Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Il ricorso è parzialmente accolto. I punti 3 e 4 della decisione della SEM del 2 marzo 2021 sono annullati. Per tutti gli altri aspetti, il ricorso è respinto.
E. 2 Gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
E. 3 La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
E. 4 Non si prelevano spese processuali.
E. 5 Non sono attribuite indennità ripetibili.
E. 6 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1077/2021 Sentenza del 17 marzo 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dal signor Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Grecia]) ed allontanamento;decisione della SEM del 2 marzo 2021 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 12 gennaio 2021, i riscontri dattiloscopici nella banca dati "EURODAC", dai quali si evince che il richiedente ha depositato due domande d'asilo pregresse in Grecia e in Slovenia (cfr. atto [...]-10/2), l'audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (RMNA) indetta dall'autorità inferiore in data 5 febbraio 2021 (cfr. atto 17/11), lo scritto dell'8 febbraio 2021, per mezzo del quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha invitato il richiedente ad esprimersi circa l'eventuale applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) ed il relativo rinvio verso la Grecia (cfr. atto 21/2), la richiesta di riammissione del richiedente che l'autorità inferiore ha indirizzato alle corrispondenti autorità elleniche in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e l'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto 23/4), l'accettazione di quest'ultime autorità alla riammissione dell'interessato, al quale sarebbe stato inoltre riconosciuto lo statuto di rifugiato e deterrebbe altresì un permesso di soggiorno valido sino al 20 luglio 2021 (cfr. atto 28/2); che le stesse hanno altresì riferito di non avere notificato tale decisione al richiedente, la comparsa scritta dell'11 febbraio 2021, con il quale il ricorrente ha esercitato il suo diritto di essere sentito (cfr. atto 30/4), la documentazione medica di cui all'inserto (cfr. atti 31/2, 35/2 e 40/2), il progetto di decisione del 26 febbraio 2021 dell'autorità inferiore (cfr. atto 34/10), il parere sulla bozza di decisione del 2 marzo 2021 (cfr. atto 36/2), la decisione del 2 marzo 2021, notificata all'interessato il 3 marzo 2021 (cfr. atto 38/1), con la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera verso la Grecia, nonché l'esecuzione del provvedimento stesso, il ricorso del 10 marzo 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 11 marzo 2021), per il tramite del quale l'insorgente ha concluso all'annullamento della decisione avversata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per un complemento istruttorio; in subordine ha chiesto di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera; contestualmente ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi) sono ossequiati, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente fondati così come quelli manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che nell'ambito dell'audizione l'interessato ha dichiarato di essere cittadino afgano e di aver depositato una domanda d'asilo in Grecia e in Slovenia (cfr. atto 17/11, pag. 5, punto 2.06), che con la comparsa scritta dell'11 febbraio 2021 così come con il parere del 2 marzo 2021, egli si è opposto ad un trasferimento in Grecia, che, nella decisione impugnata, la SEM ha anzitutto constatato che il Consiglio federale ha designato la Grecia come Stato terzo sicuro ex art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che le autorità elleniche si sarebbero altresì dichiarate disposte ad accettare la riammissione del richiedente; che inoltre, in tale Paese sarebbe stato registrato quale maggiorenne e gli sarebbe stata riconosciuta la protezione sussidiaria, ciò che confermerebbe ch'egli avrebbe avuto accesso ad un processo di valutazione della sua domanda d'asilo nel rispetto degli standard internazionali; che ad ogni modo, sarebbe compito del ricorrente di far valere dinanzi alle competenti autorità elleniche un eventuale errore nella determinazione della sua età, segnatamente domandandone un riesame, che vieppiù, il trasferimento nella Repubblica Ellenica non esporrebbe l'insorgente ad un grave rischio di trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU; che difatti - sebbene sia considerato dalle autorità elvetiche quale minorenne non accompagnato - egli godrebbe di buona salute e non avrebbe legami particolari con la Svizzera; che del resto, il fratello del ricorrente di troverebbe in Grecia, ove attenderebbe una risposta alla sua domanda d'asilo; che vieppiù, in assenza di elementi seri e concreti, non sarebbe possibile in specie sovvertire la presunzione secondo la quale tale Paese rispetterebbe le norme di diritto internazionale da cui sarebbe vincolato; che infine, egli potrebbe avvalersi degli organismi di natura caritativa presenti sul territorio; che, di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, che circa l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha indicato che potendo egli recarsi in uno Stato terzo in cui trovare protezione dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, in specie non sarebbe necessario esaminare il rispetto del divieto di respingimento relativo al Paese d'origine o di ultima residenza; che nel prosieguo, la SEM ha osservato che nemmeno le difficili condizioni di vita vigenti in Grecia osterebbero ad un trasferimento del richiedente; che tale Paese sarebbe in effetti vincolato dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]), dalla CEDU, dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), dalla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) oltre che dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CRC), e si potrebbe quindi partire dall'assunto che rispetti gli obblighi derivanti dal diritto internazionale ed europeo, che ad ogni modo, dall'analisi di fonti affidabili e concordi non risulterebbe che le autorità elleniche abbiano adottato una pratica di discriminazione sistematica nei confronti degli stranieri, impedendone l'accesso al mercato del lavoro, all'assistenza sociale e sanitaria, all'istruzione o all'alloggio; che oltretutto, ai sensi della giurisprudenza dello scrivente Tribunale neppure la recente riforma legislativa dell'11 marzo 2020 - che ha introdotto la cessazione delle prestazioni di assistenza finanziaria oltreché materia d'alloggio - permetterebbe di ritenere che la Grecia violerà in futuro i suoi obblighi di diritto internazionale; che del resto il Tribunale avrebbe ripetutamente rilevato che l'esistenza di motivi ostativi all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia andrebbe riconosciuta solo a condizioni molto severe, che con riguardo alle argomentazioni mosse dal ricorrente nell'ambito del suo diritto di essere sentito, l'autorità di prima istanza ha rilevato che in specie, essendogli stata riconosciuta la protezione sussidiaria dalle autorità elleniche, A._______ potrebbe aprire un conto corrente, ricevere un numero AMKA e dunque beneficiare al programma d'integrazione "HELIOS"; ch'egli non rientrerebbe inoltre nella categoria di richiedenti alle quali il Ministero greco della migrazione avrebbe intimato di lasciare l'alloggio attribuito, che malgrado il livello di vita possa essere effettivamente più basso rispetto ad altri Stati europei, gli standard minimi del diritto internazionale - in special modo quelli emanati dall'art. 3 CEDU - sarebbero rispettati; che oltracciò, qualora a seguito del ritorno in tale Paese l'interessato dovesse essere realmente costretto dalle circostanze a vivere un'esistenza caratterizzata da un forte disagio, o se dovesse ritenere che questo Stato violi le sue obbligazioni di assistenza o portare pregiudizio ai suoi diritti fondamentali, sarebbe suo compito far valere tali diritti presso le competenti autorità greche, adendo le adeguate vie di diritto presso i tribunali greci e, in ultima istanza, alla CorteEDU, che per quanto concerne il suo stato di salute, l'interessato non avrebbe segnalato problematiche di sorta; che, comunque, la Grecia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente - alla quale egli avrebbe accesso - atta a curare tutti i tipi di malattie, che in ultimo, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure da considerarsi possibile sia sul piano tecnico che pratico nonostante la corrente pandemia di Coronavirus, così come delle temporanee restrizioni al traffico aereo e all'entrata in Grecia, che nel gravame, l'insorgente avversa un suo trasferimento in Grecia adducendo numerose motivazioni; che in primo luogo, nell'esaminare e trattare la domanda d'asilo - ed avendo ritenuto credibile la sua minore età - la SEM avrebbe dovuto tenere conto della preminenza dell'interesse del minorenne non accompagnato; che in particolare, l'interessato in Grecia verrebbe trattato come maggiorenne, ciò che lo esporrebbe ad un rischio di violazione dei diritti del minore (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, punto 2), che richiamando diversi rapporti, il ricorrente sostiene vieppiù che i beneficiari di protezione internazionale in Grecia, di fatto, riscontrerebbero numerosi ostacoli nell'accesso all'assistenza sociale, ad un alloggio, al mercato del lavoro, ad un pasto, all'assistenza medica o ancora a misure d'integrazione (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4); che tali difficoltà sarebbero altresì acuite dalle recenti evoluzioni e dagli sforzi minimi intrapresi dalle autorità di tale Paese per migliorare le condizioni di accoglienza; che la situazione evocata sarebbe d'altro canto stata riconosciuta da una sentenza di un tribunale tedesco del 31 luglio 2018, il quale avrebbe disposto che il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale in Grecia potrebbe avvenire unicamente in presenza di adeguate garanzie da parte delle autorità greche; che l'insorgente richiama in seguito la sentenza E-3841/2019 dello scrivente Tribunale, la quale evidenzierebbe "l'obbligo della SEM di procedere ad un accertamento dei fatti individuali in modo accurato nei casi di riammissione in Grecia", che nel prosieguo della sua disamina, l'interessato ribadisce - in buona sostanza che a fronte della precaria situazione umanitaria sopra descritta, la sua minore età dovrebbe di per sé costituire un elemento ostativo all'emissione di una decisione di non entrata nel merito e di rinvio verso la Grecia (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8, punto 3), che infine, nel proprio esposto l'autorità inferiore non avrebbe debitamente ponderato la difficoltà per un minorenne non accompagnato, nell'adire le autorità al fine di tutelare i propri diritti fondamentali; che in proposito, gli organismi di natura caritativa - già oberati - non potrebbero supplire alle mancanze organiche delle istituzioni elleniche; che pertanto nel caso di specie la presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico sarebbe stata sovvertita, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente; che si tratta di Stati nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2), che il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come altri Stati dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che per questi stati esiste conseguentemente una presunzione di rispetto del principio di «non-refoulement» (art. 5 cpv. 1 LAsi), che il ricorrente beneficia dello statuto di rifugiato in Grecia, con relativo permesso di soggiorno in corso di validità (cfr. atto 28/2) e che tale Paese ha dichiarato di riaccettare il medesimo sul proprio territorio, che il ricorrente non ha addotto - né invero ha censurato elementi concreti atti a dimostrare che la Grecia rischi di allontanarlo verso l'Afghanistan disattendendo il principio del non respingimento, che di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono soddisfatte, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di modo che, su questo punto la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4), che pertanto lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che resta ora da valutare se vi siano in specie da annoverare degli impedimenti all'esecuzione del provvedimento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83); che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI); che in caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI), che a tal proposito, è anzitutto d'uopo rammentare che il richiedente è stato espressamente riconosciuto quale minorenne non accompagnato dalla SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 7), che ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 CRC, in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente, che in base a detto principio, le autorità degli Stati parti devono in particolare verificare concretamente, già nell'ambito dell'istruttoria, che il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato ed allontanato possa essere adeguatamente assistito dai familiari o, in alternativa, da una terza persona o da un'istituzione appropriata, suscettibili di offrirgli il sostegno necessario in funzione della sua età e maturità (cfr. DTAF 2015/30 consid. 7.3); che detti approfondimenti vanno esperiti dalla SEM prima dell'emanazione di una decisione (cfr. DTAF 2015/30 consid. 7.2), che inoltre, giusta l'art. 69 cpv. 4 LStrI, prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, l'autorità competente si accerta che nello Stato di rimpatrio questi sarà affidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o ad una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione; che tale disposizione di legge è di carattere generale e va applicata per ogni categoria di minorenne non accompagnato, ad eccezione delle procedure rette dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; [Regolamento Dublino III]) (cfr. sentenza del Tribunale D-438/2020 dell'11 febbraio 2020), che su tali presupposti, non v'era modo di presumere che le autorità elleniche avrebbero attribuito al ricorrente un alloggio ed un seguito confacente alla sua condizione di minorenne, che al contrario, avendo espressamente riconosciuto la minore età del richiedente, la SEM avrebbe dovuto esperire maggiori approfondimenti conformemente a quanto enucleato sopra; che, diversamente, l'autorità in parola avrebbe dovuto spiegare dettagliatamente i motivi per i quali, nel caso in esame, non v'erano da applicare i criteri che, di principio, si applicano ai trasferimenti concernenti dei minorenni non accompagnati, che né le generiche argomentazioni secondo le quali egli potrebbe adire le preposte autorità elleniche per chiedere il riesame delle proprie generalità, così come neppure l'asserzione per cui egli potrebbe domandare aiuto ad organismi di natura caritativa presenti sul territorio, permettono diversa valutazione, che analogamente, né la registrazione del ricorrente quale maggiorenne in Grecia così come nemmeno l'accettazione di riammissione da parte delle autorità di tale Paese sono sufficienti, ad esse sole, a garantire che le autorità greche terrebbero debitamente conto della minore età del richiedente oltre che della vulnerabilità che ne discende, che del resto, non è nemmeno chiaro se il ricorrente possa effettivamente domandare un cambiamento della sua data di nascita alle autorità elleniche e, qualora possibile, se egli verrebbe immediatamente riconosciuto e trattato quale minorenne, che tali approfondimenti apparivano tanto più necessari alla luce delle asserite difficoltà riscontrate dal richiedente in Grecia, che l'autorità inferiore non ha quindi accertato in maniera completa i fatti giuridicamente rilevanti, contravvenendo così al principio inquisitorio, che in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore, che se d'un canto una fattispecie non sufficientemente chiarita non conduce, in principio, ad una cassazione della decisione impugnata, d'altro canto la riforma della decisione, presuppone che gli atti all'inserto siano sufficientemente completi perché una decisione possa essere presa da parte del Tribunale, essendo precisato che non appartiene all'autorità di ricorso di procedere a delle investigazioni complementari di un'ampiezza eccessiva o ad accertare delle questioni fattuali essenziali, sostituendosi così all'autorità di prime cure (cfr. Madelaine Camprubi in: VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, Auer/Müller/Schindler (ed.), 2a ed., 2019, n. 3 segg., pag. 876 segg.; Weissenberger/Hirzel in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), Waldmann/Weissenberger (ed.), 2a ed., 2016, n. 8 segg., pag. 1260 segg.), che viste le particolarità del caso, le carenze rilevate sopra non possono essere sanate in questa sede, che pertanto, in ragione delle considerazioni che precedono, il gravame dev'essere parzialmente accolto (cfr. nello stesso senso, sentenza del Tribunale D-3497/2020 del 22 luglio 2020), che in tal senso, come detto, è a ragione che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato; che i punti 1 e 2 del dispositivo della decisione querelata vanno di conseguenza confermati, che per contro, i punti 3 e 4 dello stesso sono annullati e gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore affinché proceda a un completamento dell'istruttoria e pronunci, in termini ragionevoli, una nuova decisione, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali ridotte andrebbero poste a carico del ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che il ricorrente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA), che l'altra parte delle spese, andrebbe posta a carico dell'autorità resistente, che però ne è esente ex art. 63 cpv. 2 PA, che inoltre, ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili quando il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi, che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-fra 1 LTF), che la pronuncia è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto. I punti 3 e 4 della decisione della SEM del 2 marzo 2021 sono annullati. Per tutti gli altri aspetti, il ricorso è respinto.
2. Gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
4. Non si prelevano spese processuali.
5. Non sono attribuite indennità ripetibili.
6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: