Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame)
Sachverhalt
A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) 2018 (cfr. atto A1/2). B. La Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha svolto con il predetto un'audizione sulle generalità in data (...) ottobre 2018 (cfr. atto A6/12), rispettivamente un'audizione approfondita sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) il (...) ottobre 2018 (cfr. atto A10/17). Nel corso delle predette audizioni, il richiedente ha dichiarato di essere di nazionalità srilankese, di etnia tamil, di religione hindu e con ultimo domicilio nel villaggio di B._______, nel distretto di C._______ (Provincia [...]). Egli, dal (...) sino al (...), avrebbe fatto parte delle LTTE (acronimo in inglese per "Liberation Tigers of Tamil Eelam"), nella (...), essenzialmente portando delle informazioni alla popolazione ed aiutando nell'organizzazione di manifestazioni. Per i suoi trascorsi nel predetto gruppo, sarebbe stato arrestato il (...) ed avrebbe passato (...) nel campo di prigionia "(...)" a D._______. Dal (...) del (...), sarebbe stato trasferito nel campo di riabilitazione "(...)" a E._______, F._______, dal quale ne sarebbe uscito nel (...) del (...). Tuttavia, dopo il suo rilascio, i militari ed alcune persone facenti parte del (...) (acronimo per "[...]"), con l'aiuto dei gruppi "(...)" e "(...)", lo avrebbero continuato ad infastidire, telefonandogli spesso ed interrogandolo in merito a dove fossero nascoste le armi ed il danaro delle LTTE, ricevendo da parte sua sempre una risposta negativa. Per la sicurezza della sua famiglia, la quale avrebbe subito delle discriminazioni da parte della società a causa del suo passato, avrebbe spostato varie volte la sua residenza. Invero, dopo il rilascio dal campo di riabilitazione, sarebbe dapprima rimasto per (...) mesi a G._______, poi per (...) anni si sarebbe trasferito a H._______, dove avrebbe lavorato quale (...) ed (...). In quest'ultimo periodo il capo del campo del (...) ad I._______, gli avrebbe chiesto se volesse collaborare con loro per cercare armi o altre risorse appartenute alle LTTE. A seguito del suo rifiuto, sarebbe stato convocato nel campo, dove il predetto lo avrebbe malmenato, in particolare calpestandolo sul petto. A fine 2015 si sarebbe trasferito a J._______ per un periodo di (...) e, dopo la registrazione della sua residenza, si sarebbe dovuto presentare ad un militare del campo di K._______ a L._______ per essere registrato. In tale contesto, i militari gli avrebbero posto diversi quesiti sul suo passato e gli avrebbero nuovamente chiesto di indicare loro dove fossero nascoste le armi. Gli avrebbero pure imposto di presentarsi al campo due volte alla settimana ed in tali occasioni gli avrebbero fatto eseguire senza compenso dei lavori di pulizia ed a volte gli avrebbero chiesto se conoscesse delle persone di cui gli indicavano le generalità. Poiché non sarebbe riuscito a mantenere la sua famiglia in un contesto simile, avrebbe deciso di fare rientro nel suo villaggio d'origine a B._______ nel 2016, dove avrebbe lavorato quale (...) ed (...). Nel (...) del 2017 tre o quattro persone del (...) lo avrebbero fermato e malmenato, ed a causa delle percosse egli sarebbe stato ricoverato per (...) in ospedale. A seguito di tale evento, egli avrebbe contattato l'(...) a D._______, presso la quale avrebbe depositato una domanda d'asilo. Nell'(...) del 2018 egli sarebbe stato dapprima contattato telefonicamente da parte di appartenenti del (...), che gli avrebbero nuovamente ingiunto di indicare loro dove si trovassero le armi delle LTTE, minacciandolo in caso contrario. In seguito, i predetti si sarebbero presentati a casa sua, riferendogli che due giorni dopo sarebbero tornati per condurlo con essi, per indicare loro esattamente dove si trovassero le armi. Egli sarebbe partito il giorno stesso precipitosamente dapprima per G._______ (nel distretto di M._______, nella regione del N._______), dove avrebbe lasciato la moglie e le figlie con i suoceri, ed in seguito avrebbe raggiunto D._______, dal quale sarebbe espatriato il (...) 2018, dapprima via aerea verso il O._______ e poi avrebbe raggiunto l'Europa. Nella prima audizione, ha inoltre indicato di stare bene di salute (cfr. atto A6/12, p.to 8.02, pag. 9), mentre che nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo ha riferito che a volte avrebbe poca memoria, non ricordando ad esempio certe cose che fa ed avendo dei tempi di reazione rallentati, nonché avrebbe dei forti dolori al petto ed alla schiena, nella zona della colonna vertebrale, a causa dei maltrattamenti subiti. Per questi ultimi dolori, da quando è in Svizzera assumerebbe dei medicamenti e farebbe uso di oli per massaggi, quest'ultima evenienza già in Sri Lanka (cfr. atto A10/17, D28 segg., pag. 4 seg.). C. Con decisione del 7 agosto 2019 (cfr. atto A21/10), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, ritenendo inverosimili l'aggressione successa nel (...) 2017 ed i contatti avuti con persone del (...) nell'(...) del 2018. Inoltre, malgrado il suo arresto e la sua riabilitazione per il suo impegno nelle LTTE non sia contestato, e sarebbero confermati pure dai documenti da lui depositati, egli non avrebbe reso verosimile di essere stato esposto, dopo il rilascio dal campo di riabilitazione, a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, e tutti i fattori di rischio esistenti al momento della partenza, non sarebbero atti a suscitare una persecuzione da parte delle autorità srilankesi. Pertanto, non sussisterebbero dei fondati motivi per ritenere che lui possa essere esposto, in caso di un suo ritorno in patria, in un prossimo futuro e con un'alta probabilità, a seri pregiudizi rilevanti in materia d'asilo, in ragione dei suoi legami passati con le LTTE. La SEM ha altresì pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione di tale provvedimento, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, non ha ritenuto che i problemi medici dichiarati dal richiedente fossero ostativi all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. D. Contro la precitata decisione, il richiedente ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 13 settembre 2019. Nel gravame, egli ha essenzialmente ribadito quanto già dichiarato durante le audizioni federali, precisando che il suo ruolo nelle LTTE sarebbe confermato dalla copia del documento presentato con il ricorso sottoscritto da P._______, dell'Q._______ (R._______) del (...) (in lingua inglese), e che le incoerenze nel suo racconto sarebbero dovute ai suoi problemi e lacune mnesici, a causa delle violenze subite da parte della polizia militare srilankese e da esponenti del (...) nel periodo dal (...) al (...). Ciò sarebbe confermato dal Certificato medico del (...) di S._______ del (...), che egli avrebbe ricevuto soltanto dopo l'emissione della decisione impugnata, e che ha prodotto in copia con il gravame. E. Il Tribunale, con sentenza D-4680/2019 del 24 settembre 2019, ha pronunciato l'inammissibilità del predetto ricorso, a causa della sua intempestività. F. F.a Con scritto datato 28 settembre 2019 indirizzato alla SEM ed intitolato "Domanda di revisione (art. 111 LAsi) - della decisione 7 agosto 2019/ N (...) con contestuale richiesta di sospensione dei termini di partenza", l'interessato, allora rappresentato legalmente, riferendosi alla sentenza del Tribunale D-4680/2019 summenzionata ed alla documentazione presentata in tale contesto, ha sostenuto ci fossero nuovi ed importanti elementi che sosterrebbero le tesi dell'insorgente sia circa il suo trascorso nelle LTTE che i problemi di memoria, occasionati dalle violenze subite in patria, che spiegherebbero le risposte imprecise da lui fornite in sede di audizioni federali e ritenute inverosimili dalla SEM, e per questo sosterrebbero la sua richiesta di concessione della qualità di rifugiato (cfr. atto A30/3). F.b L'autorità di prime cure, il 1° ottobre 2019, ha trasmesso al Tribunale per competenza il predetto scritto. Lo scrivente Tribunale ha ritenuto l'atto del ricorrente come inammissibile, per mancato pagamento dell'anticipo richiesto con decisione incidentale del 7 ottobre 2019, nella sua sentenza D-5100/2019 del 12 novembre 2019. G. G.a Nel contempo, il rappresentante del ricorrente ha presentato nuovamente alla SEM, con scritto datato 11 ottobre 2019 la sua richiesta del 28 settembre 2019 e la documentazione ad essa allegata, sostenendo che quest'ultima non richiedesse la revisione della sentenza del Tribunale D-4680/2019, bensì sarebbe stata diretta all'autorità inferiore in quanto di loro esclusiva competenza (cfr. atto A33/19). G.b La SEM, qualificando la predetta richiesta come domanda di riesame, con decisione del 23 dicembre 2019, ha invitato il richiedente a versare, entro l'8 gennaio 2020, un emolumento di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese, con la comminatoria che non sarebbe entrata nel merito della domanda di riesame in caso d'inosservanza (cfr. atto A39/5). Il ricorrente ha dato tempestivamente seguito a tale richiesta. G.c Con manoscritto in lingua straniera ricevuto dalla SEM il 3 gennaio 2020 (cfr. atto A43/42), con traduzione da parte dell'autorità inferiore del 13/15 gennaio 2020 (cfr. atto A44/3) - la quale verrà utilizzata di seguito per esporre il contenuto dello scritto - l'interessato, dopo aver sottolineato alcuni fatti già presentati durante la procedura ordinaria dinanzi alla SEM, riferisce in merito che non avrebbe fornito delle risposte corrette, in quanto avrebbe avuto paura, nonché sarebbe vulnerabile fisicamente e psicologicamente. Ha anche affermato di essere un testimone e che parteciperebbe ad un'inchiesta internazionale. A supporto delle sue affermazioni, oltreché annettere dei documenti già presentati nel corso della prima domanda d'asilo (cfr. documenti presenti sub doc. A12 e doc. A18) oltreché con il gravame del 13 settembre 2019 e le successive domande del 28 novembre 2019 e dell'11 ottobre 2019, ha allegato copia di uno scritto del (...) sottoscritto da T._______, (...) di J._______, in lingua inglese (cfr. atto A43/42). G.d Con scritto inoltrato il 7 gennaio 2020 (cfr. atto A42/17), il rappresentante legale dell'interessato, ha dapprima esposto alcuni fatti del trascorso del suo mandante, allegando nuovamente a loro supporto alcuni mezzi di prova già prodotti dall'insorgente nel corso della procedura ordinaria. Ha altresì asserito che il richiedente sarebbe stato contattato ai primi di gennaio 2020 dall'R._______, che starebbe indagando sui crimini perpetrati dalla (...) del governo singalese nei confronti della minoranza tamil nel periodo (...), per rendere testimonianza sugli stessi, dei quali egli sarebbe a conoscenza. Ha inoltre sostenuto che l'interessato verrà sentito nuovamente nel corso del mese di gennaio 2020 e la sua testimonianza, unitamente a quelle di altri testi, servirà per confermare i crimini predetti, ciò che metterebbe pertanto il richiedente a rischio per la sua vita e la sua libertà nel caso in cui fosse obbligato a rientrare in Sri Lanka. Anche a fronte di tali evenienze, egli ha chiesto di voler accogliere la sua domanda d'asilo. A supporto delle sue allegazioni, ha presentato quali nuovi documenti, un giustificativo di una raccomandata che l'interessato avrebbe inviato alla SEM il 28 settembre 2019 (cfr. atto A42/17, mezzo di prova E), un descrittivo cronologico delle pubblicazioni di stampa sulla situazione in Sri Lanka, in particolare sulle investigazioni relative crimini di guerra da parte del governo, delle sue (...), anche sui tamil, in lingua inglese (cfr. atto A42/17, mezzo di prova F) ed uno scritto datato 24 dicembre 2019 in lingua italiana e non firmato (cfr. atto A42/17). H. Con decisione del 24 gennaio 2020, notificata il 28 gennaio 2020 (cfr. risultanze processuali: avviso di ricevimento), l'autorità inferiore, qualificando la domanda dell'11 ottobre 2019 del ricorrente quale domanda di riesame qualificata, ove l'interessato avrebbe fatto valere dei fatti e dei mezzi di prova nuovi e rilevanti ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 lett. a PA, ha ritenuto che però le condizioni previste dal predetto disposto non sarebbero adempiute in specie. La predetta autorità ha di conseguenza respinto la domanda di riesame ed accordato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. Nel suo provvedimento la SEM, ha anzitutto ribadito che non avrebbe mai messo in dubbio il difficile trascorso dell'interessato relativo al periodo della guerra ed alla sua successiva detenzione e riabilitazione sino all'anno 2011. Non avrebbe quindi neppure mai esatto che lo stesso si rammentasse di tali momenti, ciò che sarebbe deducibile anche dalla decisione della SEM del 7 agosto 2019 - che nell'esposizione dei fatti la predetta autorità ritiene non essere mai stata impugnata e sarebbe quindi passata in giudicato -. In tale contesto, il resoconto esposto dall'investigatrice (...), sarebbe una panoramica della situazione generale dello Sri Lanka, ma non sarebbe strettamente correlata all'interessato. Ciò varrebbe anche per l'elenco dei crimini presentati, in quanto si tratterebbe di testimonianze che non parlerebbero direttamente dell'interessato, ma di un quadro della situazione venutasi a creare tra le autorità singalesi ed i tamil, con anche descrizioni di condotte delle prime nei confronti dei secondi. Altresì, a sostegno del fatto che la sua riabilitazione nel (...) sarebbe avvenuta con successo, l'interessato avrebbe consegnato diversi mezzi di prova, che la SEM avrebbe già vagliato nella procedura ordinaria. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha ritenuto che il documento sottoscritto dal (...), sarebbe uno scritto conosciuto dalla SEM, ed emesso su richiesta ai fini della causa. Per questo motivo non si tratterebbe di un mezzo di prova atto a dimostrare le reali persecuzioni alle quali l'interessato sarebbe attualmente esposto. I fatti valutati invece inattendibili dall'autorità di prime cure nella decisione del 7 agosto 2019, sarebbero invece attinenti all'aggressione che avrebbe subito il richiedente asilo nel (...) del 2017, come pure la visita a casa sua da parte di membri del (...) nell'(...) del 2018. L'interessato, per contestare le stesse, non avrebbe apportato alcun nuovo mezzo di prova con la domanda di riesame, e pertanto la SEM si atterrebbe alle conclusioni esposte nella sua decisione. Circa le allegazioni del richiedente che egli non avrebbe, per timore, fornito delle risposte corrette in sede d'audizione, l'autorità inferiore ha rilevato come egli non avrebbe mai addotto tale motivo in precedenza. Inoltre, ha ricordato di aver rammentato ad inizio delle audizioni il segreto d'ufficio al quale le autorità svizzere devono attenersi ed al fatto di averlo tranquillizzato in relazione al fatto che potesse esprimersi liberamente, senza aver paura che le sue allegazioni venissero riportate alle autorità del suo Paese d'origine. In relazione al suo stato di salute, le sue problematiche valetudinarie sarebbero già state valutate in precedenza dalla SEM, ed egli non avrebbe mai allegato di essersi sottoposto ad altre cure o trattamenti, rispetto ai medicamenti ed agli oli utilizzati per le conseguenze degli eventi vissuti negli anni (...). Ciò nondimeno, il rapporto medico del (...) presentato dal richiedente, certificherebbe gli avvenimenti traumatici che il medesimo avrebbe vissuto negli anni (...) e che la SEM non confuterebbe. Per il resto, l'autorità inferiore ha confermato quanto espresso nella sua decisione del 7 agosto 2019 in relazione con le possibilità di trattamento e le disponibilità di medicamenti a C._______, così come l'opportunità di un aiuto al ritorno per motivi sanitari. I. L'interessato ha impugnato suddetta decisione con ricorso del 25 febbraio 2020 (cfr. risultanze processuali) dinanzi al Tribunale, postulando l'annullamento della stessa ed in via principale la concessione dell'asilo in Svizzera. In via subordinata ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria, per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente, ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso, di esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. Nel suo gravame egli ritiene essenzialmente che la decisione della SEM si fondi su un accertamento inesatto ed incompleto delle sue allegazioni, che non le abbia analizzate in rapporto alla situazione politica nel suo Paese d'origine, soprattutto in ordine al fondato timore di persecuzione. Invero, l'autorità inferiore non avrebbe in particolare preso rettamente in considerazione i certificati medici che egli avrebbe presentato in corso di procedura ed inerenti il suo ricovero del 2017, dai quali si evincerebbe che il pestaggio sarebbe avvenuto e reale. In tal senso, ha allegato al gravame nuovamente le copie di due fotografie che lo rappresenterebbero con delle ferite, nonché copia del certificato medico n. (...) (già presentati in originale nel corso della procedura ordinaria, cfr. atto A18, mezzi di prova n. 2 e n. 4). Inoltre il certificato medico del (...) non certificherebbe degli avvenimenti traumatici da lui vissuti, come ritenuto dalla SEM, bensì del fatto che egli soffra di un disturbo post-traumatico da stress a causa degli stessi. Tale disturbo gli causerebbe diversi problemi, soprattutto di memoria, e per via di ciò egli potrebbe non essere stato chiaro nella ricostruzione dei fatti resa in corso di audizioni. La continuazione delle vessazioni nei suoi confronti da parte di persone appartenenti al (...), sarebbe inoltre testimoniato dallo scritto dell'(...), non datato e con traduzione, che egli ha allegato quale doc. C al ricorso (documenti già presentati precedentemente, cfr. atto A12, mezzo di prova n. 15). Ha inoltre addotto che, nel gennaio 2020 sarebbe stato lungamente intervistato dall'R._______, potendo in tale contesto raccontare tutto quanto gli sarebbe occorso in patria, in quanto avrebbe avuto fiducia nelle persone che gli avrebbero posto i quesiti, esperte in soggetti traumatizzati. In merito all'asilo, egli conclude asserendo che quanto sarebbe avvenuto prima di espatriare in patria, andrebbe considerato rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Tale conclusione anche tenendo conto del fatto che in Sri Lanka non sarebbe stata abolita la legge contro la prevenzione del terrorismo, grazie alla quale verrebbero arrestati e torturati molti tamil sospettati di voler riaccendere la causa separatista, egli rischierebbe di essere arrestato al suo arrivo all'aeroporto di (...) o di essere identificato in seguito. In merito all'esecuzione dell'allontanamento, egli afferma in particolare che, a seguito delle elezioni del novembre 2019, ed a causa della vicinanza del gruppo separatista (...) alla famiglia Rajapaksa al potere - gruppo che avrebbe sequestrato, torturato ed ucciso membri del LTTE per ordine di U._______ e del fratello V._______ dopo la guerra - ora gli appartenenti a tale gruppo sarebbero liberi di agire impunemente. Ciò lo esporrebbe, insieme alla sua famiglia, ben conosciuta da costoro, ad un serio rischio. Altresì lui, oltreché essere stato vittima di torture, sarebbe pure testimone della (...), che però verrebbe negata dal nuovo governo, ciò che si sarebbe tradotto in nuove minacce per le famiglie dei (...) e per quelle legate in altro modo ad essi, ciò che sarebbe documentato dall'R._______. Con l'ascesa di U._______ al potere, ed a seguito della militarizzazione dei servizi di polizia e di intelligence, i rischi individuali e concreti per la sua sicurezza personale e per la sua vita, dovesse tornare in Sri Lanka, sarebbero ulteriormente aumentati. Questo segnatamente a causa del suo ruolo e dell'anzianità all'interno delle LTTE, della sua esperienza e conoscenza personale come pure di quella percepita. A causa di tali elementi di rischio personale l'eventualità di essere sottoposto a trattamenti disumani e degradanti sarebbe elevatissima. J. Con decisione incidentale del 3 marzo 2020, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria dell'insorgente ed ha richiesto il versamento di un anticipo di CHF 1500.-, a copertura delle presumibili spese processuali, entro il 18 marzo 2020. K. Il ricorrente, con scritto datato 11 marzo 2020 (recte: 14 marzo 2020; cfr. risultanze processuali), ha chiesto che gli sia concesso il versamento rateizzato dell'anticipo succitato, vista la sua indigenza. In subordine, ha postulato l'assegnazione di un termine di grazia per il pagamento della somma richiesta. Tuttavia, a tale domanda, il Tribunale non ha dato alcun seguito, in quanto tempestivamente, il 14 marzo 2020, l'insorgente ha versato l'anticipo spese richiesto (cfr. risultanze processuali). Al medesimo scritto, l'insorgente ha allegato copia di un rapporto redatto dall'R._______ e datato (...) in lingua inglese. In quest'ultimo, si evidenzia in particolare che l'interessato sarebbe stato intervistato da un investigatore ed interprete internazionale nel gennaio 2020 a W._______, in merito ai fatti che gli sarebbero accaduti nel suo Paese d'origine. Il richiedente si sarebbe sentito sufficientemente libero per spiegare quanto avrebbe subito durante la sua detenzione. Egli, sarebbe sopravvissuto con un gruppo di circa (...) ben conosciute di (...) delle (...), che in seguito, a parte lui, sarebbero tutte (...) in (...). L'interessato, in tale contesto, sarebbe stato testimone della (...) delle (...), che non sarebbero stati (...) dalle autorità srilankesi e sarebbe stata (...). Inoltre correrebbe il rischio di essere identificato dal (...) (...) X._______ (cfr. p.to 4 del documento). Altresì, durante l'intervista, avrebbe espresso dei propositi suicidali (cfr. p.to 9 del documento). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. LA SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Nel caso presente, occorre in limine esaminare se l'autorità intimata ha considerato a ragione o a torto lo scritto dell'11 ottobre 2019 del ricorrente come una domanda di riesame qualificata ai sensi dell'art. 111b LAsi in relazione con gli art. 66-68 PA (disposti applicati per analogia).
E. 4.2 La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale rimedio, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA - il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni - e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173). La domanda di riesame è altresì regolamentata dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta se non nelle due situazioni seguenti: quando la stessa costituisce una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza oppure quando costituisce una "domanda di adattamento", vale a dire nel caso in cui l'interessato si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 con ulteriori riferimenti; DTAF 2010/27 consid. 2.1 e 2.1.1). Occorre a tal proposito rammentare che differentemente dalla "domanda di riconsiderazione qualificata" in materia d'asilo la "domanda di adattamento" può vertere unicamente su aspetti relativi all'esecuzione dell'allontanamento dal momento che eventuali fatti nuovi e determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato giustificherebbero il deposito di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 1). Tuttavia, una domanda di riesame può essere fondata anche su un nuovo mezzo di prova posteriore ad una sentenza materiale di seconda istanza ma che riguardi fatti anteriori, posto che una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3, August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA). Secondo giurisprudenza costante (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 e riferimenti ivi citati), v'è invece una nuova domanda d'asilo (domanda multipla) ai sensi dell'art. 111c LAsi, allorché il richiedente, la cui domanda d'asilo è stata definitivamente respinta, si trova ancora in Svizzera - come l'interessato - invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo. In altri termini, è sufficiente che la persona che richiede nuovamente l'asilo faccia valere degli elementi determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato, che si sono prodotti dopo la chiusura della precedente procedura, perché la SEM debba considerare tale richiesta come una nuova domanda d'asilo e non come una domanda di riesame ai sensi dell'art. 111b LAsi (cfr. in tal senso anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-3692/2019 del 17 dicembre 2019 e D-4162/2019 del 5 novembre 2019).
E. 4.3 Nel caso di specie, con la sua domanda dell'11 ottobre 2019, il ricorrente ha indubbiamente presentato delle conclusioni in materia d'asilo. In particolare nello scritto dell'8 gennaio 2020 (cfr. atto A42/17), egli ha fatto valere di essere stato contattato dall'R._______ nel mese di gennaio 2020, che starebbe indagando sui crimini commessi da parte della (...) del Governo srilankese sulla minoranza tamil, per rendere testimonianza delle predette infrazioni delle quali egli sarebbe a conoscenza. Tale testimonianza dovrebbe essere utilizzata, insieme ad altre, per confermare i crimini perpetrati dalla predetta, mettendo così a rischio, in caso di un suo ritorno in Sri Lanka, la sua libertà o addirittura la sua vita. Tali affermazioni e timori sono stati espressi e confermati dal ricorrente anche nello scritto ricevuto dalla SEM il 3 gennaio 2020 (cfr. atto A43/42). Pertanto, il richiedente ha manifestato espressamente dei fatti nuovi - posteriori alla chiusura della procedura d'asilo precedente, terminata con il passaggio in giudicato della decisione della SEM del 7 agosto 2019, a seguito della pronuncia d'inammissibilità del ricorso da parte del Tribunale con sentenza D-4680/2019 del 24 settembre 2019, ricorso tra l'altro non erroneamente considerato dall'autorità inferiore nell'esposizione dei fatti determinanti - che sarebbero a suo vedere atti a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, in quanto egli rischierebbe di essere perseguitato in Sri Lanka. A tal proposito il Tribunale rileva che nella sua decisione del 24 gennaio 2020, l'autorità inferiore ha esaminato esplicitamente gli argomenti del ricorrente dal profilo dell'asilo, ma non sotto quello dell'esecuzione dell'allontanamento, ad esclusione delle argomentazioni attinenti lo stato di salute dell'interessato. Su tali presupposti, avendo la SEM omesso di esprimersi su parte dei motivi addotti dall'interessato anche dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, v'è da riscontrare una violazione del suo diritto di essere sentito. Difatti, tale garanzia procedurale, già deducibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e concretizzata agli art. 26 e seg. PA, impone all'autorità giudicante di prendere in debita considerazione le allegazioni della parte in causa nell'ambito della procedura di elaborazione delle decisioni (cfr. art. 32 PA, DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3, Waldmann/Bickel, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, n. 3 ad art. 30). Un suo corollario è inoltre il cosiddetto obbligo di motivare le decisioni, premessa essenziale per la verifica della fondatezza dei provvedimenti. In riferimento a ciò, si necessita che l'autorità menzioni, quantomeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto di modo che, la persona toccata dalla decisione possa rendersi conto della sua portata ed impugnarla in piena cognizione di causa (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, DTF 136 I 229 consid. 5.2, GICRA 2006 n. 4 consid. 5). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2, DTF 126 I 15 consid. 2a, GICRA 2006 n. 4 consid. 5).
E. 5 Alla luce di quanto sopra considerato ed in applicazione della giurisprudenza precitata, la domanda dell'insorgente dell'11 ottobre 2019 deve essere considerata come una seconda domanda d'asilo, e non come una domanda di riesame. In tale contesto, sarà compito della SEM, dopo esame delle condizioni formali fissate dall'art. 111c LAsi inerenti in particolare una motivazione sostanziale ed il rispetto dei termini (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.3 con riferimenti ivi citati), d'istruire le attività esatte del richiedente come eventuale testimone in procedure pendenti contro il governo srilankese, nonché in merito alle sue conoscenze in proposito per la valutazione del suo profilo di rischio. Segnatamente quest'ultima, con le eventuali nuove evenienze risultanti dall'istruzione, dovrà tenere in debita considerazione anche gli elementi del suo passato nelle LTTE, di carcere e di riabilitazione, come pure dei maltrattamenti subiti durante la sua detenzione, già ritenuti verosimili dall'autorità inferiore nella sua decisione del 7 agosto 2019 (in applicazione per tale valutazione della giurisprudenza del Tribunale espressa nelle sue sentenze E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [sentenza in parte pubblicata nella DTAF 2017 VI/6] e nella sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8 e 9). La SEM sarà altresì tenuta a valutare le dichiarazioni espresse soltanto con il presente ricorso dal ricorrente, nonché il nuovo mezzo di prova prodotto con il gravame, ovvero il documento dell'R._______ datato (...). In tal senso, copia del gravame del 25 febbraio 2020, così come copia dello scritto dell'insorgente del 15 marzo 2020, con i rispettivi allegati, sono pure trasmessi all'autorità di prime cure. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente non essendo ancora intervenuta dal 24 settembre 2019, ovvero la data del passaggio in giudicato della decisione del 7 agosto 2019 della SEM che respingeva la prima domanda d'asilo del ricorrente, l'autorità inferiore dovrà in ugual modo determinarsi in merito alla questione dell'allontanamento e dell'esecuzione di tale provvedimento, anche sulla scorta dei nuovi elementi espressi soltanto con il gravame. Questi sono relativi in particolare all'allegato maggior pericolo di subire trattamenti disumani e degradanti o addirittura di essere ucciso da parte del ricorrente vista la situazione politica e sociale che si sarebbe recentemente aggravata in Sri Lanka, nonché circa il suo stato di salute (anche con l'espressione di propositi suicidali rilevati al p.to 9 del documento dell'R._______ del [...]).
E. 6 Visto tutto quanto sopra la SEM, con la decisione impugnata, ha violato il diritto federale, qualificando erroneamente la richiesta dell'11 ottobre 2019 del ricorrente quale domanda di riesame invece che quale domanda multipla e non pronunciandosi parzialmente sulle argomentazioni del ricorrente dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, violando di convesso il suo diritto di essere sentito. Altresì la SEM ha accertato in modo inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Per il che ne consegue che il ricorso va in tal senso accolto e la decisione impugnata annullata, con la restituzione degli atti all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA), affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.
E. 7 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Pertanto l'anticipo spese di CHF 1500.-, versato dal ricorrente a copertura delle presumibili spese processuali in data 14 marzo 2020, gli verrà debitamente restituito tramite la Cassa del Tribunale.
E. 8 Al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non vengono assegnate indennità ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 9 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 24 gennaio 2020 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi perché esamini la domanda del ricorrente quale domanda multipla nonché per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 1'500.-, versato in data 14 marzo 2020, verrà restituito al ricorrente dalla Cassa del Tribunale.
- Non vengono assegnate indennità ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1115/2020 Sentenza del 21 aprile 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Emilia Antonioni Luftensteiner, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame); decisione della SEM del 24 gennaio 2020. Fatti: A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) 2018 (cfr. atto A1/2). B. La Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha svolto con il predetto un'audizione sulle generalità in data (...) ottobre 2018 (cfr. atto A6/12), rispettivamente un'audizione approfondita sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) il (...) ottobre 2018 (cfr. atto A10/17). Nel corso delle predette audizioni, il richiedente ha dichiarato di essere di nazionalità srilankese, di etnia tamil, di religione hindu e con ultimo domicilio nel villaggio di B._______, nel distretto di C._______ (Provincia [...]). Egli, dal (...) sino al (...), avrebbe fatto parte delle LTTE (acronimo in inglese per "Liberation Tigers of Tamil Eelam"), nella (...), essenzialmente portando delle informazioni alla popolazione ed aiutando nell'organizzazione di manifestazioni. Per i suoi trascorsi nel predetto gruppo, sarebbe stato arrestato il (...) ed avrebbe passato (...) nel campo di prigionia "(...)" a D._______. Dal (...) del (...), sarebbe stato trasferito nel campo di riabilitazione "(...)" a E._______, F._______, dal quale ne sarebbe uscito nel (...) del (...). Tuttavia, dopo il suo rilascio, i militari ed alcune persone facenti parte del (...) (acronimo per "[...]"), con l'aiuto dei gruppi "(...)" e "(...)", lo avrebbero continuato ad infastidire, telefonandogli spesso ed interrogandolo in merito a dove fossero nascoste le armi ed il danaro delle LTTE, ricevendo da parte sua sempre una risposta negativa. Per la sicurezza della sua famiglia, la quale avrebbe subito delle discriminazioni da parte della società a causa del suo passato, avrebbe spostato varie volte la sua residenza. Invero, dopo il rilascio dal campo di riabilitazione, sarebbe dapprima rimasto per (...) mesi a G._______, poi per (...) anni si sarebbe trasferito a H._______, dove avrebbe lavorato quale (...) ed (...). In quest'ultimo periodo il capo del campo del (...) ad I._______, gli avrebbe chiesto se volesse collaborare con loro per cercare armi o altre risorse appartenute alle LTTE. A seguito del suo rifiuto, sarebbe stato convocato nel campo, dove il predetto lo avrebbe malmenato, in particolare calpestandolo sul petto. A fine 2015 si sarebbe trasferito a J._______ per un periodo di (...) e, dopo la registrazione della sua residenza, si sarebbe dovuto presentare ad un militare del campo di K._______ a L._______ per essere registrato. In tale contesto, i militari gli avrebbero posto diversi quesiti sul suo passato e gli avrebbero nuovamente chiesto di indicare loro dove fossero nascoste le armi. Gli avrebbero pure imposto di presentarsi al campo due volte alla settimana ed in tali occasioni gli avrebbero fatto eseguire senza compenso dei lavori di pulizia ed a volte gli avrebbero chiesto se conoscesse delle persone di cui gli indicavano le generalità. Poiché non sarebbe riuscito a mantenere la sua famiglia in un contesto simile, avrebbe deciso di fare rientro nel suo villaggio d'origine a B._______ nel 2016, dove avrebbe lavorato quale (...) ed (...). Nel (...) del 2017 tre o quattro persone del (...) lo avrebbero fermato e malmenato, ed a causa delle percosse egli sarebbe stato ricoverato per (...) in ospedale. A seguito di tale evento, egli avrebbe contattato l'(...) a D._______, presso la quale avrebbe depositato una domanda d'asilo. Nell'(...) del 2018 egli sarebbe stato dapprima contattato telefonicamente da parte di appartenenti del (...), che gli avrebbero nuovamente ingiunto di indicare loro dove si trovassero le armi delle LTTE, minacciandolo in caso contrario. In seguito, i predetti si sarebbero presentati a casa sua, riferendogli che due giorni dopo sarebbero tornati per condurlo con essi, per indicare loro esattamente dove si trovassero le armi. Egli sarebbe partito il giorno stesso precipitosamente dapprima per G._______ (nel distretto di M._______, nella regione del N._______), dove avrebbe lasciato la moglie e le figlie con i suoceri, ed in seguito avrebbe raggiunto D._______, dal quale sarebbe espatriato il (...) 2018, dapprima via aerea verso il O._______ e poi avrebbe raggiunto l'Europa. Nella prima audizione, ha inoltre indicato di stare bene di salute (cfr. atto A6/12, p.to 8.02, pag. 9), mentre che nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo ha riferito che a volte avrebbe poca memoria, non ricordando ad esempio certe cose che fa ed avendo dei tempi di reazione rallentati, nonché avrebbe dei forti dolori al petto ed alla schiena, nella zona della colonna vertebrale, a causa dei maltrattamenti subiti. Per questi ultimi dolori, da quando è in Svizzera assumerebbe dei medicamenti e farebbe uso di oli per massaggi, quest'ultima evenienza già in Sri Lanka (cfr. atto A10/17, D28 segg., pag. 4 seg.). C. Con decisione del 7 agosto 2019 (cfr. atto A21/10), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, ritenendo inverosimili l'aggressione successa nel (...) 2017 ed i contatti avuti con persone del (...) nell'(...) del 2018. Inoltre, malgrado il suo arresto e la sua riabilitazione per il suo impegno nelle LTTE non sia contestato, e sarebbero confermati pure dai documenti da lui depositati, egli non avrebbe reso verosimile di essere stato esposto, dopo il rilascio dal campo di riabilitazione, a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, e tutti i fattori di rischio esistenti al momento della partenza, non sarebbero atti a suscitare una persecuzione da parte delle autorità srilankesi. Pertanto, non sussisterebbero dei fondati motivi per ritenere che lui possa essere esposto, in caso di un suo ritorno in patria, in un prossimo futuro e con un'alta probabilità, a seri pregiudizi rilevanti in materia d'asilo, in ragione dei suoi legami passati con le LTTE. La SEM ha altresì pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione di tale provvedimento, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, non ha ritenuto che i problemi medici dichiarati dal richiedente fossero ostativi all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. D. Contro la precitata decisione, il richiedente ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 13 settembre 2019. Nel gravame, egli ha essenzialmente ribadito quanto già dichiarato durante le audizioni federali, precisando che il suo ruolo nelle LTTE sarebbe confermato dalla copia del documento presentato con il ricorso sottoscritto da P._______, dell'Q._______ (R._______) del (...) (in lingua inglese), e che le incoerenze nel suo racconto sarebbero dovute ai suoi problemi e lacune mnesici, a causa delle violenze subite da parte della polizia militare srilankese e da esponenti del (...) nel periodo dal (...) al (...). Ciò sarebbe confermato dal Certificato medico del (...) di S._______ del (...), che egli avrebbe ricevuto soltanto dopo l'emissione della decisione impugnata, e che ha prodotto in copia con il gravame. E. Il Tribunale, con sentenza D-4680/2019 del 24 settembre 2019, ha pronunciato l'inammissibilità del predetto ricorso, a causa della sua intempestività. F. F.a Con scritto datato 28 settembre 2019 indirizzato alla SEM ed intitolato "Domanda di revisione (art. 111 LAsi) - della decisione 7 agosto 2019/ N (...) con contestuale richiesta di sospensione dei termini di partenza", l'interessato, allora rappresentato legalmente, riferendosi alla sentenza del Tribunale D-4680/2019 summenzionata ed alla documentazione presentata in tale contesto, ha sostenuto ci fossero nuovi ed importanti elementi che sosterrebbero le tesi dell'insorgente sia circa il suo trascorso nelle LTTE che i problemi di memoria, occasionati dalle violenze subite in patria, che spiegherebbero le risposte imprecise da lui fornite in sede di audizioni federali e ritenute inverosimili dalla SEM, e per questo sosterrebbero la sua richiesta di concessione della qualità di rifugiato (cfr. atto A30/3). F.b L'autorità di prime cure, il 1° ottobre 2019, ha trasmesso al Tribunale per competenza il predetto scritto. Lo scrivente Tribunale ha ritenuto l'atto del ricorrente come inammissibile, per mancato pagamento dell'anticipo richiesto con decisione incidentale del 7 ottobre 2019, nella sua sentenza D-5100/2019 del 12 novembre 2019. G. G.a Nel contempo, il rappresentante del ricorrente ha presentato nuovamente alla SEM, con scritto datato 11 ottobre 2019 la sua richiesta del 28 settembre 2019 e la documentazione ad essa allegata, sostenendo che quest'ultima non richiedesse la revisione della sentenza del Tribunale D-4680/2019, bensì sarebbe stata diretta all'autorità inferiore in quanto di loro esclusiva competenza (cfr. atto A33/19). G.b La SEM, qualificando la predetta richiesta come domanda di riesame, con decisione del 23 dicembre 2019, ha invitato il richiedente a versare, entro l'8 gennaio 2020, un emolumento di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese, con la comminatoria che non sarebbe entrata nel merito della domanda di riesame in caso d'inosservanza (cfr. atto A39/5). Il ricorrente ha dato tempestivamente seguito a tale richiesta. G.c Con manoscritto in lingua straniera ricevuto dalla SEM il 3 gennaio 2020 (cfr. atto A43/42), con traduzione da parte dell'autorità inferiore del 13/15 gennaio 2020 (cfr. atto A44/3) - la quale verrà utilizzata di seguito per esporre il contenuto dello scritto - l'interessato, dopo aver sottolineato alcuni fatti già presentati durante la procedura ordinaria dinanzi alla SEM, riferisce in merito che non avrebbe fornito delle risposte corrette, in quanto avrebbe avuto paura, nonché sarebbe vulnerabile fisicamente e psicologicamente. Ha anche affermato di essere un testimone e che parteciperebbe ad un'inchiesta internazionale. A supporto delle sue affermazioni, oltreché annettere dei documenti già presentati nel corso della prima domanda d'asilo (cfr. documenti presenti sub doc. A12 e doc. A18) oltreché con il gravame del 13 settembre 2019 e le successive domande del 28 novembre 2019 e dell'11 ottobre 2019, ha allegato copia di uno scritto del (...) sottoscritto da T._______, (...) di J._______, in lingua inglese (cfr. atto A43/42). G.d Con scritto inoltrato il 7 gennaio 2020 (cfr. atto A42/17), il rappresentante legale dell'interessato, ha dapprima esposto alcuni fatti del trascorso del suo mandante, allegando nuovamente a loro supporto alcuni mezzi di prova già prodotti dall'insorgente nel corso della procedura ordinaria. Ha altresì asserito che il richiedente sarebbe stato contattato ai primi di gennaio 2020 dall'R._______, che starebbe indagando sui crimini perpetrati dalla (...) del governo singalese nei confronti della minoranza tamil nel periodo (...), per rendere testimonianza sugli stessi, dei quali egli sarebbe a conoscenza. Ha inoltre sostenuto che l'interessato verrà sentito nuovamente nel corso del mese di gennaio 2020 e la sua testimonianza, unitamente a quelle di altri testi, servirà per confermare i crimini predetti, ciò che metterebbe pertanto il richiedente a rischio per la sua vita e la sua libertà nel caso in cui fosse obbligato a rientrare in Sri Lanka. Anche a fronte di tali evenienze, egli ha chiesto di voler accogliere la sua domanda d'asilo. A supporto delle sue allegazioni, ha presentato quali nuovi documenti, un giustificativo di una raccomandata che l'interessato avrebbe inviato alla SEM il 28 settembre 2019 (cfr. atto A42/17, mezzo di prova E), un descrittivo cronologico delle pubblicazioni di stampa sulla situazione in Sri Lanka, in particolare sulle investigazioni relative crimini di guerra da parte del governo, delle sue (...), anche sui tamil, in lingua inglese (cfr. atto A42/17, mezzo di prova F) ed uno scritto datato 24 dicembre 2019 in lingua italiana e non firmato (cfr. atto A42/17). H. Con decisione del 24 gennaio 2020, notificata il 28 gennaio 2020 (cfr. risultanze processuali: avviso di ricevimento), l'autorità inferiore, qualificando la domanda dell'11 ottobre 2019 del ricorrente quale domanda di riesame qualificata, ove l'interessato avrebbe fatto valere dei fatti e dei mezzi di prova nuovi e rilevanti ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 lett. a PA, ha ritenuto che però le condizioni previste dal predetto disposto non sarebbero adempiute in specie. La predetta autorità ha di conseguenza respinto la domanda di riesame ed accordato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione. Nel suo provvedimento la SEM, ha anzitutto ribadito che non avrebbe mai messo in dubbio il difficile trascorso dell'interessato relativo al periodo della guerra ed alla sua successiva detenzione e riabilitazione sino all'anno 2011. Non avrebbe quindi neppure mai esatto che lo stesso si rammentasse di tali momenti, ciò che sarebbe deducibile anche dalla decisione della SEM del 7 agosto 2019 - che nell'esposizione dei fatti la predetta autorità ritiene non essere mai stata impugnata e sarebbe quindi passata in giudicato -. In tale contesto, il resoconto esposto dall'investigatrice (...), sarebbe una panoramica della situazione generale dello Sri Lanka, ma non sarebbe strettamente correlata all'interessato. Ciò varrebbe anche per l'elenco dei crimini presentati, in quanto si tratterebbe di testimonianze che non parlerebbero direttamente dell'interessato, ma di un quadro della situazione venutasi a creare tra le autorità singalesi ed i tamil, con anche descrizioni di condotte delle prime nei confronti dei secondi. Altresì, a sostegno del fatto che la sua riabilitazione nel (...) sarebbe avvenuta con successo, l'interessato avrebbe consegnato diversi mezzi di prova, che la SEM avrebbe già vagliato nella procedura ordinaria. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha ritenuto che il documento sottoscritto dal (...), sarebbe uno scritto conosciuto dalla SEM, ed emesso su richiesta ai fini della causa. Per questo motivo non si tratterebbe di un mezzo di prova atto a dimostrare le reali persecuzioni alle quali l'interessato sarebbe attualmente esposto. I fatti valutati invece inattendibili dall'autorità di prime cure nella decisione del 7 agosto 2019, sarebbero invece attinenti all'aggressione che avrebbe subito il richiedente asilo nel (...) del 2017, come pure la visita a casa sua da parte di membri del (...) nell'(...) del 2018. L'interessato, per contestare le stesse, non avrebbe apportato alcun nuovo mezzo di prova con la domanda di riesame, e pertanto la SEM si atterrebbe alle conclusioni esposte nella sua decisione. Circa le allegazioni del richiedente che egli non avrebbe, per timore, fornito delle risposte corrette in sede d'audizione, l'autorità inferiore ha rilevato come egli non avrebbe mai addotto tale motivo in precedenza. Inoltre, ha ricordato di aver rammentato ad inizio delle audizioni il segreto d'ufficio al quale le autorità svizzere devono attenersi ed al fatto di averlo tranquillizzato in relazione al fatto che potesse esprimersi liberamente, senza aver paura che le sue allegazioni venissero riportate alle autorità del suo Paese d'origine. In relazione al suo stato di salute, le sue problematiche valetudinarie sarebbero già state valutate in precedenza dalla SEM, ed egli non avrebbe mai allegato di essersi sottoposto ad altre cure o trattamenti, rispetto ai medicamenti ed agli oli utilizzati per le conseguenze degli eventi vissuti negli anni (...). Ciò nondimeno, il rapporto medico del (...) presentato dal richiedente, certificherebbe gli avvenimenti traumatici che il medesimo avrebbe vissuto negli anni (...) e che la SEM non confuterebbe. Per il resto, l'autorità inferiore ha confermato quanto espresso nella sua decisione del 7 agosto 2019 in relazione con le possibilità di trattamento e le disponibilità di medicamenti a C._______, così come l'opportunità di un aiuto al ritorno per motivi sanitari. I. L'interessato ha impugnato suddetta decisione con ricorso del 25 febbraio 2020 (cfr. risultanze processuali) dinanzi al Tribunale, postulando l'annullamento della stessa ed in via principale la concessione dell'asilo in Svizzera. In via subordinata ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria, per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente, ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso, di esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. Nel suo gravame egli ritiene essenzialmente che la decisione della SEM si fondi su un accertamento inesatto ed incompleto delle sue allegazioni, che non le abbia analizzate in rapporto alla situazione politica nel suo Paese d'origine, soprattutto in ordine al fondato timore di persecuzione. Invero, l'autorità inferiore non avrebbe in particolare preso rettamente in considerazione i certificati medici che egli avrebbe presentato in corso di procedura ed inerenti il suo ricovero del 2017, dai quali si evincerebbe che il pestaggio sarebbe avvenuto e reale. In tal senso, ha allegato al gravame nuovamente le copie di due fotografie che lo rappresenterebbero con delle ferite, nonché copia del certificato medico n. (...) (già presentati in originale nel corso della procedura ordinaria, cfr. atto A18, mezzi di prova n. 2 e n. 4). Inoltre il certificato medico del (...) non certificherebbe degli avvenimenti traumatici da lui vissuti, come ritenuto dalla SEM, bensì del fatto che egli soffra di un disturbo post-traumatico da stress a causa degli stessi. Tale disturbo gli causerebbe diversi problemi, soprattutto di memoria, e per via di ciò egli potrebbe non essere stato chiaro nella ricostruzione dei fatti resa in corso di audizioni. La continuazione delle vessazioni nei suoi confronti da parte di persone appartenenti al (...), sarebbe inoltre testimoniato dallo scritto dell'(...), non datato e con traduzione, che egli ha allegato quale doc. C al ricorso (documenti già presentati precedentemente, cfr. atto A12, mezzo di prova n. 15). Ha inoltre addotto che, nel gennaio 2020 sarebbe stato lungamente intervistato dall'R._______, potendo in tale contesto raccontare tutto quanto gli sarebbe occorso in patria, in quanto avrebbe avuto fiducia nelle persone che gli avrebbero posto i quesiti, esperte in soggetti traumatizzati. In merito all'asilo, egli conclude asserendo che quanto sarebbe avvenuto prima di espatriare in patria, andrebbe considerato rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Tale conclusione anche tenendo conto del fatto che in Sri Lanka non sarebbe stata abolita la legge contro la prevenzione del terrorismo, grazie alla quale verrebbero arrestati e torturati molti tamil sospettati di voler riaccendere la causa separatista, egli rischierebbe di essere arrestato al suo arrivo all'aeroporto di (...) o di essere identificato in seguito. In merito all'esecuzione dell'allontanamento, egli afferma in particolare che, a seguito delle elezioni del novembre 2019, ed a causa della vicinanza del gruppo separatista (...) alla famiglia Rajapaksa al potere - gruppo che avrebbe sequestrato, torturato ed ucciso membri del LTTE per ordine di U._______ e del fratello V._______ dopo la guerra - ora gli appartenenti a tale gruppo sarebbero liberi di agire impunemente. Ciò lo esporrebbe, insieme alla sua famiglia, ben conosciuta da costoro, ad un serio rischio. Altresì lui, oltreché essere stato vittima di torture, sarebbe pure testimone della (...), che però verrebbe negata dal nuovo governo, ciò che si sarebbe tradotto in nuove minacce per le famiglie dei (...) e per quelle legate in altro modo ad essi, ciò che sarebbe documentato dall'R._______. Con l'ascesa di U._______ al potere, ed a seguito della militarizzazione dei servizi di polizia e di intelligence, i rischi individuali e concreti per la sua sicurezza personale e per la sua vita, dovesse tornare in Sri Lanka, sarebbero ulteriormente aumentati. Questo segnatamente a causa del suo ruolo e dell'anzianità all'interno delle LTTE, della sua esperienza e conoscenza personale come pure di quella percepita. A causa di tali elementi di rischio personale l'eventualità di essere sottoposto a trattamenti disumani e degradanti sarebbe elevatissima. J. Con decisione incidentale del 3 marzo 2020, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria dell'insorgente ed ha richiesto il versamento di un anticipo di CHF 1500.-, a copertura delle presumibili spese processuali, entro il 18 marzo 2020. K. Il ricorrente, con scritto datato 11 marzo 2020 (recte: 14 marzo 2020; cfr. risultanze processuali), ha chiesto che gli sia concesso il versamento rateizzato dell'anticipo succitato, vista la sua indigenza. In subordine, ha postulato l'assegnazione di un termine di grazia per il pagamento della somma richiesta. Tuttavia, a tale domanda, il Tribunale non ha dato alcun seguito, in quanto tempestivamente, il 14 marzo 2020, l'insorgente ha versato l'anticipo spese richiesto (cfr. risultanze processuali). Al medesimo scritto, l'insorgente ha allegato copia di un rapporto redatto dall'R._______ e datato (...) in lingua inglese. In quest'ultimo, si evidenzia in particolare che l'interessato sarebbe stato intervistato da un investigatore ed interprete internazionale nel gennaio 2020 a W._______, in merito ai fatti che gli sarebbero accaduti nel suo Paese d'origine. Il richiedente si sarebbe sentito sufficientemente libero per spiegare quanto avrebbe subito durante la sua detenzione. Egli, sarebbe sopravvissuto con un gruppo di circa (...) ben conosciute di (...) delle (...), che in seguito, a parte lui, sarebbero tutte (...) in (...). L'interessato, in tale contesto, sarebbe stato testimone della (...) delle (...), che non sarebbero stati (...) dalle autorità srilankesi e sarebbe stata (...). Inoltre correrebbe il rischio di essere identificato dal (...) (...) X._______ (cfr. p.to 4 del documento). Altresì, durante l'intervista, avrebbe espresso dei propositi suicidali (cfr. p.to 9 del documento). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. LA SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nel caso presente, occorre in limine esaminare se l'autorità intimata ha considerato a ragione o a torto lo scritto dell'11 ottobre 2019 del ricorrente come una domanda di riesame qualificata ai sensi dell'art. 111b LAsi in relazione con gli art. 66-68 PA (disposti applicati per analogia). 4.2 La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale rimedio, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA - il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni - e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173). La domanda di riesame è altresì regolamentata dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta se non nelle due situazioni seguenti: quando la stessa costituisce una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza oppure quando costituisce una "domanda di adattamento", vale a dire nel caso in cui l'interessato si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 con ulteriori riferimenti; DTAF 2010/27 consid. 2.1 e 2.1.1). Occorre a tal proposito rammentare che differentemente dalla "domanda di riconsiderazione qualificata" in materia d'asilo la "domanda di adattamento" può vertere unicamente su aspetti relativi all'esecuzione dell'allontanamento dal momento che eventuali fatti nuovi e determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato giustificherebbero il deposito di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 1). Tuttavia, una domanda di riesame può essere fondata anche su un nuovo mezzo di prova posteriore ad una sentenza materiale di seconda istanza ma che riguardi fatti anteriori, posto che una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3, August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA). Secondo giurisprudenza costante (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 e riferimenti ivi citati), v'è invece una nuova domanda d'asilo (domanda multipla) ai sensi dell'art. 111c LAsi, allorché il richiedente, la cui domanda d'asilo è stata definitivamente respinta, si trova ancora in Svizzera - come l'interessato - invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo. In altri termini, è sufficiente che la persona che richiede nuovamente l'asilo faccia valere degli elementi determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato, che si sono prodotti dopo la chiusura della precedente procedura, perché la SEM debba considerare tale richiesta come una nuova domanda d'asilo e non come una domanda di riesame ai sensi dell'art. 111b LAsi (cfr. in tal senso anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-3692/2019 del 17 dicembre 2019 e D-4162/2019 del 5 novembre 2019). 4.3 Nel caso di specie, con la sua domanda dell'11 ottobre 2019, il ricorrente ha indubbiamente presentato delle conclusioni in materia d'asilo. In particolare nello scritto dell'8 gennaio 2020 (cfr. atto A42/17), egli ha fatto valere di essere stato contattato dall'R._______ nel mese di gennaio 2020, che starebbe indagando sui crimini commessi da parte della (...) del Governo srilankese sulla minoranza tamil, per rendere testimonianza delle predette infrazioni delle quali egli sarebbe a conoscenza. Tale testimonianza dovrebbe essere utilizzata, insieme ad altre, per confermare i crimini perpetrati dalla predetta, mettendo così a rischio, in caso di un suo ritorno in Sri Lanka, la sua libertà o addirittura la sua vita. Tali affermazioni e timori sono stati espressi e confermati dal ricorrente anche nello scritto ricevuto dalla SEM il 3 gennaio 2020 (cfr. atto A43/42). Pertanto, il richiedente ha manifestato espressamente dei fatti nuovi - posteriori alla chiusura della procedura d'asilo precedente, terminata con il passaggio in giudicato della decisione della SEM del 7 agosto 2019, a seguito della pronuncia d'inammissibilità del ricorso da parte del Tribunale con sentenza D-4680/2019 del 24 settembre 2019, ricorso tra l'altro non erroneamente considerato dall'autorità inferiore nell'esposizione dei fatti determinanti - che sarebbero a suo vedere atti a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, in quanto egli rischierebbe di essere perseguitato in Sri Lanka. A tal proposito il Tribunale rileva che nella sua decisione del 24 gennaio 2020, l'autorità inferiore ha esaminato esplicitamente gli argomenti del ricorrente dal profilo dell'asilo, ma non sotto quello dell'esecuzione dell'allontanamento, ad esclusione delle argomentazioni attinenti lo stato di salute dell'interessato. Su tali presupposti, avendo la SEM omesso di esprimersi su parte dei motivi addotti dall'interessato anche dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, v'è da riscontrare una violazione del suo diritto di essere sentito. Difatti, tale garanzia procedurale, già deducibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e concretizzata agli art. 26 e seg. PA, impone all'autorità giudicante di prendere in debita considerazione le allegazioni della parte in causa nell'ambito della procedura di elaborazione delle decisioni (cfr. art. 32 PA, DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3, Waldmann/Bickel, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, n. 3 ad art. 30). Un suo corollario è inoltre il cosiddetto obbligo di motivare le decisioni, premessa essenziale per la verifica della fondatezza dei provvedimenti. In riferimento a ciò, si necessita che l'autorità menzioni, quantomeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto di modo che, la persona toccata dalla decisione possa rendersi conto della sua portata ed impugnarla in piena cognizione di causa (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, DTF 136 I 229 consid. 5.2, GICRA 2006 n. 4 consid. 5). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2, DTF 126 I 15 consid. 2a, GICRA 2006 n. 4 consid. 5).
5. Alla luce di quanto sopra considerato ed in applicazione della giurisprudenza precitata, la domanda dell'insorgente dell'11 ottobre 2019 deve essere considerata come una seconda domanda d'asilo, e non come una domanda di riesame. In tale contesto, sarà compito della SEM, dopo esame delle condizioni formali fissate dall'art. 111c LAsi inerenti in particolare una motivazione sostanziale ed il rispetto dei termini (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.3 con riferimenti ivi citati), d'istruire le attività esatte del richiedente come eventuale testimone in procedure pendenti contro il governo srilankese, nonché in merito alle sue conoscenze in proposito per la valutazione del suo profilo di rischio. Segnatamente quest'ultima, con le eventuali nuove evenienze risultanti dall'istruzione, dovrà tenere in debita considerazione anche gli elementi del suo passato nelle LTTE, di carcere e di riabilitazione, come pure dei maltrattamenti subiti durante la sua detenzione, già ritenuti verosimili dall'autorità inferiore nella sua decisione del 7 agosto 2019 (in applicazione per tale valutazione della giurisprudenza del Tribunale espressa nelle sue sentenze E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [sentenza in parte pubblicata nella DTAF 2017 VI/6] e nella sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8 e 9). La SEM sarà altresì tenuta a valutare le dichiarazioni espresse soltanto con il presente ricorso dal ricorrente, nonché il nuovo mezzo di prova prodotto con il gravame, ovvero il documento dell'R._______ datato (...). In tal senso, copia del gravame del 25 febbraio 2020, così come copia dello scritto dell'insorgente del 15 marzo 2020, con i rispettivi allegati, sono pure trasmessi all'autorità di prime cure. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente non essendo ancora intervenuta dal 24 settembre 2019, ovvero la data del passaggio in giudicato della decisione del 7 agosto 2019 della SEM che respingeva la prima domanda d'asilo del ricorrente, l'autorità inferiore dovrà in ugual modo determinarsi in merito alla questione dell'allontanamento e dell'esecuzione di tale provvedimento, anche sulla scorta dei nuovi elementi espressi soltanto con il gravame. Questi sono relativi in particolare all'allegato maggior pericolo di subire trattamenti disumani e degradanti o addirittura di essere ucciso da parte del ricorrente vista la situazione politica e sociale che si sarebbe recentemente aggravata in Sri Lanka, nonché circa il suo stato di salute (anche con l'espressione di propositi suicidali rilevati al p.to 9 del documento dell'R._______ del [...]).
6. Visto tutto quanto sopra la SEM, con la decisione impugnata, ha violato il diritto federale, qualificando erroneamente la richiesta dell'11 ottobre 2019 del ricorrente quale domanda di riesame invece che quale domanda multipla e non pronunciandosi parzialmente sulle argomentazioni del ricorrente dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, violando di convesso il suo diritto di essere sentito. Altresì la SEM ha accertato in modo inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Per il che ne consegue che il ricorso va in tal senso accolto e la decisione impugnata annullata, con la restituzione degli atti all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA), affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.
7. Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Pertanto l'anticipo spese di CHF 1500.-, versato dal ricorrente a copertura delle presumibili spese processuali in data 14 marzo 2020, gli verrà debitamente restituito tramite la Cassa del Tribunale.
8. Al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non vengono assegnate indennità ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 24 gennaio 2020 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi perché esamini la domanda del ricorrente quale domanda multipla nonché per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 1'500.-, versato in data 14 marzo 2020, verrà restituito al ricorrente dalla Cassa del Tribunale.
3. Non vengono assegnate indennità ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: