordinata, egli ha chiesto di essere posto al beneficio dell'ammissione provvisoria. Altresì, il ricorrente ha presentato un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, il tutto con protesta di spese e ripetibili. E. E.a Tramite decisione incidentale del 16 marzo 2023 (cfr. atto TAF n. 3), il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria su riserva della presentazione di un'attestazione di indigenza, tempestivamente trasmessa il 27 marzo 2023 (cfr. atto TAF n. 4). E.b Il Tribunale, con decisione incidentale del 26 aprile 2023 (cfr. atto TAF n. 5), ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, e ha respinto l'istanza di concessione del gratuito patrocinio. Esso ha inoltre avviato uno scambio di scritti tra le parti, il quale è scaturito in una risposta dell'11 maggio 2023 (cfr. atto TAF n. 6) e ad una seconda presa di posizione del 31 maggio 2023 (cfr. atto TAF 9), a seguito del complemento al ricorso del 17 maggio 2023 (cfr. atto TAF n. 7). E.c Con memoriale completivo del 17 ottobre 2023 (cfr. atto TAF n. 11), l'interessato ha trasmesso al Tribunale degli ulteriori documenti. E.d Con ulteriore complemento al ricorso del 5 dicembre 2023 (cfr. atto TAF n. 12), il ricorrente ha informato il Tribunale di essersi sposato in data (...) con la signora B._______. E.e Con scritto del 27 dicembre 2023 (cfr. atto TAF n. 13), l'Ufficio della migrazione del Canton C._______ ha informato il Tribunale che il ricorrente ha ricevuto l'autorizzazione di soggiorno tramite ricongiungimento famigliare. E.f Con ordinanza del 30 luglio 2024 (cfr. atto TAF n. 14), il Tribunale ha concesso al ricorrente un termine scandente il 14 agosto 2024 per comunicare se, e in che misura, intendesse mantenere il ricorso. E.g Con scritto del 12 agosto 2024 (cfr. atto TAF n. 15) l'insorgente ha confermato la propria impugnativa. E.h Tramite decisione incidentale del 14 gennaio 2025 (cfr. atto TAF n. 16), il Tribunale ha concesso all'interessato un termine scadente il 29 gennaio 2025 per trasmettere l'attuale copia della richiesta o del permesso di dimora ottenuto. Egli ha trasmesso la copia del proprio permesso di dimora con scritto del 20 gennaio 2025 (cfr. atto TAF n. 17). F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 6 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nel caso in parola, occorre dapprima esaminare se l'autorità intimata ha considerato a ragione o a torto l'istanza del 15 febbraio 2022 dell'insorgente quale domanda multipla ai sensi dell'art. 111c LAsi. 3.2 3.2.1 Se il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli può depositare una nuova domanda d'asilo dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5-4.6; DTAF 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; per la distinzione con il riesame e la revisione si veda la sentenza del TAF D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4). Ciò è il caso quando l'interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1.3), cosa che a livello di casistica giurisprudenziale si esaurisce sostanzialmente nei motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga quali, segnatamente, delle attività politiche in esilio, la conversione ad una nuova religione o un mutamento della situazione politica nel paese d'origine con potenziale effetto sulle condizioni per riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6). 3.2.2 L'art. 111c LAsi sancisce che le nuove domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e d'allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si tratta di una procedura specifica alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo e che la legge designa come "domande multiple" (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3). Per contro, gli eventi preesistenti, ossia fatti già verificatisi prima della crescita in giudicato della decisione in materia d'asilo ed inizialmente sottaciuti o omessi, non possono essere oggetto di una seconda domanda d'asilo (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4, che richiama la giurisprudenza emessa sotto l'egida del vart. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; più recentemente la sentenza del TAF E-4667/2018 del 22 gennaio 2020 consid. 4.1.3). 3.3 Venendo alla presente disamina, il ricorrente ha addotto due mezzi di prova inediti, consistenti in un atto d'accusa del (...) per il reato di insulto al Presidente della Repubblica (cfr. atti SEM n. 3/4 e 8/6) e in un mandato di cattura del (...) per rispondere del reato di offesa al Presidente della Repubblica avvenuto il (...) (cfr. atto SEM n. 8/6). Ora, l'atto d'accusa del (...) risulta essere anteriore alla sentenza del TAF D-4764/2020 del 15 ottobre 2020, mentre il mandato di cattura del (...) è posteriore alla citata sentenza. Oltre a ciò, a sostegno della propria istanza del 15 febbraio 2022, l'insorgente sostiene vi sarebbero dei motivi nuovi e determinanti inerenti alla qualità di rifugiato. Il Tribunale ritiene pertanto che la SEM abbia a ragione qualificato, d'un canto, la domanda del 15 febbraio 2022 presentata dall'insorgente, per quanto attinente al documento del (...) e le allegazioni ad esso connesse, quale domanda multipla. Per quanto attiene, d'altro canto, il mezzo di prova del (...) e le allegazioni ad esso relative, la questione della qualificazione della richiesta in questione può essere lasciata aperta, ritenuta l'analisi di merito (cfr. infra consid. 5.2). 4. 4.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha sostanzialmente considerato inverosimili le allegazioni dell'interessato, in ragione dei mezzi probatori addotti, ritenuti privi di autenticità (cfr. atto SEM n. 13/10). Essa si è pertanto astenuta dall'esaminare la rilevanza dei motivi d'asilo addotti. 4.1 Nel suo ricorso, l'insorgente ritiene sostanzialmente che i menzionati documenti dovrebbero essere considerati autentici, in quanto coerenti con le proprie attività e con gli usuali documenti giudiziari della medesima specie. Le sue dichiarazioni soddisferebbero pertanto le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Inoltre, sussisterebbe per il ricorrente un fondato timore di subire seri pregiudizi in patria ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5. 5.1 5.1.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.1.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest'ultima è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.2 Nel caso di specie, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali non possano essere seguite in quanto le allegazioni del ricorrente non soddisfano, come rettamente esposto dall'autorità inferiore, le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. A sostegno della propria istanza del 15 febbraio 2022, il ricorrente ha dichiarato che vi sarebbe un procedimento aperto in patria nei suoi confronti per il reato di insulto al Presidente della Repubblica. Per comprovare tale affermazione, egli ha versato agli atti l'atto d'accusa del (...) e il mandato di cattura del (...) (cfr. atti SEM n. 3/4 e 8/6). A seguito di un'analisi interna, l'autorità inferiore ha tuttavia ritenuto che tali mezzi di prova sarebbero dei falsi (cfr. atto SEM n. 9/4). Per i dettagli in merito agli indizi di falsificazione di tali documenti si rinvia alla decisione della SEM per evitare inutili ridondanze (cfr. decisione avversata, pag. 4); valutazione di falsificazione che questo Tribunale condivide. 5.3 Ne discende che le dichiarazioni dell'insorgente riguardo ai suoi motivi d'asilo non risultano essere verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, come a ragione anche considerato dalla SEM nella decisione impugnata. Ne consegue che un esame dell'esistenza di motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi non risulta essere necessario. 6. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In particolare, l'allontanamento non viene deciso qualora il richiedente l'asilo disponga di un permesso di soggiorno o di dimora valido (art. 32 lett. a OAsi 1), oppure abbia un diritto al rilascio di tale permesso. 6.2 Il Tribunale osserva anzitutto che, in ragione del matrimonio con una cittadina (...), la competente autorità cantonale ha rilasciato un permesso di dimora all'insorgente in corso di procedura di ricorso (cfr. atto TAF n. 17). A fronte del permesso rilasciato, l'ordine di allontanamento pronunciato al punto 3 della decisione della SEM del 3 febbraio 2023 non ha più validità giuridica e diviene caduco, così come le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 del dispositivo impugnato, relative all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze del TAF D-3730/2019 del 15 aprile 2021 consid. 2.2; E-4382/2018 del 12 gennaio 2021 consid. 7.2; E-124/2018 del 29 maggio 2020 consid. 7; DTAF 2013/37 consid. 4.4; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21 consid. 11c; GICRA 2000 n. 30 consid. 4). 6.3 Il ricorso è pertanto divenuto privo di oggetto per quanto concerne la questione della pronuncia e dell'esecuzione dell'allontanamento. 7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 16 marzo 2023 (cfr. atto TAF n. 3), non sono riscosse spese processuali. 8. Per determinare se vi è ragione di accordare all'insorgente delle indennità ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA in ragione dell'esito della decisione in materia di pronuncia ed esecuzione dell'allontanamento a seguito dell'ottenimento del permesso di dimora in Svizzera (cfr. supra consid. 6), occorre valutare quale sarebbe stato l'esito probabile del ricorso prima dell'ottenimento del permesso che ha reso privo d'oggetto la vertenza su tali aspetti (cfr. art. 5 e 15 TS-TAF; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 4.57). Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 16 marzo 2023 (cfr. atto TAF n. 3), ritenendo che, a seguito di un esame sommario degli atti, le conclusioni formulate nel ricorso non sembrassero prive di probabilità di successo ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 PA. Tuttavia, in considerazione degli atti successivamente prodotti, il Tribunale ritiene che, al momento prima dell'ottenimento del permesso di dimora, non vi fosse alcun elemento che lasciasse supporre che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente fosse incompatibile con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera (art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Allo stesso modo, la situazione personale dell'insorgente permetteva di concludere che l'allontanamento verso il Paese di origine sarebbe stato ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Per tali motivi non si giustifica pertanto l'accordo di indennità a titolo di ripetibili.

9. La presente sentenza non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si attribuiscono ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: