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D-1203/2016

D-1203/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-04-06 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La domanda di restituzione del termine è respinta.

E. 2 Il ricorso è inammissibile.

E. 3 Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1203/2016 Sentenza del 6 aprile 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Markus König, Gérald Bovier, cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato l'(...), alias B._______, nato l'(...), Cina (repubblica popolare), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Domanda di restituzione del termine / Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 gennaio 2016 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha depositato in data 23 gennaio 2013 in Svizzera, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 28 gennaio 2016, notificata il 30 gennaio 2016 (cfr. risultanze processuali), con la quale la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato del richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, escludendo tuttavia un rinvio in Cina, il ricorso del 26 febbraio 2016 (timbro del plico raccomandato: 27 febbraio 2016; data d'entrata: 29 febbraio 2016), l'assenza nel gravame della firma in originale, la decisione incidentale del 15 marzo 2016, notificata il 17 marzo 2016 (cfr. avviso di ricevimento), con la quale il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha invitato l'insorgente a regolarizzare il ricorso tramite la sottoscrizione dello stesso in originale entro un termine di sette giorni dalla notificazione della decisione incidentale, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 PA), la scadenza infruttuosa del termine di regolarizzazione in data 24 marzo 2016, lo scritto inoltrato il 1° aprile 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 4 aprile 2016) tramite il quale il ricorrente ha chiesto, secondo il senso, la restituzione del termine per la regolarizzazione del ricorso ed ha ritornato al Tribunale il ricorso con la firma in originale, e considerato: che in materia d'asilo il Tribunale di regola giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni della SEM (art. 5 PA, art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che le procedure sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalle LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale, come osservato dal Tribunale federale (sentenza del TF 9C_1020/2010 del 28 dicembre 2011 consid. 3.3 e relativi riferimenti), è competente per trattare la domanda di restituzione del termine ai sensi dell'art. 24 PA, poiché, in caso di accoglimento, è l'autorità che dovrebbe statuire sull'atto processuale recuperato, che il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici le domande di restituzione dei termini ammissibili (art. 21 cpv. 1 LTAF), mentre il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 111 lett. b LAsi e art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF), che in virtù dell'art. 24 cpv. 1 PA se il richiedente o il suo rappresentate è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso, che con scritto inoltrato il 1° aprile 2016 il ricorrente ha indicato di non aver compreso la decisione incidentale del Tribunale del 15 marzo 2016, di aver avuto bisogno di più di due settimane per trovare una persona che potesse fargli una traduzione ed aver così appreso che il termine per la regolarizzazione era ormai scaduto da una settimana; che prega comunque il Tribunale di concedergli una possibilità e di entrare nel merito del suo ricorso, che tale scritto va interpretato come istanza di restituzione del termine di regolarizzazione di sette giorni fissato dalla decisione incidentale del 15 marzo 2016, che le condizioni formali previste dall'art. 24 cpv. 1 PA sono nella fattispecie adempiute poiché il ricorrente ne ha fatto richiesta motivata entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento nonché ha compiuto l'atto omesso sottoscrivendo in originale il ricorso, che pertanto, occorre entrare nel merito dell'istanza di restituzione del termine, che per quanto attiene alle condizioni materiali, la giurisprudenza in materia di restituzione di un termine è molto restrittiva, che la restituzione del termine serve a impedire pregiudizi giuridici insorti per inosservanza di un termine che subisce l'istante allorquando non gli è imputabile la colpa di tale inosservanza (cfr. Stefan Vogel, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, ad art. 24 PA n. 1 pag. 331), che v'è da restituire il termine se l'inosservanza a causa dell'impedimento di cui non può essere attribuita la colpa all'istante, è da ricondurre ad un'impossibilità oggettiva o soggettiva di agire nel senso (cfr. Stefan Vogel, op. cit., ad art. 24 PA n. 7 pag. 332), che v'è un'impossibilità oggettiva quando il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito di agire nel termine stabilito a causa di una circostanza indipendente dalla sua volontà ed al quale non è dato riconoscere un comportamento negligente; che l'ignoranza della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l'assenza per ferie o le carenze di ordine organizzativo, non rappresentano dei validi motivi giustificanti la restituzione del termine (cfr. Stefan Vogel, op. cit., ad art. 24 PA n. 10 e segg. pagg. 333-335; [tra le tante] sentenze del Tribunale amministrativo federale A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7, A-3689/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3.2 e A-1634/2011 del 31 ottobre 2011 consid. 2.3 e relativi riferimenti; cfr. parimenti Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, n. 2.136 e segg. pagg. 84 segg.), che un'impossibilità soggettiva è data allorquando l'atto da compiere nel termine sarebbe stato oggettivamente espletabile ma l'interessato è stato impedito di agire a causa di particolari circostanze di cui lo stesso non è responsabile; che ovvero, l'ostacolo soggettivo deve aver messo l'amministrato o il suo rappresentante nell'impossibilità di occuparsi delle proprie incombenze o di indicare un terzo affinché se ne occupi, come il ricovero urgente in ospedale dovuto ad un infortunio o una malattia grave; che non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2; sentenze del TF K 34/03 del 2 luglio 2003 e I 854/06 del 5 dicembre 2006; Stefan Vogel, op. cit., ad art. 24 PA n. 10 e segg. pagg. 333-335), che tali circostanze devono essere apprezzate in modo oggettivo, che tuttavia l'istante non può limitarsi a rendere verosimile, bensì deve provare che non gli è imputabile la colpa dell'inosservanza del termine (cfr. Ursina Beerli-Bonard, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 227 segg.), che nella fattispecie, l'interessato ha dichiarato di non aver agito nel termine stabilito in quanto non aveva compreso il significato della decisione incidentale del 15 marzo 2016 e poiché per più di due settimane non aveva trovato qualcuno che gliela traducesse; che orbene, egli non ha dimostrato né di aver reagito immediatamente alla decisione incidentale del Tribunale né di non essere effettivamente riuscito a trovare qualcuno che gli traducesse il contenuto della decisione; che egli non ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per trovare ed ottenere una traduzione, che altresì, egli avrebbe potuto e dovuto rivolgersi immediatamente ad un avvocato, ad un rappresentate oppure ad un consultorio giuridico per ottenere spiegazioni, che il fatto di non comprendere la lingua italiana, questione che può essere lasciata aperta ma su cui il Tribunale ha dei dubbi, essendo il ricorrente stato assegnato al cantone Ticino da quasi tre anni, non può essere considerato in questa fattispecie un ostacolo soggettivo, che infine, in limine, va pure rilevato che avendo inoltrato un ricorso al Tribunale, avrebbe potuto e dovuto attendersi la ricezione di una comunicazione e quindi essere pronto all'eventualità di dover chiedere aiuto ad un terzo per la comprensione, che, visto quanto precede, l'inosservanza del termine di regolarizzazione non è da ricondurre ad un'impossibilità oggettiva o soggettiva di agire nel senso, bensì dev'essere attribuita alla colpa dell'istante; che pertanto, egli deve assumere le conseguenze del proprio agire negligente, che, di conseguenza, la domanda di restituzione del termine inoltrata in data 1° aprile 2016 deve essere respinta, che essendo il termine di regolarizzazione del ricorso scaduto infruttuoso, ne discende che il ricorso del 26 febbraio 2016 va dichiarato inammissibile (art. 52 cpv. 3 PA), che visto l'esito del ricorso, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. La domanda di restituzione del termine è respinta.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: