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D-1214/2024

D-1214/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-20 · Italiano CH

Termine dell'ammissione provvisoria (asilo)

Sachverhalt

A. A.a Il 2 gennaio 2008, A._______ ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera. A.b Con decisione del 15 giugno 2010, l’allora Ufficio federale della Migra- zione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM]) non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’insorgente ed ha respinto la succi- tata domanda d’asilo, pronunciando altresì l’allontanamento dell’interes- sato dalla Svizzera. Non di meno, ha constato l’inesigibilità dell’esecuzione dello stesso, con contestuale ammissione provvisoria. B. Con sentenza del 30 marzo 2023, il Tribunale penale del Canton B._______, nello specifico la (…), ha condannato l’interessato per incita- zione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata e ripetuto ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale. L’insorgente è stato condannato alla pena detentiva di tre anni, dedotta la carcerazione patita di 191 giorni, pena sospesa condizionalmente in ragione di 22 mesi per un periodo di prova di due anni, con 14 mesi di detenzione da espiare e all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di prova di otto anni giusta l’art. 66a del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0). C. A seguito del ritiro dell’appello interposto dall’interessato e il successivo stralcio del procedimento di appello avvenuto con sentenza del 20 settem- bre 2023 della Corte di appello e di revisione penale del Canton B._______, la sentenza di condanna del 30 marzo 2023 emessa dalla (…) è cresciuta in giudicato. D. Con sentenza resa il 5 ottobre 2023, il Giudice dei provvedimenti coercitivi del (…) ha ordinato il collocamento dell’interessato in Sezione chiusa e ha sancito che la pena sarebbe stata interamente scontata il 19 novem- bre 2023 (cfr. atto della SEM n. [1278634] 1/5). E. Con lettera del 17 novembre 2023, l’Ufficio della migrazione del Canton

D-1214/2024 Pagina 3 B._______ ha chiesto alla SEM di valutare la revoca dell’ammissione prov- visoria del richiedente (cfr. atto della SEM n. 2/1). F. Tramite lettera raccomandata del 13 dicembre 2023, la SEM ha informato l’interessato che a seguito della sentenza del 30 marzo 2023 riteneva adempiute le condizioni previste dall’art. 83 cpv. 9 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20) e prevedeva di constatare l’estinzione dell’ammissione provvisoria concessa all’insor- gente. G. Con scritto del 12 gennaio 2024, l’interessato ha preso posizione in merito a tali conclusioni osservando dapprima che lo stesso è residente in Sviz- zera dal 15 giugno 2010 e che, non appena ne ha avuto la possibilità, ha cominciato a lavorare ed ha provveduto a sostenere economicamente la propria famiglia. In secondo luogo ha osservato che la propria famiglia è composta da un totale di sette persone: egli, sua moglie e cinque figli, di cui due ancora minorenni. In particolare, le figlie minorenni dell’interessato sono seguite da specialisti durante la settimana in quanto una figlia è af- fetta dalla sindrome di (…) e attualmente, in settimana risiede presso l’isti- tuto (…), mentre la seconda risiede durante la settimana presso (…) in quanto le sono state diagnosticate delle difficoltà nell’apprendimento sco- lastico. Egli afferma che le minori possono vedere i genitori solamente il fine settimana, a condizione che l’interessato le vada a prendere e le riporti in quanto la moglie, a suo dire, non sarebbe in grado di occuparsi delle figlie. Da ultimo l’insorgente ritiene che non sia possibile esigere il suo ri- torno in Iraq. Infatti, egli sostiene che ciò penalizzerebbe la sua famiglia in maniera sproporzionata, ritenuta la presenza di due figli ancora minorenni. Oltre a ciò, in Iraq, non sarebbe possibile garantire la sua sicurezza perso- nale e non vi sarebbero sufficienti strutture mediche visti i suoi problemi di salute. In conclusione egli ha chiesto di non procedere con l’estinzione dell’ammissione provvisoria. A supporto delle sue allegazioni egli ha prodotto due certificati medici datati 17 gennaio e 17 luglio 2023. H. Con decisione del 24 gennaio 2024, notificata il giorno seguente (cfr. atto della SEM n. 7/1), la SEM ha constatato la fine dell’ammissione provvisoria pronunciata il 15 giugno 2010, a seguito della decisione pronunciata il

D-1214/2024 Pagina 4 30 marzo 2023 dalla (…) e cresciuta nel frattempo in giudicato, giusta l’art. 83 cpv. 9 LStrl. I. Il 26 febbraio 2024, l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l’annullamento della deci- sione avversata e il ripristino dell’ammissione provvisoria. Ha inoltre pre- sentato istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché un’istanza di gratuito patrocinio, nel senso di designarli un avvocato d’uffi- cio. Subordinatamente ha chiesto la fissazione di un termine alfine di tro- vare un patrocinatore d’ufficio e la concessione del gratuito patrocinio. Nel gravame egli sostiene che la decisione della SEM sarebbe sproporzio- nata tenuto conto della sua difficile situazione famigliare e che la decisione non avrebbe tenuto conto del principio enunciato dall’art. 8 CEDU, nonché la stessa non terrebbe in conto dell’attuale situazione vigente in Iraq e dei pericoli a cui sarebbe sottoposto il ricorrente e la propria famiglia in caso di rientro nel suddetto paese. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Ai sensi dell’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura ammini- strativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.

E. 1.2 In particolare, le decisioni prese dalla SEM in merito alla cessazione dell’ammissione provvisoria possono essere impugnate davanti al Tribu- nale, il quale statuisce definitivamente (art. 83 lett. c cifra 3 della legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.11]; cfr. sentenza del Tribunale E- 695/2020 del 27 maggio 2020, consid. 1.2).

E. 1.3 Nel concreto il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesso degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 112 cpv. 1 LStrl in combinato disposto con l’art. 37 LTAF; art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di

D-1214/2024 Pagina 5 essa. I requisiti relativi al termine di ricorso, alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 112 cpv. 1 LStrI in combinato disposto con l’art. 37 LTAF; art. 50 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Il Tribunale dispone di pieno potere cognitivo in materia di diritto degli stra- nieri ai sensi dell’art. 49 PA in relazione con l’art. 112 cpv. 1 LStrI (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA, per rinvio dell’art. 37 LTAF), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),

E. 3 Nella fattispecie l’oggetto della controversia verte sulla questione di sapere se a giusto titolo, con decisione del 24 gennaio 2024, la SEM abbia con- stato la cessazione dell’ammissione provvisoria pronunciata a favore del ricorrente in data 15 giugno 2010.

E. 4.1 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 9 LStrl l’ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell’espulsione ai sensi dell’arti- colo 66a o 66abis CP, dell’articolo 49a o 49abis del codice penale militare (CPM, RS, 321.0) o dell’articolo 68 LStrl. A partire da questo momento, l’autorità responsabile per la procedura d’asilo non è più competente per statuire sull’allontanamento o pronunciarsi sulla sua esecuzione. Spetta all’autorità cantonale, a cui incombe l’esecuzione della decisione penale, valutare, al momento opportuno, se tali condizioni – essenzialmente quella dell’ammissibilità dell’allontanamento – sono soddisfatte; a tale scopo, quest’ultima, può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all’esecuzione (art. 32 cpv. 2 ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni pro- cedurali [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. sentenza del Tribunale E-2191/2021 del 15 luglio 2021, consid. 3; E-888/2019 del 16 aprile 2020 consid. 3.2; E- 695/2020 del 27 marzo 2020 consid. da 1.2.2 a 1.2.3 e 2.3; D-568/2019 dell’11 marzo 2019 consid. 8). In tal caso, l’autorità competente per l’asilo non può che constatare che l’ammissione provvisoria è estinta, rispettivamente non può più essere di- sposta, oppure che la pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento, che non è ancora passata in giudicato, decade. L’unico motivo che consente di impugnare tale decisione di accertamento è la mancata entrata in vigore

D-1214/2024 Pagina 6 della decisione penale (cfr. sentenza del Tribunale E-695/2020 precitata consid. 1.2.5).

E. 4.2 Nella fattispecie, con sentenza del 30 marzo 2023 della (…) del Tribu- nale penale del (…), il ricorrente è stato condannato all’espulsione giudi- ziaria dal territorio svizzero per una durata di otto anni, in applicazione dell’art. 66a CP. A seguito di tale decisione ha dapprima interposto appello presso la Corte di appello e di revisione penale del (…) per poi ritirare lo stesso, con conseguente stralcio del 20 settembre 2023. Pertanto, la deci- sione penale resa nei confronti del ricorrente è passata in giudicato il 30 marzo 2023, ossia prima che la SEM rendesse la propria decisione, ciò che peraltro non è contestato nell’ambito del presente procedimento. Dunque, in virtù dell’art. 83 cpv. 9 LStrl, l’autorità inferiore non poteva che constatare la fine dell’ammissione provvisoria del ricorrente e non ha per- tanto violato il diritto federale. Di conseguenza, gli argomenti addotti dall’in- teressato – in particolare quelli relativi alla violazione del principio di pro- porzionalità – risultano ininfluenti ai fini del giudizio. Infatti, da un lato le questioni relative all’esecuzione dell’allontanamento saranno esaminate dall’autorità cantonale competente al momento opportuno. D’altra parte, occorre rilevare che l’espulsione viene eseguita anche in caso di libera- zione condizionale (cfr. art. 66c cpv. 3 CP), cosicché anche qualora il ricor- rente usufruisse di una siffatta modalità di esecuzione della pena, potrebbe essere rimpatriato.

E. 4.3 Visto quanto precede, la SEM a giusto titolo ha constatato, nella deci- sione avversata, la fine dell’ammissione provvisoria pronunciata nei con- fronti del ricorrente in data 15 giugno 2010. Pertanto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confer- mata.

E. 5 Poiché il ricorso è infondato fin dal principio, il Tribunale rinuncia allo scam- bio di scritti (art. 57 cpv. 1 PA su rinvio dell’art. 37 LTAF).

E. 6.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 65 cpv. 1 PA), come pure l’istanza volta alla concessione del gratuito patrocinio, sono respinte.

D-1214/2024 Pagina 7

E. 6.2 Le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 6.3 Al ricorrente non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un’indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS- TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1214/2024 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Agostino Bullo

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1214/2024 Sentenza del 20 marzo 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Simon Thurnheer, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), Iraq, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Termine dell'ammissione provvisoria (asilo);decisione della SEM del 24 gennaio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a Il 2 gennaio 2008, A._______ ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera. A.b Con decisione del 15 giugno 2010, l'allora Ufficio federale della Migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM]) non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'insorgente ed ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando altresì l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Non di meno, ha constato l'inesigibilità dell'esecuzione dello stesso, con contestuale ammissione provvisoria. B. Con sentenza del 30 marzo 2023, il Tribunale penale del Canton B._______, nello specifico la (...), ha condannato l'interessato per incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata e ripetuto ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale. L'insorgente è stato condannato alla pena detentiva di tre anni, dedotta la carcerazione patita di 191 giorni, pena sospesa condizionalmente in ragione di 22 mesi per un periodo di prova di due anni, con 14 mesi di detenzione da espiare e all'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di prova di otto anni giusta l'art. 66a del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0). C. A seguito del ritiro dell'appello interposto dall'interessato e il successivo stralcio del procedimento di appello avvenuto con sentenza del 20 settembre 2023 della Corte di appello e di revisione penale del Canton B._______, la sentenza di condanna del 30 marzo 2023 emessa dalla (...) è cresciuta in giudicato. D. Con sentenza resa il 5 ottobre 2023, il Giudice dei provvedimenti coercitivi del (...) ha ordinato il collocamento dell'interessato in Sezione chiusa e ha sancito che la pena sarebbe stata interamente scontata il 19 novembre 2023 (cfr. atto della SEM n. [1278634] 1/5). E. Con lettera del 17 novembre 2023, l'Ufficio della migrazione del Canton B._______ ha chiesto alla SEM di valutare la revoca dell'ammissione provvisoria del richiedente (cfr. atto della SEM n. 2/1). F. Tramite lettera raccomandata del 13 dicembre 2023, la SEM ha informato l'interessato che a seguito della sentenza del 30 marzo 2023 riteneva adempiute le condizioni previste dall'art. 83 cpv. 9 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20) e prevedeva di constatare l'estinzione dell'ammissione provvisoria concessa all'insorgente. G. Con scritto del 12 gennaio 2024, l'interessato ha preso posizione in merito a tali conclusioni osservando dapprima che lo stesso è residente in Svizzera dal 15 giugno 2010 e che, non appena ne ha avuto la possibilità, ha cominciato a lavorare ed ha provveduto a sostenere economicamente la propria famiglia. In secondo luogo ha osservato che la propria famiglia è composta da un totale di sette persone: egli, sua moglie e cinque figli, di cui due ancora minorenni. In particolare, le figlie minorenni dell'interessato sono seguite da specialisti durante la settimana in quanto una figlia è affetta dalla sindrome di (...) e attualmente, in settimana risiede presso l'istituto (...), mentre la seconda risiede durante la settimana presso (...) in quanto le sono state diagnosticate delle difficoltà nell'apprendimento scolastico. Egli afferma che le minori possono vedere i genitori solamente il fine settimana, a condizione che l'interessato le vada a prendere e le riporti in quanto la moglie, a suo dire, non sarebbe in grado di occuparsi delle figlie. Da ultimo l'insorgente ritiene che non sia possibile esigere il suo ritorno in Iraq. Infatti, egli sostiene che ciò penalizzerebbe la sua famiglia in maniera sproporzionata, ritenuta la presenza di due figli ancora minorenni. Oltre a ciò, in Iraq, non sarebbe possibile garantire la sua sicurezza personale e non vi sarebbero sufficienti strutture mediche visti i suoi problemi di salute. In conclusione egli ha chiesto di non procedere con l'estinzione dell'ammissione provvisoria. A supporto delle sue allegazioni egli ha prodotto due certificati medici datati 17 gennaio e 17 luglio 2023. H. Con decisione del 24 gennaio 2024, notificata il giorno seguente (cfr. atto della SEM n. 7/1), la SEM ha constatato la fine dell'ammissione provvisoria pronunciata il 15 giugno 2010, a seguito della decisione pronunciata il 30 marzo 2023 dalla (...) e cresciuta nel frattempo in giudicato, giusta l'art. 83 cpv. 9 LStrl. I. Il 26 febbraio 2024, l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della decisione avversata e il ripristino dell'ammissione provvisoria. Ha inoltre presentato istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché un'istanza di gratuito patrocinio, nel senso di designarli un avvocato d'ufficio. Subordinatamente ha chiesto la fissazione di un termine alfine di trovare un patrocinatore d'ufficio e la concessione del gratuito patrocinio. Nel gravame egli sostiene che la decisione della SEM sarebbe sproporzionata tenuto conto della sua difficile situazione famigliare e che la decisione non avrebbe tenuto conto del principio enunciato dall'art. 8 CEDU, nonché la stessa non terrebbe in conto dell'attuale situazione vigente in Iraq e dei pericoli a cui sarebbe sottoposto il ricorrente e la propria famiglia in caso di rientro nel suddetto paese. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Ai sensi dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni prese dalla SEM in merito alla cessazione dell'ammissione provvisoria possono essere impugnate davanti al Tribunale, il quale statuisce definitivamente (art. 83 lett. c cifra 3 della legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.11]; cfr. sentenza del Tribunale E-695/2020 del 27 maggio 2020, consid. 1.2). 1.3 Nel concreto il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesso degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 112 cpv. 1 LStrl in combinato disposto con l'art. 37 LTAF; art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi al termine di ricorso, alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 112 cpv. 1 LStrI in combinato disposto con l'art. 37 LTAF; art. 50 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Il Tribunale dispone di pieno potere cognitivo in materia di diritto degli stranieri ai sensi dell'art. 49 PA in relazione con l'art. 112 cpv. 1 LStrI (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA, per rinvio dell'art. 37 LTAF), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),

3. Nella fattispecie l'oggetto della controversia verte sulla questione di sapere se a giusto titolo, con decisione del 24 gennaio 2024, la SEM abbia constato la cessazione dell'ammissione provvisoria pronunciata a favore del ricorrente in data 15 giugno 2010. 4. 4.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 9 LStrl l'ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP, dell'articolo 49a o 49abis del codice penale militare (CPM, RS, 321.0) o dell'articolo 68 LStrl. A partire da questo momento, l'autorità responsabile per la procedura d'asilo non è più competente per statuire sull'allontanamento o pronunciarsi sulla sua esecuzione. Spetta all'autorità cantonale, a cui incombe l'esecuzione della decisione penale, valutare, al momento opportuno, se tali condizioni - essenzialmente quella dell'ammissibilità dell'allontanamento - sono soddisfatte; a tale scopo, quest'ultima, può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione (art. 32 cpv. 2 ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. sentenza del Tribunale E-2191/2021 del 15 luglio 2021, consid. 3; E-888/2019 del 16 aprile 2020 consid. 3.2; E-695/2020 del 27 marzo 2020 consid. da 1.2.2 a 1.2.3 e 2.3; D-568/2019 dell'11 marzo 2019 consid. 8). In tal caso, l'autorità competente per l'asilo non può che constatare che l'ammissione provvisoria è estinta, rispettivamente non può più essere disposta, oppure che la pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, che non è ancora passata in giudicato, decade. L'unico motivo che consente di impugnare tale decisione di accertamento è la mancata entrata in vigore della decisione penale (cfr. sentenza del Tribunale E-695/2020 precitata consid. 1.2.5). 4.2 Nella fattispecie, con sentenza del 30 marzo 2023 della (...) del Tribunale penale del (...), il ricorrente è stato condannato all'espulsione giudiziaria dal territorio svizzero per una durata di otto anni, in applicazione dell'art. 66a CP. A seguito di tale decisione ha dapprima interposto appello presso la Corte di appello e di revisione penale del (...) per poi ritirare lo stesso, con conseguente stralcio del 20 settembre 2023. Pertanto, la decisione penale resa nei confronti del ricorrente è passata in giudicato il 30 marzo 2023, ossia prima che la SEM rendesse la propria decisione, ciò che peraltro non è contestato nell'ambito del presente procedimento. Dunque, in virtù dell'art. 83 cpv. 9 LStrl, l'autorità inferiore non poteva che constatare la fine dell'ammissione provvisoria del ricorrente e non ha pertanto violato il diritto federale. Di conseguenza, gli argomenti addotti dall'interessato - in particolare quelli relativi alla violazione del principio di proporzionalità - risultano ininfluenti ai fini del giudizio. Infatti, da un lato le questioni relative all'esecuzione dell'allontanamento saranno esaminate dall'autorità cantonale competente al momento opportuno. D'altra parte, occorre rilevare che l'espulsione viene eseguita anche in caso di liberazione condizionale (cfr. art. 66c cpv. 3 CP), cosicché anche qualora il ricorrente usufruisse di una siffatta modalità di esecuzione della pena, potrebbe essere rimpatriato. 4.3 Visto quanto precede, la SEM a giusto titolo ha constatato, nella decisione avversata, la fine dell'ammissione provvisoria pronunciata nei confronti del ricorrente in data 15 giugno 2010. Pertanto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

5. Poiché il ricorso è infondato fin dal principio, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti (art. 57 cpv. 1 PA su rinvio dell'art. 37 LTAF). 6. 6.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 65 cpv. 1 PA), come pure l'istanza volta alla concessione del gratuito patrocinio, sono respinte. 6.2 Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 6.3 Al ricorrente non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: